Sentenza 15 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di valutazione della prova, l'alibi falso, in quanto sintomatico, a differenza di quello non provato, del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità, deve essere considerato come un indizio a carico il quale, pur di per sé inidoneo, in applicazione della regola dell'art. 192 cod. proc. pen., a fondare il giudizio di colpevolezza, costituisce tuttavia un riscontro munito di elevata valenza dimostrativa dell'attendibilità delle dichiarazioni del chiamante in correità, ai sensi del terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2005, n. 5060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5060 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 15/12/2005
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 1403
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 022441/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL OM N. IL 21/05/1965;
2) NT IO N. IL 21/01/1968;
3) UL RO N. IL 23/02/1968;
avverso SENTENZA del 25/03/2004 CORTE APPELLO di POTENZA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. TAVASSI MARINA ANNA;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. IU Febbraro, che ha concluso per la conferma del provvedimento impugnato e per il rigetto dei ricorsi degli imputati;
Sentite le conclusioni del difensore di IM MO, Avv. Donadio di Castrovillari Eugenio, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
Sentite le conclusioni del difensore di AP NO, Avv. Francesco Auletta di Matera, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
Sentite le conclusioni del difensore di CA NI, Avv. Claudio Giannelli di Roma, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'11.3.02 del Tribunale di Matera, IM MO, CA NI e AP NO venivano dichiarati colpevoli dei delitti di rapina di cui agli artt. 110 - 628 c.p. e cpv. n. 1 cod. pen., porto e detenzione di armi di cui alla L. 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 110, 61, n. 2, 10, 12 e 14, furto di cui agli artt. 110,
624, 625 c.p., n. 5 e 7, previa unificazione dei reati nel vincolo della continuazione, venivano condannati ciascuno alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia di quanto in sequestro. Venivano inoltre tutti dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici.
Sull'impugnazione proposta dagli imputati, la Corte d'Appello di Potenza, con sentenza del 25.3.04, depositata in data 2.4.04, confermava la sentenza del Tribunale di Matera e condannava gli imputati al pagamento delle ulteriori spese processuali. La sentenza d'appello veniva impugnata davanti a questa Corte da tutti e tre gli imputati: rispettivamente, con ricorso proposto il 7.05.04 dall'Avv. Eugenio Donadio, difensore di fiducia di IM MO;
con ricorso proposto il 5.05.04 dall'Avv. Nicola Cataldo, difensore dell'imputato CA NI;
con ricorso del 28.4.04 dall'Avv. Francesco NI Auletta, difensore di AP NO. I ricorrenti articolavano i motivi di gravame che di seguito saranno esaminati.
All'udienza odierna hanno avuto luogo la relazione della causa e la sua discussione nella quale il P.G. ed i difensori hanno assunto le conclusioni in epigrafe riportate.
Questa Corte ha quindi deliberato la presente sentenza che è stata pubblicata mediante lettura in udienza del solo dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorso di IM MO.
1.1. Con il ricorso proposto avverso la sentenza di secondo grado il difensore di IM MO ha dedotto la nullità della stessa per mancato avviso della nuova udienza al difensore di fiducia del IM il quale veniva così difeso da un avvocato d'ufficio nominato in violazione delle regole (senza che fosse stato verificato se era iscritto all'albo; se era di turno quel giorno, e quali ragioni d'urgenza ne giustificavano la nomina).
Quanto al primo profilo va rilevato che l'udienza cui il ricorrente si riferisce era stata fissata con rinvio a udienza fissa, onde non sussisteva alcun obbligo di avviso dell'udienza al difensore. Il rilievo è quindi manifestamente infondato.
