Sentenza 25 ottobre 2006
Massime • 1
Qualora l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere sia notificata in maniera visibilmente incompleta, la nullità della notificazione, derivante dalla previsione dell'art. 171, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., non si riflette sulla validità ed efficacia del provvedimento applicativo sotto il profilo della carenza dei requisiti della descrizione del fatto e dell'esposizione delle esigenze cautelari nonché degli indizi richiesti dall'art. 292 comma secondo, lett. b) cod. proc. pen., quando l'evidenza dell'errore nella formazione della copia rende la stessa inidonea a valere come atto obiettivamente ed esclusivamente facente stato nei confronti del destinatario in luogo dell'originale, posto a sua disposizione con il deposito nella cancelleria del giudice a norma dell'art. 293, comma terzo del codice di rito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2006, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 25/10/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 3106
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 24416/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OR AL, N. IL 25/10/1965;
2) NO IA, N. IL 07/01/1957;
3) TO SA, N. IL 18/03/1955;
4) DO PA, N. IL 07/11/1972;
5) BI SA, N. IL 19/01/1971;
avverso ORDINANZA del 03/04/2006 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
le conclusioni del P.G. Dott. CONSOLO Santi (conformi). Uditi i difensori, Avv. FERONE Riccardo per tutti i ricorrenti;
Avv. CARICATERRA Nicola per Pastore AS.
OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, costituito ex art. 309 c.p.p., ha annullato il provvedimento impositivo della custodia in carcere emesso dal G.I.P. in sede in data 18.3.2006 nei confronti di TO AT limitatamente a due delle estorsioni contestate (capi F e G), confermandola riguardo ad altri due episodi estorsivi di cui ai capi E ed I, nonché all'addebito di direzione di sodalizio dedito al traffico di stupefacenti (capo C); ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame, per sopravvenuta rinuncia, quanto alle contestazioni sub A e L. Lo stesso provvedimento coercitivo è stato integralmente confermato nei confronti di OR AS, NO TR, DO AL, BI AT e SE IU, indagati per il solo reato di partecipazione ad associazione camorristica di cui al capo A.
Il Tribunale ha preliminarmente respinto l'eccezione di nullità della procedura sollevata nell'interesse della NO - trasferita nella Casa circondariale di Lecce il sabato 1.4.2006 - sotto il profilo dell'impossibilità di traduzione o tempestiva richiesta di esame da parte del Magistrato di sorveglianza del luogo, essendosi l'udienza camerale tenuta il lunedì successivo. Ad avviso del collegio, la nullità era esclusa dalla mancanza di preventiva richiesta di essere sentita da parte dell'indagata. Gli elementi integranti un grave quadro indiziario vengono desunti da dichiarazioni collaborative ed intercettazioni legittimamente eseguite, da cui era emersa l'esistenza, nel rione Sanità di Napoli, di un autonomo gruppo camorristico facente capo al TO, dapprima subordinato al "clan Misso" e poi resosi autonomo e protagonista di un sanguinoso scontro con l'organizzazione di provenienza. In proposito vengono ritenute attendibili e significative le rivelazioni di NE BR. Questi ha riferito sulle modalità di approvvigionamento e gestione del traffico di stupefacenti nella zona ad opera del TO e di suoi affiliati, in particolar modo certi VA IO e CI TO. Quest'ultimo era stato vittima di un agguato, e una serie di conversazioni intercettate, cui talora partecipa lo stesso TO, evidenziavano le conseguenti precauzioni adottate nella distribuzione della droga.
