Sentenza 4 novembre 2016
Massime • 1
In tema di concorso anomalo, può essere ritenuto prevedibile sviluppo dell'azione inerente ad un furto l'uso eventuale di violenza o minaccia che, se realizzato, fa progredire la sottrazione della cosa mobile altrui in rapina, di cui è responsabile, ai sensi dell'art. 116 cod. pen., anche il concorrente, a meno che il diverso e più grave reato realizzato dai compartecipi costituisca un fatto anormale, eccezionale e, quindi, non prevedibile. (Fattispecie relativa ad una tentata rapina in banca aggravata dall'uso di un'arma, con riferimento alla quale la S.C., in ordine al ritenuto concorso di un c.d. "muratore", che aveva praticato il foro di accesso nei locali della caldaia e successivamente aveva partecipato all'ultimazione dei lavori ed ai sopralluoghi, ha precisato che, dovendo la rapina essere compiuta subito dopo l'orario di apertura, l'imputato era nelle condizioni di figurarsi l'inevitabile uso dell'arma - effettivamente poi trovata in possesso dei complici - per vincere la resistenza dei dipendenti).
Commentario • 1
- 1. Quando un “semplice” furtarello diventa una rapina impropria: la prevedibilità che fonda la colpa (Cass. Pen. n. 38767/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 dicembre 2025
Tutto comincia con poco, un gruppetto di minorenni, un supermercato, merce infilata in tasca, l'idea tipica dell'adolescenza che le regole siano un gioco e che tutto sia reversibile. Poi qualcosa si rompe, un commesso che interviene, un gesto brusco, una spinta, una minaccia. E quel “piccolo furto” non è più un furto. Diventa una rapina impropria, un salto di specie giuridica che pesa come un macigno sulla vita di chi ha sedici, diciassette anni. Il diritto penale lo sa benissimo, il confine tra una ragazzata e un reato grave non è solo nei fatti, ma nella prevedibilità di ciò che può accadere quando si sceglie di delinquere, soprattutto in gruppo. La sentenza n. 38767/2025 della Seconda …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2016, n. 52811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52811 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2016 |
Testo completo
5 2 8 1 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/11/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIACOMO FUMU - Presidente - SENTENZA Consigliere 3 N. Dott. DOMENICO GALLO REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. GEPPINO RAGO N. 34265/2016 - Consigliere - Dott. MARCO MARIA ALMA Dott. GIUSEPPE COSCIONI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EN NT N. IL 17/10/1972 avverso l'ordinanza n. 2132/2016 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 03/08/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE COSCIONI, lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Fulvio BALD!, the conclude par l'inammissibility and ricorso Udit i difensor Avv.; M IRAGHT ERconun Nich , che chieac L'accoglimento del ricorso ད་ཤ ་ RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 agosto 2016, il Tribunale del riesame di Roma confermava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma che applicava ad ON BE, indagato per i reati di cui agli articoli: capo b) 56, 110, 628, comma 1 e comma 3 n.1 cod.pen. (tentata rapina ai danni della Banca di Formello e Trevignano Romano tra il 4 e il 5 febbraio 2016, poi derubricata in tentato furto); capo c) 56, 628 comma 1 e 3 n.1 cod.pen. (tentata rapina ai danni della Banca Carige il. 1.3.2016) e 110, 648, 61 n.2 cod. pen (ricettazione di un ciclomotore, in data anteriore e prossima all'1.3.2016) la misura della custodia cautelare in carcere.
2.1 Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, chiedendone l'annullamento. Al riguardo, deduce, quale primo motivo, la violazione, ex art.606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., degli artt. 273 e 192 cod.proc.pen in relazione all' art.27 comma 2 Cost. In particolare, eccepisce che l'ordinanza impugnata avrebbe operato un indebito sillogismo, che presupponeva che il ricorrente fosse l'utilizzatore dell'utenza 351 2733164, malgrado l'assenza di riscontri e il fatto che, a tutto concedere, BE sarebbe stato in possesso di quella utenza solo dall'11 febbraio 2016, mentre il reato di cui al capo b) era stato commesso la settimana prima. La tesi del Tribunale del riesame secondo cui BE sarebbe stato presente anche in occasione del tentato furto di cui al capo b) "non essendo emersi elementi concreti per ritenere che quella sera il gruppo si sia avvalso dell'opera di un altro soggetto" era una conclusione tautologica e sosteneva la ricostruzione del fatto solo in termini di possibilità. Relativamente al reato di cui al capo c), la difesa aveva già evidenziato l'impossibilità di affermare la consapevolezza in capo al BE dell'utilizzo da parte dei correi di un'arma, atteso il suo ruolo di "muratore" e la sua assenza di conoscenza delle fasi successive della rapina, ma il riesame aveva fornito una motivazione soltanto apparente, desumendo la consapevolezza dell'indagato dalle "circostanze che rendono inevitabile l'utilizzo di armi e di strumenti per il travisamento" ed affermando che BE avrebbe partecipato "a tutte le fasi di programmazione della rapina"; l'elemento psicologico veniva quindi desunto da un personale apprezzamento dei giudici piuttosto che da elementi concreti raccolti dalla Polizia Giudiziaria.
