Sentenza 26 aprile 2007
Massime • 1
Ai fini della configurabilità, nella condotta criminosa, della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo), non basta il mero collegamento dei soggetti accusati con contesti di criminalità organizzata o la loro "caratura mafiosa", occorrendo, invece, l'effettivo utilizzo del metodo mafioso nell'occasione delittuosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2007, n. 26326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26326 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 26/04/2007
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1003
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 2311/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE IT AR, a 18.10.1974;
avverso l'ordinanza emessa il giorno 30.10.2006 dal Tribunale di Catanzaro;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. CORTESE Arturo;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore, avv. ARICÒ G., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con ordinanza in data 30.10.2006 il Tribunale di Catanzaro confermava in sede di riesame l'ordinanza del 13.09.2006 con cui il locale GIP aveva applicato a DE IT AR la misura cautelare della custodia in carcere, in ordine al delitto ex artt. 110, 629 c.p., aggravato, D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7, (capo 35 della rubrica). Rilevava in particolare il Tribunale che dalle risultanze investigative emergeva che l'indagato, percuotendo GR EP, lo costringeva, in concorso con NT AT e LO EP, a pagare i ratei di interesse usurario precedentemente pattuito dallo stesso NT, per somme di denaro da quest'ultimo elargite alla vittima.
Venivano ritenute significative al riguardo le dichiarazioni rese dal AS (soggetto reputato pienamente credibile), riscontrate da quelle di ZÈ CA, dagli accertamenti di P.G. e dalla documentazione bancaria.
Per il Tribunale sussistevano altresì la contestata aggravante D.L. 152 del 1991, ex art. 7, tenuto conto dei legami dell'indagato con i contesti associativi di criminalità organizzata operanti nel territorio e della caratura mafiosa del NT, che aveva tra l'altro fatto, nello specifico episodio, riferimento alla cosca di AD (con l'espressione "ordini di là sotto"), e le esigenze cautelari, in ordine alle quali operava comunque la presunzione di cui dell'art. 275 c.p.p., comma 3. Propone ricorso l'indagato, deducendo che la decisione del Tribunale si basa solo su alcuni passi delle dichiarazioni delle presunte persone offese, ed ha trascurato gli elementi a discarico indicati nei motivi del riesame.
Con riferimento all'aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7, il ricorrente segnala la mancata contestazione a lui di qualsiasi reato associativo e la circostanza che al riferimento fatto dal NT alla cosca di AD lo stesso GR dichiarò di non aver prestato fede.
Contesta infine anche la sussistenza delle esigenze cautelari. DIRITTO
Per quanto concerne la gravita indiziaria relativa al fatto addebitato, si osserva che l'impugnata decisione illustra in maniera non illogica gli elementi che la supportano, individuati nelle dettagliate dichiarazioni del GR, riscontrate da quelle di ZÈ CA.
La deduzione di non aver preso in considerazione gli elementi a discarico indicati nei motivi del riesame è priva di rilievo pratico, in quanto detti elementi si risolvono nella circostanza (ininfluente in relazione alla contestazione di concorso in estorsione mossa al DE IT per l'esazione di interessi di un prestito praticato dal NT) che l'indagato non aveva "posto in essere alcuna attività usuraria", in mere asserzioni ricostruttive dell'indagato medesimo, in interpretazioni di alcuni fatti puramente ipotetiche e nella addotta assenza di ulteriori elementi corroboranti l'accusa.
Il ricorso è invece fondato in relazione alla contestata aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art.
7. Al riguardo, infatti, va rilevato che non può bastare il mero collegamento dei soggetti accusati con contesti di criminalità organizzata o la loro "caratura mafiosa", ; occorrendo invece l'effettivo utilizzo del metodo mafioso nell'occasione delittuosa (Cass. SS.UU. 28.03.2001, Cinalli). Quanto al riferimento che il NT ebbe a fare, dopo l'aggressione - al AS che gli chiedeva spiegazioni - alla cosca di DI (con l'espressione "ordini di là; sotto"), l'impugnata ordinanza non ne spiega l'idoneità a connotare in termini di effettivo utilizzo nel senso indicato la condotta violenta anteriormente perpetrata dal DE IT.
L'impugnata ordinanza deve quindi essere annullata limitatamente alla circostanza aggravante di cui al D.L. 152 del 1991, art. 7, con rinvio al giudice di merito per nuova (corretta e completa) deliberazione sul punto.
Restano assorbite le ulteriori doglianze sulle esigenze cautelari.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 623 c.p.p.. annulla l'impugnata ordinanza limitatamente alla circostanza aggravante di cui al D.L. 152 del 1991, art. 7, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2007