Sentenza 9 maggio 2002
Massime • 5
In materia di testimonianza indiretta, la richiesta di esaminare la persona che ha fornito l'informazione al testimone "de relato" può essere avanzata dalla parte fino all'inizio della discussione, in applicazione della previsione generale contenuta nell'art. 493 comma 2 cod. proc. pen., senza peraltro che debba essere fornita la dimostrazione di non aver potuto indicare tempestivamente tale prova, dal momento che solo dopo la escussione del testimone la parte è in grado di conoscere se le circostanze riferite siano frutto di una conoscenza diretta oppure se si tratti di circostanze apprese da altri.
La chiamata in reità "de relato", affine nella struttura alla testimonianza indiretta, può costituire prova della responsabilità penale solo se sorretta da adeguati riscontri estrinseci obiettivi ed individualizzanti, in relazione alla persona incolpata e al fatto che forma oggetto dell'accusa, non essendo sufficiente il controllo sulla mera attendibilità intrinseca del collaborante (nell'affermare tale principio, la Corte ha escluso che una chiamata in reità "de relato" possa essere riscontrata da altra chiamata in reità anche essa "de relato" e, inoltre, ha ritenuto che il ritardo notevole con cui il collaborante rende le sue dichiarazioni può giustificare una valutazione negativa della genuinità delle dichiarazioni stesse).
In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, l'art. 603 cod. proc. pen. disciplina due distinte ipotesi, prevedendo, nel comma 1, che il giudice disponga la rinnovazione del dibattimento ove ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti e attribuendogli, nel comma 2, nel caso di prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il potere di disporre il rinnovo dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'art. 495 comma 1 cod. proc. pen., norma che a sua volta richiama gli artt. 190 comma 1 e 190-bis cod. proc. pen. relativi rispettivamente, al diritto alla prova ed ai requisiti della prova nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51 comma 3-bis cod. proc. pen. In conseguenza di tale doppio richiamo, deve ritenersi che - nel caso previsto nell'art. 603 comma 2 cod. proc. pen. - il giudice, in presenza di istanza di parte e dei presupposti richiesti dalla norma, è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento, con il solo limite costituito dalle ipotesi di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti, in sostanza escludendo le prove del tutto incongruenti rispetto al "thema decidendum" e quelle che mirano a provare un fatto del tutto pacifico ed incontrovertibile; mentre, nei procedimenti relativi a taluno dei delitti menzionati nel comma 3-bis dell'art. 51 cod. proc. pen., ove sia richiesto l'esame di testimoni o di persone indicate nell'art. 210 (imputati in procedimento connesso o collegato), che abbiano già reso dichiarazioni nel corso di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali siano stati già acquisiti (a norma dell'art. 238), l'esame è ammesso ove ritenuto necessario sulla base di specifiche esigenze, giustificandosi tale maggiore possibilità di riascoltare le persone già indicate, in relazione alla notevole gravità dei fatti da giudicare, alla difficoltà di accertare la verità in simili processi e, infine, alla minore attendibilità di tali categorie di persone.
In tema di intercettazioni di comunicazioni tra presenti, le eccezionali ragioni di urgenza, che autorizzano il pubblico ministero a disporre il compimento delle operazioni mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria, si riferiscono alla sola ipotesi in cui gli impianti esistenti presso la procura della Repubblica siano insufficienti, potendosi ritenere che, trascorso un ragionevole periodo di tempo, l'intercettazione autorizzata possa essere eseguita, ma deve escludersi che il presupposto dell'urgenza debba ricorrere anche nella diversa ipotesi in cui gli impianti siano ritenuti inidonei, dal momento che il ricorso ad uno strumento di ricerca della prova non può essere condizionato dal tempo necessario all'ufficio giudiziario per dotarsi di attrezzature più moderne ed efficienti (in applicazione di tale principio, la Corte ha anche precisato che qualora lo strumento della captazione ambientale sia funzionale ad evitare la commissione di altri delitti, come nel caso in cui si proceda nei confronti di una associazione per delinquere ancora operativa, l'urgenza di procedere utilizzando impianti diversi da quelli esistenti presso la procura sia desumibile dallo stesso contesto del processo e dalla natura delle imputazioni).
I reati di incendio doloso e di incendio colposo possono concorrere quando le imputazioni si riferiscono a persone diverse, ma non in relazione ad uno stesso imputato, dovendo escludersi che il medesimo evento possa essere attribuito alla stessa persona sia a titolo di colpa che di dolo (la Corte ha precisato che il reato di incendio colposo, soprattutto nella sua forma omissiva, è del tutto diverso dal reato di incendio doloso, sia in relazione all'elemento psicologico, che alla condotta, negando che l'uno sia specificazione dell'altro e che possa farsi ricorso ai criteri della continenza e della specialità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/05/2002, n. 43464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43464 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
43464
A L M A R I O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
4 346 4 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUENTA SEZIONE PENALE
DIENZA CA
28-5-2002 DEL 09/05/2003
-
SENTENZA
Composta dagli ilmi sigg.:
Dott. CAS INI CARLO
PRESIDENTE
1.Do CALABRESE RENATO LUIGI
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2.Doc .TI UE
"
N. 042215/2001
2. M ASON GENNARO
4. RM MAURIZIO
"
ha promet i seguente
SENTENZA / CREENANZA
su s proposed da :
PROCURATORE GENERALE CELLA REPUBBLICA PRESSO
CORTE APPELLO di BARI
nei confronti di:
2) PINTO FERDINANDO
N. IL 12/09/1347
2) DO VITO El. EL 14/05/1348
3) CAPRIATE ANTONIO
N. L 22/03/1957
4 S CIUSEPPE
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8. EL 11/03/1944
51 MESTO GIUSEPPE
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ང
N. IL 05/03/1951
2 :30 SENTENIA dal 06/04/2001
CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti. la sentenza ed il procedimento
Sentito il Pubblico Ministero in persona del dott. TO Frasso che ha concluso,
in accoglimento dei ricorsi proposti dagli imputati, per l'annullamento con rinvio deila sentenza impugnata per quanto riguarda l'incendio in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale di Bari, per l'annullamento con rinvio quanto alia ritenuta insussistenza del reato di cui all'articolo #16 bis c.p.p. e dell'aggravante di cui all'articolo 7 della legge n.203 del
199!
e per l'annullamento senza rinvio in ordine al delitto di falso in bilancio;
Sentite le pani civili nelle persone degli avvocati :
IU Spagnolo di Bari per il Comune di Bari;
Di FR, che ha depositato le conclusioni per conto dell'avvocato dello Stato
Victorio RU, per il Ministero per i Beni e le Actività culturali;
che hanno concluso per il rigento dei ricorsi degli imputati e l'accoglimento di quello proposto dal Procuratore Generale di Bari;
2 Sentiti difensori degli imputad avvocati :
LE Laforgia di Bari ed Alfredo Gaito di Roma per ND NC
EN LA De LE di Bari e AN Arico di Roma per IU
ME:
NC EL di Bari per IT DO;
IO RU SI di Bari per IT DO ed TO CA;
-
AE Di FR di Bari per IU TI;
che hanno chiesto l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata ed il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari;
3 La Corte di Cassazione osserva
A) Svolgimento del processo
Il fano e le prime fasi del procedimento
Nella notte tra il 26 ed il 27 ottobre 1991 un fatto tragico sconvolgeva la Cimà di
Bari Teatro "Peruzzelli", monumento nazionale e teatro di tendenza" ai sensi dell'art.28 della legge 14 agosto 1967 n. 800 , dopo che era terminata la rappresentazione dell'opera lirica "La Norma", veniva pressoché distrutto da un incendio che, tra l'altro provocava il crollo della cupola causando ulteriori conseguenti gravi danni.
Teatro, di proprietà della famiglia EN NE, era stato dato in 1
-
gestione per la realizzazione di spettacoli cinematografici, teatrali di lirica, prosa, rivista e varietà all'impresario teatrale ND NT sin dal 1977 con materiale consegna dell'impianto al gestore avvenuta 4 octobre 1979.
Le indagini, immediatamente iniziate, portavano ad accertare da un lato l'esistenza di gravi violazioni di norme di sicurezza negli impianti e dall'altro che il fuoco era stato conseguenza di azione umana e non di cause accidentali.
Iniziavano, quindi, due distinti procedimenti penali per incendio colposo nei confronti del gestore, del custode. della commissione provinciale di vigilanza sugli spettacoli e del proprietari del teatro e per incendio doloso a carico di ignoti.
_
_
[ 21 aprile 1993 | GIP presso il Tribunale di Bari emetteva sentenza di non luogo a procedere nei confronti di tutti gli imputati in ordine al reato previsto ≥ punico dall'art.449c.p. perché il fatto non sussiste ed in ordine al reato previsto e punito dall'art.323c.p., ascritto al componenti della Commissione provinciale di vigilanza sugli spettacoli, per non aver commesso il fimo.
Tale decisione veniva appellata dal Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di Bari nei confronti del gestore ND NT e dei componenti della Commissione di vigilanza sugli spettacoli e la Corte di Appello di
Bari in data 27 febbraio 1995 rinviava a giudizio per rispondere del delitto di cui agli artt. 110, 113 e 449c.p. NT, IU, AR, UT, RI, AF,
ZZ, RI, RU e RN.
Nel frattempo il procedimento per incendio doloso
contro
NO perveniva alla
Identificazione del presunti autori del grave delimo grazie alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia ed in particolare di LV AN.
Nel corso delle indagini preliminari venivano acquisite consulenze in ordine alle modalità di sviluppo dell'incendio eseguite indagini bancarie relative ad un
.
presunto prestito usuraio concesso nel 1939 a ND NT, gestore del Teatro, da IN IT , ritenuto affiliato al Clan Capriad sentiti numerosi collaboratori di giustizia e molti testimoni.
A conclusione delle indagini preliminari venivano rinviati a giudizio ND
NT ed altri undici imputati per rispondere dei delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso, incendio doloso, e di altri reati tra i quali quelli di usura a carico del DO e di falso in bilancio a carico di NT e De BE in relazione ad alcune società facenti capo al NT.
_
_
_ I due procedimenti venivano riuniti dal Tribunale di Bari e la posizione di
AN EP, ritenuto uno degli esecutori materiali dell'incendio, veniva stralciata.
La istruttoria dibattimentale era lunga - circa due anni - e complessa.
Non è però il caso in questa sede di ripercorrere tutto il complesso iter procedimentale, caratterizzato anche da molte asprezze tra accusa e difesa, che terminó con la lettura del dispositivo il giomo 8 aprile 1998. 21 La sentenza di primo grado
Con la predetta sentenza in data 8 aprile 1998 il Tribunale di Bari dichiarava
ND NT, gestore del Teatro ZZ, colpevole dei delitti di incendio doloso, in detta imputazione assorbita quella di incendio colposo, di falso in bilancio e dei reati fiscali, mentre lo assolveva dal delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso e da alcuni altri reati fiscali;
altri reati, infine, venivano dichiarati estinti per prescrizione.
DO IT, autore del prestito usuraio a ND NT, e CA
TO, capo della associazione per delinquere di stampo mafioso di cui era cassiere il DO, venivano ritenuti colpevoli dei delitti di usura ed incendio.
TI IU, custode del teatro, e ME IU, ritenuto autore materiale dell'incendio insieme a EP AN, venivano condannati per il delitto di incendio doloso.
Tribunale affermava la penale responsabilità anche di De BE IO, UC
RO e NO IU per i reati loro rispettivamente ascritti.
Tutti gli imputati venivano condannati alle pene di giustizia oltre alle pene accessorie previste dalla legge ed al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili.
Infine tutti gli altri imputati venivano assolti dai reati loro rispettivamente ascrimi con varie formule.
7 31 L'appello e la decisione di secondo grado
Proponevano appello tutti gli imputati condannati relativamente a tutti i reati per i quali vi era stata affermazione di responsabilità ed i Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Bari soltanto per il capo della sentenza di primo grado relativo alla assoluzione dal delito di associazione per delinquere di stampo mafioso.
La parziale riapertura della istruttoria dibattimentale consentiva la assunzione di due testimoni e l'acquisizione di alcuni documenti.
Infine, dopo le conclusioni delle parti, la Corte di Appello di Bari, con sentenza emessa il 6 aprile 2001, assolveva gli imputati dai reati fiscali perché non più previsti dalla legge come reato, dichiarava non doversi procedere
contro
De BE per il delito di falso in bilancio e
contro
DO e CA per il delito di usura perché estinti i reati per prescrizione, escludeva l'aggravante prevista dall'art. 7 della legge n.203/91 e confermava le affermazioni di responsabilità di
NT ND per delima di incendio doloso e falso in bilancio
DO IT, CA TO, ME IU e TI IU, al quale di veniva riconosciuta la attenuante di cui all'art. 114c.p., per il delitto di incendio
प्र doloso del teatro ZZ .
Le pene inflitte in primo grado a NT, DO, CA, ME e TI venivano ridotte;
le sanzioni accessorie di natura tributaria venivano revocate mentre le statuizioni civili erano confermate. '
Molto sinteticamente si può dire che i giudici di merito hanno ricostruito, sulla base degli elementi processuali acquisiti, la grave vicenda nel modo seguente:
ND NT impresario teatrale e gestore del teatro ZZ di Bari,
3 43464/02
versava in gravi difficoltà economiche, dal momento che erano in sofferenza sia i conti correnti bancari personali che quelli intestati a società a lui facenti capo.
Per tale ragione nel 1989 contrasse un debito usuraio con DO IT cassiere del Clan di cui era capo CA TO, che non riuscì ad onorare.
Al fine di pagare i debiti al DO il NT strinse sempre più stretti rapporti con il Clan sino a progettare insieme al DO ed al CA l'incendio del teatro ZZ, o meglio un piccolo incendio che sarebbe poi sfuggito di mano.
Il premio dell'assicurazione avrebbe soddisfatto il debito ed il denaro sicuramente erogato dagli enti pubblici per la ricostruzione del teatro, che il NT contava di ricevere grazie ai suoi buoni rapporti con importanti ed influenti esponenti politici, avrebbe garantito al NT di rimettere in sesto le sue società, alla organizzazione mafiosa di mettere le mani su lucrosi appalti e ad alcuni politici di lucrare tangenti rilevanti.
Nello stesso tempo grazie all'incendio il NT avrebbe realizzato altri suoi sogni quali la creazione a Bari di un Ente lirico, riconoscimento ottenibile in virtù della grande emozione popolare creata dal grave fatto, e la costruzione di un centro. culturale polifunzionale, la c.d. Città di Federico, necessario per garantire alla
Città di Bari la prosecuzione di importanti attività teatrali durante il lungo periodo di inagibilità del teatro ZZ .
Gli esecutori materiali del grave atto criminoso sarebbero stati, secondo i giudici di merito, ME IU e EP AN - la posizione di quest'ultimo è stata, come già detto, stralciata -, uomini ritenuti affiliati alla associazione mafiosa diretta da CA TO, con il concorso del custode del teatro TI IU da sempre legato al NT.
a Le prove i giudici di merito le hanno desunte dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, a partire da quelle di LV AN, non solo riscontratesi reciprocamente, ma fomite anche di numerosi riscontri costituiti dalle dichiarazioni di molti testimoni e dal comportamento successivo alla commissione del reato tenuto da NT ND.
In effetti i numerosi indizi a carico degli imputati troverebbero una logica composizione proprio nei moventi che avevano spinto il NT ad agire, nel convergere degli interessi del NT con quelli della organizzazione mafiosa facente capo al CA e con quelli di alcuni politici .
10 Il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Come di Apcello
di Bari
Avverso la decisione del giudici di secondo grado proponevano ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Bari e gli imputati ND NT, IT DO, TO CA,
IU TI e IU ME.
[] Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari deduceva i seguenti motivi di impugnazione :
Manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nonché 1) inosservanzaed erronea applicazione della legge penale con riferimento alle norme degli a 416 bis e III comma e 43 comma Ic.p.. In particolare il ricorrente, dopo avere ricostruito le ragioni della decisione, riscontrava una grave illogicità nel fatto di ritenere provato il patto tra il NT ed il clan CA e di escludere poi che i NT volesse rafforzare l'associazione criminale dando un inaccettabile ed errato rilievo al movente confondendolo con l'elemento soggettivo richiesto dal delitto considerato.
Manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione 2)
alla esclusione operata dai giudici di appello della aggravante prevista dall'art.7 della legge n.203/91 contestata per il delitto di incendio per le stesse ragioni indicate nel primo motivo di impugnazione..
Il Procuratore Generale ricorrente chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai punti che avevano confermato l'assoluzione del NT dal delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso perché il facto
[[ non sussiste ed escluso n.203/91
!
la sussistenza dell'aggravante di cui all'art.7 delle legge
12 5) I motivi del ricorso proposto da ND NT
ND NT, tramite il suo difensore di fiducia avvocato LE Laforgia,
deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
In ordine alla richiesta rinnovazione del dibattimento ed alle ordinanze 1)
pronunciate dalla Corte di merito nelle udienze del 21 novembre 2000, 12 dicembre 2000 e 31 marzo 2001 il ricorrente deduceva la inosservanza dell'art.603
commi primo, secondo e terzo c.p.p. in relazione agli artt. 493, 495, 190 c.p.p. e
111 della Costituzione per violazione del principio del contraddittorio e della parità tra accusa e difesa, per mancata assunzione di prove decisive e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. In particolare il ricorrente, dopo avere posto in evidenza le differenze esistenti tra le ipotesi di rinnovazione della istruttoria dibattimentale disciplinate dal primo comma dell'art.603c.p.p. e quelle di cui al secondo comma dello stesso articolo ed avere segnalato che un trattamento ben diverso era stato riservato ad analoghe richieste della Accusa concementi la acquisizione delle polizze assicurative e della sentenza penale relative all'incendio del Teatro Massimo di
Lecce, precisava che i rilievi concemevano la mancata acquisizione:
a) delle informazioni richieste sui collaboratori di giustizia, del verbale della audizione di LV AN dinanzi alla b)
Commissione Parlamentare Antimafia del 30 luglio 1993,
delle sentenze rese dalla Corte di Assise di Bari in data 29 marzo / 27 giugno c)
13 della sentenza civile sull'indennizzo assicurativo, della sentenza della Corte di Assise di Bari emessa il 9 aprile. 1993 dalla quale risultava la avvenuta costituzione di parte civile del Comune di Bari contro
TO CA,
legali relative al decesso di LO h) delle nuove consulenze medico
-
Lazzarono nonché della mancata ammissione dei testimoni LL AR in ordine alla esistenza di una pista bulgara relativamente all'incendio e IO DR relativamente alla disponibilità, su un conto svizzero riservato, nel 1990 da parte del ricorrente della somma di lire quattro miliardi .
In ordine all'incendio il ricorrente più specificamente deduceva la violazione 2)
degli artt. 40, 41, 423, 424 a 449c.p. nonché delle norme in materia di prevenzione degli incendi e, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto risultante dal testo del provvedimento impugnato . In particolare il ricorrente rilevava che i giudici di merito avevano affermato che l'incendio, rivelatosi di vaste proporzioni e distruttivo, avrebbe dovuto procurare in realtà un danno limitato e non apparire doloso. L'incendio, secondo i giudici di merito, sarebbe in efferi sfuggito di mano" agli esecutori volontari. Il ricorrente si è lamentato della assenza di motivazione ovvero della illogicità della stessa in ordine agli argomenti della difesa che avevano confutato la ricostruzione della dinamica dell'incendio operata dai giudici di merito, essendo peraltro pacifica la natura dolosa dello stesso
ث
ل
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e non potendosi ritenere il rogo destinato a procurare un modesto danno, tenuto conto della tecnica usata per appiccare l'incendio, dei tempi di sviluppo dello stesso. della assenza di elementi di responsabilità del custode e delle conseguenze dell'incendio tutte prevedibili - indagine a carico del gestore, difficoltà di reperire finanziamenti, sequestro della tendo struttura e fallimento dell'Ente Artistico
"
Teatro ZZ Il ricorrente infine contestava la ravvisabilità anche in astratto
14 del delitto di incendio colposo, sia pure assorbito dalla ipotesi dolosa, perché anche le eventuali carenze sotto il profilo della sicurezza del Teatro non potevano ritenersi in connessione causale con l'incendio stesso che si era verificato non nel corso di spettacoli e rilevava, in ogni caso che anche a voler seguire il ragionamento dei giudici di merito nei fatti sarebbe ravvisabile il delitto di '
danneggiamento seguito da incendio - art.424c.p. - già prescritto.