A proposito delle asserite irregolarità della nomina del difensore d'ufficio è sufficiente ricordare che, per opinione giurisprudenziale sicuramente da condividere nella presente sede, il Giudice che debba nominare un sostituto del difensore di fiducia non comparso, può avvalersi di un avvocato occasionalmente presente in aula, senza dover attingere all'elenco di cui all'art. 97 cod. proc. pen., comma 2 (così come sostituito dalla L. 6 marzo 2001, n. 60, art. 1, ss.). La disciplina dettata dall'art. 97 cod. proc. pen., comma 4, si riferisce, infatti, alla nomina del difensore immediatamente reperibile senza che tale adempimento comporti alcun riferimento alle regole che presiedono alla designazione del difensore di ufficio (in tal senso Cass. sent. n. 25718, del 28.5/8.6.2004). Del resto, non configura alcuna nullità la mancata iscrizione del difensore nominato nell'apposito elenco dei difensori d'ufficio, non essendo tale sanzione espressamente prevista dall'art. 97 cod. proc. pen. ne' da altra norma dell'ordinamento (Cass. n. 14742, del
18.2/25.3.2004, rv. 228528). In termini più generali può osservarsi che in base al principio di tassatività di cui all'art. 177 cod. proc. pen. l'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge, fra i quali non rientrano le fattispecie indicate dalla difesa ricorrente.
1.2. Con il secondo motivo di gravame il difensore deduceva la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 628 cod pen.. Il difensore sottolineava che la chiamata in correità (nella specie di AP NO) dovesse trovare validità e premessa probatoria solo se confortata da elementi aliunde. Riteneva che la chiamata in correità, sola fonte di accusa nei confronti del IM, si fosse risolta in una calunnia anche perché proveniente dal AP, la cui credibilità era venuta meno durante il processo, e che nessuna delle prove individualizzanti a carico del IM fossero da ritenere elementi di verifica e di sostegno all'accusa del AP: questi aveva indicato come reo una persona la cui reità i giudici avevano escluso. Quella nei confronti del IM era una chiamata di reità piuttosto che di correità. Nessuno degli elementi di riscontro (avevano usato l'auto del CA;
erano amici;
non avevano trascorso la notte a casa) aveva carattere individualizzante per IM, dovendosi provare che questi era uno degli autori della rapina. Nè assumeva significato che egli non fosse stato a casa durante la notte successiva alla rapina.
Proseguiva il difensore svolgendo una riflessione in riferimento all'alibi del IM e notando come l'alibi mendace, inteso come artefatto e menzognero, debba distinguersi da quello ritenuto inverosimile. In ogni caso rilevava come l'alibi mendace era il solo elemento a carico del ricorrente.
Questa Corte ritiene che le censure svolte dalla difesa di IM siano infondate.
La Corte d'appello di Potenza ha correttamente valutato la chiamata di correo del AP (da definirsi tale, anche se AP se ne è tirato fuori, posto che la medesima Corte ha invece ritenuto, con dovizia di argomenti, che AP fosse direttamente coinvolto nell'azione delittuosa), escludendo che l'avere egli negato di aver partecipato alla rapina comportasse necessariamente l'inattendibilità anche delle affermazioni eteroaccusatorie da lui rese nei confronti dei coimputati. La giurisprudenza citata sul punto (pag. 10 della sentenza) è pienamente da condividere ed è stata anche di recente confortata da ulteriori arresti della Corte di Cassazione che ne hanno corroborato le linee argomentative. È stato così affermato che nella valutazione della chiamata in reità o correità vale, comunque, il principio della cosiddetta "frazionabilità" delle dichiarazioni, conseguendone che l'attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche se esclusa per una parte del racconto, non coinvolge necessariamente l'attendibilità del dichiarante con riferimento a quelle parti del racconto che reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno;
sempre che l'inattendibilità di una parte della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante (Cass. sent. n. 5821 del 10.12.04/16.2.05, Alfieri e altri, rv. 231300; sent. n. 468/2001 rv. 217820). In tal caso il Giudice è chiamato a spiegare le ragioni per cui l'inattendibilità parziale delle dichiarazioni, processualmente smentite, non incide sull'attendibilità del dichiarante.
