Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/2026, n. 19405
CASS
Sentenza 28 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Requisiti di integrazione dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti

    La Corte di appello ha ritenuto provata l'esistenza di un sodalizio stabile e organizzato, con ruoli differenziati e finalizzato al traffico di stupefacenti, basandosi su elementi convergenti quali la struttura piramidale, le cautele operative, il sistema di mutuo soccorso e la disponibilità di luoghi e attrezzature per la gestione dello stupefacente.

  • Rigettato
    Prova dei reati di detenzione, offerta, intermediazione e cessione di sostanze stupefacenti

    La Corte di merito ha ritenuto provata la responsabilità sulla base di intercettazioni telefoniche e ambientali, interpretate in modo congruo e coerente con il senso comune, valorizzando anche la prova di alcune cessioni collegate ad altre condotte contestate.

  • Rigettato
    Mancata qualificazione dei fatti come di lieve entità

    La Corte di appello ha rigettato la richiesta di riqualificazione, ritenendo che il comportamento del ricorrente, che si avvaleva di minori e mostrava una modalità della condotta di particolare offensività e gravità, unitamente all'intensità dello spaccio, escludessero la lieve entità del fatto.

  • Rigettato
    Sussistenza del reato di minaccia grave e partecipazione del ricorrente

    La sentenza ha confermato la responsabilità, ritenendo provata l'adesione del ricorrente all'azione collettiva di intimidazione, basandosi sulla sua disponibilità a intervenire, sulla partecipazione alle fasi preparatorie e sulla consapevolezza della natura e dello scopo dell'azione.

  • Rigettato
    Prova del delitto di spendita di banconote false

    La sentenza ha ritenuto provata la responsabilità sulla base di intercettazioni che dimostravano la consapevolezza del ricorrente di detenere banconote contraffatte e del loro acquisto, unitamente al sequestro di ulteriori banconote contraffatte in possesso di correi.

  • Rigettato
    Dinego delle circostanze attenuanti generiche

    Le attenuanti generiche sono state legittimamente negate in considerazione dei precedenti penali definitivi del ricorrente per reati in materia di detenzione di armi, ricettazione e percosse, e dell'allarme sociale destato dalle sue reiterate condotte nel traffico di stupefacenti.

  • Rigettato
    Determinazione della pena

    La determinazione della pena è stata ritenuta coerente con i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, senza indici di arbitrarietà.

  • Rigettato
    Dinego delle circostanze attenuanti generiche

    Le attenuanti generiche sono state legittimamente negate in considerazione della condanna definitiva per violenza privata e della capacità a delinquere desunta dai precedenti penali.

  • Rigettato
    Determinazione della pena

    La determinazione della pena è stata ritenuta coerente con i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, valorizzando anche l'allarme sociale suscitato dalla reiterazione delle condotte.

  • Rigettato
    Insussistenza della minaccia necessaria per integrare il delitto di rapina

    La Corte ha ritenuto provata l'intimidazione basandosi su elementi concreti quali la disparità di forze, l'orario notturno, il comportamento della vittima e le minacce proferite.

  • Rigettato
    Errore qualificatorio: mancata applicazione dell'art. 393 cod. pen.

    La Corte ha escluso l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni poiché l'impadronimento del motorino non corrispondeva esattamente alla pretesa tutelabile (restituzione della bicicletta).

  • Rigettato
    Prova del delitto di detenzione di sostanza stupefacente (art. 73 d.P.R. 309/1990)

    La Corte ha ritenuto provato l'acquisto e la concretezza della transazione basandosi su intercettazioni che indicavano il prezzo, le modalità di consegna e l'accordo sulla qualità dello stupefacente, perfezionandosi il reato con il consenso sulla qualità, quantità e prezzo.

