Sentenza 10 febbraio 2010
Massime • 1
Non rientra nella disciplina dell'art. 195 cod. proc. pen. la dichiarazione "de relato" dei collaboranti che hanno riferito fatti appresi dagli stessi imputati, in quanto la fonte primaria in tal caso non può essere chiamata a rendere dichiarazioni che possano pregiudicare la sua posizione, fermi restando i criteri di particolare rigore nella valutazione di tali elementi probatori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2010, n. 16891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16891 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/02/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 417
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 40251/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI LECCE;
nei confronti di:
1) OL BI, N. IL 04/02/1969;
avverso l'ordinanza n. 686/2009 TRIB. LIBERTÀ di LECCE, del 02/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'Angelo Giovanni, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Lecce - investito ex art. 309 c.p.p. della richiesta di riesame proposta da OL IO - ha annullato l'ordinanza del G.I.P. del medesimo tribunale emessa il 4 agosto 2009, che aveva disposto nei confronti del predetto indagato la misura cautelare della custodia in carcere, siccome raggiunto da gravi indizi di colpevolezza, in relazione all'omicidio aggravato di NI LI, commesso in Lecce il 16 agosto 2011 e delle connesse imputazioni relative alle armi. 1.2. - I giudici del riesame, in accoglimento delle argomentazioni prospettate dalla difesa, ritenevano infatti che la piattaforma indiziaria posta a base dell'applicazione della misura cautelare, costituita essenzialmente dalle propalazioni sulla vicenda omicidiaria rese da plurimi collaboratori di giustizia (DA FI, DA SI, De IE LO, AT DO e CE FI), ritenute significativamente convergenti nell'indicazione del EN come uno degli aderenti al clan ZZ direttamente coinvolto nell'esecuzione dell'omicidio, non raggiungesse in effetti un livello di gravità tale da consentire di formulare un giudizio di qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato.
I giudici del riesame, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, fondavano la propria decisione sulle seguenti considerazioni: a) che l'indicata piattaforma indiziaria doveva intanto ritenersi non suscettibile, "ragionevolmente", di arricchimento per effetto di eventuali ulteriori apporti investigativi in sede dibattimentale, e ciò sia perché oggetto del presente procedimento erano degli accadimenti risalenti nel tempo, sia perché molte delle persone che si assume fossero coinvolte a vario titolo nella vicenda, risultavano ormai decedute;
b) che le propalazioni rese dai diversi collaboratori sull'omicidio LI, delle quali veniva riprodotta l'ampia sintesi contenuta nell'ordinanza cautelare, essenzialmente de relato, non potevano ritenersi "provenienti" da fonti diverse di conoscenza, come sostenuto dal giudice della cautela, ricollegandosi pressoché tutte, invece, alla conoscenza, per altro solo parzialmente diretta, che della vicenda aveva maturato AT ES, laddove, nell'unico caso in cui la fonte di conoscenza appariva effettivamente diversa (le propalazioni di DA SI) la ricostruzione del fatto risultava sensibilmente difforme rispetto a quella compiuta dagli altri collaboratori, eccezion fatta per la sola indicazione del EN come uno dei partecipi all'azione omicidiaria;
c) che le propalazioni dei diversi collaboratori neppure potevano ritenersi tra loro totalmente convergenti, dal momento che, almeno quelle rese dal CE AN, fornivano una ricostruzione della vicenda affatto compatibile con quella riferita degli altri collaboratori, con riferimento sia all'identità degli esecutori materiali dell'omicidio (il ZZ e CA SE) sia con riferimento alla causale (bisogno di espansione del clan ZZ e conseguente necessità di eliminazione dello LI, in quanto ritenuto responsabile di estorsioni commesse nel rione San Pio, per conto di un gruppo criminale antagonista e dimostratosi indifferente all'intimazione, rivoltogli dal ZZ, di desistere da tale attività
delinquenziale); d) che le altre dichiarazioni dei collaboratori ritenute dal giudice della cautela tra loro convergenti, in quanto provenienti tutte dalla medesima fonte di conoscenza (AT ES), necessitavano di un riscontro "esterno ed individualizzante", che non poteva ritenersi adeguatamente integrato dalle dichiarazioni rese da DA SI, sia perché le stesse risultavano tutt'altro che sovrapponibili rispetto al narratum degli altri collaboratori, sia anche perché il predetto collaboratore, nel corso dell'interrogatorio del 18 marzo 2004, non aveva indicato la propria fonte di conoscenza, con conseguente ed inevitabile negativa ricaduta di tale dato sulla utilizzabilità stessa delle dichiarazioni.