La Corte territoriale non si è sottratta a tale onere. Pur affermando la falsità dell'affermazione relativa alla sua estraneità (è evidente e comprensibile che il AP abbia tentato di negare la propria responsabilità), la Corte - come meglio si vedrà in seguito - ha valorizzato una serie di elementi circa la colpevolezza del AP (la validità delle ricognizioni effettuate dalle parti offese "lineare attendibile, ferma e ripetuta";
l'ammissione circa il sopralluogo effettuato con IM e CA;
i particolari della rapina dallo stesso troppo ben conosciuti;
l'amicizia fra i tre) e circa la veridicità delle sue affermazioni in ordine alla partecipazione del IM e del CA, elementi esaminati al fine di supportare l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni accusatorie. Quanto al rilievo dell'insufficienza del riscontro esterno rappresentato dalla falsità dell'alibi fornito dal IM, giova ricordare che, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità, a mente del disposto dell'art. 192 cod. proc. pen., comma 3, il Giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici;
in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri come precisione, coerenza, costanza, spontaneità; infine, deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. Non si può, infatti, procedere a una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa. In presenza di tutti i suddetti requisiti, la chiamata di correo ha valore di prova diretta contro l'accusato (nel senso indicato: sent. 21.12/26.1.05, rv. 230716, Papalia ed altri). Tali principi risultano pienamente rispettati dalla Corte territoriale che nel proprio iter motivazionale ha seguito i passaggi indicati, fornendo compiute ragioni circa l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese dal AP. Del resto, ai fini della valutazione della chiamata di correo, nel giudizio sul merito dell'imputazione, costituisce riscontro individualizzante un qualunque elemento di prova che provenga da fonte diversa, che riguardi la sfera personale dell'accusato e che sia riconducibile al fatto da provare, o perché direttamente lo rappresenta o perché ne fornisce conferma, in via indiretta, attraverso un procedimento logico-deduttivo. Ove nel caso concreto gli elementi di riscontro corrispondano a tale nozione, la loro valenza confermativa costituisce oggetto di una valutazione in fatto, che sfugge al sindacato di legittimità, sempre che il Giudice dia conto con motivazione congrua e completa del proprio apprezzamento (sent. n. 36451 del 24.6.04/15.9.2004, Vullo ed altri, rv. 230240). È poi da considerare che in tema di valutazione della prova, l'alibi falso, in quanto sintomatico, a differenza di quello non provato, del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità, deve essere considerato come un indizio a carico, il quale, pur di per sè inidoneo - in applicazione della regola di cui al secondo comma dell'art. 192 cod. proc. pen. - a fondare il giudizio di colpevolezza, costituisce tuttavia un riscontro munito di elevata valenza dimostrativa dell'attendibilità delle dichiarazioni del chiamante in correità, ai sensi del terzo comma del predetto art. 192 cod. proc. pen. (sent. n. 10469 del 22/03/1996 - 6/12/1996, rv.
206492 P.M. Arena e altri;
n. 10141 del 4/7/1995 - 5/10/1995, rv. 202766, P.M. in proc. Michelotto;
Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992 - 22/02/1993, rv. 192470, Marino ed altri).
Nel caso di specie la valutazione della falsità dell'alibi del IM è stata espressa dalla Corte d'Appello, in termini conseguenti al giudizio circa l'assoluta inverosimiglianza del racconto fatto dall'imputato a proposito dei suoi spostamenti nella giornata interessata dalla rapina e nella notte successiva. La ritenuta falsità del racconto del IM circa il suo preteso alibi è supportata da argomenti coerenti e condivisibili, che attengono comunque alla valutazione rimessa alla discrezionalità del Giudice di merito e pertanto esulano dal sindacato rimesso a questa Corte.
1.3. Con il terzo motivo di gravame il difensore ha dedotto la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 628 cod. pen.. Lamenta, infatti, che la sentenza abbia rovesciato i canoni della prova e ribadisce che non vi era nei confronti del IM alcun elemento valido a supporto della "già malferma chiamata in correità".
La disamina compiuta con riferimento agli altri motivi di ricorso vale a confutare anche tali ultimi rilievi, non ravvisandosi alcuna contraddittorietà o carenza nell'iter motivazionale seguito dalla sentenza impugnata che, al contrario, si sviluppa nel pieno rispetto dei canoni argomentativi e della valutazione degli elementi di prova, sopra indicati.
