Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/2016, n. 47575
CASS
Sentenza 7 ottobre 2016

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L'elemento oggettivo del delitto di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, poiché in assenza di tale determinatezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, molestia, ingiuria, percosse, ma non quello di violenza privata; ne deriva che il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, vale a dire il "pati" cui la persona offesa sia costretta. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito aveva escluso la configurabilità del reato di violenza privata nella condotta degli imputati che, nel corso di una manifestazione sulla pubblica via, si erano introdotti per pochi istanti nei locali di una ditta dopo avere spinto una delle impiegate, in quanto la violenza aveva coinciso con la "costrizione a tollerare" la presenza degli imputati, escludendo il reato in questione nel quale, invece, la violenza deve essere strumentale ad un evento ulteriore).

Il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione.

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 febbraio 2025

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    di Angelo Costanzo Per la lettura e per i suggerimenti, ringrazio i Colleghi: Angelo Capozzi, Antonio Corbo, Alessandro Centonze, Stefano Civardi, Pasquale D'Ascola, Emanuele Di Salvo, Giorgio Fidelbo, Domenico Gallo, Bruno Giordano, Emilia Giordano, Giuseppe Grasso, Mariaenza La Torre, Luigi Lombardo, Massimo Ricciarelli, Non mi hanno voluto dissuadere dal pubblicare questo scritto, ma ovviamente questo non li rende corresponsabili delle fallacie che sicuramente contiene. Sommario: 1. Il riconoscimento di un precedente giudiziale - 2. Livelli del discorso normativo e coobazione della ratio decidendi. - 3. L'influenza della forma logica sul consolidarsi di un precedente 1.Il …

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  • 3Procura speciale dever indicare oggetto (Cass. 40228/25)
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    In virtù del generale principio di conservazione degli atti, per la validità della procura speciale non sono richieste rigorose formule sacramentali, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte: non vi è dubbio, tuttavia, che la norma di cui all'art. 122 cod. proc. pen. prescriva, a pena di inammissibilità, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE (data ud. 28/10/2025) 15/12/2025, n. 40228 Composta da Dott. VERGA Giovanna - Presidente Dott. SBRANA Francesca - …

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    Da quasi trent'anni il reato di violenza sessuale vive dentro una tensione non risolta; essere un'unica fattispecie penale, capace di ricomprendere comportamenti molto diversi tra loro, ma senza rinunciare all'idea che non tutte le violazioni della libertà sessuale siano uguali. Il legislatore del 1996 scelse di unificare atti di libidine violenti e congiunzione carnale in un solo articolo, l'art. 609-bis c.p., introducendo poi un'attenuante per “i casi di minore gravità”. Una formula breve, apparentemente intuitiva, ma fragile: cosa significa minore gravità quando si parla di una violenza sessuale? Qual è il baricentro dell'offesa: la penetrazione? la coartazione? la situazione della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/2016, n. 47575
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47575
Data del deposito : 7 ottobre 2016

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