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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 218. Presupposti dell'esperimento giudiziale 1. L'esperimento giudiziale e' ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo.
2. L'esperimento consiste nella riproduzione, per quanto e' possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalita' di svolgimento del fatto stesso.
2. L'esperimento consiste nella riproduzione, per quanto e' possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalita' di svolgimento del fatto stesso.
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- 1. Cassazione penale n. 2380/1995https://www.brocardi.it/ · 209.95601
(massima n. 1) Condizione imprescindibile per la utile effettuazione dell'esperimento giudiziale previsto dall'art. 218 c.p.p. è che sia possibile la ricostruzione del fatto in termini di sostanziale identità rispetto a quelli emergenti dai dati di riferimento. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimo il rifiuto, da parte del giudice di merito, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/02/2020, n. 7545Provvedimento: […] Il ricorrente censura la carenza e l'illogicità della motivazione laddove questa ha ritenuto che, già dagli elementi in atti, dovesse escludersi che fosse possibile una visione nitida della porta di ingresso dello stabile, basandosi unicamente sulle stampe di Google nnaps e sui video prodotti dalla difesa, senza disporre il richiesto esperimento giudiziale ex art. 218 cod. proc. pen. […]Leggi di più...
- esperimento giudiziale·
- elementi indiziari·
- ragionevole dubbio·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- vizio di motivazione·
- tentato furto·
- giurisdizione Corte di Cassazione·
- art. 218 cod. proc. pen.·
- inattendibilità testimonianza·
- presunzione di completezza istruttoria