Sentenza 30 marzo 2010
Massime • 1
In tema di prova del mandato a commettere omicidio, il movente non è un elemento di per sé capace di fondare una condanna, potendo conservare un margine di ambiguità, e potendo svolgere solo la funzione di chiave di lettura di altri elementi di prova a carico dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2010, n. 14182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14182 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 30/03/2010
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 294
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 39893/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA;
nei confronti di:
LI PP, N. IL 04/01/1945;
avverso la sentenza n. 4/2008 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 19/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLA PIRACCINI;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dr. Fraticelli chiedeva l'annullamento con rinvio;
Rilevato che il difensore della parte civile Avv. Carbone chiedeva accogliersi il ricorso, che gli Avv.ti D'Ascola e Rampioni, per l'imputato, chiedevano la conferma della sentenza. FATTO E DIRITTO
La Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria, in riforma della decisione assunta dalla Corte d'assise di Palmi, assolveva OM PE dal delitto di omicidio pluriaggravato di AN PE.
Osservava che la corte di primo grado lo aveva condannato all'ergastolo ritenendo raggiunta la soglia probatoria necessaria per la condanna dell'imputato come mandante. Il fatto si era verificato il 25 settembre del 1998 alla mattina presto, quando il medico, come ogni giorno era sceso nel suo studio professionale dove lo attendevano dei pazienti. Il primo che aveva ricevuto non era però un paziente, ma tale SO GE, agricoltore e marito della donna che eseguiva le pulizie nel suo studio, il quale vi si era recato, non per se, ma per ritirare una ricetta per la figlia di OM. ST aveva riferito che il medico nello studio aveva rinvenuto i fagiolini che lui gli aveva lasciato la sera prima, quando la moglie aveva pulito lo studio, e che dopo aver stampato la ricetta il medico si era accorto di non avere gli occhiali ed aveva lasciato lo studio per ritornare in casa portando con se i fagiolini. Nel tragitto per rientrare in casa era stato raggiunto dal killer che lo aveva ucciso platealmente e poi si era dileguato senza che nessuno potesse vederlo.
Osservava la corte che la causale dell'omicidio veniva ricercata nella personalità della vittima che, pur essendo vissuto a Gioia Tauro per buona parte della propria vita e pur avendo legami di amicizia con OM, si era sempre caratterizzato per la propria integrità morale e per aver combattuto il malaffare, aveva costituito l'associazione Agorà impegnata nel sociale e impegnata a denunciare la mala sanità. Il suo modo di fare politica, volta al bene pubblico e non alla soddisfazione di interessi personali, contrastava con l'ambiente politico amministrativo di Gioia Tauro, dominato dalla cosca OM - MO, fatto notorio perché conclamato da numerose sentenze di condanna conseguenti ai maxi processi denominati Tirreno, Tempo e Porto. Dalle indagini emergeva che nel 1995 si erano svolte le elezioni amministrative e la vittima aveva sostenuto la candidatura a sindaco di SI Aldo, ex sindacalista, persona integra e autonoma dalla cosca mafiosa predominante.
Dopo l'elezione si era verificato un episodio significativo dell'incidenza della cosca mafiosa nella vita della città. Nel locale ospedale il reparto di chirurgia era chiuso per ferie da tempo in quanto non vi era il primario per l'ostilità della famiglia IP, che imparentata coi OM, non voleva soggetti estranei alla famiglia nell'ospedale. Il sindaco SI aveva convinto un medico ad accettare l'incarico e così un giorno si era recato insieme a AN all'ospedale per sostenere il nuovo primario. In quella occasione uno dei IP, chiamato da parte AN lo aveva aggredito, malmenandolo con calci e pugni, e costui sconvolto aveva presentato querela, allegando un certificato medico. Nel prosieguo AN non aveva mai accettato le scuse pubbliche che gli venivano offerte dai IP e aveva rifiutato di ritirare la querela, nonostante un intervento dello stesso OM dalla latitanza. AN aveva appoggiato apertamente SI anche nelle elezioni che si erano svolte nel 1997 e questo suo impegno aveva infastidito OM che lo aveva nuovamente fatto convocare, così come riferito dalla moglie della vittima. AN aveva fieramente resistito alle pressioni e alle minacce di ritorsioni, mantenendo il suo plateale appoggio ad SI. Nel prosieguo del tempo, era emerso, secondo la ricostruzione delle persone vicine a AN, che SI si era piegato alle logiche mafiose che imperavano nel territorio, tanto che nel 1998 AN aveva iniziato una guerra aperta contro il sindaco accusandolo di collusione mafiosa, reputandolo un traditore e cercando di minarne la maggioranza.
