Sentenza 28 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/2026, n. 19405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19405 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2026 |
Testo completo
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
28 MAG 2026 IL CANCELLIERE ESPERTO RI LM
19405-26
In caso di diffusione del presente provvedimento omedere le generalità e gli altri dati identificativi à norma dell'art. 52 digs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
RE UA
MA ER MO IRENE SCORDAMAGLIA HE CO
-Presidente-
- Relatore -
LO EN
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da
SENTENZA
ER NI nato a [...] il [...] AR NU nato a [...] il [...] NO IC nato a [...] il [...] NO US nato a [...] il [...] US OR nato a [...] il [...] OR NI nato a [...] il [...]
OR NI nato a [...] il [...]
Sent. n. sez. 456/2026 UP - 06/03/2026 R.G.N. 3146/2026
OR IC nato a [...] il [...] OR IC nato a [...] il [...] OR DO ES nato a [...] il [...] OR EN nato a [...] il [...] De IC MA nato a [...] il [...] EN GO NI nato a [...] il [...] FA AL nato a [...] il [...] RI ST OS nato a [...] il [...] AN NI nato a [...] il [...] SC AN nato a [...] il [...] AM UC nato a [...] il [...] MI EN nato a [...] il [...] IN UI TE nato a [...] il [...]
A S
CC RD nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Nicola Lettieri, che si è riportato alla requisitoria già depositata e ha concluso per il rigetto di tutti i
ricorsi;
uditi i difensori dei ricorrenti:
l'Avvocato NI Mittica, per NI OR, classe 1987, IC OR, classe 1979, e RD CC, si riporta ai motivi ed insiste nell'accoglimento del ricorso;
L'Avvocato US Belcastro del Foro di Roma, per RD CC, si riporta ai motivi ed insiste nell'accoglimento del ricorso. L'Avvocato Cesare Placanica, ES DO OR, si riporta ai motivi ed insiste nell'accoglimento del ricorso. L'Avvocato NI Nocera, per NI OR, classe 1987, e per ES DO OR, si riporta ai motivi ed insiste nell'accoglimento dei ricorsi. L'Avvocato Guido Contestabile, per GO NI EN, si riporta ai motivi ed insiste nell'accoglimento del ricorso. L'Avvocato Rosario Scarfò, per UC AM, si riporta ai motivi ed insiste nell'accoglimento dei ricorsi. L'Avvocato US Iemma, per suoi assistiti (NI ER, NI OR, classe 2002, e IC OR, classe 1991), e per le parti rappresentate, si riporta ai motivi ed insiste nell'accoglimento dei ricorsi. L'Avvocato NI Alvaro, per EN MI, si riporta ai motivi ed insiste nell'accoglimento del ricorso. L'Avvocato US Belcastro del Foro di Locri, per IC e US NO e per ST OS NÒ, si riporta ai motivi ed insiste nell'accoglimento dei ricorsi. L'Avvocato Vittorio Ugo Singarella, per OR US, si riporta ai motivi ed insiste nell'accoglimento del ricorso. L'Avvocato Eugenio Bruno Minniti, per OR US, si riporta ai motivi ed insiste nell'accoglimento del ricorso. L'Avvocato Giovanni Scarfò, per UI TE IN e MA De IC, si riporta ai motivi ed insiste nell'accoglimento dei ricorsi. L'Avvocato US Calderazzo, per ST OS NÒ, si riporta ai motivi ed insiste nell'accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria in data 31 maggio 2023, che aveva condannato:
- NI ER alla pena di anni venti di reclusione per i reati cui ai capi: 2), 16), riqualificato il reato in esso contestato in quello di cui agli artt. 612, secondo comma, e 416-bis cod. pen., 40), 42), 43), 44), esclusa l'aggravante ex art. 80, primo comma, lett. a), d.P.R. 309 del 1990, 45), 47), in esso assorbito il capo 46), 48), 49) e 67); - NU AR alla pena di anni undici di reclusione per i reati di cui ai capi 2), 26), 29), 31), 33) e 38); - IC NO alla pena di anni sei, mesi undici e giorni ventisei di reclusione ed euro 2.045,00 di multa per i reati di cui ai capi 10) e 13), escluse le aggravanti ex artt. 628, terzo comma, n.
3-bis e 416-bis.1, cod. pen.; - US NO alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.333,00 di multa per il reato di cui al capo 13), escluse le aggravanti ex artt. 628, terzo comma, n.
3-bis e 416-bis.1, cod. pen.; - OR US alla pena di anni venti di reclusione per i reati di cui al capi 2), 11), esclusa l'aggravante ex art. 80, terzo comma, d.P.R. 309 del 1990, 14), in esso assorbito il capo 16), 18), limitatamente alla detenzione di cocaina, 22), 23), 24) e 26); - NI OR, classe 1987, alla pena di anni sei, mesi tre e giorni sei di reclusione ed euro 2.400,00 di multa per i reati di cui ai capi 79) e 80); - NI OR, dasse 2002, alla pena di anni cinque, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 2.667,00 di multa per i reati di cui ai capi 75), 76), 77), 78), 79), 80) e 81); - IC OR, classe 1979, alla pena di anni sette, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 4.445,00 di multa per il reato di cui al capo 85); IC OR, classe 1991, alla pena anni tre, mesi dieci e giorni due di reclusione ed euro 889,00 di multa per il reato di cui al capo 86); - DO ES OR alla pena di anni venti di reclusione, per i reati di cui al capi 1), 2), 11), esclusa l'aggravante ex art. 80, terzo comma, d.P.R. 309 del 1990, 14), in esso assorbito il capo 16), 18), limitatamente alla detenzione di cocaina, 22), 23), 24), 26), 36), 68), 69), 79), 80) e 81); - EN OR alla pena di anni tre e giorni venti di reclusione ed euro 6.800,00 di multa per i reati di cui ai capi 16), riqualificato il reato in esso contestato in quello di cui agli artt. 612, secondo comma, e 416-bis cod. pen., 57),
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limitatamente agli artt. 2 e 7 1. 895 del 1967, 59), esclusa l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., 61) e 63), esclusa aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.; MA De IC alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione per il reato di cui al capo 2); - GO NI EN alla pena di anni cinque e giorni venti di reclusione ed euro 2.267,00 di multa per i reati di cui ai capi 75), 76), 77), 78), 79) e 80); -AL FA alla pena di anni quattro, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 17.667,00 di multa per i reati di cui ai capi 26), 29), 31) e 33); ST OS ER alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.333,00 di multa per il reato di cui al capo 13), escluse le aggravanti ex artt. 628, terzo comma, n.
3-bis e 416-bis.1, cod. pen.; -NI AN alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione ed euro 23.107,00 di multa per i reati di cui ai capi 25) e 27); - NG NI SC alla pena di anni due di reclusione ed euro 3.667,00 di multa per il reato di cui al capo 44), esclusa l'aggravante ex art. 80, primo comma, lett. a), d.P.R. 309 del 1990; - UC AM alla pena di anni venti di reclusione per i reati di cui ai capi 1), in esso assorbito il capo 70), 2), 3), 7), 8), 9), 11), esclusa l'aggravante ex art. 80, terzo comma, d.P.R. 309 del 1990, 14), in esso assorbito il capo 16), 18), in esso assorbito il capo 19), 20), 22), 23), 24), 26), 28), 29), 31), 33), 35), 36), 37), limitatamente agli artt. 2 e 7 l. 895 del 1967, 38), 72) e 73); EN MI alla pena di anni quattro, mesi undici e giorni dieci di reclusione ed euro 2.667,00 di multa per i reati di cui ai capi 75), 76), 77), 79) e 80); - UI TE IN alla pena di anni due di reclusione ed euro 3.667,00 di multa per il reato di cui al capo 44), esclusa l'aggravante ex art. 80, primo comma, lett. a), d.P.R. 309 del 1990; -RD CC alla pena di anni cinque, mesi sette e giorni dieci di reclusione ed euro 3.467,00 di multa per i reati di cui ai capi 82) e 85);
ha:
- assolto UC AM dal reato di cui al capo 1), per non avere commesso il fatto;
escluso l'aggravante ex art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., contestata in riferimento al reato di cui al capo 1); - riqualificato ai sensi dell'art. 74, sesto comma, d.P.R. 309 del 1990, il reato di cui al capo 2); escluso l'aggravante della compartecipazione al reato di persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 80, comma 1, lett. c), d.P.R. 309 del
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1990, e quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. con riferimento alla contestazione di cui al capo 2); - riqualificato alla stregua di partecipazione al reato associativo la condotta contestata ad NI ER al capo 2); - escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. con riferimento ai reati di cui ai capi 14), 16), 72) e 73); - riqualificato ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 309 del 1990 i reati di cui ai capi 8), 18), 20), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 31), 33), 35), 36), 38) e 49); dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo 76) perché l'azione penale non poteva essere proseguita per mancanza di querela;
-rideterminato le pene inflitte:
ad NI ER in anni quattro e giorni dieci di reclusione ed euro 11.200,00 di multa;
a NU AR in anni uno, mesi undici e giorni dieci di reclusione;
a OR US in anni sette e giorni dieci di reclusione ed euro 23.000,00 di multa;
ad NI OR, classe 2002, in anni cinque e giorni quindici di reclusione ed euro 2.534,00 di multa;
a DO ES OR in anni dieci e mesi cinque di reclusione;
a MA De IC in anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione;
ad GO NI EN in anni cinque di reclusione ed euro 2.487,00 di multa;
ad AL FA in anni uno e mesi uno di reclusione ed euro 1.500,00 di multa;
ad NI AN, esclusa la recidiva, in anni uno e giorni dieci di reclusione ed euro 1.300,00 di multa;
a UC AM in anni otto e giorni venti di reclusione ed euro 26.400,00 di multa;
a EN MI in anni quattro, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 2.560,00 di multa;
-concesso ad AL FA, NG NI SC e UI TE IN la sospensione condizionale della pena;
revocato le pene accessorie applicate a MA De IC, NI AN, EN OR e ad AL FA AL, nonché l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale applicate ad NI OR, classe 2002 ed a GO NI EN, cui ha applicato l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque;
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- revocato la libertà vigilata applicata ad NI ER, NU AR, OR US, MA De IC e UC AM;
ha confermato nel resto la sentenza appellata e ha condannato IC NO, US NO, NI OR, classe 1987, IC OR, classe 1979, IC OR classe 1991, ST OS NÒ e RD CC al pagamento delle spese del giudizio di gravame.
1.1. In esito ai due gradi del giudizio di merito è stata accertata l'esistenza di un gruppo criminale, operante stabilmente nel territorio di Locri, che svolgeva, in modo continuativo e coordinato, attività di traffico illecito di sostanze stupefacenti, mediante l'acquisto, la detenzione e la cessione di marijuana e cocaina, con una struttura dotata di ruoli differenziati e con il coinvolgimento di più soggetti nelle diverse fasi dell'attività illecita. In relazione a tali condotte sono stati riconosciuti il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui all'art. 74, sesto comma, d.P.R. 309 del 1990, plurimi reati-fine di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, nonché altri reati finalizzati al recupero dei crediti derivanti dallo spaccio e commessi anche mediante violenza e minaccia. È stato, altresì, accertato che alcuni degli imputati risultavano partecipi di un'associazione di tipo mafioso, costituente un'articolazione della 'ndrangheta, facente capo alla famiglia OR, radicata nel territorio di Locri e protesa ad imporvi la propria supremazia, usando il metodo dell'intimidazione e sfruttando l'omertà di quanti la subivano. È stato, quindi, riconosciuto in capo ad essi il reato di partecipazione al reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. nonché la realizzazione di reati-fine di danneggiamento aggravato, minaccia aggravata, estorsione e tentata estorsione in danno di imprenditori locali.
2. Ricorrono per cassazione NI ER, NU AR, IC NO, US NO, OR US, NI OR, classe 1987, NI OR, classe 2002, IC OR, classe 1979, IC OR, classe 1991, DO ES OR, EN OR, MA De IC, GO NI EN, AL FA, ST OS ER, NI AN, NG NI SC, UC AM, EN MI, UI TE IN, RD CC.
2.1. Il ricorso nell'interesse di NI ER, sottoscritto dall'Avvocato US Iemma, consta di dieci motivi (enunciati nei limiti di quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). - Il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo denunciano la violazione degli artt. 73 d.P.R. 309 del 1990 e 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in punto
di prova dei reati di cui ai capi 40), 42), 43), 44) e 45), sul rilievo che i giudici di merito, ai fini della loro dimostrazione, avrebbero valorizzato esclusivamente il contenuto di intercettazioni telefoniche e ambientali, senza riscontrarne oggettivamente il contenuto, che, d'altro canto, sarebbe stato, comunque, travisato, con riferimento ai seguenti profili: all'offerta in vendita della sostanza stupefacente a soggetti minori;
alla disponibilità della detta sostanza da parte del ricorrente;
alla serietà e alla conclusione delle trattative inerenti alle ipotizzate cessioni di stupefacente, che in alcuni casi, come con riferimento alla cessione di cui al capo 45), non avrebbero esibito neppure gli estremi del tentativo punibile. - Il quinto motivo denuncia la violazione dell'art. 73, primo, quarto e quinto comma, d.P.R. 309 del 1990, in ragione dell'errore di sussunzione in cui sarebbe incorso anche il giudice di appello nel non qualificare i fatti di cui ai capi 40), 42), 43), 44), 45) come di lieve entità, trattandosi di episodi di smercio di quantitativi modesti di sostanza stupefacente, inseriti in un contesto caratterizzato da assenza di stabile organizzazione o, comunque, da limitata capacità operativa. Il sesto motivo denuncia la violazione dell'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 e il vizio di motivazione in relazione al reato associativo di cui al capo 2), che i giudici di merito avrebbero ritenuto configurabile, sia sotto il profilo della sussistenza in fatto dei requisiti d'integrazione, sia sotto il profilo della partecipazione al sodalizio organizzato da parte del ricorrente, sulla base della mera commissione dei reati- fine, senza fasi carico di dimostrare l'esistenza di un vincolo stabile, di una struttura organizzata e dell" affectio societatis". Il settimo motivo denuncia la violazione dell'art. 74, quarto comma, d.P.R. 309 del 1990 e il vizio di motivazione in punto di prova dell'aggravante dell'essere, l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo 2), armata, non essendosi dimostrata la consapevolezza o la prevedibilità da parte del ricorrente della disponibilità di armi in capo al sodalizio. -L'ottavo motivo denuncia la violazione dell'art. 612 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui al capo 16), contestandosi la riqualificazione del fatto in termini di minaccia grave e sostenendosi, in punto di prova della responsabilità concorsuale del ricorrente, l'assenza di un suo contributo causale diretto o di una sua consapevolezza circa la finalità intimidatoria dell'azione collettiva. Il nono motivo denuncia la violazione dell'art. 455 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di prova del reato di spendita di banconote fase di cui capo 67), sul rilievo che la falsità delle banconote sarebbe stata affermata senza la loro acquisizione e, quindi, senza la loro sottoposizione ad accertamenti tecnici in funzione della verifica dell'eventuale grossolanità della contraffazione.
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Il decimo motivo denuncia la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione, sul rilievo che il diniego delle circostanze attenuanti generiche sarebbe stato fondato su una valutazione generalizzante, non calibrata sulla posizione individuale dell'imputato.
2.2. Il ricorso nell'interesse di NU AR, sottoscritto dall'Avvocato OS ALnese del Foro di Locri, consta di due motivi (enunciati nei limiti di quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, sul rilievo che il giudice di appello, nel disattendere la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, avrebbe dovuto tener conto del minore disvalore dei fatti complessivamente ascritti all'imputato, discendente dalla sua assoluzione dal reato associativo di cui al capo 2). - Il secondo motivo (indicato in ricorso come il terzo) lamenta, sotto l'egida della violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione, che la rideterminazione del trattamento sanzionatorio applicato all'imputato non avrebbe valorizzato in maniera congrua il ridimensionamento della gravità dei fatti originariamente contestatigli, cosi tradendo i principi di individualizzazione e di proporzionalità della pena da irrogare.
2.3. Il ricorso nell'interesse di IC NO, sottoscritto dall'Avvocato US Belcastro, consta di quattro motivi (enunciati nei limiti di quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 628 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di sussistenza del delitto di rapina di cui al capo 13), difettando la prova della minaccia necessaria ad integrario: avrebbe errato il giudice censurato a desumerne l'esistenza dal tenore del messaggio inviato dal ricorrente a UC AM ("vedi che veniamo alle mani e ci facciamo come carne da macello") e dal comportamento da questi tenuto (che non si sarebbe affacciato dal balcone dell'abitazione della suocera perché intimidito dalle minacce del ricorrente). - Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 628 e 393 cod. pen. e il vizio di motivazione, deducendosi l'errore qualificatorio in cui sarebbero incorsi entrambi i giudici di merito nel non valorizzare il profilo soggettivo dell'azione del ricorrente, ossia, la convinzione di esercitare un proprio diritto. Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 e il vizio di motivazione in punto di prova del delitto di cui al capo 10). È dedotto il travisamento del contenuto di diverse conversazioni intercettate il 31 maggio 2016 (progressivi 64, 81, 82 e 83 R.I.T. 1110/2016), che non dimostrerebbero affatto,
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che un acquisto di stupefacente vi fosse effettivamente stato, ma soltanto che esso fosse un risultato auspicato: donde, non poteva dirsi provato né un accordo sulla consegna della sostanza stupefacente, né l'intervento di un terzo incaricato del suo ritiro, né, tantomeno, un coinvolgimento del ricorrente nella vicenda, che non esibiva neppure gli estremi del tentativo punibile. - Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 133 e 628 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena, perché applicata al ricorrente in spregio ai limiti edittali stabiliti ratione temporis. È dedotto, al riguardo, che, non essendo stato spiegato in sentenza il perché della determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale vigente all'epoca di commissione del più grave reato di cui al capo 13) [pari ad anni quattro e mesi sei di reclusione), si doveva ritenere che la pena applicata fosse stata fissata nel minimo edittale [pari ad anni sei di reclusione] stabilito dalla legge 103 del 2017. Ci si duole, ad ogni buon conto, della genericità della motivazione rassegnata a sostegno della detta determinazione, che avrebbe, comunque, fatto malgoverno dei criteri di individualizzazione del trattamento sanzionatorio.
2.4. Il ricorso nell'interesse di US NO, sottoscritto dall'Avvocato US Belcastro, consta di quattro motivi (enunciati nei limiti di quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). - Il primo, il secondo e il quarto motivo denunciano gli stessi vizi fatti valere con il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso nell'interesse di IC NO e sono sostenuti da argomentazioni del tutto sovrapponibili a quelle sviluppate a suffragio di quei motivi, alla cui esposizione (contenuta nel punto 2.3. che precede), per esigenze di sintesi, si fa qui integrale e recettizio rinvio. - Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 62 e 69 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione inesistente in punto di diniego di concessione delle circostanze attenuanti della provocazione e della restituzione del bene in precedenza sottratto, nonché il vizio di motivazione manifestamente carente o illogica in punto di dinego delle circostanze attenuanti generiche, il cui mancato riconoscimento sarebbe il frutto di una valutazione generalizzante, priva di qualunque considerazione della posizione soggettiva del ricorrente.
2.5. Il ricorso nell'interesse di OR US è affidato a due atti di impugnativa, sottoscritti, l'uno, dall'Avvocato Eugenio Minniti e, l'altro, dall'Avvocato Vittorio Ugo Singarella.
2.5.1. Il ricorso a firma dell'Avvocato Eugenio Minniti costa di quattro motivi (enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).
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Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 74, comma 1, d.P.R. 309 del 1990 e il vizio di motivazione in punto di riconoscimento in capo al ricorrente della qualifica di promotore dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo 2). È dedotto che il menzionato ruolo apicale di US non troverebbe conferma in specifiche condotte oggettive, a lui riferibili, univocamente denotanti le attività tipiche del promotore (ossia, l'iniziativa di dar corso al sodalizio, il reclutamento di nuovi membri, l'accrescimento della capacità operativa dell'associazione), essendosi la sentenza impugnata limitata a valorizzare, onde assegnare un concreto contenuto alla detta qualifica, soltanto le mansioni di collegamento tra i sodali o quelle di partecipazione esecutiva da lui svolte. Il secondo motivo, il terzo e il quarto motivo denunciano la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 73, quinto comma, d.P.R. 309 del 1990 e il vizio di motivazione, da travisamento delle prove, in punto di dimostrazione della responsabilità del ricorrente per i reati di cui ai capi 18), 22), 23), 24) e 26). Segnatamente: quanto all'ipotizzato concorso nella detenzione della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità di MA De IC, contestatogli al capo 18), è dedotto che le captazioni richiamate nella sentenza impugnata non darebbero conto di nessun apporto giuridicamente rilevante alla realizzazione del reato, emergendo, piuttosto, che la gestione dello stupefacente fosse compito esclusivo di UC AM, dal quale attingeva indicazioni operative De IC;
quanto all'ipotizzato concorso nel reati di offerta, detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina in favore di NI AN, contestatogli ai capi 22), 23) e 24), ci si duole dell'ingiustificata preterizione da parte della sentenza impugnata delle deduzioni difensive protese ad evidenziare, per un verso, come l'offerta, la detenzione e la cessione di cocaina costituissero segmenti di una vicenda unitaria che avrebbe dovuto essere contestata alla stregua di un unico reato;
per altro verso, come vi fosse stato un travisamento del dato intercettivo, del quale sarebbe stato frainteso il significato reale ossia, che US non solo non aveva partecipato alle trattative con AN, ma aveva, oltretutto, manifestato una sua costante indisponibilità a collaborare con lo AM per effetto di una considerazione parcellizzata di spezzoni di conversazioni isolati dal contesto;
quanto all'ipotizzato concorso nel reato di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina in favore di NI AN e di EN IC, commesso il 19 settembre 2016, e contestatogli al capo 26), è dedotto che nella sentenza impugnata non sarebbero state indicate condotte, morali o materiali, atte a sostanziare un contributo giuridicamente rilevante del ricorrente alla realizzazione
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del reato, essendosi, piuttosto, valorizzate espressioni prive di riferibilità univoca alla cessione contestata e preterito il dato decisivo dell'assenza di contatti tra US e il destinatario dello stupefacente.
2.5.2. Il ricorso a firma dell'Avvocato Vittorio Ugo Singarella consta di tre
motivi.
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 125, 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett. e), 530, commi 1 e 2, e 533 cod. proc. pen., 110 e 416-bis cod. pen. e 73 e 74, comma 1, d.P.R. 309 del 1990 nonché il vizio di motivazione. È dedotto, con una prima censura, che a US sarebbe stato attribuito il ruolo di promotore dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti di cui al capo 2) in assenza di elementi indicativi di una sua funzione direttiva, organizzativa o propulsiva del sodalizio;
ruolo che, invece, avrebbe meritato una motivazione assai più approfondita in ragione dell'avvenuta derubricazione del reato associativo predetto nella fattispecie di cui all'art. 74, sesto comma, d.P.R. 309 del 1990, cui il ricorrente avrebbe, al più, partecipato
con un ruolo meramente gregario.
È dedotto, con una seconda censura, il travisamento, anche per omissione, di prove decisive in ordine al concorso del ricorrente nei reati di cui ai capi 11) e 18). Quanto al delitto di cessione di sostanze stupefacenti in favore di IC NO di cui al capo 11), si sostiene che il cessionario fosse debitore della somma, dovuta a titolo di corrispettivo della cessione, nei confronti del solo UC AM e che le captazioni richiamate in sentenza non comproverebbero in nessun modo la partecipazione di US alla cessione;
quanto alla detenzione delle sostanze stupefacenti, custodite nell'interesse del sodalizio da MA De IC, si stigmatizza come congetturale la motivazione rassegnata a sostegno della riferibilità di essa anche al ricorrente, posto che non sarebbe stato valorizzato nessun elemento atto a istituire un qualche collegamento materiale tra la sua persona e la sostanza stessa (non frequentando egli neppure l'abitazione di MA De IC). Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 125, 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett. e), 533 cod. proc. pen., e 73, quinto comma, d.P.R. 309 del 1990 e il vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto di cui al capo 11) in termini di lieve entità della cessione contestata. Si eccepisce, al riguardo, che assegnandosi esclusivo rilievo al dato ponderale, sarebbero stati disattesi i criteri interpretativi elaborati in materia dal diritto vivente e sarebbe stata, oltretutto, rassegnata una motivazione palesemente contradditoria rispetto a quella sviluppata in altri capi di imputazione, in particolare in relazione al capo, 18).
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Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 125, 192, commi 1 e 2,546, comma 1, lett. e), e 62-bis cod. pen. nonché il vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, delle quali il ricorrente sarebbe stato meritevole in ragione degli elementi positivi rappresentati dalla difesa: segnatamente, la sua dichiarata resipiscenza, il comportamento processuale tenuto, l'incensuratezza e la donazione effettuata in favore della comunità "Exodus".
2.6. Il ricorso nell'interesse di NI OR, classe 1987, sottoscritto dagli avvocati NI Nocera e NI Mittica, è affidato a sei motivi. - Il primo e il terzo motivo denunciano la violazione degli artt. 393, 610 e 628 cod. pen. e il vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di rapina aggravata di cui al capo 79). Si eccepisce l'errore qualificatorio nel quale sarebbe incorsa la sentenza impugnata per non avere sussunto il fatto, così come accertato, entro la fattispecie astratta delineata dall'art. 393 cod. pen., ossia, quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, o entro la fattispecie astratta delineata dall'art. 610 cod. pen., ossia, quella di violenza privata, posto che l'azione cui il ricorrente avrebbe offerto il proprio contributo non era stata animata dal dolo specifico di conseguire un profitto patrimoniale. Infatti, l'impossessamento delle chiavi dell'autovettura di ES NE da parte del coimputato DO ES OR costituì un gesto estemporaneo di dispetto e fu, comunque, espressione non della finalità di conseguire un'utilità economica, ma della volontà di dare una lezione a chi aveva commesso un furto in danno dei suoi familiari, anche nell'intento di recuperare più agevolmente la refurtiva. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 110 e 116 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di prova del concorso del ricorrente nel delitto di rapina aggravata di cui al capo 79). La sua compartecipazione sarebbe stata ritenuta a dispetto delle evidenze probatorie deponenti per la sua assenza in tutte le fasi della dinamica dell'azione. Ad ogni buon conto, si sarebbe dovuto riconoscere a suo favore il concorso anomalo nel reato, atteso che l'impossessamento delle chiavi dell'autovettura di NE da parte del correo DO ES OR aveva rappresentato uno sviluppo imprevedibile dell'azione originariamente condivisa da tutti i correl: ossia, quella di un "chiarimento" dagli autori del furto. - Il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 416-bis.1 e il vizio di motivazione in punto di riconoscimento dell'aggravante mafiosa, contestata in riferimento a tutti i reati ascritti al ricorrente.
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L'azione ritorsiva in danno dei componenti del nucleo familiare NE- PA fu determinata da ragioni di natura strettamente familiare e privata, connessa al furto subito dai congiunti del ricorrente, e non dalla volontà di rafforzare o favorire la cosca "OR": in ogni caso, non era stato provato che l'azione ritorsiva fosse stata animata dal dolo specifico di agevolare la cosca menzionata, come, invece, richiesto dal diritto vivente. Né poteva ritenersi, in assenza di specifici elementi probatori, che le modalità utilizzate per commettere i reati fossero tali da evocare, nella percezione delle persone offese, la forza intimidatrice tipica di un sodalizio mafioso, tanto vero che il Tribunale di Locri, nel parallelo giudizio avente ad oggetto il medesimo fatto storico, aveva escluso la ricorrenza dell'aggravante del metodo mafioso. Il quinto motivo denuncia la violazione dell'art. 61 n. 5 e il vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa, contestata in riferimento al delitto di rapina aggravata in concorso di cui al capo 79). È dedotto che la sentenza impugnata avrebbe fatto malgoverno dei principi affermati in materia dal diritto vivente e che, al contempo, sarebbe inficiata da un decisivo travisamento delle prove, perché il ricorrente, per commettere più agevolmente il reato indicato, non avrebbe approfittato né dell'orario notturno, né delle particolari condizioni delle vittime. Infatti, queste ultime, non solo avevano concordato con gli autori del reato l'incontro, ma si erano dati cura pure di allertare preventivamente i Carabinieri. - Il sesto motivo denuncia la violazione dell'art. 628, primo, terzo, nei numeri 1 e 3, e quarto comma, cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante dell'appartenenza mafiosa contestata e ritenuta in riferimento al delitto di cui al capo 79). È dedotto, al riguardo: che l'appartenenza mafiosa del ricorrente sarebbe stata affermata in via del tutto presuntiva, posto che, tramite le allegazioni difensive (segnatamente, l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Reggio Calabria n. 575 del 2018 e la sentenza del Tribunale di Locri n. 193 del 2025) era stata dimostrata l'attuale estraneità del ricorrente a congreghe di 'ndrangheta); che, in ogni caso, la sentenza impugnata sarebbe inficiata da un error in iudicando nella parte in cul aveva ritenuto applicabili sia l'aggravante in disamina che l'aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen.
2.7. Il ricorso nell'interesse di NI OR, classe 2002, sottoscritto dall'Avvocato US Iemma, consta di otto motivi (enunciati nei limiti di quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).
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Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 614 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di violazione di domicilio aggravata di cui al capo 75). È dedotto il travisamento per omissione delle risultanze del tracciamento dell'autovettura a bordo della quale il ricorrente viaggiava, che sarebbero state tali da dimostrare, ove valutate, che questi non si trovava presso l'abitazione dei PA quando il reato contestato vi fu consumato. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 614, quarto comma, cod. pen. e il correlato vizio di motivazione, sul rilievo che non vi fosse alcun nesso strumentale tra l'introduzione nell'abitazione predetta e l'uso della violenza in danno di EN PA, posto la violenza esercita nei confronti di costui era funzionale al solo scopo di ottenerne informazioni sul luogo in cui era occultata la refurtiva del furto poco prima consumato in danno dei familiari di DO ES OR, sicché, esclusa l'aggravante di cui all'art. 614, ultimo comma, cod. pen, si sarebbe dovuto prosciogliere il ricorrente dal reato di violazione di domicilio per difetto della prescritta condizione di procedibilità. - Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 110, 582, 585 e 576, primo comma, n. 1 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di prova della compartecipazione del ricorrente alla realizzazione del delitto di cui al capo 77) e dell'esistenza del nesso teleologico tra le lesioni inferte a EN PA e la violazione di domicilio di cui al capo 75). È dedotto il travisamento delle prove dichiarative, queste non identificando in NI OR, classe 2002, l'autore del pugno sferrato a EN PA: gesto, questo, isolato e non funzionale alla commissione di un ulteriore reato. - Il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 610 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di prova della configurabilità del delitto di violenza privata di cui al capo 78). È dedotto che né i risultati della prova dichiarativa, né i dati intercettivi darebbero conto di una qualsivoglia attitudine dell'azione contestata a comprimere la libertà di autodeterminazione dei fratelli NE, che mai avevano riferito di essersi sentiti costretti a seguire qualcuno. - Il quinto motivo denuncia la violazione dell'art. 628 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di rapina aggravata di cui al capo 79), mediante argomentazioni del tutto sovrapponibili a quelle sviluppate a sostegno del primo e del terzo motivo del ricorso nell'interesse di NI OR, classe 1987, come enunciati nel punto 2.6. della presente esposizione, cui si fa, qui, integrale e recettizio rinvio. È dedotto, in aggiunta, che la motivazione in ordine al contributo causale e psicologico offerto dal ricorrente,/
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allora poco più che diciottenne, alla realizzazione del reato sarebbe apparente o, comunque, del tutto inappagante sul piano argomentativo. - Il sesto motivo denuncia la violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e il vizio di motivazione, in riferimento al riconoscimento dell'aggravante mafiosa in relazione a tutti i reati ascritti al ricorrente, riproducendo, sostanzialmente, le stesse argomentazioni sviluppate a sostegno dell'identica censura articolata nell'interesse di NI OR, classe 1987, come enunciate nel punto 2.6. della presente esposizione, cui si fa, qui, integrale e recettizio rinvio. Il settimo motivo denuncia la violazione degli artt. 110, 582, 585 e 576, primo comma, n. 1 cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento alla prova della partecipazione del ricorrente al delitto di lesioni personali di cui al capo 80) e alla prova del nesso teleologico esistente tra questo e il delitto di rapina aggravata di cui al capo 79). Il concorso del ricorrente nel reato predetto sarebbe stato ritenuto in spregio ai criteri interpretativi elaborati dal diritto vivente, che impongono una motivazione particolarmente approfondita per la compartecipazione morale, la quale deve, comunque, possedere una riscontrata efficienza causale rispetto alle attività poste in essere dagli altri concorrenti. Parimenti, non sarebbe stata dimostrata la finalizzazione delle lesioni alla commissione della rapina, per essere stata l'azione violenta di cui al capo 80) diretta unicamente a dare una lezione agli autori del furto e a ottenere informazioni per il recupero della refurtiva;
sicché, escusa l'aggravante del nesso teleologico, l'imputato si sarebbe dovuto prosciogliere dal reato di lesioni di cui al capo 80) per difetto di condizione di procedibilità. L'ottavo motivo denuncia il vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbe stato giustificato ricorrendo ad una formula stereotipata e generalizzante, come tale espressiva di un mancato confronto con le deduzioni difensive, protese a valorizzare la specificità della posizione del ricorrente, di giovanissima età, incensurato e che aveva avuto, comunque, un ruolo marginale nella vicenda.
2.8. Il ricorso nell'interesse di IC OR, classe 1979, sottoscritto dall'Avvocato NI Mittica, consta di quattro motivi. - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione in punto di dimostrazione dell'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di estorsione aggravata di cui all'art. 85). È dedotto il travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa MA IA, stimate attendibili, a dispetto della loro intrinseca contraddittorietà. Si eccepisce l'illegittima loro valutazione frazionata, rilevandosi come la ritenuta non credibilità del dichiarante con riferimento al ruolo avuto dal
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coimputato CA, sarebbe stata tale da ripercuotersi negativamente, e in maniera decisiva, anche sulla sua credibilità per quanto riguarda le posizioni dei coimputati OR e CC. Oltretutto, le deduzioni difensive al riguardo articolate sarebbero state immotivatamente disattese: e ciò, sia nella parte in cui avevano sottoposto all'attenzione dei giudici di merito le dichiarazioni di NA IS, co-imprenditore in "ATI" con la vittima, il quale aveva costantemente negato non solo di avere subito estorsioni, ma anche di avere riferito ad altri di essere stato convocato dai Carabinieri, così smentendo la versione del IA, sia nella parte in cui avevano richiamato il dato intercettivo, attestante l'assenza di contatti del IS con gli imputati. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante mafiosa, contestata in relazione al reato di cui al capo 85). È dedotto che nella sentenza impugnata non si sarebbe dato conto degli specifici elementi fattuali denotanti lo sprigionarsi, in occasione della condotta del ricorrente, della forza di intimidazione propria delle associazioni mafiose posto che lo stesso IA aveva escluso di avere percepito nel passato un clima d'intimidazione mafiosa creato dai soggetti contigui alla cosca "OR"-, o la finalità di agevolare, con la condotta medesima, il sodalizio 'ndranghetista, tale finalità non potendosi desumere, stando al diritto vivente, dalla mera appartenenza familiare dell'imputato. Il terzo e il quarto motivo denunciano la violazione degli artt. 99 e 63 cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento all'applicazione al ricorrente della recidiva specifica, reiterata e infra-quinquennale e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Quanto alla recidiva, la stessa sarebbe stata riconosciuta senza che i giudici di merito avessero svolto la necessaria valutazione in concreto richiesta dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che impone di accertare la maggiore capacità a delinquere dell'imputato in relazione alle condanne pregresse e alla natura del nuovo reato. Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, si eccepisce che, versandosi in un'ipotesi di concorso tra un'aggravante autonoma (quella di cui all'art. 628, terzo comma, cod. pen., richiamato dall'art. 629 cod. pen.) e ulteriori aggravanti ad effetto comune, la Corte territoriale, invece di operare un aumento sulla pena già aggravata, avrebbe dovuto individuare la pena base all'interno dell'intervallo previsto per l'aggravante indipendente e applicare poi un unico aumento, in conformità con i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità: ciò, in ossequio al principio di proporzionalità della pena.
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2.9. Il ricorso nell'interesse di IC OR, classe 1991, sottoscritto dall'Avvocato US lemma, è affidato a quattro motivi. - Il primo e il secondo motivo denunciano la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 56 e 629 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di tentata estorsione aggravata di cui al capo 86). È dedotto, quanto alla prova del fatto, che la stessa poggerebbe sulle sole dichiarazioni della parte offesa US RO, che sarebbero state recepite in modo acritico, senza nessun vaglio di credibilità soggettiva e di attendibilità oggettiva. Vaglio, invece, impreteribile, attese le lacune temporali del racconto di RO e la tardività della sua denuncia, intervenuta solo dopo le misure cautelari adottate nei confronti di alcuni dei membri della cosca operante nella Locride nell'ambito dell'operazione "Riscatto". Nondimeno, lo stesso coinvolgimento del ricorrente nella vicenda sarebbe stato giustificato facendo ricorso ad una motivazione apparente e tautologica, perché fondata su mere supposizioni circa il suo ruolo nel contesto familiare dei OR. Si eccepisce, sul versante della qualificazione giuridica del fatto, che difetterebbe la stessa minaccia estorsiva, posto che la frase attribuita all'imputato ("le devi assumere e basta") non sarebbe tale da prefigurare alla parte offesa un male ingiusto e, quindi, non sarebbe stata idonea a limitarne la libertà di autodeterminazione in campo negoziale: ciò, tanto più che la detta manifestazione, quand'anche intimidatoria, era rimasta isolata. Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 416-bis.
1. cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di riconoscimento dell'aggravante mafiosa, contestata in relazione al delitto di cui al capo 86). È dedotto che l'applicazione della menzionata aggravante si sarebbe fatta discendere dalla mera appartenenza familiare del ricorrente, senza accertare se la condotta da lui tenuta sprigionasse in concreto la forza d'intimidazione del sodalizio mafioso e se la vittima l'avesse percepita come tale. Sarebbe stata, oltretutto, omessa qualsiasi verifica del "quid pluris" richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per distinguere l'intimidazione mafiosa dalla minaccia tipica dell'estorsione. - Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 133 e 62-bis c.p. e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena. È dedotto che la mancata concessione delle attenuanti innominate sarebbe il frutto di una valutazione generalizzante, priva di qualsivoglia considerazione della posizione particolare del ricorrente, che ne sarebbe stato meritevole se non altro,
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per la condotta processuale tenuta, per la sua incensuratezza, per l'assenza di ricaduta nel crimine e per la marginalità del ruolo avuto nella vicenda.
2.10. Il ricorso nell'interesse di DO ES OR, sottoscritto dagli Avvocati NI Nocera e Cesare Placanica, è affidato a nove motivi (enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente per il reato di partecipazione all'associazione di stampo mafioso di cui al capo 1). La sentenza impugnata non si sarebbe attenuta ai criteri elaborati dal diritto vivente per sussumere condotte criminali, a vario titolo poste in essere, nell'ambito della partecipazione associativa come delineata dalla norma evocata: non avendo individuato specifici comportamenti del ricorrente denotanti una sua stabile messa a disposizione della cosca 'OR', funzionale al perseguimento del controllo di ogni attività dispiegata nel territorio della Locride realizzato mediante la forza dell'intimidazione e giovandosi della conseguente situazione di omertà; avendone confermato il ruolo partecipativo, che si sarebbe concretizzato nell'assicurare alla cosca il controllo sul traffico degli stupefacenti, senza tener conto che l'associazione dedita al traffico stesso, contestatagli al capo 2) e del quale egli sarebbe stato il vertice apicale, era stata ritenuta in esito al giudizio di appello del tutto autonoma rispetto all'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) e che UC NG, ritenuto il suo fidato collaboratore, era stato assolto dal reato di partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo 1); non avendo affatto colmato il difetto di precisa individuazione di elementi fattuali a suo carico - rilevato dal giudice di legittimità in sede di giudizio cautelare con la sentenza Sez. 6, n. 6708 del 27 gennaio 2023 atti a dar conto, al di là del mero vincolo familiare o parentale con gli esponenti della cosca 'OR', di una sua condotta di partecipazione alla detta associazione di tipo mafioso. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 74, sesto comma, d.P.R. 309 del 1990 e il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente per il delitto di cui al capo 2). È dedotto che la sentenza impugnata non avrebbe offerto una motivazione congrua e giuridicamente corretta in ordine ai requisiti costitutivi dell'associazione criminale finalizzata al narcotraffico e agli elementi differenziali di questa rispetto al fenomeno della pluralità di delitti di detenzione o cessione illecite di sostanze stupefacenti, commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, da più persone in concorso tra loro. Fattispecie, quest'ultima, pertinente al caso concreto, vuoi per il riconoscimento del basso profilo delle attività poste in essere dai soggetti artefici delle singole condotte di detenzione e di spaccio di stupefacenti,
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vuoi per il coinvolgimento di questi ultimi in vicende giudiziarie (segnatamente, quella oggetto del procedimento cd. "RI Salvador") nelle quali il reato associativo era stato escluso. Ad ogni buon conto, a sostegno della partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui al capo 2), sarebbero stati valorizzati elementi di prova, desunti dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, che, in assenza di una perizia fonica capace di attestare la certa riferibilità al ricorrente e, comunque, fatti oggetto di una lettura decontestualizzata, risulterebbero privi di un'affidabile efficacia dimostrativa del postulato accusatorio relativo all'esistenza di un suo stabile contributo alla promozione e alla sopravvivenza del sodalizio. - Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 e il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati fine dell'associazione, di cui ai capi 11), 18), 22), 23), 24) e 36). È
dedotto:
quanto al capo 11), che si sarebbe apoditticamente assegnato alla spartizione delle somme oggetto delle interlocuzioni il significato della divisione dei proventi della cessione di stupefacenti in favore di IC NO, quand'invece si sarebbe dovuto, più plausibilmente, riconoscere che i loquenti intendevano riferirsi ad un debito di IC NO nei confronti del solo AM;
- quanto al capo 18), che, del pari in maniera del tutto congetturale, sarebbe stata ritenuta la codetenzione, anche da parte di DO ES OR, della sostanza stupefacente custodita da MA De IC;
quanto al capi 22), 23) e 24), riguardante l'offerta, la detenzione e la cessione di sostanza stupefacente ad NI AN, che mancherebbe la prova della stessa loro materialità, perché l'offerta in vendita della sostanza era priva di serietà perché il fornitore non ne aveva a disposizione;
- quanto al capo 36), che la conversazione intercorsa tra AM e un terzo, in cui il primo aveva riferito al secondo di avere ricevuto <<cinque pezzi da DO», sarebbe assolutamente insufficiente a fondare il concorso del ricorrente nella detenzione di sostanza stupefacente;
- quanto al capo 14), che la sentenza impugnata avrebbe, in maniera del tutto ingiustificata, omesso di rispondere a tutte le deduzioni difensive: in particolare, a quelle sul travisamento della prova sviluppate con i motivi di appello, protese ad evidenziare, per un verso, come non fosse stata evidenziata alcuna condotta, tipica o atipica, di DO ES OR espressiva di un suo contributo consapevole o almeno rafforzativo dell'azione promossa da AM e da US, diretta ad ottenere, con violenza e minaccia, il pagamento di un debito derivante dalla cessione di sostanza stupefacente non onorato da IC NO;
per altro verso, come l'appropriazione della bicicletta elettrica di IC NO
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da parte di UC AM non avesse nulla di illecito, essendo, piuttosto, il frutto di un prestito fatto spontaneamente dal primo al secondo. - Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 157, 158 e 159 cod. pen. e il vizio di motivazione in ragione dell'omesso rilievo officioso della intervenuta estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi 11), 18), 20), 22), 23), 24), 25), 26) e 36), qualificati come fatti di lieve entità ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 309 del 1990, prima della pronuncia della sentenza di appello. Omissione in cui la Corte di appello sarebbe incorsa in ragione dell'applicazione retroattiva della norma di cui all'art. 159 cod. pen., come modificata dalla legge n. 103 del 2017, che prevedeva la sospensione del corso della prescrizione per il tempo intercorrente tra il termine per il deposito della motivazione e il deposito effettivo della stessa. Il quinto motivo denuncia il vizio di motivazione carente, illogica o contradditoria, perché caratterizzata dal travisamento di specifici atti processuali, con riferimento all'affermazione di responsabilità del ricorrente per i delitti di danneggiamento e di minaccia di cui ai capi 68) e 69). Quanto al primo reato, la sentenza sarebbe inficiata dal travisamento di una prova decisiva: ossia, del verbale di sequestro redatto dai Carabinieri di Locri in data 19 luglio 2016, dal quale risulterebbe, in maniera ictu oculi evidente, che gli operanti avevano escluso che la morfologia fisica dell'autore del danneggiamento fosse compatibile con quella di DO ES OR. Quanto al secondo reato, come sarebbe assente o, comunque, carente la motivazione sul movente dell'azione intimidatoria nei confronti di IE, sulla sussistenza dell'aggravante mafiosa e sull'eccezione di improcedibilità del reato, per esserne parte offesa non RO IE ma la suocera TA KO e, comunque, per difetto di contestazione dell'aggravante di cui all'art. 339 cod. pen. Il sesto motivo denuncia la violazione degli artt. 628 e 416-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di concorso nella rapina aggravata cui al capo 79). È dedotto, tramite l'articolazione di più censure, che la sentenza impugnata sarebbe afflitta da un errore qualificatorio, posto che la condotta dell'imputato, per come pacificamente ricostruita, era stata animata dall'intento non di conseguire un profitto ingiusto, ma di recuperare la cospicua refurtiva sottratta poco prima dall'abitazione della sorella, di modo che, in assenza del dolo specifico richiesto per la configurabilità del delitto di rapina, sarebbe stato necessario sussumere la fattispecie concreta nello schema qualificatorio del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e minaccia alle persone ovvero in quello del delitto di violenza privata, come del resto ritenuto dalla sentenza del Tribunale di Locri n. 193 del 2025, che si è chiesto di acquisire agli atti del giudizio di legittimità.
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Si eccepisce, altresì, il difetto di nesso teleologico tra la violenza subita dai membri della famiglia PA-NE e la sottrazione della chiave dell'autovettura di ES NE, i giudici di merito essendo pervenuti all'opposto convincimento per effetto del travisamento delle prove, e si contesta la sussistenza dei presupposti di integrazione dell'aggravante mafiosa nella forma dell'agevolazione della cosca 'OR', difettandone il requisito soggettivo del dolo specifico, che, secondo il diritto vivente, deve riconoscersi in capo a tutti i concorrenti nel reato. Il settimo motivo denuncia la violazione degli artt. 582, 585, 577, primo comma, n. 4 cod. pen. e 125, 192 e 546, in relazione agli artt. 584, comma 5, e 603 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di lesioni personali aggravate di cui al саро 81). Si eccepisce l'error in procedendo determinato dal diniego di rinnovazione istruttoria in appello per acquisire il verbale redatto all'udienza del 28 marzo 2024 nell'ambito del procedimento penale n. 46 del 2023 R.G. - 74/2020 R.G.R. D.D.A., in riferimento alle dichiarazioni rese in quella sede da RA Jody, ritenuto assolutamente necessario sia per far emergere l'inattendibilità del detto teste, sia per escludere le aggravanti contestate (ossia, quelle dei futili motivi e dell'essere stato il fatto commesso da più persone riunite, avendo il RA riferito che il fatto era stato commesso esclusivamente da due persone). Si eccepisce, altresì, il travisamento delle prove, non essendo stata adeguatamente vagliata l'attendibilità dei testi TO, RA e FI) ed essendo stata immotivatamente preterita la decisiva prova documentale offerta dalle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, che non contemplavano la presenza di DO ES OR. - L'ottavo motivo, indicato in ricorso come il nono, denuncia la violazione dell'art. 61 n. 5 e il vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa, contestata in riferimento al delitto di rapina aggravata in concorso di cui al capo 79). È dedotto che la sentenza impugnata avrebbe fatto malgoverno dei principi affermati in materia dal diritto vivente e che, sarebbe, al contempo inficiata da un decisivo travisamento delle prove, perché non vi sarebbe stato da parte del ricorrente alcun approfittamento dell'orario notturno e delle particolari condizioni delle vittime, posto l'incontro era stato concordato e che le persone offese avevano preventivamente allertato i Carabinieri. - Il nono motivo, indicato in ricorso come il decimo, denuncia la violazione dell'art. 628, primo, terzo, nel numeri 1 e 3, e quarto comma, cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante dell'appartenenza mafiosa, contestata e ritenuta in riferimento al delitto di cui al capo 79).
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È dedotto, al riguardo: che l'appartenenza mafiosa del ricorrente sarebbe stata affermata in via del tutto presuntiva, posto che l'operativa della cosca in cui egli militava si era interrotta nel 2015, come accertato con la sentenza emessa in esito all'operazione "Shark"; che, in ogni caso, la sentenza impugnata sarebbe inficiata da un error in iudicando nella parte in cui aveva ritenuto applicabili sia l'aggravante in disamina che l'aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen.
2.11. Il ricorso nell'interesse di EN OR, sottoscritto dall'Avvocato OS ALnese, consta di due motivi. - Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente e di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Quanto al profilo della responsabilità è dedotto che la relativa affermazione poggerebbe su elementi indiziari privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, essendo state valorizzate esclusivamente intercettazioni, suscettibili di alternative e lecite interpretazioni, nelle quali si farebbe riferimento a generici "pezzi di ricambio", senza alcun esplicito riferimento ad armi comuni da sparo e senza alcun riscontro oggettivo in ordine all'effettiva detenzione di esse da parte del ricorrente. Donde, si eccepisce la violazione del canone di giudizio dell" al di là di ogni ragionevole dubbio". Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbe stato giustificato una motivazione stereotipata e, comunque, insufficiente, in quanto limitatasi a richiamare l'entità del danno patrimoniale e delle modalità della condotta, senza procedere a una valutazione complessiva della personalità dell'imputato e degli ulteriori elementi rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod. pen. o, in senso lato, favorevoli al richiedente.
2.12. Il ricorso nell'interesse di MA De IC, sottoscritto dall'Avvocato Giovanni Scarfò, consta di un unico motivo. È dedotto, sotto il profilo della sussistenza del vizio argomentativo, come una volta esclusa la ricorrenza dell'aggravante mafiosa, contestata in relazione alla fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 e quest'ultima ricondotta all'ipotesi di cui al sesto comma dello stesso articolo, la sentenza impugnata avrebbe dovuto rendere una motivazione assai più approfondita per dar conto dei presupposti integranti i requisiti del reato associativo avente ad oggetto il traffico di stupefacenti ipotizzato: ossia, la struttura organizzativa, la stabilità del vincolo tra i compartecipi e il programma criminoso unitario. Impegno motivazionale cui la Corte di appello non si sarebbe potuta in alcun modo sottrarre,
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posto che alcuni degli imputati, attinti dall'accusa di partecipazione all'associazione di cui al capo 2) con il ruolo di addetti allo smercio delle sostanze stupefacenti, nei confronti dei quali si era proceduto separatamente, erano stati assolti dal Tribunale di Locri con sentenza n. 193 del 2025, divenuta irrevocabile;
che vi era inconciliabilità logica tra quanto affermato in sentenza per giustificare la sussistenza dei requisiti della fattispecie associativa finalizzata al traffico degli stupefacenti e quanto argomentato per giustificare la configurabilità dell'associazione finalizzata a fatti di lieve entità, di cui all'art. 74, sesto comma, d.P.R. 309 del 1990; che i fatti ascritti al ricorrente erano di lieve entità e si erano dispiegati in un arco di tempo assai limitato, essendosi caratterizzati per una presenza intermittente del prevenuto, che aveva assunto in maniera opaca e indistinta il ruolo di magazziniere della sostanza stupefacente, così da fare fondatamente dubitare della sua "affectio societatis".
2.13. Il ricorso nell'interesse di GO NI EN, sottoscritto dagli Avvocati Guido Contestabile e Giovanni Taddei, consta di otto motivi (enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. od. proc. pen.). - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 2, 614, 635 e 610 cod. pen. e il vizio di motivazione in riferimento al delitti di cui ai capi 75), 76) e 78) nonché il vizio di motivazione. Si eccepisce, al riguardo, che in riferimento ai detti delitti l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela. Si osserva, a sostegno, che gli stessi, per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022, erano divenuti procedibili a querela di parte e che solo con la legge n. 60 del 2023 erano tornati ad essere procedibili di ufficio, di modo che, essendo le modifiche del regime di procedibilità equiparabili alla successione di leggi penali sostanziali, nel caso in esame i reati oggetto di contestazione erano perseguibili a querela di parte, della quale nel caso di specie era da rilevare l'assenza. - Il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione illogica e contradditoria, per il travisamento di specifici atti processuali, in riferimento all'affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati di cui ai capi 75), 76) e 77). È dedotto che la sentenza impugnata darebbe conto del convincimento maturato al riguardo dalla Corte territoriale sulla base di una lettura frammentaria delle risultanze probatorie, omettendo di confrontarsi con dati oggettivi, segnatamente con il contenuto delle intercettazioni ambientali, dalle quali sarebbe emersa l'estraneità del ricorrente alle condotte materiali di violazione di domicilio, di danneggiamento e di lesioni personali. -Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 614, 635, 582 e 610 cod. pen. ed eccepisce l'error iuris che affliggerebbe la sentenza impugnata nella parte
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in cui aveva negato l'assorbimento delle fattispecie di violazione di domicilio, danneggiamento e lesioni nel reato di violenza privata in applicazione dei principi di sussidiarietà e di specialità. - Il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 610 cod. pen. e il vizio di manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al reato di violenza privata di cui al capo 78), ritenuto integrato a dispetto della coincidenza tra l'azione costrittiva e l'evento che ad essa avrebbe dovuto fare seguito, posto che alle parti offese non sarebbe stata offerta altra scelta se non quella di fermarsi nel momento in cui erano stati attinti dalla manovra violenta degli imputati. - Il quinto motivo denuncia la violazione dell'art. 628 cod. pen. e il vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di rapina aggravata di cui al capo 79), del quale, nella fattispecie concreta, sarebbe mancato il dolo specifico. Infatti, l'apprensione della chiave dell'autovettura di ES NE era consistita nel mero impossessamento momentaneo della cosa altrui, privo di una reale incidenza offensiva sul patrimonio della vittima. - Il sesto motivo denuncia il vizio di motivazione in punto di prova del concorso del ricorrente nel delitto di cui al capo 79). E' dedotto che il concorso di GO EN nel delitto di rapina sarebbe stato desunto dalla sua mera partecipazione al "pestaggio" di cui al capo 80), senza nulla addurre di concreto e di specifico in ordine al suo contributo consapevole, morale o materiale, alla consumazione del delitto di rapina;
contributo che, se anche sussistente sul piano materiale, non era stato animato di certo dal dolo specifico di procurarsi un ingiusto profitto, avendo egli ritenuto che l'appropriazione della chiave dell'autovettura rispondesse solo ad una finalità di vendetta o di ritorsione verso la famiglia PA-NE. Il settimo motivo denuncia il vizio di motivazione in punto di riconoscimento dell'aggravante mafiosa contestata al ricorrente in relazione a tutti i delitti ascrittigli. È addotto che nella sentenza impugnata non sarebbero stati indicati elementi concreti atti a dimostrare che le modalità delle azioni poste in essere avessero evocato, nella percezione delle persone offese, la forza intimidatrice tipica di un sodalizio mafioso e che il ricorrente avesse agito con finalità di agevolazione della cosca "OR". - L'ottavo motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbe stato giustificato ricorrendo a formule stereotipate e, come tali, espressive di una mancanza di effettivo confronto da parte del giudice censurato con gli elementi favorevoli allegati dalla
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difesa, con particolare riferimento al ruolo marginale del ricorrente e al suo comportamento complessivo nel corso della vicenda.
2.14. Il ricorso nell'interesse di AL FA, sottoscritto dall'Avvocato OS ALnese, consta di due motivi. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in riferimento al diniego di riconoscimento alla ricorrente delle circostanze attenuanti generiche, delle quali, invece, sarebbe stata meritevole - giusta la necessità di una valutazione globale del fatto e della personalità del richiedente il beneficio avuto riguardo ai plurimi elementi positivi che la riguardavano, tra questi la sua incensuratezza, la correttezza della condotta processuale tenuta e l'assenza di indicatori specifici di pericolosità sociale.
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Il secondo motivo eccepisce la contraddittorietà tra il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, posto che il riconoscimento di tale ultimo beneficio presuppone una prognosi favorevole sulla futura condotta del reo fondata sui medesimi criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il contestuale diniego delle attenuanti generiche avrebbe richiesto una motivazione rafforzata.
2.15. Il ricorso nell'interesse di ST OS ER, sottoscritto dagli Avvocati US Belcastro e US Calderazzo, consta di tre motivi. Il primo e il secondo motivo denunciano la violazione degli artt. 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen. e degli artt. 110 e 628 cod. pen. in riferimento all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il concorso nel delitto di rapina di cui al capo 13). È dedotto che sarebbero state ignorate le deduzioni difensive con le quali si era evidenziata l'insufficienza degli elementi valorizzati per identificare il ricorrente come componente del gruppo che con la violenza di era impossessato del motorino di UC AM e per delineare il contributo materiale da lui offerto all'azione collettiva. In particolare, si eccepisce il fraintendimento del contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali, dalle quali quegli elementi erano stati desunti, e il travisamento per omissione di captazioni ritenute, invece, decisive ai fini della smentita delle conclusioni raggiunte dai giudici di merito in ordine ai temi dedotti;
conclusione che, pertanto, sarebbero state rassegnate in violazione del canone decisorio dell'oltre ogni ragionevole dubbio". - Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 133, 62 n. 2, e 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente (con specifico riferimento all'individuazione della pena base e al diniego della circostanza attenuante della provocazione e delle
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circostanze attenuanti generiche), replicando le deduzioni già sviluppate a suffragio del quarto motivo del ricorso nell'interesse di IC NO (enunciato nel punto 2.3. che precede) e del terzo motivo del ricorso nell'interesse di US NO (enunciato nel punto 2.4. che precede): deduzione cul, per ragioni di sintesi espositiva, si fa qui integrale e recettizio rinvio.
2.16. Il ricorso nell'interesse di NI AN, sottoscritto dall'Avvocato Umberto Abate, consta di un solo motivo. Si censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 159 cod. pen. e 304 cod. proc. pen. in riferimento alla mancata declaratoria di estinzione dei reati di cui ai capi 25) e 27), riqualificati ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, per prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza di appello. È dedotto che l'errore denunciato sarebbe il frutto di una non corretta interpretazione dell'art. 159 cod. pen., che, in quanto norma eccezionale che annovera ipotesi tassative di sospensione del corso della prescrizione, non è suscettibile di essere estesa a situazioni non specificamente previste: tra queste, quella della sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del giudizio, ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., che costituisce disposizione non assimilabile a quella d cui all'art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
2.17. ricorso nell'interesse di AN SC, sottoscritto dall'Avvocato OS ALnese, consta di due motivi. - Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente. E' dedotto che la stessa poggerebbe su elementi indiziari privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, essendo state valorizzate esclusivamente intercettazioni, suscettibili di alternative e lecite interpretazioni, e come tali inidonee a fondare la prova della cessione di sostanza stupefacente, in assenza di riscontri esterni e al cospetto di specifiche deduzioni difensive, svolte con l'atto di appello, con le quali era stata evidenziata la natura equivoca e polisemica dei dialoghi oggetto di captazione. Donde, si eccepisce la violazione del canone di giudizio dellal di là di ogni ragionevole dubbio". - Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato con una motivazione stereotipata e, comunque, insufficiente, giacché limitatasi a richiamare l'entità del danno patrimoniale e delle modalità della condotta, senza procedere a una valutazione complessiva della personalità dell'imputato e degli
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ulteriori elementi rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod. pen. o, in senso lato, favorevoli al richiedente. Si assume che la motivazione resa dalla Corte di appello non soddisferebbe l'onere argomentativo richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, tanto più in presenza della concessione della sospensione condizionale della pena, che presuppone una prognosi favorevole sulla futura condotta del reo.
2.18. Il ricorso nell'interesse di UC AM, sottoscritto dall'Avvocato Rosario Scarfò, consta di cinque motivi. - Il primo motivo deduce il vizio argomentativo in punto di prova del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo 2). È addotto, a sostegno del vizio denunciato, che, una volta esclusa la ricorrenza dell'aggravante mafiosa, contestata in relazione alla fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, e assolto il ricorrente dal delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1), la sentenza impugnata avrebbe dovuto rendere una motivazione assai più approfondita per dar conto dei presupposti integrativi dei requisiti del reato associativo avente ad oggetto il traffico di stupefacenti: ossia, la struttura organizzativa, la stabilità del vincolo tra i compartecipi e il programma criminoso unitario. Impegno motivazionale cui, peraltro, la Corte di appello non si sarebbe potuta in alcun modo sottrarre: perché alcuni degli imputati, attinti dall'accusa di partecipazione all'associazione di cui al capo 2) con il ruolo di addetti allo smercio delle sostanze stupefacenti, nei confronti dei quali si era proceduto separatamente, erano stati assolti dal Tribunale di Locri con sentenza n. 193 del 2025, divenuta irrevocabile;
perché vi sarebbe incompatibilità logica tra quanto affermato in sentenza per giustificare la sussistenza dei requisiti della fattispecie associativa finalizzata al traffico degli stupefacenti e quanto argomentato per giustificare la configurabilità dell'associazione finalizzata a fatti di lieve entità, di cui all'art. 74, sesto comma, d.P.R. 309 del 1990; perché i fatti ascritti al ricorrente sarebbero di lieve entità e si sarebbero dispiegati in un arco di tempo assai limitato. - Il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in punto di sussistenza del delitto di tentata estorsione di cui al capo 72). È addotto a sostegno che il giudice di appello avrebbe ingiustificatamente ignorato le deduzioni difensive, protese ad evidenziare come il fatto contestato fosse una mera vicenda privata, non inquadrabile in nessuna fattispecie di reato, costituente solo l'antefatto del successivo reato di lesioni, ed avrebbe, comunque, reso sul punto una motivazione suscettibile di rivelarsi palesemente contradditoria rispetto a quella rassegnata per escludere l'aggravante mafiosa.
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Il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in punto di prova dei reati di detenzione di sostanza stupefacente di cui ai capi 7), 11), 18), 19) e 37). Le intercettazioni valorizzate al riguardo non sarebbero tali da offrire un'appagante dimostrazione, in linea con lo standard probatorio richiesto dal principi di materialità del reato e di personalità della responsabilità penale, in ordine alla militanza associativa del ricorrente e alla sua comproprietà e materiale disponibilità della sostanza stupefacente. Il quarto motivo denuncia l'omessa risposta alla richiesta di riconoscimento della continuazione tra la pena di cui alla regiudicanda e quella applicata al ricorrente con altra sentenza. Preterizione, questa, decisiva, perché se fosse stato riconosciuto l'invocato beneficio si sarebbe ragionevolmente giunti a ben altre conclusioni quanto alla recidiva applicata al ricorrente e al rilievo della prescrizione dei fatti ascrittigli, riqualificati ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 309 del 1990. Il quinto motivo deduce il vizio di motivazione in punto di prova dell'aggravante dell'essere l'associazione di cui al capo 2) armata e in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. È addotto a sostegno della censura sviluppata che l'estromissione dell'associazione di cui al capo 2) dal contesto dell'associazione 'ndranghetista 'OR', di cui al capo 1), avrebbe imposto un'argomentazione assai più incisiva in riferimento alla questione della utilizzazione di armi da parte dei membri dell'associazione di cui al capo 2), nel senso che si sarebbe dovuto spiegare se esse fossero o meno destinate al perseguimento dei fini associativi. Parimenti, il diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. avrebbe dovuto essere calibrato sulla personalità dell'imputato e sul concreto disvalore delle condotte ascrittegli.
2.19. Il ricorso nell'interesse di EN MI, sottoscritto dall'Avvocato NI Alvaro, consta di cinque motivi. - Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 61 n. 2, 614, quarto comma, 582, 585 e 576, primo comma, n. 1 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati di violazione di domicilio aggravata e di lesioni aggravate, di cui ai capi 75) e 77). È dedotto che il ricorrente sarebbe stato ritenuto in essi concorrente a dispetto dell'assenza di adeguato riscontro probatorio circa la sua presenza nel tempo e nel luogo in cui erano stati commessi;
e anzi, gli elementi allegati dalla difesa, di fonte intercettiva e dichiarativa, sarebbe stati tali, non solo da far dubitare della detta presenza, ma addirittura da dimostrare l'estraneità dell'imputato agli episodi contestati.
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Nondimeno, l'erronea valutazione dei giudici di merito in ordine alla sussistenza del nesso teleologico tra il reato di cui al capo 77) e quello di cui al capo 75) avrebbe dovuto comportare il proscioglimento del ricorrente dal reato di lesioni aggravate di cui al capo 77) per difetto di condizione di procedibilità. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 61 n. 2, 582, 585 e 576, primo comma, n. 1 cod. pen. e il vizio di motivazione in riferimento all'aggravante del nesso teleologico contestata con riguardo al delitto di lesioni aggravate e in concorso di cui al capo 80). La motivazione rassegnata sul punto sarebbe apodittica, perché non sarebbero state indicate le specifiche evidenze fattuali denotanti la finalizzazione della violenza esercitata nei confronti dei NE-PA alla realizzazione del reato di rapina di cui al capo 79), le emergenze probatorie disponibili dimostrando, piuttosto, che le condotte di cui al capo 80) avevano natura meramente occasionale. Dunque, esclusa l'aggravante in disamina, il ricorrente si sarebbe dovuto prosciogliere dal reato di cui al capo 80) per difetto di condizione di procedibilità. - Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 110 e 628 cod. pen. nonché vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di rapina di cui al capo 79). Si eccepisce l'errore qualificatorio che affliggerebbe la sentenza impugnata, derivante dal travisamento delle risultanze processuali, che, ove correttamente valutate, sarebbero state tali da escludere l'esistenza di un nesso funzionale e strumentale tra la violenza esercitata e l'impossessamento del bene, essendo l'azione violenta finalizzata unicamente al recupero della refurtiva precedentemente oggetto di furto da parte di componenti della famiglia NE- PA. Si deduce, inoltre, l'insufficienza motivazionale in riferimento al profilo del concorso morale del ricorrente, ritenuto sulla base della mera sua presenza sul luogo dei fatti, senza l'individuazione di un concreto contributo causale o di una consapevole adesione all'altrui proposito criminoso. - Il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 416-bis.1, cod. pen. e il vizio di motivazione in riferimento al riconoscimento dell'aggravante contestata in relazione ai reati ascritti al ricorrente. È dedotto che la sentenza impugnata avrebbe acriticamente replicato le argomentazioni sul punto sviluppate nella sentenza di primo grado, senza individuare specifiche evidenze fattuali atte a dimostrare che le modalità delle azioni compiute fossero tali da evocare, nella percezione delle persone offese, la forza intimidatrice tipica di un sodalizio mafioso o che il ricorrente avesse agito con finalità di agevolazione della cosca "OR".
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Il quinto motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato sulla base di argomentazioni generalizzanti e, perciò, prive di effettivo confronto con le deduzioni difensive, che avevano spiegato le ragioni per le quali il ricorrente sarebbe stato meritevole del beneficio richiesto.
2.20. Il ricorso nell'interesse di UI TE RS, sottoscritto dall'Avvocato Giovanni Scarfò, consta di un solo motivo. E' dedotto, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, che l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo 44) [avente ad oggetto la cessione continuata di sostanza stupefacente] poggerebbe su elementi indiziari non univoci, quali incontri preparatori e mere sovrapposizioni di celle telefoniche, senza alcuna prova, né diretta né indiretta, della traditio della sostanza stupefacente, derivante, ad esempio, da sequestri di questa successivi agli incontri valorizzati. Donde, sarebbero stati violati i principi che regolano la prova indiziaria. È, altresì, censurata la motivazione rassegnata a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche, sul rilievo che non si sarebbe tenuto conto dell'unicità dell'episodio in cui il ricorrente sarebbe rimasto coinvolto, di modo la pena applicatagli sarebbe manifestamente sproporzionata rispetto a quella irrogata ad altri imputati.
2.21. Il ricorso nell'interesse di RD CC, sottoscritto dall'Avvocato NI Mittica, consta di tre motivi. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 629 cod. pen. e il vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità del ricorrente per le estorsioni, tentate e consumate di cui ai capi 82) e 85). È dedotto il vizio argomentativo sia in punto di prova della sussistenza del fatti, che in punto di dimostrazione della compartecipazione del ricorrente alla realizzazione dei reati, questa essendo stata desunta dalle sole dichiarazioni delle persone offese, ritenute attendibili in modo frazionato e selettivo, senza un'adeguata loro valutazione unitaria;
valutazione che, se operata, avrebbe lasciato emergere l'inscindibile connessione esistente tra le varie parti del loro racconto. Sarebbero state, inoltre, immotivatamente disattese dalla Corte territoriale le deduzioni difensive protese ad evidenziare come le circostanze riferite dai dichiaranti avessero trovato robusta smentita nei dati desunti da altre fonti dichiarative (in particolare, da NA IS e da NI CA), dalle risultanze intercettive e dagli accertamenti tecnici (ispezione dei telefoni).
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Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 416-bis.
1. cod. pen. e il vizio di motivazione in riferimento al riconoscimento dell'aggravante mafiosa, contestata in relazione ai reati di cui ai capi 82) e 85). È dedotto che la relativa applicazione sarebbe sostenuta da motivazione apparente, perché silente in ordine alle specifiche evidenze fattuali denotanti l'evocazione della forza intimidatrice promanante da un'associazione di tipo mafioso, nonché la funzionalizzazione delle condotte estorsive, in ipotesi tenute dal ricorrente, all'agevolazione dell'attività della cosca di riferimento. Motivazione tanto più apodittica perché resa senza alcun confronto con le deduzioni difensive, con le quali si era evidenziato come fosse emersa l'assenza di un timore effettivo nella persona offesa e la mancanza di qualsiasi concreta utilità per il sodalizio
mafioso.
Viene, inoltre, eccepita la contraddittorietà della motivazione, poiché gli stessi criteri interpretativi utilizzati dalla Corte territoriale per escludere l'aggravante in relazione ad altri imputati non sarebbero stati applicati alla posizione del
ricorrente.
- Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sul rilievo che le argomentazioni sviluppate a sostegno della determinazione del trattamento sanzionatorio sarebbero di puro stile e come tall prive di ogni considerazione degli elementi favorevoli dedotti dalla difesa.
3. Il Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri ha concluso per iscritto chiedendo il rigetto dei ricorsi.
4. Hanno presentato memorie e motivi nuovi:
4.1. per i ricorrenti:
4.1.1. l'Avvocato Eugenio Minniti nell'interesse di OR US, in data 23 febbraio 2026, articolando due motivi, entrambi riferiti al delitto di cui al capo 11), con i quali sono stati denunciati: il vizio di violazione degli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 73 e 80, terzo comma, d.P.R. 309 del 1990 e il vizio di motivazione in punto di prova del concorso del ricorrente nel detto reato e in punto dell'aggravante dell'uso di armi;
la violazione degli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e 73, quinto comma, d.P.R. 309 del 1990 e il vizio di motivazione quanto al diniego di riqualificazione
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del fatto in termini di lieve entità, in ragione della valorizzazione del solo dato
ponderale (15 g);
4.1.2. l'Avvocato Rosario Scarfò nell'interesse di UC AM, in data 23 febbraio 2026; 4.1.3. l'Avvocato NI Mittica nell'interesse di IC OR, classe 1979, in data 26 e 27 febbraio 2026; 4.1.4. l'Avvocato NI Mittica e l'Avvocato US Belcastro del Foro di Roma nell'interesse di RD CC, in data 27 febbraio 2026; 4.1.5. gli Avvocati Cesare Placanica e NI Nocera nell'interesse di DO ES OR e NI OR, classe 1987, in data 1 marzo 2026;
4.2. per le parti civili:
4.2.1. l'Avvocato EN De TE nell'interesse della Città Metropolitana di Reggio Calabria in data 27 febbraio 2026.
5. I ricorsi sono stati trattati all'odierna pubblica udienza, avendo i difensori dei ricorrenti avanzato tempestiva richiesta di loro discussione orale
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate.
1. Ragioni di economia espositiva suggeriscono l'esame congiunto delle questioni comuni ai ricorsi.
1.1. La prima di tali questioni involge il problema del sindacato del giudice di legittimità sulla valutazione delle prove, sollecitato attraverso la denuncia del vizio di violazione degli artt. 125, 192, 533 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. o del vizio di motivazione, apparente, carente, illogica o contraddittoria.
1.1.1. Il diritto vivente ha sancito l'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono
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essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, [...], Rv. 280027-04).
1.1.2. La giurisprudenza di questa Corte, inoltre, stabilito che la funzione di controllo sulla motivazione dei provvedimenti del giudice di merito assegnata al giudice di legittimità è circoscritta alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente, non contraddittorio e sorretto da un minimo di razionalità giustificativa, rimanendovi estranea ogni rivalutazione del materiale probatorio o ricostruzione alternativa del fatto (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, [...], Rv. 203428 01; Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, [...], Rv. 203767-01). Sicché, il vizio di motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è configurabile esclusivamente allorché l'impianto argomentativo della decisione impugnata risulti: mancante, ossia, caratterizzato dall'omesso esame di una o più questioni decisive;
manifestamente illogico, ossia, contrassegnato da una o più fratture logiche tra una premessa o più premesse e le conseguenze che se ne sono tratte, ma di spessore tale da risultare percepibili "ictu oculi"; connotato da inopinabili contraddittorietà, ossia, da situazioni di incompatibilità logica tra un passaggio ed un altro del tessuto argomentativo ovvero da una decisiva, incontrovertibile e pacifica distorsione del contenuto di specifiche prove assunte (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, [...], Rv. 214794-01). Non rientra, di conseguenza, nel perimetro del sindacato consentito a questa Corte la verifica della maggiore o minore persuasività della motivazione, né la preferibilità di una determinata lettura delle risultanze processuali rispetto ad altre astrattamente possibili: il detto sindacato resta, quindi, limitato alla verifica che il giudice di merito abbia dato conto, con argomentazioni non manifestamente illogiche, delle ragioni del proprio convincimento, senza, peraltro, che gli sia richiesto un esame analitico e confutativo di ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente che dalla motivazione emerga, in modo chiaro e coerente, liter logico seguito e la tenuta razionale della decisione adottata (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, [...], Rv. 214794-01). Ha, dunque, concluso nel senso che non è consentito sollecitare con il ricorso per cassazione, pur sotto l'apparente deduzione di un vizio di motivazione, una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatti, fondata su criteri di giudizio alternativi rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, [...], Rv. 216260-01), posto che, in tale ipotesi, le censure si risolvono in una mera contestazione del merito della
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regiudicanda, ossia, nella prospettazione di una versione dei fatti ritenuta dal ricorrente più plausibile o più favorevole.