2. Ricorre per l'annullamento dell'indicata ordinanza il Procuratore della Repubblica di Lecce, deducendone l'illegittimità per violazione di legge e vizio della motivazione. In particolare nel ricorso, si evidenzia: a) che il giudizio prognostico formulato dai giudici del riesame circa una pretesa incompletezza ed incoerenza degli elementi di prova a carico del EN, oltre a basarsi su considerazioni illogiche, non ha tenuto conto della obiettiva diversità esistente tra la valutazione della sufficienza e gravità degli indizi di colpevolezza e la valutazione degli elementi di prova richiesti per la pronuncia di una sentenza di condanna;
b) che i giudici del riesame, nell'affermare che tutte le dichiarazioni che accusavano il EN erano riconducibili ad un'unica fonte cognitiva, individuabile in AT ES, avevano totalmente ignorato che le notizie riferite da DA FI sull'omicidio non si basavano esclusivamente su quanto dallo stesso appreso sull'episodio da AP OR, a sua volta informato di quanto accaduto dal AT ES, ma anche dalle confidenze ricevute dal collaboratore in Olanda direttamente dall'imputato EN;
c) che il giudizio formulato dai giudici del riesame di inutilizzabilità delle dichiarazioni di DA SI, sol perché il predetto collaboratore aveva omesso di indicare la fonte di conoscenza delle notizie da lui riferite, appariva illegittimo e prematuro, avuto riguardo alla fase solo iniziale del presente procedimento.
3. L'impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica di Lecce è fondata e merita accoglimento.
Il percorso argomentativo sviluppato nell'ordinanza impugnata, presenta infatti, come dedotto in ricorso, alcune rilevanti incongruenze che ne comportano l'annullamento. In primo luogo va rilevato come si rilevi se non illogica quanto meno incongrua l'affermazione del tribunale laddove, correttamente operato un distinguo tra indizi richiesti ex art. 273 c.p.p. per l'adozione di una misura cautelare e criteri di valutazione della prova logica indiziaria per l'affermazione della responsabilità dell'imputato indicati dall'art. 192 c.p.p., sembra escludere, sol perché i fatti contestati sono risalenti nel tempo così come alcune delle dichiarazioni accusatorie su cui si basa l'accusa, ogni possibilità di futura acquisizione di ulteriori elementi o comunque di eventuali integrazioni del materiale probatorio.
A prescindere da tale preliminare incongruenza argomentativa deve altresì osservarsi come i giudici del riesame non hanno spiegato in modo convincente le ragioni per le quali le propalazioni del DA FI debbano ritenersi senz'altro inutilizzabili ex art. 195 c.p.p. in quanto dichiarazioni de relato, sebbene nella stessa ordinanza impugnata, riportando ampi stralci dell'ordinanza cautelare, si riconosca che il collaboratore ha appreso notizie sull'omicidio oltre che da AP OR anche direttamente dall'indagato. Ed invero questa Corte è ormai univoca nel ritenere che "non rientra nella disciplina dell'art. 195 c.p.p., la dichiarazione de relato dei collaboranti che hanno riferito fatti appresi dagli stessi imputati in quanto la fonte in tal caso non può essere chiamata a rendere dichiarazioni che possano pregiudicare la sua posizione, fermo restando i criteri di particolare rigore nella valutazione di tali elementi probatori" (in termini ex multis Sez. 5, sentenza n. 552 del 13/3/2003 -12/1/2004, Rv. 227021). I giudici del riesame, inoltre, non spiegano adeguatamente nel provvedimento impugnato le ragioni per cui le dichiarazioni di DA SI dovrebbero ritenersi inutilizzabili sol perché U predetto collaboratore, nel corso dell'interrogatorio reso il 18 marzo 2004, ha omesso di indicare la propria fonte di conoscenza, così rendendo incontrollabili le sue propalazioni, senza specificare, nel contempo, le cause di tale omissione, se frutto cioè di un vuoto di memoria ovvero di una deliberata omissione, e senza valutare la irreversibilità o meno di tale dato e l'eventuale emendabilità dello stesso nella fase dibattimentale, e ciò in ragione se non di un convincimento di sostanziale equipollenza tra piattaforma indiziaria e quadro probatorio certamente di una ritenuta irreversibile "cristallizzazione" del "materiale" probatorio. Alla luce di tali considerazioni s'impone pertanto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Lecce.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010