Nel corso delle indagini venivano raccolte le dichiarazioni di NÒ BE, legato alla famiglia MO, il quale aveva riferito di essere stato contattato allo scopo di uccidere lo AN, ma che aveva rifiutato e che al suo posto era stato incaricato AS CC.
Sulla base di tali elementi veniva chiesta la misura cautelare ma il GIP la negava ritenendo che non vi fossero i gravi indizi in quanto era decorso troppo tempo dalla convocazione da parte di OM e l'esecuzione dell'omicidio e poi SI aveva cambiato atteggiamento, per cui OM non aveva più interesse di uccidere il medico.
Nel corso del giudizio di primo grado veniva raccolta anche la deposizione di OM AR il quale riferiva di aver assistito in carcere ad un episodio violento e di aver appreso che lo scopo di quella messa in scena era di uccidere AS per evitare che confermasse delle dichiarazioni di altri, ma si accertava che a quelle dichiarazioni non si era dato alcun seguito.
Si accertava che, in occasione dell'arresto di OM PE, nel suo covo veniva rinvenuto il libretto del lavoro di AS.
La corte territoriale riteneva che i gravi indizi posti alla base della condanna di primo grado non fossero sufficienti a fondare una condanna del OM per questo omicidio, come mandante. Rilevava che era certo che la cosca OM-MO dominava il territorio di Gioia Tauro, che i rapporti tra la vittima e l'imputato si erano deteriorati a partire dall'episodio della querela presentata e mai ritirata
contro
IP, fino ad arrivare all'elezione del sindaco nel 1997, con il rifiuto opposto a OM di astenersi dal sostenere quella candidatura, ma concludeva che non poteva essere condivisa la tesi sostenuta dai giudici di primo grado che proprio questa fosse stata la causale dell'omicidio. Gli elementi contrari a tale tesi erano costituiti dalla distanza temporale di oltre un anno tra l'episodio e la morte, nonché dal fatto che in tale periodo era mutata la situazione in quanto il sindaco aveva deluso AN che anzi lo contrastava pubblicamente.
Non potevano accogliersi le causali alternative pure sollevate dalle parti processuali secondo cui la necessità di eliminare AN si era acuita in quanto egli contrastava il sindaco ormai assoldato dalla mafia, in quanto di tale asservimento non vi era prova, così come non vi era prova di una specifica attività di favore svolta dal sindaco nei confronti di OM. Non potevano essere considerate tali l'elezione del nipote di AN, la posizione della giunta a favore del termovalorizzatore e gli incarichi e gli appalti vinti dai Macino, in quanto non costituivano prova di un coinvolgimento di OM ne' in progetti del comune ne' in benefici ottenuti anche indirettamente dagli incarichi di favore che riguardavano esponenti del partito del sindaco. Osservava che la tesi che un tale omicidio non potesse avvenire senza il consenso del boss OM, aveva risvolti più sociologici che giuridici, anche perché il boss era latitante da anni e non poteva escludersi che l'azione fosse frutto del volere di altri esponenti mafiosi. Le dichiarazioni di NÒ non potevano essere utilizzate
contro
OM in quanto non lo riguardavano, così come le dichiarazioni di OM, secondo il quale OM voleva morto AS, erano inattendibili perché non riscontrate da alcun elemento obiettivo, nonostante che egli portasse su di se una microspia, ed anche perché interrogato sul punto aveva riferito di non sapere a quale OM si fosse fatto riferimento. La circostanza che nel covo di OM fosse stato trovato il libretto di lavoro di AS non provava nulla ai fini dell'omicidio, se non un collegamento tra quest'ultimo e il boss mafioso.
Quanto infine all'ipotesi che la presenza di SO il giorno del fatto nello studio del medico fosse stata predisposta per organizzare l'agguato era frutto di illazioni, perché non poteva escludersi che il medico potesse incaricare proprio SO di portare i fagiolini a casa sua, invece che allontanarsi lui stesso.
