Sentenza 5 maggio 2009
Massime • 2
In tema di associazione di tipo mafioso, la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari, ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti, non costituiscono elementi di per sé sintomatici dell'appartenenza all'associazione, ma possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., quando risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante.
In tema di intercettazioni ambientali, l'omessa trascrizione di frasi ritenute irrilevanti dal perito, ovvero la traduzione in lingua italiana di conversazioni effettuate in dialetto, costituiscono mere irregolarità nell'espletamento dell'incarico, non sanzionate da alcuna nullità o inutilizzabilità delle conversazioni intercettate.
Commentario • 1
- 1. Art. 416 bis del codice penale: quando si configura il reato di associazione mafiosaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2022
Approfondimenti L'associazione mafiosa, come l'associazione semplice delineata nell'art. 416 c.p., integra, dal punto vista strutturale, un reato di pericolo, giacché la sola sua esistenza compromette il bene giuridico tutelato dalla norma (l'ordine e la sicurezza pubblica, nonchè la libertà individuale). L'esistenza di un'associazione mafiosa - rapportabile alla fattispecie delineata dall'art. 416 bis c.p. - va accertata secondo criteri "legali" e non secondo l'articolazione che assume il fenomeno mafioso nelle regioni interessate, L'articolazione interna delle "mafie" può costituire, e spesso costituisce, un formidabile strumento di identificazione di un determinato gruppo malavitoso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/05/2009, n. 24469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24469 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2009 |
Testo completo
1 Resorte M
24469 /09 Sentenza n.865 4-10 Registro generale n. 40691/2006
Udienza pubblica 5.5.2009
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE PENALI sesta sezione penale
Richiesta copia studio dar Sig A91 composta dai signori per dirivi 3,54 Adolfo presidente DI VIRGINIO il 12/6/03 66 RO CORTESE IL CANCELLIERE Francesco IPPOLITO (rel.) "
GI LANZA 66
AN MA FAZIO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI
Richiesta copia sludio ha pronunciato la seguente dal Big ANSA SENTENZA per diritti &
3.55 sul ricorso proposto da 12/6/03 BONO EL, n. a AC il 25.2.1924 IL CANCELLIERE FRISCIA EN, n. a AC Roma il 28.6.1966
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, emessa in data 30.6.2006,
- letti i ricorsi e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Procuratore generale, in persona del sostituto E. Delehaye, che ha richiesto il rigetto de ricorsi;
- udito il difensore, avv. Di Paola, anche in sostituzione dell'avv. Quattrocchi, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Ritenuto in fatto
1. EL BO, EN IA, OF LL, AR
NC, GE TR e AN OL furono rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale di AC per rispondere del delitto di cui all'art.
CONTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI
Richiesta copia studio dal Sig /L SOCE 240RE per diritti 3,55 12/6/84 IL CANCELLIERE
2. Con sentenza 1.6.2005, LL, AR, GE e OL furono assolti per non avere commesso il fatto, mentre BO e CI, sulla base del materiale probatorio acquisito furono dichiarati colpevoli, con esclusione, per entrambi, dell'aggravante di cui al comma 6 e, per il RU, anche di quella di cui al comma 2 dell'art. 416-bis cod. pen. e condannati rispettivamente alla pena di 6 e 5 anni di reclusione.
3. La Corte d'appello di Palermo ha rigettato l'appello degli imputati, mentre ha accolto in parte l'appello proposto dal Pubblico Ministero con riferimento al CI, ritenendo la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 2, c.p. e rideterminando la pena in sei anni di reclusione.
4. Ricorrono per cassazione il difensore del BO, che propone una pluralità di censure, raggruppate sotto undici motivi, dei quali taluni fondati, e quello del RU, che deduce due motivi, di cui il primo infondato e il secondo inammissibile.
Considerato in diritto
5. E' utile premettere che l'affermazione di sussistenza di una cosca mafiosa a AC, aderente a "cosa nostra", e la dichiarazione di colpevolezza per appartenenza a tale associazione di EN CI e
EL BO (con la qualifica di capo) si fonda prevalentemente
2 sull'esito d'intercettazioni ambientali.
Nella sentenza impugnata nessun riferimento v'è ad indagini patrimoniali o bancarie sugli imputati, scarsissimi i cenni ad attività d'investigazione diretta di polizia giudiziaria, assenti le indicazioni circa la concreta attività mafiosa posta in essere dagli imputati e l'individuazione delle eventuali vittime.
