Sentenza 16 giugno 2009
Massime • 1
La parte che richiede la lettura dibattimentale per sopravvenuta impossibilità di ripetizione ha l'onere di provare sia il carattere dell'imprevedibilità che quello oggettivo dell'impossibilità di assumere l'esame testimoniale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/06/2009, n. 29949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29949 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 16/06/2009
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 2842
Dott. MANNA ON - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 000202/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON ON, N. IL 22/07/1953;
avverso SENTENZA del 03/06/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIOTALLEVI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LO ON ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 3 giugno 2008, con cui è stata parzialmente confermata la sentenza pronunciata dal tribunale di Pistoia in data 11 maggio 2007, con cui è stato condannato in ordine ai reati di associazione a delinquere, truffa e ricettazione alla pena complessiva di anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro 2.500.00 di multa.
Il ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
a) Mancanza e contraddittorietà di motivazione per illogicità in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di associazione a delinquere.
Il ricorrente lamenta che nella affermazione della sua responsabilità in ordine al reato di associazione, a delinquere la decisione impugnata abbia fatto erroneamente leva, quasi in modo esclusivo, sulla testimonianza della teste MA, nonostante il ruolo occasionale svolto dalla stessa, che, in assenza di precisi riscontri, intrinseci ed estrinseci non avrebbe potuto assumere il ruolo di prova piena. In particolare, alcun riscontro potrebbe trarsi dalle affermazioni della Parenti le cui dichiarazioni sono state erroneamente acquisite ex art. 512 c.p.p.. b) Violazione di norme processuali poste a base di inutilizzabilità. Secondo il ricorrente in ogni caso non dovevano essere utilizzate le dichiarazioni rese dal LO essendosi egli rifiutato di rispondere al dibattimento, per ritenere la sussistenza del reato associativo. In ogni caso i reati satellite di cui è stato riconosciuto responsabile non potrebbero essere ricondotti al reato associativo.
c) Mancanza e contraddittorietà di motivazione per illogicità in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di associazione a delinquere sotto il profilo psicologico e materiale e sul ruolo di promotore dello stesso.
Anche in questo caso il ricorrente censura la ritenuta responsabilità per la partecipazione al sodalizio criminoso e sul ruolo di promotore dello stesso, ritenuto sulla base di dichiarazioni inutilizzabili (OV e Rossi) e di reati satellite non riconducibili all'attività associativa contestata. d) Mancanza e contraddittorietà di motivazione per illogicità in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati di ricettazione e truffa sotto il profilo psicologico e materiale. Secondo il ricorrente non esisterebbero elementi tali per affermare la sua responsabilità in ordine ai reati contestati, ne' sarebbe sufficiente in tal senso la testimonianza del teste RI. Il ricorso è infondato.
È infondata la dedotta inutilizzabilità della teste MA. Il divieto di assumere come persona informata sui fatti l'indagato per lo stesso reato o per reato connesso, senza le formalità di cui all'art. 210 c.p.p. presuppone che chi deve rendere la deposizione abbia acquisito la qualità formale e sostanziale d'indagato, non essendo sufficiente l'eventualità astratta ed ipotetica che detto soggetto possa ritenersi coindagato dello stesso reato, se egli non abbia assunto mai tale qualità in forza dell'iscrizione prevista dall'art. 335 c.p.p. (Cass., sez. 6, 25 marzo 1994, n. 1332, Ced 198532), come è avvenuto nel caso in esame.
Peraltro i giudici di merito hanno ritenuto di poter affermare la responsabilità del ricorrente anche in base alla dichiarazioni auto accusatorie rese dal ricorrente nella fase delle indagini preliminari. La modifica della disciplina relativa all'art. 513 c.p.p. ha infatti consentito di acquisire i verbali utilizzati dal p.m. per le contestazioni, che contenevano le dichiarazioni auto accusatorie, in considerazione dell'assenza di consenso delle altre parti, per l'acquisizione di tutti i verbali concernenti le dichiarazioni, anche etero accusatorie precedentemente rese (v. Cass., sez. 2, 28 giugno 2005 - 9 agosto 2005, n. 30121, CED 231741). A sostegno della ricostruzione della configurabilità dell'associazione sono state poi correttamente richiamati gli accertamenti eseguiti dalla Polizia giudiziaria e le verificate frequentazioni tra la MA e il LO, anche nei pressi di istituti bancari.
È infondata la censura di inutilizzabilità delle dichiarazioni della teste Parenti ai sensi dell'art. 512 c.p.p., in quanto appare adempiuto da parte del p.m., attraverso l'attività procedimentale svolta e gli accertamenti disposti, l'onere di provare sia il carattere imprevedibile che quello oggettivo dell'impossibilità di assumere l'esame testimoniale, che incombe sulla parte che richiede la lettura delle dichiarazioni rese dal teste alla polizia giudiziaria, al p.m., al difensore delle parti private e al giudice dell'udienza preliminare (Cass., sez. 3, 8 luglio 2004 - 1 ottobre 2004, n. 38682, CED 230045). È altrettanto infondata la censura relativa al fatto che i reati satellite non possano essere riportati all'attività contestata alla associazione a delinquere. La lettura del capo di imputazione evidenzia chiaramente il richiamo alle condotte contestate poi anche ai capi 40 e 41. Allo stesso modo, nel merito, non possono essere accolte le censure relative al governo della prova che appare corretto sotto il profilo logico giuridico.
Infatti, con il ricorso, in apparenza si deducono vizi della motivazione ma, in realtà, si prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente, ciò che non è consentito nel giudizio di legittimità; si prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità. (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n 12/2000, Jakani, rv 216260).
In particolare emerge dagli atti la motivazione analitica "dell'effettiva entità e svolgimento dei fatti" con riferimento alla loro gravità ed i criteri che hanno suggerito anche l'esito finale dell'attività di dosimetria della pena.
In particolare, anche per quanto riguarda la truffa di cui al capo 40) le dichiarazioni del RI hanno trovato precisi riscontri nella documentazione acquisita e nelle stesse dichiarazioni confessorie del OV. E le valutazioni dei giudici di merito in ordine all'affermazione di responsabilità per il concorso nel reato de quo meritano di essere condivise sulla base del pacifico dato oggettivo dell'utilizzazione dei titoli rubati, incontestabilmente accertato, e del legame esistente tra il OV e il LO stesso.
Le valutazioni di merito sono poi insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione degli elementi, anche relativi alla dosimetria della pena, sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794). Ed appare sufficiente il riferimento alla gravità dei fatti, non essendo richiesta la motivazione per tutti gli elementi previsti dall'art. 133 c.p., ed essendo anzi sufficiente il richiamo alla "congruità" di essa, in particolare nel giudizio di appello, in considerazione della possibile integrazione tra la sentenza di primo e quella di secondo grado (v. Cass., sez. 2, 7 novembre 2003 - 13 novembre 2003, n. 43596, CED 227685). Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2009