Sentenza 14 aprile 2004
Massime • 1
In tema di prova, un accertamento che non sia volto ad una semplice descrizione oggettiva e statica di una cosa non costituisce esperimento giudiziale ne' perizia ne' accertamento tecnico non ripetibile, comportante la necessità dell'intervento della difesa. (Nella fattispecie, relativa a un certificato di morte la Corte, affermando il principio, ha rigettato il ricorso fondato sull'eccepita nullità della sentenza per essere stato illegittimamente acquisito agli atti il predetto certificato, successivamente al mutamento della persona fisica del giudice, e illegittimamente utilizzato come prova. La Corte ha precisato che quando cambia la persona fisica del giudice le prove documentali già ammesse sono pienamente utilizzabili).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/04/2004, n. 24078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24078 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 14/04/2004
Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - N. 560
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - N. 46607/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL NO, n. Ogliastro Cilento 21.9.1958;
avverso la sentenza in data 6.6.2003 della Corte d'appello di Roma;
sentita la relazione fatta dal Consigliere CHILIBERTI ALFONSO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Dr. Iannelli Mario, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito il difensore Avv. Patrizia Alecca, che ha chiesto accogliersi il ricorso;
FATTO E DIRITTO
Con atto del 13.11.2003 NO IT ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 6.6.2003 della Corte d'appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza 22.1.2002 del Tribunale di Velletri, ha ridotto la pena per il reato di cui all'art. 589, co. 1^ e 2^ c.p., commesso in Anzio il 27.12.1996, a mesi quattro di reclusione. Pena sospesa.
Lamenta il ricorrente con il primo motivo la violazione e/o erronea applicazione della legge penale, e segnatamente degli artt. 360, 511, 525 c.p.p. in quanto in prime cure si dovette provvedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale a causa della sostituzione della persona fisica del giudice: nella circostanza il p.m. ebbe a chiedere il solo esame dei testi indicati nella propria lista senza formulare alcuna richiesta in ordine a prove documentali. Ne consegue che il certificato, medico del dr. Di Fulvio non avrebbe potuto essere utilizzato ai fini del decidere, ed invece la corte di merito aderendo a quanto proposto nel motivo d'impugnazione ha provveduto ad acquisirlo. L'omessa richiesta di tale prova ebbe a determinare la difesa dell'imputato a non articolare prove dirette o contrarie. Il ricorrente fa riferimento a Cass. Pen., SS.UU., 15.1.1999, n. 2, Iannasso, RV. 212395, secondo cui si tratterebbe di prove illegittimamente acquisite e quindi di prove inutilizzabili e non di atti nulli rinnovabili: "Nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha, peraltro, affermato che allorquando, nel corso del dibattimento rinnovato a causa del mutamento del giudice, nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza, il giudice può di ufficio disporre la lettura delle dichiarazioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e inserite legittimamente negli atti dibattimentali). (V. Corte Cost. 3 febbraio 1994 n. 17 e Corte Cost., 3 aprile 1 996 n. 99)". Perciò il giudice di secondo grado avrebbe dovuto dichiarare l'illegittimità della prova illegittimamente utilizzata dal primo giudice e dichiarare la nullità della sentenza, dato che tale documento costituiva la prova del nesso di causalità. Inoltre, costituendo tale certificazione una consulenza, il p.m. avrebbe dovuto indicare il proprio consulente nella lista dei testi ed all'esito dell'esame se ne sarebbe potuto acquisire l'elaborato. Osserva questa corte che in primis va disatteso quest'ultimo aspetto della doglianza, in quanto un certificato che attesti la morte non costituisce consulenza, non contenendo valutazioni, ma mero riscontro e constatazione del fatto storico, di tal che non hanno pregio le doglianze relative alla pretesa violazione dell'art. 360 c.p.p. ed alla necessità di citare il redattore del certificato per il dibattimento. Ed infatti un accertamento, che non sia volto a stabilire lo svolgimento di un fatto (mediante la sua riproduzione fenomenica) ne' diretto a richiedere il parere di un esperto (sul come e sul perché un fatto sia accaduto secondo la cognizione tecnica di scienze ed arti), ma tenda semplicemente ad ottenere la descrizione oggettiva e statica di una determinata cosa non costituisce esperimento giudiziale ne' perizia ne' accertamento tecnico non ripetibile, comportante la necessità dell'intervento della difesa, ma un accertamento sulle cose e sui luoghi, cioè un'osservazione immediata i e diretta (Cassazione penale, sez. 6^, 19 gennaio 1995, Pezzatini). Inconferente è la sentenza citata dal ricorrente (Cass. pen., sez. 4^, 6.12.1996, n. 54), riguardando l'ipotesi in cui era stata disposta consulenza medico-legale per accertare le lesioni ed i postumi riportati da una persona offesa, in quanto nel caso di specie è richiesta una valutazione e non una mera constatazione. La sentenza citata dal ricorrente inoltre fa riferimento alle prove costituende e non alle prove documentali acquisite e quindi ormai trasmigrate nel fascicolo del dibattimento, sì che la reiterazione della richiesta appare superflua: ed intatti il comma 1^ dell'art. 511 c.p.p. prevede la lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, mentre il comma 2^, prevede un regime speciale per i verbali di dichiarazioni rese al giudice a meno che l'esame non abbia luogo. Per effetto del coordinamento di tale articolo con gli artt. 525 e 526 c.p.p., ne consegue che, allorquando cambia il giudice persona fisica, le prove dichiarative raccolte dal precedente giudice - ed i cui verbali sono contenuti nel fascicolo per il dibattimento - debbono essere reiterate ove almeno una delle parti lo richieda, ma le prove documentali ormai ammesse sono ormai appieno utilizzabili per effetto del loro inserimento nel fascicolo del dibattimento, ne' avrebbe senso (ed infatti l'art. 511, comma 2^, non si estende ad esse) una loro reiterazione, non, sussistendo la ratio della reiterazione rappresentata dalla necessità della percezione diretta ed immediata, della prova da parte di chi è chiamato a giudicare, ratio che sussiste per le prove che si formano innanzi al giudice.
