Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 aprile 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 aprile 2001 |
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- 1. Art. 350 c.p.p. - Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indaginihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Autore: Simone Lonatihttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Nato a Brescia il 21 agosto 1973. Si è laureato in giurisprudenza nel marzo 1998 presso l'Università degli Studi di Pavia con una tesi in procedura penale, relatore il Prof. Vittorio Grevi. Dal 2007 è socio dello Studio Legale Associato Prof. Avv. Alberto Alessandri. In precedenza, ha svolto la professione forense presso lo Sudio Legale dell'Avv. Carlo Gilli, Milano e del Prof. Avv. Giuseppe Frigo, Brescia. E' docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Pavia e dell'Università Commerciale Luigi Bocconi, nonché presso la cattedra di diritto e procedura penale dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano in qualità di assegnista di …
Leggi di più… - 3. Marta Bargishttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Nata a Torino il 6 dicembre 1947. Laureata in Giurisprudenza nel 1973, presso l'Università degli Studi di Torino, discutendo una tesi in Diritto processuale penale con il prof. Giovanni Conso, con la votazione di 110/110 lode e dignità di stampa. Borsista e poi assegnista di procedura penale, nella medesima Università, dal 1° novembre 1974 al 21 dicembre 1981, data in cui ha assunto le funzioni di ricercatore confermato. Vinto nel 1986 il concorso a posti di professore associato, è stata chiamata dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, ove ha prestato servizio come professore associato a tempo pieno di Procedura penale dal 24 febbraio 1987 al 31 ottobre …
Leggi di più… - 4. D'Arcangelo, C.cost. 218/2020 e lettura delle dichiarazioni di imputato di reato collegatohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Corte cost., sent. 20 ottobre 2020, n. 218, Pres. Morelli, Red. Petitti Per leggere la sentenza, clicca qui. Diamo sintetica ed immediata notizia, in attesa di un eventuale commento critico, di una sentenza della Corte costituzionale che ha ampliato i casi di lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari e divenute medio tempore irripetibili. La Corte, con la sentenza n. 218 del 2020, ha, infatti, dichiarato incostituzionale l'art. 512, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, alle condizioni ivi stabilite, sia data lettura delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari in sede di interrogatorio di garanzia dall'imputato …
Leggi di più… - 5. Diversa qualificazione giuridica fra estradizione e specialità (Cass. 6825/07)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 febbraio 2026
La contestazione del reato associativo non può ritenersi comprensiva, neppure in fatto, dei reati-fine, attesa la diversità naturalistica e giuridica delle fattispecie, le quali concorrono materialmente e presentano distinti elementi costitutivi, con conseguente necessità di specifica indicazione ai fini della procedura estradizionale. In tema di estradizione, il principio di specialità di cui all'art. 721 c.p.p. e all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione è violato solo in presenza di un “fatto diverso” inteso quale immutazione radicale del fatto storico, tale da incidere sugli elementi costitutivi del reato – fatto tipico, nesso causale ed elemento soggettivo – e da …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 02/01/2020, n. 51Provvedimento: ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. VA TO NT, nato a [...] il [...] 2. NI IA IA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/04/2018 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente Angelo Caputo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso: nei confronti di NI per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione; nei confronti di VA per l'annullamento senza rinvio per i reati di falso perché estinti per prescrizione, per l'annullamento con rinvio per l'ulteriore reato …Leggi di più...
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- 2. Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/11/2019, n. 51Provvedimento: 00051-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALI Composta da Sent. n. sez. 25 Domenico Carcano -Presidente - UP 28/11/2019 Giacomo Fumu R.G.N. 40027/2018 Antonella Patrizia Mazzei Giorgio Fidelbo ST Mogini Gastone Andreazza Gaetano de Amicis Angelo Caputo Relatore - Alessandro MA Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. LO IT NI, nato a [...] il [...] 2. ON MA ZI, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/04/2018 della Corte di appello di Brescia; р visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente Angelo Caputo; udito il Pubblico Ministero, in …Leggi di più...
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- 3. Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/10/2017, n. 53390Provvedimento: 5339 0-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 24 Giovanni Canzio CC 26/10/2017 Giovanni Conti R.G.N. 11910/2017 Vincenzo Rotundo Franco Fiandanese AZ LO Relatore - Domenico Gallo Francesco Maria Silvio Bonito Luca Ramacci Andrea Montagni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari nei confronti del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto visti gli atti; udita la relazione svolta dal componente AZ LO; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale …Leggi di più...