6. In siffatta situazione, sul piano del diritto sostanziale, ancor più scrupolosa deve essere la valutazione indiziaria ai fini dell'individuazione degli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., tanto più che il sodalizio criminoso pare essere composto da tre soggetti (BO, CI e IC); e, sul piano del diritto processuale, rigorosa più che mai deve essere l'osservanza delle norme dettate dall'art. 192 c.p.p., a cominciare dalla regola fondamentale, secondo cui "l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano, gravi, precisi e concordanti".
Com'è stato reiteratamente affermato da questa Corte, "gravi" sono gli indizi consistenti, cioè resistenti alle obiezioni e, quindi, attendibili e convincenti;
“precisi" sono quelli non suscettibili di diversa interpretazione e, perciò, non equivoci;
“concordanti" quelli che, non contrastano né tra loro né con altri sicuri e accertati elementi.
Implicito in ognuno di tali requisiti è che l'indizio abbia il carattere oggettivo di certezza. Ne consegue che la prima verifica processuale attiene alla reale sussistenza dell'indizio stesso, giacché non è consentito fondare la prova critica (indiretta) su un fatto ritenuto verosimilmente accaduto, supposto o intuito, e non invece accertato come realmente verificatosi, dal momento che, con la regola di giudizio dettata dal legislatore e, prima ancora, dalla correttezza logica, il procedimento probatorio fondato su elementi indiziari per sfociare nella prova del fatto ignoto oggetto del "thema probandum" - deve fondarsi su circostanze di
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sicura verificazione storico-naturale.
Al fine di stabilire la sussistenza dei predetti requisiti, gli indizi devono essere prima vagliati singolarmente, verificandone la valenza qualitativa individuale e il grado d'inferenza derivante dalla loro gravità e precisione, per poi essere esaminati in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo.
3 7. Proprio sull'accertamento degli elementi costitutivi del delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen. e sulla correlata valutazione indiziaria il ricorrente BO lamenta fondatamente mancanza, illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, con riferimento a specifici motivi d'appello che avevano censurato la decisione di primo grado.
Sulla motivazione della sentenza d'appello, è stato più volte affermato da questa Corte che, qualora le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado, colmare eventuali lacune della sentenza di appello.
Va precisato, tuttavia, che l'ambito della necessaria, autonoma motivazione del giudice d'appello risulta segnato dalla qualità e dalla consistenza delle censure rivolte dall'appellante. Se questi si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte da primo giudice, oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione alla sentenza di primo grado e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati. Quando invece le soluzioni adottate dal primo giudice siano state specificamente e criticamente censurate dall'appellante, sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ex art. 606.1 lett. e) c.p.p., se il giudice del gravame si limiti a respingere tali censure e a richiamare la contestata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sulla fallacia o inadeguatezza o non consistenza o non pertinenza dei motivi d'impugnazione.
8. Seguendo lo schema adottato dalla sentenza impugnata, appare opportuno muovere dai più recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte in materia di partecipazione al reato associativo, secondo cui si definisce "partecipe" "colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo è, ma fa parte della (meglio ancora: prende parte alla) stessa:
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locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima. Di talché, sul piano della dimensione probatoria della partecipazione rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Deve dunque trattarsi d'indizi gravi e precisi (tra i quali le prassi giurisprudenziali hanno individuato, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di osservazione e prova, l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di uomo d'onore, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, variegati e però significativi facta concludentia) dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonché della duratura, e sempre utilizzabile, 'messa a disposizione' della persona per ogni attività del sodalizio criminoso, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione" (Cass. S.U. n. 33748/2005, Mannino).
Facendo riferimento a tale giurisprudenza, l'appellante, come sintetizza la stessa sentenza impugnata, aveva dedotto che "la condotta di partecipazione deve rispecchiare un grado di compenetrazione del soggetto con l'organismo criminale tale da potersi sostenere che egli di questo faccia per l'appunto parte, vale a dire occorre riscontrare la fattiva partecipazione del soggetto al sodalizio criminale nel periodo intertemporale individuato nell'imputazione e, tuttavia, nulla sarebbe emerso a carico del BO, all'esito dell'istruttoria dibattimentale".
Il motivo d'impugnazione è stato ritenuto dalla Corte palermitana "privo di pregio", richiamando innanzitutto "il legame del BO con Di GI, come evidenziato dal primo giudice, siccome condivisibile il ragionamento probatorio dal medesimo seguito (pag. 74 della sentenza d primo grado)". E' poi menzionata “una serie di incontri" con il CI, l'IC (coimputati nello stesso procedimento) e con Liotta, LO e UT.