2.2 Il difensore eccepisce inoltre, ex art.606, comma 1, lett.e) cod.proc.pen., il vizio di motivazione in relazione alla carente e illogica valutazione sulle esigenze cautelari ed alla scelta della misura risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il difensore lamenta che l'ordinanza del tribunale del riesame aveva 2 introdotto un argomento nuovo, facendo riferimento al sequestro operato in occasione della misura, sottratto al contraddittorio delle parti, in quanto non contestato in sede di interrogatorio di garanzia. La sussistenza dell'esigenza cautelare non poteva riscontrarsi, come sostenuto dal riesame, sulla sola scorta della semplice "probabilità" di ricaduta, ma era necessario ipotizzare anche la certezza o comunque l'elevata probabilità che l'occasione del delitto si sarebbe verificata. Ne' il giudice per le indagini preliminari, ne' il Tribunale avevano individuato elementi o circostanze di fatto tali da poter ritenere integrato l'imprescindibile requisito dell'attualità del rischio di recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1 La partecipazione di BE al reato di cui al capo b) (commesso tra il 4 e il 5 febbraio), è stata ricavata dal Tribunale del riesame dal fatto che fosse BE l'utilizzatore della utenza telefonica 351 2733164 in quanto nelle ore in cui si consumava il reato vi erano contatti tra l'utenza in uso al coindagato AM e la suddetta utenza;
non è contestato che dall'11 febbraio BE fosse in possesso della stessa posto che, dopo che BE e AM si erano accordati per incontrarsi, AM usa quella utenza per chiamare la compagna (pag.4 ordinanza tribunale riesame); tale elemento, unito alla circostanza dei pregressi rapporti tra AM e BE (intercettazione del 19.1.2016, in cui BE dice ad AM "c'è annato a provà a sfonnà", con evidente riferimento proprio alle attività criminose per cui si procede, consistenti in fori praticati nei muri di locali adiacenti a banche), e al fatto che era BE il muratore sia in occasione della tentata rapina del 1°marzo 2016 che in quella del 20 aprile 2016, nel corso della quale BE veniva arrestato mentre cercava di praticare un foro in un muro attiguo ad un locale "Compro Oro", hanno portato alla logica conclusione che fosse BE il soggetto che usava l'utenza e che quindi abbia praticato il foro nel muro nel corso del tentato furto del 4 febbraio. Infine, corre l'obbligo di rilevare che la censura mossa dal ricorrente in ordine alla gravità indiziaria muove anche dall'errato presupposto che la motivazione addotta dal giudice di merito possa essere sottoposta al sindacato di legittimità dal punto di vista della persuasività e condivisibilità. Così invece non è, atteso che il controllo sulla motivazione esercitabile in questa sede verte soltanto sulla consequenzialità logica della linea argomentativa adottata, per cui non è compito della Corte di cassazione quello di stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né di condividerne la sm giustificazione, ma soltanto quello di limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, sent. n. 40677 del 7/6/2012, Rv. 253714; Sez. 5, n. 1004/00 del 30/11/1999, Moro, Rv. 215745). Ciò è quanto si riscontra pienamente nella motivazione adottata dal Tribunale del riesame, che non fa altro che dedurre la partecipazione di BE al reato di cui al capo b) da una pluralità di indizi (pregressi rapporti tra BE e i coindagati, sicura riferibilità dell'utenza 351 27 33164 -usata nel corso della commissione del reato dall'11 febbraio, medesimo ruolo sempre avuto da BE nella commissione dei reati). Relativamente al reato sub c), per il quale il ricorrente lamenta che anche BE viene indagato per il reato di rapina, malgrado il suo ruolo di semplice "muratore", e cioè di colui che doveva praticare il forno nel muro, è stato precisato che "In tema di concorso anomalo, può essere ritenuto prevedibile sviluppo dell'azione inerente ad un furto l'uso eventuale di violenza o minaccia che, se realizzato, fa progredire la sottrazione della cosa mobile altrui in rapina, di cui è responsabile, ai sensi dell'art.116 cod.pen., anche il concorrente, a meno che il diverso e più grave reato realizzato dai compartecipi costituisca un fatto anormale, eccezionale e, quindi, non prevedibile. (Il principio è stato ritenuto correttamente applicato dalla Corte con riferimento alla posizione di una coimputata che aveva partecipato alla programmazione di un furto, poi degenerato in rapina, descrivendo agli esecutori