  • Rigettato
    Determinazione del trattamento sanzionatorio

    La Corte ha ritenuto che la pena base fosse stata determinata nel rispetto della forbice edittale vigente al tempo del fatto, e che la motivazione fosse congrua, non richiedendosi un esame analitico di ogni singola deduzione difensiva.

  • Rigettato
    Vizi relativi alla prova della responsabilità per rapina

    La Corte ha ritenuto provata la responsabilità basandosi su intercettazioni e riscontri oggettivi che indicavano la partecipazione del ricorrente alla rapina.

  • Rigettato
    Dinego delle circostanze attenuanti della provocazione, restituzione del bene e attenuanti generiche

    La richiesta di attenuanti della provocazione e restituzione del bene è inammissibile perché nuova. Il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato con riferimento all'assenza di elementi positivi di valutazione, ritenendo le deduzioni difensive generiche.

  • Rigettato
    Qualifica di promotore dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti

    La Corte ha ritenuto il ricorrente figura apicale intermedia, con contributo qualificato, stabile e consapevole, dimostrato dalla sua presenza nelle fasi cruciali del traffico, conoscenza di quantitativi e prezzi, gestione crediti, ripartizione proventi e funzione di raccordo. Il ruolo di promotore è stato riconosciuto in linea con la giurisprudenza che include chi, rispetto a un gruppo costituito, provochi adesioni, sovraintenda all'attività o assuma funzioni decisionali.

  • Rigettato
    Concorso nella detenzione di sostanza stupefacente (capo 18)

    La Corte ha ritenuto provato il concorso basandosi su intercettazioni che dimostravano una conoscenza condivisa e non occasionale della droga, gestita congiuntamente in regime di codetenzione.

  • Rigettato
    Concorso nei reati di offerta, detenzione e cessione di cocaina (capi 22, 23, 24)

    La Corte ha ritenuto provato il concorso basandosi su intercettazioni che dimostravano la partecipazione a trattative, gestione della cocaina, programmazione delle vendite e ripartizione dei proventi, con riscontri oggettivi di spostamenti.

  • Rigettato
    Concorso nel reato di cessione di cocaina (capo 26)

    La Corte ha ritenuto provato il concorso basandosi sull'interesse mostrato dal ricorrente nell'affare, sulla sua informazione riguardo all'appuntamento e sulla sua partecipazione al tentativo di recupero del corrispettivo.

  • Rigettato
    Mancata riqualificazione del fatto come di lieve entità

    La Corte ha escluso la lieve entità valorizzando la quantità complessiva della sostanza ceduta, la serialità delle condotte e il contesto organizzato dell'attività, escludendo l'inquadramento nella fattispecie di lieve entità.

  • Rigettato
    Dinego delle circostanze attenuanti generiche

    Le attenuanti generiche sono state negate in ragione della gravità e reiterazione delle condotte e della personalità dell'imputato.

  • Rigettato
    Riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa

    La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante basandosi sull'orario notturno, sulle condizioni delle vittime e sull'azione di gruppo, circostanze idonee a ostacolare la difesa.

  • Rigettato
    Riconoscimento dell'aggravante dell'appartenenza mafiosa

    La Corte ha ritenuto l'aggravante applicabile in base alla partecipazione al sodalizio e ha escluso l'illegittima cumulabilità con l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.

  • Rigettato
    Qualificazione giuridica del fatto (rapina, violenza privata, esercizio arbitrario)

    La Corte ha ritenuto configurabile la rapina, escludendo la violenza privata e l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poiché l'azione era animata dal dolo specifico di profitto (anche non patrimoniale) e vi era stata perdita del controllo del bene da parte della vittima.

  • Rigettato
    Prova del concorso nel delitto di rapina

    La Corte ha ritenuto provato il concorso sulla base della presenza del ricorrente sul luogo dei fatti, che aveva rafforzato il proposito criminoso dei correi, escludendo il concorso anomalo poiché l'evento era prevedibile.