Violazione dell'art.606 lett.e) c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della 3)
motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in ordine al ritenuto movente del delitto. Il ricorrente, dopo avere richiamato principi giurisprudenziali in ordine alla valutazione della prova ed alla importanza del movente del delitto in un processo indiziario ed avere escluso che i fatti oggetto del presente processo avessero connotati di mafiosità, ha richiamato il complesso movente del delitto individuato dai giudici di merito ed ha sostenuto che i giudici non avevano risposto alle sue osservazioni critiche sul punto in sede di appello.
In particolare il ricorrente ha escluso che vi fossero elementi per ritenere la 3)
esistenza di un prestito usucalo chiesto ed ottenuto dal NT ai malavitosi
DO e CA, sia perché non erano mai stati rinvenuti riscontri documentali alle affermazioni del collaboratori sia perché le condizioni economiche del NT non erano tali da costringerlo ad un passo cosi grave, perché, infine, la Corte di merito non gli aveva consentito di provare la sia disponibilità da parte sua di ingenti somme di danaro all'estero nel periodo b
immediatamente precedente l'incendio.
Quanto al movente, individuato nella possibilità di lucrare l'indennizzo b)
assicurativo, il ricorrente poneva in evidenza che i giudici di merito non avevano logicamente valutato il fatto che la polizza era stata rinnovata soltanto per la attività cinematografica e per un massimale - quattro miliardi di lire - modesto di fronte al
15 valore dell'immobile. Inoltre si trattava di una assicurazione per conto di chi spetta e, quindi, beneficiario dell'indennizzo non avrebbero mai potuto essere il NT o la Clan Cinematografica.
Il ricorrente rilevava manifesta illogicità della motivazione della sentenza c)
impugnata anche relativamente al movente individuato dai giudici di merito nella volontà del NT di proporsi come artefice della ricostruzione. Ciò essenzialmente perché i contributi pubblici per la ricostruzione, quali quello del decreto FO, poi annullato, non sarebbero mai stati destinati ad un privato affittuario del Teatro quale era il NT, ma ad un Ente Pubblico, Comune o Sovrintendenza, o tutto al più ai proprietari dell'immobile. Né, infine, era possibile ipotizzare un accordo con soggetti istituzionali prima di dare fuoco al teatro sia perché il decreto "
FO destinando i fondi al Comune aveva messo fuori gioco proprio il ricorrente, sia perché il Soprintendente era stato nominato dopo l'incendio, essendo improvvisamente morto il precedente dirigente dell'Ufficio.
Il ricorrente ha ritenuto manifestamente illogica anche la motivazione della d) sentenza impugnata relativa alla volontà del NT di istituire a Bari un Ente Lirico, progetto che sarebbe stato facilitato dallo slancio emozionale conseguente all'incendio.
Ha contestato, infine, il ricorrente che il progetto di realizzazione della
Città di Federico, struttura che avrebbe dovuto ospitare le attività del Teatro dopo l'incendio oltre a numerose altre attività culturali, potesse costituire uno dei moventi della azione delittuosa. Ciò perché era palesemente illogico e contrario al vero che il progetto fosse stato predisposto prima dell'incendio dal momento che le tende furono offerte da Divier Togni dopo l'incendio e che i soci furono trovati successivamente a tale evento. Infine, ha rilevato il ricorrente anche l'iter
"
16 amministrativo non era stato predisposto tanto è vero che la realizzazione della struttura venne bloccata proprio perché non ben preparata ma improvvisata.
Violazione dell'art.606 lett.c) ed e) c.p.p. per inosservanza di norme processuali
)
+
stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità art.192 195c.p.p. anche in relazione all'a della Costituzione, e mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. In particolare il ricorrente :
2) contestava la credibilità soggettiva dei collaboratori, eccepiva che i fatti di cui al presente processo non erano contenuti nei b) verbali preliminari aila collaborazione di cui all'art.2 del DM 29 novembre 1994
n.687,
che, comunque le dichiarazioni in esame non erano state tempestive c)
essendo intervenute spesso a distanza di molti anni dai fatti e dall'inizio della
1 collaborazione,
d) sottolineava che in nessun caso si trattava di chiamata in correità, ma di chiamata in reità su circostanze apprese de relato, sicuramente meno attendibile. accepiva, poi, la mancanza di riscontri estemi individualizzanti dal momento che quelli presi in considerazione dal giudici di merito non actenevano ai fatti in discussione, ma a circostanze del tutto estranee ai fatti di causa;
lamentava infine, una assenza di motivazione e
, comunque una
,
motivazione manifestamente illogica della sentenza impugnata sulle contestazioni 7
svolte nell'atto di appello, che riproponeva, quindi, nel ricorso, in ordine alle dichiarazioni di :
LV AN
- esistenza di un pregresso grave conflitto tra l'AN ed il CA, ritardo nelle dichiarazioni e mancato riferimento ad un rapporto usurario tra il DO ed il NT nel corso di tre interrogatori e
17 smentita del riscontri come per esempio nel caso della morte di LO
AR -
RI BA - tardività delle rivelazioni, travisamento delle dichiarazioni da parte della Corte di merito e smentita delle dichiarazioni relative alla organizzazione delle manifestazioni di AZ da parte di numerosi testimoni -.
-L ZI notevole ritardo nelle rivelazioni avvenute il 17 dicembre 1996 dopo oltre un anno di dibattimento penale di primo grado e nonostante la collaborazione fosse già iniziata, mancanza di riscontri sia in ordine alla cena a
Bisceglie del 1989, sia alle telefonate minacciose del CA al ND dal carcere sia, infine, in ordine alla esistenza di quadri assicurati, di cui avevano parlato anche altri due collaboratori De VO e AN -,
LE NO dard definite clumcroso di circa due anni delle dichiarazioni che, secondo la difesa, furono concordate con DI LE;
inoltre si trattava di dichiarazioni de relato ovvero confidenze di AN EP, ritenuto uno degli esecutori materiali dell'incendio, e di DO I- ;
AV De AR he reso le dichiarazioni con molto ritardo, tacendo
Inizialmente dello scippo subito dal NT e fornendo quattro diverse versioni dei fatti .
RI LI che ha riferito soltanto in ordine al presunto omicidio di
.
AR, sarebbe mendace e sul punto non vi sarebbe motivazione da parte della
Corte di merito,
TE PO, testimone protetta più che collaboratrice, testimonianza de
£
relaio doppiamente indirecta, e, quindi, inutilizzabile, perché riferisce ciò che avrebbe detto il suo ex convivente estraneo all'incendio -,
IO CA che ha una posizione particolare Questi, collaboratore di giustizia che aveva accusato anche il fratello TO di gravi reati, aveva escluso
_
_
13 responsabilità del gruppo criminale in ordine all'incendio. La sua dichiarazione era stata estromessa dal fascicolo del PM e poi recuperata in dibanimento, nel corso del quale era stato sentito ai sensi dell'art. 195c.p.p. quale fonte delle dichiarazioni di RI LI. Secondo il ricorrente gli argomenti utilizzati dai giudici di merito per ritenere inattendibile IO CA sul punto sono manifestamente illogici e fondati, peraltro, su un travisamento dei fatti.
Violazione dell'art.606 lett.c) e d) c.p.p. per inosservanza di norme processuali 5)
stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità – artt. 195 e 500c.p.p. in relazione agli art.514 e 191c.p.p. nonché all'art. 111 della Costituzione e mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto. In particolare il ricorrente ha osservato che nessuna testimonianza verteva sull'oggetto della imputazione esistenti tra il NT ed il DO e che si trattava di testimonianze de reicto ma sui rapporti per le quali non era stata ascoltata la fonte ex art.195c.p.p., nonostante la richiesta della difesa fosse intervenuta prima dell'inizio della discussione della causa.
Inoltre il ricorrente, dopo avere ricordato che le prove erano state valutate senza rispettare i criteri che presiedono tale valutazione in un processo indiziario, ha contestato specificamente la valutazione compiuta dal giudici di merito delle animato da odio nei dichiarazioni rese da RU UL TO, PA FR
-confronti del CA AN AN del quale sono state valorizzate le dichiarazioni predibattimentali in violazione delle regole previste dall'art.500c.p.p.
-
- AL IA per violazione dell'art.373c.p.p. non essendo stato redatto un verbale delle sue dichiarazioni predibattimentali, TO MO, RI
OF per avere riferito a distanza di quattro anni dai fatti che il NT voleva inserire IT l'NE nel consiglio di amministrazione dell'Orchestra, DO
PA, IZ TE, già convivente dell'imputato TO CA, NA
NO, NA De EO, e da ER EL per nullità dell'atto per violazione
19 degli art.134, 139, 142, 64, 65 e 63c.p.p. ed inutilizzabilità dello stesso per violazione dell'art.513c.p.p., in quanto si sarebbe dovuto procedere con incidente probatorio essendo il teste malato terminale di AIDS.
Violazione dell'art.606 lett. b) ed e) c.p.p. per erronea applicazione 6)
dell'art.2621cc e mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Altri motivi di ricorso, che in parte riproducono analoghi motivi di impugnazione proposti dall'avvocato Laforgia, nell'interesse di ND NT, venivano proposti dall'avvocato LE Bartolo:
In ordine alla condanna per il delito di incendio doloso, nullità della sentenza 7)
ex art.506 comma 1 lette) c.p.p. pe: travisamento dei fatti e delle risultanze probatorie. In particolare il ricorrente ha censurato l'iter logico argomentativo
- seguito dalla sentenza impugnata, ha sostenuto che la Corte di merito ha travisato i facti per ritenere la esistenza di un prestito usuralo dovuto alle difficoltà economiche in realtà inesistenti del NT fidandosi di dichiarazioni di collaboranti prive di riscontri individualizzanti, ha contestato che in atti vi fosse la prova che il fuoco era stato appiccato da ME e da EP poiché le dichiarazioni dei collaboranti De VO e AS sono prive di riscontri ed ha, infine, sostenuto che in ogni caso la prova del movente non avrebbe potuto provare la esistenza di un accordo tra CA e NT per incendiare il Teatro.
3) In relazione alle dichiarazioni dei collaboranti il ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza ex art.606 comma 1 lett.c) ed e) c.p.p. per violazione dell'art. 192 comma III c.p.p. riproducendo in sostanza i rilievi già contenuti nel quarto motivo di impugnazione del ricorso dell'avvocato Laforgia.
-
ZO Nullità della sentenza ex art.606 comma [ leme) c.p.p. per manifesta illogicità 9)
della motivazione. Anche tale motivo riprende analogo motivo di ricorso proposto dall'avvocato Laforgia e, quindi, sarà sufficiente ricordare che con tale motivo viene censurata la decisione di primo grado perché richiamata e fatta propria dal provvedimento di secondo grado.
Nullità della sentenza ex art.606 comma ( lett.b) ed e) c.p.p. per errata
!0)
qualificazione giuridica del fatto cosi come ricostruito in sentenza. Il ricorrente ha sostenuto che volendo seguire la impostazione dei giudici di merito deve ritenersi pacifico che ME e EP dovevano fare soltanto "un piccolo danno" e che la vicenda è "sfuggita loro di mano". Se tale è il fatto storico è configurabile il delitto di cui all'art.424c.p. - danneggiamento seguito da incendio e non quello di cui
- all'art.410.g., che punisce chi provoca un incendio di vaste proporzione che metta in pericolo la pubblica incolumità Anche se si dovesse ritenere che ME e 1
EP hanno agito accettando il rischio che potesse verificarsi un incendio non vi è dubbio, secondo il ricorrente, che il NT dovrebbe rispondere del delitto di cui all'art. 423c.p. ai sensi dell'art.116c.p. per avere voluto un reato meno grave. Ciò comporterebbe, tenuto conto della diminuzione di pena prevista dall'art. 116c.p., della insussistenza delle aggravanti previste dagli artt. 112 n.le 425 n.2 c.p. e della equivalenza della aggravante prevista dall'art. 425 a. c.p. con la attenuante di cui all'art. 116 cpv c.p. la prescrizione del reato.
Nullità della sentenza ex art.606 comma I lem.b) ed e) c.p.p. perché 11)
erroneamente હૈ stata ritenuta la sussistenza delle aggravanti previste dall'art. 425c.p., dal momento che esse non possono tra di loro concorrere perché
entrambe tuteiano i medesimi interessi.
Nullità della sentenza ai sensi dell'art.606 comma I lent. b) ed e) c.p.p. per errata 12)
interpretazione ed applicazione degli artt.62 bis e 133c.p. in quanto è stato violato il
21 principio del ne bis in idem sostanziale perché le stesse circostanze sono state valutate per effetti diversi.
13) In ordine al delitto di falso in bilancio il ricorrente ha dedono la violazione dell'art.606 comma 1 lett. e) c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato sia perché non vengono spiegate le modalità di realizzazione della condotta sia perché non viene motivata la
' sussistenza dell'elemento psicologico sia infine , perché si fa ricorso ad
' applicazione analogica dell'art.2621cc In effetti il motivo solleva le stesse questioni proposte con il sesto motivo di impugnazione.
Nullità della sentenza ex art.606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. per errata 14)
interpretazione ed applicazione dell'art.2621cc
153 Nullità della sentenza impugnata perché considera penalmente rilevanti ai sensi dell'art.2621 co delle mere irregolarità contabili,
Nullità della sentenza impugnata per errata interpretazione ed applicazione 16)
dell'art.76 del DPR 917/1986, perché erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto che l'errara indicazione di interessi passivi maturati su debiti bancari tra gli oneri ammortizzabili costituisse un falso in bilancio c.d. falso qualitativo non
-
punibile -.
17) Nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova del dolo del delitto di cui all'art.2621.cc. Il ricorrente con diversi argomenti ha in realtà riproposto il motivo n. 13.
18) Nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche in ordine al delitto di cui all'art.2621 cc. attenuanti che erano invece state concesse al coimputato De BE.
22 :lla sentenza impugnata per errata interpretazione ed applicazione c.p. perché erroneamente i giudici di merito non hanno ritenuto la tra il delimo di falso in comunicazioni sociali e quello di incendio.
essivo depositato in data 20 aprile 2002 NT ND, tramite un e di fiducia - il secondo difensore avvocato LE Bartolo veniva avvocato Alfredo Gaito, ha proposto i seguenti nuovi motivi di
->
, che in realtà costituiscono la riproposizione di motivi già contenuti incipale dell'avvocato Laforgia sia pure prospettati in modo diverso :
. illogicità della motivazione della sentenza impugnata per vizio logico della stessa perché non sono stati rispettati i requisiti minimi della necessari nel processo indiziario con palese violazione dei canoni indicati dall'art. 192c.p.p. e precisadi dagli indirizzi giurisprudenziali
Cassazione.
e di legge per mancata assunzione della "controprova" decisiva isponibilità della somma di lire quatro miliardi da parte del NT a
1990 erroneamente giudicata tardiva ed altrettanto erroneamente tregua di un alibi falso. illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla del fatto sia perché, anche a volere dare per certa l'esistenza di un to nei confronti di CA e DO, non sarebbe possibile tale ragione ritenere la partecipazione del ricorrente all'incendio,
- della inconsistenza del movente sia perché dalla presunta e del custode TI al delimo non sarebbe possibile desumere la te del NT, dal momento che il TI avrebbe potuto avere rapporti
Parisi e, quindi, con il CA .
23 Con la stessa memoria l'avvocato Gaito ha contestato i motivi del ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari rilevando la infondatezza delle richiesta di ritenere sussistenti il concorso esterno in associazione mafiosa del ricorrente e l'aggravante di cui all'art. 7 DL 152/1991.
In data 23 aprile 2002 l'avvocato Gaito depositava una ulteriore.memoria difensiva nell'interesse di ND NT e si soffermava ancora sulle chiamate di correo de relato le dichiarazioni non furono precedute dall'avvertimento di cui all'art.64 modificato dalla legge n.63/2001 e la fonte delle notizie era quasi sempre invenibile in confidante degli stessi imputati , sulie testimonianze de relato, relative sempre ai rapporti tra NT e DO, assunte senza il rispetto dell'art. 195c.p.p. ed in violazione, per quanto riguarda FR e AN dell'art.500c.p.p. nella formulazione all'epoca vigente e sulla inidoneità dei riscontri eterogenel c.d. oggettivi.
ricorrente ND NT chiedeva l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata emessa dalla Corte di Appello di Bari il 6 aprile 2001.
i
24 6) I motivi del ricorso proposto da IT DO
DO IT , tramite il suo difensore di fiducia avvocato NC
EL, deduceva i seguenti motivi di impugnazione :
Violazione degli artt.606 lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 546 lett. e),
!)
125, 192 commi I, II, III, 210, 195, 273, 197 bis, 646 c.p.p. e 110 e ss, 644,
416 c.p. e 7 DL 13 maggio 1991 n.152, 129c.p.p. e 157c.p.. In particolare il ricorrente denunciava errori nella selezione degli elementi di prova da utilizzare ai fini della ricostruzione del fatto storico, nella attribuzione di valore probatorio a semplici indicazioni de relato e nella prevalenza assegnata ad alcuni elementi indiziari rispetto ad altri di segno contrario. Dopo avere rilevato che la Corte di merito ha seguito un criterio aritmetico della prova il ricorrente ha posto in evidenza che tutti i collaboratori sono de relato, nel senso che hanno riferito
1confessioni stragiudiziali degli imputati, e che si tratta di chiamate in reità e non di chiamate in correità e, quindi, dotate di un valore indiziante minore.
Violazione di legge perché nella valutazione delle dichiarazioni dei 2)
i collaboratori non sono stati seguiti i criteri di cui all'art. 192c.p.p. che consistono nella valutazione della affidabilità intrinseca del collaboratore e successivamente nel reperimento di riscontri oggettivi e nella valutazione delle fonti, operazione quest'ultima non possibile essendo la fonte costituita dall'imputato. of Manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata perché per alcune testimonianze sono stati valorizzati soltanto alcuni elementi mentre non sono stati presi in considerazione elementi favorevoli all'imputato vedi ad esempio la dichiarazione di IZ TE, già convivente del CA, la quale
-
ha riferito di non aver mai sentito parlare di NT, di non essere a conoscenza di un rapporto di prestito DO - NT e di non avere mai saputo nulla della cena di cui aveva parlato ZI, tutti elementi non valutati dalla Corte di merito e
25 quelle di IO CA e CO RI, che avevano escluso il coinvolgimento del clan CA nell'incendio .
Manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla
)
+
ritenuta sussistenza di un rapporto di usura DO NT, di cui aveva parlato AN, con due anni di ritardo rispetto al suo primo interrogatorio come collaboratore, riferendo una confessione stragiudiziale di CA TO che gli avrebbe riferito della morte di AR peraltro avvenuta in modo
- naturale, come accertato giudizialmente e non ad opera del CA, come sostenuto dal collaborante -, del rapporto di prestito usuraio DO – NT, del quale non è mai stata trovata alcune traccia documentale e dell'incendio del
Teatro ZZ. Il ricorrente ha ripercorso tutta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito ponendo in evidenza le incongruenze logiche della motivazione i travisamenti palesi di risultanze processuali la incongrua valutazione di attendibilità intrinseca del collaborante, l'assenza di riscontri oggettivi alle sue dichiarazioni e la mancata valutazione di accertamenti di polizia giudiziaria che avevano esciuso frequentazioni tra NT e DO.
Manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla 5)
valutazione di attendibilità dei testimoni TO, TE - erronea interpretazione della frase che il DO avrebbe pronunciato all'indirizzo della donna - Goffredo che aveva riferito del progettato inserimento di IT l'NE nel
-
consiglio di amministrazione dell'Orchestra Filarmonica del Teatro ZZ
De AR - sia in relazione alla vicenda dello scippo del 1990 che a quella dei due
•
'
litigi verificatisi per la strada tra appartenenti al clan CA -, IA AL
- del quale è riportato nei motivi l'intero interrogatorio , TO MO – il vigile che aveva raccolto confidenze del IA , AN AN - che
-
avrebbe ricevuto dal DO la confidenza sul prestito al NT e del quale
26 sono state acquisite le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari per irripetibilità dell'atto nonostante il AN sia stato ucciso dopo la sua deposizione dibattimentale , TO AS, NO LE - che aveva appreso da
AR Barone, che lo aveva saputo da ON DO, detto IM il Biondo, che il clan CA aveva una responsabilità nell'incendio e che in data remota vi era stato un indebitamento da parte del NT nei confronti del clan, oltre che dall'imputato EP;
le fonti non erano state ascoltate in violazione dell'art. 195c.p.p. -, SS AN, dei collaboratori BA RI – che ha raccontato di una discussione tra DO e CA presso il ristorante La
- Viola di Padova - e ZI GI - che ha parlato di una cena a Bisceglie tra
CA NT e OL e delle telefonate dal carcere di CA al NT ed a
Capagrossa ovvero NO FO non emerse però dai tabulati telefonici - . 1
Violazione dell'art.506 lett.b) c.p.p. in relazione agli artt. 133, 62 bis e 114c.p..
)
6
27 7) I motivi dei ricorsi proposti da IT DO ed TO CA
DO IT e CA TO, tramite il loro difensore di fiducia IO
RU SI, deducevano i seguenti motivi di impugnazione :
Nullitä della sentenza ai sensi dell'art.606 lett. e) c.p.p. per manifesta carenza
!) ed illogicità della motivazione in relazione a tutte le censure difensive. I ricorrenti,
dopo avere rilevato che la Corte di merito aveva fatto ricorso troppo spesso alla tecnica della motivazione per relationem, indicavano dei casi eclatanti di illogicità della motivazione censurata quali ad esempio: le difformità esistenti tra la registrazione fonografica ed il verbale a)
riassuntivo delle deposizioni delle testimoni NO e De EO riconosciute dalla
Corte di merito senza che però ne venissero tratte le dovute conseguenze, la iritualità della deposizione del musicologo EL, all'epoca indagato b)
per l'incendio, ma ascoltato semplicemente come persona informata sui fatti senza che da ciò la Corte facesse discendere la inutilizzabilità dell'atto,
l'atteggiamento tenuto in carcere dal CA che contraddittoriamente la c) Corte ha ritenuto in alcuni casi cauto discreto e di basso profilo ed in altri '
spavaldo come di chi volesse far sapere in giro che era stato lui l'autore di un cosi grave reato,
d) la consistenza economica del DO, che in alcuni passaggi viene considerata precaria mancanza di messi economici - pur essendo il cassiere del gruppo ed in altri particolarmente florida essendo capace di movimentare più di quindici, sedici miliardi di lire.
Nullità della sentenza ai sensi dell'art.606 let. c) ed e) c.p.p. per erronea 2)
applicazione di norme processuali e manifesta carenza ed illogicità della motivazione in relazione al riscontro e valutazione degli indizi di colpevolezza ex art. 192c.p.p. con riferimento alle contestazioni di usura e incendio doloso . I
28 ricorrenti, dopo avere ricordato che secondo le sentenze di merito non vi erano testimoni diretti dell'incendio , hanno sostenuto che la decisione impugnata è caratterizzata da macroscopici vizi logici nella valutazione degli indizi specialmente con riferimento alla individuazione della causale del delito I ricorrenti denunciavano in particolare il fatto che l'accusa di usura era fondata sulle dichiarazioni di alcuni collaboranti e di alcuni testimoni, accuse che non avevano trovato;
riscontri documentali, che anzi erano rimasti esclusi dalle indagini della
Guardia di Finanza, ma che erano confortate soltanto da elementi di contorno e da accadimenti irrilevanti.
Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p. per erronea applicazione 3) dell'art.192 comma III c.p.p. inerente la valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e dai testimoni de relato, perché la Corte di merito non ha tenuto conto della elaborazione giurisprudenziale in materia.
Nullità della sentenza ai sensi dell'art.606 lett. e) c.p.p. per mancanza e
+) manifesta illogicità della motivazione in ordine al capo c) deile imputazioni;
in effecti proprio partendo dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito
- gli incendiari volevano soltanto danneggiare gli interni e poi tutto è sfuggito di si sarebbe dovuto ritenere sussistente il delitto previsto dall'art.424c.p. e mano
-
non quello previsto dall'art.423c.p. con conseguente prescrizione del reato contestato. Per CA e DO, ritenuti, unitamente al NT, i mandanti di questo danneggiamento si sarebbe dovuto ravvisare l'ipotesi concorsuale :
prevista dall'art.116c.p..
Nullità della sentenza ai sensi dell'art.606 lett. e) c.p.p. per mancanza della : 5)
motivazione in ordine alla determinazione della pena ed al riconoscimento delle attenuanti generiche e di cui all'art. 116c.p..
29 DO IT e CA TO chiedevano rinvio, della sentenza impugnata.
30
l'annullamento, con o senza 8 11 motivi del ricorso proposto da IU TI
TI IU, tramite il suo difensore avvocato AE Di FR. deduceva la violazione dell'art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art.423c.p.. Il ricorrente ha sostenuto la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata che non ha fomito alcuna prova in ordine all'accordo che sarebbe intervenuto tra TI e
NT. Inoltre la Corte di merito non avrebbe valutato la assoluta mancanza di interesse del TI ad un incendio del teatro sia perché quella era l'abitazione nella quale era nato, sia perché anche in casi di cessazione della attività teatrale il ruolo del custode era comunque non sopprimibile. Il ricorrente ha poi contestato la valenza indiziaria del lavoro offerto dal NT al TI ed alla OR dopo l'incendio trattandosi di un modesto lavoro durato pochi mesi Illogico e fuorviante è stato definito anche il richiamo alle dichiarazioni del De AR che aveva attribuito al TI, che è celibe, dei figli affiliati al clan malavitoso. Infine
manifestamente illogici, secondo il ricorrente, sono i richiami alla porta del retropalco aperta dall'interno, al presunto ritardo nella segnalazione dell'incendio ed ai tempi di propagazione dello stesso.
.
TI IU chiedeva l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
31 9) [ motivi del ricorso proposto da IU ME
ME IU deduceva, tramite il suo difensore di fiducia avvocato AN
Aricó, i seguenti motivi di impugnazione:
Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal De VO MA in fase di 1)
indagini preliminari In ogni caso questione di legittimità costituzionale delle norme già specificate nei motivi aggiunti ( o nuovi ) di appello per la violazione delle norme costituzionali ivi indicate. Il ricorrente dopo avere richiamato tali denunce di costituzionalità – illegittimità dell'art.513 comma II c.p.p. in relazione agli artt.24 e 111 della Costituzione, incostituzionalità dell'art.1 commi I e II DL
7 gennaio 2000 n.2 per violazione degli art.3, 77, 138 e 111 della Costituzione - ha censurato l'operato della Corte di merito che aveva ritenuto che il De VO si era sottratto al contraddittorio dibattimentale perché minacciato dal EP. Ciò sia perché non vi era stato alcun accertamento giudiziale della avvenuta minaccia, sia perché la stessa comunque non avrebbe potuto riguardare il ME che certamente non aveva minacciato nessuno. Ogni diversa interpretazione contrasterebbe con il quanto comma dell'art. 11 della Costituzione, con il terzo comma dell'art. I della legge n. 35/2000 e con il quinto comma dell'art. 16 della legge n.63/2001. Infine il ricorrente ha rilevato che la Corte di merito non aveva tenuto in considerazione i motivi di impugnazione. Violazione mancata ed erronea applicazione dell'art.503c.p.p. anche in 2)
relazione all'art.220 dello stesso codice sia in ordine alla mancata utilizzazione della consulenza di parte redatta dal prof. Garimberti che al rifiuto della escussione dei testi di alibi Lo RU e RA.
Mancanza e manifesta illogicità della motivazione nonché erronea applicazione 3)
della legge - con particolare riferimento all'art. 192 n. 2 c.p.p. - in relazione alla confermata responsabilità dell'imputato. Il ricorrente ha in particolare censurato
32 che la sentenza si fondi su opinioni e convinzioni e non su fatti come pretende l'art. 187c.p.p.. Il De VO ha, infatti, espresso opinioni confermate dalla opinione del AS, opinioni, peraltro, nemmeno confortate da riscontri oggettivi, perché tali non sono la pretesa attività di usuraio e incendiario del ME e le frequentazioni con coimputati, peraltro assolti, come il Parisi.
Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla interpretazione della intercettazione relativa ad una;
conversazione telefonica tra il EP ed il ME, dalla quale non può certo desumersi una dichiarazione confessoria del ricorrente.
Manifesta illogicità della motivazione in ordine alle dichiarazioni del 5)
collaborante SS, il quale ha, tra l'altro, riferito che il EP gli disse di essere andato da solo a fare l'incendio il SS era stato ritenuto attendibile,
ma tale esplicita affermazione non aveva giovato al ME.
In subordine mancanza e manifesta illogicità della motivazione nonché erronea 5) applicazione della legge penale in ordine alla pena per la illegittima esclusione delle attenuanti generiche.
ME IU chiedeva l'annullamento con o senza rinvio, della sentenza
impugnata.
Con memoria depositata in Cancelleria soltanto in data 7 maggio 2002, ovvero due giomi prima dell'udienza, ME IU ha eccepito la violazione dell'articolo
268 comma III c.p.p., con conseguente sanzione di inutilizzabilità, in relazione ad intercettazioni ambientali svoltesi nell'esercizio commerciale del ricorrente nonché
nell'immobile di via Garruba a Bari nella disposizione di MA De VO.
Nė i relativi decreti di autorizzazione alle intercettazioni né quelli di esecuzione contenevano la motivazione sulla necessità di avvalersi di strumenti non in dotazione della Procura della Repubblica.
33 B) Motivi della decisione
10) Del falso in bilancio
Conviene, per semplicità espositiva, trattare in primo luogo delle questioni relative al delito di faiso in bilancio, di cui è stato ritenuto responsabile ND NT.
I numerosi motivi di impugnazione - nn. 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 - dedoni sul punto dal ricorrente ND NT vanno trattati infatti in un unico
" contesto perché in materia di falso in bilancio nelle more vi sono state rilevanti modifiche legislative .
Con il decreto legislativo 11 aprile 2002 n.61, infatti, è stata modificata dall'art. 1 la disciplina prevista dall'art.262!cc.
Senza alcuna pretesa di completezza sarà sufficiente osservare ai nostri fini che il nuovo articolo 2621cc prevede il reato per le false comunicazioni sociali poste in essere dagli amministratori di società, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge.
Il reato consiste in una contravvenzione punita con l'arresto, ma la punibilità resta esclusa se la falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società e se determinano una variazione del risultato economico di esercizio non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.
Il reato previsto dall'art.2621cc cosi delineato si distingue per esclusione da quello di cui all'art.2622cc relativo alle false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori.
Nel primo infatti sono punite le false comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, nel secondo quelle che creano un danno ai soci o ai creditori.
_
_
34 L'art.2621cc prevede quindi un reato di pericolo, che tutela la regolarità dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali come interesse della generalità; l'art.2622cc un reato di danno a tutela degli interessi dei soci e dei creditori.
Secondo un orientamento giurisprudenziale (vedi Cass. Sez. V 21 maggio 2002,
Fabbri 1) vi sarebbe continuità normativa perché la nuova legge non ha determinato la soppressione del reato di falso in bilancio, ma soltanto una rilevante modifica dello stesso e ciò sia perché l'interesse tutelato sarebbe sostanzialmente identico, sia perché identici sarebbero i soggetti destinatari del precetto e non molto differente il dolo richiesto, anche se descritto in modo più puntuale nel nuovo testo della legge.
Differenze tra il vecchio testo della norma e le recenti innovazioni sono ravvisabili invece nella condotta, nella sanzione, nelle condizioni di punibilità, o meglio, di esclusione della stessa e nella necessità dell'elemento del danno nella ipotesi delittuosa prevista dall'art.2622cc..
Tali differenze rendono spesso la contestazione originaria del reato insufficiente con la conseguenza che essa, se ne ricorrono i presupposti di fatto, deve essere opportunamente integrata dai giudici di merito.
Inoltre il reato previsto e punito dal novellato articolo 2622cc è perseguibile a querela di parte ed il termine di novanta giomi a decorrere dalla entrata in vigore della legge termine iniziale fissato dalla nuova legge per proporla al momento
-
della presente decisione non è ancora decorso.
-Tale norma la possibilità di proporre querela per i fatti antecedenti alla entrata in vigore della nuova legge dimostra, peraltro, che anche secondo il legislatore è ravvisabile una continuità normativa tra la originaria formulazione dell'articolo
2611cc e quella risultante dalla nuova legge, cosicché nel caso di specie si versa in
35 ipotesi di successione di leggi nel tempo ex articolo 2 comma III c.p. e non di abolitio criminis .
La sentenza impugnata deve, per le ragioni indicate, essere annullata relativamente a tale reato per consentire ai giudici di merito di tenere conto dei mutamenti legislativi disciplinati dal decreto legislativo citato e di provvedere eventualmente ad una precisazione della contestazione.
u o
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36 11) Le eccezioni di legittimità costituzionale
Sia il NT che il ME, tramite i loro difensori, avevano sollevato in grado di appello eccezioni di legittimità costituzionale di alcune norme processuali.
Tali eccezioni erano state dichiarate tutte manifestamente infondate dalla Corte di merito.
Il NT con i motivi di ricorso non ha riproposto alcuna questione, mentre il ME ha riproposto la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 513 comma II
c.p.p. in relazione agli articoli 24 e 111 della Costituzione e dell'articolo | del DL 7 gennaio 2000 n.2 per violazione degli articoli 3, 77, 138 e 111 della Costituzione.
Il ricorrente non ha proposto argomenti nuovi, ma si è limitato a richiamare quelli già sottoposti al vaglio del giudice con i motivi aggiunti di appello e dichiarati manifestamente infondati dalla Corte di merito.
Ciò che preme rilevare è che il ricorrente non ha tenuto in alcuna considerazione gli argomenti del giudice di secondo grado, mentre una corretta dialettica processuale o
f implicherebbe un contraddittorio effettivo ovvero quando si ripropone una '
questione già valutata, una critica puntuale delle argomentazioni utilizzate dal giudice del grado precedente.
Sotto tale profilo il motivo appare del tutto generico, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza.
La decisione dei giudici di appello sul punto è in ogni caso corretta e non può che essere confermata.
La questione relativa all'articolo 513 comma II c.p.p. è stata dichiarata non rilevante dalla Corte di merito, dal momento che le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari, ed acquisite agli atti del processo tramite il meccanismo
37
3
3 delle contestazioni, da ME AN e LA CC sono state ritenute non essenziali e non sono state utilizzate ai fini della decisione.
Non si comprende allora in base a quali ragionamenti la questione sia stata riproposta.
In ogni caso é opportuno ricordare che sia l'articolo 513 comma II c.p.p. sia l'art. I della legge 35/2000, sospettato quest'ultimo di illegittimità costituzionale nella parte in cui prevede che nel giudizio di cassazione si applichino le disposizioni in materia di valutazione della prova vigenti al momento della decisione impugnata, sono, invece, costituzionalmente legittimi, in quanto la stessa legge costituzionale n.2 del 1999, che ha introdotto nel nostro sistema costituzionale i principi del giusto processo modificando l'art. 111 della Costituzione, ha demandato alla legge ordinaria il compito di regolamentare l'applicazione dei principi del giusto processo ai processi penali in corso.
Ciò significa che il legislatore costituzionale ha previsto dei correttivi, di natura transitoria, atti a contemperare i principi del giusto processo introdotti con la legge costituzionale citata, con i valori, costituzionalmente rilevanti della '
gradualità nella trasformazione del diritto del buon andamento della '
amministrazione giudiziaria e della speditezza del procedimento ( sul punto vedi
Cass.8 agosto 2000, Malcangi ed altro, RV 216918).
E' necessario anche considerare che in mancanza della disposizione transitoria sospettata di illegittimità costituzionale non si sarebbero certo verificati gli effetti invocati dal ricorrente perché, in base ai principi sulla successione delle leggi nel tempo , operanti anche tra leggi costituzionali si sarebbero dovute ritenere '
pienamente applicabili le norme sulla acquisizione probatoria compatibili con вы l'assetto normativo precedente alla modifica costituzionale, e quindi, nella specie, la disciplina dell'art.513c.p.p. come fissata dalla sentenza della Corte
38 costituzionale n.361 del 1998 (disciplina che, quindi, proprio per effetto di detta sentenza, doveva considerarsi costituzionalmente protetta ).
Proprio perché costituzionalmente protetta detta disciplina non può per nessuna ragione essere ritenuta incostituzionale per contrasto con una successiva norma costituzionale.
La normativa transitoria, quindi , lungi dal contenere l'efficacia della nuova disposizione costituzionale, ha, al contrario, sulla base di una ragionevole scelta del legislatore, determinato una limitata retroattività dei nuovi principi, che, diversamente, non si sarebbe prodotta ( in tal senso vedi Cass. 11 maggio 2000,
Francica, RV 216416).
Infine il legislatore ha opportunamente ribadito con la disposizione in esame che l'applicazione delle norme sulla acquisizione probatoria si esaurisce nelle fasi di merito e che in sede di legittimità si deve accertare solo il pregresso corretto governo di tali norme.
La eccezione proposta per tali ragioni oltre ad essere non rilevante ai fini della decisione del presente processo,come correttamente stabilito dalla Corte di merito,
è anche manifestamente infondata.
Anche gli altri pretesi profili di illegittimità costituzionale del decreto legge 7 febbraio 2000, peraltro successivamente convertito in legge, sono manifestamente infondati.
Proprio perché i giudici debbono applicare la legge di conversione e non il decreto legge la questione della violazione dell'articolo 77 della Costituzione non rileva ne!
caso di specie.
39 tuttavia, come correttamente hanno deciso i giudici di merito, il comma II
Jell'articolo 77 della Costituzione limita l'esercizio da parte del Governo del potere di emanare decreti con valore di legge a casi straordinari e di urgenza .
Quando nella relazione del decreto vengono illustrati i motivi di urgenza e quando, come si è già accennato il Parlamento abbia convertito in legge il decreto stesso
.
ritenendo fondate le ragioni di urgenza, nessun altro Potere dello Stato ha la facoltà di sottoporre a nuova verifica l'esistenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della
Costituzione (cosi Corte Costituzionale del 29 luglio 1996 n. 330).
La presunta illegittimità della legge in argomento con riferimento all'articolo 138 delia Costituzione è poi pacificamente insussistente.
Infatti l'articolo 111 della Costituzione è stato regolarmente approvato con la doppia lettura richiesta appunto dall'articolo 138 citato;
la legge in discussione è, invece, una legge ordinaria di attuazione dei principi costituzionali, che andava approvata, come è regolarmente avvenuto con la procedura prevista per le leggi ordinarie.
Manifestamente infondato è anche il profilo di incostituzionalità relativo alla presunta violazione dell'articolo 111 comma IV della Costituzione.