1.1.3. Sulla base di tali indicazioni direttive è stata elaborata la distinzione tra il vizio di travisamento del fatto e il vizio di travisamento della prova. Il vizio di travisamento del fatto ricorre quando il ricorrente sollecita una diversa ricostruzione della vicenda storica, prospettando una lettura alternativa del materiale probatorio o una differente valutazione delle risultanze istruttorie nel loro complesso considerate: come tale esula dal novero dei vizi deducibili nel giudizio di legittimità. Il vizio di travisamento della prova integra, invece, un vizio denunciabile in cassazione a condizione che ne ricorrano i presupposti: ossia, che il giudice di merito abbia fondato la decisione su un'informazione probatoria inesistente ovvero che abbia omesso di valutare una prova effettivamente acquisita agli atti ovvero che abbia attribuito a un atto processuale un contenuto oggettivamente diverso da quello reale, purché l'errore risulti decisivo, nel senso che sia suscettibile di incidere in modo determinante sull'iter argomentativo della decisione, rendendone illogico l'impianto complessivo (Sez. 1, n. 39846 del 23/05/2023, [...], Rv. 285368-01). Ne viene che, affinché il travisamento delle prove possa essere utilmente dedotto, è necessario che il ricorrente si faccia carico di uno specifico onere di allegazione, debitamente documentato alla stregua del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Onere che si traduce nella necessità di indicare, in modo puntuale e inequivoco, l'atto o gli atti processuali asseritamente travisati, riproducendone il contenuto rilevante o localizzandoli con precisione nel fascicolo processuale, così da consentire alla Corte un immediato riscontro, senza necessità di autonome ricerche, e, altresì, nella necessità di «indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, [...], Rv. 281085 01). Non è, quindi, consentito articolare, sotto l'egida formale del vizio di motivazione da travisamento della prova, una censura che investa genericamente il compendio probatorio nel suo insieme o che miri a una diversa ricostruzione del fatto storico. In definitiva, mentre il travisamento del fatto si traduce in un'inammissibile critica di merito, il travisamento della prova rappresenta un vizio eccezionale e tipizzato, scrutinabile in sede di legittimità solo quando l'errore percettivo o valutativo risulti specificamente individuato e dotato di effettiva forza disarticolante rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
1.1.4. Né può sostenersi che l'introduzione nel disposto dell'art. 533 cod. proc. pen. del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" ad opera della legge 20,
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febbraio 2006, n. 46 abbia mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza. È stato, infatti, affermato che la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra, di per sé, un vizio di motivazione se sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, [...], Rv. 285801-01). Perché sia eventualmente ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278237-01).
1.2. La seconda delle questioni comuni attiene al tema dell'errore di sussunzione. La giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi in tema di rapporti tra la violazione di legge per errata qualificazione giuridica del fatto e il vizio di motivazione, ha affermato che il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404-01). Sicché, è inammissibile la censura che intenda far valere l'errore qualificatorio del fatto attraverso una diversa interpretazione delle prove sulla base delle quali il fatto medesimo è stato ricostruito.
1.3. Comune ai ricorsi in disamina è, poi, la questione del controllo ammissibile in sede di legittimità in ordine al significato attribuito dal giudice di merito alle conversazioni o comunicazioni oggetto di intercettazioni. Il diritto vivente ha sancito, al riguardo, che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta
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logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, [...], Rv. 263715-01, di modo che si è precisato che la reinterpretazione dei dialoghi non può avvenire nel giudizio di legittimità, a meno che il ricorrente non abbia realmente evidenziato travisamenti di lettura che rivestano carattere decisivo (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, [...], Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389- 01). A ciò deve aggiungersi che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, i contenuti informativi provenienti da intercettazioni di conversazioni, relativi a fatti direttamente attinenti alla vita di un'associazione criminale, sono direttamente utilizzabili a carico dei conversanti, perché espressione di un patrimonio conoscitivo condiviso, derivante dalla circolazione all'interno del sodalizio di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune agli associati (Sez. 2, n. 10366 del 06/03/2020, Muià, Rv. 278590-02) e, d'altro canto, tali contenuti, ove aventi ad oggetto auto ed etero accusatori, hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretati e valutati, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, [...], Rv. 263714-01; Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, [...], Rv. 286150-04).
1.4. Tra le questioni in diritto dedotte da più ricorrenti (segnatamente, da NI ER, con il sesto e il settimo motivo di ricorso, da OR US, con il primo motivo di ciascun ricorso presentato nel suo interesse, da DO ES OR, con il secondo motivo di ricorso, da MA De IC, con il solo motivo proposto, e da UC SC, con il primo motivo di ricorso) spiccano quelle relative: ai requisiti di integrazione dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, ancorché riqualificata ai sensi del sesto comma dello stesso articolo;
del riconoscimento di questa come armata;
degli indicatori fattuali rivelatori dell'affectio societatis" e della qualificazione del ruolo assunto dal compartecipi in seno al sodalizio.
1.4.1. Quanto al tema della sussistenza della fattispecie associativa finalizzata al narcotraffico, nel presente processo oggetto dell'imputazione di cui al capo 2), e dei tratti distintivi rispetto alla fattispecie del concorso in una pluralità di delitti di detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti, punibili ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309 del 1990, questa Corte si è espressa affermando che l'elemento che fonda la sussistenza della fattispecie associativa deve individuarsi nell'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un/
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semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un "quid pluris", che si sostanzia nella predisposizione di risorse umane e materiali finalizzate alla commissione di delitti e in un contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo illecito (Sez. 4, n. 27517 del 12/04/2024, [...], Rv. 286738-01; Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, [...], Rv. 270396-01). Solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa si realizza, infatti, la situazione antigiuridica che caratterizza il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, la quale rappresenta una minaccia tanto grave per l'ordinamento da giustificare la previsione di sanzioni ben più incisive rispetto a quelle comminate per il reato di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. Di talché, l'elemento aggiuntivo e distintivo dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze e psicotrope rispetto al concorso di persone nel reato continuato di detenzione e cessione illecite di stupefacenti è stato individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e caratterizzato dalla permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, che devono assicurare la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio, ma, soprattutto, nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta dello stesso programma criminoso (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, [...]; Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, [...]; Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, [...]). Ne viene che, ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo sorto anche in modo informale ma non necessariamente contestuale avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali;
b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo;
c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (Sez. 6, n. 7387 del 3/12/2013, dep. 2014, [...]; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, [...], Rv. 257582 -01), senza che siano di ostacolo alla detta configurabilità: 1) la radicale diversità (e finanche la astratta inconciliabilità) degli interessi contrapposti perseguiti dai singoli componenti il sodalizio, posto che tali interessi rilevano, ai fini della fattispecie associativa, esclusivamente quali motivi a delinquere che trovano nella struttura organizzativa il mezzo per la composizione ed il conseguimento di tali interessi;
2) lo scopo soggettivo, personale, perseguito da ciascun partecipe, atteso che ciò che distingue la fattispecie associativa è il mezzo con cui le diverse
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finalità vengono perseguite;
3) la diversità dell'utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare o dalla esistenza di un contrasto degli interessi economici di essi;
4) l'assenza di una c.d. «cassa comune», essendo sufficiente, anche nell'ipotesi di una gestione degli utili non paritaria né condivisa tra i vari sodali, che tra questi sussista un comune e durevole interesse ad immettere nel mercato sostanza stupefacente, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una sia pur minima organizzazione (Sez. 6, n. 2394 del 12/10/2021, dep. 2022, [...]).
1.4.2. Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che si possa dare prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, anche mediante l'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive. (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, [...], Rv. 282610 01; Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, dep. 2013, [...], Rv. 25520701) e che la condotta di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta anche da comportamenti significativi (Sez. 5, n. 10076 del 24/09/1998, dep. 1999, [...], Rv. 213978 01), che si concretizzino in un attivo e stabile contributo offerto al sodalizio ed animato dalla consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale (Sez. 6, n. 8046 del 08/05/1995, [...], Rv. 202031-01). Non rileva, invece, ai fini della verifica degli elementi costitutivi dell""affectio societatis" di ciascun aderente la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato. (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, [...], Rv. 278440-02).
1.4.3. L'associazione finalizzata al narcotraffico può, poi, dirsi armata, ai sensi dell'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, quanto il sodalizio abbia a disposizione armi, non essendo richiesto, diversamente da quanto previsto dall'art. 416-bis, quinto comma, cod. pen. per l'associazione per delinquere di stampo mafioso, che la stessa sia correlata agli scopi perseguiti dall'associazione criminosa, purché si tratti di armi che non siano di uso personale esclusivo dei partecipi che le detengono (Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021, [...], Rv. 281212 - 01; Sez. 5, n. 11101 del 04/02/2015, [...], Rv. 262714-01). È stato, infatti, chiarito che, perché possa dirsi integrata la menzionata aggravante, non rileva l'effettiva utilizzazione delle armi e che, anzi, la loro
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destinazione al conseguimento delle finalità del sodalizio non deve essere intesa in modo assoluto, nel senso che esse devono essere utilizzate esclusivamente a sorreggere la condotta criminosa propria dell'associazione. Tale destinazione, infatti, può ben concorrere con l'utilizzazione da parte del singolo compartecipe a scopo individuale, sempre che il titolo soggettivo di possesso non si riveli di pregnanza assoluta (Sez. 6, n. 5501 del 12/12/1995, [...], Rv. 205652 - 01).
1.4.4. Infine, la qualificazione dell'associazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, pur integrando fattispecie autonoma di reato e non mera ipotesi attenuata del reato di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. cit. (Sez. U, n. 34475 del 23/06/2011, [...], Rv. 250352-01), presuppone, pur sempre, l'esistenza dei requisiti dell'associazione maggiore, dalla quale si distingue solo per la presenza di una struttura ridotta e di condotte compatibili con la qualificazione in termini di lieve entità (Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, [...], Rv. 274287-02).
1.5. Comuni a più ricorrenti (segnatamente, a IC NO, secondo motivo;
a US NO, secondo motivo;
ad NI OR (classe 1987), primo e terzo motivo;
ad NI OR (classe 2002), quinto motivo;
a DO ES OR, sesto motivo;
ad GO NI EN, sesto motivo e a EN MI, terzo motivo) sono le questioni relative ai requisiti d'integrazione del delitto di rapina e alla distinzione di tale delitto da quelli di violenza privata e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona.
1.5.1. Quanto alla prima questione, va ribadito: in primo luogo, che la minaccia costitutiva del delitto di rapina, oltre che palese, esplicita e determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta e indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa versa (Sez. 2, n. 27649 del 09/03/2021, [...], Rv. 281467-01; Sez. 2, n. 44347 del 25/11/2010, [...], Rv. 249183-01); poi, che il delitto di rapina è configurabile non solo quando l'agente persegua un impossessamento definitivo del bene, ma anche quando costringa la persona offesa, mediante violenza o minaccia, a consegnare la cosa per un uso meramente momentaneo, purché la vittima ne perda il controllo durante l'utilizzo da parte dell'agente, il quale consegue così l'autonoma disponibilità del bene (Sez. 2, n. 16819 del 26/02/2019, [...], Rv. 276052- 01; Sez. 1, n. 8073 del 11/02/2010, [...], Rv. 246235-01), di modo che il delitto di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in
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cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica (Sez. 2, n. 35006 del 09/06/2010, [...], Rv. 248611 01); infine, che l'ingiusto profitto richiesto dall'art. 628 cod. pen. può consistere in qualsiasi utilità, anche non economica o meramente morale (Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, [...], Rv. 285190 01; Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, [...], Rv. 276104 - 01; Sez. 2, n. 11467 del 10/03/2015, [...], Rv. 263163-01), ivi compresa la finalità di umiliare la persona offesa o di trarre dalla condotta una soddisfazione diversa e ulteriore rispetto al mero arricchimento (Sez. 3, n. 226 del 11/11/1986, dep. 1987, [...], Rv. 174788), posto, oltretutto, che le Sezioni Unite, pronunciandosi in tema di delitto di furto - che condivide con il delitto di rapina l'impossessamento della cosa altrui - hanno affermato che il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore (Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, [...], Rv. 285145 -01).
1.5.2. Giusta tali condivisi principi, deve riaffermarsi che non è configurabile il delitto di rapina, nemmeno nella forma tentata, bensì quello di violenza privata, soltanto quando la persona offesa sia costretta, con violenza o minaccia, a consegnare un proprio bene per un uso meramente momentaneo, conservandone, tuttavia, sempre il controllo durante l'altrui utilizzo, e, dunque, senza che l'agente consegua un autonomo possesso della cosa (Sez. 2, n. 34905 del 07/05/2013, [...], Rv. 257102 01), mentre ricorre il delitto di rapina, e non quello di violenza privata, nel caso in cui la persona offesa sia costretta, con violenza o minaccia, a consegnare, anche solo per un uso momentaneo, un proprio bene, si da perdere il controllo durante l'utilizzo da parte del soggetto agente, che, in tal modo, consegue l'autonoma disponibilità della cosa, a prescindere dallo scopo perseguito (Sez. 2, n. 33725 del 24/06/2025, [...], Rv. 288672-01).
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1.5.3. Quanto alla distinzione tra il delitto di rapina e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, occorre ricordare che questa Corte ha più volte affermato che, in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato è la sostituzione dello strumento di tutela pubblico con quello privato, operata dall'agente al fine di esercitare un diritto, con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, [...], Rv. 285883-03; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, [...], Rv. 268362-01; Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, [...], Rv. 263589 -01; Sez. 5, n. 38820 del 26/10/2006, [...], Rv. 235765-01), di modo che
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ove la pretesa perseguita con la violenza o con la minaccia non coincida con quella tutelata dall'ordinamento ricorre il delitto di cui all'art. 628 cod. pen. e non quello di cui all'art. 393 cod. pen. Del resto, in quest'ottica si sono poste le Sezioni Unite quando hanno affermato che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, [...], Rv. 280027-03).
2. Prima di esaminare i singoli ricorsi, giova ribadire quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello: ossia, che, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è predusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Rv. 268966-01). La sentenza di condanna che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato è, infatti, idealmente scindibile, in ragione di ogni capo di imputazione, in altrettante autonome statuizioni di condanna, con la conseguenza che, sebbene i diversi capi siano contenuti in un unico documento-sentenza, ognuno di essi conserva la propria individualità ad ogni effetto giuridico (Rv. 268965-01). Tanto comporta che la prescrizione di alcuni dei reati ascritti al ricorrenti [segnatamente, quelli di cui ai capi 16), 18), salvo che per AM, 22), 23), 24), 25), 26), salvo che per AM, 27), 29), salvo che per SC, 38), salvo che per AM, 57), 59), 63)], maturata dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, non determina l'annullamento della sentenza impugnata in ragione della loro estinzione, ove i motivi che ad essi si riferiscano siano inammissibili (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [...], Rv. 217266 - 01).
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3. Ciò chiarito, il ricorso nell'interesse di NI ER è complessivamente infondato.
3.1. Il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo, che, sotto l'egida della violazione degli artt. 73 d.P.R. 309 del 1990 e 192 cod. proc. pen. nonché del vizio di motivazione, contesta la valutazione delle prove in punto di ricostruzione del fatti integranti i reati di detenzione, offerta in vendita, intermediazione e cessione di sostanze stupefacenti, di cui ai capi 40), 42), 43), 44) e 45), e di loro attribuzione al ricorrente, è inammissibile.
3.1.1. Dei detti fatti e della responsabilità di NI ER si è dato conto nella sentenza impugnata con motivazione completa e congrua, che ha passato in rassegna i dati desunti dal materiale intercettivo e li ha interpretati in termini di compatibilità con il senso comune e nei limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, [...], Rv. 229369- 01) (cfr. pagg. 138-149 della sentenza impugnata). In particolare, è stato rilevato: con riferimento all'offerta in vendita di sostanza stupefacente a soggetti minori [di cui ai capi 40), 42)], come fosse nutrita la presenza di minorenni tra la clientela abituale di ER, ad alcuni dei quali era pure da rapporti di parentela (cfr. pag. 139 e pag. 142); con riferimento alla disponibilità di sostanza stupefacente, come dai dialoghi intercettati emergesse una consolidata capacità del ricorrente di approvvigionarsi di essa per esercitarne stabilmente il commercio, tanto desumendosi dai riferimenti all'autonoma negoziazione di partite di narcotici, alla loro offerta in vendita previa fissazione del prezzo e dalla determinazione delle modalità di consegna (cfr. pagg. 143-146 della sentenza impugnata); con riferimento alle trattative inerenti le singole ipotesi di cessione, come le conversazioni censite offrissero elementi univocamente deponenti, ove interpretati in una cornice complessiva, per la serietà e la concretezza degli accordi stipulati, che, come tali, oltrepassavano la soglia degli atti meramente preparatori ed integravano condotte penalmente rilevanti sussumibili nello schema della detenzione e dell'offerta di sostanza stupefacente (cfr. pagg. 146-149 della sentenza impugnata). In quest'ottica, la condotta di offerta in vendita ad un soggetto di Plati non meglio identificato di un chilo di sostanza stupefacente del tipo marijuana, realizzata con l'intermediazione del minore OL Bonavita, di cui al capo 45), è stata ritenuta non degradabile allo stadio del tentativo non punibile, atteso il livello di concretezza e serietà delle trattative intercorse con l'acquirente con la mediazione del minore, come desumibili dai riferimenti ai ricavi attesi e alla qualità
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dello stupefacente (cfr. pag. 149). Tale conclusione è, peraltro, in linea con gli approdi del diritto vivente, che ha stabilito che la condotta criminosa di "offerta" di sostanze stupefacenti si perfeziona nel momento in cui l'agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, indipendentemente dall'accettazione del destinatario, a condizione, tuttavia, che si tratti di un'offerta collegata ad una effettiva disponibilità, sia pure non attuale, della droga, per tale intendendosi la possibilità di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che "garantiscano" il cessionario (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, [...], Rv. 263716-01).
3.1.2. Fatto integrale e recettizio rinvio a quanto esposto al punto 1.3. della presente motivazione (sotto il Considerato in diritto»), in ordine all'inammissibilità delle doglianze che mirino in Cassazione alla rivalutazione del contenuti informativi delle conversazioni intercettate, deve aggiungersi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la prova dello svolgimento di un'attività continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo di tempo può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate o riscontrate da sequestri soltanto alcune delle cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse siano collegate alle altre condotte contestate, senza che sia necessario riscontrare tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, [...], Rv. 281138-01): sicché la sussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita, rimanendo in tal caso - ossia, quando ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, il giudice di merito gravato, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, da un onere di rigorosa motivazione, in particolare con riferimento alle modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimentata (Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, [...], Rv. 279251-01; Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, [...], Rv. 270299-01).
3.1.3. Poiché la sentenza impugnata ha mostrato di essersi attenuta a tali rigorosi criteri argomentativi, mentre i rilievi censori del ricorrente si sono estrinsecati nella mera prospettazione della possibilità di una diversa interpretazione del significato delle conversazioni captate, non sostenuta da specifica allegazione di inopinabili e decisivi dati probatori di segno contrario, i motivi in disamina vanno dichiarati inammissibile perché formulati al di fuori del limiti consentiti nel giudizio di legittimità.
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3.2. Anche il quinto motivo di ricorso è inammissibile. L'eccepito errore di sussunzione, consistito nella mancata qualificazione del fatti di cui ai capi 40), 42), 43), 44) e 45), come di lieve entità, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, non sussiste.
3.2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato, nella sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 02, che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, essendovi la possibilità che tra di essi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto», di modo che il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., (deve) dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi (in motivazione).
3.2.2. Ne viene che la sentenza impugnata, rigettando la richiesta della difesa di ER di riqualificazione dei fatti, contestati nei capi indicati, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, sul rilievo che il comportamento di ER, aduso ad avvalersi in maniera strumentale, nell'ambito di un rapporto di subordinazione, di minori, denotasse una modalità della condotta già di per sé indice di una particolare offensività e di una accentuata gravità del fatto, risultante, oltretutto, dall'intensità dello spaccio da lui praticato (cfr. pag. 152), è conforme al parametro ermeneutico riportato. Di contro il motivo in disamina, oltre ad essere manifestamente infondato, è anche generico, per mancanza di confronto critico con la richiamata motivazione, e, comunque, non consentito in questa sede, perché, lungi dall'eccepire l'inosservanza della legge penale o una sua falsa applicazione al caso concreto, pretende di riemettere in discussione la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove (al riguardo, si rimanda integralmente e recettiziamente a quanto già evidenziato al punto 1.2. della presente motivazione in diritto).
3.3. Il sesto e il settimo motivo sono, invece, infondati.
3.3.1.La sentenza impugnata, nel ritenere che il gruppo di giovani operante in Locri e nei territori limitrofi, composto da NI ER, OR US, DO ES OR, MA De IC e UC AM, che risultavano dediti alla commissione di plurimi reati in materia di stupefacenti, avesse dato vita ad un sodalizio stabile e organizzato, strutturalmente e
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funzionalmente orientato al traffico di quelle sostanze, ha mostrato di essersi attenuta ai criteri interpretativi elaborati da questa Corte ai fini della distinzione tra l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, e il concorso di più persone nella detenzione e nelle cessioni illecite continuate di sostanze stupefacenti: principi del quali si è offerto ampio resoconto nel punto 1.4.1. della presente motivazione in diritto ed al quale si fa qui integrale e recettizio rinvio. Il convincimento maturato è stato giustificato dalla Corte territoriale con il richiamo a elementi di fatto attestanti l'esistenza di un assetto organizzativo, tendenzialmente stabile ancorché protrattosi non per un lungo tempo, caratterizzato dal coordinamento delle attività dispiegate dai membri del gruppo (finanziamento degli acquisti, approvvigionamento dello stupefacente, trasporto, custodia, taglio, preparazione delle dosi pronte per lo spaccio, immissione sul mercato, recupero dei crediti), che rivestivano ruoli differenziati ma interscambiabili, ciascuno funzionale alla realizzazione del programma criminoso comune, finalizzato alla realizzazione di un numero indeterminato di reati aventi ad oggetto gli stupefacenti (cfr. pag. 164 e seguenti). Al riguardo, si è dato atto di come l'organizzazione: 1.) avesse una struttura piramidale con al vertice DO SO OR, affiancato da UC ZZ e da OR US, che dirigevano gli affari illeciti, organizzando e gestendo le trasferte finalizzate all'approvvigionamento della droga;
II.) adottasse specifiche "cautele" operative, ad esempio, utilizzando un linguaggio cifrato ma immediatamente comprensibile ai membri, che, infatti, si mettevano immediatamente all'opera per dare esecuzione alle direttive di DO OR, OR US e di UC MU (cfr. pagg. 165 e 175 della sentenza impugnata); III.) fosse dotata di un sistema di "mutuo soccorso" a favore degli associati arrestati (cfr. pag. 167 e 171 della sentenza impugnata, a proposito della "colletta" organizzata a favore di MA De IC, che ne aveva necessità per provvedere a spese legali); IV) disponesse di luoghi utilizzati come deposito degli stupefacenti (cfr. pag. 173) e di attrezzature per il taglio e il loro confezionamento in dosi pronte per lo spaccio (cfr. pagg. 175 e 176) Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza di un'associazione finalizzata al narcotraffico a norma dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 sono, quindi, immuni dai vizi denunciati dal ricorrente, fondandosi su una pluralità di elementi convergenti idonei a delineare l'esistenza di un sodalizio stabile e strutturato, finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti, principalmente in materia di traffico di sostanze stupefacenti, nonché su una ripartizione di ruoli tra i soggetti coinvolti. In tal senso, sono state
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correttamente valorizzati i risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali, attivate per un arco temporale significativo (in particolare tra aprile e novembre 2016), che, ancorché estrapolati da conversazione condotte facendo uso di un linguaggio criptico e convenzionale, funzionale a eludere i controlli investigativi, restituiscono il quadro di una trama relazionale stabile, caratterizzata dalla programmazione degli approvvigionamenti di sostanza stupefacente, dalla gestione dei relativi depositi e dalla ripartizione dei proventi. Né rileva la circostanza che l'attività criminosa non abbia formato oggetto di un'osservazione dilatata nel tempo, essendosi assegnato peso decisivo, attraverso l'analisi del contenuto dei dialoghi intercettati, a elementi attestanti il carattere rodato dello schema operativo utilizzato dai sodali, l'uso di riferimenti di non immediata intelligibilità, la predisposizione di un apparato strumentale funzionale alla massimizzazione dei profitti, l'esistenza di crediti già accumulati (cfr. pagg. 165 e 175 della sentenza impugnata).
3.3.2. Fatto integrale richiamo all'esposizione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo al tema della prova dell'affectio societatis rassegnata al punto 1.4.2. della presente motivazione in diritto, va dato atto che, con riferimento alla partecipazione di NI ER all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo 2), la sentenza impugnata certamente vi si è attenuta: e ciò ha fatto valorizzando una serie di condotte significative del ricorrente, che, per continuità, modalità esecutive e inserimento funzionale nel circuito illecito, ha stimato costituire indici sintomatici del contributo stabilmente e consapevolmente offerto alla realizzazione del programma criminoso del gruppo di giovani locresi datisi al traffico degli stupefacenti. Dalle risultanze richiamate (cfr. pag. 174 della sentenza impugnata, che riferisce del solerte coinvolgimento ER nella vicenda della cessione di cessione di stupefacente al messinese Boncordo;
della sua partecipazione al raid punitivo ai danni del moroso NO;
dell'impegno da lui mostrato nel coordinare una rete di spacciatori;
del timore da lui palesato che gli altri membri del gruppo scoprissero che egli aveva violato il patto di esclusiva nell'approvvigionamento di stupefacenti;
della piena fiducia dimostrata nei suoi confronti dal sovraordinato AM quanto al fatto che egli non avrebbe riferito alla polizia giudiziaria gli affari illeciti del sodalizio) emerge, infatti, un operare costante del ricorrente all'interno del circuito di approvvigionamento e di distribuzione dello stupefacente facente capo all'associazione [in tal senso emblematica è la vicenda di acquisto di una partita di marijuana da AN SC destinata alla successiva vendita al minuto di cui al capo 44)] e fondamentale per la sopravvivenza di questa, tanto rivelandone un effettivo inserimento nella struttura organizzata del sodalizio, in
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posizione sinergica rispetto alle attività svolte dagli altri associati, e la piena consapevolezza dell'esistenza dell'associazione e della finalizzazione delle proprie condotte al perseguimento degli obiettivi comuni. Ne consegue che correttamente la Corte territoriale non ha degradato l'apporto fornito da NI ER al gruppo dei Locresi a un contributo occasionale, ma l'ha sussunto entro lo schema della partecipazione associativa, suscettibile di rafforzare in modo non trascurabile la capacità operativa del sodalizio.
3.3.3. Infondata è, pure, la censura che si dirige sul diniego di esclusione del riconoscimento della circostanza aggravante dell'essere l'associazione armata, di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 309 del 1990. Alla stregua di quanto esposto nel punto 1.4.3. della presente motivazione in diritto (cui si fa integrale e recettizio rinvio), in ordine alle indicazioni direttive impartite da questa Corte circa la corretta applicazione della menzionata disposizione, rilievi mossi alla motivazione rassegnata a corredo del riconoscimento della circostanza aggravante in esame non hanno ragion d'essere. Dalle risultanze istruttorie (in particolare, da quelle valorizzate alle pagg. 163 e 168 della sentenza impugnata) sarebbe emerso, in effetti, che il gruppo disponeva di armi (da sparo e da taglio) sulle quali avrebbe potuto far affidamento nell'ipotesi in cui se ne fosse presentata la necessità, ad esempio per risolvere controversie insorte al suo interno o con soggetti esterni. In tale prospettiva, è stata richiamata sia la vicenda oggetto del capo 37), documentata dalle intercettazioni, riferita alla disponibilità di una pistola illegalmente detenuta da UC AM, mostrata a DO OR e a OR US, quale strumento concretamente utilizzabile per le azioni del gruppo, a conferma della consapevolezza da parte degli associati di poter fare affidamento su mezzi armati nella gestione delle situazioni più critiche;
sia la vicenda relativa a IC NO, nella quale era risultato che fosse stato espressamente chiesto a EN OR di reperire armi da taglio, delle quali i componenti del sodalizio avevano evidentemente conoscenza e sulla cui disponibilità confidavano come risorsa cui attingere per risolvere la controversia con il NO. Elementi, questi, denotanti, dunque, che la presenza di armi nella disponibilità di alcuni partecipi non si collocava sul piano dell'iniziativa individuale, ma si inseriva in un contesto di condivisione e di affidamento collettivo, idoneo a qualificare l'armamento come mezzo sul quale l'associazione, nel suo complesso, riteneva di poter contare.
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3.4. L'ottavo motivo, con il quale si contesta la sussistenza del reato di minaccia grave di cui al capo 16), la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 612, secondo comma, cod. pen., nonché la ritenuta partecipazione del ricorrente alla realizzazione collettiva di esso, è inammissibile. NI ER è stato riconosciuto responsabile del reato di minaccia grave [così riqualificato il fatto contestatogli al capo 16) dal primo giudice], per avere fornito un contributo consapevole alla realizzazione di una rappresaglia organizzata ai danni di IC NO, colpevole di avere sottratto un motociclo a UC AM. La sentenza impugnata ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato ricostruendo il fatto sulla base di un compendio probatorio articolato (di cui ha dato conto nella pagina 95 e seguenti) e dando rilievo, soprattutto, a quegli elementi atti a dimostrarne la piena adesione all'azione collettiva di intimidazione del NO e dei familiari. Elementi individuati nella sua disponibilità a intervenire, nella partecipazione alle fasi preparatorie dell'azione e nel suo essersi recato nel luogo concordato per l'appuntamento e desunti dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, attestanti che egli era pienamente consapevole della natura e dello scopo dell'azione e che aveva rafforzato il proposito criminoso dei correi, sollecitando AM a dare corso all'iniziativa punitiva nonostante che NO avesse chiesto di limitare l'incontro a un confronto a due allo scopo di trovare un'intesa (cfr. pag. 100 della sentenza impugnata). Poiché la motivazione passata in rassegna non esibisce alcun profilo di incompletezza né alcuna illogicità argomentativa e l'eccepito errore di qualificazione sottende, a ben vedere, una diversa ricostruzione dei fatti, il motivo all'esame è generico, non confrontandosi con le ragioni della decisione, e non consentito nel giudizio di legittimità, risolvendosi in una sollecitazione ad una alternativa lettura del materiale probatorio.
3.5. Inammissibile è pure il nono motivo, con il quale si formulano plurimi rilievi in punto di prova del delitto di spendita di banconote false ascritto al ricorrente al capo 67) [indicato in sentenza alla pagina 212 come capo 68)]. La sentenza impugnata (pagg. 212 e 213) ha dato atto di come l'affermazione di responsabilità di NI ER per il delitto suddetto poggiasse su un compendio probatorio univocamente attestante la sua consapevolezza di detenere banconote contraffatte destinate ad essere messe in circolazione. Dalle intercettazioni sarebbe, infatti, emerso che l'imputato, in concorso con altri soggetti, anche minorenni, aveva consapevolmente acquistato e detenuto più
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banconote contraffatte da venti euro e una da cento euro, con piena cognizione della loro natura: in una conversazione egli aveva, infatti, riferito di avere ammesso con il padre che la banconota da cento euro era falsa e in un'altra si era compiaciuto di essere riuscito a spendere una banconota falsa da venti euro. I sequestri di ulteriori banconote in possesso dei concorrenti avevano, poi, definitivamente confermato che anche quelle detenute dall'ER erano contraffatte. Da ciò deriva che il motivo in esame è inammissibile per aspecificità, giacché le deduzioni a sostegno non si confrontano con le ragioni della decisione, puntualmente esplicative del perché le banconote detenute da NI ER, a prescindere da un accertamento tecnico su di esse condotto, si dovessero considerare certamente false.
3.6. Infine, anche il decimo motivo di ricorso è inammissibile.
3.6.1. Legittimamente sono state negate al ricorrente le circostanze attenuanti generiche, considerate le condanne definitive da lui subite per reati in materia di detenzione di armi clandestine, di ricettazione e di percosse. La giurisprudenza di questa Corte si è, infatti, pacificamente espressa nel senso che, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, [...], Rv. 271269; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, [...], Rv 242419), di modo che, ai fini del loro diniego, il giudice del merito può far riferimento al grado della capacità a delinquere desunto anche solo dai precedenti giudiziari (Sez. 1, n. 4980 del 15/11/1976 - dep. 16/04/1977, Proietti, Rv. 136960).
3.6.2. Quanto alla determinazione della pena, in funzione della quale sono stati valorizzati, oltre ai precedenti penali del ricorrente, anche il particolare allarme sociale destato dalle sue reiterate condotte nell'ambito del traffico degli stupefacenti, non emerge dal relativo calcolo riportato a pag. 238 della sentenza impugnata alcun indice di arbitrarietà nell'esercizio del potere discrezionale assegnato al giudice di merito in materia (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, [...], Rv. 271243 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, [...], Rv. 259142-01).
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4. Il ricorso nell'interesse di NU AR è inammissibile.
4.1. Le circostanze attenuanti generiche sono state legittimamente negate al ricorrente, avuto riguardo alla condanna definitiva riportata per il delitto di violenza privata. Secondo il costante indirizzo di questa Corte, la valutazione circa la sussistenza delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen, integra un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, che può escluderle sulla base delle sole ragioni ritenute preponderanti, con motivazione non sindacabile in sede di legittimità, purché immune da contraddizioni e sorretta da congruità logica, anche in mancanza di uno specifico apprezzamento di ciascun elemento dedotto a sostegno della richiesta difensiva (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, [...], Rv. 271269; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, [...], Rv. 242419). In tale prospettiva, il diniego può, dunque, fondarsi unicamente sulla capacità a delinquere dell'imputato, desunta anche dal solo dato dei suoi precedenti penali (Sez. 1, n. 4980 del 15/11/1976, dep. 16/04/1977, Proietti, Rv. 136960).
4.2. Quanto alla determinazione della pena, operata valorizzando, oltre ai precedenti penali del ricorrente, anche il particolare allarme sociale suscitato dalla reiterazione delle condotte nell'ambito del traffico di sostanze stupefacenti, non si rinviene dal calcolo illustrato alle pagg. 238 e 239 della sentenza impugnata - alcun profilo di arbitrarietà nell'esercizio del potere discrezionale spettante al giudice di merito. La quantificazione risulta, al contrario, coerente con i criteri di cui all'art. 133 cod. pen, e conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di sindacato sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, [...], Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, [...], Rv. 259142-01).
5. Il ricorso nell'interesse di IC NO è infondato.
5.1. Il primo motivo che eccepisce l'insussistenza della rapina contestata al ricorrente al capo 13) avente ad oggetto il motorino di UC AM - perché sarebbe mancata la prova della minaccia necessaria per integraria, avendo errato i giudici di merito ad interpretare come intimidatoria l'espressione ("Vedi che veniamo alle mani e ci facciamo come carne da macello"), contenuta nel
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messaggio da lui inviato a UC AM, e a desumere che questi fosse stato effettivamente intimidito dalla suddetta espressione e dal comportamento tenuto dai suoi presunti concorrenti (US NO e ST OS Terino) in occasione della sortita sotto l'abitazione della fidanzata, solo perché non si era affacciato al balcone, è inammissibile. Fatto integrale e recettizio rinvio ai principi di diritto elaborati dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte in tema di minaccia costitutiva del delitto di rapina, esposti nel punto 1.5.1. della presente motivazione in diritto, deve riconoscersi che la sentenza impugnata vi è fedelmente attenuta. Ha, infatti, puntualmente indicato (alle pagg. 101 e 102) gli elementi di fatto dai quali ha desunto che UC AM versasse effettivamente in una condizione di intimidazione: segnatamente, dalla marcata disparità di forze rispetto al gruppo dei NO, costituito da più persone;
dall'orario notturno;
dal suo essersi barricato in casa della fidanzata;
dall'avere egli sentito la necessità di chiamare a raccolta amici e conoscenti per ottenere una forma di protezione esterna;
dal monito rivoltogli da US NO "a guardarsi dal mettere piede a Siderno senza chiedere il suo permesso". Pertanto, alla stregua di tale complessiva valutazione delle circostanze concrete, la motivazione rassegnata dalla Corte territoriale si rivela ineccepibile e, invece, il motivo all'esame è generico, proteso a rimettere in discussione il risultato della valutazione delle prove, e manifestamente infondato.
5.2. Sulla base del compiuto ragguaglio offerto al punto 1.5.3. della presente motivazione in diritto - cui si fa qui integrale e recettizio rinvio circa i criteri di distinzione, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, tra il delitto di rapina è quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, è da respingere, perché infondato, il secondo motivo di ricorso, che denuncia l'errore di qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 13), che si sarebbe dovuto ricondurre allo schema del delitto di cui all'art. 393 cod. pen. Con l'impadronirsi del motorino di UC SC, IC NO non aveva certo soddisfatto, ancorché arbitrariamente, la propria pretesa (tutelabile dall'ordinamento) di vedersi reintegrato della bicicletta elettrica sottrattagli dallo stesso SC: e ciò, per il semplice fatto che si era impossessato di una cosa diversa (e verisimilmente anche di valore superiore) rispetto a quella sottrattagli.