Concludeva la corte che non si era raggiunta la prova della colpevolezza dell'imputato per cui doveva essere assolto ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2. Avverso la decisione presentava ricorso il P.G. deduceva:
- contraddittorietà e illogicità manifesta in relazione all'affermazione che la causale individuata dal giudice di primo grado era datata nel tempo;
tale affermazione non teneva conto dei tempi propri del sentire mafioso che non coincidono col comune sentire, visto che la mafia era solita eseguire le sue sanzioni anche a distanza di molto tempo dai fatti e a causa della sopravvenienza di un qualsiasi elemento che potesse indurre all'azione; inoltre non era emersa alcuna altra causale plausibile;
- illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla contestazione della causale ricostruita dal P.M., non contrastante con quella del giudice di primo grado ma parallela, e consistente nel ritenere che la morte fosse stata determinata dalla continua e reiterata, oltre che plateale, opposizione dello AN al boss OM;
opposizione provata in relazione all'episodio del rifiuto del ritiro della querela, al rifiuto alla richiesta di non sostenere SI come sindaco, e poi successivamente, quando i rapporti con SI si erano deteriorati, alla battaglia intrapresa da AN proprio contro il sindaco che veniva accusato di collusione con la mafia;
tali comportamenti, certamente inusuali in terra di "ndrangheta, non potevano che suscitare l'ira del boss e ciò indipendentemente da una prova specifica dell'esistenza di interessi specifici del OM nelle attività della giunta contestate da AN, visto che era provato in atti che i terreni sui quali doveva installarsi il termovalorizzatore erano nella disponibilità della famiglia mafiosa;
doveva poi rilevarsi che la corte aveva omesso di considerare che una parte della famiglia OM aveva appoggiato l'elezione del sindaco, che SI era imparentato con un sodale della famiglia OM, tanto che lo stesso giorno in cui aveva partecipato al funerale di AN", aveva poi partecipato ad una festa di famiglia nella quale erano presenti anche i OM;
ne conseguiva che AN doveva essere eliminato visto che avrebbe attaccato pubblicamente chiunque avesse favorito interessi mafiosi al posto di quelli pubblici;
pretendere che la pubblica accusa provasse caso per caso che le scelte amministrative della giunto avessero favorito OM contrastava con la realtà mafiosa che vuole le cosche utilizzare terze persone per l'intestazione dei pronti beni;
erano state completamente trascurate le massime di esperienza pacificamente riferibili alla piana di Gioia Tauro perché provate da numerose sentenze di condanna;
- illogicità della motivazione nella parte in cui sostiene che, pur essendo possibile ritenere che un omicidio di tal genere non poteva avvenire senza il consenso del boss, non poteva escludersi che la decisione fosse stata presa da altri, visto che era latitante da tempo;
affermazione contraddetta dal fatto che per i suoi era facilmente raggiungibile visto che la vittima lo aveva incontrato ben due volte proprio mentre era latitante;
illogicità della motivazione nella parte in cui aveva valorizzato le dichiarazioni rese da NÒ e MÌ sul coinvolgimento di OM nell'omicidio, confortate dal rinvenimento del covo di quest'ultimo del libretto di lavoro di AS;
- omessa motivazione sul ruolo effettivamente avuto da SO, dimenticando il giudice di appello che egli era colono fidato di OM e che il suo comportamento il giorno dell'omicidio era stato veramente incongruo, visto che si era presentato ad un orario insolito allo studio, cioè prima dell'apertura, che aveva riferito una circostanza di dubbia veridicità e cioè che il dottore era senza occhiali, visto che prima di allontanarsi aveva aperto il computer, aveva trovato il file e aveva già preparato la ricetta, aveva lasciato gli ortaggi nello studio la sera precedente, mentre avrebbe potuto portarli direttamente in casa e quindi un comportamento che appariva predisposto a costringere il dottore ad allontanarsi per quella via anomale e cioè un corridoio di servizio dove lo attendeva il killer.
Presentava una memoria l'imputato e osservava che il gravame del P.G. non poteva essere accolto in quanto denunciava solo un vizio di motivazione inesistente visto che la sentenza di appello conteneva una motivazione ampia, congrua e logica;
le censure di incongruità della decisione che aveva ritenuto non provato il movente apparivano apodittiche, non suffragate da riscontri obiettivi e fondate su mere supposizioni;
inoltre il movente, se anche lo si ritenesse provato, non sarebbe di per se solo idoneo a determinare la condanna ma dovrebbe essere un collante di altri indizi che nel caso di specie sono insussistenti;
le dichiarazioni rese da NÒ e OM non riguardavano minimamente OM e quindi correttamente non erano state considerate rilevanti o determinanti da parte della corte e pertanto i motivi di ricorso sul punto sono aspecifici;
le censure sul ruolo avuto da SO sono di puro merito e quindi non valutabili nel giudizio di legittimità.
