Sentenza 4 febbraio 2004
Massime • 1
Mentre il fallimento dell'alibi non può essere posto a carico dell'imputato come elemento sfavorevole, non essendo compito di quest'ultimo dimostrare la sua innocenza, ma onere dell'accusa di provarne la colpevolezza, l'alibi falso, cioè quello rivelatosi preordinato e mendace, può essere posto in correlazione con le altre circostanze di prova e valutato come indizio, nel contesto delle complessive risultanze probatorie, se appaia finalizzato alla sottrazione del reo alla giustizia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/02/2004, n. 11840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11840 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI IORIO IO - Presidente - del 04/02/2004
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BESSON Michele - Consigliere - N. 200
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 8962/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL MO e da FA RI;
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, sezione 3^ penale, in data 11 novembre 2002. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del sostituto Procuratore Generale Dott. Antonello Mura, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Sentiti i difensori degli imputati, avvocati MO Bassi e Paolo Riboulet, i quali ne hanno invece chiesto l'accoglimento, osserva;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 7 maggio 2001, il Tribunale di Busto Arsizio dichiarò LL MO, FA RI e OR IO responsabili del reato di ricettazione di un numero imprecisato di programmi "Microsoft Windows 95/OEM", provento di furto ai danni della EPSON Italia s.p.a., e - con le attenuanti generiche e la diminuente per il rito '; abbreviato - li condanno' alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione e di lire 600.000 di multa ciascuno, concedendo a tutti e tre gli imputati il beneficio della sospensione condizionale.
Avverso tale provvedimento il LL, il FA e il OR proposero impugnazione, e la Corte di appello di Milano, con sentenza dell'11 novembre 2002, assolse il OR dalla ricettazione attribuitagli perché il fatto non costituisce reato, mentre confermò la condanna degli altri due imputati.
Ricorrono per Cassazione i difensori del LL e del FA. Il primo deduce:
a) mancanza e manifesta illogicità della motivazione concernente il concorso del LL nel reato di ricettazione (articolo 606, comma 1, lettera e, c.p.p.).
Il ricorrente afferma che la responsabilità penale dell'imputato sarebbe stata affermata esclusivamente in base: 1) alle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato ON TE;
2) alla circostanza secondo cui il LL avrebbe dichiarato di essere socio del FA;
3) alla ulteriore circostanza che dai tabulati acquisiti agli atti del processo risultano tre telefonate tra il telefono del prevenuto e il telefonino del ON;
e sostiene che i suddetti elementi sarebbero inidonei a giustificare una condanna, in quanto le dichiarazioni del ON sarebbero processualmente inutilizzabili e non riguarderebbero comunque la posizione del LL;
quest'ultimo avrebbe smentito di aver mai detto di essere socio del FA;
la dimostrazione di una triangolazione ON - FA - LL sarebbe desumibile unicamente dalle dichiarazioni del ON stesso. Secondo il ricorrente, inoltre, i giudici del secondo grado avrebbero errato a valorizzare, quale indizio a carico dell'imputato, il preteso mancato raggiungimento della prova a discarico da lui fornita in ordine all'acquisto dei programmi "Microsoft Windows 95/OEM" presso la ditta OMNIA dì Corno, appartenente a GO IO. Così che, secondo l'assunto difensivo, i giudici del secondo grado sarebbero giunti a conclusioni assolutamente ingiustificabili sul piano della ricostruzione dei fatti, sostanzialmente immotivate, o motivate in maniera manifestamente illogica e ponendo una circostanza presunta, di origine ignota, come base di un ulteriore presunzione. b) Mancanza di motivazione in ordine alla richiesta formulata dalla difesa di configurare, in via subordinata, l'ipotesi di ricettazione di cui all'articolo 648, comma 2, c.p.p.. Secondo il ricorrente, i giudici del secondo grado, pur avendo dato atto in sentenza della deduzione difensiva relativa al riconoscimento dell'ipotesi lieve di ricettazione, avrebbero poi omesso qualsiasi motivazione al riguardo.
Il difensore del FA, a sua volta, deduce:
a) violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al motivo aggiunto di appello ex articolo 585, comma 4, dello stesso codice.
La sentenza di primo grado - ad avviso del ricorrente - sarebbe nulla perché il FA sarebbe stato difeso da un difensore incompatibile, in quanto legale del coimputato, che aveva rilasciato dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti;
e i giudici del secondo grado avevano errato a non rilevare siffatto vizio, sebbene ritualmente dedotto. b) Violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p.:
nullità derivata della sentenza per avvenuta violazione delle norme di cui all'articolo 106, in relazione agli articoli 178, lettera c), e 179 dello stesso codice;
nonché violazione dell'articolo 604 c.p.p., e in particolare del comma 4, laddove prescrive di rinviare gli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità.
c) Violazione dell'articolo 606, comma 1, lettere c) ed e), c.p.p.:
inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese da MO TE alla polizia giudiziaria;
nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione e travisamento del fatto. Entrambi i ricorsi debbono essere rigettati.
