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24 ottobre 1989
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8 agosto 1992
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8 giugno 2001
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Art. 348. Assicurazione delle fonti di prova 1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell' articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.
2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:
a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonche' alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;
b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.
(( 3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attivita' di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova. )) 4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, puo' avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.
2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:
a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonche' alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;
b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.
(( 3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attivita' di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova. )) 4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, puo' avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.
Commentari • 137
- 1. La registrazione fonica quale mezzo di ricerca della provaLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 17 aprile 2026 · 202.58267
[…] In quanto tale, essa rientra nell'ambito delle attività investigative che la polizia giudiziaria è legittimata a compiere nell'esercizio dei poteri attribuiti dall'art. 348 cod. proc. pen., senza che sia necessario il previo rilascio di un'autorizzazione dell'autorità giudiziaria o l'adozione di uno specifico decreto da parte del Pubblico ministero”. […] Tale attività rientra a pieno tra quelle contemplate dall'art. 348 c.p.p. in tema di attività investigativa della delegata polizia giudiziaria. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2021, n. 45253Provvedimento: […] Tra le disposizioni del codice di procedura penale, che devono essere applicate, è riconnpreso l'art. 348 cod. proc. pen. […]Leggi di più...
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