Presentava una memoria la parte civile ed osservava che la sentenza di appello era affetta da violazione di legge nella parte in cui aveva omesso di adottare un percorso argomentativo che confutasse le ragioni esposte nella sentenza di primo grado, avendone ribaltato il risultato;
nel ritenere infondato il movente per il decorso del tempo aveva omesso di valutare la minaccia pronunciata da OM stesso alla vittima in occasione delle elezioni del 1997; aveva omesso di considerare che il conflitto con OM era uscito all'esterno per cui il boss non poteva rinunciare alla sua vendetta ed inoltre era un conflitto che si perpetuava visto che comunque AN continuava a combattere il potere colluso con la mafia e la mafia a Gioia Tauro era OM;
aveva omesso da dare una congrua valutazione della deposizione di NÒ utilizzando argomentazioni apodittiche sulla possibilità che poi l'esecutore materiale fosse stato sostituito;
aveva omesso di dare un congruo rilievo al fatto che il libretto di lavoro di AS era stato rinvenuto nel covo di OM;
aveva travisato i fatti in relazione alla deposizione di OM visto che dagli accertamenti poteva ricavarsi il giorno esatto in cui era avvenuto l'episodio da lui descritto e quindi aversi un riscontro alla impossibilità che fosse già in funzione la microspia.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. I motivi di ricorso si fondano su una diversa interpretazione degli elementi di prova presenti in atti, ma non sussiste in relazione a ciò un difetto della sentenza impugnata che ripercorre la condanna inflitta in primo grado ed esclude che gli elementi raccolti siano sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità del solo mandante, tanto che giunge alla formula assolutoria ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2. A ciò deve poi aggiungersi che tutti i soggetti coinvolti nella vicenda come concorrenti ed esecutori materiali sono stati definitivamente assolti in quanto non si è ritenuta raggiunta la soglia probatoria ed è rimasto solo il giudizio sul mandante. Il collegio rileva che i motivi di ricorso colgono nel segno nella parte in cui denunciano un vizio di motivazione della sentenza di secondo grado nella parte in cui ha fatto una elaborazione parziale del movente dell'azione, frazionando i vari comportamenti tenuti da AN nei confronti del boss mafioso e individuando per ognuno di essi un movente diverso o addirittura alternativo;
in realtà il ragionamento sviluppato dalla corte territoriale sulla sua inattendibilità appare fragile alla luce delle massime di esperienza applicabili alle azioni mafiose;
non è possibile sostenere che il decorso del tempo abbia affievolito la volontà di vendetta di OM, oppure che il mutamento delle opinioni della vittima sul sindaco abbia spostato l'interesse del boss alla sua eliminazione, visto che il movente era costituito proprio dalla capacità di resistenza di AN alle pressioni del boss mafioso e dalla platealità con cui questa capacità di resistenza si manifestava, con la conseguenza che la sua visibilità costituiva di per se un danno per la cosca operante sul territorio. Il movente, inoltre, portava proprio ed esclusivamente alla figura del boss mafioso e non indistintamente alla cosca, perché la contrapposizione era nei suoi confronti, la sfida era rivolta a OM PE, vecchio amico d'infanzia.
Gli episodi attraverso i quali si era manifestata questa opposizione pubblica al boss mafioso partivano dal rifiuto al ritiro della querela fino ad arrivare all'opposizione forte e pubblica al sindaco accusato, a torto o a ragione, di essersi venduto alla mafia, già l'accusa pubblica costituiva una ribellione che non poteva più essere accettata dal boss OM.
Deve però convenirsi con la decisione della corte territoriale che ciò che manca nel processo è un quadro probatorio fattuale di un coinvolgimento del OM nell'omicidio.
In tema di prova del mandato a commettere omicidio, la causale può fungere da elemento catalizzatore della valenza probatoria di elementi positivi di prova della responsabilità, e non essere l'unico oggetto della prova;
la prova del solo movente non è elemento di per se capace di fondare una condanna per omicidio, potendo conservare un margine di ambiguità, e potendo svolgere solo la funzione di chiave di letture di altri elementi di prova a carico dell'imputato (Sez.U. 30 ottobre 2003 n. 45276, rv. 226094). Nel processo le fonti di prova di un coinvolgimento di OM nell'omicidio, costituite dalle sole dichiarazioni di NÒ e MÌ, si sono rivelate inconsistenti, tanto che non hanno dato seguito a indagini e ricerche di ulteriori riscontri, o comunque in atti non vi è alcuna traccia di tali seguiti;
per altro tali fonti non sono state ritenute idonee a coinvolgere nella responsabilità i soggetti chiamati in causa quali AS, individuato come autore materiale, e MO OL e MO EN, come mandanti.
Parimenti nessuna indagine è stata effettuata in relazione al coinvolgimento del SO, essendosi solo avanzati dei sospetti sulla sua condotta.
Si tratta quindi di indizi non riscontrati, che non possono costituire elementi di prova del coinvolgimento di OM, sui quali basare la ricostruzione della responsabilità alla luce del movente, pur provato in atti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010