Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2007, n. 37335
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Sentenza 26 settembre 2007

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In presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta", la regola, di natura processuale, per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado, non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data. Ne consegue che, qualora in sede esecutiva deve farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della permanenza, è compito del giudice dell'esecuzione verificare in concreto se il giudice della cognizione abbia, o non, ritenuto provato il protrarsi della condotta criminosa fino alla data della sentenza di primo grado. (Fattispecie relativa a istanza di liberazione anticipata nella quale la Corte ha censurato l'operato del giudice di merito che aveva omesso tale verifica, affermando apoditticamente che il condannato aveva proseguito la commissione del reato associativo anche durante la custodia cautelare antecedente la decisione del giudice di primo grado)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2007, n. 37335
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37335
    Data del deposito : 26 settembre 2007

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