Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 luglio 2009 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 dicembre 2020 |
Commentari • 46
- 1. (In)utilizzabilità dei precedenti di polizia (CED)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 ottobre 2024 · 1
Le banche dati in uso alle forze di polizia sono un utile ausilio alle indagini, ma presentano importanti criticità. Introduzione, storia e rischi delle banche dati di polizia Nel 1981 fu istituito presso il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno un centro elaborazione dati (d'ora innanzi "C.E.D.") che raccoglie i vari archivi istituiti dalla varie forze di polizia (il legislatore nel 2017 ha contato almeno 64 le banche dati che trattano dati personali!). La legge obbliga peraltro da tempo tutte le forze di polizia a far confluire nel Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza informazioni e dati destinati all'analisi e alla valutazione, …
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Giurisprudenza • 50
- 1. Corte d'Appello Milano, sentenza 04/04/2025, n. 285Provvedimento: N. R.G. 98/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott. Giovanni CASELLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 331/24 del Tribunale di Pavia, est. Dott.ssa Federica Ferrari, decisa il 27/3/25 e promossa DA Parte_1 (c.f. C.F._1 ), nato a [...] il [...] e residente in [...] – 27058 Voghera (PV) e Pt_2 [...] , nato il [...] a [...] e residente in [...], in proprio ed in qualità di legali rappresentanti pro tempore della Controparte_1 (p. Iva …Leggi di più...
- prescrizione crediti contributivi·
- depenalizzazione illeciti amministrativi·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- art. 14 legge 689/81·
- inammissibilità opposizione tardiva·
- notifica atti amministrativi·
- estinzione obbligazione sanzionatoria·
- decadenza potestà sanzionatoria
Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni generali
- Art. 1. (Autorizzazione all'adesione) 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita' transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum), di seguito denominato "Trattato".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. (Ordine di esecuzione) 1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di adesione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 51, paragrafo 3, dello stesso Trattato.