Quanto alla prima doglianza formulata dal difensore del LL, si osserva che la stessa è infondata.
È, infatti, vero che ON TE - autore del furto dei sistemi operativi - aveva dichiarato all'autorità di pubblica sicurezza che era stato il FA a chiedergli di reperire quei programmi, che questi ne aveva poi acquistati ben 250, pagandoglieli settemila lire ciascuno, e che il Tribunale aveva utilizzato tale elemento come prova nei confronti dei due attuali ricorrenti.
E però, i giudici del secondo grado hanno correttamente affermato che le dichiarazioni spontanee del ON non sono utilizzabili e hanno giustificato l'affermazione della responsabilità penale dei due imputati sulla base di elementi diversi, tra cui:
1) l'esame dei tabulati telefonici, dai quali risultano telefonate tra l'autore del furto dei programmi e il LL, al quel il numero telefonico sarebbe stato dato dal FA;
2) le dichiarazioni di NA DA, il quale - con riferimento a 37 programmi Microsoft Windows 95/OEM, oggetto della ricettazione - aveva dichiarato "di avere ricevuto l'offerta di acquisto dal RE che, dall'ottobre 1997, collaborava con la EURO BYTE, aggiungendo ancora che costui aveva ricevuto l'offerta di tali programmi da certi MO e RI, titolari dì un negozio in Busto Arsizio", e cioè dagli attuali ricorrenti;
3) le dichiarazioni rese dal coimputato RE, il quale ebbe a riferire al pubblico ministero in ordine alla genesi del rapporto LL/NA/Navone, affermando che il FA e il LL erano soci. Nè è condivisibile quanto sostenuto dalla difesa dei due imputati, e cioè che il mero esame dei tabulati telefonici non avrebbe potuto consentire l'accertamento della circostanza che il FA fece da intermediario tra il LL e il MO, dal momento che - come ha evidenziato la sentenza impugnata - è stato proprio il FA a dichiarare di avere incontrato casualmente l'autore del furto e di avere "saputo da quello, allora dipendente della EPSON, che la società aveva un quantitativo di sistemi obsoleti o, comunque, superati da un nuovo release, che intendeva rottamare e che potevano essere acquistati tramite personale dipendente a prezzi molto vantaggiosi"; con la conseguenza, implicita nel provvedimento impugnato, che il contatto tra il LL e il dipendente infedele della EPSON dovette necessariamente passare attraverso il FA. Neppure, poi, è sostenibile che le dichiarazioni del coimputato RE siano inidonee sul piano probatorio a dimostrare la ipotizzata qualità di soci tra il FA e il LL perché prive di riscontri: infatti, le tre telefonate su indicate, le affermazioni rese dal FA e quelle rese del NA, prima riferite e indicate dai giudici del merito, costituiscono elementi sicuramente idonei a confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal menzionato RE. Non sembra, poi, censurabile il fatto che i giudici del secondo grado abbiano ritenuto elemento a carico del LL la circostanza che la versione da costui fornita di avere acquistato i programmi di che trattasi dalla OMNIA di tale GO IO sarebbe completamente destituita di fondamento, anche perché sarebbe falso che sia stata utilizzata l'autovettura indicata dall'imputato, in quanto in giudiziale sequestro sin dal 1997;
infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "mentre il fallimento dell'alibi non può essere posto a carico dell'imputato come elemento sfavorevole, non essendo compito di quest'ultimo dimostrare la sua innocenza, ma onere dell'accusa di provarne la colpevolezza, l'alibi falso, cioè quello rivelatosi preordinato e mendace, può essere posto in correlazione con le altre circostanze di prova e valutato come indizio, nel contesto delle complessive risultanze probatorie, se appaia finalizzato alla sottrazione del reo alla giustizia" (Cass. pen., sez. 2^, 4 luglio 1995, P.M. in proc. Michelotto, RV 202766).
Insomma, la sentenza impugnata ha dimostrato - senza fare ricorso a elementi di prova inutilizzabili - che i due prevenuti acquistarono dal ON i programmi operativi sottratti alla EPSON da quest'ultimo; e tale dimostrazione è stata fornita con argomenti privi di vizi logici, che resistono perciò alla censura difensiva di che trattasi.