Tale norma non consente al giudice di provare la colpevolezza di un imputato sulla base delle dichiarazioni rese da un imputato che si è sottratto per libera scelta all'esame dell'imputato o del suo difensore .
Il comma V dello stesso articolo stabilisce però che il contraddittorio non ha luogo illecita. вые per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta
40 Nel caso di specie la presunta violazione del contradditorio riguarderebbe soltanto
MA De VO, il quale si è rifiutato di rendere interrogatorio in dibattimento perché minacciato da AN EP, ritenuto con il ME uno degli esecutori materiale dell'incendio.
Legittimo è stato quindi il modo di procedere della Corte di merito a nulla rilevando che il De VO non era stato minacciato dal ME dal momento che la
' disposizione non solo è posta a tutela del dichiarante ma anche della genuinità
* della sua deposizione, chiaramente inquinata da una minaccia da chiunque sia stata posta in essere.
Ma al di là di tali considerazioni valgono in proposito le osservazioni svolte in relazione alla presunta illegittimità dell'articolo 513c.p.p., perché, come si è detto,
Il legislatore ordinario aveva di sicuro la possibilità di graduare l'entrata in vigore dei principi del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione per salvaguardare altri principi di rango costituzionale, quali la ragionevole durata del processo, in virtù della disposizione dell'articolo due della legge costituzionale che aveva modificato l'articolo 111 più volte citato.
Infine la legge in esame non contrasta con l'articolo 3 della Costituzione. ovvero con il principio di uguaglianza per la semplice ed assorbente ragione, peraltro già indicata dalla Corte di merito, che vanno trattate nello stesso modo le persone che si trovino in identiche posizioni.
Insomma non è vietata una disciplina differenziata, ma soltanto discriminazioni irragionevoli cosicché il principio di uguaglianza viene temperato da quello di ragionevolezza delle leggi che ha trovato attuazione nel caso di specie con il graduale inserimento dei principi del giusto processo al fine si salvaguardare il principio, pure di rango costituzionale ed al quale si è fatto prima riferimento, della ragionevole durata dei processi.
Cosicché del tutto ragionevole appare la distinzione operata dalla legge in esame al fine di salvaguardare l'attività processuale già svolta tra gli imputati nel cui processo il dibattimento sia stato dichiarato aperto e quelli nei cui confronti quella formalità non sia stata ancora compiuta, applicandosi soltanto a questi ultimi integralmente i principi del giusto processo.
42 12) Le eccezioni processuali : la rinnovazione della istruttoria dibattimentale
Molto si è discusso nel corso del dibattimento di secondo grado sulla possibilità o meno di accogliere istanze di rinnovazione parziale della istruttoria dibattimentale e la Corte di merito ha emesso tre ordinanze per rigettare quasi tutte le richieste dei difensori.
Non è il caso in questa sede di esaminare le singole e specifiche decisioni che hanno dato origine ai motivi di ricorso nn. 1 e 21 di ND NT e 2 di
IU ME apparendo sufficiente soffermarsi sui principi di diritto posti a fondamento delle stesse.
In effetti la Corte di merito, per quanto è dato comprendere dalla lettura delle ordinanze di rigetto delle istanze difensive, ha ritenuto che la rinnovazione della istruttoria dibattimentale sia istituto di carattere eccezionale e che la ammissione della rinnovazione sia subordinata alla valutazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti.
Ciò evidentemente in ossequio al principio della completezza, fino a prova
ا
ن
contraria, della istruttoria dibattimentale svolta in primo grado.
In particolare la Corte di merito ha ritenuto che il parametro della decisività sia valido sia per le ipotesi disciplinate dal primo comma dell'articolo 603c.p.p., che per quelle di cui al comma secondo.
I presupposti della decisione della Corte di merito non sono condivisibili.
E' fuori dubbio che il legislatore ha disciplinato l'istituto della rinnovazione della istruttoria dibattimentale in grado di appello in modo rigido al fine di evitare che tramite espedienti si sottraessero prove alla istruttoria dibattimentale di primo grado riservandole al grado di appello in aperta violazione del principio di oralità del dibattimento che costituisce uno dei cardini del nuovo processo penale.
43 Inoltre la cognizione del giudice di appello è limitata ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti e il giudizio di appello si svolge essenzialmente in base ad una logica di controllo della completezza della indagine istruttoria e della correttezza della decisione di primo grado.
Val la pena di ricordare che in prim o grado il giudice non conosce gli at ti e forma il suo convincimento proprio attravers o la istruttoria dibattimentale che si sv olge nel contraddittorio delle parti, mentre in secondo grado il giudice già con osce gli atti deľprocesso e la eventua le assunzione delle prove è preceduta da lla relazione di uno dei componenti del Collegio giudica nte. E' allora evidente che la particolare prudenza dei giudici di merito, fatta propria dalla Corte di merito, nell'accogliere istanze di rinnovazione, totale o parziale, della istruttoria dibattimentale appare pienamente comprensibile e conforme a costanti indirizzi della giurisprudenza della Suprema Corte ( sul punto della eccezionalità dell'istituto vedi ex plurimis SS. UU. 24 gennaio 1996, 2892).
Tuttavia, fermo restando il rigore nella valutazione dei presupposti che legittimano la rinnovazione della istruttoria dibattimentale, va detto che, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di appello, detti presupposti sono diversi a seconda
ع
ث
che si versi nella ipotesi di rinnovazione disciplinata dal primo comma dell'articolo
603c.p.p. o in quella prevista dal secondo comma del suddetto articolo.
In effetti il parametro della decisività della prova è richiesto soltanto nelle ipotesi disciplinate dal primo comma dell'articolo 603c.p.p. ; nella ipotesi di richiesta di riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o di assunzione di nuove prove, ovvero di prove preesistenti o concomitanti al giudizio di primo grado emerse in un diverso contesto temporale o fenomenico, il giudice di appello leve disporre la rinnovazione
- il legislatore usa il termine "dispone"
- della
44 istruttoria dibattimentale solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.
Le ipotesi di richiesta di rinnovazione disciplinate dal secondo comma dell'articolo
603 comma II c.p.p. concernono, invece, nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado.
In tal caso il giudice di appello non può fare riferimento al requisito della decisività della prova richiesto esplicitamente soltanto con riferimento alle ipotesi disciplinate dal primo comma, ma deve disporre la rinnovazione della istruttoria dibattimentale osservando soltanto i limiti del diritto alla prova e dei requisiti di essa.
Il legislatore, infatti, effettua un rinvio ai criteri di ammissione delle prove previsti dall'articolo 495 comma I c.p.p., norma che disciplina la ammissione delle prove nella fase dibattimentale di primo grado.
Secondo tale disposizione il giudice provvede con ordinanza alla ammissione delle prove a norma degli articoli 190 comma le 190 bis c.p.p..
Ne consegue che debbono essere escluse soltanto le prove vietate dalla legge o quelle che siano manifestamente superflue o irrilevanti .
La differenza tra le due ipotesi di rinnovazione della istruttoria dibattimentale appare, allora, evidente dal momento che per la ammissione ed assunzione di quelle che rientrano nella disciplina del secondo comma non solo non è richiesta la decisività, ma anche la superfluità e la irrilevanza debbono essere manifeste;
da ciò sembra possa desumersi che debbano essere escluse le prove del tutto incongrue rispetto al thema decidendum e quelle che mirano a provare un fatto del tutto
派 pacifico ed incontrovertibile per le numerose prove già assunte sul punto ( vedi
Cass. 17 dicembre 1999, Lavista, in Cass. Pen. 2001. 524).
45 .
.
-
L'articolo 190 bis c.p.p. , pure richiamato dall'articolo 495c.p.p. inserito dall'articolo 3 d.l. 8 giugno 1992, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n.356, legge che ha introdotto in vari istituti del processo penale maggiori garanzie per l'imputato , consente nei processi di cui all'articolo 51 comma III bis c.p.p. - criminalità organizzata addirittura di riesaminare testimoni o persone indicate nell'articolo 210c.p.p. che siano già stati ascoltati in sede di incidente probatorio o di dibattimento, quando l'interrogatorio richiesto riguardi fatti e circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni oppure quando riguardi fatti sui quali il dichiarante ha già deposto se il giudice o una parte lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze.
La maggiore possibilità di riascoltare le persone già indicate è giustificata, come appare evidente, dalla notevole gravità dei fatti da giudicare, dalla difficoltà di
؟
ا accertare la verità in simili processi e anche dalla minore attendibilità delle persone کی di cui all'articolo 210c.p.p..
L'articolo 190 bis c.p.p., come già si detto, è applicabile anche in materia di rinnovazione della istruttoria dibattimentale per l'esplicito richiamo operato dal secondo comma dell'articolo 603c.p.p. all'articolo 495c.p.p., che a sua volta richiama gli articoli 190 e 190 bis c.p.p. .
La interpretazione del secondo comma dell'articolo 603c.p.p. illustrata oltre ad essere aderente alla lettera della legge e ad essere la più logica sotto un profilo sistematico, come si è spiegato, è anche l'unica che fuga i dubbi di costituzionalità
della norma.
Infatti il diritto alla prova in ogni stato e grado del processo stabilito dall'articolo 24 della Costituzione e quello al giusto processo fissato dall'articolo 111 della Carta
Costituzionale vengono garantiti dalla interpretazione indicata perché essa
46 consente di valutare i requisiti di ammissione delle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado e che, quindi, non potevano assolutamente essere sottoposte al vaglio dei giudici di primo grado, secondo i parametri propri di tale giudice, ritenuti costituzionalmente legittimi (vedi Cass. 27 giugno 1997, Puddu, in Cass. Pen. 1996. 3670, secondo la quale i principi costituzionali dinanzi enunciati non sottraggono al giudice il potere - dovere di valutare preventivamente l'ammissibilità e la conferenza delle prove richieste).
Soltanto per completezza si ricorda che i commi tre e quattro dell'articolo 603c.p.p. disciplinano altre due ipotesi di rinnovazione della istruttoria dibattimentale - che non è il caso di approfondire in questa sede perché non ne ricorrono i presupposti e che concemono la possibilità concessa al giudice di disporre la rinnovazione della istruttoria dibattimentale di ufficio quando ciò sia assolutamente necessario e la rinnovazione richiesta dall'imputato contumace in primo grado.
Si sono richiamate anche queste due ipotesi per chiarire che il legislatore è stato molto preciso e minuzioso ancorando le possibilità di rinnovazione della istruttoria dibattimentale a presupposti diversi e, quindi, non è lecito sottovalutare le diverse espressioni utilizzate, che hanno, invece, un valore pregnante che l'interprete deve saper cogliere .
La valutazione di ammissibilità delle richieste rinnovazioni della istruttoria dibattimentale deve, quindi, essere riformulata da alira Sezione della Corte di
Appello di Bari in base ai principi di diritto affermati.
Le conclusioni raggiunte consentono di non esaminare specificamente le singole richieste di rinnovazione avanzate dalle parti perché preliminarmente la Corte di
47 merito deve chiarire in quale delle due ipotesi considerate esse rientrino e successivamente valutarie in base ai differenti presupposti richiesti.
Appare opportuna soltanto qualche annotazione e la indicazione di alcune perplessità di cui la Corte di merito di rinvio possa tenere conto: con riferimento alla richiesta di acquisizione del verbale della audizione del 30 luglio 1993 del collaborante LV AN dinanzi alla Commissione Antimafia la motivazione della sentenza impugnata deve essere senz'altro approfondita perché se è vero che le dichiarazioni non sono state rese dinanzi ad una Autorità
Giudiziaria è anche vero che ai sensi dell'articolo 25 quinquies della legge 7 agosto
1992 n.356 la Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e
کرو delle altre associazioni criminali similari procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità Giudiziaria.
Se invece, si ritiene, come sembra ritenere la Corte di merito, che detto documento costituisca un atto di formazione extra dibattimento è difficile poi sostenere che operino per la sua acquisizione i divieti e le limitazioni previste dall'articolo 238c.p.p..
Inoltre secondo la prospettazione difensiva, non contraddetta dai giudici di merito.
l'elemento in esame dovrebbe essere considerato prova sopravvenuta e, quindi, per la valutazione dei presupposti di ammissibilità sarebbe necessario fare riferimento a quelli previsti dal secondo comma dell'articolo 603c.p.p..
Infine non è stata valutata la possibilità di riesaminare il collaborante ai sensi dell'articolo 190 bis c.p.p. applicabile al caso di specie per il richiamo che il secondo comma dell'articolo 606c.p.p. opera all'articolo 495c.p.p., che a sua voita richiama i criteri previsti dagli articoli 190 e 190 bis c.p.p..
48 Con riferimento alla richiesta di acquisizione delle sentenze rese dalla Corte di
Assise di Bari in data 29 marzo 27 giugno 2000 e dal Tribunale di Bari in data 30 maggio 19 luglio 2000 relative alle dichiarazioni eteroaccusatorie di GI ZI, la Corte di merito più che affrontare il tema della ammissibilità della acquisizione di tali documenti, anche essi da considerare prove sopravvenute, sembra avere compiuto una valutazione di merito dei documenti stessi.
I due momenti debbono essere tenuti distinti: la valutazione richiesta dall'articolo
603 comma II c.p.p. è una valutazione sulla ammissibilità della prova che deve essere esclusa quando appaia evidente la sua irrilevanza per superfluità, scarsa o mancata attinenza con il tema del processo ovvero per altre ragioni obiettivamente risultanti prima che la prova sia assunta;
non è possibile, invece, escludere la ammissione deiiq prova sulla presunzione, ancorché ragionevole della sua insufficienza a modificare le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di primoૐ
grado.
La rilevanza della prova richiesta risulta del tuto evidente dal momento che lo Svezia sarebbe secondo la prospectazione difensiva stato giudicato :
intrinsecamente non attendibile in due procedimenti penali, a nulla rilevando, quindi, la quantità e qualità dei riscontri acquisiti nel presente procedimento, ai quali ha fatto riferimento la Corte di merito, che è problema che attiene alla attendibilità estrinseca del collaborante , valutazione che logicamente ' :
successiva a quella relativa alla attendibilità intrinseca.
Suscita perplessità anche la decisione della Corte di merito, che tecnicamente non è riconducibile ad una ipotesi di richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale, come ha, invece, erroneamente sostenuto la difesa del NT, in
49 ordine alla mancata assunzione del teste IO DR ed alla mancata acquisizione della lettera dallo stesso inviata al NT.
I due elementi probatori indicati tendevano 1 provare il possesso da parte dell'imputato di una somma di oltre quattro miliardi di lire a partire dal 1990 depositata in un conto off shore .
La richiesta è certamente intempestiva, come rilevato dalla Corte di merito, perché proposta in sede di discussione ed in fase di replica e, quindi, non poteva e doveva essere valutata secondo i criteri dettati dall'articolo 603c.p.p..
La prova richiesta ai sensi dell'articolo 598c.p.p., che estende al procedimento di appello le norme del giudizio di primo grado, e dell'articolo 523 comma 6 c.p.p., poteva essere assunta, interrompendo la discussione, in caso di assoluta necessità.
Quindi la decisione del giudici di appello appare corretta sotto il profilo della denunciata violazione di legge, mentre non convince quanto alla motivazione di merito.
in effecti nella motivazione della sentenza impugnata molto si punta sulla condizione finanziaria del NT definita precaria, condizione che avrebbe indocto lo stesso NT a chiedere un prestito usuraio di alcune centinaia di milioni al
DO, affiliato al Clan CA .
Proprio per fare fronte a tale esposizione il NT avrebbe progettato ed organizzato, insieme ai suoi amici creditori, l'incendio del ZZ .
Affermare di fronte a tale ricostruzione degli eventi la non necessità della acquisizione probatoria in discussione appare in verità, del tutto illogico ,
: specialmente se si tiene conto che si tratta di un processo indiziario nel quale il movente del delitto assume un significato del tutto peculiare.
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50 A conclusioni non diverse dovrebbe pervenirsi per quanto concerne le dichiarazioni rese da AV Di AR nel corso del procedimento penale
contro
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EP, ritenuto uno degli esecutori materiali dell'incendio e la cui posizione è stata stralciata dal presente procedimento, inserite nel verbale dibattimentale del 4 luglio 2000.
Si tratta, infatti, di una prova sopravvenuta, che ai sensi degli articoli 603, 190 bis e 238 comma Lc.p.p., è acquisibile trattandosi di verbali dibattimentali.
Appare poi indubbia la rilevanza trattandosi di dichiarazioni concementi lo stesso fatto, ovvero l'incendio del teatro ZZ, ed il coimputato AN EP.
Le questioni relative alla violazione dell'articolo 603c.p.p. concemono anche la posizione di ES IU, il quale, aveva richiesto con l'atto di appello la innovazione della istruttoria dibattimentale per la escussione dei testimoni di alibi
Lo RU e RA.
Aveva sostenuto i ME accusato di essere uno degli esecutori materiall dell'incendio, che nel giorno e nell'ora dell'incendio si trovava in barca per una battuta di pesca con gli amici Lo RU e RA, che si erano rifiutati di rendere prima testimonianza per timore di essere coinvolti in un fatto di tale gravità.
Le gravi conclusioni del primo grado del processo avevano indotto i due ad accettare di essere sottoposti ad esame.
La prova è stata negata per la tardività oltre che per la genericità.
La soluzione non' convince sia perché la prova è stata richiesta con l'atto di appello non appena la prova si è resa disponibile per la parte cosicché andava , presumibilmente, valutata ai sensi dell'articolo 603 comma II c.p.p. secondo la interpretazione già fornita, sia perché anche in questo caso la Corte di merito più
51 che motivare in ordine alla ammissibilità della prova richiesta, ha motivato suila inattendibilità della prova stessa.
Sono certamente legittime le perplessità in ordine alla tardive apparisione dei due testimoni, ma tali considerazioni dovevano influire sulla complessiva valutazione della prova e non sulla ammissibilità di essa.
Non è poi proprio da discutere la rilevanza di un prospettato alibi ed onestamente non si comprende l'accusa di genericità della prova, dal momento che l'appellante, ritenuto uno degli esecutori materiali dell'incendio, aveva precisato che intendeva provare che nel momento dell'incendio si trovava in una barca con alcuni amici.
Spettava poi alle parti attraverso precise domande arricchire di particolari il racconto al fine di valutarne con correttezza e rigore la actendibilità.
Per concludere sul punto convertà osservare che il legislatore nel riconoscere la disponibilità delle prove alle parti, ha dettato delle precise regole al fine di evitare che l'Autorità Giudiziaria fosse costretta a compiere attività inutili ed al fine di evitare manovre dilatorie delle parti stesse;
di sicuro il legislatore del 1989 non ha voluto rendere difficile la assunzione della prova e della controprova nel processo penale che costituiscono ovviamente il momento centrale dello stesso.
Ne consegue che il giudice, specialmente quando si tratti di procedimenti connotati da indubbia complessità ed in particolare quando si tratti di processi indiziari, deve, nella interpretazione delle norme che presiedono alla ammissione ed assunzione delle prove e nell'esercizio della discrezionalità che ai giudici di merito compete in materia, sapientemente coniugare la necessità della speditezza del procedimento penale con l'altra insopprimibile esigenza dell'accertamento della verità. 131 Continua: la violazione dell'articolo 268 comma (II c.o.p.
Come si è già detto nel capitolo n. 9) IU ME, tramite il suo difensore, ha depositato in data 7 maggio 2002 brevissime note di udienza con le quali ha eccepito la violazione dell'articolo 268 III comma c.p.p. in relazione a due intercettazioni ambientali avvenute presso l'abitazione del ricorrente e presso l'immobile in disponibilità di MA De VO.
+Per entrambe le intercettazioni mancava ha sostenuto il ricorrente la
->
motivazione sulla necessità di ricorrere a strumenti di captazione ambientale non in possesso della Procura della Repubblica.