Pertanto il motivo è infondato, ed anzi superfluamente la corte di merito ha provveduto all'acquisizione di un atto già legittimamente utilizzabile.
Nè va trascurato che in ogni caso la prova del nesso di causalità risulta, oltre che dall'ispezione cadaverica, dalle deposizioni degli agenti immediatamente intervenuti, sia dalla documentazione fotografica evidenziante il corpo senza vita della vittima in parte fuoriuscito dall'auto, di tal che, anche laddove si volesse ritenere l'inutilizzabilità della constatazione ai fini della detta prova, la motivazione supererebbe agevolmente la prova di resistenza (Cassazione penale, sez. un., 21 giugno 2000, n. 16, Tammaro;
cfr. altresì Cassazione penale, sez. 5^, 15 dicembre 1999, n. 3284, Patrucco: "L'utilizzazione di quanto sanzionato di inutilizzabilità non comporta, automaticamente, ad opera del giudice di legittimità, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata: siffatta statuizione è atto dovuto se la sentenza dipenda, esclusivamente o prevalentemente, dalle decisive dichiarazioni non utilizzabili, e non anche quando la prova sia raggiunta, comunque, aliunde, attraverso altri elementi, dotati di rilevanza propria"), non essendo stati contestati gli ulteriori elementi probatori del nesso di causalità ed essendo senz'altro illogica, l'affermazione del ricorrente circa il non esservi la prova che la vittima fosse viva prima dell'impatto. Con un secondo motivo lamenta l'imputato l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 40 c.p. ed il difetto di motivazione in ordine all'esistenza del nesso di causalità. Premessa l'erroneità di tutti i riferimenti ad una causalità omissiva, in quanto la causalità nel caso di specie è chiaramente ed incontestabilmente commissiva (se si fa riferimento alle violazioni di una norma giuridica o di una norma di prudenza, tutti i reati commissivi diventano omissivi), per quanto possa apparire inopportuna la restituzione degli automezzi coinvolti nel sinistro da parte del p.m. di Velletri, cosa che ha costretto il giudicante a far effettuare una perizia sugli atti a notevole distanza di tempo, ciò non costituisce violazione delle garanzie difensive. Quanto poi all'esistenza del semaforo giallo lampeggiante, la sua esistenza si fonda sulle dichiarazioni del teste Gentili, e solo a supporto vengono indicate le dichiarazioni spontanee dell'imputato, che pacificamente possono essere utilizzate solo per le contestazioni ex art. 350, co. 7^, c.p.p., di tal che non si comprende come possano essere pervenute a conoscenza del giudice del dibattimento se non attraverso le contestazioni. In nessun conto possono poi tenersi le doglianze rivolte avverso l'elaborato del perito che ha ricostruito l'incidente, attenendo sostanzialmente al merito, come riconosce lo stesso ricorrente quando rileva la necessità di procedere ad "alcuni richiami fattuali". Nè va trascurato che eventuali illogicità di motivazione possono essere denunciate se relative alla sentenza, non mai all'elaborato peritale.
Nè inoltre possono avere ingresso doglianze relative alla velocità, in quanto fondate su meri rilievi in fatto, ed in ogni caso, anche se la corte ha fatto sua la ricostruzione del perito, secondo cui la velocità tenuta era sui 70-80 kmh, ha valutato altresì la fattispecie alla luce della velocità indicata dal consulente della difesa, ritenendola comunque, con motivazione corretta ed immune da vizi logici, inadeguata alle circostanze di tempo e di luogo. Sono pertanto irrilevanti le doglianze riferite a vizi di motivazione relativi alla velocità tenuta.
Un'ultima doglianza riguarda la nullità della perizia, sia sotto l'aspetto che non vi è prova dell'avviso dell'inizio delle operazioni al consulente di parte, sia sotto l'aspetto che non ebbe avviso in relazione ad un supplemento di perizia: ambo le doglianze sono infondate.
Ed infatti quest'ultima doglianza è tardiva siccome, non trattandosi di nullità generale ed assoluta, ma di nullità intermedia attinente all'intervento dell'imputato attraverso il proprio consulente, il vizio andava eccepito prima della deliberazione della sentenza del grado successivo, ai sensi dell'art. 180 c.p.p.. Quanto all'altra doglianza, il ricorrente non afferma esser mancato l'avviso, ma effettua una contestazione di tipo formale, una critica perplessa, soprattutto se confrontata con la doglianza relativa al supplemento di perizia, ove espressamente afferma non aver il consulente di parte ricevuto avviso alcuno, e quindi reitera supinamente la doglianza espressa con i motivi di appello, non impugnando la risposta data dalla corte territoriale, che ha rilevato che non constava la sussistenza del vizio.
Nè va sottaciuto che in ogni caso la perizia non è indispensabile ai fini del decidere, sussistendo in ogni caso, anche con riferimento alla velocità di 48 kmh - che l'imputato sostiene esser stata tenuta sulla scorta dei rilievi del suo consulente - la responsabilità, come motivatamente ha rilevato la sentenza impugnata. Il ricorso va pertanto rigettato, ed il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2004