Sentenza 26 settembre 2007
Massime • 1
In presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta", la regola, di natura processuale, per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado, non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data. Ne consegue che, qualora in sede esecutiva deve farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della permanenza, è compito del giudice dell'esecuzione verificare in concreto se il giudice della cognizione abbia, o non, ritenuto provato il protrarsi della condotta criminosa fino alla data della sentenza di primo grado. (Fattispecie relativa a istanza di liberazione anticipata nella quale la Corte ha censurato l'operato del giudice di merito che aveva omesso tale verifica, affermando apoditticamente che il condannato aveva proseguito la commissione del reato associativo anche durante la custodia cautelare antecedente la decisione del giudice di primo grado)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2007, n. 37335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37335 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 26/09/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 3062
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 011543/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA MO N. IL 21/07/1961;
avverso ORDINANZA del 12/01/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. BAGLIONE Tindari che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
1. Con ordinanza del 12 gennaio 2007, il tribunale di sorveglianza di Caltanissetta rigettava l'istanza di liberazione anticipata proposta da LA OM, sul rilievo che, in riferimento ai semestri maturati nel periodo di custodia cautelare presofferta (dal 17 luglio 1997 al 16 luglio 2001), il condannato non poteva essere ammesso al beneficio richiesto perché aveva subito una condanna definitiva per il reato associativo di cui all'art. 416 bis c.p. commesso fino al 1 giugno 2001, cioè per un reato di natura permanente che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, si deve ritenere commesso sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, per cui non può ritenersi cessata la partecipazione al sodalizio criminoso a seguito del sopravvenuto stato di detenzione. Secondo il tribunale, insomma, lo stato di ininterrotta detenzione in regime cautelare cui il NE era stato sottoposto per quattro anni per un reato associativo (dal 17 luglio 1997 al 1 giugno 2001) non era suscettibile di alcuna valutazione favorevole in sede di ammissione al beneficio invocato, dal momento che solo la cessazione della permanenza (con la pronuncia della sentenza di primo grado) consente un'utile valutazione dell'ulteriore periodo di carcerazione. Ricorre per cassazione il NE, deducendo, sotto vari profili di legittimità (violazione di legge, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione), che il criterio meramente formale e presuntivo di accertamento della cessazione della permanenza del reato associativo al momento della pronuncia della sentenza di primo grado andava applicato nel giudizio di cognizione, ma non anche in sede esecutiva dove il giudice dell'esecuzione non poteva limitarsi a prendere atto della data di pronuncia della sentenza di primo grado. Nel caso de quo il tribunale di sorveglianza - secondo il NE - aveva omesso di verificare se dal contesto dell'apparato argomentativo delle sentenze emesse nell'ambito del giudizio di cognizione, risultava accertato e provato il protrarsi della condotta illecita durante l'intero periodo di custodia cautelare in carcere, sofferto prima della sentenza di condanna emessa il 1 giugno 2001 dalla corte di assise di Palermo. Di qui l'apoditticità dell'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata che il condannato aveva proseguito la commissione del reato associativo anche nel corso della carcerazione preventiva antecedente alla decisione del giudice di primo grado.
2. Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato (cfr., fra le tante, Cass., Sez. 1^, 17 novembre 2004, n. 46583, in CED Cass., n. 232966; Id., Sez. 1^, 14 dicembre 2004, n. 774) che "in presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cd. aperta, la regola della natura processuale per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data. Ne consegue che, qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalia data di cessazione della permanenza, è compito del giudice dell'esecuzione verificare in concreto se il giudice di merito abbia o meno ritenuto provato il protrarsi della condotta criminosa fino alla data della sentenza di primo grado".
Nel caso in esame non risulta che il giudice dell'esecuzione abbia effettuato la verifica indicata, sicché l'ordinanza deve essere annullata e gli atti rinviati al tribunale di sorveglianza di Caltanissetta per un nuovo esame.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 623 c.p.p. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Caltanissetta. Così deciso in Roma, il 26 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2007