Richiamandosi alla decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.42792
dal 31 cmbre 2001, ric. Policastro ed altri, il ricorrente chiedeva di dichiarare inutilizzabili le intercettazioni per violazione del comma III dell'articolo 268c.p.p..
Il motivo non è fondato.
La norma citata, come ha più volte ricordato la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, costituisce una garanzia per il cittadino perché il legislatore ha voluto che fosse l'Autorità Giudiziaria a controllare directamente l'uso degli impianti di intercettazione telefonica ed ambientale anche di fatto mediante la installazione degli impianti stessi presso gli Uffici Giudiziari, al fine di evitare un uso improprio di uno strumento assai delicato che incide su uno dei diritti fondamentali del cittadino.
Ecco perché le operazioni di intercettazione e di ascolto debbono avvenire presso gli Uffici giudiziari, salvo motivate eccezioni.
Quando infanti, vi siano ragioni di urgenza, e gli impianti presso la Procura della
Repubblica siano insufficient o inidonei, il PM può disporre che il compimento
53 delle operazioni avvenga mediante impianti in dotazione della Polizia
Giudiziaria - comma III dell'articolo 268c.p.p. .
Nel caso di specie il PM ha disposto che le intercettazioni... venissero compiute per mezzo di impianti installati negli Uffici della Questura di Bari.
La motivazione può ritenersi sufficiente a tutelare le garanzie, che non sono formali ma sostanziali, previste dall'articolo 268 comma III c.p.p..
Infatti è noto che la evoluzione tecnologica nel settore è notevole e con molta difficoltà gli impianti esistenti presso gli Uffici Giudiziari riescono a dotarsi di tutti gli strumenti operativi più efficaci.
Ciò vale a maggior ragione per il settore delle captazioni ambientali, che è quello che ha visto le maggiori innovazioni tecnologiche.
Cosicché nel momento in cui il PM autorizza l'uso di impianti esistenti presso gli
Uffici della Polizia Giudiziaria, come è avvenuto nel caso di specie, si deve ritenere che abbia compiuto la valutazione in ordine alla inidoneità e/o insufficienza degli impianti esistenti presso la Procura della Repubblica, che costituisce il presupposto necessario per il rilascio della autorizzazione.
Quanto poi alle ragioni di urgenza, richiamate dall'articolo 268 comma III più volte citato, in primo luogo si osserva che esse sul piano logico non possono che riferirsi alla ipotesi della insufficienza degli impianti esistenti presso la Procura, perché è lecito ritenere che, aspettando un ragionevole periodo di tempo, possa essere eseguita anche la intercettazione autorizzata.
Ma quando gli impianti sono inidonei è davvero inagionevole che si debba attendere il tempo necessario agli Uffici Giudiziari per dotarsi di attrezzature più modeme ed efficient tempo che notoriamente non è mai breve per la necessità di rispettare le giuste procedure di acquisto di spesa del pubblico danaro.
_
54 L'intercettazione, telefonica o ambientale che sia, è uno strumento di ricerca della prova che per definizione è urgente e non può attendere tempi lunghi pena la
Inefficacia della misura disposta.
Ma anche volendo prescindere da tali corrette considerazioni va detto che la urgenza può desumersi anche dal contesto del processo e dalla natura delle imputazioni.
Si vuol dire cioè che quando si tratta di un procedimento con imputazioni per delitti associativi e la associazione sia ancora operativa lo strumento della captazione ambientale è utile e necessario anche al fine di evitare la commissione di altri delitti.
L'urgenza di procedere, cioè, è per così dire in re ipsa, nel senso che di fronte alla minaccia per l'ordine pubblico rappresentata dalla attività di associazioni per delinquere il giudice ha il dovere di agire con la massima rapidità possibile.
E' quasi superfluo ricordare che nel caso di specie tra i numerosi e gravissimi reati contestati a tutti gli imputad e, quindi, anche al ME, vi è anche quello di associazione per delinquere di stampo mafioso.
La motivazione di cui al decreto in discussione appare, per le ragioni esposte sufficiente a legittimare le modalità di esecuzione delle intercettazioni ambientali effettuate
55 (4) Continua: La violazione dell'articolo 195c.n.o.
Con riferimento alle dichiarazioni di numerosi testimoni il ricorrente NT, dopo avere rilevato che normalmente si trattava di dichiarazioni de relato, ha censurato i giudici di merito che non hanno ritenuto di ascoltare la fonte, nonostante la esplicita Hichiesta della difesa dell'imputato, con violazione dell'articolo 195c.p.p.
e conseguente inutilizzabilità di tali dichiarazioni.
Effectivamente il Tribunale non aveva accolto una richiesta della difesa di ascoltare le c.d. fonti ritenendola tardiva, essendo stata avanzata prima della discussione della causa e non nei termini e con le forme disciplinate dall'articolo 468c.p.p..
In effetti l'articolo 195c.p.p., che pone a carico del giudice l'obbligo, quando vi sia richiesta di parte, di chiamare a deporte le persone alle quali il testimone si sia riferito per la conoscenza del fani mira a tutelare il fondamentale principio della oralità secondo il quale la prova deve formarsi nel corso del dibattimento nel contraddictorio delle parti. legislatore, comprendendo i rischi per la genuinità della prova insiti nella c.d. testimonianza de relato, ha, quindi, previsto che, a richiesta di parte, o anche, quando il giudice lo ritenga necessario, di ufficio, sia ascoltata la fonte nel corso del dibattimento.
La mancata osservanza di tali disposizioni rende la testimonianza de relato. inutilizzabile, a meno che l'esame della fonte non risulti impossibile per morte infermità o irreperibilità, secondo il disposto del comma III dell'articolo 195c.p.p..
Il problema che si pone nel presente processo é se la richiesta di parte debba essere avanzata nei termini e con le forme previste dall'articolo 468c.p.p. a pena di inammissibilità o se possa essere presentata anche nel corso del dibattimento di primo grado.
56 L'articolo 195c.p.p. non detta in proposito alcuna disposizione.
Collegio ritiene che i termini previsti dall'articolo 4680.p.p. non siano applicabili alla richiesta della parte di assunzione della fonte di cui all'articolo 195c.p.p..
Infatti la parte con la presentazione delle liste testimoniali del PM viene a conoscenza soltanto delle circostanze sulle quali il testimone indicato verrà escusso.
ma non può sapere come detto testimone sia venuto a conoscenza delle circostanze sulle quali è chiamato a riferire.
Si intende dire cioè che, in linea di massima, la parte soltanto dopo la escussione del testimone sarà in grado di dire se le circostanze riferite siano frutto di una conoscenza ed osservazione diretta dei fatti raccontati dal testimone oppure se quest'ultimo abbia riferito cose apprese da altri.
E . quindi in tale momento che eventualmente sorge la necessità per la parte di sentire la fonte delle informazioni del testimone ascoltato.
Non può, perciò, in siffatta situazione farsi riferimento ai termini ed alle forme.
previsti dall'articolo 468c.p.p., ma a quelle disciplinate dall'articolo 493c.p.p
Tale ultima norma consente al secondo comme l'ammissione di prove non comprese nella lista di cui all'articolo 468c.p.p. quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.
Nel caso di specie non è neppure necessario fornire tale dimostrazione, perché essa
è implicita tenuto conto della già illustrata particolarità dell'istituto.
Ne consegue che non essendo stati fissati dei termini precisi per la richiesta di escussione della fonte indicata dal testimone de relato la parte può avanzare la richiesta fino all'inizio della discussione.
Nel caso di specie le richieste debbono ritenersi tempestive perché sono avvenute prima che il Tribunale indicasse gli atti che intendeva utilizzare per la decisione.
57 ت في مساك
E infine, appena il caso di ricordare che mentre nella ipotesi prevista dall'articolo
468c.p.p. al giudice è concessa una discrezionalità, perché dovrà escludere le prove vietate dalla legge e potrà non ammettere quelle ritenute sovrabbondanti, in quella disciplinata dall'articolo 195c.p.p. il giudice deve disporre la citazione della fonte delle conoscenze del testimone se la parte lo richieda, senza che sia possibile in ' merito alcuna valutazione discrezionale.
Per le ragioni indicate errata è la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto tardive le richieste delle parti di disporre la citazione delle persone che i testimoni avevano indicato come fonti delle loro conoscenze
La Corte di merito, alla quale verrà rinviato il processo, riesaminerà le richieste delle parti di escussione delle fonti alla luce del principio di dirimo enunciato.
Naturalmente più complicata è la situazione quando testimoni abbiano riferito circostanze asseritamente apprese dagli stessi imputati tale situazione ricorre sia per i testimoni sia per moiti collaboratori di giustizia.
E' ovvio che in siffacte ipotesi non entra in gioco l'articolo 195c.p.p.. perché la fonte in tal caso non può essere citata perché l'imputato non può essere costretto a rendere interrogatorio ed in particolare a fare dichiarazioni che possano pregiudicario.
Naturalmente ciò comporta un problema di valutazione della prova molto complesso di cui si tratterà più avanti.
Infine non è il caso di esaminare in questa sede la valutazione delle singole testimonianze compiuta dal giudici di merito la questione sarà in parte. affrontata più avanti anticipando fin d'ore che ovviamente tutto il materiale:
58 probatorio dovrà dal giudici di merito essere rivalutato dopo la eventuale rinnovazione del dibattimento e la altrettanto eventuale assunzione delle fonti non
Citate.
Prima di chiudere questo capitolo concemente le violazione di norme processuali è necessario, però, fare riferimento all'interrogatorio di ER EL.
Questi, gravemente ammalato di AIDS, ricoverato nell'ospedale civico di Catania
e successivamente deceduto, era coindagato dei delitti di incendio doloso ed associazione per delinquere per le accuse contro di lui rivolte da tale Di Canosa.
· Lo EL venne interrogato senza previo avviso al difensore e senza l'avvertimento che si sarebbe potuto avvalere della facoltà di non rispondere.
Nonostante lo EF fosse ammalato di AIDS non si ritenne di procedere con incidente probatorio alla sua assunzione e si diede lectura delle sue dichiarazioni in dibattimento.
Risultano violate le norme previste dagli articoli 63 e 513c.p...
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di merito, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che le dichiarazioni della persona che sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata - e, quindi, con il rispetto delle formalità previste dagli articoli 63 e 64c.p.p. - sono inutilizzabili ex articolo 53 comma II
c.p.p. anche nel confronti dei terzi sempre che provengano da soggetto a carico del quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso o
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Ave collegato con quello attribuito al terzo per cui dette dichiarazioni egli avrebbe 1
avuto il diritto di non rendere. se fosse stato sentito come indagato o imputato (cosi
SS.UU. 9 ottobre 1996. EL ed altri ).
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Il fatto che successivamente gli indizi a carico dell'indagato si siano rivelati infondati non rileva, dovendosi fare riferimento alla situazione processuale esistente al momento dell'interrogatorio.
La palese violazione dell'articolo 63c.p.p. comporta la inutilizzabilità dell'atto
Alla stessa conclusione dovrebbe peraltro pervenirsi per la violazione dell'articolo
513c.p.p..
Infatti secondo tale norma quando si tratta di dichiarazioni rese da coindagati nella fase delle indagini preliminari è necessario disporre la citazione degli stessi perche vengano sentiti nel corso del dibattimento con le garanzie del contraddittorio.
Può procedersi alla lettura di tali dichiarazioni soltanto quando non è possibile attenere la presenza in dibacimento del dichiarante e tale impossibilità dipenda da
Jatti e circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni.
E' francamente difficile ritenere, tenuto conto delle condizioni di salute delic
EL gravemente ammalato in fase terminale di AIDS al momento dell'interrogatorio, che la impossibilità di comparire in dibattimento dipenda nel caso di specie da fatti imprevedibili.
Era, invero, purtroppo prevedibile l'esito infausto della malattia tenuto conto delle conoscenze fino ad oggi acquisite in materia .
Si sarebbe dovuto provvedere, allora, ad assumere le dichiarazioni dello EL con incidente probatorio.
Per concludere sul punto, quindi, le dichiarazioni dello EL assunte non correttamente non sono utilizzabili e di ciò dovrà tenere conto la Corte di rinvio ai fini della ricostruzione dei fatti e della individuazione dei responsabili dei reati in discussione.
60 151 Le chiamate in reità: il vizio di motivazione
Come si è già accennato in precedenza le conclusioni alle quali si è in qui pervenuti legittimerebbero anche una tratazione meno approfondita degli altri motivi di impugnazione.
Infatti la Conte di rinvio dovrà, nel rispetto del principi di diritto stabiliti, rivalutare le istanze di rinnovazione della istruttoria dibattimentale che concemono peraltro punti essenziali del processo , quali ad esempio la '
condizione economica effettiva del NT al momento della stipula del presun'c prestito usuraio, l'alibi di IU ME, l'attendibilità intrinseca di alcuni collaboranti tra i quali GI ZI e LV AN e le richieste di
citazione delle fonti di alcuni testimoni de relato.
La eventuale assunzione di nuovi documenti e mezzi di prova imporrà
Inevitablimente una rivalutazione anche delle prove già acquisite.
Tuttavia non solo per ragioni di completezza, ma anche per ragioni di economia processuale, conviene indicare, sia pure brevemente, le perplessità e le censure della Corte di Cassazione in ordine alla motivazione della sentenza impugnata che sorregge la valutazione degli elementi di prova già acquisiti, in modo che la Corte di rinvio possa tenere conto anche di esse nella necessaria rivalutazione di tutto il materiale probatorio.
Come si è già ripetuto molte volte la svolta nelle indagini relative all'incendio del teatro ZZ è dovuta alle rivelazioni di alcuni collaboratori di giustizia ed in particolare a quelle di LV AN, GI ZI e RI BA con riferimento alla posizione di ND NT IT DO ed TO
51 CA e di MA De VO con riguardo alle responsabilità di uno dei presunti esecutori materiali del delitto. IU ME.
Vi sono tre singolarità che vanno poste in chiara evidenza e che rendono particolare il presente processo rispetto ai molti altri fondati essenzialmente se no n esclusivamente, sulle dichiarazioni dei collaboranti. '
Quelle dei collaboranti indicati sono chiamate in reità e non chiamate in correità.
Si vuol dire cioè che nessuno dei dichiaranti si è autoaccusato del grave fatto indicando poi i concorrenti nel reato, ma si è limitato ad indicare le persone che a suo avviso erano i responsabili del delitto in discussione.
Altra particolarità è costituita dal fatto che nessuno dei dichiarandi ha riferico faci di sua diretta conoscenza, ma ha indicaro circostanze apprese da altre persone;
si tratta, quindi, di dichiarazioni de relato.
La terza singolarità è costituita dal fatto che i due principali accusatori, LV
AN ed MA De VO, hanno riferito circostanze che, a loro dire,
avrebbero appreso dai diretti interessati, l'AN da TO CA ed De Ruvo dal EP Il secondo presunto autore materiale dell'incendio la cui
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posizione è stata stralciata -.
Nessuno può ignorare la profonda differenza esistente tra una chiamata in correità ed una chicinata in reità, tematica che è stata più volte affrontata dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
E evidente infatti che la dichiarazione confessoria, specialmente quando riguardi gravissimi reati che comportino notevoli rischi personali per il dichiarante, seguita
62 dalia individuazione dei correi, presenta un grado di attendibilità intrinseca più elevato rispetto alla chiamata in reità che non comporta nessun rischio personale per il dichiarante in ordine al fatto denunciato.
Ne consegue che l'assenza di ogni momento confessorio richiede approfondimenti estremamente più rigorosi, cosi da penetrare in ogni aspetto della dichiarazione. dalla sua causale alla efficacia rappresentativa della dichiarazione stessa.
Ciò deriva dai fatto, che le regole da utilizzare ai fini della formulazione del giudizio di attendibilità della dichiarazione variano a seconda che il dichiarante riferisce vicende riguardanti solo terze persone accusate di fatti costituenti reato limitandosi cosi ad una chiamata in reilà, ovvero ammetta la sua partecipazione agli stessi fatti ( cosi esplicitamente Cass., Sez. VI. 30 luglio 1996 ( ud. 31 gennaio 1996). Alleruzzo ed altri;
Cass., Sez. VI 13 giugno 1997, Dominante ed altri).
Come è noto quando si deve valutare dichiarazione di un collaborante in primo luogo deve essere valutata la c.d. attendibilità intrinseca dello stesso tenuto conto
' della genuinità delle dichiarazioni della spontaneità, delia costanza della coerenza logica delle stesse, della sua personalità e dei motivi che lo hanno indocto t a coinvolgere l'indagato e/o l'imputato, oltre, ed è questo il punto che qui rileva, che del tipo di conoscenza acquisita dal chiamante, secondo che costui riferisca vicende alle quali abbia partecipato o comunque assistito ovvero che abbia appreso de relato (cosi Cass., Sez. 1, 23 luglio 1997 ( ud. Del 23 aprile 1997), Abbate).
Insomma, e per concludere sul punto, non vi è dubbio che la attendibilità
intrinseca del chiamante in correità sia più semplice da provare, essendo necessari per la analoga valutazione del semplice chiamante in reità accertamenti particolarmente rigorosi.
63 Rigore vieppiù necessario quando, come si è accennato da ultimo, le circostanze riferite non siano conosciute directamente dal dichiarante per avere lo stesso partecipato all'episodio criminoso o per avervi comunque assistito ma siano 1 apprese da altra persona e siano, quindi, de relato .
E' sicuro che anche le dichiarazioni de relato possono costituire indizi udili sia ai fini della emissione di una misura cautelare, sia per legittimare una sentenza di condanna, ma la giurisprudenza di legittimità ha sempre sottolineato il minor grado di valenza probatoria delle dichiarazioni de relato rispetto alle testimonianze dirette o alle dichiarazioni di collaboranti che avevano dei fatti una conoscenza diretta
(vedi ex plurimis Cass., Sez. I, 5 giugno 1996 (ud. 2 aprile 1996) Basile).
E' stato infa più volte sottolineato che nel valutare lo spessore della of endibilità intrinseca delia chiamata i giudice deve necessariamente tenere conto del tipo di conoscenza dei fatti riferiti dal chiamante, variando la valutazione secondo che costui riferisca vicende alle quali abbia partecipato o assistito, ovvero che abbia appreso de relato (cosi SS.UU., 1 agosto 1995, n. il, Costantino ed altro)
。 non, elementiin quest'ultimo caso il giudice deve appurare se sussistano obiettivi che smentiscano la chiamata in reità de relato e se la stessa sia confermata da validi riscontri esterni, dotati di tale consistenza da resistere agli elementi di segno opposto eventualmente dedotti dall'accusato.
Insomma quando gli elementi indiziari si basano su affermazioni de relato del collaborante, la ricerca di riscontri esterni che confermino l'attendibilità di tali dichiarazioni deve essere particolarmente rigorosa ( così. Cass., Sez. (, 15 giugno
1999, Turano) perché la chiamata in reita de relato, che rappresenta una fonte indiziaria affine. nella struttura alla testimonianza indiretta, a differenza della chiamata direna in reità o della chiamata in correità le quali possono costituire
64 fonte di convincimento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza qualora le stesse abbiano trovato riscontri in elementi estemi che, pur non riguardando in modo specifico la posizione soggettiva del chiamato, siano comunque tali da rendere verosimile il contenuto della chiamata stessa quò integrare il grave
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indizio di colpevolezza necessario ai fini della emissione di una misura cautelare e/o ai fini della affermazione della responsabilità penale soltanto se sorretta da adeguati riscontri estrinseci in relazione alla persona incolpata ed al fatto che forma oggetto della accusa ( cosi Cass., Sez. !, 4 maggio 1998, Bellocco); insomma la chiamata in reità de relato deve essere confortata, secondo la più accreditata giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio condivide, da riscontri esterni colettivi ed individualizzanti ( in questo senso vedi anche Cass., Sez. V 17 dicembre 1999, Cervellion ) non apparendo in particolare possibile che una 1
'
chiamata in reita de relato possa essere riscontrata da altra chiamata in reità anche essa de relato.