  • Rigettato
    Riconoscimento dell'aggravante mafiosa

    La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante mafiosa (metodo e agevolazione) poiché le modalità esecutive evocavano la forza intimidatrice tipica di un sodalizio mafioso e l'azione era funzionale a rafforzare il potere della cosca sul territorio.

  • Rigettato
    Prova della responsabilità per violazione di domicilio aggravata

    La Corte ha ritenuto provata la responsabilità basandosi sul tracciamento dell'auto e su intercettazioni ambientali con valore autoaccusatorio, indicando la presenza del ricorrente nell'abitazione.

  • Rigettato
    Configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 614, comma 4, cod. pen.

    La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante, basandosi sulle dichiarazioni delle vittime che descrivevano l'irruzione e la violenza esercitata per ricercare una persona e la refurtiva, e sul danneggiamento dell'impianto di videosorveglianza.

  • Rigettato
    Prova della partecipazione al delitto di lesioni personali (capo 77) e nesso teleologico

    La Corte ha ritenuto provata la partecipazione morale e il nesso teleologico, basandosi sulle dichiarazioni delle vittime e sul contesto dell'azione volta a infliggere una lezione e recuperare refurtiva.

  • Improcedibile
    Prova del delitto di violenza privata (capo 78)

    La Corte ha ritenuto provata la violenza privata, basandosi sulle dichiarazioni delle vittime che riferivano di essersi sentite costrette a seguire gli aggressori.

  • Rigettato
    Responsabilità per rapina aggravata (capo 79)

    La Corte ha ritenuto configurabile la rapina e provata la partecipazione del ricorrente, basandosi sulle dichiarazioni testimoniali e sul contesto dell'azione.

  • Rigettato
    Riconoscimento dell'aggravante mafiosa

    La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante mafiosa basandosi sulle modalità esecutive dei reati e sulla finalità di agevolazione della cosca.

  • Rigettato
    Prova della partecipazione al delitto di lesioni personali (capo 80) e nesso teleologico

    La Corte ha ritenuto provata la partecipazione morale e il nesso teleologico, basandosi sulle dichiarazioni delle vittime e sul contesto dell'azione volta a infliggere una lezione e recuperare refurtiva.

  • Rigettato
    Dinego delle circostanze attenuanti generiche

    Il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato sulla base della gravità dei fatti e della personalità del ricorrente, ritenuta incline alla violenza.

  • Rigettato
    Prova della responsabilità per estorsione aggravata

    La Corte ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, basandosi sulla loro coerenza, linearità e riscontri oggettivi, escludendo che le dichiarazioni di altri testi o dati intercettivi inficiassero la credibilità della vittima.

  • Rigettato
    Riconoscimento dell'aggravante mafiosa

    La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante mafiosa, basandosi sulle modalità esecutive delle condotte estorsive, sulla caratura criminale degli autori e sul contesto territoriale, indicativi della finalità di agevolazione della cosca.

  • Rigettato
    Applicazione della recidiva e determinazione del trattamento sanzionatorio

    La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva e la determinazione della pena, basandosi sui precedenti penali del ricorrente e sulla gravità dei fatti, in conformità ai criteri di cui agli artt. 133 cod. pen. e 63 cod. pen.

  • Rigettato
    Prova della responsabilità per tentata estorsione aggravata

    La Corte ha ritenuto provata la responsabilità, basandosi sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili e riscontrate da elementi oggettivi, e qualificando la minaccia come implicita e ambientale, idonea a coartare la volontà della vittima.

  • Rigettato
    Qualificazione giuridica del fatto: tentata estorsione

    La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come tentata estorsione, basandosi sulla minaccia implicita, sull'idoneità della condotta a coartare la volontà della vittima e sul danno patrimoniale implicito nell'imposizione di un rapporto negoziale.

  • Rigettato
    Riconoscimento dell'aggravante mafiosa

    La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante mafiosa, basandosi sulle modalità concrete dell'azione, sulla percezione della forza intimidatrice da parte della vittima e sulla finalità di agevolazione della cosca.