Quanto al fatto contestato sub E, l'attivo intervento del predetto è desunto dal ruolo di vertice dell'associazione e dalle intercettate conversazioni di IO IU e NI NI - arrestati in flagranza di intimidazioni estorsive - che lamentano con familiari la mancata assistenza economica e legale da parte dello "zio" (termine con cui è solitamente indicato il TO). Quest'ultimo è poi direttamente coinvolto nella conversazione relativa ad una estorsione in danno di una "sala Bingo" (capo I). OR AS, sua convivente, nel cui domicilio erano state effettuate intercettazioni ambientali, è indicata da UO SC come soggetto confluito nel "clan Misso"; il dichiarante ricorda di avere visto i due confezionare insieme dosi di eroina (episodio per il contesto ambientale diverso da quello per cui la donna aveva già riportato condanna). Dalle captazioni essa - sicuramente identificata anche per i riferimenti alla figlia IC - risulta dedita alla contabilità ed al maneggio del denaro del gruppo criminale, interessandosi altresì dell'assistenza legale agli associati. NO TR, moglie separata del TO, aveva messo a disposizione degli affiliati la sua abitazione, occupandosi anche della gestione economica e della custodia delle armi, come emerso da alcune intercettazioni nel corso delle quali racconta di avere "buttato giù la roba" sebbene colta di sorpresa da agenti di polizia che cercavano il figlio, di avere avuto timore che trovassero "qualche pistola" e di essere riuscita, recandosi in bagno, a far sparire i conteggi;
come "zia TR" è menzionata in altre conversazioni tra affiliati.
DO AL era rimasto ferito nell'agguato in cui aveva perso la vita CI TO, tenendo nel corso delle indagini un atteggiamento omertoso;
i riferimenti a tale episodio nelle conversazioni intercettate consentono di identificarlo per il soggetto soprannominato "AL il coniglio"; risultava presente nell'abitazione del TO nel corso delle discussioni seguite al fatto di sangue e frequentava personaggi del "clan"; a lui alludevano affiliati come a soggetto che, sebbene non detenuto, percepiva regolarmente la "settimana" e che doveva consegnare dei fogli a IU SE.
BI AT - identificato per i riferimenti degli interlocutori al suo arresto, avvenuto il 6.2.2006 per spaccio di stupefacenti - risulta dalle captazioni destinatario di una paga settimanale e di assistenza legale a cura del gruppo criminale;
adotta speciali precauzioni in conseguenza della morte del TO C. (soggetto verosimilmente incaricato dei versamenti agli affiliati, in quanto venne su di lui rinvenuta, dopo il delitto, una somma di 3.500,00 Euro). La gravità ed abitualità delle condotte contestate ed i legami con la criminalità di elevato livello, oltre ai precedenti penali e giudiziari di tutti gli indagati, ad eccezione della NO, imponevano la custodia in carcere, sola misura adeguata per la presunzione sancita dall'art. 275 c.p.p., comma 3, non contrastata dalla deduzione di elementi idonei a superarla. Il comune difensore, Avv. Riccardo Ferone, ha proposto, con unico atto e distinte argomentazioni, ricorso per Cassazione nell'interesse di TO S., OR P., NO P., DO P. ed BI S.. Insieme al condifensore Avv. Carlo Lubrano ha proposto altro gravame per NO TR e da ultimo un nuovo motivo nell'interesse di DO AL.
Il primo ricorso rileva preliminarmente che non erano state integralmente trasmesse le trascrizioni delle intercettazioni utilizzate;
il contenuto di una parte, di estremo rilievo, risultava soltanto in forma riassuntiva e, in sostanza, da mere ed incontrollate affermazioni degli operatori di polizia giudiziaria. Quanto alla posizione del TO S., osserva che il distinto addebito di associazione dedita al narcotraffico - contestato solo ad alcuni dei presunti affiliati al "clan" - risponde ad una scelta arbitraria e per nulla motivata. In ogni caso, le dichiarazioni del NE B. avevano carattere generico e non direttamente riferibile all'indagato; erano inoltre prive di riscontri individualizzanti, essendo del tutto opinabile, congetturale e suscettibile di diversa e più ragionevole spiegazione la lettura di talune conversazioni offerta dai giudici di merito. Quanto ai pretesi fatti estorsivi, gli elementi citati non coinvolgevano personalmente il ricorrente, che veniva di fatto chiamato a rispondere di azioni da altri commesse solo per la sua veste direttiva nel sodalizio.
