Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2010, n. 20765
CASS
Sentenza 8 aprile 2010

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La trasmissione degli atti ad altro ufficio del Pubblico Ministero, conseguente ad una decisione del giudice dichiarativa d'incompetenza territoriale, non impone la rinnovazione della notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, se già ritualmente effettuata dal P.M. precedente. (In motivazione la Corte ha precisato che la rinnovazione è necessaria solo se vengono svolte ulteriori indagini o vengono contestati altri reati o circostanze aggravanti diverse, altrimenti, in presenza di un quadro probatorio invariato, essa avrebbe solo l'effetto di ritardare il processo, danneggiando in primo luogo l'imputato presunto innocente).

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  • 1Art. 23 c.p.p. Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado
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  • 2Dichiarazione di incompetenza e rinnovo del “415 bis”
    Admin · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 1 febbraio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2010, n. 20765
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20765
Data del deposito : 8 aprile 2010

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