2. Ricorso di CA NI.
2.1. Con il ricorso proposto avverso la sentenza di secondo grado il difensore di CA NI ha dedotto la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), e dell'art. 192 c.p.p. evidenziando come la Corte d'Appello avesse errato ed argomentato in violazione dell'espresso disposto dell'art. 192, laddove aveva attribuito rilevanza alle dichiarazioni accusatorie del AP. Rilevava altresì che la Corte aveva enunciato gli elementi in base ai quali le dichiarazioni del AP sarebbero state attendibili con argomentazioni illogiche e come nessuno di questi elementi avesse valore individualizzante, atteso il carattere neutro di questi ultimi. Sottolineava di seguito l'illogicità delle argomentazioni della Corte nel bocciare come reticenti le dichiarazioni dei testi IO e LM (o Del Monte).
In relazione ai primi argomenti sopra utilizzati, deve essere richiamato quanto già si è detto circa le dichiarazioni del AP e circa la validità della verifica compiuta dalla Corte territoriale a proposito della attendibilità intrinseca ed estrinseca delle stesse.
Quanto alle dichiarazioni dei testi indicati, la Corte non è caduta in alcuna violazione di legge o contraddizione motivazionale, laddove ha ritenuto che detti testi avessero sostanzialmente confermato i punti salienti di quanto riferito a s.i. nell'immediatezza dei fatti, essendo assolutamente verosimile e conforme a nozioni di comune esperienza che in sede dibattimentale potessero non ricordare i dettagli di quanto riferito a s.i. nell'immediatezza dei fatti, posto che ormai erano trascorsi otto anni (pag. 13 della sentenza). Fra i "punti salienti" valorizzati dalla sentenza impugnata appaiono sicuramente significativi i riferiti riscontri delle dichiarazioni dei testi, quali la circostanza che i presenti avevano concordemente riferito di aver visto dei giovani salire di corsa su una Fiat 127, nessuno degli imputati aveva contestato che la 127 attribuita al CA fosse stata utilizzata per la rapina, ne' che quest'ultima sia stata consumata da tre persone.
Quanto alla riferibilità dell'auto al CA non vi sono dubbi, rilevato che il certificato di assicurazione era a questi intestato e che lo stesso CA aveva sporto denuncia di furto per detta auto (denuncia ritenuta falsa dalla sentenza in esame).
2.2. Con il secondo motivo di gravame il difensore deduceva la violazione di legge individuata laddove la Corte aveva affermato che la mancata assunzione di una prova decisiva fosse da porsi a carico degli imputati ricorrenti. L'addebito è infondato. Non è vero che l'impossibilità di effettuare la prova del DNA sul passamontagna rinvenuto sulla seconda autovettura utilizzata nella fuga dopo la rapina sia stata valutata come elemento a carico degli imputati. Semplicemente e correttamente è stata considerata come elemento neutro (vedi l'accurata risposta alle pagg. 13-14). Del resto, all'epoca (il fatto risale al 26.3.1990) l'esame del DNA non era ancora possibile ed eseguirlo in seguito sarebbe stato inattuabile, stante la facile deperibilità dei reperti.
2.3. Con il terzo motivo di gravame il difensore denunciava un'altra violazione di legge nel fatto che la Corte non avesse valutato adeguatamente il risultato dell'incidente probatorio in base al quale le persone offese non avevano riconosciuto nel CA uno degli autori della rapina.
Tale rilievo si appalesa inammissibile. I giudici del merito hanno valutato con precisione, riferendo le ragioni del loro convincimento, una serie di prove e di indizi a carico di ciascuno dei ricorrenti;
a fronte di tutti gli elementi considerati a poco rilevava che il CA non fosse stato espressamente riconosciuto, posto che gli autori della rapina avevano agito con il volto travisato. Del resto, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al Giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri). Nè è consentita una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo della correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Cass. Sez. 5, 15.4/13.5.2004 n. 22771). Anche il ricorso del CA è, quindi, nel suo complesso infondato.
