Sentenza 14 gennaio 2010
Massime • 1
La notificazione di una copia incompleta, perché mancante di alcune pagine, dell'ordinanza cautelare, non determina alcuna nullità di quest'ultima, il cui originale è posto a disposizione dell'interessato con il deposito in cancelleria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/2010, n. 6662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6662 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 14/01/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 48
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 30352/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di:
MU RO, nato a [...] il 5 ottobre del 1957, e AR NN, nato a [...] il 28 gennaio del 1959;
avverso l'ordinanza del tribunale della libertà di Vicenza del 19 maggio 2009;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. PETTI Ciro;
sentito il procuratore generale nella persona del Dott. SALZANO Francesco, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Letti il ricorso e l'ordinanza denunciata. Osserva quanto segue:
IN FATTO
Il tribunale di Venezia, con ordinanza del 19 maggio del 2009, rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di MU RO e CA NN, avverso l'ordinanza del 2 aprile del 2009 emessa dal giudice per le indagini preliminari di Vicenza a carico dei predetti, quali indagati per i delitti di associazione per delinquere finalizzata a commettere una serie di reati tributari nonché dei delitti di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 ed 8. Ricorrono per cassazione i due indagati per mezzo dei rispettivi difensori.
Il CA, dopo avere premesso che il giudice aveva confuso la notificazione del decreto di sequestro preventivo effettuata in Austria in lingua tedesca con quella del provvedimento restrittivo, la cui copia era stata notificata in maniera incompleta, deduce:
contraddittorietà ed illogicità della motivazione proprio perché il tribunale, avendo confuso i due atti, aveva fatto riferimento a circostanze, quali il mandato d'arresto Europeo e la mancata traduzione del provvedimento che non avevano alcun rilievo per la valutazione della posizione del AR;
nullità dell'ordinanza cautelare per l'incompletezza della copia notificata;
per la mancata specificazione degli indizi e delle concrete esigenze cautelari e per l'omessa indicazione delle ragioni per le quali tali esigenze non potevano essere soddisfatte con gli arresti domiciliari.
Nell'interesse del MU si deduce la violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 309 c.p.p., comma 8 per l'omessa trasmissione alla cancelleria del giudice degli atti posti a base della misura adottata nei confronti del predetto: assume che gli atti, anche se erano stati trasmessi per intero alla cancelleria del giudice, non erano stati posti a disposizione della difesa;
illogicità della motivazione in ordine al diniego degli arresti domiciliari perché si qualifica il MU soggetto censurato e si paventa apoditticamente un pericolo di fuga.
Sulla base di tali censure si è chiesto l'annullamento della decisione impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo avanzato nell'interesse del AR è manifestamente infondato poiché, quand'anche il tribunale in qualche passaggio della motivazione ha potuto dare l'impressione di avere confuso la notificazione del decreto di sequestro con quella dell'ordinanza cautelare, ha tuttavia esaminato le censure mosse nell'interesse del AR avverso l'ordinanza di imposizione della misura cautelare personale, l'unica oggetto della richiesta di riesame.
Con riferimento al secondo motivo si osserva che la notificazione di una copia incompleta, perché mancante di qualche pagina, dell'ordinanza cautelare, non determina alcuna nullità perché il difensore può prendere visione della copia integrale depositata nella cancelleria. In ogni caso l'incompletezza della copia dell'ordinanza cautelare notificata all'interessato non determina la caducazione della misura con la conseguente scarcerazione dell'interessato perché non attiene ad un vizio genetico, ma incide solo sulla comunicazione all'interessato, il quale deve avere cognizione completa della motivazione per potere esercitare il proprio diritto di impugnare il provvedimento. Nella fattispecie non si avuta alcuna lesione del diritto di difesa perché l'interessato ha comunque esercitato il proprio diritto di impugnare il provvedimento.
Nel resto il provvedimento impugnato appare adeguatamente motivato, sia con riferimento alla gravità indiziaria che alle esigenze cautelari.
Con riferimento al ricorso del MU si osserva che gli atti sui quali si basava la misura sono stati depositati integralmente nella cancelleria del giudice, come risulta dallo stesso ricorso, e quindi l'interessato ha avuto la possibilità di esaminarli. Invero il dovere di comunicazione degli elementi su cui è fondata la misura può ritenersi soddisfatto nel caso in cui l'autorità procedente abbia tempestivamente segnalato che tutti gli atti relativi alla posizione dell'indagato sono stati già trasmessi a seguito della richiesta di riesame presentata da un diverso indagato La trasmissione degli atti, infatti, non risponde all'esigenza di assicurare la conoscenza degli elementi di accusa da parte della difesa, esigenza questa soddisfatta con l'istituto del deposito degli atti a seguito dell'esecuzione dell'ordinanza a norma dell'art. 293 c.p.p., comma 2 come integrato dalla Corte costituzionale 97/192, ma a rendere effettiva la garanzia di un nuovo esame della questione cautelare in tutti i suoi aspetti, Nei procedimenti con più imputati, la disposizione relativa all'obbligo di trasmissione deve ritenersi osservata allorché gli atti siano stati trasmessi allo stesso tribunale, a seguito di altra precedente richiesta di riesame avanzata da coimputati (Cass n. 13503 del 2008, n. 24145 del 2001). Il giudice per entrambi gli imputati ha ritenuto inadeguata la misura custodiale domiciliare per l'esistenza di un concreto pericolo di fuga, come specificato nel provvedimento impugnato.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p. RIGETTA
il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010