Nell'interesse di OR AS viene pure dedotta la genericità delle dichiarazioni collaborative, che la indicano come aderente al "clan Misso", contrapposto a quello cui si riferisce la contestazione. Il riferito episodio della preparazione di dosi di eroina è remoto nel tempo e anteriore ai fatti qui contestati, essendo semmai riconducibile ad un fatto già giudicato, ne' il giudice "a quo" ha chiarito le ragioni per cui si tratterebbe di un episodio diverso. Quanto all'interessamento per l'assistenza legale, l'indagata ha indicato a persone legate al suo convivente un professionista a lei ben noto, già suo difensore in epoca ben precedente alla vicenda in esame. Il conteggio di denaro risultante da un'unica intercettazione è ritenuto riferibile a vicende del gruppo, anziché personali, per la presenza - oltre a persone di famiglia - di CI TO, definito estraneo al nucleo familiare sebbene poi si dia atto che è il consuocero del TO S.. I due gravami nell'interesse di NO TR sviluppano analoghe argomentazioni, integrandosi. Viene anzitutto riproposta la questione di nullità del riesame per l'inopinato trasferimento in lontano istituto penitenziario alla vigilia della discussione del riesame. Viene evidenziato che, con l'avviso notificato all'indagata, era stata disposta la sua traduzione dinanzi al Tribunale, sicché essa non aveva motivo di esprimere in tal senso la propria volontà. Di fatto, però, la traduzione non era avvenuta a cura della direzione del carcere di destinazione ne' - per la ristrettezza del tempo residuo e la giornata festiva interposta - era praticamente possibile richiedere di essere sentita "in loco" dal Magistrato di sorveglianza.
Il giudizio di gravità indiziaria viene censurato per carenza ed illogicità della motivazione con diffuse argomentazioni, anche sotto il profilo della mancanza di elementi che consentano di individuare la NO P. fra i partecipanti alle conversazioni intercettate, all'infuori della mera indicazione degli operatori della P.G., non suffragata neppure da un esplicito riconoscimento della voce. Quanto alla posizione di DO AL, si censura la valenza indiziaria attribuita al fatto di essere stato colpito da un proiettile in occasione dell'omicidio di CI TO e la mancata individuazione di uno specifico ruolo nell'ambito dell'associazione di ritenuta appartenenza.
Nell'interesse di BI AT viene evidenziata l'incertezza dei riferimenti nelle conversazioni intercettate, ove si fa menzione di un "Sasà", soprannome diffuso e non individualizzante. Infine, viene denunciata carenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, non specificamente individuate e ritenute senza tener conto di circostanze evidenziate dalla difesa relativamente alla NO P. ed alla OR P., inerenti allo stato di salute ed alla necessità di assistenza alla prole.
Con nuovo motivo di gravame nell'interesse del DO P. viene sollevata eccezione di nullità perché l'ordinanza cautelare, di poco meno di 200 pagine, era stata notificata mediante consegna di una copia incompleta o infedele di sole sei pagine.
L'altro difensore di OR AS, Avv. Nicola Caricaterra, con memoria in data 19.10.2006 ha ulteriormente illustrato i motivi dell'impugnazione.
I ricorsi sono infondati. Quanto alla preliminare questione dell'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, è costante in giurisprudenza l'affermazione che, nella fase delle indagini preliminari e specie quando non sia ancora avvenuta la prevista trascrizione nelle forme peritali, ai fini dell'utilizzabilità delle captazioni per l'emissione di una misura cautelare è sufficiente la trasmissione, con la richiesta del P.M., di una sommaria trascrizione del contenuto di esse o di un riferimento riassuntivo, come i c.d. brogliacci di ascolto, essendo la sanzione di inutilizzabilità limitata all'ipotesi di inesistenza della registrazione o di mancata redazione del verbale (art. 268 c.p.p., comma 1) (cfr., ad es. Cass., Sez. 1^, 28.4/15.6.1999, Bollo;
Sez. 6^ 3/27.3.2000, Giusti); ne' il ricorso chiarisce le ragioni della pretesa arbitratrietà dell'individuazione dei colloquianti, pur trattandosi di conversazioni captate in ambito familiare e contenenti riferimenti a circostanze individualizzanti.