La terza peculiarità concerne il fatto che le c.d. testimonianze indirette di
AN e De VO trovano la loro fonte negli stessi imputati.
Ció naturalmente comporta che le stesse non possano essere confortate dall'ascolto della fonte delle informazioni perché l'imputato non può essere chiamato a deporte ed in particolare non può essere costretto ad edere contra sz ovvero a rilasciare dichiarazioni che possano pregiudicare la sua posizione. "
Insomma per definizione nel caso si riferiscano notizie apprese dagli stessi imputati non è utilizzabile lo schema previsto dall'articolo 195c.p.p. per sentire la fonce.
Ora se è vero che in caso di contrasto tra quanto riferito dai testi de relato e dalla fonte da essi indicata, è legittima l'attribuzione, in esito ad esauriente verifica, di maggiore veridicità alle dichiarazioni dei primi, in quanto l'articolo 195c.p.p. non
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stabilisce al riguardo alcuna gerarchia, ma prevede solo l'obbligo, ad impulso di parte di escussione giudiziaria della fonte diretta (vedi Cass., Sez. (, 19 maggio
1999. Femia), non vi è dubbio che l'impossibilità di ascoltare la fonte priva it giudice di un elemento. considerato essenziale dal legislatore, per la formazione del suo libero convincimento.
Da ciò deriva che in siffame situazioni è necessaria una valutazione estremamente rigorosa delle valutazioni del testimone indiretto.
E' del tutto ovvio che il rigore dovrà essere ancora maggiore nella ipotesi in cui, come nel caso di specie, i testimoni indiretti siano collaboratori di giustizia per i particolari pericoli di inquinamento a cui è esposta tale fonte di prova, che per tale ragione è circondata da molte cautele imposte dal legislatore e dalla giurisprudenza di legitimia.
A tali peculiarità di carattere per cosi dire generale ne vanno aggiunte altre più specifiche perché diferendist al singoli collaboratori di giustizia.
Comune è il ritardo. in alcuni casi davvero notevole. con il quale i collaboranti hanno reso le loro dichiarazioni.
in alcuni casi - vedi per esempio la posizione di GI ZI - le dichiarazioni sono state rese non solo molto tempo dopo l'inizio dello stato di detenzione, ma molto tempo dopo l'inizio della collaborazione e addirittura dopo oltre un anno dall'inizio della istruttoria dibattimentale, dibattimento al quale la stampa aveva dato ampio risalto per la gravità dell'accusa e per la grande emozione che il rogo del ZZ aveva suscitato nei cittadini, e non solo in quelli di Bari.
Certo all'epoca non vi erano disposizioni di legge, emanate soltanto in epoca successiva C. 45/2001 - . che imponevano a pena di inutilizzabilità, di
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completare le dichiarazioni del collaborante entro un arco di tempo determinato
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66 secondo l'articolo 15 quater della legge 45/2001 la persona che ha manifestato la volontà di collaborare deve riferire le notizie in suc possesso entro centottanta giomi dalla manifestazione di volontà di collaborare -.
Ed è anche vero che la mancata indicazione dei temi della collaborazione nel verbale preliminare di collaborazione di cui all'articolo 2 del D.V. 29 novembre
1994 n. 687 non comporta la inutilizzabilità delle dichiarazioni stesse dal momento che detto verbale è essenzialmente finalizzato a stabilire le modalità del '
programma di protezione.
Tuttavia si tratta di circostanze che di sicuro non depongono a favore della genuinità delle dichiarazioni dei collaboranti e che andavano vagliate con molta prudenza ed attenzione.
In proposito non convince perché non appare logica la considerazione del giudici di merito che è del tutto giustificabile che i dichiaranti non abbiano indicato nel primo verbale la questione dell'incendio come uno dei temi da trattare, perché per essi il rema non era di grande rilievo specialmente in rapporto al gravissimi fatti di omicidio di cui si erano dichiarati disponibili a fornire chiarimenti.
Pur considerando che i dichiaranti erano naturalmente portati a ritenere rilevanti i fatti che avevano visto coinvolti se stessi ed il loro clan e pur valutando che nel caso di specie non vi erano state vittime, ma soltanto danni materiali, a nessuno poteva sfuggire la gravità dell'episodio, che aveva suscitato specialmente a Bari clamore, attenzione e stupore, non solo per la gravità e singolarità del gesto criminale, ma anche per le connivenze politiche e criminali che l'Accusa aveva ipotizzato e di cui parlava tutta la Città.
E' certamente sorprendente e singolare in tale contesto che un pentito si ricordi soltanto dopo molto tempo di essere a conoscenza di circostanze rilevantissime sull'episodio in questione;
specialmente se si considera che i collaboranti cercano
67 di dire ciò che sanno in ordine alle vicende sulle quali massima è l'attenzione degli inquirenti e ciò al fine, comprensibile e naturale, di compiacere i propri inquirenti, nel senso di non deludere le loro aspettative.
Non si vuol dire, cioè, che i collaboranti riferiscano il falso pur di compiacere gli inquirenti, ma semplicemente che tra le tante questioni a loro conoscenza sono portati a trattare con priorità quelle sulle quali massima è l'attenzione degli inquirenti al fine di rendersi immediatamente credibili e dimostrare, per ovvii e comprensibili ragioni, la grande rilevanza del loro contributo alle indagini .
Ma vi sono altri aspetti che suscitano perplessità e sui quali la motivazione appare monca ed in alcuni casi manifestamente illogica.
Dalle sentenze di merito si desume che grave era la inimicizia tra il collaborante
AN e l'imputato TO CA anche se la Corte di merito ha
, capo di un clan precisato che si trattava di contrasti del passato oramai superati avversario, tanto è vero che l'AN, personalmente o tramite suoi affiliati,
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aveva tentato anche di uccidere il CA e, fatto insolito anche negli ambienti della criminalità organizzata, anche alcuni componenti della sua famiglia.
A fronte di tale incontestabile situazione, negata però da AN, non del tutto comprensibile è il rapporto confidenziale, instauratosi in carcere tra certamente l'AN ed il CA, talmente profondo da indurre il CA a rivelare al collaborante fatti gravissimi di cui si era reso responsabile quali appunto l'incendio del ZZ ed il coinvolgimento di ND NT, impresario teatrale molto noto a Bari, nell'affare oltre l'omicidio, che appare smentito da alcune perizie, di tale AR .
E' certamente vero, come affermato dalla sentenza impugnata, che i rapporti tra le famiglie mafiose non sono valutabili alla stregua di quelli esistenti tra le normali
68 famiglie e che può accadere che famiglie avversarie per motivi di interesse e per esigenze di controllo del territorio divengano in un momento successivo, e spesso dopo una guerra, alieate.
Ma non è sufficiente una tale considerazione fondata su massime di esperienza nel settore specifico per ritenere che in un certo momento sia stata stipulata la pace tra le famiglie AN e CA;
in presenza di prove che rendono certa la esistenza di un grave contrasto appaiono necessari concreti elementi di prova, e non semplici deduzioni e considerazioni che dimostrino che le ragioni della
' guerra siano venute meno.
Sul punto la motivazione, oltre ad essere del tutto carente frutto di un grave salto logico ed apodittica. , appare chiaramente
Da vi è anche un'altra contraddizione che non appare falimente sanabile;
il
CA in alcuni passaggi della sentenza viene descritto come persona molto riservata che non era portato a facili confidenze mentre nella circostanza considerata si sarebbe abbandonato a gravi e compromettent confidenze per sé e A per i suoi sodali.
Tenuto conto delle osservazioni che precedono le dichiarazioni dell'AN debbono essere rivalutate anche in considerazione del fatto che secondo la prospettazione del ricorrente il pentito avrebbe ritrattato molte delle sue affermazioni dinanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla mañia di cui si è già discusso.
Non è il caso di esaminare in questa sede puntualmente tutte le critiche del ricorrente alle valutazioni di attendibilità degli altri collaboratori di giustizia, perché, comunque, per le ragioni già indicate, cali valutazioni dovranno essere ripetute dalla Corte di rinvio tenendo conto anche delle perplessità espresse dal VIM Collegio e del criteri interpretativi indicati da adottare nella valutazione delle chiamate di reità de relato.
Si deve, però, ancora rilevare che quando non si tratta di collaborazioni de reiato -
AN, LE NO, che ha riferito confidenze ricevute da uno dei presunti esecutori. materiali dell'incendio AN EP, TE PO - si tratta di collaborazioni che vertono su circostanze diverse dall'incendio.
In particolare esse riguardano il presunto prestito che IT DO concesse a
ND NT in gravi difficoltà economiche e che costituirebbe il presupposto dell'incendio deciso proprio allo scopo di lucrare il risarcimento della '
assicurazione e mettere le mani sul danaro pubblico che sarebbe stato sicuramente stanziato per la ricostruzione del teatro.
Ora a parte le perplessità su alcune di tali dichiarazioni sembra ad esempio di capire che BA abbia fornito due differenti versioni del colloquio tra
DO e CA avente ad oggetto il prestito e la necessità dell'immediato rientro dalla esposizione debitoria del NT, risultando nella prima testimone de relato e nella seconda testimone diretto del colloquio -, perplessità non del tuɩto fugate daila motivazione impugnata, e sugli incontri a cena, riferiti in particolare da GI ZI, ai quali avrebbe partecipato anche il NT in cerca di danaro a prestito, che non sembrano confortate da validi riscontri estrinseci, va detto che non solo alcune circostanze non hanno trovato alcun riscontro delle presunte telefonate minacciose che il CA dal carcere avrebbe, secondo ZI, fatto al
NT non vi è traccia sui tabulati telefonici e della presenza di quadri assicurati di cui pure aveva parlato ZI, oltre a De VO e AN, non sono stati trovati riscontri ma anche che i riscontri fomiti da testimoni e documenti non riguardano
-
direttamente la esistenza del rapporto di debito - credito DO - NT.
E 'S
Infatti da molte testimonianze è emerso essere vero che DO aveva fatto prestiti ad usura e di alcuni rapponi di cui si è discusso nel corso del processo sono state trovate anche le prove documentali tipiche di rapporti del genere - assegni firmati, cambiali ecc. ecc. -.
Quindi sul punto si può ritenere che le dichiarazioni dei collaboranti che avevano parlato del DO come di un usuraio hanno trovato il dovuto riscontro.
Nessun riscontro diretto sul prestito che avrebbe ottenuto il NT è, invece, rinvenibile.
Ed è certo questa una circostanza singolare perché in genere questo tipo di rapporti lasciano una traccia documentale facilmente rinvenibile, specialmente quando si tracti di somme non irrilevanti come nel caso di specie.
Di e a ale situazione non è folimente comprensibile come dalla provata attività di usuraio del DO , circostanza che peraltro doveva essere abbastanza nota negli ambienti malavitosi di Bari, giudici di merito abbiano ritenuto provata anche la esistenza del prestito usuraio al NT.
Vi è un evidente salto logico perché le affermazioni, peraltro sempre tardive, dei collaboranti non sembra, almeno a giudicare dalle motivazioni delle sentenze di merico, che siano state confortate sul punto da riscontri specifici.
Né è possibile ritenere che la prova dell'avvenuto prestito possa essere fo rnita dalla conoscenza frequentazione di NT e DO, peraltro discussa e co ntestata dai ricorrenti, perché tutto ciò ancora non proverebbe la esisten za tra i due di un rapporto usuraio.
Insomma sembra al Collegio che tra la prova, che può ritenersi raggiunta, sulla qualità di usuraio del DO, la prova delle frequentazioni tra i due. peraltro dubbia e la ritenuta sussistenza del rapporto usuraio tra NT e
DO vi sia un salto logico che deve essere colmato.
71 (5) L'incendio
Sia il Tribunale che il giudice di secondo grado hanno ritenuto anche la sussistenza del delitto di incendio colposo e, quindi, la possibilità in astratto di concorso dei due reati incendio colposo ed incendio doloso - in capo alla stessa persona.
E' anche vero che entrambi i giudici hanno ritenuto il delito di incendio colposo assorbito da quello di incendio doloso e la Corte di merito ha, infine, rilevato che non era il caso di approfondire tutti i problemi relativi alla questione in oggetto essendo oramai il delitto previsto e punito dall'articolo 449c.p. prescritto.
E' certo vero che non è il caso di dilungarsi sul punto, ma alcune questioni debbono essere chiarite.
In questa sede non si discute sulla esistenza o meno di una lunga serie di inadempienze, puntualmente indicate in entrambe le sentenze di merito alle norme di prevenzione incendi, perché si può dare per scontato che molte di esse sussistessero, come emerge con sufficiente chiarezza dalla motivazione della sentenza impugnata.
Ed è anche vero che le inadempienze non fossero affatto marginali, tanto è vero che appariva prossima la chiusura del teatro per mancanza del relativo nulla osta, salvo ulteriori proroghe da parte della Commissione di vigilanza, come è anche ben f
chiarito dal giudici di merito.
Si può anche convenire con i giudici di merito sul punto le decisioni appaiono logicamente e congruamente motivate, oltre che confortate dall'esito della perizia tecnica che alcune di dette inadempienze abbiano favorico lo sviluppo ed il propagarsi delle flamme.
Hanno ancora ragione i giudici di merito quando osservano che non è rilevante che l'incendio si sia sviluppato quando to spettacolo era terminato per la semplice ragione che le norme di prevenzione incendi non mirano a tutelare soltanto la fisica
Incolumità dei lavoratori addetti al teatro e degil spectatori, ma tendono a garantire anche la conservazione del bene.
Ciò che il Collegio non condivide è la tesi del c.d. assorbimento e la possibilità che uno stesso evento possa essere auribuito ad una stessa persona sia a titolo di colpa che di dolo.
Quanto al primo aspetto si può parlare di assorbimento quando una fattispecie non sia altro che una specificazione di un'altra di portata più ampia;
in siffatte situazioni è giusto fare riferimento ai concerti di continenza e di specialità.
Nel caso di specie, però non sono applicabili all categorie perché il delitto di incendio colposo, specialmente nella sua forma omissiva, è reato del tutto diverso da quello di incendio doloso.
Infatti sono diversi l'elemento psicologico del reato come è evidente, e la '
condotta, perché in situazioni come quella in discussione la condotta dell'incendio colposo è, come giá si è detto, omissiva e non commissiva.
Soltanto l'evento che è costituito dall'incendio, secondo l'accezione data, dalla giurisprudenza a tale termine, può ritenersi identico.
Da tutto ciò deriva che nessuno dei due reati è specificazione dell'altro e, quindi, non si può fare riferimento ai criteri della continenza e della specialità.
Sotto tale profilo, quindi, nel caso di specie i giudici di merito avrebbero dovuto adottare una decisione in ordine al contestato delitto di incendio colposo. e pervenire, quindi, ad una declaratoria di assoluzione o di estinzione del reato per intervenuta prescrizione
73 ( reati di incendio doloso e colposo possono certamente concorrere quando le imputazioni si riferiscano a persone diverse.
Non vi è dubbio, infatti, la sentenza impugnata mente bene in evidenza tale aspetto anche se riferito ad uno stesso imputato che l'azione dolosa di una
-
persona possa essere favorita nella produzione dell'evento da una condotta omissiva o commissiva colposa di altro soggetto e ciò in virtù del principio della equivalenza causale previsto dal nostro legislatore a meno che la causa ' sopravvenuta sia stata da sola sufficiente a determinare l'evento.
Il problema è che non appare ipotizzabile che un imputato risponda di un unico evento - l'incendio - e, quindi, di un unico fatto sia a titolo di colpa che di dolo.
Infine non appare superfluo rilevare che nel caso di specie, almeno per come il fatto emerge dalla sentenza impugnata, la violazioni della legge antincendio non hanno contribuito a determinare l'evento, dal momento che l'incendio è stato chiaramente il frutto della combustione di circa seicento litri di gasolio, ma presumibilmente ad aggravare il danno della azione criminosa, quando il delitto si era già consumato .
Si vuol dire cioè che il fuoco, caratterizzato dalla vastità delle proporzioni, dalla diffusività, ovvero dalla tendenza a progredire e ad espandersi e dalla difficoltà di spegnimento, che ha comportato il pericolo per la pubblica incolumità è stato prodotto dalla condotta criminosa degli incendiari, che possono essere considerati, quindi responsabili dell'incendio.
Di particolare rilievo è la discussione che si è sviluppata in entrambe le fasi processuali relativa alla dinamica dell'incendio ed ai tempi di propagazione del fuoco. ☐
Non appare il caso di ripercorrere in questa sede tutti i ragionamenti dei giudici e delle parti in ordine a tale centrale questione, essendo sufficiente indicare i motivi di perplessità del Collegio per alcuni passaggi della motivazione che appaiono contraddittori e/o manifestamente illogici.
In effetti, tralasciando altri pur rilevanti questioni, ció che rileva è stabilire se si sia trattato di un piccolo incendio sfuggito di mano, come sostenuto dal collaborante
NAcondią, o se, invece, era intenzione degli incendiari cagionare un incendio, ovvero un fuoco di vaste proporzioni, dotato di forte capacità espansiva con connesse difficoltà di spegnimento e conseguente pericolo per la pubblica incolumità.
I gladial di merito hanno ritenuto fondata la tesi del piccolo incendio, ma il gionamento in verità, non convince del tutto.
La questione è molto importante perché soltanto la soluzione del piccolo incendio rende ipotizzabile un concorso del custode del teatro IU TI figura
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centrale, come si dirà nel paragrafo 18), perché la sua partecipazione alla. operazione rende credibile anche la partecipazione al delitto del NT
-e rende credibili i moventi del delitto di cui si tratterà nel paragrafo successivo.
In breve si può ritenere del tutto pacifico che l'incendio sia stato doloso, perché ciò
è sostenuto con dovizia di argomenti da entrambe le sentenze di merito che si sono fondate anche sui risultati di due perizie tecniche e non è contestato dalle parti.
Come pure può ritenersi pacifico che per appiccare l'incendio sia stata utilizzata la c.d. tecnica Baldassare perché insegnata da quest'ultimo ai due autori dell'incendio consistente nella sistemazione sul palcoscenico e nella platea del teatro di numerosi sacchetti di plastica pieni di liquido infiammabile dotati di miccia adatta per l'accensione a distanza senza rischio per gli operatori.
75 Anche sul punto non vi sono contrasti di sostanza tra le parti ed i giudici di merito hanno correttamente motivato sul punto, spiegando tra l'altro che una perizia tecnica aveva consentito, sia pure in un numero ridono di casi, di reperire sostanze che si sprigionano proprio in seguito alla combustione di buste di plastica, oltre che di altri oggetti di plastica in parte esistenti nel teatro .
Questa ultima considerazione non permente di determinare con precisione il numero delle buste tuttavia i giudici di merito, ed in particolare il Tribunale, hanno stabilito, sempre tenuto conto delle osservazioni dei periti e degli esiti disastrosi dell'incendio, che la quantità di carburante utilizzato è stata di circa sei o settecento litri.
Quanto ai tempi di propagazione dell'incendio secondo i giudici di merito il crollo della cupola si è verificato poco dopo le ore cinque, tenuto conto della ripresa cinematografica di un cine amatore, e la combustione ha avuto inizio tra le tre e trenta e la quattro e quindici minuti.
Anche tali dati possono ritenersi pacifici..
Cii esecutori materiall imputati dell'incendio sono due e se soltanto loro hanno sistemato le buste di plastica significa che i tempi di preparazione dell'incendio sono stati molto lunghi. Potrebbero però aver partecipato alla azione altre persone al momento sconosciute.
