Cass. pen., sez. V, sentenza 09/05/2002, n. 43464
CASS
Sentenza 9 maggio 2002

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In materia di testimonianza indiretta, la richiesta di esaminare la persona che ha fornito l'informazione al testimone "de relato" può essere avanzata dalla parte fino all'inizio della discussione, in applicazione della previsione generale contenuta nell'art. 493 comma 2 cod. proc. pen., senza peraltro che debba essere fornita la dimostrazione di non aver potuto indicare tempestivamente tale prova, dal momento che solo dopo la escussione del testimone la parte è in grado di conoscere se le circostanze riferite siano frutto di una conoscenza diretta oppure se si tratti di circostanze apprese da altri.

La chiamata in reità "de relato", affine nella struttura alla testimonianza indiretta, può costituire prova della responsabilità penale solo se sorretta da adeguati riscontri estrinseci obiettivi ed individualizzanti, in relazione alla persona incolpata e al fatto che forma oggetto dell'accusa, non essendo sufficiente il controllo sulla mera attendibilità intrinseca del collaborante (nell'affermare tale principio, la Corte ha escluso che una chiamata in reità "de relato" possa essere riscontrata da altra chiamata in reità anche essa "de relato" e, inoltre, ha ritenuto che il ritardo notevole con cui il collaborante rende le sue dichiarazioni può giustificare una valutazione negativa della genuinità delle dichiarazioni stesse).

In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, l'art. 603 cod. proc. pen. disciplina due distinte ipotesi, prevedendo, nel comma 1, che il giudice disponga la rinnovazione del dibattimento ove ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti e attribuendogli, nel comma 2, nel caso di prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il potere di disporre il rinnovo dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'art. 495 comma 1 cod. proc. pen., norma che a sua volta richiama gli artt. 190 comma 1 e 190-bis cod. proc. pen. relativi rispettivamente, al diritto alla prova ed ai requisiti della prova nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51 comma 3-bis cod. proc. pen. In conseguenza di tale doppio richiamo, deve ritenersi che - nel caso previsto nell'art. 603 comma 2 cod. proc. pen. - il giudice, in presenza di istanza di parte e dei presupposti richiesti dalla norma, è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento, con il solo limite costituito dalle ipotesi di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti, in sostanza escludendo le prove del tutto incongruenti rispetto al "thema decidendum" e quelle che mirano a provare un fatto del tutto pacifico ed incontrovertibile; mentre, nei procedimenti relativi a taluno dei delitti menzionati nel comma 3-bis dell'art. 51 cod. proc. pen., ove sia richiesto l'esame di testimoni o di persone indicate nell'art. 210 (imputati in procedimento connesso o collegato), che abbiano già reso dichiarazioni nel corso di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali siano stati già acquisiti (a norma dell'art. 238), l'esame è ammesso ove ritenuto necessario sulla base di specifiche esigenze, giustificandosi tale maggiore possibilità di riascoltare le persone già indicate, in relazione alla notevole gravità dei fatti da giudicare, alla difficoltà di accertare la verità in simili processi e, infine, alla minore attendibilità di tali categorie di persone.

In tema di intercettazioni di comunicazioni tra presenti, le eccezionali ragioni di urgenza, che autorizzano il pubblico ministero a disporre il compimento delle operazioni mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria, si riferiscono alla sola ipotesi in cui gli impianti esistenti presso la procura della Repubblica siano insufficienti, potendosi ritenere che, trascorso un ragionevole periodo di tempo, l'intercettazione autorizzata possa essere eseguita, ma deve escludersi che il presupposto dell'urgenza debba ricorrere anche nella diversa ipotesi in cui gli impianti siano ritenuti inidonei, dal momento che il ricorso ad uno strumento di ricerca della prova non può essere condizionato dal tempo necessario all'ufficio giudiziario per dotarsi di attrezzature più moderne ed efficienti (in applicazione di tale principio, la Corte ha anche precisato che qualora lo strumento della captazione ambientale sia funzionale ad evitare la commissione di altri delitti, come nel caso in cui si proceda nei confronti di una associazione per delinquere ancora operativa, l'urgenza di procedere utilizzando impianti diversi da quelli esistenti presso la procura sia desumibile dallo stesso contesto del processo e dalla natura delle imputazioni).

I reati di incendio doloso e di incendio colposo possono concorrere quando le imputazioni si riferiscono a persone diverse, ma non in relazione ad uno stesso imputato, dovendo escludersi che il medesimo evento possa essere attribuito alla stessa persona sia a titolo di colpa che di dolo (la Corte ha precisato che il reato di incendio colposo, soprattutto nella sua forma omissiva, è del tutto diverso dal reato di incendio doloso, sia in relazione all'elemento psicologico, che alla condotta, negando che l'uno sia specificazione dell'altro e che possa farsi ricorso ai criteri della continenza e della specialità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/05/2002, n. 43464
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43464
    Data del deposito : 9 maggio 2002

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