3. Ricorso di AP NO.
3.1. Con il ricorso proposto avverso la sentenza di secondo grado il difensore di AP ha dedotto, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la violazione degli artt. 213 (ricognizione di persona) e 361 c.p.p. (individuazione di persona), laddove la Corte d'Appello di
Potenza aveva riconosciuto la validità e la legalità della ricognizione di persona effettuata sul AP. Sottolineava altresì la confusione della suddetta Corte nel riferirsi ai CC di Poliporo, trattandosi invece dei CC. di Matera. La descrizione somatica dell'autore della rapina entrato per primo nel negozio, data dalle parti offese, non corrispondeva affatto alle caratteristiche fisiche del AP.
Quanto ai riferiti rilievi mossi dal ricorrente alla sentenza della Corte d'appello si deve rilevare come gli stessi appaiano manifestamente infondati, avendo detta Corte proceduto ad un attento esame del materiale probatorio in atti e dei molteplici elementi che concorrevano a dimostrare la responsabilità del AP. Anche la tesi del mancato rispetto delle procedure previste dall'art. 213 cod. proc. pen. non ha alcun pregio posto che, per consolidata giurisprudenza, il riconoscimento dell'imputato presente, operato in udienza dalla persona offesa nel corso dell'esame testimoniale, va tenuto distinto dalle ricognizioni vere e proprie, costituendo atto di identificazione diretta (Cass. 11.5.92, Cannarozzo;
22.1.97, Galasso;
26.4.99, Cuccurullo).
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione delle norme indicate, in linea con la ricordata giurisprudenza di questa Corte, cui anche nel presente caso si ritiene di aderire.
Del tutto irrilevante è la confusione fra i CC di RO e quelli di Matera. Quanto all'affermazione che la descrizione somatica data dalle parti offese dell'autore della rapina entrato per primo nel negozio non corrisponda affatto alle caratteristiche fisiche del AP, tale rilievo si appalesa del tutto generico e comunque - ancora una volta - improponibile in sede di legittimità. I motivi di gravame risultano coinvolgere mere questioni di fatto, apparendo tesi ad ottenere un'inammissibile diversa valutazione da parte di questa Corte di quei medesimi elementi sui quali si è diffusamente intrattenuta la Corte d'appello per motivare il proprio convincimento.
3.2. Con il secondo motivo di gravame il difensore deduceva ex art. 606 c.p.cp., comma 1, lett. d), la mancata assunzione di una prova decisiva, ossia la mancata assunzione di prove testimoniali regolarmente richieste ai sensi dell'art. 495 c.p.p., comma 2, nonché l'inosservanza e l'erronea applicazione degli art. 274, comma 1, lett. c) e art. 275, comma 3 e 4 bis del codice di rito. Il difensore denunciava come la Corte d'Appello di Potenza avesse erroneamente ed inspiegabilmente ritenuto di non accogliere le sue richieste di rinnovazione del dibattimento per sentire altri testi a discarico (NO IU, UR NI, AP NI, NA ME) ed evidenziava che l'assunzione di tali testi sarebbe stata decisiva ai fini del procedimento ed avrebbe inconfutabilmente consolidato l'alibi del ricorrente che, al momento della consumazione della rapina in San Mauro Forte, si sarebbe invece trovato in Craco Peschiera (MT).
