Art. 447. Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se e' presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, ((ferma restando l'applicazione dell'articolo 444, comma 1-quater,)) fissa, con decreto, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte. Nel decreto di fissazione dell'udienza la persona sottoposta alle indagini e' informata che ha facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa. ((Quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-quater, il decreto di fissazione dell'udienza e' notificato al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, con contestuale avviso della facolta' di presentare memorie e deduzioni)) . Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero e' depositato nella cancelleria del giudice.
2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore ((nonche', nei casi di cui all'articolo 444, comma 1-quater, la persona offesa o il suo difensore)) sono sentiti se compaiono.
3. Se la richiesta e' presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente. Prima della scadenza del termine non e' consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1.