La seconda doglianza - con cui il difensore del LL ha dedotto la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla richiesta di ritenere la sussistenza dell'ipotesi di ricettazione di cui all'articolo 648, comma 2, c.p.p. - è del pari infondata. E infatti - anche a prescindere dalla circostanza che, nei motivi di appello, la richiesta di applicazione del capoverso dell'articolo 648 C.P. citato è stata svolta in maniera del tutto generica - si osserva che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "nel delitto di ricettazione la meno grave ipotesi del fatto di particolare tenuità richiede l'accertamento sia del valore economico della cosa ricettata, che deve essere in ogni caso particolarmente modesto, sia di ogni altra circostanza idonea a manifestare la particolare tenuità del fatto stesso nel suo complesso. Pertanto, la detta ipotesi deve essere esclusa quando il valore economico della cosa ricettata non sia particolarmente tenue, rendendosi in tal caso superflua ogni ulteriore indagine;
mentre, sussistendo tale elemento, di per sè insufficiente, occorre tenere conto degli ulteriori elementi di valutazione, posti in collegamento con l'accennato valore della cosa" (Cass. pen., sez. 2^, 21 luglio 1986, Vescosi). Ebbene, risulta dalla sentenza del tribunale, la cui motivazione si integra con quella della decisione di secondo grado, che il valore di tutti i sistemi operativi ricettati dagli imputati era davvero ingente: quindi, non sarebbe stata in alcun caso applicabile, nella fattispecie, la meno grave ipotesi delittuosa prevista dal capoverso dell'articolo 648 C.P.. Passando ai motivi di ricorso svolti dal difensore del FA, il Collegio osserva che la prima e la seconda doglianza debbono essere prese in esame congiuntamente, atteso che le questioni dedotte sono logicamente connesse.
Ciò posto, va rilevato che - sempre secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - "per aversi incompatibilità del difensore, in relazione all'assunzione da parte sua della difesa di più imputati nello stesso procedimento, occorre che sussista una situazione di interdipendenza di posizioni processuali per la quale un imputato abbia interesse a sostenere una tesi che risulti di pregiudizio per l'altro imputato;
ne consegue che non è sufficiente una diversità di posizioni giuridiche o una divergenza di linee di difesa tra più imputati, ma occorre che la versione difensiva dì uno di questi sia assolutamente incompatibile con la versione degli altri assistiti, così da determinare un contrasto radicale ed insuperabile, tale da rendere impossibile la prospettazione delle tesi difensive logicamente inconciliabili da parte di un difensore comune" (Cass. pen., sez. 5^, 10 settembre 1998, Panariello e altri, RV 211921; conformi: Cass. pen., sez. 6^, 21 luglio 1999, Merolla, RV 214931; Cass. pen., sez. 1^, 6 maggio 1996, Valente e altri, RV 205182; Cass. pen., sez. 6^, 11 luglio 1994, Kamouni, RV 199370). Ebbene, il Collegio ritiene che l'incompatibilità descritta nella massima che precede non si sia verificata nel caso concreto, non avendo il LL mosso accuse di sorta nei confronti del FA e non sembrando a questa Corte che l'eventuale affermazione resa dal primo di essere socio del secondo possa avere determinato un contrasto tale da rendere impossibile la prospettazione delle tesi difensive logicamente inconciliabili da parte del difensore comune a entrambi.
Del resto, proprio nei motivi di appello redatti dall'avvocato Sandro Damiani, che in quell'epoca difendeva tutti e due gli imputati, era stato messo in evidenza che tra il LL e il FA non intercorreva alcun rapporto societario, e che il giudice del primo grado avrebbe frainteso le dichiarazioni del primo;
e di ciò da atto la sentenza impugnata, affermando che "il LL, nelle sue dichiarazioni spontanee si era limitato ad affermare di essere un procacciatore di affari per la LITTLEFIELD insieme al FA". Così che non esiste il dedotto contrasto tra le due prospettazioni difensive;
ne' tale contrasto può sorgere per il fatto che i giudici - utilizzando altri mezzi di prova, quali le dichiarazioni rese dal coimputato RE al pubblico ministero - abbiano ritenuto che tra i due imputati vi fosse un rapporto di tipo societario. Infine, è pure infondata la terza doglianza, con cui il difensore del FA lamenta l'utilizzazione delle dichiarazioni rese dal coimputato MO alla polizia giudiziaria.
Come si è, infatti, chiarito in occasione dell'esame del primo motivo del ricorso del LL, i giudici del secondo grado hanno espressamente riferito che le dichiarazioni accusatole rese dal ON non erano utilizzabili nel presente processo, ma che la responsabilità dell'imputato poteva essere affermata in base a quegli altri elementi, che sono stati sopra elencati e ai quali si rinvia.
Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento in solido delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2004