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5.3. Il terzo motivo, che in riferimento al delitto di cui al capo 10) - detenzione da parte di IC NO, in concorso con OR Sbarra, di cento grammi di sostanza stupefacente cedutagli da UC AM - deduce il travisamento del contenuto di diverse conversazioni intercettate il 31 maggio 2016 (progressivi 64, 81, 82 e 83 R.I.T. 1110/2016), che non avrebbe dimostrato affatto né che un acquisto di stupefacente vi fosse effettivamente stato, né che il ricorrente vi fosse stato effettivamente coinvolto, è inammissibile. Integralmente e recettiziamente richiamato il punto 1.3. della presente motivazione, in ordine ai limiti del sindacato espletabile da questa Corte sul contenuto di intercettazioni telefoniche o ambientali, va dato atto che il suddetto sindacato nel caso di specie non è consentito, posto che la sentenza impugnata (cfr. pag. 85) ha dato congruamente conto sia del ruolo di IC NO quale acquirente dello stupefacente messo in vendita da UC AM, sia della effettività e della concretezza della transazione. Ha, infatti, del tutto plausibilmente ritenuto che il contenuto delle conversazioni intercettate deponesse in tal senso, avendo lo AM indicato il prezzo della droga, anche in caso di rivendita, riferendolo come già definito, e concordato con il NO di effettuare il prelievo della sostanza stupefacente presso il De IC tramite una terza persona (Sbarra), onde schermare i loro diretti rapporti. In ogni caso, quand'anche tale prelievo non si fosse avverato, la fattispecie di acquisto di sostanza stupefacente di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990 si sarebbe comunque perfezionata, avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui il reato di acquisto e spaccio di stupefacenti si consuma con la formazione del consenso sulla qualità e quantità della sostanza e sul prezzo, senza che occorre la consegna materiale della droga o il pagamento del corrispettivo (Sez. 6, n. 33067 del 17/04/2003, [...], Rv. 226653-01; conf. Sez. 2, n. 30374 del 16/05/2019, [...], Rv. 276981-01). Donde, il motivo è generico, rivalutativo e manifestamente infondato.
5.4. Il quarto motivo, che articola plurime censure in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente, è inammissibile.
5.4.1. La doglianza avente ad oggetto l'applicazione al ricorrente di una pena non allineata ai limiti edittali ratione temporis vigenti - perché la pena-base del calcolo del trattamento sanzionatorio, individuata in quella da infliggersi per il più grave reato di cui al capo 13), sarebbe stata calibrata sul minimo edittale stabilito per il delitto di rapina [pari ad anni sei di reclusione] dalla legge n. 103 del 2017, tuttavia, entrata in vigore dopo la commissione del fatto, avvenuta il 29 agosto
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2016 è generica, perché articolata senza alcun confronto con le ragioni poste a fondamento del rigetto dell'analogo motivo di appello, e, comunque, manifestamente infondata. La Corte territoriale ha, infatti, ineccepibilmente osservato che il giudice di primo grado, mantenendosi nell'ambito della forbice edittale prevista dall'art. 628 cod. pen., nella formulazione anteriore alla legge n. 103 del 2017, quindi in vigore al momento della commissione del fatto, aveva, evidentemente - legittimamente usando il suo potere discrezionale - ritenuto di discostarsi dal minimo edittale della pena ratione temporis vigente, in ragione della gravità della condotta contestata e delle modalità con cui essa era stata realizzata (cfr. pag. 236, quinto capoverso della sentenza impugnata).
5.4.2. La doglianza che ha ad oggetto la mancata individualizzazione del trattamento sanzionatorio è generica e non consentita in questa sede, posto che il diniego al ricorrente delle circostanze attenuanti generiche è stato ineccepibilmente giustificato valorizzandone la capacità a delinquere, desunta dai suoi plurimi e gravi precedenti penali per reati di sequestro di persona, rapina, porto d'armi, lesione personale, furto, resistenza, coltivazione illecita di stupefacenti, atti persecutori ed evasione. Donde, è stata fatta corretta applicazione del pacifico principio di diritto secondo cui, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, [...], Rv. 249163 01). Anche l'obiettiva gravità dei fatti commessi dal ricorrente, giustifica, inoltre, il giudizio di congruità della pena complessivamente inflittagli, formulato dal giudice censurato.
6. Il ricorso nell'interesse di US NO è infondato.
6.1. Il primo, il secondo e il quarto motivo articolano le stesse censure sviluppate con il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso nell'interesse di IC NO e sono complessivamente infondati, dovendosene argomentare il rigetto con l'integrale e recettizio richiamo alle ragioni esposte nei punti 5.1., 5.2. e 5.4.1. della presente motivazione in diritto. Va solo aggiunto, onde meglio giustificare la dichiarazione di inammissibilità del primo motivo, che la conferma dell'affermazione di responsabilità di US NO, quale esecutore materiale della rapina in danno di UC MU
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assieme al genero ST OS NÒ, è stata fondata sulla non implausibile interpretazione di un compendio probatorio costituito da intercettazioni telefoniche e ambientali, lette in stretta contiguità temporale con i fatti e sorrette da riscontri oggettivi. È stata, in particolare, valorizzata la conversazione intercettata alle ore 22:39-22:40 del 29 agosto 2016, nella quale UC SC riferiva a OR US che "il padre di U LI (ossia, di IC NO) si era recato sotto l'abitazione della fidanzata pretendendo la restituzione della bicicletta;
conversazione seguita da una seconda, che dava atto della minaccia proferita da parte di US NO di asportare il motorino di AM, ove questi non fosse sceso, e da una terza, che riferiva dell'avvenuta sottrazione del veicolo da parte di quattro persone (cfr. pagg. 102-104 della sentenza impugnata).
6.2. Il terzo motivo, che articola censure in punto di trattamento sanzionatorio, è inammissibile.
6.2.1. La censura di motivazione inesistente sulle circostanze attenuanti della provocazione della restituzione del bene sottratto non è consentita in questa sede, in quanto inedita: le stesse, infatti, involgendo profili di merito, non possono essere dedotte per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. D'altro canto, il ricorrente non ha neppure specificamente dedotto, allegato e documentato di averne fatto oggetto di specifici motivi di appello, come, invece, sarebbe stato suo preciso onere (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, [...], Rv. 258962- 01).
6.2.2. La censura che deduce che le circostanze attenuanti generiche sarebbero state negate al ricorrente ostendendone le ragioni con una motivazione stereotipata e generalizzante, è generica e manifestamente infondata. Deve, invero, prendersi atto che nella sentenza impugnata il diniego delle circostanze ex art. 62-bis nei confronti degli imputati formalmente incensurati, come US NO, è stato giustificato sulla base dell'assenza di elementi positivi di valutazione», posto che quelli allegati dalla difesa costituivano il frutto di «enunciazioni di stile e si connotavano per assoluta genericità» (cfr. pag. 234 della sentenza impugnata). Ratio decidendi, questa, che, tuttavia, non è stata specificamente aggredita con il rilievo in disamina.
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7. Il ricorso nell'interesse di OR US è infondato.
7.1. La questione del riconoscimento in capo a OR US della qualifica di promotore dell'associazione finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti di cui al capo 2), sollevata con il primo motivo del ricorso a firma dell'Avvocato Minniti e con il primo motivo, prima censura, del ricorso a firma dell'Avvocato Singarella, è infondata. La motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui attribuisce al ricorrente la detta qualifica verticistica, risulta, invero, immune dai vizi denunciati, in quanto sorretta da un iter argomentativo coerente con i dati fattuali accertati e pienamente allineato ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Quella di OR US è stata delineata nelle decisioni di merito come una figura soggettiva collocata in posizione intermedia tra l'apice della struttura organizzativa del sodalizio, occupato da DO ES OR, e la base operativa (cfr. pag. 162 della sentenza impugnata), ma operante con l'apporto di un contributo qualificato, oltre che stabile e consapevole, come dimostrato da una pluralità di elementi convergenti: segnatamente, dalla sua costante presenza nelle fasi cruciali del traffico, dalla sua conoscenza puntuale di quantitativi, prezzi e modalità di distribuzione dello stupefacente, dal suo coinvolgimento nella gestione dei crediti e nella ripartizione dei proventi, nonché dall'esercizio di una funzione di raccordo tra i sodali, volta ad assicurare la circolazione delle informazioni e l'attuazione delle decisioni condivise (cfr. pagg. 172 e 173 della sentenza impugnata). A ciò dovendosi aggiungere la sua partecipazione a iniziative di gruppo, anche connotate da valenza intimidatoria, sintomatiche della piena adesione al pactum sceleris e della sua volontà di rafforzarne la capacità operativa (il riferimento è alla spedizione organizzata nei confronti di IC NO e dei familiari per recuperare coattivamente il prezzo non interamente pagato di un precedente acquisto di sostanze stupefacenti). Tali elementi, desunti dalle risultanze intercettive, dalle quali, come anticipato, emerge la presenza del ricorrente nelle conversazioni strategiche e la sua interlocuzione su profili organizzativi ed economici, nonché dai riscontri oggettivi, rappresentati da quanto oggetto di sequestro, consentono, dunque, di escludere che il suo contributo possa essere ridotto a mera attività esecutiva, dovendosi, piuttosto, qualificare come il proprium di una partecipazione qualificata, continuativa e funzionale, alla stabilità dell'organizzazione. In questo contesto, la qualificazione del US come promotore si pone in linea con il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui in tema di
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associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni e consensi partecipativi, ma anche colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione di esso, ovvero assuma funzioni decisionali» (Sez. 6, n. 45168 del 29/10/2015, [...], Rv. 265524); principio ribadito anche dalla più recente giurisprudenza (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, [...], Rv. 284199-01). Né rileva, in senso contrario, la deduzione difensiva volta a valorizzare la posizione "intermedia" del ricorrente, posto che la disposizione incriminatrice (di cui all'art. 74, comma 1, d. P.R. 309 del 1990) equipara, a fini sanzionatori, i diversi ruoli apicali (promotore, dirigente, organizzatore, finanziatore), richiedendo unicamente che il contributo sia strutturalmente idoneo a rendere possibile la realizzazione del programma criminoso, anche in una compagine a struttura verticale. Del resto, è stato precisato che il promotore può anche non partecipare alla gestione quotidiana o all'assunzione di tutte le decisioni, potendo esplicare la propria funzione attraverso attività di impulso e rafforzamento dell'organizzazione (Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, [...], Rv. 268962). Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la motivazione impugnata si rivela logicamente congrua nel valorizzare, accanto alla stabile partecipazione alle dinamiche del traffico, il ruolo di impulso e potenziamento del sodalizio svolto dal US, anche in ragione della sua esperienza nel settore, della capacità di investimento e dell'interazione con canali di approvvigionamento qualificati, elementi che ne evidenziano la funzione di accrescimento della pericolosità e della capacità operativa dell'associazione. Deve, pertanto, ritenersi che il riconoscimento della qualifica di promotore sia stato operato sulla base di un apprezzamento fattuale non illogico e conforme ai parametri normativi e giurisprudenziali di riferimento, con conseguente infondatezza dei motivi di ricorso sul punto.
7.2. Le doglianze articolate con il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso a firma dell'Avvocato Minniti e con il primo motivo, seconda censura, del ricorso a firma dell'Avvocato Singarella, che attingono l'affermazione di responsabilità del ricorrente, sotto il duplice profilo della violazione dei criteri di valutazione della prova e del vizio di motivazione da travisamento della stessa, in relazione a diversi reati-fine, sono, invece, inammissibili, perché sviluppate senza tener conto dei limiti del sindacato di questa Corte sulla motivazione rassegnata in ordine alla valutazione delle prove, anche ove costituite dai risultati delle
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intercettazioni; limiti di cui si è dato diffusamente conto nei punti 1.1. e 1.3. della presente motivazione in diritto, cui si fa integrale e recettizio rinvio.
7.2.1. Quanto al delitto di detenzione delle sostanze stupefacenti, custodite da MA Di IC, di cui al capo 18), la Corte di appello ha dato compiutamente e congruamente conto (cfr. pagg. 106-109 della sentenza impugnata) di come la prova della partecipazione di US a quel reato si fondasse principalmente sulle intercettazioni, in particolare su un dialogo a tre, captato in ambientale, intrattenuto da US, AM e DO OR, in cui gli interloquenti discutevano di quantità, qualità e modalità di gestione della droga, dimostrandone una conoscenza condivisa e non occasionale. A sostegno ha addotto che il contenuto di quella conversazione rivelava che lo stupefacente non apparteneva a uno solo dei tre, ma era gestito congiuntamente, in regime di sostanziale codetenzione, attesa la precisa conoscenza da parte di ciascuno di loro della quantità di droga custodita dal magazziniere De IC e del luogo del nascondiglio. Non arbitrariamente, dunque, è stata respinta la tesi difensiva dell'esistenza di un rapporto esclusivo tra OR, AM e De IC, non essendo, peraltro, logicamente plausibile, al lume di tutte le condotte accertate in capo a US, globalmente considerate, che egli si fosse limitato ad assistere passivamente al dialogo tra i coimputati.
7.2.2. Quanto al delitti di offerta, detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina in favore di NI AN, di cui ai capi 22), 23) e 24), le deduzioni difensive, protese a mettere in dubbio la partecipazione di OR US a tale unitaria operazione, articolatasi in tre distinti segmenti, sono generiche. Ribadito quanto già affermato nel punto 3.1.1. che precede, in ordine all'approdo del diritto vivente, secondo cui la condotta criminosa di "offerta" di sostanze stupefacenti si perfeziona nel momento in cui l'agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, indipendentemente dall'accettazione del destinatario, a condizione, tuttavia, che si tratti di un'offerta collegata ad una effettiva disponibilità, sia pure non attuale, della droga, per tale intendendosi la possibilità di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che "garantiscano" il cessionario (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, [...], Rv. 263716 01), disponibilità del ricorrente in relazione alla quale la sentenza impugnata ha offerto congrua motivazione (ostesa alla pagina 115, ultimo capoverso), deve riconoscersi che la stessa sentenza (in particolare nelle pagine 117 e 118), con motivazione analitica e condotta secondo i criteri della plausibile opinabilità di apprezzamento, ha dato conto del coinvolgimento di US nei reati indicati traendone dimostrazione dal contenuto delle
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intercettazioni telefoniche e ambientali, che registravano conversazioni a contenuto inequivoco intrattenute con DO OR e UC AM, nelle quali l'attività di approvvigionamento, detenzione e cessione della sostanza stupefacente veniva costantemente riferita al gruppo operante in forma congiunta. Tali captazioni evidenziavano, inoltre, la piena consapevolezza di US circa la quantità, la qualità ("ciofeca") e il prezzo della cocaina, nonché circa la programmazione delle operazioni di vendita e la ripartizione dei proventi. Ulteriore riscontro era individuato nei dati di localizzazione e negli spostamenti degli imputati, che confermano la presenza del ricorrente nelle fasi esecutive dell'affare, inclusa la trasferta a Reggio Calabria finalizzata alla consegna dello stupefacente. Le emergenze probatorie attestavano, altresì, la comunanza di interessi economici tra i coimputati e la gestione condivisa dell'attività illecita, desumibile dall'uso del plurale nelle conversazioni e dalla partecipazione alle decisioni operative. Le doglianze difensive, volte a negare un contributo concorsuale, risultano, dunque, smentite da un compendio indiziario univoco, che dimostra, oltretutto, un apporto non episodico del US al traffico di stupefacenti, ma inserito in un contesto di stabile collaborazione criminosa.
7.2.3. Quanto al delitto di cui al capo 26), realizzato da OR US con il partecipare alla cessione in favore di NI AN di gr. 20 di cocaina, la Corte territoriale ha reso, ancora una volta, un'analitica motivazione in ordine alle modalità con le quali tale partecipazione si era estrinsecata. In particolare, ha evidenziato come, dai contenuti delle intercettazioni telefoniche fosse emerso che egli avesse, fin dalle fasi iniziali dell'operazione, manifestato uno spiccato interesse per l'affare, venendo informato da AM dell'appuntamento con il cessionario e preoccupandosi a sua volta di informarne OR, ed avesse poi preso parte, assieme ai coimputati, al tentativo i di farsi consegnare da AN, divenuto nel frattempo irraggiungibile, il corrispettivo della droga ceduta (cfr. pagg. 122-125 della sentenza impugnata). I rilievi difensivi al riguardo non sono, dunque, consentiti in questa sede, perché volti unicamente a prospettare una differente interpretazione del contenuti delle intercettazioni telefoniche, a fronte di una loro valutazione più che plausibile nel quadro della ricostruzione della vicenda oggetto di accertamento.
7.2.4. Conclamatamente aspecifici sono, infine, le censure mosse alla motivazione rassegnata nella sentenza impugnata a sostegno della compartecipazione di OR US al delitto di cessione di una pluralità di sostanze stupefacenti, in concorso con DO OR e con UC AM, in favore di IC NO rimasto, in parte, inadempiente quanto al pagamento del corrispettivo.
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Più sono gli elementi univocamente denotanti, ad avviso del Collegio di merito, del coinvolgimento del ricorrente nel reato in esame: il suo stabile inserimento nel circuito di spaccio facente capo a AM e OR, con un ruolo di collegamento;
il contributo offerto nelle fasi esecutive della vicenda NO, segno che le cessioni di stupefacente non erano riferite ad un'azione individuale, bensi ad una condotta realizzata in sinergia, in cui i vari partecipi operavano secondo una ripartizione di compiti (fornitura, gestione del rapporto con l'acquirente, riscossione del corrispettivo), con pieno inserimento di US in tale dinamica cooperativa;
la sua partecipazione al recupero del corrispettivo della cessione, risultando il suo coinvolgimento attivo nel recupero del debito di droga contratto da NO, mediante iniziative coercitive (sottrazione della bicicletta, pressione sui familiari) un indice altamente significativo della sua partecipazione alla precedente cessione dello stupefacente;
la sua presenza ad incontri decisivi e il suo essersi prestato a custodire la bicicletta sottratta al debitore e detenuta a titolo di pegno del pagamento del debito;
la suddivisione del frutto della riscossione coattiva del debito medesimo, circostanza denotante la comunanza di interessi economici e il concorso nella gestione dell'affare. Tali elementi, letti nel loro complesso, sono tali da dimostrare, secondo le comuni massime di esperienza, la partecipazione di OR US a tutte le fasi della vicenda NO, non potendosi altrimenti ritenere se non sulla base di specifiche, inopinabili e decisive evidenze di segno contrario che, tuttavia, non sono state offerte a questa Corte.
7.3. Manifestamente infondati sono il secondo motivo del ricorso a firma dell'Avvocato Singarella e il secondo motivo nuovo, che eccepiscono l'errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel respingere la richiesta di riqualificazione del fatto di cui al capo 11) in termini di lieve entità, valorizzando esclusivamente il dato ponderale della sostanza stupefacente, con evidente contraddittorietà della motivazione rispetto ad altri capi. La sentenza impugnata ha, invero, correttamente escluso la qualificazione del fatto di cui al capo 11) ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla luce dei consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Come stabilito, infatti, dalle Sezioni Unite Murolo (Sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 -01), la lieve entità del fatto richiede una valutazione complessiva della concreta offensività della condotta, fondata non solo sul dato quantitativo, ma anche su mezzi, modalità e circostanze dell'azione.
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Nel caso di specie, la Corte territoriale ha valorizzato correttamente la quantità complessiva della sostanza ceduta, che non si esauriva in 15 grammi di cocaina, ma si inseriva in una pluralità di cessioni, anche a fronte di corrispettivi in natura e di pagamenti differiti. Ulteriori elementi ostativi al riconoscimento dell'ipotesi lieve sono stati individuati nella serialità delle condotte di spaccio e nel contesto organizzato dell'attività, come dimostrato dalle modalità di recupero coattivo del prezzo non corrisposto, indice di una gestione non occasionale e non rudimentale del traffico illecito. Tali circostanze escludono, dunque, l'inquadramento della vicenda nel fatto di lieve entità.
7.4. Inammissibile è la censura, formulata solo con i motivi aggiunti al ricorso per cassazione, riferita all'aggravante dell'uso di armi ex art. 80, comma 3, d.P.R. 309 del 1990, contestata in riferimento al delitto di cui al capo 11). Va ribadito che, in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e al punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione. (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, [...], Rv. 280294-01). In ogni caso, la censura non è assistita dal necessario interesse attuale e concreto di cui all'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., posto l'aggravante ex art. 80, comma 3, d.P.R. 309 del 1990 era già stata esclusa, in relazione al detto capo, dalla sentenza di primo grado.
7.5. Parimenti inammissibili sono le censure che si appuntano sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate al ricorrente in ragione della gravità e della reiterazione delle condotte delle quali è stato riconosciuto colpevole (cfr. pag. 234 della sentenza impugnata). Ripetuto al riguardo che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del
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beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [...], Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, [...], Rv. 271269 01), va riaffermato che, sebbene, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 182 del 2011, rientri tra gli elementi di cui il giudice deve tener conto, secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen., anche la condotta positiva del condannato successiva al reato - nel caso di specie, la resipiscenza dimostrata da US anche tramite donazione a fini sociali -, tuttavia, della stessa può essere escluso il rilievo con motivazione fondata su altre, preponderanti, ragioni della decisione, non sindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275509-
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8. Il ricorso nell'interesse di NI OR, classe 1987, è infondato.
8.1. La questione dedotta con il primo e con il terzo motivo, che attiene alla corretta qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 79), contestato, ai sensi degli artt. 110, 628, commi primo, terzo, nn. 1 e 3, e quarto, 61 n. 5 e 416-bis.1., cod. pen., come rapina pluriaggravata in concorso in danno di US e di LA PA nonché di ES NE, cui, in tempo di notte e da più persone riunite, venivano sottratte le chiavi dell'autovettura in loro possesso, è infondata. Fatto integrale e recettizio rinvio a quanto esposto nei punti 1.5.1., 1.5.2. e 1.5.3. della presente motivazione in diritto in ordine a quanto affermato da questa Corte circa i requisiti d'integrazione del delitto di rapina e ai criteri distintivi di tale reato rispetto a quelli di violenza privata e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone - principi per i quali: 1.) il delitto di rapina è configurabile ogniqualvolta la violenza o la minaccia, anche implicita, indiretta o indeterminata, siano idonee, in concreto, a coartare la volontà della persona offesa e determinino l'autonoma disponibilità del bene in capo all'agente, anche per un uso meramente momentaneo e indipendentemente dalla durata dell'impossessamento o dall'esito immediato dell'azione; II.) l'ingiusto profitto, richiesto dall'art. 628 cod. pen. come oggetto del dolo specifico, può consistere in qualsiasi utilità, anche non patrimoniale o meramente morale, ivi comprese finalità ritorsive, intimidatorie o di soddisfazione personale, non essendo necessario il perseguimento di un arricchimento economico in senso stretto;
III.) ricorre il delitto di rapina, e non quello di violenza privata, quando la persona offesa się
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costretta, mediante violenza о minaccia, a consegnare anche solo temporaneamente un proprio bene, perdendone il controllo durante l'utilizzo da parte dell'agente, che consegue così l'autonoma disponibilità della cosa;
IV.) la distinzione tra il delitto di rapina e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone postula che la pretesa azionata con la violenza o la minaccia coincida esattamente con quella tutelabile dall'ordinamento, con la conseguenza che, ove la condotta persegua finalità ulteriori o diverse rispetto all'esercizio di un diritto giuridicamente azionabile, ricorre il delitto di cui all'art. 628 cod. pen. e non quello di cui all'art. 393 cod. pen. -, va riconosciuto che la motivazione rassegnata al riguardo nella sentenza impugnata è giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile. In essa (segnatamente, alla pagina 200), infatti, si è dato puntualmente conto delle emergenze probatorie attestanti che l'utilità concretamente perseguita con l'azione collettiva violenta contestata al capo 79) non era, di certo, il conseguimento del possesso delle chiavi dell'autovettura di ES NE, né l'ottenimento della restituzione di quanto sottratto ai coniugi OR MI dai membri della famiglia Pasqualing, ma anche, e soprattutto, il vendicarsi dell'affronto subito dalla famiglia OR, peraltro nel giorno di una ricorrenza familiare, e l'impartire una lezione esemplare a colui che si riteneva responsabile del furto, nonché ai suoi congiunti. Di modo che, si è ritenuto configurato il delitto di rapina e non il delitto di violenza privata, perché le chiavi dell'autovettura, sottratte a NE dopo il brutale pestaggio cui era stato sottoposto, gli erano state restituite solo il giorno successivo, con conseguente perdita dell'autonomo possesso del bene da parte dell'avente diritto, come anche si è esclusa la ricorrenza del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni perché non vi era una perfetta coincidenza tra la pretesa dichiaratamente perseguita, ossia l'ottenimento della restituzione dei beni sottratti ai coniugi OR - MI, e la condotta in concreto realizzata, consistita, invece, in un atto di spossessamento del tutto distinto e autonomo, avente ad oggetto le chiavi dell'autovettura di NE, posto in essere per ritorsione e per riaffermare il potere e la supremazia sul territorio della famigli OR, così perseguendo un'utilità ulteriore e autonoma, pienamente idonea a integrare l'elemento soggettivo del delitto di rapina.
8.2. Il secondo motivo è inammissibile.
Le questioni dedotte, che si riferiscono al tema del concorso di NI OR, classe 1987, nel delitto di rapina aggravata di cui al capo 79), il cui riconoscimento
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è censurato, in via principale, sotto il profilo del difetto della prova di un contributo del ricorrente, eziologicamente rilevante e consapevole, alla realizzazione collettiva del fatto e, in via subordinata, sotto il profilo della mancata sussunzione di esso, ove riconosciuto come sussistente, sotto l'egida della fattispecie di minore gravità del concorso anomalo, di cui all'art. 116 cod. pen., in ragione della imprevedibilità dell'impossessamento delle chiavi dell'autovettura da parte del concorrente DO ES OR, sono state affrontate nella sentenza impugnata con puntuale esame di tutte le emergenze fattuali (cfr. pag. 189 e seguenti) e risolte con motivazione corretta in diritto e non manifestamente illogica (cfr. pagg. 200, 201 e 203, terzo capoverso). Motivazione con la quale le riportate doglianze non si sono affatto criticamente confrontate, risultando, come tall, assertive e, quindi generiche, e, comunque, non consentite in questa sede, giacché unicamente protese a contestare la ricostruzione dei fatti per come operata dai giudici di merito di entrambi i gradi nelle loro conformi decisioni. Nulla di decisivo, di quanto raccolto in atti, in effetti, è stato allegato e documentato per smentire le dichiarazioni rese da ES NE, fratello della persona offesa RT NE, e presente nel luogo in cui si era consumata l'aggressione in danno di questi e dei fratelli PA, che aveva riferito che al pestaggio avevano preso parte più persone, non meno di cinque o sei, tra le quali figurava «NI OR, fratello di DO», che egli aveva riconosciuto con assoluta certezza, le quali avevano agito congiuntamente, in modo coordinato e funzionale all'impossessamento delle chiavi dell'autovettura del fratello, dal momento che non vi era stata alcuna soluzione di continuità tra l'aggressione fisica e la sottrazione delle chiavi. Donde, ineccepibilmente, si è ritenuto che NI OR, classe 1987, con la propria presenza anche solo adesiva all'operato dei correi, che agivano in schiacciante superiorità numerica rispetto alle vittime, ne avesse quantomeno agevolato o rafforzato il proposito criminoso. Donde, poiché proprio dalla presenza non occasionale del ricorrente nel contesto dell'aggressione, i giudici di merito hanno tratto la prova della sua partecipazione al pestaggio, quale fase prodromica e strumentale all'impossessamento delle chiavi dell'autovettura di RT NE, che si era consumato come esito di un disegno criminoso condiviso e realizzato mediante un'azione di gruppo, è stato correttamente disattesa la richiesta - peraltro articolata, in sede di giudizio di appello, dalla difesa del solo EN MI - volta alla qualificazione del concorso del ricorrente alla stregua del concorso anomalo, avendo egli condiviso e offerto il proprio contributo alla realizzazione del fatto globalmente inteso, svoltosi in un contesto spaziale e cronologico sostanzialmente
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unitario. Così opinando, invero, la Corte di appello ha mostrato di essersi uniformata ai principi enunciati da questa Corte in tema di distinzione tra il concorso ordinario nel reato e il concorso anomalo, secondo i quali la responsabilità va ricondotta all'art. 110 cod. pen. quando l'evento ulteriore costituisca uno sviluppo dinamico prevedibile dell'azione concordata, mentre il concorso anomalo di cui all'art. 116 cod. pen. è configurabile solo ove l'evento integrativo del reato non sia stato in nessun modo preso in considerazione dal concorrente come possibile conseguenza dell'azione collettiva (Sez. 2, n. 52811 del 04/11/2016, [...], Rv. 268788 01; Sez. 1, n. 11595 del 15/12/2015, dep. 2016, [...], Rv. 266647 Sorrenti, Rv. 258604-01). 01; Sez. 2, n. 3167 del 28/10/2013, [...],
8.4. Il quarto motivo, che investe il riconoscimento dell'aggravante mafiosa in relazione al delitti di cui ai capi 79) e 80), censurato sia sotto il profilo della sussistenza del metodo mafioso perché le modalità esecutive di quei reati non sarebbero state tali da denotare i tratti peculiari della forza di intimidazione promanante dalle associazioni criminali di cui all'art. 416-bis. 1, cod. pen. -, sia sotto il profilo dell'agevolazione del sodalizio mafioso facente capo alla famiglia OR perché le condotte integrative di quegli stessi reati sarebbero state animate unicamente da finalità privatistiche e familiari-, è infondato.
presso
8.4.1. La sentenza impugnata ha ritenuto integrata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sotto il profilo del metodo mafioso, in ragione delle concrete modalità esecutive dei reati dianzi indicati, descritte come connotate da un'ostentazione di forza esorbitante rispetto a quella richiesta per raggiungere lo scopo di una mera intimidazione delle vittime e da una esibizione dell'attitudine pervasiva del sodalizio, capace di mobilitare i propri adepti o persone contigue in funzione dell'affermazione del proprio potere criminale (cfr. pag. 202). Tanto ha l'abitazione del PA;
desunto: dall'irruzione collettiva dall'inseguimento di costoro e dei fratelli NE;
dalla costrizione esercitata nei loro confronti a recarsi in un luogo isolato, in cui venivano sottoposti ad una violenta aggressione da numerosi appartenenti alla famiglia OR e da soggetti ad essa vicini, ivi convenuti, e private - segnatamente, RT NE -, delle chiavi dell'autovettura, tale modus procedendi essendo finalizzato non solo a recuperare il provento del furto in abitazione perpetrato in danno dei coniugi RI OR e EN MI, ma anche a dare una lezione» a coloro che ne erano ritenuti gli artefici. Modalità oggettive, queste, non illogicamente apprezzate come idonee a evocare nei confronti delle vittime e dei consociati la forza intimidatrice tipica
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dell'agire mafioso, estrinsecatasi attraverso l'intervento di una articolata rete criminale, pronta ad attivarsi per la soddisfazione delle pretese dei singoli sodali o di persone d'interesse e per ribadire il proprio controllo sul territorio di riferimento, e ritenuta, peraltro, riscontrata dal comportamento successivo delle persone offese, le quali, pur avendo nell'immediatezza reso ai Carabinieri intervenuti dichiarazioni ampie e circostanziate, in sede di sommarie informazioni testimoniali avevano, poi, adottato un atteggiamento palesemente reticente, plausibilmente riconducibile al timore di ritorsioni da parte dei OR, soggetti di notoria caratura mafiosa.
8.4.2. La motivazione così resa si pone in linea con l'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad un'associazione mafiosa, sia funzionale a determinare nella vittima una condizione di assoggettamento, quale riflesso del prospettato pericolo di fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, [...], Rv. 281027; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, [...], Rv. 277222). In tale prospettiva, l'aggravante è preordinata a reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è correlata alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, [...], Rv. 273190), nel senso che esse diano luogo ad un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una peculiare coartazione psicologica sulle vittime (Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, [...], Rv. 264900), funzionale ad una più pronta e agevole perpetrazione del reato (Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, [...], Rv. 273365). Ne consegue che, ai fini della sua configurabilità, non è necessario che sia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, [...], Rv. 273025; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, [...], Rv. 271103). Ciò che rileva, dunque, non è il requisito formale dell'appartenenza di taluno dei concorrenti all'associazione di stampo mafioso, bensì la condizione di assoggettamento procurata alla vittima mediante la prospettazione della contiguità degli autori a membri di notori ed efferati sodalizi criminosi (Sez. 2, n. 20320 del 15/05/2024, [...], Rv. 286426).
8.4.3. Il riconoscimento dell'aggravante mafiosa, nella forma del metodo mafioso, esclude, invero, la concreta rilevanza censoria dei rilievi articolati in punto di prova dell'agevolazione mafiosa;
rilievi che, in ogni caso, sono infondati. La sentenza impugnata ha, infatti, non illogicamente ritenuto che la spedizione punitiva posta in essere in danno dei PA-NE non fosse
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finalizzata soltanto a ottenere la restituzione della refurtiva sottratta a EN MI e alla moglie, sorella di DO OR, soggetto certamente partecipe della cosca, ma costituisse una deliberata manifestazione di forza diretta a riaffermare la supremazia della cosca OR sul territorio, apertamente messa in discussione dalla condotta delle persone offese. L'intervento violento, per modalità esecutive, contesto relazionale e richiami espliciti alla caratura criminale degli affiliati, si è connotato, dunque, come risposta esemplare a un affronto all'autorità del sodalizio, funzionale a ribadire la sua capacità di controllo e di intimidazione ambientale: finalità della quale tutti i partecipanti alla spedizione erano consapevoli, come dimostrato dagli elementi di prova richiamati in motivazione (cfr. pag. 202).
8.4.4. Tale ricostruzione è pienamente conforme al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Chioccini (sentenza n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278734-01), secondo cui l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, pur avendo natura soggettiva, si comunica al concorrente che sia consapevole della finalità perseguita dal compartecipe, anche se non personalmente animato da tale
scopo.
8.5. Il quinto motivo, che eccepisce l'avvenuta applicazione al ricorrente dell'aggravante della minorata difesa ex art. 61, n. 5 cod. pen., in relazione al delitto di cui al capo 79), in violazione dei principi elaborati dal diritto vivente, in ragione dell'assenza di un concreto e consapevole approfittamento di condizioni di vulnerabilità delle persone offese, è inammissibile, vuoi perché inedito, non essendosi dato conto del corrispondente motivo di appello nella sintesi delle doglianze di gravame contenuta nella sentenza impugnata, ed essendosi, anzi, riferita la prospettazione dello stesso al solo DO ES OR (cfr. pag. 201), vuoi perché manifestamente infondato. La motivazione sottoposta a scrutinio esibisce, infatti, una piena conformità al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite Cardellini, secondo cui l'aggravante della minorata difesa richiede che le circostanze di tempo, di luogo o di persona si traducano in una concreta situazione di vulnerabilità della vittima, non essendo sufficiente la loro idoneità astratta (Sentenza n. 40275 del 15/07/2021, Rv. 282095 02). Nel caso di specie, la realizzazione del fatto di reato in orario notturno (intorno all'una di notte), in una zona isolata e lontana dal centro abitato, da parte di un gruppo coeso di cinque o sei persone che avevano agito nei confronti di tre persone, di cui una donna, sono state stimate, non illogicamente, circostanze atte ad ostacolare in concreto la difesa privata e
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l'intervento della pubblica forza, posto che, tra l'altro, l'intervento dei Carabinieri aveva avuto luogo solo ad aggressione cessata.
8.6. Il sesto motivo, che censura l'applicazione ad NI RD, classe 1987. dell'aggravante dell'appartenenza mafiosa di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., sia in ragione del difetto di prova dell'attuale inserimento del ricorrente in contesti mafiosi, sia in ragione dell'asserita indebita cumulabilità con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., è inammissibile. Non risulta, invero, che la questione dell'appartenenza mafiosa del ricorrente sia stata sollevata con i motivi di appello: tanto non emerge dalla loro sintesi, contenuta nella sentenza impugnata e rimasta incontestata, ed è anzi comprovato dall'esplicito riferimento che nella motivazione di essa si è effettuato a DO ES OR, come il solo proponente di un motivo di appello al riguardo (cfr. pag. 201). Né, d'altro canto, con il ricorso per cassazione si è adempiuto all'onere di allegare, in ossequio al principio di autosufficienza del detto mezzo, l'atto di appello, così da consentire a questa Corte di verificare che la questione oggi dedotta fosse stata devoluta al giudice del gravame almeno nelle sue linee essenziali, come prescritto dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, [...], Rv. 259704-01; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, [...], Rv. 258962-01).