Deve aversi presente che la riapertura dell'istruttoria in appello per l'assunzione di una nuova prova è fatto del tutto eccezionale, previsto dall'art. 603 cod. proc. pen. alla condizione il Giudice ritenga "di non essere in grado di decidere allo stato degli atti". Quindi, solo qualora risulti assolutamente necessario, la Corte d'appello può assumere ulteriori mezzi istruttori, e ciò anche laddove le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468. Tuttavia un simile potere, previsto in funzione di riequilibrio per supplire alle carenze probatorie delle parti, è esercitabile solo ove tali carenze possano incidere in modo determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio (in tal senso Cass. 20.4.2001, Tomasella;
27.9.96, Papini). Il requisito dell'assoluta necessità richiede, quindi, una valutazione da parte del Giudice dell'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, ponendosi la riapertura dell'istruttoria come fatto eccezionale che dipende dalla valutazione discrezionale del Giudice e che resiste alla censura di illegittimità se congruamente motivato. Nel caso in esame la motivazione della scelta negativa effettuata dai giudici dell'appello risulta da tutte le argomentazioni e valutazioni svolte da detti giudici con riferimento alle prove in atti ed agli indizi a carico del AP, quali validamente esaminati nei passaggi argomentativi di cui alle pagg. da 5 a 10 della sentenza. Va, inoltre, considerato che la Corte potentina ha dato conto con coerenza e dovizia di argomenti, delle ragioni che la inducevano a non ammettere le prove indicate dalla difesa del AP. Tali ragioni, supportate da logica ed esauriente motivazione, non possono essere oggetto di riesame in sede di legittimità.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso il difensore deduceva ex art. 606 c.p.p., lett. e), la mancanza, la contraddizione, il travisamento dei fatti e manifesta illogicità della motivazione. Riteneva errata la motivazione della Corte d'Appello circa l'alibi mendace del AP e faceva notare che il controllo effettuato dai CC fosse stato del tutto errato ed inadeguato. Proseguiva rilevando come la valutazione fatta dalla Corte d'Appello di Potenza con riferimento alle prove a discarico fosse errata e come la motivazione della sentenza fosse manifestamente carente, contraddittoria ed illogica. Quanto all'episodio secondo cui i CC avevano invano bussato ripetutamente al campanello dell'abitazione dei genitori, faceva presente che il RE CO non aveva saputo precisare se avesse bussato alla porta dei genitori del AP o a quella del fratello.
Deduce ancora la difesa del AP un'errata valutazione delle testimonianze a favore, a torto giudicate inattendibili dal Tribunale. Il ricordo dei fatti venne maturato nell'immediatezza, essendo stato il AP arrestato il 28.3.90 ed avendo avuto detto arresto risonanza nel piccolo paese di Craco Peschiera. Ribadisce che AP aveva completa informazione delle modalità della rapina solo perché in un primo tempo era stato contattato dal IM e dal CA per prendervi parte lui stesso.
Si è già diffusamente argomentato in merito alle valutazioni offerte dai giudici dell'appello a proposito della inverosimiglianza della asserita estraneità del AP alla rapina secondo le dichiarazione rese dal medesimo imputato. Parimenti valida ed esente da censure appare la motivazione circa la falsità dell'alibi fornito dal AP. La regolarità del controllo effettuato dai CC a Craco risulta riferita in sentenza nei seguenti termini: "L'alibi è stato smentito dai CC recatisi ad effettuare il controllo anche a casa dei genitori dell'imputato a Craco: si veda la deposizione del mar.llo CO, da cui risulta che i militi suonarono ripetutamente al campanello dell'abitazione dei genitori del prevenuto, ma invano. Dunque il controllo vi è stato ed è stato adeguato, ne' lo stesso può inficiarsi sol perché non sarebbe stato sentito a s.i. il condomino che, erroneamente svegliato dai CC che stavano cercando il AP, disse loro quale era invece il campanello giusto". Quanto oggi affermato dal ricorrente appare smentito dai fatti, così come riferiti nella sentenza. Trattandosi di censura in fatto, la stessa non è autonomamente valutabile da questa Corte. Basti ancora rilevare che nessun rilievo può avere la circostanza che si trattasse della casa del fratello e non di quella dei genitori, non avendo il ricorrente fornito alcun elemento per indurre a credere che vi fossero due abitazioni diverse, ed avendo, del resto, la sentenza riferito che AP aveva sostenuto di essersi recato a Craco insieme con il fratello e di essersi recato a dormire, sempre insieme al fratello, a casa dei genitori.
Può infine rilevarsi che la critica al provvedimento impugnato è mossa proponendo una valutazione di elementi fattuali, e quindi una valutazione di merito, non consentita in questa sede. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il Giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Va ribadito, infatti, che i poteri della Corte di Cassazione non comprendono la possibilità di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al Giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più favorevole, valutazione delle risultanze processuali (in tal senso la già richiamata sent. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri;
conf. più di recente Sez. 5, sent. 15.4/13.5.2004 n. 22771). Alla luce di tutte le considerazioni svolte si può trarre la conclusione che i ricorsi risultino infondati;
devono, quindi, essere rigettati con conseguente condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2006