  • Rigettato
    Dinego delle attenuanti generiche e determinazione della pena

    La Corte ha ritenuto la motivazione del diniego delle attenuanti generiche congrua, basata sulla gravità dei fatti e sulla personalità del ricorrente. La determinazione della pena è stata ritenuta proporzionata.

  • Rigettato
    Partecipazione all'associazione di stampo mafioso

    La Corte ha ritenuto provata la partecipazione basandosi su condotte eccedenti il traffico di stupefacenti, quali azioni intimidatorie, ritorsive, interventi violenti e gestione dei rapporti con associati e cosche rivali, indicativi dell'adesione al sodalizio mafioso.

  • Rigettato
    Responsabilità per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990)

    La Corte ha ritenuto sussistenti i requisiti dell'associazione finalizzata al narcotraffico, basandosi su elementi organizzativi e sulla ripartizione di ruoli. Il contrasto con altra sentenza è stato escluso, poiché tale sentenza aveva assolto per difetto di prova della partecipazione individuale, non per insussistenza del sodalizio.

  • Rigettato
    Responsabilità per reati-fine (art. 73 d.P.R. 309/1990)

    La Corte ha ritenuto provata la responsabilità basandosi su elementi convergenti dalle intercettazioni e da riscontri oggettivi, escludendo la genericità delle censure e la sussistenza di vizi motivazionali.

  • Inammissibile
    Estinzione per prescrizione dei reati di lieve entità

    L'eccezione è inammissibile poiché la sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore. Il computo dei termini di prescrizione è stato ritenuto corretto.

  • Accolto
    Responsabilità per danneggiamento aggravato (capo 68)

    La Corte ha ritenuto il motivo fondato limitatamente alla condizione di procedibilità, annullando senza rinvio la sentenza per difetto di querela, in applicazione della normativa più favorevole.

  • Rigettato
    Responsabilità per minaccia aggravata (capo 69)

    La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile quanto alla motivazione sul movente e all'aggravante mafiosa. L'eccezione di improcedibilità per difetto di querela è stata respinta in quanto l'aggravante ex art. 339 cod. pen. era stata contestata in fatto.

  • Rigettato
    Responsabilità per concorso nella rapina aggravata (capo 79)

    La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come rapina, provato il nesso teleologico e sussistente l'aggravante mafiosa, basandosi sulle modalità esecutive e sulla finalità di rafforzare il potere della cosca.

  • Rigettato
    Responsabilità per lesioni personali aggravate (capo 81)

    La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per genericità e mancato confronto con la motivazione, escludendo la sussistenza dei vizi denunciati.

  • Rigettato
    Riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa

    La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante, basandosi sull'orario notturno, sulla zona isolata, sulla superiorità numerica e sulla circostanza che l'intervento delle forze dell'ordine avvenne a fatto compiuto.

  • Rigettato
    Riconoscimento dell'aggravante dell'appartenenza mafiosa

    La Corte ha ritenuto l'aggravante applicabile in base alla partecipazione all'associazione mafiosa e ha escluso l'illegittima cumulabilità con l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.

  • Inammissibile
    Dinego delle circostanze attenuanti generiche

    La Corte ha ritenuto il diniego legittimo, basato sui precedenti penali del ricorrente e sulla gravità delle condotte, considerando la motivazione congrua e non sindacabile in sede di legittimità.

  • Inammissibile
    Vizio motivazionale sulla sussistenza dell'associazione

    La Corte ha ritenuto il motivo generico e infondato, rinviando alla motivazione che ha confermato la sussistenza dell'associazione basata su elementi organizzativi e ruoli differenziati. Il richiamo all'assoluzione di coimputati è stato ritenuto inconferente.