9. Il ricorso nell'interesse di NI OR, classe 2002, è fondato per le sole ragioni di seguito indicate.
9.1. Il primo motivo, che censura, sotto l'egida della violazione dei criteri di valutazione della prova, l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di violazione di domicilio aggravata di cui al capo 75), è inammissibile. Qui integralmente riproposto quanto in linea generale esposto nel punto 1.1. della presente motivazione in ordine ai limiti del sindacato di questa Corte sulla valutazione delle prove poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità, deve riconoscersi che il motivo in disamina è generico e non consentito in questa sede. La partecipazione materiale di NI OR, classe 2002, alla violazione di domicilio in danno della famiglia PA è stata congruamente motivata nella sentenza impugnata con il riferimento sia ai dati desunti dal monitoraggio della
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sua autovettura, a bordo della quale si trovava anche GO EN (cfr. pagg. 200 e 201 della sentenza impugnata), attestanti che questa aveva sostato presso l'abitazione dei PA «per un arco di tempo del tutto apprezzabile e congruo per irrompere dentro la predetta abitazione con le modalità descritte dalle vittime> (cfr. pag. 195)- tanto smentendo l'allegazione difensiva secondo la quale tra l'una e le due di notte del 23 luglio 2020 il ricorrente si trovava in luogo diverso -, sia al contenuto delle intercettazioni ambientali delle conversazioni intrattenute quella stessa notte da NI OR, classe 2002, con i fratelli NE (che erano stati chiamati in soccorso da LA PA dopo l'irruzione avvenuta nella sua abitazione). Queste ultime, infatti, davano conto di come il ricorrente, rispondendo alla domanda rivolta a lui e al suo accompagnatore GO EN da RT NE, che aveva chiesto loro se fossero entrati nella casa», avesse invitato l'interlocutore a seguirlo nel luogo in cui ciò gli sarebbe stato spiegato (*E vieni che adesso te lo spiegano!») e, così, avesse implicitamente ammesso il proprio ingresso nella casa dei PA;
ammissione ulteriormente corroborata dalla risposta affermativa, netta e inequivoca, resa da OS EN e immediatamente seguita dall'invito a non parlare in macchina (cfr. pagg. 195 e 196 della sentenza impugnata). Trattasi, invero, di elementi di elementi dal chiaro valore autoaccusatorio che, coordinandosi coerentemente con la sosta dell'autovettura di NI OR, classe 2002 nei pressi dell'abitazione dei PA in un orario compatibile con quello da questi indicato come di accadimento del fatto di cui al capo 75), non lasciano residuare alcun dubbio ragionevole circa la presenza sia del ricorrente che di GO EN all'interno di quella abitazione.
9.2. Il secondo motivo, che subita della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 614, quarto comma, cod. pen. in relazione al delitto di violazione di domicilio di cui al capo 75), perché la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente dato conto dell'esistenza di un nesso di strumentalità tra l'introduzione nell'abitazione dei PA e la violenza esercitata in danno di EN PA, che sarebbe stata volta esclusivamente a rintracciare US PA, sospettato del furto di preziosi in danno dei coniugi OR- MI, onde acquisire informazioni circa il luogo di occultamento della refurtiva, l'eventuale assenza della contestata aggravante incidendo sul regime di procedibilità del delitto di violazione di domicilio, è generico e manifestamente infondato. Diversamente da quanto opinato dal ricorrente, il giudice censurato ha puntualmente richiamato il contenuto delle dichiarazioni di EN PA,
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dei genitori NI PA e TE CO e di RT NE, fidanzato di LA PA, che, concordemente, avevano riferito che un gruppo composto da almeno quattro persone, di cui una armata di bastone (EN MI, secondo quanto riferito da RT NE, cfr. pag. 196 della sentenza impugnata) aveva fatto irruzione, intorno all'una della notte tra il 22 e il 23 luglio 2020, all'interno della loro abitazione e vi si era trattenuto ponendosi alla ricerca di US PA, superando la volontà contraria di EN e di NI PA, che avevano cercato di impedirlo, percuotendoli e cagionando al primo anche lesioni personali (cfr. pagg. 187-189 e 197 della sentenza impugnata). Del resto, plausibile riscontro dell'abusività, quantomeno del trattenimento all'interno della detta abitazione da parte del componenti del gruppo, tra i quali vi era NI OR, classe 2022, è offerto dall'accertato danneggiamento dell'impianto di videosorveglianza ivi installato e dall'asportazione di una delle relative telecamere: condotte, poste in essere dal componente del gruppo, introdottosi in casa del PA armato di bastone, all'evidente scopo di cancellare ogni traccia del commesso reato di violazione di domicilio.
9.3. Il terzo motivo, che formula censure in punto di prova della partecipazione del ricorrente al delitto di lesioni personali di cui al capo 77) e in punto di prova dell'esistenza del nesso teleologico tra le lesioni inferte a EN PA e la violazione di domicilio di cui al capo 75), sul rilievo che anche la Corte territoriale sarebbe incorsa in un travisamento delle evidenze fattuali quanto all'individuazione dell'autore materiale dell'azione violenta e, comunque, non avrebbe adeguatamente spiegato perché si potesse dire dimostrato che egli avesse condiviso il progetto criminoso elaborato dal concorrente EN MI, è generico e non consentito in questa sede.
9.3.1. Si deve, invero, registrare un conclamato mancato confronto con la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata (cfr. pag. 201), con riguardo al tema della piena condivisione da parte di NI OR, classe 2002, del progetto criminoso elaborato da EN MI e da altri, ossia quello di porre in essere una spedizione punitiva nei confronti di US PA e dei cognati RT e ES NE, sospettati di essere gli autori del furto di oggetti preziosi consumato in casa di EN MI, marito di RI OR, sorella di DO ES OR. Infatti, in essa, sono state richiamate le intercettazioni ambientali atte a dar conto di come NI OR, classe 2002, e GO EN fossero stati messi al corrente da EN MI e da altri di quel furto e dell'individuazione di PA come colpevole e di come il ricorrente e il suo accompagnatore si fossero immediatamente posti al seguito di MI e, poi, fermati presso l'abitazione
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dei PA per un tempo compatibile con l'ingresso e il trattenimento in esso (cfr. pag. 201).
9.3.2. Pari genericità connota il rilievo che si appunta sul nesso teleologico tra le lesioni personali contestate al capo 77) e la violazione di domicilio contestata al capo 75), la relativa esistenza essendo stata congruamente motivata sulla base delle convergenti dichiarazioni rese dalla persona offesa EN PA, dal padre NI PA e dalla madre TE CO, tutte univocamente deponenti sulla circostanza che il gruppo di persone, di cui facevano parte NI OR, classe 2002, GO EN e EN MI, si fosse introdotto all'interno della loro abitazione e vi si fosse trattenuto onde ricercare US PA, usando violenza sia nei confronti di EN PA, cui veniva sferrato un pugno al volto, sia nei confronti di NI PA, che veniva spinto contro un muro, i quali avevano cercato di impedire tale stazionamento contrario alla loro volontà (cfr. pagg. 187-189).
9.3.3. Integralmente e recettiziamente qui riportato quanto esposto ai successivi punti 9.7. e 15.6.1. della presente motivazione in diritto, in tema di forme di manifestazione del concorso di persone nel reato, va dato atto che il rilievo con il quale si intende mettere in discussione la compartecipazione di NI OR, dasse 2002, al delitto di lesioni personali in danno di EN PA, è manifestamente infondato. Ripetuto quanto argomentato al punto 9.1. che precede, in ordine alla prova della partecipazione del ricorrente al delitto di violazione di domicilio di cui al capo 75), e ribadito quanto appena affermato al superiore punto 9.2. in ordine all'essere state le lesioni in danno di EN PA il mezzo per trattenersi all'interno dell'abitazione dei PA per poter ricercare in essa US PA, è del tutto plausibile ritenere come ha fatto la Corte territoriale - che NI OR, classe 2002, quand'anche non fosse stato l'autore materiale delle lesioni, avesse offerto il proprio contributo alla loro realizzazione, concorrendovi moralmente, ossia, quantomeno rafforzando con la propria presenza il proposito criminoso dell'autore materiale.
9.4. La questione dedotta con il quarto motivo, che attiene alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di violenza privata di cui al capo 78), deve ritenersi assorbita, avuto riguardo alla declaratoria di proscioglimento del ricorrente dal reato predetto per mancanza della relativa condizione di procedibilità.
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Ai sensi dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. va esteso, infatti, ad NI OR, classe 2002, il motivo di ricorso sollevato nell'interesse di GO EN, di modo che le argomentazioni, rassegnate al punto 15.1.2. della presente in motivazione in diritto per accoglierlo, devono qui intendersi integralmente trasposte, onde giustificare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in parte qua perché, in relazione al delitto di violenza privata di cui al capo 78), l'azione penale non poteva essere proseguita per mancanza di querela.
9.5. Le questioni dedotte con il quinto motivo, che concernono l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di rapina pluriaggravata in concorso di cui al capo 79), censurata sia sotto il profilo della corretta qualificazione giuridica del fatto, sia sotto il profilo della prova del contributo causale e psicologico del giovanissimo NI OR alla realizzazione del reato, sono complessivamente infondate.
9.5.1. Sono infondati i rilievi che eccepiscono l'errore qualificatorio in cui sarebbero incorsi i giudici di merito di entrambi i gradi nell'escludere la sussunzione del fatto, come accertato, entro lo schema del delitto di violenza privata o del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona. Poiché sono affidati a deduzioni del tutto sovrapponibili a quelle sviluppate nell'interesse di altri ricorrenti, per respingerli è sufficiente fare integrale e recettizio rinvio alle argomentazioni, spiegate nei punti 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3. e 8.1. della presente motivazione in diritto, con le quali si è data ragione della correttezza in diritto e della non manifesta illogicità della motivazione rassegnata nella sentenza impugnata a sostegno del configurarsi nella fattispecie concreta del delitto di rapina.
9.5.2. Sono, invece, inammissibili i rilievi articolati in punto di prova del concorso del ricorrente alla realizzazione del fatto di rapina, con specifico riguardo al contributo, eziologicamente significativo e consapevole, offerto all'aggressione subita dai fratelli PA e da RT NE, prodromica e strumentale all'impossessamento delle chiavi dell'autovettura di quest'ultimo. Integralmente e recettiziamente richiamate le ragioni, ostese al punto 8.2. della presente motivazione per disattendere analogo rilievo articolato nell'interesse di NI OR, classe 1987, va dato atto che nulla di specifico è stato allegato e dedotto dal ricorrente per smentire non solo il contenuto delle dichiarazioni rese da ES NE, che l'aveva riconosciuto senza ombra di dubbio, come uno degli aggressori dei PA e del fratello RT (cfr. pagg. 189, 200 e 203 della sentenza impugnata), ma anche con le risultanze delle intercettazioni ambientali
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(come riportate alle pagine 190 e seguenti) che ne avevano documentato la presenza sin dalle fasi iniziali dell'azione ritorsiva in danno dei PA.
9.6. Il sesto motivo, che eccepisce l'illegittimità del riconoscimento dell'aggravante mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione a tutti i reati ascritti al ricorrente, sviluppando deduzioni sovrapponibili a quelle articolate nell'interesse di NI OR, classe 1987, è infondato e può essere disatteso facendo integrale e recettizio rinvio alle ragioni ostese nel punto 8.4. della presente motivazione in diritto.
9.7. Il settimo motivo, che articola censure in punto di prova della partecipazione del ricorrente al delitto di lesioni personali di cui al capo 80) e dell'esistenza del nesso teleologico tra tale delitto e la rapina di cui al capo 79), contestando, in particolare, il rispetto dei criteri elaborati dal diritto vivente in tema di concorso morale e di riconducibilità della condotta violenta a una finalizzazione diversa da quella predatoria, con conseguenze anche in ordine alla procedibilità del reato, è inammissibile.
9.7.1. Quanto alla prova della partecipazione del ricorrente al delitto di lesioni personali di cui al capo 80), deve riconoscersi che il motivo è generico, perché è affidato a deduzioni prive di alcun confronto, men che meno critico con le ragioni spiegate nella sentenza impugnata per dar conto della presenza di NI OR, classe 2002, al momento del pestaggio subito dai fratelli PA e da RT NE, tanto desumendosi dalle concordi dichiarazioni dei fratelli NE, oltretutto corroborate dal riconoscimento fotografico effettuato da ES NE (cfr. pag. 189 e 190 della sentenza impugnata). Presenza ritenuta quantomeno agevolatrice e rafforzatrice del proposito criminoso degli autori materiali del pestaggio in conformità alla costante lezione interpretativa impartita da questa Corte, secondo cui, ai fini della configurazione del concorso di persone nel reato, è sufficiente che taluno partecipi all'altrui attività criminosa con un contributo anche esclusivamente morale. Ciò sta a significare che, perché una persona possa essere ritenuta concorrente nel reato non occorre un suo preventivo accordo criminoso con gli altri soggetti, in quanto è sufficiente che la stessa abbia dato quanto meno un contributo agevolatore che abbia reso più facile la consumazione del reato: contributo agevolatore che si ha quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà e che può essere di partecipazione morale, di rafforzamento cioè dell'altrui proposito criminoso già esistente o di
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sostegno psicologico delle altrui attività, o di partecipazione materiale, in tutte le forme in cui l'agevolazione fisica può estrinsecarsi (Sez. 4, n. 2310 del 22/11/1994, dep. 1995, [...], Rv. 201244 01). È, quindi, bastevole ad integrare la compartecipazione non solo l'accordo, inteso quale previo concerto oppure quale concorde azione dei vari partecipanti, ma anche la semplice adesione di volontà, estrinsecantesi nel caldeggiare e rafforzare il proposito delittuoso altrui. Pertanto, potendo il concorso concretarsi in atteggiamenti ed in comportamenti che costituiscano, comunque, contributi causali alla realizzazione dell'evento, anche la semplice presenza sul luogo del delitto, sia essa attiva o semplicemente passiva, costituisce concorso quando l'agente ha la coscienza e la volontà dell'evento (Sez. 2, n. 3748 del 23/05/1990, dep. 1991, [...], Rv. 186773-01). Dunque, per il concorso di persone, è sufficiente che il compartecipe abbia rafforzato l'altrui proposito criminoso, anche soltanto dando il suo tacito assenso (Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012, [...], Rv. 252322-01). Privo di pregio è, infine, il rilievo secondo cui non vi sarebbe prova della condivisione da parte di NI OR, classe 2002, del dolo specifico richiesto per l'integrazione del delitto di rapina, perché, giusta quanto già diffusamente argomentato in ordine all'identificarsi dell'ingiusto profitto oggetto del dolo specifico del delitto di rapina in una qualsivoglia utilità, anche di carattere non necessariamente patrimoniale (cfr. punto 1.5.1. della presente motivazione in diritto), il fine di rappresaglia nei confronti dei PA perseguito dai membri della famiglia OR per il furto subito dai coniugi OR-MI era certamente conosciuto e fatto proprio dal ricorrente avuto riguardo al tenore delle intercettazioni valorizzate nella sentenza impugnata (cfr. pag. 197 della sentenza impugnata), che documentavano la sua volontà di infliggere «una lezione anche ai NE».
9.7.2. Quanto all'eccepito difetto di prova circa l'esistenza del nesso teleologico tra il delitto di lesioni personali di cui al capo 80) e il delitto di rapina di cui al capo 79), il rilievo non è scrutinabile in questa sede in quanto sollevato per la prima volta con il ricorso per cassazione, in violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., di tanto traendosi conferma anche dalla sintesi dei motivi di appello contenuta nella sentenza impugnata, rimasta sul punto incontestata. In ogni caso, lo stesso è generico, poiché formulato in termini meramente assertivi e privi di un reale confronto con quanto argomentato al riguardo nella stessa sentenza, che ha spiegato come si fosse tratta ragione dell'esistenza di una relazione di «immediata successione tra il pestaggio e l'impossessamento delle chiavi dell'autovettura di RT NE (cfr. pag. 196, secondo capoverso della sentenza impugnata) dal contenuto delle convergenti dichiarazioni rese da RT
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e da ES NE (cfr. pagg. 188 e 189 della sentenza impugnata), univoche nel dimostrare che gli agenti avessero usato la violenza per dare loro una lezione, consistita anche nell'impossessarsi delle chiavi dell'autovettura di RT NE, fidanzato di LA PA, in chiave ritorsiva per il furto in abitazione subito da EN MI e dalla consorte RI OR (cfr. pag. 189 della sentenza impugnata) per mano di US PA. Ad ogni buon conto, la censura è manifestamente infondata, perché se gli imputati, come non implausibilmente sostenuto dai giudici di merito di entrambi i gradi, avevano sin dall'origine programmato una spedizione punitiva, non limitata alla sola aggressione fisica, ma comprensiva del proposito di impossessarsi con la violenza di beni appartenenti alle vittime, da utilizzare a scopo ritorsivo o come pegno per ottenere la restituzione della refurtiva, la violenza usata, tanto esorbitante da integrare il delitto di lesioni personali (Sez. 2, n. 27040 del 17/06/2025, [...], Rv. 288496 - 03), aveva costituito certamente il mezzo per realizzare il delitto di rapina, secondo un disegno criminoso unitario chiaramente rappresentato nella volontà degli agenti: donde, corretto è stato il riconoscimento a loro carico della circostanza aggravante del nesso teleologico, in linea con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della connessione teleologica, di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., è sufficiente che la volontà dell'agente sia diretta alla commissione del reato-fine e che a tale scopo egli si sia servito del reato-mezzo (Sez. 5, n. 38399 del 10/07/2017, [...], Rv. 271211-01; conf. Sez. 3, n. 28491 del 26/06/2025, [...], Rv. 288346-01).
9.8. L'ottavo motivo, che censura il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, perché ritenuto sorretto da una motivazione meramente stereotipata e priva di effettivo confronto con le deduzioni difensive, volte a valorizzare la giovane età del ricorrente, la sua incensuratezza e il ruolo marginale avuto nella complessiva vicenda criminosa, è inammissibile. Per nulla carente, né, tantomeno, manifestamente illogica, risulta, invero, la motivazione ostesa a corredo del censurato diniego. Le circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. sono state, infatti, negate al ricorrente alla luce della gravità complessiva delle condotte di reato ascrittegli e della personalità da lui manifestata, indicativa di pervicacia e spessore criminale, se non altro per la notevole violenza usata ai danni della famiglia PA (cfr. pag. 234 della sentenza impugnata). Tali elementi, valutati nel loro insieme, escludono ogni possibilità di riconoscere profili di meritevolezza idonei a giustificare un trattamento sanzionatorio di favore, tenuto conto, altresì, che la giurisprudenza di
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questa Corte è ferma nel ritenere che, ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche, non è richiesto l'esame analitico di tutti gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che il giudicante dia conto del proprio apprezzamento in riferimento a quelli ritenuti decisivi e di prioritario rilievo, restando implicitamente disattesi gli altri, ove non incompatibili con la valutazione espressa (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, [...], Rv. 282693-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, [...], Rv. 259899-01).
10. Il ricorso nell'interesse di IC OR, classe 1979, è infondato.
10.1. Il primo motivo, che sotto l'egida della violazione dei criteri di valutazione della prova, dissente dall'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di estorsione aggravata di cui al capo 85), commesso in concorso con RD CC in danno dell'imprenditore MA IA, titolare dell'impresa esecutrice di lavori di ristrutturazione di due istituti scolastici nel territorio di Locri, perché fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili ancorché intrinsecamente contraddittorie e, comunque, in contrasto con le dichiarazioni dell'informatore NA IS e con il dato intercettivo, tanto che, per apprezzarle come tali, se ne era dovuta effettuare la valutazione frazionata, è inammissibile. Fatto integrale e recettizio rinvio ai punti 1.1. e 1.3. della presente motivazione in diritto in ordine ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità sulla motivazione resa dai giudici di merito in ordine alla valutazione delle prove, anche ove desunte dal contenuto di conversazioni oggetto di intercettazione, va riconosciuto che quella ostesa nella sentenza impugnata a sostegno della statuizione contestata va indenne dalle censure riportate, perché completa e congrua. La Corte territoriale, come già il primo giudice, ha stimato attendibili le dichiarazioni rese da MA IA - costretto dal ricorrente a versargli, a titolo di tangente estorsiva sui lavori effettuati presso edifici scolastici di Locri, la somma complessiva di euro 6000,00 in tre rate, consegnate, quanto alla seconda, nelle mani di RD CC e, quanto alla terza, nelle mani di NI CA", perché il dichiarante, dopo un' iniziale fase di reticenza giustificata dal timore di ritorsioni, in un contesto connotato dalla presenza di soggetti notoriamente inseriti in un ambiente criminale di tipo mafioso e, come tale, ritenuta non idonea ad incidere sulla sua credibilità complessiva, aveva intrapreso un percorso
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collaborativo, fornendo una narrazione dei fatti analitica, circostanziata e priva di incongruenze logiche, con specifica indicazione delle modalità della richiesta estorsiva, dell'importo complessivo preteso, della suddivisione in rate e dei soggetti destinatari dei singoli pagamenti (cfr. pagg. 216-219 della sentenza impugnata), senza che la completezza e la coerenza di tale narrato potessero dirsi radicalmente inficiate dalle dichiarazioni rese da NA IS (altro imprenditore partecipante all'ATI cui erano stati affidati gli indicati lavori pubblici), che aveva negato di essere stato vittima di richieste estorsive da parte di IC OR, classe 1979, e del cognato RD CC. Si è, infatti, precisato nella sentenza impugnata, che IA si era limitato a riferire che IC OR gli aveva detto che avrebbe rivolto analoga richiesta estorsiva a IS, non che tale richiesta avesse, poi, avuto effettivamente seguito (cfr. pag. 218), di modo che la negazione di richieste estorsive da parte di IS costituiva un dato neutro, privo di incidenza demolitoria sul nucleo essenziale del racconto di IA. Ne viene che, in applicazione dei principi affermati da questa Corte, anche nella sua espressione più autorevole, secondo cui: le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214 01); l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, [...], Rv. 27860901; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, [...], Rv. 262575 01); non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01), deve riconoscersi che la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata in ordine alla credibilità soggettiva e all'attendibilità oggettiva di MA IA è stata improntata a criteri di plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, [...], Rv. 229369-01; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, [...], Rv. 215745-01), di modo che le deduzioni difensive al riguardano non possono
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trovare spazio nel presente giudizio di legittimità, perché generiche e, comunque, dirette ad una rivalutazione delle prove.
10.2. Il secondo motivo, che censura il riconoscimento dell'aggravante mafiosa, contestata in relazione al delitto di cui al capo 85), perché non sarebbero stati puntualmente indicati gli elementi concreti denotanti l'effettivo sprigionarsi dalle condotte tenute dal ricorrente e dal suo concorrente della forza di intimidazione tipica delle organizzazioni di tipo mafioso né la finalità di agevolazione mafiosa perseguita lore tramite, non certo desumibile dai fatti commessi o dalla mera appartenenza familiare dei loro autori, è infondato. Fatto integrale e recettizio rinvio ai punti 8.4.2. e 8.4.4. della presente motivazione in diritto, con riferimento ai requisiti integrativi della menzionata aggravante, nella forma del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa, secondo l'interpretazione costante di questa Corte, va dato atto che della ricorrenza di quei requisiti nella fattispecie concreta la motivazione della sentenza impugnata ha offerto corretta, completa e congrua giustificazione. Ha, infatti, dato conto in modo puntuale delle modalità esecutive delle condotte estorsive, valorizzandone il carattere tipicamente mafioso, desunto non già dalla sola appartenenza soggettiva di IC OR, classe 1979, esponente di spicco della consorteria 'ndranghetista dei "OR" (come puntualmente evidenziato alla pagina 224 della sentenza impugnata e al punto 12.1.2. della presente motivazione in diritto, cui di fa integrale e recettizio rinvio) e di RD CC, ma dalle concrete forme attraverso cui l'azione criminosa si è manifestata. Si è, infatti, evidenziato come la richiesta estorsiva, pur formulata in termini <larvati», ossia, non apertamente minacciosi (e valgono sul punto i richiami alla pacifica giurisprudenza di questa Corte contenuti nel punto 11.1.2. che segue, cui si fa integrale e recettizio rinvio), risultasse inequivocabilmente volta al conseguimento di una percentuale sul corrispettivo dell'appalto pubblico da parte di soggetti intranei alla cosca "OR", adusa a sostenere siffatte richieste facendosi forte del proprio prestigio criminale. Profilo, questo, non illogicamente ritenuto, altresi, espressivo della finalità di agevolazione della cosca medesima, proprio perché il conseguimento di profitti di natura estorsiva costituisce uno degli strumenti tipici attraverso i quali il sodalizio mafioso persegue l'affermazione e il mantenimento della propria egemonia criminale sul territorio, specie mediante il controllo delle attività economiche e degli appalti pubblici. Le censure difensive al riguardo articolate, nel tentativo di ridimensionare la portata intimidatoria delle condotte e di ricondurle a dinamiche privatistiche o
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occasionali, si risolvono, dunque, nella mera prospettazione di una lettura alternativa del fatti, in quanto insensibile alla ratio decidendi della statuizione impugnata e silente rispetto ad effettivi vizi logici o giuridici della motivazione, la quale risulta, invece, coerente, completa e conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di metodo mafioso e di agevolazione dell'associazione. Ne consegue il rigetto del motivo, essendo stata correttamente riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al delitto di cui al capo 85).
10.3. Il terzo motivo, con il quale ci si duole dell'applicazione al ricorrente della recidiva specifica, reiterata e infra-quinquennale, giacché non sostenuta da una valutazione in concreto della sua più intensa capacità a delinquere e della sua maggiore pericolosità sociale, è inammissibile. La questione dedotta appare, infatti, inedita, ossia prospettata per la prima volta in questa sede in violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Nella sentenza impugnata, infatti, il tema della recidiva contestata al ricorrente è stata solo genericamente affrontato alla pagina 234 perché non risultava, stando alla sintesi dei motivi di appello (rispetto alla quale non sono stati sviluppati rilievi critici), che avesse costituito oggetto di uno specifico rilievo di gravame. Donde, sarebbe spettato al ricorrente allegare e documentare in maniera puntuale che la questione, ancorché specificamente dedotta con i motivi di appello, fosse stata immotivatamente ignorata, tanto in applicazione del principio di diritto secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicare specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, [...], Rv. 258962 - 01; Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006, dep. 2007, [...], Rv. 236689-01).
10.4. Il quarto motivo, che denuncia la violazione dell'art. 63 cod. pen. in riferimento alla determinazione della pena in presenza di un concorso di aggravanti
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tutte ad effetto speciale, segnatamente di quelle previste dagli artt. 628, terzo comma, n. 3, 99, quarto comma, e 416-bis.1., è infondato. Infatti, con il dare atto che la pena applicata al ricorrente era stata determinata come segue: «pena base per il reato di cui al capo 85) art. 629, secondo comma, cod. pen. anni 8 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, aumentati ad anni 10 e mesi 8 di reclusione ed euro 6.667,00 di multa per la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. e l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (nella misura di 1/3), ridotti per il rito alla pena finale di anni 7, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 4.445.00 di multa» (cfr. pag. 236 della sentenza impugnata) e, quindi, aumentando la pena già stabilita per la circostanza aggravante più grave (quella dell'art. 629 cod. pen.) nella misura di un terzo per il concorrere delle altre due circostanze aggravanti (la recidiva, correttamente contestata quale recidiva specifica, reiterata ed infra-quinquennale, e l'art. 416-bis.1., cod. pen.), ovvero entro il limite di cui al combinato disposto degli artt. 63, quarto comma, cod. pen. ("fino ad un terzo della pena prevista per il reato commesso")» (cfr. pag. 237 della sentenza impugnata), la sentenza impugnata ha mostrato di essersi attenuta alla regola secondo la quale, in tema di concorso di circostanze aggravanti, il criterio moderatore di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., secondo cui non si applica il cumulo materiale, ma la pena per la circostanza più grave aumentata fino a un terzo, opera in ogni caso di concorso tra circostanze a effetto speciale (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, [...], Rv. 288800-02; Sez. 4, n. 32868 del 05/10/2020, [...], Rv. 280831- 01).
11. Il ricorso nell'interesse di IC OR, classe 1991, è infondato.
11.1. Il primo e il secondo motivo, con i quali si contesta l'erroneità in diritto e la carenza e l'illogicità della motivazione sottesa all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di tentata estorsione aggravata di cui al capo 86), sono complessivamente infondati. Va dato atto che IC OR, classe 1991, è stato riconosciuto colpevole del delitto di tentata estorsione, aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod. pen., in danno di US RO, per avergli imposto l'assunzione delle sorelle presso I'O.P. "Frujt" di Locri con modalità autoritative e intimidatorie. Condotta, quella ascrittagli, ricostruita sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, che aveva pure riconosciuto nell'effige fotografica del ricorrente l'autore dell'imposizione,
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nonché di altri riscontri oggettivi, tra i quali la già avvenuta assunzione della madre di OR presso lo stesso impianto, e del collegamento con analoghe condotte estorsive emerse nel procedimento "Riscatto". 11.1.1. Ciò posto, non sono consentiti in questa sede di legittimità i rilievi sollevati con riguardo al formulato giudizio di credibilità soggettiva della parte offesa US RO e di attendibilità delle sue dichiarazioni, ritenute prive di quella adeguata verifica imposta dalle lacune temporali del racconto e dalla tardività della denuncia, intervenuta solo dopo l'esecuzione delle misure cautelari nell'ambito dell'operazione "Riscatto". Fatto integrale e recettizio rinvio, quanto ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione relativa alla valutazione delle prove, ai punti 1.1. e 1.5. della presente motivazione sotto il "Considerato in diritto" e, quanto al controllo di questa Corte sull'apprezzamento da parte dei giudici di merito delle dichiarazioni della persona offesa, al punto 10.1. che precede (nell'ambito dell'esame del ricorso di IC OR, dasse 1979), occorre riconoscere che i rilievi in disamina sono generici e meramente rivalutativi, poiché si limitano a porre in discussione, in termini assertivi, l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, senza confrontarsi con il percorso argomentativo della sentenza impugnata (cfr. pagg. 220 e 221). Quest'ultima, infatti, ha ricostruito in modo puntuale la vicenda e ha dato specifico conto delle ragioni della ritenuta credibilità di US RO, evidenziandone la coerenza interna, la linearità del narrato e la plausibile spiegazione della tardività della denuncia, ricondotta al contesto intimidatorio mafioso e al mutato clima determinato dall'operazione "Riscatto". La Corte territoriale, inoltre, ha espressamente escluso che la prova della tentata estorsione si fondasse su una fonte isolata, valorizzando plurimi riscontri esterni, quali la circostanza oggettiva della previa assunzione della madre di OR presso la medesima organizzazione produttiva e la riconducibilità della condotta a modalità estorsive tipiche, già accertate nel medesimo contesto criminale. A fronte di tale apparato motivazionale, le doglianze difensive non individuano specifiche omissioni né denunciano vizi di manifesta illogicità, ma si risolvono nella prospettazione di una diversa lettura del materiale probatorio già scrutinato dai giudici di merito, collocandosi, pertanto, al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, cui resta preclusa ogni rivisitazione del fatto e delle prove. 11.1.2. Sono, invece, infondati i rilievi articolati in punto di qualificazione giuridica del fatto, che, ad avviso del ricorrente, non si sarebbe dovuto sussumere entro lo schema dell'estorsione tentata, difettandone la minaccia tipica, perché l'espressione attribuitagli («Vedi che devi fare, le devi assumere e basta») non
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poteva dirsi idonea né a prospettare un male ingiusto né a comprimere la libertà negoziale della vittima, anche in ragione del suo carattere isolato. Stima, invece, la Corte che la sentenza impugnata abbia correttamente sussunto la fattispecie concreta nella fattispecie di tentata estorsione contrattuale. Quanto al primo profilo, ineccepibilmente la sentenza impugnata ha ricondotto la richiesta formulata da IC OR, classe 1991, all'alveo della minaccia implicita e ambientale, valorizzando in modo coerente le circostanze concrete del fatto, la personalità dell'agente e il contesto criminale di riferimento (cfr. pag. 220). La Corte territoriale ha, infatti, evidenziato come l'espressione perentoria e autoritativa rivolta alla persona offesa ("Vedi che devi fare, le devi assumere e basta"), proveniente da soggetto notoriamente inserito in un sodalizio mafioso radicato sul territorio, fosse idonea a coartare la volontà della vittima e a incuterle un timore concreto, ancorché non accompagnata da esplicite prospettazioni di un male ingiusto;
ciò ha fatto in linea con il principio secondo cui la minaccia estorsiva può manifestarsi anche in forma implicita ed essere desunta dal contesto complessivo, avuto riguardo alla personalità dell'agente, alle condizioni ambientali e alla percezione del soggetto passivo (Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, dep. 2013, [...], Rv. 254297-01; Sez. 2, n. 26819 del 10/04/2008, Dell'Utri, Rv. 240950 -01). La motivazione si pone, altresì, in continuità con l'elaborazione della giurisprudenza in tema di estorsione "ambientale", che riconosce rilevanza intimidatoria a condotte poste in essere da soggetti appartenenti a gruppi criminali egemoni sul territorio, immediatamente percepite come suscettibili di attuazione proprio in ragione della forza intimidatrice dell'associazione di riferimento, anche quando espresse con linguaggio allusivo o criptico (Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, [...], Rv. 261632 01; Sez. 5, n. 41507 del 22/09/2009, [...], Rv. 245431-01). Non rileva, dunque, in senso contrario, l'assenza di una minaccia esplicita, giacché, in tema di tentativo di estorsione, l'idoneità della condotta va apprezzata alla luce delle modalità dell'azione, dell'ingiustizia del profitto perseguito, della personalità sopraffattrice dell'agente e delle condizioni soggettive della vittima, profili tutti specificamente esaminati dalla Corte di merito. Quanto al secondo profilo, va ricordato che le Sezioni Unite Annunziata (Sentenza n. 30016 del 28/03/2024, Rv. 286656 01), nel riconoscere che, in tema di estorsione, nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto rientra anche la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale, hanno dato atto dell'evoluzione giurisprudenziale in tema di danno
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da estorsione, nel senso che la connotazione di patrimonialità dello stesso fa leva sulla definizione di «patrimonio come un insieme non solo di beni materiali, ma di rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico, unificati dalla legge in considerazione dell'appartenenza al medesimo soggetto, così da ricomprendere nel concetto di danno di cui all'art. 629 cod. pen. qualunque situazione idonea ad incidere negativamente sull'assetto economico di un individuo, compresa la delusione di aspettative e chance future di arricchimento o di consolidamento dei propri interessi (in tal senso, essendosi espresse le Sezioni Semplici con le sentenze: Sez. 2, n. 43769 del 12/07/2013, [...]; Sez. 2, n. 34900 del 10/07/2008, [...]; Sez. 1, n. 9958 del 27/10/1997, [...]; Sez. 1, n. 1683 del 22/04/1993, [...])». Donde, hanno prestato adesione all'interpretazione secondo cui la patrimonialità del danno sussiste anche nelle ipotesi di cd. 'estorsione contrattuale', ossia quando al soggetto passivo sia stato imposto un rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, sicché l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno si ritiene implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, così impedendogli di perseguire i propri interessi economici (Sez. 2, n. 12434 del 19/02/2020, [...]; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, [...]). Hanno osservato, tra l'altro, come la prospettata <<nozione di patrimonio sia stata di recente ribadita dalle Sezioni Unite in relazione al tema della individuazione del dolo specifico nel delitto di furto, ricollegandovi una definizione assai ampia del fine di profitto, inteso come qualunque vantaggio, non solo di natura patrimoniale, perseguito dall'autore del reato (Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, [...], Rv. 285145)». Stante tale autorevole avallo, non vi è ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo cui, nell'estorsione contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente - vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno (Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, [...], Rv. 269364; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, [...], Rv. 258168). Ne viene che, nel caso di specie, deve trovare applicazione il principio di diritto, che si intende ribadire, secondo cui: «L'imposizione con violenza o minaccia di un contraente o di un fornitore integra il delitto di estorsione, consistendo l'ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale nel fatto stesso che il contraente-
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vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia e libertà negoziale» (Sez. 6, n. 9185 del 25/01/2012, [...], Rv. 252283).
11.3. Il terzo motivo, che censura il riconoscimento dell'aggravante mafiosa, perché fondato su una mera presunzione, poggiante sull'appartenenza familiare del ricorrente, e, dunque, senza alcun accertamento sia dell'effettiva manifestazione della forza intimidatrice e della sua percezione come tale da parte della vittima, sia del "quid pluris" rispetto alla minaccia tipica dell'estorsione, è infondato. La sentenza impugnata ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. in relazione al delitto di tentata estorsione di cui al capo 86), dando continuità logica e giuridica alla valutazione del metodo e della finalità mafiosa delle condotte estorsive, come effettuata per i delitti di cui ai capi 82) e 85). La Corte territoriale ha, a tale scopo, valorizzato non il solo dato formale dell'appartenenza familiare del ricorrente, ma anche le modalità concrete dell'azione, consistite in una richiesta impositiva, priva di margini di interlocuzione, proveniente da soggetto inserito nel contesto della cosca "OR" e conosciuto come tale dalla persona offesa, la quale, percepitane la peculiare forza intimidatrice, l'aveva denunciata solo dopo lungo tempo, quando si era attenuato il timore di ritorsioni. Parimenti, in linea con quanto affermato per i capi 83) e 85), la motivazione ha evocato la finalizzazione della condotta all'interesse del sodalizio mafioso, poiché l'imposizione di assunzioni e, più in generale, di utilità di natura estorsiva costituisce uno degli strumenti tipici attraverso i quali l'organizzazione di tipo mafioso afferma e rafforza la propria egemonia criminale sul territorio. Ne consegue che, avuto riguardo a quanto già esposto sul tema ai punti 8.4.2. e 8.4.4. nonché 10.2. della presente motivazione in diritto, cui si fa integrale e recettizio rinvio, anche sul punto la censura difensiva si risolve in una contestazione per lo più rivalutativa, come tale non meritevole di accoglimento. Né ha pregio la deduzione difensiva (peraltro, genericamente articolata) secondo la quale nella sentenza impugnata non sarebbe stata lumeggiata la distinzione tra la minaccia estorsiva e la minaccia mafiosa. Emerge, invece, che in essa si è ben evidenziato come l'intimidazione rivolta ad RO da IC OR, classe 1991, per renderlo accondiscendente alla pretesa di assunzione lavorativa delle sorelle, fosse stata resa ancora più efficace dall'appannaggio criminale del soggetto agente e dalle modalità del suo agire, tipiche dell'organizzazioni mafiosa in cui militava, così da conseguire più agevolmente il fine avuto di mira.
