Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 aprile 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 aprile 2001 |
Commentari • 106
- 1. D'Arcangelo, C.cost. 218/2020 e lettura delle dichiarazioni di imputato di reato collegatohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Corte cost., sent. 20 ottobre 2020, n. 218, Pres. Morelli, Red. Petitti Per leggere la sentenza, clicca qui. Diamo sintetica ed immediata notizia, in attesa di un eventuale commento critico, di una sentenza della Corte costituzionale che ha ampliato i casi di lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari e divenute medio tempore irripetibili. La Corte, con la sentenza n. 218 del 2020, ha, infatti, dichiarato incostituzionale l'art. 512, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, alle condizioni ivi stabilite, sia data lettura delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari in sede di interrogatorio di garanzia dall'imputato …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 02/01/2020, n. 51Provvedimento: ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. LO IT NI, nato a [...] il [...] 2. ON MA ZI, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/04/2018 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente Angelo Caputo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso: nei confronti di ON per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione; nei confronti di LO per l'annullamento senza rinvio per i reati di falso perché estinti per prescrizione, per l'annullamento con rinvio per l'ulteriore reato …Leggi di più...
- intercettazioni telefoniche·
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. All' articolo 12, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale , le parole da: "o in occasione" fino alla fine sono soppresse.
2. All'articolo 17, comma 1, alinea, del codice di procedura penale le parole: "quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi".
3. All' articolo 17, comma 1, del codice di procedura penale , le lettere c) e d) sono sostituite dalla seguente:
"c) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b)".
4. All' articolo 371, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale , le parole da: "ovvero" fino alla fine sono soppresse.
5. All' articolo 371, comma 2, del codice di procedura penale , la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunita', o che sono stati commessi da piu' persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza". Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell' art. 12 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 12 (Casi di connessione). - 1. Si ha connessione di procedimenti (17):
a) se il reato per cui si procede e' stato commesso da piu' persone in concorso o cooperazione fra loro (110 c.p.), o se piu' persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;
b) se una persona e' imputata di piu' reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con piu' azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (2973, 423; 81 c.p.);
c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri".
- Si trascrive il testo dell' art. 17 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 17 (Riunione di processi). - 1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice puo' essere disposta (19) quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi:
a) nei casi previsti dall'art. 12;
b) (lettera soppressa dall' art. 1, decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367 , convertito, con modificazioni, con la legge 20 gennaio 1992, n. 8 );
c) nei casi previsti dall'art. 371, comma 2, lettera b);
d) nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza (4912, 6103, att. 2);
1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale (33 bis) ed altri davanti al tribunale monocratico (33 ter), la riunione e' disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi (18).".
- Si trascrive il testo dell' art. 371 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 371 (Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero). - 1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate, si coordinano tra loro per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonche' alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. Possono altresi' procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti.
2. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate:
a) se i procedimenti sono connessi a norma dell'art.
12.
b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunita', o che sono stati commessi da piu' persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza.
c) se la prova di piu' reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte.
3. Salvo quanto disposto dall'art. 12, il collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza.". - Art. 2. 1. All' articolo 64 del codice di procedura penale , il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
"3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:
a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facolta' di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguira' il suo corso;
c) se rendera' dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilita' di altri, assumera', in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilita' previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis.
3-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b) rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilita' di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potra' assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone".
Note all'art. 2:
- Si trascrive il testo dell' art. 64 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 64 (Regole generali per l'interrogatorio). - 1.
La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare (284 ss.) o se detenuta per altra causa, interviene libera all'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze (att. 22).
2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla liberta' di autodeterminazione o ad alterare la capacita' di ricordare e di valutare i fatti (188).
3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:
a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facolta' di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguira' il suo corso;
c) se rendera' dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilita' di altri, assumera', in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilita' previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis.
3-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti, che concernono la responsabilita' di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potra' assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone". - Art. 3. 1. All' articolo 190-bis del codice di procedura penale , il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell' articolo 51, comma 3-bis, quando e' richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame e' ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze".
Note all'art. 3:
- Si trascrive il testo dell' art. 190-bis del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 190 bis (Requisiti della prova in casi particolari). - 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando e' richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame e' ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.
1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale , se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici".
- Si trascrive il testo del comma 3-bis dell'art. 51 del codice di procedura penale :
"3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale , per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (5).
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello puo', per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.".
- Per il testo dell' art. 210 del codice di procedura penale , v. in nota all'art. 8.
- Per il testo dell' art. 238 del codice di procedura penale , v. in nota all'art. 9.