  • Rigettato
    Prova dell'affectio societatis

    La Corte ha ritenuto provata l'affectio societatis basandosi su elementi concreti quali il rinvenimento di stupefacenti e materiale per il confezionamento, annotazioni contabili, messaggi cifrati e l'interessamento mostrato da altri sodali dopo il suo arresto.

  • Rigettato
    Improcedibilità per violazione di domicilio (capo 75)

    Il motivo è stato ritenuto infondato, richiamando le argomentazioni relative alla prova della partecipazione del coimputato NI OR, classe 2002.

  • Inammissibile
    Improcedibilità per danneggiamento aggravato (capo 76)

    Il motivo è stato ritenuto aspecifico e privo di interesse, poiché la sentenza aveva già dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela.

  • Accolto
    Improcedibilità per violenza privata aggravata (capo 78)

    Il motivo è fondato. La Corte ha applicato il regime di procedibilità più favorevole (a querela), vigente al momento della sentenza di primo grado, dichiarando l'improcedibilità per difetto di querela e annullando senza rinvio la sentenza.

  • Rigettato
    Responsabilità per rapina aggravata (capo 79)

    La Corte ha ritenuto configurabile la rapina, escludendo l'errore qualificatorio e basandosi sulla prova del concorso del ricorrente, anche morale, nel reato.

  • Rigettato
    Prova del concorso nel delitto di rapina

    La Corte ha ritenuto provato il concorso, basandosi sulla sua presenza e sul rafforzamento del proposito criminoso, e ha escluso la mancanza del dolo specifico, ritenendo il fine di rappresaglia idoneo a integrare l'utilità richiesta.

  • Rigettato
    Riconoscimento dell'aggravante mafiosa

    La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante mafiosa, basandosi sulle modalità esecutive, sul contesto relazionale e sulla finalità di rafforzare il potere della cosca sul territorio.

  • Rigettato
    Dinego delle circostanze attenuanti generiche

    La Corte ha ritenuto il diniego motivato congruamente, basato sulla gravità dei fatti e sulla personalità del ricorrente.

  • Inammissibile
    Dinego delle circostanze attenuanti generiche

    La Corte ha ritenuto il motivo aspecifico, poiché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza, che aveva escluso il beneficio in considerazione della gravità dei reati e della genericità degli elementi positivi allegati.

  • Rigettato
    Contraddittorietà tra diniego attenuanti generiche e concessione sospensione condizionale della pena

    La Corte ha escluso la contraddittorietà, ritenendo che i due istituti abbiano funzioni differenti e che il giudice possa motivare diversamente per ciascuno.

  • Rigettato
    Prova della responsabilità per concorso in rapina

    La Corte ha ritenuto provata la partecipazione basandosi su intercettazioni, dati relazionali, coincidenza del mezzo utilizzato e conferme esterne, indicando un contributo di supporto all'azione collettiva.

  • Rigettato
    Determinazione del trattamento sanzionatorio e dinego attenuanti

    La censura sulle attenuanti della provocazione e restituzione è inammissibile perché nuova. Il diniego delle attenuanti generiche è motivato congruamente. La determinazione della pena è conforme ai criteri di legge.

  • Inammissibile
    Mancata declaratoria di estinzione per prescrizione

    La Corte ha ritenuto la censura infondata, poiché la sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. determina la sospensione della prescrizione e si applica anche ai reati commessi prima della sua entrata in vigore.

  • Inammissibile
    Prova della responsabilità

    La Corte ha ritenuto il motivo generico e inammissibile, poiché non si confrontava con la motivazione della sentenza che valorizzava le intercettazioni e i dati di localizzazione.

  • Inammissibile
    Dinego delle circostanze attenuanti generiche

    La Corte ha ritenuto il motivo generico e infondato, poiché la motivazione del diniego era basata sulla gravità del danno patrimoniale e sulle modalità della condotta, elementi sufficienti per escludere le attenuanti.