105 La Corte d'appello, in violazione dei principi di diritto sopra indicati (paragrafo 7), trascura del tutto di replicare agli specifici motivi d'impugnazione che l'appellante aveva dedotto proprio con riferimento alle frequentazioni con Di NC (pp.
3-4 atto d'appello), al TT (p. 4), al LO e al UT (p. 6).
Per quanto concerne il “probabile accesso" del BO nella casa di
IO La AT, rappresentante della “famiglia” di AC, elemento utilizzato a carico dell'imputato, osserva il Collegio che non soltanto è stata completamente elusa la specifica deduzione difensiva formulata nell'atto di appello, ma in violazione del principio derivante dall'art.
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192.2 cod. proc. pen., sull'indispensabile certezza degli elementi assunti come indizi (vedi sopra par. 6) - è stato utilizzato un elemento indiziante,
"soltanto ipotizzato dagli inquirenti" (secondo l'espressa menzione contenuta a p. 82 della sentenza di primo grado), qualificato come "probabile" e illegittimamente valorizzato in chiave accusatoria dalla sentenza impugnata.
Fondati sono, pertanto, i primi due motivi proposti dal BO, in parte ripresi anche nel sesto motivo.
9. In replica ad altro motivo d'appello, la Corte palermitana, ha ritenuto che “l'inserimento di un soggetto in un contesto mafioso si desume anche dalla frequentazione di persone legate direttamente o indirettamente a Cosa Nostra".
Non manca in sentenza l'avvertenza che "tale circostanza da sola non [è] sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità per il reato associativo di tipo mafioso" e che “va valutata unitamente ad altre che permettono di cogliere il contributo dato dal sodale al funzionamento del sodalizio". E tuttavia, conclude sul punto il giudice d'appello, la predetta frequentazione “va considerata, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa, un dato indicativo dell'organico inserimento del BO nella famiglia mafiosa di AC" (p. 10).
Questa conclusione - censurata con il secondo motivo di ricorso - appare ambiguamente contraddittoria, non emergendo chiaramente se le frequentazioni siano state considerate gravi indizi indicativi dell'organico inserimento del BO nella famiglia mafiosa o piuttosto come riscontri corroboranti altri gravi indizi di colpevolezza.
6 La giurisprudenza di questa Corte ha legittimato l'utilizzazione delle frequentazioni con pericolosi pregiudicati come indizi di pericolosità ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione, ma ha sempre valutato con estrema prudenza l'utilizzazione della frequentazione di soggetti mafiosi come indizio di appartenenza mafiosa, pur avendo reiteratamente affermato, in tema di prova dell'appartenenza all'associazione mafiosa, che il principio del libero convincimento consente di desumere la prova di un patto sociale criminoso attraverso ogni elemento che possa considerasi sintomatico del pactum sceleris.
Precisa il Collegio che le semplici frequentazioni per parentela, affetti, amicizia, comune estrazione ambientale o sociale, per rapporti di affari e, a maggior ragione, gli occasionali o sporadici contatti, soprattutto in occasione di eventi pubblici (cortei, feste, funerali, etc.) in contesti territoriali ristretti, non possono di per sé essere utilizzati come sintomatici dell'appartenenza a sodalizi criminali. Essi possono configurarsi, allorquando la personalità dei soggetti fornisca concrete ragioni sull'illiceità dell'attività svolta in comune, come motivi di sospetto sufficienti per giustificare e indirizzare le indagini, ma non possono essere valorizzati come prove indirette o logiche. Frequentazioni e contatti, quando risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione, non giustificata da usuali modalità di convivenza in contesti territoriali ristretti, possono se connotati dal necessario carattere individualizzante essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192.3. c.p.p.