Quanto alla posizione del TO S., va ribadito che possono concorrere tra loro i reati di associazione di tipo mafioso e di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tutelando gli stessi beni giuridici diversi: il primo l'ordine pubblico, sotto il particolare profilo della pericolosità sociale dell'esistenza di organizzazioni svolgenti attività, lecite e illecite, con modalità intimidatrici derivanti dalla natura della associazione e cagionando condizioni di assoggettamento e di omertà idonei al raggiungimento di scopi ingiusti, l'altro la difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione (Cass., Sez. 2^, 22.3/6.12.1996, P.M. in proc. Arena ed altri;
Sez. 6^ 14.3/9.5.1997, Calabrò ed altri); ciò tanto più quando l'associazione dedita al narcotraffico, quantunque collegata a quella di tipo mafioso, abbia un'autonomia strutturale ed organizzativa (cfr. Cass., Sez. 1^, 14.10/2.12.1999, Vespertino), come nel caso di specie, in cui l'ambito di operatività del gruppo camorristico non è limitata alla gestione del traffico di droga e non vi è piena coincidenza soggettiva degli affiliati. Tanto premesso, la lettura delle dichiarazioni collaborative e delle conversazioni intercettate da parte del giudice "a quo" non presenta elementi di manifesta illogicità, e le obiezioni avanzate con il ricorso sono in parte generiche, in parte rivolte a prospettare un'alternativa interpretazione, introducendo una valutazione di merito non consentita in questa sede.
Quanto al concorso nei fatti di estorsione, la responsabilità del TO S. è stata affermata non soltanto in virtù della sua posizione verticistica e dello stretto controllo esercitato sulle attività associative, ma essenzialmente, in un caso, sulla base delle conversazioni intercettate fra i familiari e gli autori materiali del fatto, tratti in arresto, che chiaramente implicano il mandato ricevuto dall'indagato (tenuto perciò a provvedere al loro sostentamento ed all'assistenza legale); quanto all'altro episodio, con riferimento a colloqui cui partecipa direttamente il TO S. (l'affermazione difensiva che si sarebbe trattato di un mero progetto non realizzato è smentita dalla stessa frase citata in ricorso "ha cacciato i 15.000" - di per sè significativa - che si assume altrimenti interpretabile, senza alcuna più specifica argomentazione).
Circa il gravame e la memoria nell'interesse di OR AS, va osservato che il risalente inserimento nel "clan Misso", attestato dalla fonte collaborativa, non è affatto in contrasto con il ruolo associativo qui attribuitole, poiché si tratta di associazione dapprima affiliata e poi uscita dal "clan" per assumere una posizione concorrenziale. Per il resto, i motivi di doglianza prospettano alternative interpretazioni delle risultanze indiziarie, senza offrire argomenti a sostegno dell'illogicità della lettura data dal giudice "a quo"; censure quindi non ammesse in sede di legittimità. Quanto a NO TR, l'eccezione in rito è infondata, come risulta inequivocamente dall'esame dell'avviso dell'udienza camerale ad essa notificato (cui la Corte di Cassazione - trattandosi di questione processuale - ha legittimo accesso). Dall'esame dell'atto risulta infatti l'avvertimento preliminare che la detenuta sarà tradotta "se ne fa richiesta"; quest'ultima frase è non già cancellata, ma evidenziata con una grossolana sottolineatura, che non copre (se non in minima parte) ne' rende illeggibile il testo. Vi è inoltre, in calce, l'espresso avviso dell'alternativa facoltà di farsi sentire, a richiesta, dal Magistrato di sorveglianza del luogo, se detenuta fuori sede, prima del giorno dell'udienza. Ne segue che la ricorrente era pienamente informata della necessità di una sua iniziativa ai fini dell'esercizio della facoltà di personale audizione nell'una o nell'altra forma;
in mancanza di tale iniziativa, le vicende della detenzione e l'intervenuto trasferimento prima dell'udienza rimangono dunque irrilevanti.
