CASS
Sentenza 13 marzo 2026
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 9846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9846 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AS NC GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/07/2025 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AZ RD;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto PA che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria di repliche e le conclusioni della difesa. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 11/07/2025, confermava la pronuncia del Tribunale di Latina del 22/04/2024 che aveva condannato AS EN NI alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di ricettazione. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Francesco Pietricola, deducendo, con un unico motivo qui riassunto, violazione dell’art. 606 lett. d) cod. proc. pen. per mancata assunzione Penale Sent. Sez. 2 Num. 9846 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 05/03/2026 2 di una prova decisiva e difetto di motivazione quanto alla revoca nel corso del giudizio di primo grado della deposizione del teste AS BI ritualmente indicato in lista e sempre citato, la cui mancata comparizione poteva al più giustificare l’accompagnamento coattivo. La pronuncia di appello aveva omesso di motivare sul punto e ciò benché l’escussione di detto teste avrebbe potuto permettere una diversa ricostruzione dei fatti in relazione alla disponibilità del capannone. In ogni caso andava contestato il delitto di furto e non quello di ricettazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero va in primo luogo rilevato come, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114 - 01); e si è anche affermato come il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello può essere motivato anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo e non abbisognevole di approfondimenti indispensabili (Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Sergio, Rv. 245996 - 01). Nel caso in esame la Corte di merito, con gli argomenti svolti alle pagine 1-2 della motivazione, ha ampiamente ritenuto provata la responsabilità dell’imputato valutando superfluo ogni altro approfondimento e così implicitamente respingendo la richiesta di rinnovazione. Peraltro, sia il motivo di appello che quello di ricorso per cassazione non indicano con la dovuta precisione quale elemento significativo e determinante sarebbe potuto emergere dalla deposizione dell’AS BI, di cui non si indica neppure con precisione il grado di parentela ed il rapporto con il capannone. Del tutto generica è poi la richiesta di riqualificazione dei fatti nel delitto di furto rispetto alla quale la Corte di merito ha già adeguatamente risposto escludendone i presupposti con motivazione priva di qualsiasi vizio. 3 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 marzo 2026 IL CONSIGLIERE EST. AZ RD IL PRESIDENTE DR RI
udita la relazione svolta dal Consigliere AZ RD;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto PA che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria di repliche e le conclusioni della difesa. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 11/07/2025, confermava la pronuncia del Tribunale di Latina del 22/04/2024 che aveva condannato AS EN NI alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di ricettazione. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Francesco Pietricola, deducendo, con un unico motivo qui riassunto, violazione dell’art. 606 lett. d) cod. proc. pen. per mancata assunzione Penale Sent. Sez. 2 Num. 9846 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 05/03/2026 2 di una prova decisiva e difetto di motivazione quanto alla revoca nel corso del giudizio di primo grado della deposizione del teste AS BI ritualmente indicato in lista e sempre citato, la cui mancata comparizione poteva al più giustificare l’accompagnamento coattivo. La pronuncia di appello aveva omesso di motivare sul punto e ciò benché l’escussione di detto teste avrebbe potuto permettere una diversa ricostruzione dei fatti in relazione alla disponibilità del capannone. In ogni caso andava contestato il delitto di furto e non quello di ricettazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero va in primo luogo rilevato come, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114 - 01); e si è anche affermato come il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello può essere motivato anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo e non abbisognevole di approfondimenti indispensabili (Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Sergio, Rv. 245996 - 01). Nel caso in esame la Corte di merito, con gli argomenti svolti alle pagine 1-2 della motivazione, ha ampiamente ritenuto provata la responsabilità dell’imputato valutando superfluo ogni altro approfondimento e così implicitamente respingendo la richiesta di rinnovazione. Peraltro, sia il motivo di appello che quello di ricorso per cassazione non indicano con la dovuta precisione quale elemento significativo e determinante sarebbe potuto emergere dalla deposizione dell’AS BI, di cui non si indica neppure con precisione il grado di parentela ed il rapporto con il capannone. Del tutto generica è poi la richiesta di riqualificazione dei fatti nel delitto di furto rispetto alla quale la Corte di merito ha già adeguatamente risposto escludendone i presupposti con motivazione priva di qualsiasi vizio. 3 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 marzo 2026 IL CONSIGLIERE EST. AZ RD IL PRESIDENTE DR RI