Cass. pen., sez. II, sentenza 04/02/2004, n. 11840
CASS
Sentenza 4 febbraio 2004

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Mentre il fallimento dell'alibi non può essere posto a carico dell'imputato come elemento sfavorevole, non essendo compito di quest'ultimo dimostrare la sua innocenza, ma onere dell'accusa di provarne la colpevolezza, l'alibi falso, cioè quello rivelatosi preordinato e mendace, può essere posto in correlazione con le altre circostanze di prova e valutato come indizio, nel contesto delle complessive risultanze probatorie, se appaia finalizzato alla sottrazione del reo alla giustizia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 04/02/2004, n. 11840
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11840
    Data del deposito : 4 febbraio 2004

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