Articolo 218 del Codice di procedura penale
Articolo 204Articolo 219
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24 ottobre 1989
Art. 218. Presupposti dell'esperimento giudiziale 1. L'esperimento giudiziale e' ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo.
2. L'esperimento consiste nella riproduzione, per quanto e' possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalita' di svolgimento del fatto stesso.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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