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11.3. Il quarto motivo, con il quale ci si duole del diniego di riconoscimento in favore del ricorrente delle circostanze attenuanti generiche e della eccessività della pena applicatagli, è inammissibile. La sentenza impugnata, quanto alla determinazione della pena, ha fatto corretto governo del criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., dando adeguatamente conto delle ragioni poste a fondamento dell'esercizio del potere discrezionale, nel rispetto del principio di proporzionalità (cfr. pag. 237 della sentenza impugnata), cui può legittimamente adempiersi con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, [...], Rv. 271243 01; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, [...], Rv. 245596-01). Analoga congruità motivazionale connota il diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato sul significativo disvalore del fatto e sulla negativa personalità del ricorrente, gravato da plurimi e gravi precedenti penali (cfr. pagg. 233 e 234 della sentenza impugnata, in cui si è dato conto di come l'impugnante fosse gravato da precedenti per associazione di tipo mafioso, detenzione e porto illegale di armi clandestine, ricettazione e spari in luoghi abitati). Donde, le censure al riguardo articolate si risolvono in mere asserzioni e sollecitano una non consentita rivalutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, [...], Rv. 26919601; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, [...], Rv. 259142-01) e del giudizio in fatto sotteso alla meritevolezza delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., giudizio che può essere negativamente formulato sulla base dei soli elementi ritenuti decisivi, senza necessità di esaminare puntualmente tutti i profili dedotti dalla difesa, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, [...], Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, [...], Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, [...], Rv. 242419-01).
12. Il ricorso nell'interesse di DO ES OR è fondato per le sole ragioni di seguito indicate.
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12.1. Il primo motivo, che articola plurime censure in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1), sotto il profilo della violazione dei criteri elaborati dal diritto vivente in tema di partecipazione associativa e del difetto di prova di condotte concrete e individualizzanti dimostrative di una sua stabile messa a disposizione della cosca "OR", tali non potendosi ritenere quelle connesse al ruolo asseritamente da lui svolto nel traffico di stupefacenti, essendosi riconosciuta l'autonomia dell'associazione di cui al capo 2) dall'associazione di cui al capo 1), è complessivamente infondato. 12.1.1. Come noto, le Sezioni Unite Modaffari (Sentenza n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889), hanno affrontato la questione degli indici rivelatori della condotta di partecipazione ad associazione mafiosa, chiarendo che la scelta compiuta dal legislatore di non tipizzare le concrete modalità di estrinsecazione della suddetta condotta non può tradursi, nella dinamica processuale, nella violazione dei principi di materialità e di offensività del reato di cui all'art. 25 Cost. e di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 Cost. Hanno, dunque, affermato che «La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi» (Rv. 281889-01). La partecipazione ad associazione di tipo mafioso richiede, quindi, lo stabile e organico inserimento del soggetto nella struttura associativa, che postula l'esistenza di un rapporto tra l'individuo e l'associazione caratterizzato dalla reciproca accettazione e dalla collocazione del soggetto all'interno dell'organizzazione. Questo rapporto, da cui discendono obblighi tipici (ad esempio, l'obbedienza alle regole e il rispetto della gerarchia), non può essere ricostruito in via puramente presuntiva, ma deve emergere da dati fattuali verificabili, deponenti per la "messa a disposizione" del soggetto a favore del sodalizio intesa in senso dinamico e funzionale, come apporto concreto, effettivo e riconoscibile alla vita del sodalizio. Nel delineare la dimensione probatoria della partecipazione, le Sezioni Unite, in continuità con la sentenza IN (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231670-01), hanno, quindi, enucleato una serie di indici rivelatori di tale "messa a disposizione", utilizzabili come criteri sintomatici dello stabile inserimento associativo. Tra questi assumono rilievo, in particolare: l'affiliazione rituale, quando, alla luce delle massime di esperienza, risulti espressione di un patto serio, effettivo e reciprocamente vincolante, e non di un mero formalismo privo di seguito
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operativo; i comportamenti di militanza associativa, quali la partecipazione a riunioni riservate, il coinvolgimento in dinamiche interne, l'esecuzione di incarichi o la disponibilità dimostrata all'esecuzione degli ordini;
il riconoscimento da parte degli altri sodali del ruolo dell'agente come membro del gruppo, desumibile dai rapporti interni all'associazione; la continuità e stabilità del rapporto, incompatibili con una presenza occasionale o episodica e indicativi di una duratura compenetrazione nel tessuto organizzativo;
la collocazione funzionale del soggetto rispetto agli interessi della cosca, anche in assenza di un ruolo formalizzato o esclusivo, purché emerga un apporto riconoscibile alla vita dell'associazione. Nessuno di tali indici, tuttavia, è di per sé decisivo, dovendo gli stessi essere valutati nel loro complesso e nel contesto concreto, secondo un giudizio unitario e non automatico. Ai fini della prova della partecipazione mafiosa occorre, pertanto, verificare l'effettiva attivazione del soggetto a favore del sodalizio, anche in forme atipiche, purché concrete e riconoscibili. 12.1.2. Alla stregua di tali indicazioni direttive, la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata in ordine alla partecipazione di DO ES OR al sodalizio di 'ndrangheta denominato "cosca OR" è corretta in diritto e non manifestamente illogica. Va, preliminarmente, rilevato che il motivo in disamina, replicando la stessa genericità esibita dal corrispondente motivo di gravame, omette di confrontarsi con il nucleo essenziale del passaggio argomentativo (sviluppato alle pagg. 228 e 229 della sentenza impugnata) sulla distinzione tra l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo 2) e l'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1), tracciata in termini netti muovendo dalla diversa struttura, finalità e carica offensiva delle due fattispecie. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato come l'associazione di cui al capo 2), riconducibile allo schema dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, fosse caratterizzata da un vincolo organizzativo stabile, funzionalizzato, in via esclusiva, alla commissione di delitti in materia di stupefacenti, e si connotasse, dunque, per la specificità dell'oggetto criminoso limitato al traffico, alla detenzione e allo smercio delle sostanze stupefacenti e per una struttura operativa che, pur potendo presentare una divisione di ruoli e un certo grado di coordinamento, restava, tuttavia, priva di quegli ulteriori connotati che qualificano il paradigma mafioso. La finalità perseguita era, pertanto, essenzialmente lucrativa, correlata alla gestione del mercato illegale della droga, senza implicare, di per sé, un progetto di dominio sociale o di controllo del territorio.
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Diversamente, l'associazione di cui al capo 1), integrativa del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., che si caratterizza per l'uso del metodo mafioso quale elemento costitutivo indefettibile, il quale si estrinseca nella forza di intimidazione del vincolo associativo e nella conseguente condizione di assoggettamento e di omertà della collettività di riferimento, non risultava circoscritta a una determinata categoria di reati, ma risultava funzionalizzata al perseguimento di una pluralità indeterminata di scopi illeciti ed era orientata all'acquisizione e al mantenimento di posizioni di potere nel contesto territoriale ed economico, anche mediante il condizionamento delle attività imprenditoriali e delle dinamiche sociali. La sentenza ha sottolineato, pertanto, che il discrimine tra le due fattispecie andava colto anche nella qualità del vincolo associativo e nelle modalità della sua esplicazione: mentre l'associazione finalizzata al narcotraffico richiedeva un'organizzazione stabile diretta alla realizzazione di uno specifico programma criminoso, ossia la gestione del mercato illegale degli stupefacenti, l'associazione mafiosa presupponeva un quid pluris, rappresentato dalla capacità intimidatoria autonoma del sodalizio e dalla sua proiezione verso il controllo sociale del territorio. Donde, la mera commissione di atti violenti o intimidatori nell'ambito dell'associazione di cui al capo 2) non era, di per sé sufficiente, a traslare la fattispecie nel paradigma mafioso, a meno che quegli atti non fossero risultati espressivi della forza intimidatrice propria dell'associazione e non fossero stati idonee a determinare quella diffusa condizione di assoggettamento descritta nell'art. 416-bis cod. pen.; parimenti, la coincidenza soggettiva di alcuni partecipi nei due sodalizi non valeva, di per sé, a sovrapporli, essendo necessario un autonomo accertamento degli elementi costitutivi di ciascuna fattispecie. Al lume di tale fondamentale chiarimento, nel valutare la responsabilità di DO ES OR per il delitto di partecipazione all'associazione di cui di cui al capo 1), la Corte territoriale ha individuato, quali indicatori fattuali convergenti, idonei a dimostrarne l'inserimento stabile, consapevole e funzionale in essa, condotte eccedenti la mera dimensione del traffico di sostanze stupefacenti, stimate funzionali al perseguimento degli scopi del sodalizio mafioso di appartenenza, ossia la "cosca OR", in seno alla quale egli militava anche in ragione di rapporti familiari, essendo l'ultimo dei cinque figli del defunto capocosca OS OR, classe 1951 e fratello di IC OR, classe 1979, ritenuto esponente di spicco della stessa cosca. Trattasi, in particolare, di quelle condotte qualificate come tipicamente espressive dell'estrinsecazione del potere del sodalizio e del controllo sul territorio di riferimento: ossia, azioni intimidatorie e ritorsive (tra queste, la spedizione punitiva in danno dei PA-NE) oppure afferenti alla gestione dei rapporti di forza tra gruppi criminali (tra queste,
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quella che aveva riguardato la contrapposizione tra OR US e un gruppo rivale di Siderno, legato alla cosca "Commisso", cfr. pag. 224) oppure riguardanti l'esecuzione di interventi violenti funzionali al rafforzamento della cosca (affare "IE") o, ancora, relative al consolidamento dei rapporti tra associati anche di cosche differenti (tra queste, rilevando la sua partecipazione a riunioni di 'ndrangheta, definite "mangiate", cfr. pag. 226 della sentenza impugnata). Alla stregua della motivazione riportata, non è possibile dubitare, dunque, che le suddette condotte non siano riconducibili alla logica operativa dell'associazione dedita al narcotraffico, ma siano espressive di una diversa e ulteriore dimensione criminosa: ossia, quella propria dell'associazione di tipo mafioso. Le attività di controllo del territorio, le azioni intimidatorie e ritorsive, gli interventi violenti e la gestione dei rapporti con gli associati e con le cosche rivali costituiscono, invero, manifestazioni tipiche dell'agire mafioso e presuppongono una consapevole adesione alle regole e alle finalità proprie del sodalizio, la cui capacità intimidatoria e di controllo del territorio DO ES OR con il proprio contribuito intendeva plausibilmente rafforzare.
12.2. Il secondo motivo, con il quale si dissente anche mettendo in discussione l'affidabilità e la valenza dimostrativa degli elementi probatori ricavati dalle intercettazioni dalla qualificazione giuridica delle condotte descritte al capo 2) alla stregua di contributi partecipativi all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74, sesto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, piuttosto che alla stregua di compartecipazioni a plurimi delitti di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti, posti in continuazione tra loro, come ritenuto nella sentenza n. 193 del 2025, emessa dal Tribunale di Locri nei riguardi di coimputati del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 e coperta da giudicato, è nel complesso infondato. 12.2.1. Il dedotto errore di qualificazione giuridica in cui sarebbero incorsi i giudici di merito di entrambi i gradi, per quel che riguarda le condotte contestate al capo 2), può essere disatteso facendo integrale e recettizio rinvio a quanto argomentato al punti 1.4.1., 1.4.2. e 14.4. della presente motivazione in diritto, in riferimento ai criteri elaborati da questa Corte in materia di individuazione del presupposti di applicazione della norma di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, anche ove ricorra la fattispecie attenuata di cui al comma 6, e di dimostrazione dell'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, nonché a quanto argomentato al punto 3.3.1. della presente motivazione in diritto per dar conto della correttezza e della non manifesta illogicità della motivazione resa nella
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sentenza impugnata a sostegno del riconoscimento, nella concreta fattispecie contestata, degli estremi di integrazione del delitto di associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti. 12.2.2. La questione relativa alla prova dell'esistenza del sodalizio di cui al capo 2), sollevata facendo leva sul decisum sulla sentenza del Tribunale di Locri n. 193 del 2025, è manifestamente infondata e poggia su una lettura travisata del relativo contenuto motivazionale. In quella decisione, infatti, (cfr. pagg. n. 163 e 164), non è stato affatto affermato che l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 fosse insussistente. È stato, piuttosto, precisato che, nei confronti degli imputati giudicati in quel processo nelle forme del rito dibattimentale, difettava la prova di una condotta individuale riconducibile, anche solo prima facie, a un contributo causale qualificabile in termini di partecipazione ovvero di concorso esterno - all'ipotizzata struttura associativa. Proprio tale carenza probatoria in ordine alla condotta di inserimento personale nel sodalizio ha indotto il giudice di merito, per un verso, a ritenere superfluo l'approfondimento degli elementi dimostrativi dell'esistenza dell'associazione e, per latro verso, a chiarire espressamente che dalla sua eventuale sussistenza non sarebbe, comunque, potuta discendere alcuna concreta refluenza sulla posizione dei singoli imputati. Donde, l'assoluzione degli imputati in quel processo dal reato associativo non è stata pronunciata per l'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, bensì per il difetto di prova in ordine alla loro condotta di partecipazione. Tale approdo interpretativo, lungi dal porsi in termini di incompatibilità logica con la decisione impugnata, risulta coerente con il principio per cui l'accertamento dell'esistenza del sodalizio e la verifica della partecipazione del singolo imputato costituiscono piani concettualmente distinti e autonomi, sicché la diversa valutazione della posizione soggettiva dei prevenuti nei due procedimenti non vale, di per sé, a infirmare la tenuta argomentativa della sentenza oggetto di ricorso. 12.2.3. I rilievi in punto di dimostrazione dell'affectio societatis del ricorrente, articolati sollevando obiezioni quanto ai risultati dell'interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate, sono, invece, inammissibili.
elaborati dalla
Fatto integrale richiamo all'esposizione dei criteri giurisprudenza di legittimità con riguardo al tema della prova dell'affectio societatis rassegnata al punto 1.4.2. della presente motivazione in diritto, nonché all'esposizione dei limiti al controllo del giudice di legittimità significato attribuito dal giudice di merito alle conversazioni o comunicazioni oggetto di intercettazioni, rassegnata nel punto 1.3. della presente motivazione in diritto, va dato atto che la motivazione della sentenza impugnata sviluppata sul tema della partecipazione
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di DO ES OR all'associazione di cui al capo 2) certamente resiste al rilievi che le sono stati mossi. La dimostrazione di tale partecipazione si è fatta, è vero, discendere - sulla base di un procedimento logico nient'affatto implausibile dal contenuto delle risultanze intercettive, ma operandone una lettura non frammentaria e parcellizzata ma globale, nell'ottica di una ricostruzione complessiva delle condotte. In particolare, alle pagine 170 e 171 della sentenza impugnata, il Collegio di merito ha valorizzato, in primo luogo, lo stabile inserimento del ricorrente in seno al sodalizio, dotato di una forma di organizzazione, con gerarchia interna e suddivisione di ruoli, desunta dalla continuità dei rapporti con gli altri partecipi in specie, con AM e con US - e dalla costante collaborazione nella gestione delle attività illecite, connotata da un rapporto fiduciario e da reciproche confidenze circa le operazioni di approvvigionamento e cessione dello stupefacente. È stato, inoltre, posto in evidenza il contributo concreto e non occasionale fornito da OR alla realizzazione del programma criminoso, manifestatosi attraverso l'intervento diretto nelle fasi di acquisto, trasporto e rivendita della sostanza, nonché nella partecipazione alle decisioni relative alla gestione dei traffici e del proventi, condivisi tra i correi secondo una logica di comproprietà e ripartizione degli utili;
in tal senso è stata valorizzata la significatività delle conversazioni intercettate, deponenti non solo per la conoscenza piena da parte di DO OR delle dinamiche del traffico illecito, ma anche per la sua partecipazione diretta alle trattative, alla definizione dei prezzi e alla gestione dei rapporti con fornitori e acquirenti, elementi non implausibilmente ritenuti indicativi di un coinvolgimento qualificato nell'organizzazione e funzionalmente orientato a garantirne sopravvivenza e implementazione.
12.3. terzo motivo, che sviluppa plurime censure con riguardo all'affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati-fine dell'associazione, di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestati ai capi 11), 18), 22), 23), 24) e 36), deducendosi l'uso di inferenze congetturali nella lettura delle conversazioni intercettate, la carenza di prova della codetenzione degli stupefacenti e, comunque, della materialità delle condotte contestate, l'insufficienza degli elementi posti a fondamento del concorso del ricorrente e l'omessa risposta alle deduzioni difensive relative al capo 14), volte a escludere tanto un suo contributo consapevole e rafforzativo quanto l'illiceità delle condotte attribuite a terzi, sono inammissibili.
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12.3.1. Generiche e interamente versate in fatto risultano le deduzioni difensive volte a mettere in discussione la compartecipazione di DO ES ORal delitto di cessione illecita, in concorso con OR US e con UC AM, di più quantitativi di sostanze stupefacenti di diversa tipologia in favore di IC NO, solo in parte da questi pagati, di cui al capo 11), nonché al delitto di estorsione aggravata, in concorso con OR US e con UC AM, commessa in danno dei genitori di IC NO, che con violenza e minaccia venivano costretti a versare il corrispettivo delle partite di droga da questi acquistate e non pagate, di cui al capo 14). Con motivazione corretta in diritto e logicamente ineccepibile, saldamente ancorata agli elementi probatori in atti, letti in un'ottica globale, così da fare emergere il nucleo significante della vicenda esaminata, identificato nell'azione collettiva dei tre soggetti con funzioni direttive dell'associazione di cui al capo 2) protesa a recuperare, anche da soggetti diversi dall'acquirente insolvente, l'intero corrispettivo di pregresse cessioni di sostanza stupefacente, con successiva spartizione di quanto conseguito, il giudice di merito ha valorizzato plurime evidenze fattuali denotanti il decisivo contributo, morale e materiale, offerto dal ricorrente alla vicenda criminosa come sopra complessivamente delineata. Quanto al delitto di cui al capo 11), la partecipazione di DO ES OR è stata non illogicamente desunta sia dalla sua comprovata cointeressenza nella cessione di sostanze stupefacenti, attestata dall'inserimento stabile nel circuito di approvvigionamento e distribuzione, sia dalla successiva divisione del provento dell'estorsione, rispetto alla cui organizzazione si era registrato il suo tempestivo, puntuale e concreto attivismo;
circostanze, queste ultime, non altrimenti spiegabili se non con l'ovvia circostanza che egli aveva inteso recuperare le proprie risorse investite nell'acquisto di quelle sostanze che, una volta cedute al NO, non erano state pagate. Con riferimento al capo 14), valgono le stesse considerazioni, non illogicamente sviluppate dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 98 e 99 della sentenza impugnata): ossia, che DO ES OR aveva partecipato, unitamente ai coimputati, alla fase di recupero coattivo del credito derivante dalla pregressa cessione di stupefacente, attraverso condotte intimidatorie e violente - consistite, tra l'altro, nella sottrazione di beni e nella minaccia ai danni della persona offesa -correlate da un evidente collegamento funzionale con l'attività di traffico illecito e culminate nella percezione di una quota del profitto. La convergenza degli elementi probatori valorizzati ha, dunque, consentito di ritenere dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la piena consapevolezza dell'imputato circa la natura illecita dell'operazione e la sua adesione al comune
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disegno criminoso, con conseguente configurabilità del concorso nel reati contestati. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 14) alla stregua del delitto di estorsione è sufficiente ribadire il pacifico approdo della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di estorsione la condotta minacciosa o violenta con la quale si costringa, o si tenti di costringere, il beneficiario della cessione di sostanza stupefacente a pagame il prezzo, trattandosi dell'esercizio di una pretesa non tutelabile dall'ordinamento (Sez. 3, n. 9880 del 24/01/2020, [...], Rv. 278767-01; Sez. 6, n. 1672 del 20/12/2013, [...], Dò, Rv. 258284-01). 12.3.2. Parimenti generiche ed unicamente protese a rimettere in discussione la non implausibile valutazione delle prove, per come effettuata dai giudici di merito di entrambi i gradi, risultano le censure formulate con riguardo alla codetenzione, assieme a OR US e a UC AM, da parte di DO ES OR delle sostanze stupefacenti custodite da MA De IC, di cui al capo 18). In effetti, nella sentenza impugnata (in particolare alle pagine 109 e 110) la riconducibilità della detenzione degli stupefacenti di cui al capo 18) alla sfera di disponibilità di DO ES OR è stata fondata su elementi concreti e convergenti, costituiti sia dal dato materiale del sequestro, sia - soprattutto - dal contenuto di conversazioni intercettate tra lo stesso OR, UC AM e OR US. Costoro, infatti, dopo la perquisizione eseguita nei confronti del "magazziniere" del gruppo, MA De IC, presso il quale erano custoditi gr. 223 di marijuana e gr. 8 di cocaina, unitamente a strumenti di pesatura, confezionamento e ad un'agenda recante annotazioni contabili sulle cessioni, si intrattenevano in una conversazione, puntualmente intercettata in ambientale (cfr. pag. 107 della sentenza impugnata), nella quale discutevano, con piena consapevolezza, dell'entità e della natura del sequestro, nonché delle conseguenze dell'intervento di polizia. Nel corso di essa, in particolare, OR si informava da AM circa le modalità della perquisizione e circa la quantità di sostanza rinvenuta, in tal modo rivelando specifica conoscenza del deposito e diretto interesse per la sorte dello stupefacente. Di tanto dato atto, e ribadito che sfugge al sindacato di questa Corte l'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, la dinamica dialogica di OR e di AM, lungi dal riflettere un interesse meramente esterno o occasionale, evidenzia una partecipazione comune alla gestione del quantitativo custodito: gli interloquenti, infatti, mostrano di conoscere il luogo di detenzione dello stupefacente, di condividere i rischi e di discutere in termini di
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perdita economica e di responsabilità collettiva, così da rendere palese la riferibilità della droga non al solo custode materiale, ma all'intero gruppo ed in particolare ai suoi referenti operativi, tra i quali figurava con un ruolo di assoluto rilievo proprio DO ES OR. 12.3.3. Gli stessi rilievi di genericità e di estraneità rispetto all'ambito del sindacato consentito a questa Corte devono essere mossi alle deduzioni difensive sviluppate per contrastare l'affermazione di responsabilità di DO ES OR in relazione ai delitti di offerta in vendita e di cessione, in concorso con US e AM, di sostanza stupefacente del tipo cocaina in favore di NI AN, di cui ai capi 22) e 24), e di detenzione, assieme ai medesimi AM e US, di sostanza stupefacente sempre del tipo cocaina di cui al capo 23). Ribadito che, secondo il diritto vivente, la condotta criminosa di "offerta" di sostanze stupefacenti si perfeziona nel momento in cui l'agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, indipendentemente dall'accettazione del destinatario, a condizione, tuttavia, che si tratti di un'offerta collegata ad una effettiva disponibilità, sia pure non attuale, della droga, per tale intendendosi la possibilità di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che "garantiscano" il cessionario (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, [...], Rv. 263716-01), requisiti, questi, sui quali nella sentenza impugnata vi è congrua motivazione (cfr. pag. 115, ultimo capoverso della sentenza impugnata), va dato atto che in essa sono state valorizzate in una chiave unitaria tutte le emergenze investigative (puntualmente riportate alle pagine 116, 117 e 118) attestanti il coinvolgimento di DO OR, in concorso con AM e US, nell'operazione, in più fasi, destinata a rifornire di cocaina NI AN, individuato quale stabile canale di smercio nella zona di Reggio Calabria. In particolare, la partecipazione del ricorrente: all'offerta in vendita di cocaina (grammi quindici), correttamente ritenuta perfezionata già con la manifestazione della disponibilità alla fornitura, a prescindere dall'effettiva consegna della sostanza;
alla detenzione di altra sostanza dello stesso tipo in individuati nascondigli (ubicati in Siderno e Locri); alla cessione della medesima sostanza a AN nella notte tra il 25 e il 26 agosto 2016, è stata non implausibilmente desunta da più elementi convergenti segnatamente, dagli esiti delle intercettazioni, dai dati di localizzazione dell'utenza cellullare e dai contatti intercorsi con i coimputati e tutti deponenti per un contributo consapevole di OR alla buona riuscita della transazione, offerto non solo sul piano organizzativo ma anche sul piano operativo, come dimostrato dal suo intervento nelle decisioni
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circa le modalità di "taglio" della sostanza, dalla sua partecipazione alle trasferte e alla gestione delle cessioni e dei rapporti con l'acquirente. 12.3.4. Aspecifiche e rivalutative sono, infine, anche le censure mosse all'affermazione di responsabilità del ricorrente in relazione al delitto di detenzione di sostanza stupefacente, in concorso con US e AM, di cui al capo 36). La sentenza impugnata (cfr. in particolare pagg. 136 e 137) ha, infatti, affermato che inequivoco era il tenore della conversazione intercettata, intercorsa tra UC AM e NU AR, nella quale il primo riferiva al secondo di avere ricevuto da DO OR, che a sua volta l'aveva ricevuta a titolo di pagamento di un suo precedente credito, sorto in seguito ad una cessione di droga, sostanza stupefacente destinata ad essere suddivisa in dosi (appunto dal AR, a ciò deputato) per essere immessa sul mercato. Ne viene che, considerata l'impossibilità da parte di questa Corte di sindacare il giudizio in fatto compiuto dalla Corte territoriale e preso atto della completezza e della logicità della motivazione riportata, le deduzioni difensive non possono trovare spazio in questa sede.
12.4. L'eccezione, sollevata con il quarto motivo, di omesso rilievo officioso dell'estinzione per prescrizione di plurimi reati, qualificati come di lieve entità ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, ritenuto conseguenza dell'applicazione retroattiva, in malam partem, della disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, è inammissibile. La dedotta violazione dell'art. 159 cod. pen., nella quale la Corte di appello sarebbe incorsa sommando i periodi di sospensione del corso della prescrizione collegati ai tempi per il deposito delle motivazioni sia della sentenza di primo che della sentenza di secondo grado, sul presupposto che la sospensione della prescrizione, introdotta dalla legge n. 103 del 2017, sarebbe applicabile anche ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, non sussiste. La legge 23 giugno 2017, n. 103 ha, infatti, introdotto, con l'inserimento del secondo comma dell'art. 159 cod. pen., una autonoma e distinta causa di sospensione del corso della prescrizione, operante dal termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo, che, secondo il diritto vivente, si applica esclusivamente ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, [...], Rv. 288175-01).
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È, dunque, evidente che a tale causa di sospensione (dunque, a quella prevista dall'art. 159, secondo comma, cod. pen.) si affianca quella derivante dall'adozione di un provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare, riconducibile all'art. 159, primo comma, cod. pen., disposizione non incisa dalla legge n. 103 del 2017, la cui operatività è autonoma ed è legittimamente cumulabile con le altre ipotesi di sospensione del corso della prescrizione. Secondo il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite, l'efficacia di tale sospensione è subordinata unicamente alla effettiva adozione del relativo provvedimento e il corrispondente periodo è computabile in aggiunta agli altri intervalli sospensivi previsti dalla legge (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, [...], Rv. 220510-01). Ne consegue la correttezza del computo del termine prescrizionale effettuato dalla Corte territoriale, che ha legittimamente sommato i distinti periodi di sospensione del corso della prescrizione, così correttamente escludendo la sua maturazione per i reati di detenzione e cessione illecite di sostanza stupefacente di lieve entità prima dell'adozione della sentenza di appello.
12.5. Delle questioni dedotte con il quinto motivo, che attingono l'affermazione di responsabilità del ricorrente per i delitti di danneggiamento aggravato e di minaccia aggravata di cui ai capi 68) e 69), è fondata solo quella che si riferisce all'esistenza della condizione di procedibilità del delitto di cui al capo 68), risultando le ulteriori inammissibili. 12.5.1. Quanto al delitto di cui agli artt. 635, secondo comma, n. 1, e 416- bis.
1. cod. pen., contestato al capo 68), va dato atto che l'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione del procedimenti giudiziari, in sintesi correttivo 'Cartabia), entrato in vigore il 4 aprile 2024, ha modificato l'art. 635, quinto comma, cod. pen., introducendo la procedibilità a querela per il delitto di danneggiamento commesso su "cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede". L'art. 9, comma 1, del decreto citato ha previsto, infatti, che "per il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato
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dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto". Nel caso al vaglio, dall'esame degli atti è emerso che si è proceduto in mancanza di querela, sulla base di una mera denuncia, priva di istantia puniedi, presentata da RO EN in data 11 settembre 2016 e che questi, neppure entro il 3 luglio 2024, data di scadenza del termine di tre mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 31 del 2024 (coincidente con il 4 aprile 2024), ha inteso sporgere querela. Donde, ribadito che: è ammissibile il ricorso che pone, anche con un unico motivo, la questione della improcedibilità per difetto di querela di un reato per il quale tale forma di procedibilità sia stata introdotta successivamente alla sentenza appellata (Sez. 5, n. 11929 del 26/02/2025, [...], Rv. 287768 - 01) e che viene, comunque, in rilievo questione anche rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen.; che vige l'art. 2, quarto comma, cod. pen., avuto riguardo alla natura mista, sostanziale e processuale della querela, che rientra tra gli istituti che incidono sull' an e sul quomodo di operatività del precetto (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, [...], in motivazione), si deve applicare il più favorevole regime di procedibilità a querela. Ne viene che, non rilevando sul piano del detto regime di procedibilità la contestazione dell'aggravante ex art. 416-bis.
1. cod. pen., in assenza di valida iniziativa della persona offesa, in riferimento al delitto di cui al capo 68) l'azione penale deve ritenersi improcedibile per difetto di querela, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto ed eliminazione della relativa pena. 12.5.2. Quanto al delitto di cui al capo 69), relativo alla minaccia di morte nei confronti di RO EN, di cui agli artt. 612, secondo comma, e 416-bis.
1. cod. pen., aggravato dall'essere stato commesso da persona travisata (avendo agito con volto coperto da un casco), da più persone riunite, con l'uso di armi (spranga di ferro) e in modo simbolico (con le modalità suindicate)», il motivo è, invece, inammissibile. I rilievi alla sentenza impugnata riferiti alla ricostruzione del movente dell'azione sono interamente versati in fatto e come tali non possono trovare spazio in questa sede. Quelli che denunciano la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., per mancata contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 339, primo comma, cod. pen. - ossia dell'essere stata la minaccia commessa <con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite o in modo simbolico»-, suscettibile
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di determinare la procedibilità d'ufficio del delitto di minaccia, sono, invece, manifestamente infondati. La circostanza di cui all'art. 339, primo comma, cod. pen. risulta, infatti, essere stata legittimamente contestata in fatto, tramite il riferimento inequivoco in seno all'imputazione al contenuto della disposizione di cui all'art. 339, primo comma, cod. pen. In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite SO (Sentenza n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436), affermando che «L'ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti deve essere verificata rispetto alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse. Questo aspetto, infatti, determina inevitabilmente il livello di precisione e determinatezza che rende l'indicazione di tali elementi, nell'imputazione contestata, sufficiente a garantire la puntuale comprensione del contenuto dell'accusa da parte dell'imputato», di modo che «E' evidente come la contestazione in fatto non dia luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato».
12.6. Il sesto motivo, che attinge sotto vari profili la correttezza dell'affermazione di responsabilità del ricorrente per il concorso nella rapina aggravata di cui al capo 79) - segnatamente, con riguardo alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto, contestandosi la sussistenza del dolo specifico di profitto e la ricorrenza del nesso teleologico tra violenza e sottrazione, nonché con riguardo all'esistenza del presupposti applicativi dell'aggravante mafiosa - è complessivamente infondato. 12.6.1. Il prospettato errore qualificatorio del fatto di cui al capo 79) non sussiste, giusta le argomentazioni, in generale, sviluppate ai punti 1.5.1, 1.5.2 e 1.5.3. e, quelle articolate, con specifico riferimento alla fattispecie concreta all'esame, nei punti 8.1. e 9.5.1. per disattendere analogo rilievo sollevato nell'interesse di altri ricorrenti. Generica è, poi, la doglianza di difetto della prova dell'esistenza del nesso teleologico tra il pestaggio dei fratelli PA e di NE e la sottrazione delle chiavi dell'autovettura di costui, avendo la Corte territoriale ben evidenziato come DO ES OR, sostenuto dagli altri concorrenti, le avesse sottratto «immediatamente dopo il pestaggio ai danni di
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US PA, LA PA e SC NE» (cfr. pag. 198, primo capoverso, della sentenza impugnata). 12.6.2. Infondati sono i rilievi con i quali si dubita dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'aggravante mafiosa, nella duplice forma del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa, avuto riguardo alle ragioni esposte nel punto 8.4. della presente motivazione, cui si fa integrale e recettizio rinvio.
12.7. Le questioni dedotte con il settimo motivo, che si riferiscono, per un verso, al diritto del ricorrente alla prova, che sarebbe stato conculcato per effetto del diniego oppostogli di rinnovazione istruttoria in appello mediante acquisizione di atti ritenuti decisivi, e, per altro verso, alla valutazione del compendio probatorio posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il delitto di lesioni personali aggravate e in concorso in danno di Andrea TO, di cui al capo 81), sono inammissibili per manifesta infondatezza e genericità delle deduzioni articolate a sostegno. 12.7.1. Quanto alla prima questione, va ricordato che, secondo il diritto vivente, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, [...], Rv. 266820 01), senza che, peraltro, sia necessaria una motivazione esplicita quanto alle ragioni sottese ad un eventuale diniego (Sez. 2, n. 9846 del 05/03/2026, [...], Rv. 289612 queste potendosi legittimamente desumere dalla struttura argomentativa della motivazione della decisione nel suo complesso considerata, che abbia dato conto dell'esistenza di elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280589-01).
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D'altro canto, il sindacato che la Corte di cassazione può esercitare in relazione al diniego di rinnovazione istruttoria in appello non può mai essere esercitato sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, [...], Rv. 203764-01), di modo che la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata con il ricorso per cassazione solo dimostrando l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse
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provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, [...], Rv. 273577-01): onere, questo, cui il ricorrente, nel motivo in disamina, non ha adempiuto con la dovuta specificità. 12.7.2. Nel caso di specie, invero, le censure sollevate dal ricorrente si risolvono in una mera critica al vaglio di attendibilità delle fonti dichiarative, profilo che attiene all'apprezzamento del materiale probatorio riservato in via esclusiva al giudice di merito e funzionale alla formazione del suo libero convincimento, come tale non sindacabile in sede di legittimità (si rinvia recettiziamente, al riguardo, a quanto esposto nel punto 10.1. della presente motivazione in diritto). Il motivo risulta, inoltre, generico nella parte in cui lamenta la mancata valutazione del dato relativo all'assenza di riprese video dell'imputato, essendo frutto di omesso confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che ha espressamente chiarito come le telecamere di videosorveglianza installate nel Bar "Eros" fossero orientate verso un'area diversa da quella in cui si consumava l'aggressione (cfr. pag. 207). Ne deriva che le doglianze articolate in punto di affermazione di responsabilità, lungi dall'evidenziare un vizio riconducibile ai parametri dell'art. 606 cod. proc. pen, si limitano a prospettare una diversa lettura del compendio probatorio, sollecitando una rivalutazione del merito preclusa in questa sede.
12.8. L'ottavo motivo (indicato in ricorso come il nono) denuncia il malgoverno dei principi elaborati dal diritto vivente e il travisamento delle prove -segnatamente, in ordine all'approfittamento delle condizioni di tempo, di luogo e delle caratteristiche delle persone offese, con riguardo al riconoscimento, in capo al ricorrente, dell'aggravante della minorata difesa, contestata in relazione al delitto di cui al capo 79), ed è infondato. Come già anticipato nel punto 8.5. della presente motivazione, cui, comunque, si rinvia, va dato atto che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite Cardellini (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021), secondo cui: ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso (Rv. 282095-02); la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante
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della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto (Rv. 282095-01). Nel caso di specie, infatti, la Corte di appello ha spiegato come le circostanze in cui il fatto si era consumato, all'una di notte, in una zona isolata e lontana dal centro abitato, da parte di un gruppo di persone coeso e in rapporto di superiorità numerica rispetto alle vittime, di cui una donna, dovessero essere interpretate, secondo le massime di comune esperienza, come tali da comportare una sensibile riduzione delle possibilità di difesa delle persone offese e da ostacolare l'intervento tempestivo della pubblica forza. Né la riportata motivazione può dirsi scalfita dalle deduzioni difensive, affidate a rilievi generici e, comunque, attinenti al merito. In particolare, è manifestamente infondata la deduzione secondo cui la presenza delle Forze dell'Ordine sarebbe valsa ad escludere la configurabilità dell'aggravante ex art. 61 n. 5 cod. pen., atteso che come accertato in punto di fatto -i Carabinieri erano giunti sul luogo solo dopo che l'aggressione era cessata. Tale circostanza, invero, lungi dal neutralizzare l'effetto vulnerante delle condizioni ambientali e temporali, conferma, piuttosto, che la pubblica difesa era stata concretamente impedita nel momento della consumazione del reato.
