Articolo 4 del Codice di procedura penale
Articolo 3Articolo 5
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24 ottobre 1989
Art. 4. Regole per la determinazione della competenza 1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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