2. L'esperimento consiste nella riproduzione, per quanto e' possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalita' di svolgimento del fatto stesso.
24 ottobre 1989
2. L'esperimento consiste nella riproduzione, per quanto e' possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalita' di svolgimento del fatto stesso.
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- 1. Mezzi di prova nel processo penaleAnnamaria Villafrate · https://www.studiocataldi.it/ · 13 settembre 2022
[…] Esperimento giudiziale [Torna su] Mezzo di prova ammesso quando sorge l'esigenza di verificare se un fatto si è verificato in un certo modo (art. 218 C.P.P). […]
Leggi di più… - 2. Risoluzione del 07/08/1998 n. 101 - Min. Finanze - Dip. Territorio Catasto Serv. IVMin. Finanze · 7 agosto 1998
[…] Con atto separato, emesso su impulso dell\'imputato, il Presidente del Tribunale, precisava inoltre, che la cancellazione dell\'ipoteca legale veniva richiesta d\'ufficio ai sensi dell\'art. 218 delle norme di coordinamento c.p.p. e che la detta annotazione doveva essere eseguita d\'ufficio e pertanto, senza spese per la parte.
Leggi di più… - 3. Circolare del 26/06/1991 n. 3 - Min. Finanze - ContenziosoMin. Finanze · 26 giugno 1991
[…] 1100/55); la natura di reato o meno dell\'illecito e\' poi rilevante al solo fine dell\'individuazione del giudice competente (art. 27 legge n. 4/1929). Ben e\' vero che l\'art. 218 disposizioni di attuazione c.p.p. vigente prevede "sono abrogate le disposizioni del codice penale che prevedono l\'ipoteca legale ... . L\'ipoteca legale per illeciti penali prevista da altre
Leggi di più… - 4. Condotta imprudente del pedone non evita condanna, anche per non aver aspettato ambulanza (Cass. 14444/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 aprile 2025
In tema di omicidio stradale, il conducente che esegue una manovra di retromarcia in area urbana con mezzo privo di adeguata visibilità posteriore e in prossimità di esercizi frequentati da pedoni, ha l'obbligo di verificare che la traiettoria sia libera, anche prevedendo condotte imprudenti di terzi, in forza dei generali obblighi di prudenza, attenzione e gestione del rischio codificati dal Codice della strada. L'impatto con un pedone non visibile, in simili condizioni, integra colpa specifica, non potendo invocarsi né l'imprevedibilità né il caso fortuito. Integra il reato di fuga dopo sinistro (art. 189, co. 6, C.d.S.) la condotta di colui che, pur fermandosi brevemente, si allontani …
Leggi di più… - 5. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/02/2020, n. 7545Provvedimento: […] Il ricorrente censura la carenza e l'illogicità della motivazione laddove questa ha ritenuto che, già dagli elementi in atti, dovesse escludersi che fosse possibile una visione nitida della porta di ingresso dello stabile, basandosi unicamente sulle stampe di Google nnaps e sui video prodotti dalla difesa, senza disporre il richiesto esperimento giudiziale ex art. 218 cod. proc. pen. […]Leggi di più...
- esperimento giudiziale·
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- 2. Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/2010, n. 20066Provvedimento: […] 2. Ricorre per cassazione l'imputato censurando la pronunzia esclusivamente per ciò che attiene alla sua individuazione quale conducente dell'auto investitrice. Vengono proposte due deduzioni. - Con la prima si lamenta che l'identità dell'auto investitrice è stata determinata sovrapponendo i resti rinvenuti sul luogo del sinistro con le parti mancanti dell'auto guidata dal ricorrente. Tale operazione è stata compiuta dalla polizia giudiziaria con un atto che deve essere qualificato come esperimento giudiziario ai sensi dell'art. 218 c.p.p. e che, tuttavia, è stato compiuto senza la garanzia del contraddittorio ed è quindi nullo.Leggi di più...
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- 3. Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2022, n. 24650Provvedimento: […]Leggi di più...
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- 4. Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2019, n. 18338Provvedimento: […] 4. in ordine al secondo motivo di ricorso, si osserva: il fatto che gli operanti si siano posti alla guida del camion per accertare la visibilità dagli specchietti retrovisori, è inquadrabile in un'attività investigativa non assimilabile ad un esperimento giudiziale. Sull'argomento (differenza tra esperimento giudiziale e accertamento di P.G.) si richiama Sez. 4, sentenza n. 20066 del 11/05/2010 Rv. 247537 - 01, nella cui motivazione si legge:" L'art. 218 c.p.p. dà dell'esperimento giudiziale una definizione chiara: esso consiste nella ripetizione delle modalità di svolgimento di un fatto, riproducendo per quanto possibile la situazione concreta nella quale si ipotizza che esso sia avvenuto;Leggi di più...
- esclusione·
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- necessità di intervento della difesa·
- accertamento diretto ad ottenere la descrizione oggettiva di una determinata cosa·
- fattispecie·
- possibilità di compimento da parte della polizia giudiziaria·
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- 5. Trib. Sondrio, sentenza 04/09/2024, n. 309Provvedimento: […] 6.1 Parte convenuta ha contestato l'applicabilità dell'art. 192 c.p. sulla base del rilievo per cui il richiamo all'art. 189 c.p. non sarebbe più operativo, data l'abrogazione dello stesso ai sensi dell'art. 218 disp. att. c.p.p. La censura non coglie nel segno. Infatti, “Poiché l'art. 189 c.p., è stato abrogato dall'art. 218, disp. att. c.p.p., il riferimento dell'art. 192 c.p., "ai crediti indicati nell'art.Leggi di più...
- art. 192 c.p.·
- inefficacia atto·
- credito risarcimento danni·
- art. 2901 c.c.·
- patrocinio a spese dello Stato·
- scientia fraudis·
- donazione a titolo gratuito·
- revocatoria penale·
- litisconsorzio necessario·
- art. 316 c.p.p.