Sentenza 29 novembre 2011
Massime • 1
In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 17 dicembre 2015 il Tribunale di Milano giudicava l'imputato Gabriele Leccisi colpevole del reato ascrittogli, ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 giugno 1993, n. 205, condannandolo alla pena di un mese, dieci giorni di reclusione e 100,00 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Con sentenza emessa il 17 aprile 2018 la Corte di appello di Milano, pronunciandosi sull'impugnazione proposta da Gabriele Leccisi, confermava la decisione impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali. 3. Da entrambe le sentenze di merito, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/11/2011, n. 5905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5905 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 29/11/2011
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1804
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 8259/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CU AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 15 ottobre 2010 emessa dalla Corte d'appello di Potenza;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il sostituto procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito l'avvocato MURRO Savino, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Potenza del 14 gennaio 2010, con cui CU AN era stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 110 c.p. e al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1-bis, per avere illecitamente detenuto, in concorso con Santo UA, quantitativi di stupefacente. In particolare, i due imputati sono stati fermati in auto e il UA è stato trovato in possesso di gr. 2,1319 di cocaina (5,5 dosi medie) e gr. 2,5255 di eroina (36 dosi medie), occultati tra le cuciture del pantalone che indossava;
inoltre, nella sua abitazione sono stati rinvenuti gr. 1,5696 di hashish (5 dosi), mentre nell'abitazione di CU la polizia giudiziaria ha sequestrato gr. 8,4846 di hashish (23 dosi).
2. - Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione formulando i seguenti motivi:
- erronea applicazione dell'art. 110 c.p. e illogicità della motivazione, in quanto la sentenza ha ritenuto provato il concorso del CU nella detenzione illecita dello stupefacente del UA in assenza di elementi di prova che dimostrassero la sua partecipazione consapevole alla detenzione e al trasporto della droga, omettendo di considerare che il coimputato si è assunto l'intera responsabilità del reato e che la droga non è stata rinvenuta all'interno dell'automobile condotta dall'imputato, ma indosso al UA;
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), per la mancata acquisizione di una prova decisiva, costituita dalla certificazione dell'Istituto Casa del Sorriso di Brienza, per accertare gli orari di visita, a dimostrazione che effettivamente l'imputato intendeva recarsi in quell'Istituto a far visita al parente di una sua amica;
- erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in relazione al concetto di codetenzione, in quanto l'imputato non deve rispondere dell'intero quantitativo di stupefacente rinvenuto, ma solo della sua quota e del quantitativo che gli è stato sequestrato presso la sua abitazione;
- mancata applicazione della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e insufficiente motivazione sul punto, non avendo i giudici effettuato alcuna valutazione del quantitativo rinvenuto, di cui è stato rilevato un principio attivo bassissimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. L'imputato ha sostenuto di avere incontrato casualmente UA, di ritorno da Napoli, e di essersi fatto accompagnare a visitare un conoscente, ricoverato in una casa di cura di Brienza, ma di non sapere che l'amico avesse indosso lo stupefacente.
Secondo i giudici questa ricostruzione sarebbe inverosimile per i seguenti motivi: a) "non si comprende perché mai il CU abbia deciso di andare a far visita ad un anziano conoscente a tarda sera"; b) non si comprende perché l'imputato si è fatto accompagnare da UA;
c) non si comprende perché quest'ultimo, con indosso lo stupefacente comprato a Napoli, abbia accettato di accompagnare l'amico.
L'unica spiegazione verosimile della vicenda è, secondo la Corte d'appello, che i due imputati si sarebbero recati assieme a Napoli a comprare la droga, per essere poi fermati sulla via del ritorno. Questa tesi comporta, secondo la sentenza impugnata, il dover ritenere che gli imputati abbiano preventivamente concordato le cose da riferire alla polizia e che il viaggio a Brienza, seppure vi è stato, è servito a dare maggior credibilità alle loro argomentazioni difensive.
In sostanza, il concorso del CU nella detenzione dello stupefacente trovato in possesso del UA si basa sull'assunto della inverosimiglianza del racconto offerto dall'imputato a cui si oppone una ricostruzione dei fatti ritenuta verosimile, ma in realtà priva di riscontri oggettivi, fondata solo su congetture e intuizioni soggettive, ben lungi dal rispettare il principio sancito nell'art. 533 c.p.p., comma 1, secondo cui la sentenza di condanna può essere emessa solo se l'imputato risulta colpevole "al di là di ogni ragionevole dubbio".
La giurisprudenza più attenta ha precisato come, in tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza, come del resto alle massime d'esperienza, conferisce al dato preso in esame valore di prova solo se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, in caso contrario il dato si pone come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti (Sez. 6^, 9 aprile 2009, n. 15897, Massimino). In questo caso il giudizio di verosimiglianza si scontra con una serie di elementi oggettivi che la sentenza ha del tutto trascurato nella sua motivazione: il riferimento è alle dichiarazioni rese da UA che si è assunto l'intera responsabilità della detenzione illegale dello stupefacente e il cui racconto coincide con quello dell'imputato; nonché alla circostanza che lo stupefacente non è stato rinvenuto all'interno dell'autovettura, ma indosso al solo UA. Inoltre, la sentenza ha inopinatamente considerato inconferente l'accertamento degli orari di visita presso la casa di cura di Brienza, che invece appariva funzionale per una completa e accurata valutazione sulla credibilità di quanto dichiarato dai due imputati.
Il vizio di motivazione dedotto dal ricorrente sussiste, in quanto il controllo sulla logicità e coerenza della motivazione deve essere rivolto a verificare se il giudice di merito abbia indicato le ragioni del convincimento che si è formato e se queste siano plausibili, cioè fondate sull'intero materiale probatorio, in modo che le conclusioni risultino il frutto di sillogismi logici. Invece, nella sentenza impugnata le conclusioni appaiono fondate su un esame parziale dei dati probatori, frutto di un ragionamento congetturale, che non trova spiegazione neppure in massime di esperienza. Il libero convincimento del giudice non risulta giustificato da una motivazione immune da vizi, perché gli elementi indiziari acquisiti non appaiono univoci e consentono una ricostruzione alternativa dei fatti, sicché deve escludersi che il giudizio espresso in sentenza possa qualificarsi come logico e corretto, dal momento che converge verso un risultato che non è contrassegnato da coerenza e ragionevolezza. In altri termini le mere congetture affermate in sentenza non sono sufficienti a dimostrare il concorso dell'imputato nella detenzione dello stupefacente di cui UA è stato trovato in possesso. 4. - La carenza motivazioni sopra evidenziata comporta l'annullamento della sentenza, con rinvio al giudice di merito competente per nuovo giudizio, che qualora dovesse ritenere insussistente l'ipotesi concorsuale, dovrà comunque verificare se la detenzione dello stupefacente rinvenuto nell'abitazione del CU abbia rilievo penale e, in caso positivo, se ricorra l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Salerno per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2012