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- 4. Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/03/2015, n. 33583Provvedimento: 33583/ 15 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Giorgio Santacroce - Presidente - Sent. n. sez. 8 Gennaro Marasca -UP 26/03/2015 Claudia Squassoni R.G.N. 25778/2014 GIni Conti Giacomo Paoloni - Relatore - Luisa Bianchi Paolo Antonio Bruno Alberto Macchia Margherita Cassano ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Lo ST MA, nato a [...] il [...] 2. AR GI TA, nato a [...] il [...] 3. TI AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/10/2013 della Corte di appello Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente Luisa Bianchi; udito il …Leggi di più...
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- dichiarazioni integranti reato·
- omesso avviso, ex art. 64, comma terzo, lett. c), cod. proc. pen·
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- esame dibattimentale ai sensi dell'art. 210, comma sesto, cod. proc. pen·
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- 5. Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2024, n. 44302Provvedimento: In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE - Presidente - NA DO CC - 20/11/2024 R.G.N. 32672/2024 DR ZZ SENTENZA Sul ricorso proposto da: BA FF nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/08/2024 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NA DO; lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale della Libertà di Napoli, con ordinanza in data 20 agosto 2024, respingeva l'istanza di riesame avanzata da BA FF avverso il provvedimento del G.I.P. del medesimo tribunale che aveva disposto nei confronti dello stesso la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. All' articolo 12, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale , le parole da: "o in occasione" fino alla fine sono soppresse.
2. All'articolo 17, comma 1, alinea, del codice di procedura penale le parole: "quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi".
3. All' articolo 17, comma 1, del codice di procedura penale , le lettere c) e d) sono sostituite dalla seguente:
"c) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b)".
4. All' articolo 371, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale , le parole da: "ovvero" fino alla fine sono soppresse.
5. All' articolo 371, comma 2, del codice di procedura penale , la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunita', o che sono stati commessi da piu' persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza". Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell' art. 12 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 12 (Casi di connessione). - 1. Si ha connessione di procedimenti (17):
a) se il reato per cui si procede e' stato commesso da piu' persone in concorso o cooperazione fra loro (110 c.p.), o se piu' persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;
b) se una persona e' imputata di piu' reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con piu' azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (2973, 423; 81 c.p.);
c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri".
- Si trascrive il testo dell' art. 17 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 17 (Riunione di processi). - 1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice puo' essere disposta (19) quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi:
a) nei casi previsti dall'art. 12;
b) (lettera soppressa dall' art. 1, decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367 , convertito, con modificazioni, con la legge 20 gennaio 1992, n. 8 );
c) nei casi previsti dall'art. 371, comma 2, lettera b);
d) nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza (4912, 6103, att. 2);
1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale (33 bis) ed altri davanti al tribunale monocratico (33 ter), la riunione e' disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi (18).".
- Si trascrive il testo dell' art. 371 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 371 (Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero). - 1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate, si coordinano tra loro per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonche' alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. Possono altresi' procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti.
2. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate:
a) se i procedimenti sono connessi a norma dell'art.
12.
b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunita', o che sono stati commessi da piu' persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza.
c) se la prova di piu' reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte.
3. Salvo quanto disposto dall'art. 12, il collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza.". - Art. 2. 1. All' articolo 64 del codice di procedura penale , il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
"3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:
a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facolta' di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguira' il suo corso;
c) se rendera' dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilita' di altri, assumera', in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilita' previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis.
3-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b) rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilita' di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potra' assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone".
Note all'art. 2:
- Si trascrive il testo dell' art. 64 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 64 (Regole generali per l'interrogatorio). - 1.
La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare (284 ss.) o se detenuta per altra causa, interviene libera all'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze (att. 22).
2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla liberta' di autodeterminazione o ad alterare la capacita' di ricordare e di valutare i fatti (188).
3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:
a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facolta' di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguira' il suo corso;
c) se rendera' dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilita' di altri, assumera', in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilita' previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis.
3-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti, che concernono la responsabilita' di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potra' assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone". - Art. 3. 1. All' articolo 190-bis del codice di procedura penale , il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell' articolo 51, comma 3-bis, quando e' richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame e' ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze".
Note all'art. 3:
- Si trascrive il testo dell' art. 190-bis del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 190 bis (Requisiti della prova in casi particolari). - 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando e' richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame e' ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.
1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale , se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici".
- Si trascrive il testo del comma 3-bis dell'art. 51 del codice di procedura penale :
"3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale , per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (5).
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello puo', per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.".
- Per il testo dell' art. 210 del codice di procedura penale , v. in nota all'art. 8.
- Per il testo dell' art. 238 del codice di procedura penale , v. in nota all'art. 9.