Per il resto, le doglianze nell'interesse della NO P. sono inammissibilmente rivolte a prospettare un'alternativa valutazione delle fonti probatorie, di per sè assai significative (cfr. le conversazioni intercettate citate in premessa).
Quanto a AL DO, va preliminarmente esaminata la questione prospettata con il nuovo motivo di gravame. Va al proposito rilevato che, per pressoché costante orientamento della giurisprudenza più recente, qualora l'ordinanza applicativa della misura cautelare (nella specie, custodia in carcere) sia notificata all'imputato detenuto in maniera visibilmente incompleta, la nullità della notificazione, derivante dalla previsione dell'art. 171 c.p.p., comma 1, lett. a), non si riflette sulla validità ed efficacia del provvedimento applicativo, sotto il profilo della carenza dei requisiti della descrizione del fatto e dell'esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi, richiesti dall'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. b) e c), poiché, in simile ipotesi, l'evidente errore nella formazione della copia rende questa inidonea a valere come atto obiettivamente ed esclusivamente facente stato nei confronti del destinatario in luogo dell'originale, posto a sua disposizione con il deposito nella cancelleria del giudice a norma dell'art. 293 c.p.p., comma 3. Se poi l'incompletezza della copia notificata non sia immediatamente percepibile, resta ugualmente escluso un vizio "genetico" del provvedimento coercitivo, verificandosi soltanto il mancato decorso del termine per richiedere il riesame e la nullità - a regime intermedio, e dunque deducibile solo fino al compimento dell'atto - dell'interrogatorio di garanzia (cfr. Cass., Sez. 1^, 10.5/5.6.1991, Leopizzi;
Sez. 5^ 6.5/13.6.1994, Cataldi;
Sez. 6^ 19.3/18.6.1997, Santaiti;
Sez. 4^ 26.1/24.2.2000, Bellante e, per le conseguenze inerenti al deposito in cancelleria dell'originale dell'ordinanza, Sez. Un. 28.6/20.7.2005, Vitale;
contra, Sez. 5^ 3.10.1991/28.1.1992, Trapani). Per il resto, il gravame del DO P. si risolve in una arbitraria selezione e riduttiva interpretazione degli elementi indiziari esposti dall'ordinanza impugnata. Anche il ricorso nell'interesse dell'BI S. solleva una questione di dettaglio, non considerando gli altri e individualizzanti riferimenti emersi dalle intercettazioni ed evidenziati dal giudice "a quo". Quanto infine alle esigenze cautelari, nei confronti di tutti gli indagati è indubbiamente applicabile la presunzione sancita dall'art. 275 c.p.p., comma 3, ne' il ricorso individua elementi di esclusione prospettati e non considerati nella sede di merito, limitandosi a richiamare, per la OR P., la lontana collocazione temporale del precedente specifico (senza considerare che gli elementi valutati implicano un risalente ed ininterrotto inserimento nell'attività criminale del sodalizio in materia di narcotraffico). Per la sola NO P. vengono espresse più specifiche argomentazioni relative all'assenza di precedenti, ad uno "stato patologico al momento dell'arresto", alla necessità di assistenza al figlio quattordicenne. Va al proposito rilevato che tali circostanze non sono di per sè idonee ad escludere la pericolosità del soggetto, cui l'ordinanza attribuisce un ruolo strategico nel sodalizio, ne' il ricorso fornisce ulteriori e più incisivi elementi.
I ricorsi vanno perciò respinti.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2007