10. Fondati, nella misura appresso indicata, sono il quarto, il quinto, il settimo e l'ottavo motivo di ricorso del BO.
Illogica e illegittima, per contrasto con i principi di attribuzione dell'onere della prova, è la deduzione in chiave accusatoria dell'atteggiamento difensivo passivo o silente dell'imputato, che non ha alcun onere di smentire le tesi accusatorie, così come illegittima è
l'affermazione della Corte territoriale con cui si attribuisce valenza gravemente indiziante all'incontro con la UT, "poiché egli [il BO] non ha fornito alcuna giustificazione sulle ragioni di tale contatto, sicché deve ritenersi, a rigor di logica, che esso fosse per fini illeciti". Sbrigativativamente elusiva e, perciò, sostanzialmente assente è la replica della Corte sia allo specifico motivo con cui l'appellante (p. 15 atto
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7/7 d'appello) aveva censurato l'interpretazione data dal perito e dal tribunale alla conversazione del 10.7.2002 relativa alla GFM, con riferimento ai cinque milioni di lire che "zio MI avrebbe potuto "guadagnare", sia all'interpretazione della conversazione del RU con tale EP (8.10.2002) ed all'identificazione del soggetto a cui lo stesso CI avrebbe potuto sostituirsi (p. 10 atto d'appello).
11. Fondato è il decimo motivo di ricorso, che deduce contraddittorietà di motivazione con riferimento all'interpretazione della conversazione 23.8.2002, in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui al comma 4° dell'art. 416-bis cod. pen. (associazione armata). Nel replicare all'appellante, che aveva specificamente censurato l'interpretazione data dal Tribunale alla conversazione tra CI e
AR del 17.9.92, la Corte d'appello attribuisce a CI senza alcuna spiegazione o chiarimento dichiarazioni che nella sentenza di
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primo grado (in cui è contenuta la trascrizione della registrazione) erano invece riferite al AR, il quale si sarebbe recato a Roma insieme al
EL per acquistare armi. Trattasi di mutamento rilevante, giacché se il protagonista del viaggio romano, unitamente al EL, fu il CI, diventa plausibile la conclusione della Corte palermitana, secondo cui “il BO, in quanto esponente di vertice dello stesso contesto criminale in cui opera il CI non può non essere stato al corrente della circostanza". Nell'ipotesi, invece, che ad accompagnare EL fosse stato il AR, tale conclusione appare minata dall'intervenuta assoluzione del AR dal reato contestato per non avere commesso il fatto, alla quale non può darsi altro significato se non quello dell'esclusione della sua partecipazione all'associazione delittuosa di cui all'art. 416-bis cod. pen., e non già (come pure si legge a pag. 6 della sentenza impugnata) quella, illegittima, che “non sia stata raggiunta la prova della completa estraneità del AR al sodalizio".
12. Infondato è, invece, il nono motivo, con cui il difensore del
BO deduce la violazione degli artt. 268, 220 e ss. cod. proc. pen. a proposito delle modalità d'espletamento dell'incarico peritale di trascrizione delle intercettazioni ambientali, per avere il perito reso in italiano, tradendone il senso, conversazioni effettuate in dialetto, nonché per avere omesso talune espressioni ed averne aggiunto altre.
8 Va innanzitutto ribadito, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che la prova è costituita dalle bobine o nastri contenenti la registrazione e non dalla relativa trascrizione, la quale è uno dei modi per rendere possibile la consultazione della prova (Cass. n. 47891/2004, rv 230569, Mauro;
n. 10890/2006, rv 234103, Palazzoni).
Costituiscono, pertanto, semplici irregolarità non sanzionate sia l'omissione da parte del perito di parti della trascrizione di frasi da lui ritenute irrilevanti sia la traduzione del linguaggio dialettale in lingua italiana. Gli errori, gli equivoci, i fraintendimenti eventualmente commessi dal perito nella trascrizione delle registrazioni del contenuto delle bobine non sono idonei a comprimere alcun diritto dell'imputato. Ciò che rileva ai fini del diritto della difesa è che, nell'espletamento della trascrizione siano osservati modi, forme e garanzie previsti per la perizia, in maniera che, attraverso il difensore o il consulente tecnico di parte, l'imputato possa svolgere osservazioni, precisazioni e richieste circa l'omessa o incompleta o non fedele trascrizione di parti di conversazioni ritenute rilevanti per la difesa.
In ogni caso, la possibilità di estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su nastro magnetico (art. 268, ult. comma, cod. proc. pen.), consente alla difesa di indicare al giudice del dibattimento specifichespecifiche inesattezze, incompletezze omissioni pregiudizievoli per la difesa al fine di ottenerne la correzione e, comunque, al fine di allertare l'attenzione del giudice sulle mancanze o erroneità della trascrizione (cfr. Cass. n. 9443/1993 rv 196011, Carnazza;
n. 2732/2009, rv 242582, Scalise).