materiali del reato, nel corso di un sopralluogo eseguito pochi giorni prima, l'abitazione della vittima ed i luoghi in cui tale ultima custodiva i gioielli)." (Cass. pen. Sez. VI, 15/12/2015, n. 15958, rv. 267363) Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente considerato che BE, oltre a essere entrato il 25.2.2016 nei locali caldaie della Banca Carige, (dove resta due ore e mezza per poi uscirne impolverato, evidentemente dopo aver praticato un foro nel muro), partecipa anche alla continuazione e alla ultimazione dei lavori e ai sopralluoghi del 29 febbraio 2016 (tutte circostanze di fatto non contestate nel ricorso); poiché la rapina doveva avvenire subito dopo l'orario di apertura della banca, era inevitabile, come considerato dalla Corte, l'uso di un'arma, poi effettivamente trovata in possesso degli indagati, non potendo altrimenti essere vinta la resistenza dei dipendenti della banca, e quindi tale circostanza doveva essere necessariamente prevedibile da parte di BE.
2.2. Relativamente alla censura secondo cui il Tribunale del Riesame avrebbe introdotto un elemento nuovo, facendo riferimento al sequestro operato in sunш occasione dell'esecuzione della misura, non contestato in sede di interrogatorio di garanzia, il motivo è inammissibile non essendo stato prodotto il verbale dell'interrogatorio, né richiamato nel corpo del ricorso;
sul punto, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione. (Fattispecie nella quale il ricorrente, pur lamentando l'omessa valutazione di prova documentale e dichiarativa, aveva omesso sia di allegare sia di indicare i relativi atti processuali). (Sez. 4, Sentenza n.46979 del 10/11/2015 Ud. (dep. 26/11/2015) Rv. 265053). Quanto alla considerazione che sarebbe stata ritenuta la sussistenza di esigenze cautelari da imporre la custodia cautelare in carcere basandosi su una semplice probabilità di ricaduta, si deve rilevare come in tema di scelta delle misure cautelari, ai fini della motivazione del provvedimento relativo alla misura della custodia cautelare in carcere, non è necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo, in tal modo, assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure coercitive. Pertanto, manifestamente infondate sono le questioni dedotte con riferimento alla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari. In particolare, il Tribunale, ai fini del pericolo di recidiva, risulta avere coerentemente valorizzato per un verso le modalità dei fatti (serialità delle azioni delittuose, commesse con una accurata programmazione e da più persone con modalità, dunque, che rivelano una predisposizione non elementare al delitto), logicamente indicativi dell'inserimento dell'indagato in contesti criminali di particolare pericolosità e, per altro, la personalità negativa del ricorrente, gravato da plurimi precedenti, anche specifici;
inoltre, il ricorrente ha dimostrato una elevata professionalità nella commissione dei reati, posto che lo stesso era inserito in una organizzazione che controllava tramite apparecchiature radiofoniche i movimenti delle forze dell'ordine e aveva la disponibilità di armi di provenienza delittuosa (l'arma trovata in possesso dei rapinatori aveva la matricola abrasa), elementi che non solo rivelano un'alta pericolosità sociale del ricorrente ma danno conto 5 Sim anche dell'assenza di qualunque tipo di recisione di legami con gli ambienti delinquenziali all'interno dei quali sono maturati gli episodi per cui si procede. Invero, l'inserimento dell'indagato in organizzazione di carattere criminale, unitamente all'assenza di fonti di reddito saltuarie (come riferito dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia), rende assai concreto ed attuale il pericolo che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti contro il patrimonio. In conclusione, il Tribunale risulta avere individuato in modo specifico e dettagliato gli elementi concludenti atti a cogliere l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa fronteggiabile solo con la permanenza in carcere. (Sez. 3, sent. n. 4374 del 15/12/1997, Rv. 209859).
3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella -determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 1.500,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 4/11/2016 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Giacomo Fumu DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 113 DIC. 2016 IL Cancelliere CANCELLIENZ Claudthe T R O N E O C * 6