12.9. Il nono motivo (indicato in ricorso come il decimo), che censura l'applicazione a DO SO OR dell'aggravante dell'appartenenza mafiosa, contestatagli in relazione al delitto di rapina di cui al capo 79), sul rilievo, di ordine motivazionale, che l'attualità del suo legame con il sodalizio mafioso di riferimento (la cosca "OR") sarebbe stata affermata sulla base di mere congetture e di presunzioni e sull'eccezione in diritto della non cumulabilità di tale aggravante con quella prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., è infondato. Accertata la partecipazione del ricorrente all'associazione di cui al capo 1), correttamente gli è stata applicata l'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., posto che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, essa è volta a punire la maggiore pericolosità dimostrata, in concreto, dall'associato dedito anche alla consumazione di rapine ed estorsioni. La detta aggravante può, inoltre, concorrere con quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nella forma del metodo mafioso, questa sanzionando la maggiore capacità intimidatoria della condotta, realizzabile anche dal non associato (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, [...], Rv. 218378-01; Sez. 6, n. 31325 del 18/06/2025, [...], Rv. 288638-
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01; Sez. 2, n. 20320 del 15/05/2024, [...], Rv. 286426 01; Sez. 2, n. 21616 del 18/04/2024, [...], Rv. 286433 01; Sez. 2, n. 15429 del 08/03/2024, [...], Rv. 286280 01; Sez. 1, n. 4088 del 06/02/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275131-02).
13. Il ricorso nell'interesse di EN OR è inammissibile.
13.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto generico e volto a introdurre, in sede di legittimità, censure non consentite. Le doglianze dedotte avverso l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di più armi da fuoco, di cui al capo 63), risultano, anzitutto, indeterminate, non essendo state specificamente indicate né documentate, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, le conversazioni intercettate che, per il loro asserito carattere "equivoco e polisemico", sarebbero state inidonee a fondare il giudizio di colpevolezza. Le stesse censure si connotano, inoltre, per aspecificità, difettando di qualsivoglia confronto, anche solo critico, con le puntuali argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata (cfr. pag. 212), che hanno dato conto, con motivazione congrua ed esente da aporie, di come EN OR avesse la sicura disponibilità di armi, desumibile dai rumori di fondo, caratteristici della loro manipolazione, captati dagli strumenti intercettivi nonché dall'uso nei dialoghi intrattenuti con il concorrente VE (peraltro nonno dell'imputato) di termini inequivocabilmente riferiti ad armi da fuoco;
elementi, questi, peraltro significativamente riscontrati dal rinvenimento di una pistola nella disponibilità del VE. I rilievi difensivi si risolvono, in definitiva, in una sollecitazione a una rivalutazione del contenuto e dell'interpretazione del materiale intercettivo, operazione estranea al giudizio di legittimità per le ragioni già illustrate al punto 1.3. del presente "Considerato in diritto"; né colgono nel segno le deduzioni volte a denunciare la violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio", risultando le stesse manifestamente infondate alla luce delle considerazioni svolte al punto 1.1.4., cui si fa integrale rinvio.
13.2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, con il quale si censura l'asserita motivazione stereotipata e generalizzante del diniego delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata ha, infatti, giustificato il mancato
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riconoscimento al ricorrente delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. valorizzandone i plurimi e gravi precedenti penali, anche specifici: segnatamente, in materia di detenzione e trasporto di stupefacenti e di detenzione abusiva di munizioni. Così facendo si è attenuta al pacifico principio di diritto secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, tra questi i precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, [...], Rv. 271269-01).
14. Il ricorso nell'interesse di MA De IC è inammissibile.
Con l'unico motivo di ricorso sono articolate le seguenti censure: 1.) la sentenza impugnata esibirebbe un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo 2); II.) che tale difetto di motivazione si rivelerebbe come conclamato a seguito dell'intervenuta assoluzione, con sentenza irrevocabile del Tribunale di Locri n. 193 del 2025, di taluni imputati originariamente indicati come addetti allo smercio dello stupefacente, con conseguente prospettata inconciliabilità logica tra le argomentazioni poste a fondamento della ritenuta sussistenza dell'associazione e quelle spese per qualificarla come riconducibile all'ipotesi di lieve entità; III.) la modesta offensività delle condotte ascritte al ricorrente, il loro essere circoscritte in un limitato arco temporale, il loro essere caratterizzate intermittenza e da una categorizzazione, renderebbero quantomeno dubbia l'affectio societatis del ricorrente.
14.1. La prima questione è prospettata in termini generici, per difetto di confronto con le ragioni, sviluppate nella decisione impugnata (cfr. pag. 164 e seguenti), in ordine alla sussistenza, in riferimento alla fattispecie concreta di cui al capo 2), della quale il ricorrente è stato ritenuto partecipe, dei requisiti d'integrazione dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, ed è, comunque, manifestamente infondata. Donde, per disattenderla, è sufficiente fare integrale e recettizio rinvio a quanto argomentato ai punti 1.4.1., 1.4.2. e 14.4. della presente motivazione in diritto, in riferimento ai criteri elaborati da questa Corte in materia di individuazione dei
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presupposti di applicazione della norma di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, anche ove ricorra la fattispecie attenuata di cui al comma 6, e di dimostrazione dell'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, nonché a quanto argomentato al punto 3.3.1. della presente motivazione in diritto per dar conto della correttezza e della non manifesta illogicità della motivazione resa nella sentenza impugnata a sostegno del riconoscimento, nella concreta fattispecie contestata, degli estremi di integrazione del delitto di associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti. 14.2. Integralmente qui richiamato quanto già esposto nel punto 12.2. della presente motivazione in diritto, va ribadito che Il richiamo alla sentenza del Tribunale di Locri n. 193 del 2025 è manifestamente inconferente, poiché fondato su una non corretta lettura del relativo apparato motivazionale. In quella decisione, infatti, non è stata affermata l'insussistenza dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, essendosi il giudice di merito limitato a rilevare il difetto di prova circa una condotta individuale riconducibile, anche solo in via indiziaria, a una partecipazione ovvero a un concorso esterno - al sodalizio, reputando per ciò stesso superfluo l'approfondimento degli elementi dimostrativi della sua esistenza e chiarendo che la sua eventuale sussistenza non avrebbe spiegato incidenza sulle posizioni soggettive degli imputati. Ne consegue che l'assoluzione ivi pronunciata non è stata fondata sull'insussistenza della fattispecie incriminatrice, bensì sul difetto di prova della condotta di partecipazione, secondo un'impostazione coerente con il principio per cui l'accertamento del sodalizio e la verifica della riferibilità soggettiva dell'apporto criminoso operano su piani concettualmente distinti, senza che la diversa valutazione resa nei due procedimenti possa, di per sé, infirmare la tenuta argomentativa della sentenza impugnata. 14.3. Generica e manifestamente infondata è, infine, la questione relativa alla prova dell'affectio societatis del ricorrente. Integralmente richiamati i principi elaborati da questa Corte nella materia sottesa alla questione devoluta, dei quali si è dato ampio ragguaglio nel punto 1.4.2. della presente motivazione, cui recettiziamente si rinvia, va riconosciuto che ad essi la sentenza impugnata si è fedelmente attenuta laddove, con motivazione non manifestamente illogica, ha dato conto, quanto alla posizione di MA De IC, di un quadro probatorio univoco e convergente, idoneo a dimostrarne la stabile partecipazione al sodalizio (cfr. pag. 175). Ciò ha fatto, richiamando, ad esempio, gli esiti della perquisizione effettuata presso il suo domicilio in data 25 maggio 2016, che aveva consentito il rinvenimento di non modesti quantitativi di sostanza stupefacente, di materiale per la sua pesatura e il suo confezionamento e di un'agenda manoscritta recante
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annotazioni sistematiche relative a quantitativi, nominativi dei destinatari e movimentazioni di denaro (cfr. pag. 164 della sentenza impugnata); elemento, quest'ultimo, indicativo di un ruolo non meramente esecutivo, ma inserito nel circuito organizzativo e contabile dell'associazione. A tanto ha aggiunto i messaggi dal contenuto cifrato inviatigli dagli altri sodali con i quali gli si preannunciava l'arrivo dei clienti, così da consentire un'organizzata attività di ricezione, custodia e cessione della sostanza, in linea con le esigenze operative del gruppo. Ulteriore elemento sintomatico dell'inserimento stabile del De IC nel sodalizio è stato individuato nell'interessamento mostratogli da UC AM all'indomani dell'arresto subito il 25 maggio 2016, non illogicamente interpretato come manifestazione espressa di quel vincolo di mutuo soccorso che costituisce tratto fisiologico delle strutture associative. Dati, tutti quelli fin qui riportati, da ritenere effettivamente, nel loro complesso, ampiamente dimostrativi dell'affectio societatis del ricorrente.
15. Il ricorso nell'interesse di GO NI EN è fondato per le sole ragioni di seguito indicate.
15.1. Il primo motivo, con il quale si eccepisce l'improcedibilità dei reati di violazione di domicilio, danneggiamento e violenza privata, contestati al ricorrente ai capi 75), 76) e 78), è fondato per le sole ragioni di seguito indicate. 15.1.1. Quanto all'improcedibilità del delitto di danneggiamento aggravato di cui al capo 76), il rilievo al riguardo sollevato, oltre ad essere aspecifico, per difetto di correlazione alle ragioni ostese sul punto nella sentenza impugnata (cfr. pag. 194), non è sostenuto dal necessario interesse all'impugnazione, posto che la sentenza medesima ha dichiarato non doversi procedere nei confronti GO NI EN per il delitto indicato perché l'azione penale non poteva essere proseguita per mancanza di querela. 15.1.2. Quanto all'improcedibilità del delitto di violenza privata, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., di cui al capo 78), il rilievo è, invece, fondato e i relativi effetti, di annullamento della sentenza impugnata in parte qua, vanno estesi al coimputato NI OR, classe 2002, ai sensi dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., trattandosi di censura avente natura oggettiva e non esclusivamente personale (Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, [...], Rv. 286921-08; Sez. 1, n. 34898 del 13/07/2022, [...], Rv. 283500-01).
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Va premesso che, alla data della sentenza di primo grado (31 maggio 2023), il delitto di violenza privata risultava procedibile a querela di parte, anche se aggravato dal metodo mafioso, in forza della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, che aveva esteso il regime di procedibilità a querela al reato di cui all'art. 610 cod. pen. È pacifico che, nel caso di specie, le persone offese non abbiano mai proposto querela. Solo successivamente, con l'entrata in vigore della legge 24 giugno 2023, n. 60 (in vigore dal 17 giugno 2023), è stata nuovamente prevista la procedibilità d'ufficio del delitto di violenza privata, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., regime vigente alla data della sentenza di secondo grado (17 aprile 2025). Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ribadito dalle Sezioni Unite Salatino (Sentenza n. 40150 del 21/06/2018), la querela ha natura mista, sostanziale e processuale, e rientra tra gli istituti che incidono sull' an e sul quomodo di applicazione del precetto, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., il giudice deve applicare il regime di procedibilità più favorevole all'imputato, ove intervenuto nel corso del processo e prima della formazione del giudicato. Dando, pertanto, continuità al principio di diritto secondo cui, qualora, nel corso del giudizio, sia introdotto per il reato in contestazione il regime di procedibilità a querela, e ne venga poi ripristinata la perseguibilità di ufficio, deve darsi applicazione alla legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., attesa la natura mista, sostanziale e processuale, della querela [principio affermato proprio con riferimento ad una fattispecie relativa al delitto di violenza privata, aggravato ai sensi dell'art. 416- bis.1 cod. pen., commesso prima che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 escludesse la procedibilità d'ufficio, e giudicato dopo la reintroduzione del previgente regime da parte della legge 24 maggio 2023, n. 60)] (Sez. 1, n. 1061 del 20/12/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287440 01), occorre ribadire che la sopravvenuta modifica normativa ripristinante la procedibilità d'ufficio non può trovare applicazione retroattiva in senso sfavorevole, dovendosi avere riguardo al regime vigente alla data della sentenza di primo grado, quando il reato era procedibile a querela. Dovendosi, dunque, applicare il più favorevole regime di procedibilità a querela e in assenza di valida iniziativa della persona offesa, in riferimento al delitto di cui al capo 78), l'azione penale deve ritenersi improcedibile per difetto di querela, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto ed eliminazione della relativa pena.
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15.1.3. Quanto all'improcedibilità del delitto di violazione di domicilio di cui al capo 75), il corrispondente rilievo è manifestamente infondato, dovendosi ribadire le argomentazioni sviluppate al punto 9.2. della presente motivazione in diritto, per disattendere analoga censura sviluppata nell'interesse del concorrente NI OR, classe 2002: argomentazioni, queste, che devono intendersi integralmente qui riprodotte.
15.2. Il secondo motivo che dissente dall'affermazione di responsabilità del ricorrente per i delitti di cui ai capi 75), 76) e 77), sul rilievo che la stessa poggerebbe sul travisamento del contenuto delle risultanze probatorie e, in particolare delle intercettazioni ambientali, che avrebbero attestato l'estraneità del ricorrente alle condotte materiali oggetto di contestazione, è inammissibile. 15.2.1. Ripetuto, con riguardo al delitto di danneggiamento aggravato di cui al capo 76), quanto esposto al punto 15.1.1. che precede, cui si fa integrale rimando, in riferimento all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di violazione di domicilio aggravato di cui al capo 75) e per il delitto di lesioni personali in concorso in danno di EN PA di cui al capo 77), occorre, in primo luogo, riaffermare ciò che è stato esposto, in via generale, ai punti 1.1. e 1.3. della presente motivazione in diritto, circa i limiti del sindacato di legittimità in ordine al controllo sulla motivazione in tema di valutazione delle prove e di interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate. In conseguenza di quanto procede i rilievi relativi ai reati di cui al capi 75) e 77) sono inammissibili, perché generici e non consentiti in questa sede. In ordine alla prova della partecipazione materiale del ricorrente al delitto di violazione di domicilio aggravata di cui al capo 75), è sufficiente richiamare quanto diffusamente esposto al punto 9.1. della presente motivazione in diritto per disattendere analogo motivo sollevato nell'interesse del coimputato NI OR, classe 2002. Ugualmente, in ordine alla prova della compartecipazione del ricorrente al delitto di lesioni personali di cui al capo 77), valgono le ragioni diffusamente esposte nel punto 9.3. della presente motivazione in diritto per illustrare la mancanza di specificità e la manifesta infondatezza delle censure articolate sul tema in disamina dallo stesso NI OR, classe 2002. Giova, comunque, evidenziare che la sentenza impugnata ha dato atto di come RT NE aveva espressamente dichiarato che tra coloro che si erano introdotti in casa della fidanzata LA PA vi era proprio GO EN (cfr. pag. 189, terzo capoverso).
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15.3. Il terzo motivo, che lamenta sotto il profilo della violazione dei principi di sussidiarietà e di specialità, il mancato assorbimento dei delitti di violazione di domicilio, danneggiamento e lesioni personali nel reato di violenza privata, è manifestamente infondato. 15.3.1. Va, preliminarmente, rilevato che deve essere tralasciata ogni questione concernente il delitto di danneggiamento aggravato di cui al capo 76) dal quale, per quanto esposto nel punto 15.1.1. che precede, il ricorrente è stato prosciolto già in grado di appello. Ne consegue che la censura relativa al suo preteso assorbimento nel delitto di violenza privata si appalesa generica e, comunque, priva di interesse, difettando di qualsiasi incidenza sul decisum. 15.3.2. Quanto, invece, alla questione dell'assorbimento del delitto di lesioni personali in quello di violenza privata, il motivo è infondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte, è configurabile il concorso formale tra il reato di violenza privata e quello di lesioni personali volontarie, non sussistendo tra le due fattispecie un rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 cod. pen. (Sez. 5, n. 9727 del 19/02/2019, [...], Rv. 275621). È stato, infatti, chiarito che l'art. 581, comma secondo, cod. pen. esclude il concorso unicamente nell'ipotesi in cui la condotta violenta sia integralmente sussumibile nella fattispecie di percosse, ma non già quando la stessa integri fattispecie più gravi, quali appunto le lesioni personali. Ad ogni buon conto, deve darsi atto che, nella vicenda oggetto di scrutinio, non sarebbe in nessun modo concepibile l'operare né del principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen. né dell'art. 84 cod. pen. difettandone i presupposti. Il fatto di cui al capo 77) [lesioni personali in danno di EN PA] e il fatto di cui al capo 78) [violenza privata in danno di RT e di ES NE] risultano integrati da condotte cronologicamente distinte e poste in essere nei confronti di soggetti diversi. 15.3.3. Parimenti infondata è la doglianza concernente l'assorbimento del delitto di violazione di domicilio in quello di violenza privata. Va, infatti, ribadito il principio secondo cui si verte in ipotesi di concorso materiale di reati allorché ricorra una pluralità di fatti, e dunque di azioni distinte e autonome, anche se tra loro collegate da un nesso finalistico (Sez. 6, n. 13328 del 17/02/2015, [...], Rv. 263076). Nel caso di specie, risulta pacifico che la violazione di domicilio di cui all'art. 75) è stata commessa in tempi e luoghi diversi e in danno di soggetti differenti (i componenti della famiglia PA) rispetto alla successiva condotta di violenza privata di cui all'art. 78), realizzata mediante l'inseguimento dei fratelli NE. Tale diversità ontologica e cronologica delle condotte esclude in radice sia l'assorbimento sia l'applicabilità del principio di specialità.
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In ogni caso, anche a voler prescindere dalla distinta collocazione spazio- temporale dei fatti, deve rilevarsi che non sussiste rapporto di specialità tra la fattispecie astratta di violenza privata e la fattispecie astratta di violazione di domicilio. La prima, infatti, non contiene il quid pluris richiesto dalla seconda, ossia, l'altrui ingresso o trattenimento invito dominio nel domicilio di taluno, mentre quest'ultima prevede la violenza o la minaccia solo come elemento eventuale ed accessorio (per il quale è previsto l'incremento sanzionatorio comminato dall'art. 614, terzo comma, cod. pen.) e non come elemento costitutivo necessario. Ne deriva che le due incriminazioni presentano un diverso nucleo tipico e si pongono, al più, in rapporto di mera interferenza, essendo la violenza privata soltanto uno del possibili strumenti attraverso i quali può essere realizzata la violazione di domicilio (Sez. 5, n. 39822 del 19/05/2014, [...], Rv. 262218, in motivazione).
15.4. Il quarto motivo, che dissente dalla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 78) alla stregua del delitto di violenza privata, è inammissibile, vuoi perché generico, vuoi perché non assistito dal necessario interesse ad impugnare, avuto riguardo alle ragioni esposte nel punto 15.1.1. che precede e che devono intendersi qui integralmente riprodotte.
15.5. Il quinto motivo, che dissente dalla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 79) alla stregua del delitto di rapina pluriaggravata in concorso, poiché di tale fattispecie difetterebbe il dolo specifico, il conseguimento da parte dei soggetti agenti dell'autonomo possesso della res sottratta con violenza al proprietario, è complessivamente infondato e va disatteso sulla base delle argomentazioni, in generale, sviluppate ai punti 1.5.1, 1.5.2 e 1.5.3. e, quelle articolate, con specifico riferimento alla fattispecie concreta all'esame, nei punti 8.1., 9.5.1. 12.6.1. per respingere analogo rilievo sollevato nell'interesse di altri ricorrenti;
argomentazioni cui si fa integrale e recettizio rinvio.
15.6. Il sesto motivo, che censura la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata in punto di prova del concorso del ricorrente nel delitto di rapina di cui al capo 79), perché la sua partecipazione al reato di lesioni personali di cui al capo 80) non sarebbe stata tale da comprovare anche la sua
compartecipazione al
delitto di rapina di cui al capo 79), non essendo stab dimostrato che eh dve offerto un qualsivoglia contributo, eziologicamente ficiente e consan realizzazione della specifica condotta di
dell'autovettura di RT NE, animato, oltretutto, dal dolo specifico richiesto, è inammissibile. Tutti i rilievi al riguardo articolati possono essere disattesi richiamando per intero e recettiziamente quanto argomentato ai punti 8.2. e 9.5.2. della presente motivazione in diritto per respingere le analoghe censure sviluppate nell'interesse di NI OR, classe 1987, e di NI OR, classe 2002. Va soggiunto, in ogni caso, che il ricorrente nulla di specifico e di decisivo ha addotto per smentire le dichiarazioni rese da ES NE, fratello della persona offesa RT NE, e presente nel luogo in cui si era consumata l'aggressione in danno di questi e dei fratelli PA, che aveva riferito analogamente a US PA (cfr. pag. 188, terz'ultimo capoverso della sentenza impugnata) - che al pestaggio avevano preso parte più persone, non meno di cinque o sei, tra le quali figurava «GO EN, classe 99», che egli aveva riconosciuto con assoluta certezza (cfr. pag. 190 della sentenza impugnata), le quali avevano agito congiuntamente, in modo coordinato e funzionale all'impossessamento delle chiavi dell'autovettura del fratello, dal momento che non vi era stata alcuna soluzione di continuità tra l'aggressione fisica e la sottrazione delle chiavi (cfr. pag. 200 della sentenza impugnata. Ineccepibilmente, dunque, la condotta del EN, che avrebbe assistito con le mani conserte, dapprima, al pestaggio dei PA e di RT NE e, poi, all'impossessamento delle chiavi dell'autovettura di questi da parte di DO ES OR, è stata ritenuta espressiva di un atteggiamento di predominanza idoneo a rafforzare l'altrui determinazione criminosa (cfr. pagg. 200 e 203 della sentenza impugnata), posto che il reato a realizzazione eventualmente collettiva, come previsto dall'art. 110 cod. pen., è concepito alla stregua di una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei compartecipi, sicché questi sono al tempo stesso loro propri e comuni anche agli altri, allorché sussista in ciascuno dei partecipi la consapevolezza del collegamento finalistico dei vari atti, e cioè la coscienza e volontà di apportare il proprio contributo materiale o psicologico alla realizzazione dell'evento perseguito da tutti. 15.6.1. Questa Corte, dal canto suo, ha da sempre affermato che, ai fini della configurazione del concorso di persone nel reato, è sufficiente che taluno partecipi all'altrui attività criminosa con un contributo anche esclusivamente morale. Ciò sta a significare che, perché una persona possa essere ritenuta concorrente nel reato non occorre un suo preventivo accordo criminoso con gli altri soggetti, in quanto è sufficiente che la stessa abbia dato quanto meno un contributo agevolatore che abbia reso più facile la consumazione del reato: contributo agevolatore che si ha quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso
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ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà e che può essere di partecipazione morale, di rafforzamento cioè dell'altrui proposito criminoso già esistente o di sostegno psicologico delle altrui attività, o di partecipazione materiale, in tutte le forme in cui l'agevolazione fisica può estrinsecarsi. (Sez. 4, n. 2310 del 22/11/1994, dep. 1995, [...], Rv. 201244 01). È, quindi, bastevole ad integrare la compartecipazione non solo l'accordo, inteso quale previo concerto oppure quale concorde azione dei vari partecipanti, ma anche la semplice adesione di volontà, estrinsecantesi nel caldeggiare e rafforzare il proposito delittuoso altrui. Pertanto, potendo il concorso concretarsi in atteggiamenti ed in comportamenti che costituiscano, comunque, contributi causali alla realizzazione dell'evento, anche la semplice presenza sul luogo del delitto, sia essa attiva o semplicemente passiva, costituisce concorso quando l'agente ha la coscienza e la volontà dell'evento (Sez. 2, n. 3748 del 23/05/1990, dep. 1991, [...], Rv. 186773-01). Dunque, per il concorso di persone, è sufficiente che il compartecipe abbia rafforzato l'altrui proposito criminoso, anche soltanto dando il suo tacito assenso (Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012, [...], Rv. 252322-01). 15.6.2. Manifestamente infondato è, infine, il rilievo secondo cui non vi sarebbe prova della condivisione da parte del EN del dolo specifico richiesto per l'integrazione del delitto di rapina, perché, giusta quanto già diffusamente argomentato in ordine all'identificarsi dell'ingiusto profitto oggetto del dolo specifico del delitto di rapina in una qualsivoglia utilità, anche di carattere non necessariamente patrimoniale (cfr. punto 1.5.1. della presente motivazione in diritto), il fine di rappresaglia nei confronti dei PA perseguito dai membri della famiglia OR per il furto subito dai coniugi OR-MI era certamente conosciuto e fatto proprio dal ricorrente avuto riguardo al tenore delle intercettazioni valorizzate nella sentenza impugnata (cfr. pag. 197 della sentenza impugnata), che documentavano la sua volontà di infliggere «una lezione anche ai NE*.
15.7. Infondato è il settimo motivo, che lamenta carenza motivazionale in ordine al riconoscimento dell'aggravante mafiosa per effetto della mancata indicazione nella sentenza impugnata di specifici elementi dimostrativi sia dell'evocazione nelle vittime della forza intimidatrice tipica del sodalizio mafioso, sia della finalità di agevolazione della cosca OR. Per disattendere i rilievi sollevati al riguardo è sufficiente fare integrale e recettizio rinvio al punto 8.4. della presente motivazione in diritto, in cui si è dato compiutamente conto delle ragioni per le quali la motivazione rassegnata in tema di sussistenza dei presupposti applicativi dell'aggravante mafiosa in relazione ai reati di cui al capo 79) è da
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ritenersi corretta in diritto e ineccepibile sul piano della completezza e della logicità.
15.8. L'ottavo motivo, che censura il mancato riconoscimento al ricorrente delle circostanze attenuanti generiche, perché asseritamente giustificato mediante formule stereotipate e non sorretto da un effettivo confronto con gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa, con particolare riferimento al ruolo marginale avuto nella vicenda e al suo comportamento complessivo, è inammissibile. Non è, invero, ravvisabile alcuna carenza né, tantomeno, alcuna manifesta illogicità nella motivazione posta a fondamento del censurato diniego delle circostanze attenuanti generiche, che risulta, invece, congruamente ancorato alla gravità complessiva delle condotte di reato ascritte al ricorrente e alla personalità da questi manifestata, indicativa di pervicacia e di significativo spessore criminale, desunta, quantomeno, dalla notevole violenza esercitata ai danni dei componenti della famiglia PA e di RT NE (cfr. pag. 234 della sentenza impugnata). Tali elementi, valutati unitariamente, risultano, in effetti, tali da escludere la sussistenza nel ricorrente di profili di meritevolezza, idonei a giustificare un trattamento sanzionatorio di favore, dovendosi, peraltro, ribadire che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche non è richiesto l'esame analitico di tutti gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che il giudice dia conto del proprio apprezzamento con riferimento a quelli ritenuti decisivi e di prioritario rilievo, restando implicitamente disattesi gli altri, ove non incompatibili con la valutazione espressa (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, [...], Rv. 282693-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, [...], Rv. 259899-01).
16. Il ricorso nell'interesse di AL FA è inammissibile.
16.1. Il primo motivo, che censura il diniego di riconoscimento in favore della ricorrente delle circostanze attenuanti generiche, delle quali sarebbe stata meritevole in ragione della sua incensuratezza, del suo comportamento processualmente corretto e, comunque, della marginalità della sua posizione nell'ambito dell'accertato traffico di stupefacenti, è aspecifico. Non si confronta, infatti, con la ratio decidendi della statuizione impugnata, ossia con il rilievo secondo cui gli elementi positivi allegati dalla difesa si
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risolvevano in enunciazioni di stile connotate da assoluta genericità e, peraltro, recessivi rispetto alla obiettiva gravità dei reati di cessione di sostanze stupefacenti, di cui ai capi 26), 31) e 33) dei quali AL FA è stata riconosciuta responsabile, che, avuto riguardo alle modalità di loro realizzazione nonché alla loro reiterazione (cfr. pagg. 120-134 della sentenza impugnata), sono stati ritenuti tali da suscitare notevole allarme sociale (cfr. pag. 234 della sentenza impugnata). In proposito, va ribadito che il riconoscimento delle attenuanti generiche non costituisce un automatismo connesso alla mera assenza di elementi negativi, richiedendo l'emersione di fattori suscettibili di concreto e positivo apprezzamento, il cui sindacato, salva l'apparenza o la manifesta illogicità della motivazione sviluppata per darne conto, è sottratto al giudice di legittimità in quanto espressione di un mero giudizio di fatto.
16.2. Il secondo motivo, che eccepisce la contraddittorietà motivazionale tra il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato. Non sussiste, infatti, alcuna incompatibilità logica tra il diniego delle attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, giacché i due istituti rispondono a funzioni differenti: le attenuanti generiche attengono alla commisurazione in concreto della pena, mentre la sospensione condizionale presuppone un giudizio prognostico sulla futura astensione dal reato. Trattasi di valutazioni strutturalmente diverse e non sovrapponibili, che, come tali, determinano la piena legittimità della contestuale concessione del beneficio ex art. 163 cod. pen. e del diniego delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., essendo sufficiente che il giudice renda intellegibili le ragioni della scelta compiuta sul terreno proprio di ciascun istituto (Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, [...], Rv. 280047-02; Sez. 4, n. 39475 del 16/02/2016, [...], Rv. 267773 - 01; Sez. 1, n. 6603 del 24/01/2008, [...], Rv. 239131-01).
17. Il ricorso nell'interesse di ST OS NÒ è infondato.
17.1. Il primo e il secondo motivo, che eccepiscono l'omessa risposta alle deduzioni difensive, articolate con il gravame, protese a dimostrare come non vi fosse prova che il ricorrente avesse preso parte, assieme al cognato IC
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NO e al suocero US NO alla rapina in danno di UC AM di cui al capo 13), sono infondati. Occorre, in primo luogo, ribadire che il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione, potendosi l'obbligo di motivazione considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez. 6, n. 4964 del 02/03/1984, [...], Rv. 164504 - 01; Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976, dep. 1977, [...], Rv. 135181 -01). Tanto premesso, va dato atto che la sentenza impugnata (cfr. pagg. 103-105) ha ancorato l'identificazione di ST OS NÒ, quale partecipe della rapina di cui al capo 13), a una trama fattuale unitaria e convergente. Centrale, in tale ricostruzione, il contenuto delle intercettazioni immediatamente antecedenti ai fatti, recanti l'indicazione, da parte di UC AM, della presenza, nel gruppo stazionante sotto l'abitazione della fidanzata con atteggiamenti intimidatori, del genero di US NO e cognato di IC NO, descritto quale soggetto che transitava ripetutamente sotto l'immobile a bordo di una Renault Clio. La riconducibilità di tale figura a ST OS NÒ è stata fondata sulla convergenza di plurimi dati oggettivi: il rapporto di affinità con US NO e con IC NO;
la disponibilità effettiva di una Renault Clio;
l'indicazione nominativa come "ST che lavora alla Tre", emergente nel medesimo segmento captativo. A tale quadro si è aggiunto il riscontro successivo alla rapina, costituito dall'avvistamento di NÒ al seguito di IC NO durante la fase di restituzione del motorino, a bordo di un'autovettura, con identificazione espressa da parte dei soggetti che ebbero modo di incrociarli come ST NÒ. Ulteriore elemento di conferma è stato, infine, individuato nella circostanza che, il giorno successivo alla rapina, OR TI aveva riferito a UC AM che all'azione aveva preso parte anche ST. In maniera tutt'altro che implausibile, dunque, l'insieme di tali elementi - captazioni in presa diretta, dati relazionali certi, coincidenza del mezzo utilizzato, riconoscimenti successivi e conferme esterne è stato valutato dalla Corte territoriale quale base fattuale idonea a fondare la partecipazione di ST OS ER all'azione criminosa collettiva di cui al capo 13), se non altro
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rafforzando con la sua presenza e con il suo supporto l'agire del suocero e del cognato.
17.2. Il terzo motivo, con il quale si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente, è inammissibile. 17.2.1. La doglianza con cui si lamenta l'assenza di motivazione in ordine alle circostanze attenuanti della provocazione e della restituzione del bene sottratto non è scrutinabile in questa sede, in quanto proposta per la prima volta in sede di legittimità. Trattasi, infatti, di censure afferenti a profili di merito che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere introdotte con il ricorso per cassazione, tanto più in difetto di qualsivoglia specifica deduzione, allegazione o documentazione circa la loro rituale devoluzione al giudice di appello, onere che incombeva sul ricorrente e che nella specie è rimasto del tutto inosservato. 17.2.2. Inammissibile è pure la censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, dedotto come sorretto da motivazione asseritamente stereotipata e generalizzante. La sentenza impugnata ha, infatti, giustificato il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., anche neil confronti di imputati formalmente incensurati quali ST OS NÒ, sul rilievo dell'assenza di concreti elementi positivi di valutazione, evidenziando come quelli prospettati dalla difesa si risolvessero in mere enunciazioni di stile, connotate da assoluta genericità. Tale ratio decidendi, espressamente illustrata nella motivazione (cfr. pag. 234), non risulta specificamente censurata dal ricorrente, con conseguente genericità della relativa doglianza. 17.2.3. La doglianza con cui si deduce l'irrogazione di una pena non allineata ai limiti edittali ratione temporis vigenti è inammissibile, perché generica e, comunque, manifestamente infondata. Sotto il primo profilo, la censura risulta formulata in difetto di qualsivoglia confronto con le specifiche argomentazioni poste a fondamento del rigetto dell'analogo motivo di appello, risolvendosene in una mera riproposizione. Sotto il secondo profilo, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che il giudice di primo grado aveva determinato la pena- base muovendosi all'interno della cornice edittale prevista dall'art. 628 cod. pen., nella formulazione anteriore alla legge n. 103 del 2017, vigente al momento della commissione del fatto, e aveva consapevolmente operato un discostamento dal minimo edittale allora applicabile, esercitando legittimamente il proprio potere discrezionale in ragione della rilevata gravità della condotta e delle modalità concrete della sua realizzazione. Ne consegue l'insussistenza di qualsivoglia
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violazione del principio di legalità della pena, a fronte di una motivazione puntuale e coerente, esente da vizi logici e giuridici (cfr. pag. 236, quinto capoverso, della sentenza impugnata).
18. Il ricorso nell'interesse di NI AN è inammissibile.
18.1. Il motivo unico proposto, con il quale si è sostenuto che l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen. non sarebbe tale da sospendere anche il termine di prescrizione, è manifestamente infondato. 18.2. D'esame degli atti, consentito a questa Corte in ragione dell'obbligo che incombe sul giudice, in ogni stato e grado del procedimento, di verificare l'esistenza di cause di non punibilità ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., tra le quali figura l'estinzione del reato per l'integrale decorso del termine massimo di prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, [...], in motivazione;
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, [...], Rv. 220092-01), emerge che, con specifiche ordinanze, assunte sia in primo che in secondo grado, i termini di prescrizione e quelli di custodia cautelari sono stati sospesi ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. per particolare complessità del giudizio, per un totale di trecentoquarantatré giorni (segnatamente, per centosessanta giorni in primo grado, dal 22 dicembre 2022 al 31 maggio 2023, e per centottantatrè giorni in secondo grado, dal 16 ottobre 2024 al 17 aprile 2025), e che gli stessi termini sono rimasti sospesi durante il tempo occorrente per il deposito della sentenza di primo e della sentenza di secondo grado, per un tempo complessivo di trecentosessanta giorni. 18.3. Di tanto dato atto, va, pertanto, ribadito l'orientamento interpretativo. costante di questa Corte secondo cui la sospensione dei termini di custodia cautelare, deliberata con specifica ordinanza, determina in entrambi i suddetti casi, ai sensi dell'art. 159, comma primo, cod. pen., la sospensione della prescrizione (Sez. 6, n. 31875 del 12/04/2016, [...], Rv. 267982; del Sez. 2, n. 677 del 10/10/2015, dep. 2015, [...], Rv. 261557). In particolare, la sospensione dei termini di custodia cautelare, disposta, con specifica ordinanza, in pendenza del termine per il deposito della motivazione, al sensi dell'art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ovvero nel caso di particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., determina la sospensione della prescrizione con
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riferimento a tutti gli imputati e a tutti i reati per cui si procede, a prescindere dallo stato cautelare dei singoli e dal titolo dei reati, stante la natura obbiettiva della causa di sospensione e l'impossibilità di procedere a distinzioni tra le diverse posizioni dell'unico processo, da intendersi globalmente complesso (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, [...], Rv. 281138 - 04; Sez. 1, n. 28073 del 08/07/2020, [...], Rv. 279665-01). Perciò, nei procedimenti cumulativi che riguardino anche taluno dei reati indicati nell'art. 407, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen., la sospensione del termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento opera anche nei confronti del coimputato al quale siano contestati reati non compresi nell'elenco di cui al menzionato art. 407 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 23381 del 31/05/2007, [...], Rv. 236394-01).