Il giudice, ovviamente, deve prendere in esame tali deduzioni e pronunciarsi in merito e alla parte spettano tutti gli ordinari mezzi d'impugnazione. Ed è, del resto, ciò che si è realizzato anche nel presente procedimento, quando la difesa del BO ha censurato l'interpretazione data dal perito e dai giudici all'espressione "guadagnare" (con riferimento alla vicenda GMF), lamentando fondatamente la mancata risposta della
Corte d'appello (vedi il precedente paragrafo 10).
Infondato è, infine, l'ulteriore cesura di violazione del contraddittorio per avere i giudici proceduto all'ascolto delle bobine in
9 camera di consiglio. Come per ogni altro materiale acquisito agli atti dibattimentali, il giudice ha il potere di procedere all'ascolto diretto delle registrazioni delle conversazioni telefoniche intercettate, senza che questa modalità di apprezzamento della prova documentale debba svolgersi nel contraddittorio. L'ascolto delle registrazioni in sede dibattimentale, anche se sollecitato dalla parte, è configurabile come una modalità operativa istruttoria, che compete al giudice valutare discrezionalmente (Cass. n. 2409/2009, rv 242805, Di Lodovico;
n. 1079/1995, rv 201238, Catti).
13. Assorbiti tutti gli altri motivi, la sentenza impugnata va, pertanto, annullata nei confronti di EL BO, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo, che dovrà procedere a nuovo giudizio secondo i principi di diritto sopra enunciati.
14. Per quanto concerne il ricorso del CI, infondato è il primo motivo, con cui si deduce “erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 603 c.p.p. in relazione al disposto dell'art. 606 lett. b) e c) c.p.p.”, per aver respinto l'istanza di rinnovazione dibattimentale al fine di sentire i testi RE e TE.
Precisato che non si trattava di nuove prove, ma di reiterazione di richiesta d'ammissione di testimonianze già sollecitata al giudice di primo grado ex art. 507 cod. proc. pen., osserva il Collegio che in appello la rinnovazione del dibattimento è subordinata alla ritenuta impossibilità di decidere allo stato degli atti (art. 603.1 cod. proc. pen.), impossibilità che la Corte palermitana ha escluso con motivazione plausibile.
Il secondo motivo, rubricato "difetto di motivazione sotto il profilo del travisamento del fatto - art. 606, lett. e c.p.p., in relazione agli artt. 546
c.p.p e 125 e 192, 1° e II° comma stesso codice di rito", è la riproduzione, con qualche posposizione di periodo o di espressione, dell'atto di appello, senza darsi carico della motivazione della Corte territoriale.
Trattasi, perciò, di motivo che deve considerarsi generico, giacché non risponde ai criteri di specificità richiesti dall'art. 581 lett. c) cod. proc. pen., e va dichiarato inammissibile ex art. 591 lett. c) cod. proc. pen., a prescindere da eventuali vizi individuabili nella sentenza impugnata.
10 La sentenza va, tuttavia, annullata con rinvio, anche nei confronti del
CI, sia per l'effetto estensivo (art. 587 cod. proc. pen.) derivante dai motivi non esclusivamente personali proposti dal BO e ritenuti fondati, sia per la necessaria verifica del numero minimo di componenti richiesto per l'integrazione dell'associazione criminosa di cui all'art. 416-bis cod. proc. pen..
Nel rigettare l'appello del Pubblico Ministero, che lamentava l'inadeguatezza della pena inflitta al CI per avere il medesimo fatto "parte di Cosa Nostra, una delle più feroci organizzazioni criminali mai esistite prima", la Corte d'appello ha rigettato tale rilievo "dovendosi valutare in concreto la pericolosità della famiglia mafiosa a cui appartiene il CI e non risulta che il sodalizio in questione si sia reso responsabile di gravi fatti di sangue ed è inoltre mancata la contestazione di reati-fine usuali all'associazione, sicché non è stato possibile verificare il grado di pericolosità raggiunto dal gruppo del CI...".
Tale valutazione implica che oggetto dal giudizio della Corte d'appello sia stato esclusivamente “il gruppo di CI", il quale a seguito delle varie assoluzioni intervenute in primo grado appare
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composto soltanto da tre soggetti (BO, CI e IC), non essendo indicati in sentenza altri affiliati. Ne consegue che l'odierno annullamento della sentenza nei confronti del BO incide sulla stessa consistenza minima del numero di sodali necessario all'integrazione della fattispecie penale.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della corte d'appello di Palermo.
Roma, 5 maggio 2009
F. Appoine 24.5 Il consigl est. Il presidente
A. Di Virginio
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
басей oggi 12 GIU 2009
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