  • Inammissibile
    Omessa risposta sulla continuazione con altra sentenza

    Il motivo è generico e infondato, non essendo specificata la sentenza cui fare riferimento e non sussistendo incompatibilità tra continuazione e recidiva.

  • Rigettato
    Prova dell'aggravante dell'associazione armata e dinego attenuanti generiche

    La Corte ha ritenuto fondata la sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto motivato congruamente sulla base dei precedenti penali e della personalità dell'imputato.

  • Rigettato
    Prova dei reati di detenzione di sostanza stupefacente (capi 7, 11, 18, 19, 37)

    La Corte ha ritenuto i rilievi infondati e generici, rinviando ai principi sull'utilizzabilità probatoria delle intercettazioni e valorizzando elementi specifici per ciascun capo d'imputazione.

  • Rigettato
    Vizio motivazionale sulla prova dell'associazione

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, rinviando alla motivazione che ha confermato la sussistenza dell'associazione basata su elementi organizzativi e ruoli differenziati. Il richiamo all'assoluzione di coimputati è stato ritenuto inconferente.

  • Inammissibile
    Sussistenza del delitto di tentata estorsione (capo 72)

    Il motivo è inammissibile poiché sollevato per la prima volta in cassazione e privo di interesse, data la pacifica condotta intimidatoria.

  • Rigettato
    Prova della responsabilità per violazione di domicilio e lesioni aggravate

    La Corte ha ritenuto provata la responsabilità basandosi su intercettazioni e dichiarazioni testimoniali che attestavano la presenza e il ruolo del ricorrente nell'irruzione e nella violenza esercitata.

  • Rigettato
    Responsabilità per lesioni aggravate e nesso teleologico (capo 80)

    La Corte ha ritenuto sussistente il nesso teleologico, basandosi sulla finalità unitaria dell'azione volta a recuperare refurtiva e infliggere una lezione.

  • Rigettato
    Responsabilità per rapina aggravata (capo 79)

    La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come rapina e provato il concorso, basandosi sulla presenza del ricorrente e sul suo ruolo nell'azione collettiva.

  • Rigettato
    Riconoscimento dell'aggravante mafiosa

    La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante mafiosa, basandosi sulle modalità esecutive, sul contesto relazionale e sulla finalità di agevolazione della cosca.

  • Rigettato
    Dinego delle circostanze attenuanti generiche

    La Corte ha ritenuto il diniego motivato congruamente, basato sulla gravità dei fatti e sulla personalità del ricorrente.

  • Inammissibile
    Responsabilità per danneggiamento aggravato (capo 44)

    La Corte ha ritenuto la censura inammissibile per indeterminatezza e aspecificità, rinviando alla motivazione che aveva ritenuto provata la responsabilità sulla base di intercettazioni e riscontri.

  • Inammissibile
    Determinazione del trattamento sanzionatorio

    La Corte ha ritenuto la censura generica quanto alle attenuanti e infondata quanto alla determinazione della pena, ritenendo corretta l'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e la non necessità di motivazione comparativa tra imputati.

  • Rigettato
    Prova della responsabilità per estorsioni aggravate

    La Corte ha ritenuto le dichiarazioni delle persone offese attendibili e riscontrate da elementi oggettivi, escludendo che le censure difensive potessero trovare spazio in sede di legittimità.

  • Rigettato
    Riconoscimento dell'aggravante mafiosa

    La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante mafiosa, basandosi sulle modalità esecutive delle condotte estorsive e sulla finalità di agevolazione della cosca, escludendo la contraddittorietà.

  • Rigettato
    Determinazione del trattamento sanzionatorio e dinego attenuanti generiche

    La Corte ha ritenuto la motivazione sulla pena e sul diniego delle attenuanti generiche congrua e conforme ai principi di legge, basata sulla gravità dei fatti e sulla personalità del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/2026, n. 19405
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19405
    Data del deposito : 28 maggio 2026

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