Da tutto ciò comunque si desume che i tempi di propagazione dell'incendio sono stati abbastanza rapidi, tanto più che il verificarsi dell'incendio non può farsi coincidere con crollo della cupola, ma con un momento antecedente, quando cioè si è sviluppato il fuoco di vaste proporzioni con capacità diffusiva;
in questo quadro la valutazione operata dalla Corte di merito, che ha stimato che l'incendio si sia sviluppato in circa un'ora e trenta, appare esagerata, apparendo, invece,
76 ipotizzabile in base alla precisa descrizione delle modalità di propagazione dell'incendio effettuata dalla Corte di merito, un periodo di tempo assai più breve.
Ciò che appare, invece, del tutto incomprensibile è come sia possibile ritenere che siano stati sistemati in platea e sul palcoscenico e, quindi, in modo diffuso, numerosi sacchetti di plastica contenente, come ritenuto dai giudici di merito, una rilevante quantità di carburante e poi sostenere che con tale sistema e con tali quantità di liquido infiammabile gli incendiari volessero cagionare un limitato danno all'immobile.
In effetti la tecnica di moltiplicare i focolai mira proprio a provocare un fuoco che abbia una capacità notevolmente espansiva e distruttiva, specialmente se si considera che i due incendiari erano, secondo la Corte di merito, professionisti del settore.
E' anche possibile immaginare che gli incendiari, sebbene professionisti, non si siano prefigurato il crollo della cupola, perché il crollo delle structure non è evento usuale negli incendi, ma di sicuro si deve ammettere che gli autori del fatto per la quantità di combustibile utilizzato per le modalità di sistemazione delle buste di plastica e per la presenza nel teatro di materiale facilmente inflammabile, come ad esempio le scene di due opere, di cui gli autori dell'incendio ed in particolare il custode ed il gestore del teatro non potevano certo ignorare l'esistenza, non si proponevano di cagionare un piccolo danno.
In effetti le deduzioni ricavate dai giudici di merito dalla ricostruzione da loro operata della dinamica dell'incendio non appaiono logiche e tra le varie :
affermazioni contenute in sentenza vi sono contraddizioni, che appariranno ancora più evidenti dopo la lettura del paragrafi (7) - relativo al movente del delitto
- →
77 18) che affronta la posizione, da tutti giustamente considerata centrale di
IU TI, custode del teatro.
Anche altri aspetti della motivazione relativa alle modalità dell'incendio non appaiono del tutto logici ma non appare opportuno soffermarsi oltre su tali questioni perché la ritenuta manifesta illogicità della deduzione fondamentale impone alla Corte di rinvio di riesaminare questo importante aspetto del processo e di riconsiderare tutti gli elementi processuali disponibili per una ricostruzione logica della dinamica dell'incendio, dei tempi del suo sviluppo e delle condotte degli incendiari.
il tenore della decisione rende superfluo esaminare Naturalmente approfonditamente altre questioni che hanno costituito motivo di impugnazione.
Si intende fare riferimento essenzialmente al rapporto tra il delitto di incendio e quello di danneggiamento seguito da incendio previsto dall'articolo 424c.p..
La differenza sul piano teorico è agevole perché essa concerne essenzialmente l'elemento psicologico essendo richiesto il dolo generico nella ipotesi dell'incendio doloso ed il dolo specifico diretto a danneggiare con il fuoco nella ipotesi di cui all'articolo 424c.p. ; insomma nella seconda ipotesi l'incendio costituisce un evento che esula dall'intenzione dell'agente.
In punto di fatto sono i giudici di merito a dovere stabilire ed adeguatamente motivare se gli autori dell'incendio volevano cagionare un incendio o se, invece, volevano soltanto provocare un danno, magari anche modesto, con il fuoco.
In effetti in base alla descrizione delle modalità di preparazione dell'incendio sembra che i giudici di merito abbiano ritenuto che gli autori volessero proprio provocare un incendio, mentre le conclusioni dagli stessi contraddittoriamente
78 raggiunte potrebbero anche legittimare a ritenere sussistente un delitto di danneggiamento seguito da incendio con tutte le conseguenze del caso. r a Spetta alla Corte di rinvio di risolvere anche questo aspetto del processo.
b
Infine il tipo di decisione adottata non consente di affrontare le questioni relative alla sussistenza delle aggravanti previste dall'articolo 425 an. 1 e 2 c.p. ritenute dai giudici di merito-e contestate dai difensori.
79 173 movente del deliuo
Consapevoli della importanza del movente del delito in un processo indiziario. giudici di merito hanno approfondito particolarmente l'argomento ed hanno ritenuto di individuare il movente come si è già posto in evidenza, in un complesso di situazioni che meritano di essere ricordate.
Plato quindi, si sarebbe indotto a commettere il grave delino per fare fronte ad un prestito usurale-al quale aveva dovuto fare ricorso perché la situazione economica personale e delle società a lui facenti capo
- in particolare dell'Ente autonomo teatro ZZ - era al tempo dell'incendio assai precaria.
Avrebbe ritenuto il NT di poter onorare il debito con ii danaro ricavato dalla assicurazione del teatro e di poter racitare i suoi creditori inserendo il loro clan riminale nel programma di deostruzione che certamente sarebbe stato varato, unitamente allo stanziamento delle risorse necessurie, dalle pubbliche Autorità.
Infine l'evento avrebbe creato le condizioni per ottenere che il teatro ZZ divenisse Ente Lirico e per avviare la realizzazione di un centro teatrale e socio
-
culturale denominato la Cira di Federico, necessario per continuare la attività teatrale a Bari dopo l'incendio del ZZ
!! danaro pubblico erogato per la ricostruzione avrebbe consentito, infine, al NT di poter accontentarz con qualche rangente anche suoi amici politici.
I primi tre elementi del complesso movente sono certamente quelli più significativi,
Che la situazione economica del NT fosse alla vigilia dell'incendio assai difficile.
ed anzi non florida come riferito dal collaborante NAconda, è circostanza che si potrebbe dare per scontato. tenuto conto di quanto posto in evidenza dai giudici di merito.
30 La situazione però dovrà essere rivalutata all'esito della eventuale rinnovazione della istruttoria dibattimentale con l'assunzione del teste IO DR e l'accertamento della esistenza di conti off shore intestati al NT.
L'eventuale accertata esistenza di tali fondi implicherebbe certamente valutazioni più approfondite sul tema della precarietà della condizione economica del NT.
In effetti si tratterebbe di danaro personale dell'imputato che incrementerebbe e non di poco il già ricco patrimonio personale del NT - anche quest'ultima circostanza
è stata posta in evidenza dal giudici di merito , che, però, secondo la Corte di merito l'imputato non voleva mettere in gioco. Può darsi che ciò sia vero ma la circostanza merita un approfondimento principalmente perché a quanto è dato comprendere il prestito usuraio era un prestito personale e non già rivolto a risanare società in difficoltà.
Ma vi è anche un altro aspetto che merita di essere chiarito.
'Il prestito usuraio secondo quanto emerge dalle sentenze di merito ammonterebbe a qualche centinaia di milioni e sarebbe stato contratto nel 1989.
Se è abbastanza chiara, a parte l'esito della citata rinnovazione della istruttoria dibattimentale la difficoltà economica dell'imputato in epoca prossima :
all'incendio, non altrettanto evidente è la precarietà della stessa nel 1989, momento in cui è stato contratto il debito, anche se nella sentenza impugnata si è precisato che il 1989 era stato proprio l'anno in cui ND NT aveva cominciato la discesa riscontrando perdite notevoli.
Esiste però una notevole differenza tra una condizione finanziaria difficile ed una condizione di disperazione;
soltanto quest'ultima potrebbe, infatti, spiegare il ricorso a prestiti di clan mafiosi di un imprenditore che ovviamente è ben consapevole di quali possano essere le conseguenze da tali rapporti e legami.
31 Sembra inoltre, che ancora nel 1991 - lo si desume sempre dalle sentenze di merito il NT potesse contare su fidi bancari per somme consistenti e comunque superiori al prestito usuraio ottenuto;
a maggior ragione l'accesso a tale forma di finanziamento doveva essergii consentita due anni prima.
Allora la questione che la motivazione non risolve, anche volendo prescindere dalla asserita consistenza del conto off shore, è esattamente questa come è possibile che in un momento 1989 in cui era ancora possibile fare fronte alle
-
necessità economiche con il ricorso al credito bancario, sicuramente più a buon
ی
mercato e meno gravido di conseguenze negative, il NT ha contratto un debito ہ
usuraio ?
Oltre che al tall considerazioni la Core di rinvio dovrà tenere conto di quanto esposto nei paragrafi precedenti a proposito del fatto che mentre per gli altri prestiti usurai concessi dal DO sono state rinvenute prove documentali, nulla è
stato rinvenuto per il prestito che sarebbe stato concesso al NT.
La questione della assicurazione risulta in verità assai poco chiara.
La stessa Corte di merito ha, invero, rilevato che non emerge con chiarezza quale potesse essere il reale scopo che il NT si prefiggeva non sottoscrivendo nel 1991 le appendici integrative della polizza .
Un fatto obiettivo appare comunque certo il NT alla vigilia dell'incendio aveva ridotto la somma assicurata, circostanza che certo non depone a favore di una sua volontà di speculare sul risarcimento assicurativo per ripianare i suoi debiti.
Inoltre dalla sentenza di merito non risulta con chiarezza se il beneficiario della polizza assicurativa fosse il NT stesso in quanto gestore dell'Ente autonomo
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82 teatro ZZ o come è più probabile, la proprietà del teatro famiglia EN - NE. ovvero la
In tale ultimo caso evidentemente le possibilità del NT di lucrare sul risarcimento assicurativo erano pressocché nulle.
Tale aspetto per la sua importanza merita di essere chiarito dal momento che, come si diceva, la stessa Corte di merito ha rilevato che la situazione assicurat iva non appare del tutto chiara.
Infine tenuto conto dei massimali assicurativi non rilevanti un movente da tal genere è conciliabile con la tesi del piccolo incendio, soluzione che, come detto, appare in contraddizione con le modalità esecutive dell'incendio.
1
Secondo i giudici di merito ND NT voleva diventare l'artefice della ricostruzione del teatro Patruzzelli ed a dimostrazione di tale assunto sono stati portati notevoli ed imponenti elementi documentali e testimoniali.
La circostanzo, oltre che provata e ben motivata dalle sentenze di merito, 20pare
del cutto credibile, perché è abbastanza ovvio che un imprenditore, di sicuro ambizioso come il NT, che ha sempre negato sue responsabilità nell'incendio. abbia cercato, sia per ragioni morali e di prestigio professionale che economiche - il lecito profitto ricavabile dalla gestione della ricostruzione , di apparire come il vero artefice della ricostruzione del Teatro distrutto dall'incendio.
Come pure pienamente credibile è la circostanza che per ottenere i finanziamenti pubblici necessari per l'operazione il NT abbia sollecitato l'intervento l'impegno di suoi influenti amici politici intervenendo anche, per conseguire tale scopo, a riunioni presso organi istituzionali o presso redazioni di giomali locali prevaricando e tentando di mettere ai margini delle trattative la famiglia Menġni -
NE proprietaria dell'immobile.
83 Si tratta di attività più o meno moralmente accettabili e più o meno opportune, ma di sicuro lecite, dal momento che ciascun amministratore di grandi o piccole Città cerca di fare pressioni sui deputati per ottenere riconoscimenti e finanziamenti pèr le loro rispettive città e qualsiasi imprenditore cerca di valorizzare i suoi progeni e di ottenere dai responsabili politici ed amministrativi i finanziamenti necessari a realizzarli .
La questione allora non è quella di stabilire se il NT abbia o meno fatto pressioni sull'on. NO FO e su altri politici influenti per ottenere i finanziamenti necessari alla ricostruzione del teatro attività che agli occhi di molti cittadini baresi poteva apparire anche meritoria, ma provare che il NT abbia incendiato il
ZZ proprio per ottenere e gestire deci finanziamenti allo scopo anche di favorire il cian mafioso a lui vicino.
Bisogna altresi considerare che vi può essere anche chi di fronte ad una calamità tend di sfruttare la situazione a proprio vantaggio, ma non per questo può essere ritenuto autore del fatto calamitoso.
Purtroppo la categoria dei profittatori di situazioni calamitose è in Italia piuttosto nutrita, ma non per questo è lecito ritenere che essi siano autori di disastri..
Il vero problema allora non era quello di provare che il NT si fosse adoperato per ottenere finanziamenti quanto quello di stabilire che avesse commesso un cosi grave crimine proprio allo scopo di divenire l'artefice della ricostruzione.
Sul punto la sentenza impugnata è carente di motivazione perché i giudici si sono premurati di provare con ricchezza di elementi e di argomenti i tentativi successivi all'incendio del NT volti ad ottenere i finanziamenti e ad estromettere la famiglia proprietaria dalla gestione degli stessi con l'aiuto di alcuni imprenditori e politici baresi, deducendo da tale attivismo manifestatosi nei giorni immediatamente
84 successivi all'incendio la prova del fatto che proprio quello fosse uno degli obiettivi dell'imputato.
Si tratta di una operazione soltanto apparentemente logica perché in realtà si dà per presupposto ciò che avrebbe dovuto essere provato con il dovuto rigore;
in ciò è ravvisabile un vizio della motivazione.
E' necessario altresì considerare che era difficilmente immaginabile che rilevanti somme di danaro pubblico, necessarie per la ricostruzione del teatro, venissero date in gestione ad un soggetto privato che non era nemmeno il proprietario della struttura da riattare, tenuto conto delle norme che regolano la erogazione di pubblici finanziamenti e contributi e delle prassi seguite in precedenti occasioni di calamità pubbliche.
Difatti il famoso decreto FO, che prevedeva la erogazione di circa trenta miliardi di lire per la ricostruzione del teatro e che, comunque, venne revocato perché ritenuto non legittimo dalla Corte dei Conti, assegnava i fondi in questione ad un ente pubblico territoriale e cioè al Comune di Bari.
A conclusioni non diverse deve pervenirsi per quanto concerne l'altro elemento del movente che sarebbe costituito dalla volontà del NT della istituzione a Bari di un ente lirico, che, come è noto, gode rispetto alle altre istituzioni teatrali di maggiori finanziamenti pubblici.
In effetti anche in questo caso si è dato un notevole rilievo alla. attività del NT successiva all'incendio.
E' certo che il comportamento dell'imputato successivo al compimento del delitto può essere preso in considerazione dal giudice al fine di provare il fatto commesso, ' ma tali condotte debbono essere di univoca interpretazione e non suscettibili di diverse e molteplici valutazioni .
85 Può ritenersi certamente provato che il NT si fosse battuto prima dell'incendio per ottenere tramite i suoi amici politici la istituzione di un ente lirico a Bari al fine di dare soddisfazione alla sua ambizione oltre che al prestigio della Città e di guadagnare maggiori profitti.
E può ritenersi anche provato che il NT si sia battuto anche dopo l'incendio per raggiungere i suoi obiettivi;
anzi non si può nemmeno escludere che abbia anche sfruttato la grande emozione suscitata dall'incendio del teatro per ottenere un risultato utile.
Come non si può escludere che la istituzione a Bari di un ente lirico avrebbe arrecato vantaggi - maggiore popolarità e, come si usa dire oggi, visibilità - anche ai politici, mentre sembra affermazione non provata che avrebbe arrecato vantaggi anche ai clan malavitosi, dal momento che, ovviamente, nelle realtà ove è presente la criminalità organizzata sempre vi è il pericolo, quando si intraprendano nuove attività imprenditoriali, che la malavita trovi gli strumenti per avvantaggiarsene, consapevole o meno che sia l'imprenditore di tali infiltrazioni criminali.
Si tratta all'evidenza di iniziative legittime, forse discutibili sul piano politico, ma ciò ovviamente non rileva ai fini penali, che difficilmente possono essere indicate come i motivi che hanno determinato il NT a commettere il delitto.
Per ritenere ciò sarebbe necessario provare che l'imputato si determinò a commettere un reato tanto grave anche al fine di potere sfruttare l'emozione pubblica suscitata dall'evento per ottenere la istituzione a Bari di un ente. lirico;
sul punto però la motivazione appare del tutto carente..
Quanto, infine, alle questioni relative alla realizzazione della c.d. Città di
Federico, complesso culturale polifunzionale sarebbe necessario ripetere le " considerazioni già svolte nelle pagine precedenti.
36 Si può rilevare che appare del tutto legittimo che un imprenditore sogni di realizzare un polo culturale di eccellenza;
il problema è che la realizzazione deve avvenire in modo legittimo e quindi rispettoso anche della legislazione
'
urbanistica, che nel caso di specie pare sia stata violata.
Ma non pochi imprenditori ed amministratori ci hanno abituato, come è lecito desumere dalla lettura di molti processi di epoca recente, anche a forzature delle leggi, se non a vere e proprie illegalità pur di raggiungere in breve tempo i loro obiectivi.
Fatti questi ultimi deplorevoli di sicuro, ma che certamente non stanno a significare necessariamente accordi con la malavita organizzata.
La disinvoltura con la quale vengono varate e spesso purtroppo realizzare simili
Iniziative à sintomo di altre possibili e gravi illegalità ma esse sul piano
- giudiziario debbono essere rigorosamente provate.
Nel caso di specie risulta che il progetto fosse preesistente all'incendio e che avesse ricevuto un impulso proprio a causa dell'incendio per la necessità di reperire immediatamente uno spazio utile per garantire la prosecuzione della stagione lirica.
Nulla di tutto ciò appare particolarmente rilevante per l'oggetto del presente processo.
Senonché il collaborante AN ha parlato di un progetto di teatro - tenda del
NT già pronto prima dell'incendio da gestire in società con TO CA .
La circostanza è di indubbio rilievo probatorio, come è stato sottolineato dalla
Corte di merito, ma sul punto si impone una rivalutazione da parte del giudice di rinvio per le ragioni giá esposte quando si è discusso delle questioni concernenti la riapertura della istruttoria dibattimentale e di quelle relative alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti sulle quali non conviene ritomare. _
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131 La cosizione centrale di IU TI
La posizione di IU TI, custode del teatro ZZ, è certamente centrale nel presente processo, come è stato sottolineato dal Procuratore Generale.
che nella sua requisitoria è partito proprio dall'esame di tale posizione, da tutti i difensori e dalla stessa motivazione della sentenza impugnata.
Tale valutazione è facilmente comprensibile perché dato oggettivo incontrovertibile
è che il TI unitamente alla OR abitava all'interno dell'immobile del teatro ed era certamente presente al momento della propagazione del fuoco.
Quindi la sua partecipazione al delitto è apparsa necessaria agli inquirenti ed ai giudici di merito per favorire le operazioni degli incendiari, per evitare che gli
Incendiari venissero scoperti nel corso della non breve operazione di sistemazione dei numerosi saccheci di plastica contenent liquido infiammabile di cui si è già detto nei paragrafo precedente e per favorire lo sviluppo dell'incendio ritardando l'allarme.
پری Inoltre la affermata responsabilità del TI riconduce directamente al NT, con essendovi alcuna prova di rapporti diretti del TI con esponenti della criminalità organizzata del clan CA e/o con i presunti esecutori materiali del delitto.
Ecco allora la centralità della posizione di questo ricorrente, che costituisce un punto essenziale della tesi accusatoria.
Proprio per la riconosciuta importanza del ruolo del TI i giudici di merito hanno esaminato con molta cura gli elementi processuali disponibili pervenendo ad una affermazione di responsabilità dello stesso.
La motivazione della sentenza impugnata non regge però al vaglio del giudici di legittimità, perchè, come ha rilevato il Procuratore Generale nella sua requisitoria,
38 gli elementi indiziari posti in evidenza non sono univoci e diverse deduzioni appaiono manifestamente illogiche.
Senza la pretesa di affrontare compiutamente tutti gli argomenti esaminati dai giudici di merito il Collegio ritiene di mettere in evidenza le considerazioni che destano le maggiori perplessità.