19 Il ricorso nell'interesse di AN SC è inammissibile.
19.1. Il primo motivo è generico e deduce vizi non consentiti nel giudizio di legittimità. Le censure articolate con riferimento all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di cessione continuata e in concorso di sostanza stupefacente del tipo marijuana, di cui al capo 44), si segnalano per indeterminatezza, non essendo state neppure specificamente indicate e documentate, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, le conversazioni intercettate, che per loro contenuto «equivoco e polisemico, si sarebbero dimostrate inidonee a giustificare il coinvolgimento del ricorrente nell'attività di cessione illecita di stupefacente, e per aspecificità, perché contrassegnate da mancanza di confronto, tantomeno critico, con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata a sostegno della statuizione censurata. Argomentazioni [cfr. pag. 147 della sentenza impugnata, in riferimento all'esame del capo 44)] che, invece, avendo dato atto di come il ruolo avuto dal ricorrente nella cessione della sostanza stupefacente (ossia, di fornitore della stessa) emergesse dal chiaro tenore dei dialoghi intercettati intercorsi con ER e IN (che erano i cessionari) il cui significato era stato, peraltro, contestato solo genericamente con il gravame -, si rivelano complete e congrue. Al contrario, i rilievi difensivi, in quanto volti a mettere in discussione i risultati dell'interpretazione dei contenuti intercettivi, non sono consentiti in questa sede
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per le ragioni diffusamente spiegate al punto 1.3. della presente motivazione (sotto il "Considerato in diritto") e, laddove eccepiscono la violazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio", sono anche manifestamente infondati, per quanto evidenziato al punto 1.1.4. della presente motivazione in diritto;
punti, questi indicati, cui si fa integrale e recettizio rinvio. 19.2. Il secondo motivo, che deduce che le circostanze attenuanti generiche sarebbero state negate al ricorrente ostendendone le ragioni con una motivazione stereotipata e, comunque, insufficiente, come, invece, sarebbe stato necessario dal momento che gli era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, è generico e manifestamente infondato. Deve, invero, prendersi atto che nella sentenza impugnata il diniego delle circostanze ex art. 62-bis nei confronti degli imputati formalmente incensurati, come AN SC, è stato giustificato sulla base dell'assenza di elementi positivi di valutazione», posto che quelli allegati dalla difesa (ad esempio, la giovane età del ricorrente) costituivano il frutto di «enunciazioni di stile e si connotavano per assoluta genericità» (cfr. pag. 234 della sentenza impugnata). Ratio decidendi, questa, che, tuttavia, non è stata specificamente aggredita con il motivo in disamina. Né vi è, d'altro canto, incompatibilità logica tra il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, avendo questa Corte spiegato che, mentre le attenuanti generiche rispondono alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, la sospensione condizionale della pena si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (Sez. 4, n. 39475 del 16/02/2016, [...], Rv. 267773-01).
20. Il ricorso nell'interesse di UC AM è infondato.
20.1. Il primo motivo, che denuncia vizio motivazionale sulla prova dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990, di cui al capo 2), sui rilievi: che, una volta esclusa l'aggravante mafiosa e l'associazione di tipo mafioso, la Corte di appello avrebbe dovuto motivare più rigorosamente sulla struttura, sulla stabilità e sul programma del sodalizio;
che si era verificato un contrasto con l'assoluzione dal reato indicato pronunciata nei confronti di coimputati separatamente giudicati;
che, infine, la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'artt. 74, comma 6, d.lgs. n. 309 del 1990 sarebbe, comunque, incompatibile con la limitata gravità e durata dei fatti, è infondato.
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20.1.1. Quanto alla prova degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 di cui al capo 2), per disattendere le censure del ricorrente è sufficiente fare integrale e recettizio rinvio: ai punti 1.4.1. e 1.4.2. della presente motivazione in diritto in ordine all'esposizione generale degli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico;
ai punti 3.3.1. e 3.3.2. sotto il Considerato in diritto» in ordine all'esposizione delle ragioni per le quali la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata sul tema della prova della ricorrenza degli elementi costitutivi dell'associazione prevista e punita dall'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 nella fattispecie concreta;
al punto 12.1.2. in ordine all'esposizione delle ragioni di distinzione, con specifico riferimento alla fattispecie concreta, dell'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) dall'associazione dedita al narcotraffico di cui al capo 2). Va, comunque, riconosciuto che, avuto riguardo ai criteri direttivi espressi da questa Corte in ordine al tema dell'affectio societatis (come meglio esposti al punto 1.4.2. della presente motivazione in diritto, cui si fa, come anticipato, integrale rimando), la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata in ordine al contributo offerto da UC AM alla sopravvivenza dell'associazione di cui al capo 2) e al perseguimento dei relativi scopi, con piena coscienza e volontà di agire in tal senso, non espone il fianco a nessuna censura. In essa sono stati compiutamente riportati e congruamente valutati (cfr. pagg. 160-163-171-172) gli elementi di fatto atti a individuare le condotte del ricorrente integranti il detto contributo e a consentire di qualificarlo come quello proprio di un partecipe qualificato, essendo egli risultato il principale braccio operativo dell'associazione. A lui è stata, infatti ricondotta l'organizzazione concreta delle cessioni, il coordinamento con fornitori e acquirenti, la gestione dei contatti e delle consegne, nonché il controllo dell'esatto adempimento delle obbligazioni economiche connesse allo spaccio, avendone le conversazioni intercettate documentato la piena padronanza delle dinamiche associative e una stabile inserzione nel gruppo. Donde, in maniera tutt'altro che illogica, si è concluso nella sentenza impugnata nel senso che la reiterazione delle condotte, la capacità di reagire in modo organizzato a eventi critici, come insolvenze o sequestri, e il costante raccordo con DO ES OR, vertice apicale del gruppo, stavano a dimostrare che AM non agiva per fini personali isolati, ma con coscienza e volontà di assicurare continuità ed efficienza all'attività dell'associazione. 20.1.2. Quanto alla pretesa incompatibilità tra il decisum della sentenza del Tribunale di Locri n. 193 del 2025 e l'accertamento di sussistenza dell'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo 2) contenuto nella sentenza impugnata, il
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relativo rilievo è manifestamente infondato. Fatto integrale richiamo a quanto già argomentato nei punti 12.2.2. e 14.2. della presente motivazione, occorre ripetere che il richiamo a quella sentenza è del tutto inconferente, non avendo quella decisione affermato l'insussistenza dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ma essendosi limitata a rilevare il difetto di prova circa la condotta di partecipazione degli imputati giudicati in quel processo ed avendo, per ciò stesso, reputato irrilevante l'approfondimento sull'esistenza del sodalizio, secondo un'impostazione coerente con il principio per cui l'accertamento del fatto associativo e la verifica della riferibilità soggettiva dell'apporto criminoso operano su piani concettualmente distinti, senza che la diversa valutazione adottata nei due procedimenti possa, di per sé, incidere sulla tenuta logica della sentenza impugnata. 20.1.3. Quanto all'eccepito errore di sussunzione dei fatti accertati allo schema qualificatorio di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990, va rilevata la manifesta infondatezza nonché la genericità della doglianza. Premesso che, come già anticipato nel punto 1.4.4. della presente motivazione in diritto, cui per completezza di rimanda, la qualificazione dell'associazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, pur integrando fattispecie autonoma di reato e non mera ipotesi attenuata del reato di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. cit. (Sez. U, n. 34475 del 23/06/2011, [...], Rv. 250352-01), presuppone, pur sempre, l'esistenza dei requisiti dell'associazione maggiore, dalla quale si distingue solo per la presenza di una struttura ridotta e di condotte compatibili con la qualificazione in termini di lieve entità (Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, [...], Rv. 274287-02), va dato atto che, per quanto lumeggiato nella sentenza impugnata, non è possibile dubitare della correttezza della sussunzione dei fatti accertati alla fattispecie di cui alla disposizione citata, avuto riguardo alla ricorrenza nella fattispecie concreta - per come ampiamente esposto nei punti 3.3.1. e 3.3.2. della presente motivazione sotto il Considerato in diritto di tutti i requisiti di esistenza di un gruppo organizzato stabilmente dedito al traffico di stupefacenti.
20.2. Il secondo motivo, che denuncia vizio motivazionale in ordine alla prova della sussistenza del delitto di cui al capo 72), sul rilievo che si sarebbe trattato di una vicenda privata, priva di rilevanza penale e antecedente alle lesioni inferte alla vittima, come, peraltro, comprovato dall'esclusione dell'aggravante mafiosa, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché deduce per la prima volta in questa sede un profilo di fatto, ossia che le minacce rivolte a IC PA NE, gestore di un negozio di telefonia mobile, attenessero ad una vicenda privata, priva di rilevanza penale, e non fossero volte ad ottenere
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dalla vittima la riparazione o la sostituzione gratuita dell'apparecchio cellulare del ricorrente, in relazione al quale non era stato previamente sollecitato, con i motivi di appello, l'accertamento da parte del giudice di merito di secondo grado. Sia dal tenore dei motivi di gravame, per come riportati nella sintesi contenuta nella sentenza impugnata («Con riferimento ai reati di cui ai capi 72) e 73), non negando l'aggressione, contestava l'aggravante mafiosa, evidenziando che si trattava di una violenza esercitata al fine di mortificare la persona offesa e con una modalità sganciata dal contesto mafioso», così leggesi alla pagina 75), sia dal tenore della motivazione («Incontestato è che l'imputato si è reso autore di un comportamento manifestatosi dapprima con minacce pronunciate a fronte del rifiuto dello PA NE di riparargli il telefono e, poi, culminato nell'aggressione dello stesso, così leggesi alla pagina 206 della sentenza impugnata) è di lapalissiana evidenza come il dedotto profilo fosse estraneo al devoluto dinanzi al secondo giudice di merito. Né si comprende, d'altronde, come una pacifica condotta d'intimidazione altrui possa ritenersi priva di rilevanza penale.
20.3. Il terzo motivo, che articola plurime censure in punto di prova dei reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di cui ai capi 7), 11), 18), 19) e 37), sul rilievo che le intercettazioni sarebbero insufficienti a dimostrare la partecipazione associativa e la disponibilità della sostanza in termini conformi ai principi di materialità e personalità del reato, è manifestamente infondato. 20.3.1. Quanto alla riconosciuta idoneità delle intercettazioni ambientali o telefoniche a fungere da prova dei delitti in materia di stupefacenti, anche ove si tratti delle fattispecie associative, è sufficiente qui fare integrale e recettizio rinvio ai punti 1.3. e 3.1.2. della presente motivazione in diritto, in cui si è dato ampiamente conto dei criteri elaborati da questa Corte in tema di utilizzazione probatoria dei contenuti intercettivi, vieppiù nella materia de qua. Criteri, questi, cui la sentenza impugnata si è fedelmente attenuta. 20.3.2. Per ragioni di completezza, va rilevato quanto segue: - in relazione al capo 7), la censura riproduce la stessa genericità del corrispondente motivo di appello, perché persevera nel non confrontarsi con il contenuto della motivazione rassegnata a sostegno della conferma della condanna del ricorrente, che ha valorizzato plurimi elementi (una conversazione autoaccusatorio di AM, ulteriori intercettazioni relative a conversazioni intercorse tra OM e DO OR nonché i dati del traffico telefonico di OR e AM) atti a dimostrare come effettivamente AM si
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fosse recato, assieme a OR a Messina per acquistare sostanza stupefacente (cfr. pag. 82 della sentenza impugnata); -in relazione al capo 11), la sentenza impugnata ha ricostruito il fatto anche alla luce della successiva vicenda contestata al capo 14), puntualmente evidenziando come il pur inequivoco tenore delle conversazioni intercettate, nelle quali AM aveva riferito a US che il debito di IC NO era stato contratto per «per quindici grammi di bianca», ossia, per una cessione di quindici grammi di cocaina, il cui pagamento, una volta ottenuto sarebbe andato a favore di tutti («però ce la paga»), fosse, comunque, riscontrato dal successivo operato della triade AM, US, OR, che per reagire al furto del motorino di AM da parte di IC NO, che, a sua volta, aveva subito il furto della sua bicidetta elettrica da parte di AM, il quale, assieme a US, l'aveva trattenuta a garanzia dell'adempimento del debito di droga e recuperarlo coattivamente non si era fatta scrupolo di ottenere il pagamento dovuto usando la minaccia e la violenza anche ne confronti dei genitori di NO e, che, una volta ottenutolo, si era spartita la somma conseguita (cfr. pagg. 86-99 della sentenza impugnata); ricostruzione, questa, per come operata sulla base delle intercettazioni, sulla quale, peraltro, «nessuna specifica doglianza (nemmeno nella memoria) risultava formulata dalla difesa nel giudizio di appello (cfr. pag. 95, ultimo capoverso); - in relazione al capo 18), manifestamente infondati e, comunque, generici sono i rilievi in ordine all'estraneità di AM alla detenzione della droga trovata in possesso di MA De IC, essendosi plausibilmente spiegato nella sentenza impugnata come la conoscenza da parte di SC del luogo dell'occultamento della droga e della quantità di essa ivi custodita, nonché i timori da lui condivisi - nella conversazione ambientale intrattenuta poco dopo l'arresto di De IC con DO OR e con OR US in ordine alla prosecuzione della loro attività illecita, non lasciassero residuare ragionevoli dubbi quanto alla riferibilità anche alla sua persona di tale detenzione;
in relazione al capo 19), il rilievo è conclamatamente generico, perché articolato senza tener conto che il delitto di cui al detto capo è stato ritenuto assorbito nel capo 18) dalla sentenza di primo grado;
-in relazione al capo 37), riferito al possesso e al porto in luogo pubblico da parte di AM di un'arma da sparo di piccolo calibro, verisimilmente una pistola, da lui acquistata a scopo di difesa personale e custodita in una casa rurale in agro di Gerace, neanche in questa sede sono stati dedotti dalla difesa del ricorrente, né specificamente allegati, elementi atti a mettere radicalmente in crisi la valutazione della Corte territoriale, che non illogicamente ha ritenuto che quella
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mostrata a US e OR con i quali AM non aveva ragione di millantare alcunché, visti rapporti di amicizia e di confidenza, fosse effettivamente una pistola perché US l'aveva paragonata a una "carabina" (cfr. pagg. 136 e 137 della sentenza impugnata).
20.4. Il quarto motivo, che lamenta omessa pronuncia sulla richiesta di continuazione con altra sentenza, con incidenza su recidiva e prescrizione dei fatti riqualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, assolutamente generico e, comunque, manifestamente infondato. 20.4.1. Dall'esame degli allegati al ricorso per cassazione (segnatamente, da un documento designato come "stralcio dei motivi di appello") non è dato comprendere, con l'immediatezza richiesta in questa sede, quale fosse la sentenza rispetto alla quale era stata invocata nel giudizio di appello l'applicazione della continuazione, invece, preterita;
donde, l'indeterminatezza della censura determina l'inammissibilità del motivo in disamina in parte qua. 20.4.2. Il motivo è, comunque, manifestamente infondato anche per come è prospettato: l'eventuale riconoscimento della continuazione in favore del ricorrente non avrebbe, infatti, inciso in nessun modo né sulla prescrizione dei reati ascrittigli, né sulla recidiva applicatagli. La giurisprudenza di questa Corte si è, infatti, da sempre pacificamente espressa nel senso che non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondato su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale (Sez. U, n. 9148 del 17/04/1996, [...], Rv. 205543 01Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, [...], Rv. 288953-02).
20.5. Manifestamente infondato è il quinto motivo. 20.5.1. Per disattendere la censura che si dirige sul diniego di esclusione della circostanza aggravante dell'essere, l'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo 2), armata, ai sensi dell'art. 74, comma 4, d.P.R. 309 del 1990, è sufficiente integralmente richiamare e qui da intendersi trasfuso sia quanto esposto nel punto 1.4.3. della presente motivazione in diritto, in ordine alle indicazioni direttive impartite da questa Corte circa la corretta applicazione della menzionata disposizione, sia quanto diffusamente argomento nel punto 3.3.3. della stessa motivazione, in ordine alle ragioni per le quali la sentenza impugnata
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ha ritenuto ricorrenti, con riguardo alla menzionata associazione, gli estremi integrativi della circostanza in esame. 20.5.1. Per stigmatizzare come inammissibile la censura che attinge il diniego delle circostanze attenuanti generiche vale evidenziare come la Corte territoriale, con il valorizzare, in senso preclusivo del beneficio richiesto, i numerosi e gravi precedenti penali di UC AM (in materia di armi, di droga, di delitti contro la pubblica amministrazione e contro l'incolumità personale) nonché la reiterazione e la gravità dei fatti oggetto del presente accertamento processuale, indice di spessore criminale, di pervicacia e di propensione a delinquere dell'imputato (cfr. pagg. 233 e 234 della sentenza impugnato), ha compiutamente assolto al proprio obbligo motivazionale, posto che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che la meritevolezza delle circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. può essere esclusa con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, [...], Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, [...], Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, [...], Rv. 242419-01). Il giudice, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, deve, quindi, motivare nel soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione.
21. Il ricorso nell'interesse di EN MI è infondato.
21.1. Il primo motivo, che censura l'affermazione di responsabilità del ricorrente per i delitti di violazione di domicilio aggravata di cui al capo 75) e di lesioni personali aggravate di cui al capo 77), sul rilievo che non si sarebbe dato conto nella sentenza impugnata di adeguati riscontri probatori circa la sua presenza nel tempo e nel luogo del fatti, nonché sul rilievo dell'erronea individuazione del nesso teleologico del secondo reato rispetto al primo, nesso che se fosse stato escluso avrebbe comportato il proscioglimento di EN MI dal
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delitto di lesioni personali per difetto di condizione di procedibilità, è generico e manifestamente infondato. 21.1.1. Il primo corno della censura dimostra che il ricorrente non si è confrontato con le plurime evidenze fattuali, puntualmente riportate nella sentenza impugnata, atte a dar conto, senza margini di dubbio non solo della sua presenza presso l'abitazione dei PA nel tempo in cui ebbe luogo l'ingresso e il trattenimento in essa, senza che gli aventi diritto vi avessero consentito, ma anche il suo ruolo propulsivo e organizzativo nella spedizione punitiva in danno di US PA e dei fratelli NE, sospettati del furto di preziosi consumato presso la sua abitazione. Si legge, infatti, nella sentenza oggetto di scrutinio che dalle intercettazioni ambientali era emerso che EN MI aveva informato NI OR, classe 2002, e GO EN del furto che aveva subito, che aveva indicato in (US) PA il presunto responsabile e che OR e EN, una volta appresa la notizia, si erano posti al suo seguito ed a quello di coloro, che già si trovavano con lui, per consumare la «vendetta» (cfr. pag. 191 e pag. 195 della sentenza impugnata). Elementi, questi, di sicura pregnanza probatoria che, letti assieme a quelli di fonte dichiarativa, attestanti che EN MI era stato indicato da RT NE come l'uomo che, armato di bastone, si era introdotto nell'abitazione dei PA, danneggiandone l'impianto di videosorveglianza, e che vi era trattenuto, sempre con il bastone in mano andando alla ricerca di US PA, e che era stato riconosciuto da ES NE nel soggetto calvo, sulla quarantina, il quale aveva anche tentato di bloccare l'autovettura su cui viaggiava con il fratello poco prima dell'inseguimento da parte di EN e di NI OR, classe 2002, depongono più che plausibilmente per la partecipazione del ricorrente ai delitti ascrittigli. 21.1.2. Il secondo corno della censura è non solo generico, ma anche manifestamente infondato, e per spiegarne le ragioni è sufficiente fare integrale e recettizio rinvio a quanto esposto sul tema nel punto 9.3.2. della presente motivazione in diritto, per disattendere il corrispondente motivo di ricorso articolato nell'interesse di NI OR, classe 2002.
21.2. Il secondo motivo, che eccepisce l'improcedibilità del delitto di lesioni personali di cui al capo 80) in ragione dell'insussistenza della circostanza aggravante del nesso teleologico tra il detto delitto e quello di rapina di cui all'art. 79), in quanto giustificato sulla base di una motivazione del tutto apodittica perché priva della specifica indicazione degli elementi fattuali atti a dimostrare la strumentalità della violenza rispetto all'impossessamento delle chiavi dell'autovettura di RT NE, è generico e manifestamente infondato.
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Integralmente e recettiziamente richiamato quanto sul punto già esposto nei punti 8.2., 9.5.1., 12.6.1. e 15.6., sotto il "Considerato in diritto", per spiegare le ragioni della ritenuta completezza della motivazione rassegnata nella sentenza impugnata per dare conto della contestualità spazio-temporale tra il pestaggio dei fratelli PA e di RT NE e la sottrazione delle chiavi dell'autovettura di costui, va qui solo precisato che, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, la Corte territoriale ha tratto ragione del convincimento maturato circa la relazione di immediata successione» tra il pestaggio e l'impossessamento delle chiavi dell'autovettura (cfr. pag. 196, secondo capoverso della sentenza impugnata) dal contenuto delle convergenti dichiarazioni rese da RT e da ES NE (cfr. pagg. 188 e 189 della sentenza impugnata), univoche nel dimostrare che gli agenti avessero usato la violenza nei loro confronti «per dare loro una lezione», consistita anche nell'impossessarsi delle chiavi dell'autovettura di RT NE, fidanzato di LA PA, in chiave ritorsiva per il furto in abitazione subito da EN MI e dalla consorte RI OR (cfr. pag. 189 della sentenza impugnata) per mano di US PA.
21.3. Complessivamente infondato è il terzo motivo, con il quale si censura l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di rapina di cui al capo 79), in ragione della rilevata carenza motivazionale in ordine all'esistenza del nesso funzionale tra la violenza e l'impossessamento del bene e in ordine alla prova del concorso del ricorrente, incongruamente ritenuto sulla base della sua sola presenza sul luogo dei fatti. 21.3.1. Gli eccepiti difetti motivazionali riferiti alla prova della ricorrenza in fatto degli estremi integrativi del delitto di rapina di cui al capo 79) non sussistono, avuto riguardo a tutte le argomentazioni sviluppate nei punti 1.5.1, 1.5.2 e 1.5.3., 8.1., 9.5.1., 12.6.1. e 15.5. per respingere analogo rilievo sollevato nell'interesse di altri ricorrenti;
argomentazioni cui si fa integrale e recettizio rinvio. 21.3.2. Inammissibili sono, invece, i rilievi in punto di prova del concorso del MI nel delitto di rapina. Integralmente e recettiziamente richiamate le ragioni spiegate nei punti 8.2., 9.5.1., e 15.6. della presente motivazione in diritto per respingere gli analoghi rilievi sollevati dalla difesa di NI OR, classe 1987, da NI OR, classe 2002, e da GO EN, giova in questa sede precisare che secondo la concorde valutazione dei giudici di merito di entrambi i gradi, EN MI, che era colui che aveva scatenato la rappresaglia in danno dei PA e dei NE, avendoli ritenuti responsabili del furto in abitazione subito, compiuto, peraltro, nel lasso di tempo in cui egli e la consorte si erano assentati per partecipare al battesimo del figlio, e che, stando alle attendibili
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dichiarazioni rese dai fratelli NE, come corroborate dal riconoscimento fotografico effettuato da ES NE, si identificava con l'uomo calvo sulla quarantina e con gli occhiali, che indossava abiti eleganti, il quale, dapprima aveva cercato di bloccare la marcia dell'autovettura dei NE, e poi si era unito al gruppo di cinque o sei persone che aveva percosso i presunti ladri (cfr. pagg. 189, 190, 196). Generiche e manifestamente infondate sono, altresì, le deduzioni circa la qualificazione dell'apporto offerto da EN MI all'azione collettiva alla stregua del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen.: deduzioni che meritano di essere disattese sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nel punto 8.2. della presente motivazione in diritto per dichiarare prive di giuridico pregio quelle, analoghe, articolate nell'interesse di NI OR, classe 1987.
21.4. Infondato è il quarto motivo, con il quale si è censurato il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., deducendosi la mancanza di specifiche evidenze fattuali atte a dimostrare sia l'evocazione, nella percezione delle persone offese, della forza intimidatrice mafiosa, sia la finalità di agevolazione della cosca OR. Trattasi di rilievi che, in quanto sovrapponibili a quelli articolati nell'interesse di altri ricorrenti, in particolare di NI OR, classe 1987, possono essere disattesi facendo integrale e recettizio rinvio a quanto già esposto nel punto.
8.4. della presente motivazione in diritto.
21.5. Il quinto motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendosi la carenza di una motivazione individualizzata e l'assenza di effettivo confronto con gli elementi favorevoli prospettati dalla difesa, è privo di pregio. Le riportate deduzioni risultano, infatti, sviluppate senza alcun confronto, tantomeno critico con la ratio decidendi della statuizione sul punto, sintetizzabile nella decisiva valorizzazione della gravità dei fatti ascritti al ricorrente, quali quelli posti in essere per compiere la spedizione punitiva in danno dei PA e del NE, denotanti un'indole incline a risolvere con la violenza le questioni della vita (cfr. pag. 234). Tale motivazione si rivela, peraltro, ineccepibile, avuto riguardo al principio di diritto secondo cui ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche non è richiesto l'esame analitico di tutti gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che il giudice dia conto del proprio apprezzamento con riferimento a quelli ritenuti decisivi e di prioritario rilievo, restando implicitamente disattesi gli altri, ove non incompatibili con la
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valutazione espressa (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, [...], Rv. 282693-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, [...], Rv. 259899-01).
22. Il ricorso nell'interesse di UI TE RS è inammissibile.
22.1. La censura che attinge la conferma dell'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di acquisto (da AN SC) in funzione della successiva messa in vendita (in concorso con ER NI) di sostanza stupefacente del tipo marijuana riproduce la stessa genericità, per indeterminatezza e per aspecificità, della corrispondente censura di gravame, puntualmente rilevata dalla Corte territoriale, che l'aveva stigmatizzata anche come assolutamente infondata (cfr. pag. 147 della sentenza impugnata). La sentenza impugnata, dato atto di come dal chiaro tenore dei dialoghi intercettati intercorsi tra il fornitore SC e gli acquirenti IN e ER, fosse emerso che l'oggetto della trattativa era sostanza stupefacente e che i tre si fossero incontrati per due volte (l'11 e il 12 novembre 2022), dapprima per definire i temini della compravendita e, poi, per concludere il negozio, non illogicamente ha interpretato tali evidenze fattuali come deponenti per la serietà e l'affidabilità dell'affare. Donde, nel ritenere integrata la fattispecie di acquisto di sostanza stupefacente di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990, ha fatto corretta applicazione del pacifico principio di diritto secondo cui il reato di acquisto e spaccio di stupefacenti si consuma con la formazione del consenso sulla qualità e quantità della sostanza e sul prezzo, senza che occorre la consegna materiale della droga o il pagamento del corrispettivo (Sez. 6, n. 33067 del 17/04/2003, [...], Rv. 226653 - 01; conf. Sez. 2, n. 30374 del 16/05/2019, [...], Rv. 276981 - 01). 22.2. La duplice censura che attinge la determinazione del trattamento sanzionatorio è generica, per quel che riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche, posto che la Corte territoriale ha valorizzato in tal senso precedenti penali annoverati dal ricorrente (per minaccia e percosse) - e ciò ha fatto adeguandosi al pacifico principio di diritto secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, tra questi i precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, [...], Rv.
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271269 01), mentre è manifestamente infondata in riferimento al rilievo di sproporzione della pena irrogata ad IN rispetto a quella inflitta ai coimputati, atteso l'altrettanto pacifico principio di diritto secondo cui il giudice, nell'ipotesi di più imputati concorrenti tra loro nello stesso reato, non è gravato dell'onere motivazionale di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni soggettive, né di argomentare in ordine all'eventuale differenziazione delle pene inflitte, dovendo definire il trattamento sanzionatorio sulla base di parametri individuali (Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, [...], Rv. 288093-03; Sez. 2, n. 1886 del 15/12/2016, dep. 2017, [...], Rv. 269317-01).
23. Il ricorso nell'interesse di RD CC è infondato.
23.1. Il primo motivo, che, sotto l'egida della violazione dell'art. 629 cod. pen. e dei criteri di valutazione della prova, nonché sotto il profilo del vizio di motivazione, censura l'affermazione di responsabilità del ricorrente per le estorsioni, tentate e consumate, di cui ai capi 82) e 85), è inammissibile. Avuto riguardo al contenuto delle doglianze, che investono la prova della sussistenza dei fatti e della partecipazione ad essi del ricorrente, desunta esclusivamente dalle dichiarazioni delle persone offese, valorizzate secondo un criterio frazionato e selettivo, senza un'adeguata loro valutazione unitaria, che, se compiuta, avrebbe fatto emergere la loro intrinseca incoerenza e la loro contradditorietà rispetto ai contributi dichiarativi di NA IS e di NI CA nonché rispetto alle risultanze intercettive e agli esiti degli accertamenti tecnici (segnatamente dell'ispezione dei telefoni), occorre fare integrale e recettizio rinvio al punti 1.1. e 1.3. della presente motivazione in diritto, in ordine ai limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione del compendio probatorio- anche quando fondato su conversazioni intercettatee deve, quindi, rilevarsi che l'apparato argomentativo posto a sostegno delle statuizioni impugnate resiste alle censure dedotte, presentandosi completo, coerente e logicamente strutturato. 23.1.1. Quando all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di tentata estorsione aggravata, di cui al capo 82), in danno di RO LL, imprenditore edile aggiudicatosi l'appalto per la realizzazione di lavori in un edificio scolastico di Locri, cui era stata chiesta la corresponsione di una tangente estorsiva in favore di RD CC, in quanto appartenente alla famiglia mafiosa dei "OR", va preso atto che, a fronte di una motivazione che ha fondato il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa su una pluralità di elementi
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convergenti segnatamente: la coerenza intrinseca e la linearità del narrato in ordine alle modalità della richiesta estorsiva e al ruolo di intermediazione svolto da IC Aronne;
il riscontro documentale costituito dallo screenshot del messaggio inviatogli da Aronne in data 21 giugno 2019, attestante il contatto preliminare funzionale alla sua convocazione;
il riscontro tecnico rappresentato dagli esiti dell'attività di localizzazione dell'utenza telefonica in uso a RD CC, che ne avevano collocato la presenza nell'area del bar di Locri in cui, a dire di LL, era avvenuto l'incontro, in data 1 agosto 2019, con RD CC (cfr. pagg. 215 e 2016 della sentenza impugnata), il ricorrente si limita a contestarla in termini assertivi: cioè, eccependo che essa sarebbe il frutto di una valutazione frazionata di quelle dichiarazioni, senza, tuttavia, indicare specificamente come, invece, sarebbe stato suo preciso onere - quali fossero gli elementi inopinabili e decisivi atti a fare emergere l'inattendibilità, anche solo parziale, di quelle dichiarazioni, nonché gli ulteriori elementi, trascurati o mal valutati dalla Corte territoriale, che sarebbero stati ictu oculi tali da mettere radicalmente in crisi il convincimento maturato al riguardo dal giudici di merito di entrambi i gradi nelle loro conformi decisioni. 23.1.2. Quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di estorsione consumata aggravata di cui al capo 85) in danno dell'imprenditore MA IA, per dichiarare inammissibili i rilievi al riguardo articolati è sufficiente fare integrale e recettizio rinvio alle ragioni ostese al punto 10.1. della presente motivazione in diritto per disattendere quelli di contenuto analogo sollevati nell'interesse del concorrente IC OR, classe 1979. 23.1.3. Consegue che, anche in applicazione dei principi costantemente affermati da questa Corte, secondo cui: le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non trovano applicazione con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa le quali possono, quindi, legittimamente assurgere da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, a condizione che il giudice ne verifichi, con adeguata motivazione, la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214 -01); il giudizio sull'attendibilità della persona offesa integra apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, salvo il caso in cui la motivazione della decisione impugnata risulti affetta da manifeste contraddizioni, ovvero si fondi su mere congetture, prive di ancoraggio all id quod plerumque accidit" e non suscettibili di verifica empirica, o ancora su pretesi criteri generali sforniti di minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, [...], Rv. 278609 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, [...], Rv. 262575-01); esula dal perimetro del sindacato di questa Corte se non nei limiti della manifesta illogicità o
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incongruità della motivazione la valutazione operata dal giudice di merito in ordine alla rilevanza e all'attendibilità delle fonti di prova, nonché alla composizione di eventuali contrasti testimoniali e alla scelta tra divergenti ricostruzioni fattuali (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623- 01), deve ritenersi che la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha esaminato la credibilità soggettiva e l'attendibilità oggettiva di MA IA e di RO LL, si collochi entro l'alveo della plausibile opinabilità dell'apprezzamento, risultando, come tale immune da vizi rilevabili in questa sede (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, [...], Rv. 229369 01; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, [...], Rv. 215745-01). Di contro, le deduzioni difensive si risolvono in censure generiche e, comunque, orientate a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, come tale preclusa nel giudizio di legittimità.
23.2. Parimenti infondato è il secondo motivo, che censura l'applicazione al ricorrente dell'aggravante mafiosa, contestata in relazione ai delitti di cui ai capi 82) e 85). I rilievi in ordine all'apparenza della motivazione sottesa alla relativa statuizione perché priva dell'indicazione delle specifiche evidenze fattuali atte a dimostrare, da un lato, l'evocazione della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza ad un'associazione mafiosa e, dall'altro, la finalizzazione delle condotte estorsive all'agevolazione della cosca "OR" e perché resa senza alcun confronto con le deduzioni difensive, che avevano sottolineato l'assenza di un effettivo stato di timore nelle persone offese, la mancanza di qualsivoglia concreta utilità per il sodalizio e l'assenza di uniformità rispetto alla posizione di altri imputati, rispetto ai quali la detta aggravante era stata esclusa devono essere disattesi, giacché ai criteri interpretativi elaborati da questa Corte nella materia de qua, ed esposti nei punti 8.4.2. e 8.4.4. della presente motivazione in diritto cui si fa integrale e recettizio rinvio, la sentenza impugnata si è conformata. Ha, infatti, dato conto in modo puntuale delle modalità esecutive delle condotte, valorizzandone il carattere tipicamente mafioso, desunto non già dalla sola appartenenza soggettiva di RD CC, ma dalle concrete forme di estrinsecazione delle azioni criminose. 23.2.1. Quanto al delitto di tentata estorsione di cui al capo 82), la sentenza impugnata ha evidenziato come la condotta estorsiva si sia articolata, dapprima, mediante una convocazione della persona offesa avanzata da un intermediario e, poi, attraverso la formulazione di una richiesta di versamento di una somma di
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denaro, chiaramente riconducibile ad una tangente sul corrispettivo dell'appalto pubblico di cui LL era risultato aggiudicatario, larvata ma inequivoca (e devono valere al riguardo i richiami alla pacifica giurisprudenza di questa Corte contenuti nel punto 11.1.2. della presente motivazione in diritto, cui si fa integrale e recettizio rinvio), avanzata personalmente da RD CC, soggetto di riconosciuta caratura criminale e già condannato nell'ambito del procedimento "Riscatto". Tali modalità sono state logicamente ritenute espressive della forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, come tale, del resto, concretamente percepita dalla stessa persona offesa in ragione dell'identità del soggetto richiedente e del contesto territoriale di riferimento. 23.2.2. Quanto al delitto di estorsione consumata, in concorso con IC OR, classe 1979, di cui al capo 85), per disattendere le censure relativa alla mancanza del presupposti dell'aggravante mafiosa riconosciuta in relazione ad esso, è sufficiente fare integrale e recettizio rinvio al punto 10.2. della presente motivazione in diritto, in cui sono state spiegate, in riferimento alla posizione di IC OR, classe 1979, le ragioni per le quali sono state ritenute sussistenti entrambe le forme dell'aggravante predetta.
23.3. Il terzo motivo, che eccepisce l'erroneità o l'apparenza della motivazione rassegnata a corredo della determinazione della pena applicata al ricorrente e del diniego in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. pag. 237 della sentenza impugnata), e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, dell'allarmante disvalore dei fatti e della negativa personalità del ricorrente, già gravato da plurimi e gravi precedenti penali (cfr. pagg. 233 e 234 della sentenza impugnata). Ne viene che le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, [...], Rv. 269196-01 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, [...], Rv. 259142 01). Devesi, infatti, ribadire che una specifica e dettagliata motivazione sulla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego del criteri di cui all'art 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena
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equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, [...], Rv. 271243-01). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, [...], Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, [...], Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, [...], Rv. 242419-01). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve, quindi, motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione.
24. Per tutto quanto sopra esposto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di DO ES OR, limitatamente al reato di cui al capo 68), nonché nei confronti di NI OR, classe 2002, e GO NI EN, limitatamente al reato di cui al capo 78), perché l'azione penale non doveva essere proseguita per difetto di querela. La stessa sentenza deve essere, inoltre, annullata nei confronti dei predetti imputati con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. I ricorsi dei suddetti imputati devono essere rigettati nel resto. Devono essere rigettati i ricorsi di NI ER, IC NO, US NO, OR US, NI OR, classe 1987, IC OR, classe 1979, IC OR, classe 1991, ST OS RI, UC AM, EN MI e RD CC e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali. Devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi di NU AR, EN OR, MA De IC, AL FA, NI AN, AN SC e UI TE IN e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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In ossequio al principio di diritto secondo cui, nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, [...], Rv. 286581-03), nulla va liquidato alla parte civile Città Metropolitana di Reggio Calabria, il cui difensore si è limitato a tramettere memoria conclusionale e a richiedere la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa nel giudizio di legittimità, senza comparire all'odierna pubblica udienza. In ragione della peculiarità della materia trattata, s'impone, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'oscuramento delle generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di DO ES OR, limitatamente al reato di cui al capo 68), nonché nei confronti di NI OR, classe 2002, e GO NI EN, limitatamente al reato di cui al capo 78), perché l'azione penale non doveva essere proseguita per difetto di querela. Annulla la stessa sentenza nei confronti dei predetti imputati con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Rigetta nel resto i ricorsi dei suddetti imputati. Rigetta i ricorsi di NI ER, IC NO, US NO, OR US, NI OR, classe 1987, IC OR, classe 1979, IC OR, classe 1991, ST OS NÒ, UC AM, EN MI e RD CC e li condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di NU AR, EN OR, MA De IC, AL FA, NI AN, AN SC e UI TE IN e li condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita' e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.
Così è deciso, 06/03/2026
Il Consigliere estensore Irene Scordamaglia
Il Presidente Alfredo Guardiano
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