Sentenza 24 gennaio 2008
Massime • 1
Non sussiste incompatibilità tra il diniego della sospensione condizionale della pena e la concessione delle attenuanti generiche, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto queste ultime rispondono alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la prima si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche.
Commentari • 2
- 1. E' reato sostituire una serratura? (Cass. 4779/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 febbraio 2019
- 2. Pubblicare cellulare altrui in una chat: è reato (Cass. pen., 18826/13)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2018
Commette il reato di sostituzione di persona chi immette in una chat di incontri personali un dato identificativo altrui, consistente in un numero cellulare. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE SENTENZA 29 aprile 2013, n.18826 Pres. Zecca - est. Guardiano Ritenuto in fatto Con sentenza pronunciata il 26.30.2009 il tribunale di Trieste aveva condannato C.C., imputata dei reati di cui agli artt. 594, 660 e 494, c.p., commessi in danno di M.M., alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti dal reato, liquidati nella complessiva somma di euro 5000,00. Il tribunale aveva condiviso l'ipotesi accusatoria, secondo cui l'imputata, aveva divulgato sulla “chat” …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2008, n. 6603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6603 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 24/01/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 76
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 025173/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di CATANZARO;
nei confronti di:
1) TU NC N. IL 07/05/1963;
avverso SENTENZA del 16/03/2007 TRIBUNALE di CROTONE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del sostituto Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza 16.03.2007 il Tribunale di Crotone in composizione monocratica dichiarava TU GI colpevole della contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, per avere portato fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico con lama in acciaio lunga cm. 7, fatto ascritto come commesso in Petilia Policastro il 22.10.2003. Pertanto, riconosciute attenuanti generiche, al predetto imputato veniva inflitta pena di giorni 20 di arresto ed Euro 60,00, di ammenda, così ridotta di un terzo la pena base di giorni 30 ed Euro 90,00.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Catanzaro che denunciava difetto di motivazione in punto riconoscimento delle attenuanti generiche, giustificate dal primo giudice "per adeguare la pena al fatto", dovendosi invece - sostiene il ricorrente - dare più adeguata contezza dell'esercizio del relativo potere discrezionale in relazione a concreti elementi oggettivi e soggettivi risultanti in atti;
lamenta altresì il ricorrente P.G. la contraddizione logica in cui sarebbe caduta la sentenza impugnata che da un lato concede le attenuanti generiche, dall'altro denega il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena per essere l'imputato gravato da due precedenti penali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile e tale va dichiarato con ogni conseguenza di legge.
Lamenta invero il ricorrente vizio di motivazione sotto il duplice profilo:
a) per inadeguata giustificazione, da parte del primo giudice, del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
b) per prospettata contraddizione tra tale riconoscimento ed il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. Osserva questa Corte come entrambe tali doglianze siano palesemente infondate.
Quanto alla prima, è ben noto jus receptum, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che, se è vero che la valutazione in ordine alla ricorrenza dell'attenuante atipica prevista dall'art. 62 bis c.p., deve essere fatta in base agli elementi indicati dall'art. 133 c.p., è dunque legittima la motivazione che indica la necessità "di adeguare la pena al fatto", con evidente riferimento quindi, ancorché implicito e con formula sintetica, ai predetti parametri di legge non solo oggettivi ma anche soggettivi, posto che per "fatto" debba intendersi la complessità della condotta posta in essere dal concreto imputato. Quanto al secondo profilo di ricorso, è altrettanto ben noto che non v'è insanabile contraddizione tra riconoscimento di attenuanti generiche (che rispondono alla logica della più adeguata commisurazione della pena, con riferimento ai criteri indicati dall'art. 133 c.p.) e diniego del beneficio di cui all'art. 163 c.p., atteso che quest'ultimo si fonda sostanzialmente su un giudizio prognostico - reso dal giudice o presunto per legge - strutturalmente diverso da quello a fondamento delle attenuanti generiche (sul punto, in termini, si veda già Cass. Pen. Sez. 3^, n. 8461, 13.05.1987, RV 176434, Orsatti). Nel caso di specie, peraltro, l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale di Catanzaro è di tutta evidenza solo ove si rifletta sul dato, emergente dal testo del provvedimento impugnato, del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta non già in base ad una negativa valutazione sulla personalità del reo, bensì per il carattere ostativo di due precedenti concessioni del beneficio in questione. Manifestamente esulando, dunque, i denunciati vizi di motivazione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2008