Alcuni dati sono certi: TI IU abitava con la OR in un appartamentino allocato all'interno del teatro ed entrambi erano presenti nel teatro o meglio nella loro abitazione sia durante le fasi preparatorie dell'incendio che durante lo sviluppo dello stesso.
La loro casa venne avvolta dalle fiamme, che penetrarono anche all'interno della stessa, e vennero tratti in salvo dai vigili del fuoco attraverso una finestra.
Uno degli elementi sui quali si fonda l'affermazione di responsabilità è costituito dal fatto che una delle porte di accesso al teatro era aperta dall'interno.
La circostanza è senz'altro rilevante, ma non è stato valutato nella sua portata il fatto che altra porta di accesso al teatro risultava sicuramente forzata dall'estero e, quindi, chi per tale via si era introdotto ben avrebbe potuto aprire l'altra porta dall'interno per facilitare l'opera degli incendiari.
Neppure è possibile escludere che alla fine dello spettacolo qualcuno si sia trattenuto all'interno del teatro per favorire i complici, perché nonostante la ispezione dei locali effettuata dalla polizia subito dopo lo spettacolo perché ignoti avevano denunciato la presenza di una bomba, non è difficile per una persona nascondersi in uno dei numerosissimi spazi esistenti in un teatro .
Infine il lasciare una porta aperta dall'interno avrebbe avuto il significato per il custode di firmare la sua partecipazione alla attività criminosa.
89 Tale ultimo argomento non era pensabile che si lasciassero firme cosi evidenti - è
stato utilizzato dalla Corte di merito per giustificare la forzatura di una porta dall'estero; è possibile la messinscena, ma a maggior ragione non si comprende perché lasciare la porta del retropaico aperta dall'intero .
Moite sono state le ipotesi prospettate, quali quella della fuga immediata, e ture hanno una loro plausibilità.
E' proprio la mancanza di univocità di tale elemento che non ne consente la riconducibilità a TI IU.
I giudici non hanno mai ritenuto una corresponsabilità nel grave delitto della anziana OR del TI, IN.
Ora appare certamente singolare che TI sia stato contattato dai malviventi
Incendiari per evitare che si creassera problemi durante l'esecuzione delle operazioni, mentre la OR dell'imputato sia stata tenuta all'oscuro di tutto.
Se soltanto si considera che per accedere al bagno era necessario uscire dalla casa ed attraversare il ballatoio, dal quale la presenza di estranei incendiari non poteva passare inosservata, è facile rendersi conto che fastidi agli incendiari potevano venire anche dalla OR del TI e che, quindi, non sarebbe stato logico lasciare quest'ultima all'oscuro di tutto.
La circostanza della valvola della bombola non chiusa, in verità svalutata dalla stessa Corte di merito, non appare di nessun rilievo.
Infacti proprio il fatto che essa si trovasse all'estero della abitazione e precisamente sul già citato ballatoio legittima la mancata chiusura della valvola, perché secondo la consuetudine, le bombole vanno sempre chiuse quando si trovino all'interno dell'abitazione per evitare i rischi di una fuga di gas, ma tale
90 precauzione è ritenuta dai più superflua quando la bombola sia collocata all'esterno della abitazione.
Ciò che davvero stupisce è la sottovalutazione del rischio personale dei due TI .
che, come si è detto, vennero salvati dai vigili del fuoco.
TI viene descritto come persona pavida, ma poi stranamente lo si ritiene capace di esporre se stesso e la OR ad un grave rischio per la incolumità personale..
Anche a voler ammettere, per amor di discussione, che si sarebbe dovuto trattare di un piccolo incendio - la questione è stata già trattata nel paragrafo precedente - sfuggito poi di mano, appare davvero singolare che il custode esponesse la sua famiglia ad un rischio comunque considerevole perché è dato di comune
,
esperienza che quando si appicca un fuoco è ben difficile prevedeme le precise conseguenze in quanto le variabili che incidono sulla propagazione dello stesso sono assai varie e numerose .
Nemmeno convincente è la questione relativa all'interesse del TI all'incendio. dal momento che deve escludersi che avesse timore di perdere il posto di lavoro per interruzione della attività teatrale non essendo state apprestate tutte le misure di sicurezza necessarie, in quanto la presenza di un custode dell'immobile era pur sempre necessaria anche per il fatto che molti locali dell'immobile erano adibiti ad altre attività ed erano regolarmente locati.
Anche l'elemento del lavoro offerto a TI IU ed a TI IN dal NT dopo l'incendio non appare univoco.
Infatti, a parte il fatto che si tratto di un posto di custode di teatro per il primo e di costumista per la OR IN, ruolo che avevano sempre svolto nel teatro
91 ZZ e che, pertanto, i due non ci fecero un grande guadagno, e pur volendo prescindere dal fatto che questo nuovo lavoro sembra che sia durato soltanto qualche mese, va detto che non appare affatto strano e/o inusuale che di fronte ad un disastro come era quello che si era verificato, un datore di lavoro cerchi di "
aiutare suoi ex collaboratori rimasti senza alcun mezzo di sostentamento e privi della abitazione che li aveva ospitati dalla nascita.
Anche la circostanza della omessa o meglio ritardata segnalazione dell'incendio da parte del ricorrente non appare del tutto logica, tenuto conto delle premesse .
( giudici di merito hanno sempre sostenuto che gli incendiari volevano cagionare soltanto un piccolo incendio;
ebbene se ciò fosse vero il TI avrebbe dovuto segnalare l'incendio tempestivamente ovvero poco tempo dopo che era stato applicato.
Infatti considerando i tempi necessari per ottenere l'intervento dei vigili del fuoco sul posto e quelli altrettanto necessari per lo spegnimento di tutti i focolai si sarebbe. dovuto ipotizzare un accordo che avesse previsto una segnalazione agli organi deputati ad intervenire prossima alla attivazione dei focolai.
Stranamente invece, dopo avere considerato che i tempi di propagazione del fuoco sono stati lunghi perlomeno un'ora e quindi il concorrente nel reato TI ha avuto tutto il tempo per rendersi conto della piega che stavano prendendo gli eventi , i giudici di merito hanno contestato al custode di avere ulteriormente ritardato la segnalazione di quello che oramai appariva chiaramente essere un disastro.
Allora non doveva trattarsi di piccolo incendio ? Il TI doveva aspettare che la situazione si aggravasse ulteriormente ?
92 Tale comportamento - ritardata segnalazione appare del tutto contrastante con la tesi del piccolo incendio è comunque tra le due affermazioni dei giudici di merito appare esservi una palese contraddizione, dal momento che la Corte di merito ha contestato al TI di non avere avvertito a tempo il 113 o altri organi competenti addirittura dopo che uscito sul ballatoio si era potuto rendere conto che non si trattava affatto di un piccolo incendio perché le fiamme stavano attingendo anche la sua abitazione e che orami a lui ed alla OR erano precluse vie di fuga.
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ك
La Corte di merito non ipotizza un rapporto tra il custode del teatro e la malavita organizzata barese, perché una iniziale affermazione di tal genere fatta da AV
Di AR è stata smentita.
Tutti gli elementi indicati dovrebbero, invece, dimostrare l'esistenza di un accordo criminoso tra il TI ed il NT, ma, in verità, gli elementi indiziari indicati dai giudici di merito, come si è posto in evidenza, non appaiono univoci ed alcune argomentazioni della Conte di merito appaiono manifestamente illogiche.
Si impone, pertanto, il riesame deila importante posizione processuale di IU
TI da parte di altra Sezione della Corte di Appello di Pari.
93 191 | ricorso del Procuratore Generale
La Corte di Appello di Bari ha ritenuto, come si è ampiamente rilevato, che tra il
NT ed il clan CA fosse intervenuto un accordo che coinvolgeva anche esponenti politici, per l'incendio del teatro ZZ e per lo sfruttamento successivo della situazione.
Ha osservato però la Corte di merito che in ogni caso il NT ed il clan CA non avevano raggiunto una volontà comune diretta ......a rafforzare il sodalizio.
perché ciascuno pensava al proprio tornaconto ed era indifferente rispetto alle aspettative degli altri.
Tale motivazione è apparsa al Procuratore Generale manifestamente illogica ed errata avendo la Corte di merito confuso wa la condotta penalmente rilevante ed i quivi, che avevano indotto singoli imputati a delinquere, penalmente non rilevanti per ritenere la sussistenza del delitto associativo contestato .
Il ricorso del Procuratore Generale è fondato .
In effetti la Corte di merito ha riconosciuto che inizialmente il NT fosse una vittima del DO e del CA che gli avevano concesso un prestito usuraio, ma che successivamente il rapporto era cambiato in virtù di un accordo.
Quest'accordo in sintesi consisteva nell'impegno del CA di non richiedere più gli interessi usurai e nella promessa del NT di coinvolgere il clan nella opera di ricostruzione del teatro ZZ e, quindi, nella gestione del danaro pubblico che sarebbe stato erogato a seguito dell'incendio..
Insomma si trattava del tentativo di inserire l'associazione in una complessa operazione economica e gestionale consentendo al gruppo criminale di compiere un notevole salto di qualità e di rafforzarsi in modo consistente grazie al danaro pubblico gestito ed ai rapporti con i politici amici di ND NT.
94 Francamente non si comprende come sia possibile ritenere provato tutto ciò ed escludere la partecipazione del NT alla associazione, anche sotto il profilo del concorso estero alla stessa.
Premesso, invero, che quello associativo è un reato di pericolo e non di danno, come erroneamente è stato ritenuto in primo grado, va detto che la condotta posta in essere dal NT, così come descritta dalle due sentenze di merito, integra certamente il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso contestato.
L'accordo , infatti , consisteva proprio nell'operare al fine di rafforzare (
l'associazione mafiosa, come si è già detto, ed una parte del programma criminoso
S era già stata realizzato.
L'unico problema consisteva nell'accertare se il comportamento del NT, cosi come descritto dai giudici di merito, integrasse una condotta di partecipazione alla associazione, che è bene ricordare può essere desunta anche per facta concludentia non apparendo necessaria alcuna formale adesione alla associazione ovvero manifestasse una contiguità alla associazione , che secondo la prevalence giurisprudenza configura una ipotesi di concorso estemo nel delitto di associazione per delinquere, comune o mafiosa che sia.
Dalla descrizione operata dai giudici di merito del comportamento de! NT emerge anche la sussistenza dell'elemento psicologico richiesto per ravvisare il delitto in questione. :
Il dolo. infatti, sussiste quando vi sia la coscienza e volontà di apportare un contributo apprezzabile alla vita della associazione e la consapevolezza, trattandosi di un reato a concorso necessario ed a dolo specifico, di partecipare e contribuire insieme ad altri alla vita del sodalizio.
95 Per la ipotesi del concorso esterno è, invece, sufficiente che un soggetto, pur non essendo organico alla associazione, sia consapevole che con il suo comportamento dia un apporto, materiale o morale, alla associazione.
I motivi per i quali un soggetto ritenga di partecipare ad una associazione per delinquere o di aiutaria occasionalmente non rilevano ai fini della configurazione del delitto previsto dall'articolo +16 bis c.p. o del concorso estero in tale reato, mentre dalla motivazione della sentenza impugnata si desume che i giudici di appello abbiano dato un notevole rilievo ai motivi che hanno indotto il NT ad agire per escludere che volesse rafforzare l'associazione dei CA .
Risulta evidente allora la erronea interpretazione delle norme che puniscono il delitto di associazione per delinquere e la manifesta illogicità della motivazione.
Infact, come si è posto in evidenza, vi è una discrasia tra la descrizione del comportamenti incriminati e le conclusioni raggiunte .
Fondato è il ricorso del PG anche in ordine alla esclusione operata dalla Corte di appello della aggravante dell'articolo 7 della legge n.203/91 del delitto di incendio doloso pluriaggravato contestato al NT ed agli altri imputati.
Le ragioni, ovviamente sono quelle già indicate, perché non appare logico ritenere, come ha fatto la Corte di merito, che il AT abbia organizzato l'incendio del teatro ZZ con DO e CA, oltre che con gli esecutori materiali ME e EP e con il custode del teatro TI, anche allo scopo di inserire l'organizzazione criminale nella gestione del fondi per la ricostruzione e farle, quindi, compiere un salto di qualità nella sua attività ed escludere, poi, la sussistenza per il delitto di incendio della aggravante prevista dal citato articolo 7 della legge 203/91
96 Appare, infine, opportuno rilevare che il Collegio ritiene fondato l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la circostanza aggravante prevista dall'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991 n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n.203, nelle due differenti forme dell'impiego del metodo mañoso nella commissione dei singoli reati e della finalità di agevolare, con il delimo posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, sia configurabile anche con riferimento ai reati - fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso e ciò per la assorbente ragione prescindendo , quindi Ja altre pur valide considerazioni, che quella in esame è una circostanza aggravante relativa ai singoli reati diversi da quello associativo ( sul punto vedi Cass. Sez. V 22 dicembre 2000 /
20 Febbraio 2001, Cangialosi ed altri, e SS.UU. 23 marzo 27 aprile 2001, Cinalli ed altri).
Per le ragioni illustrate, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale della
Corte di Appello di Bari, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari in ordine alla esclusione per il delitto di incendio della aggravante di cui all'articolo 7 L. 203/91 ed alla assoluzione di
ND NT dal delitto di partecipazione ad una associazione mafiosa o di concorso esterno in tale delitto.
97 20) [motivi di ricorso relativi alla cena
ND NT - motivo di ricorso n.12 -, IT AD motivo n.6 -
-
IO CA - motivo n.5 e IU ME - motivo n.
6 - hanno, sia pure
-
subordinatamente al mancato accoglimento dei motivi principali, eccepito un difetto di motivazione sia in ordine alla determinazione della pena che, in alcuni casi, alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Ovviamente l'accoglimento dei motivi di ricorso principali, con il conseguente annullamento per tutti gli imputati della sentenza impugnata non consente
l'esame, in sede di legittimità, dei motivi di ricorso relativi alla pena, che dovrà eventualmente essere rideterminata dal giudice di rinvio all'esito della rivalutazione degli altri punti della sentenza.
93 211 Conclusioni
L'impegno dei giudici di merito per individuare la verità sostanziale reso manifesto dalla complessità delle indagini e delle questioni prospettate, '
dalle lunghe fasi dibattimentali e dalle assai articolate sentenze, è fuori discussione.
Il lavoro è stato altresì complicato da un clima difficile e contrassegnato dalle polemiche tra Accusa e Difesa di cui vi è traccia nella sentenza impugnata nei capitoli che trattano dei problemi relativi alle sollecitate astensioni di alcuni consiglieri ed alla richiesta del Procuratore Generale di cancellazione di alcune frasi contenute nell'appello di ND NT.
Ma anche un altro elemento deve essere considerato perché ha costituito oggetto di riflessione e trattazione da parte dei giudici di appello anche in questo caso i giudici hanno dovuto fare i conti con i risultati di indagini parallele sviluppate da giomall, televisioni e scrittori.
Tale abitudine, oramai assai diffusa, è pienamente comprensibile perché su fatti di tale rilievo grande è l'attenzione della pubblica opinione e forte è l'ansia di pervenire alla verità.
Naturalmente in siffatta situazione assai più difficile è il compito del giudice che non deve farsi influenzare da valutazioni estranee al contesto processuale e deve verificare con molta attenzione che le testimonianze raccolte e le dichiarazioni dei collaboranti non vengano influenzate dalle ricostruzioni operate dai vari commentatori ed opinionisti.
E' del tutto ovvio che nel nostro tipo di società ampia deve essere la libertà di cronaca e di critica su fatti rilevanti e di evidente interesse pubblico;
nessuna compressione di questi fondamentali diritti, che costituiscono il cardine di ogni società democratica, è ipotizzabile.
99 Naturalmente in tale contesto più difficile e complesso sari il lavoro dei giudici che debbono sapere agire e valutare con prudenza e rigore gli elementi processuali disponibili senza lasciarsi suggestionare da ricostruzioni che possono anche essere valide ed accettabili sul piano della cronaca e della critica politica, ma che non sempre sono supportate da quegli elementi di certezza, acquisiti nel rispetto delle norme del codice di rito, che consentono di affermare una verità processuale dalla quale soltanto possono discendere le conseguenze giuridiche previste dall'ordinamento. Fatta tale doverosa premessa , per tutte le ragioni indicate nei capitoli che precedono debbono essere accolti sia i ricorsi proposti dagli imputati che quello presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Bari.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, per nuovo esame con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari, che si uniformerà ai '
principi di diritto fissati con la presente decisione.
Unitamente alla sentenza impugnata debbono essere annullate le ordinanze ammissive di prove pronunciate dalla Corte di Appello di Bari il 21 novembre
2000, il 12 dicembre 2000 ed il 31 marzo 2001 limitatamente alle pronunce di rigetto della richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale.
Infine deve essere dichiarata manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale dell'articolo I commi 1 e 2 del D.L. 7 gennaio 2000 n. 2 sollevata dall'avvocato Arico nell'interesse di IU ME.
Naturalmente, tenuto conto del tenore della presente decisione, tutti i motivi dei ricorsi non trattati specificamente restano assorbiti.
100
P. Q. M.
La Corte in accoglimento dei ricorsi del Procuratore Generale presso la Corte di
Appello di Bari e degli imputati annulia la sentenza impugnata con rinvio ad altra
Sezione della Corte di Appello di Bari per un nuovo esame.
Cosi deciso in Roma nella Camera di Consiglio in data 28 maggio 2002
Il Presidente, Вагонный
Il Co stensore
Massi
1.Depot Cancelleria
3 B 2001C.2002
"ANCELLERIA
IL CANOE Renzo Schaggi
101 INDICE
Conclusioni del Procuratore Generale
Conclusioni delle parti civili...... .pag. 2
Conclusioni dei difensori degli imputati... .pag. 2
A) Svolgimento del processo.. .pag. 3
1) fl fatto e le prime fasi del procedimento.. .pag.
(2) La sentenza di primo grado.... .pag. 4
3) L'appello e la decisione di secondo grado.. .pag. 7
4) Il ricorso del Procuratore Generale di Bari... .pag. 8
5) I motivi del ricorso proposto da ND NT... .pag. 11
6) I motivi del ricorso proposto da IT DO.. .pag. 13
7) ( motivi dei ricorsi di IT DO e NI CA.. pag. 25
..pag. 28 3) I motivi del ricorso proposto da IU TI.
9) [ motivi del ricorso proposto da IU ME.. .pag. 31
B) Motivi della decisione... pag. 32
10) Del falso in bilancio... .pag. 34
11) Le eccezioni di legittimità costituzionale.. .pag. 34
12) Le eccezioni processuali;
la rinnovazione della istruttoria dibatti-.pag. 37 mentale..
13) Continua la violazione dell'articolo 268 comma III c.p.p. .pag. 43
14) Continua la violazione dell'articolo 195c.p.p. pag. 33
15) Le chiamate in reirà il vizio di motivazione... .pag. 56
pag. 61
_
_
102 16) L'incendio..
.pag. 72
17) Il movente del delitto.... pag. 80
18) La posizione centrale di IU TI......
.pag. 88
19) Il ricorso del Procuratore Generale di Bari....
.pag. 93
20) I motivi di ricorso relativi alla pena...
.pag. 98
21) Conclusioni..
.pag. 99
Dispositivo....
.pag. 101
Indice.....
..pag.102 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2000 e dal Tribunale di Bari in data 30 maggio 19 luglio 2000 relative a dichiarazioni eteroaccusatorie di GI ZI disattese dal giudici, del verbale dibattimentale de! 4 luglio 2000 contenente le dichiarazioni rese d)
da AV De AR nel corso del procedimento penale
contro
AN EP, della sentenza di revoca del fallimento della Clan Cinematografica srl, 414
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37 3