Sentenza 7 ottobre 2016
Massime • 2
L'elemento oggettivo del delitto di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, poiché in assenza di tale determinatezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, molestia, ingiuria, percosse, ma non quello di violenza privata; ne deriva che il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, vale a dire il "pati" cui la persona offesa sia costretta. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito aveva escluso la configurabilità del reato di violenza privata nella condotta degli imputati che, nel corso di una manifestazione sulla pubblica via, si erano introdotti per pochi istanti nei locali di una ditta dopo avere spinto una delle impiegate, in quanto la violenza aveva coinciso con la "costrizione a tollerare" la presenza degli imputati, escludendo il reato in questione nel quale, invece, la violenza deve essere strumentale ad un evento ulteriore).
Il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione.
Commentari • 27
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/2016, n. 47575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47575 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2016 |
Testo completo
47 57 5 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/10/2016' Composta da: Sent. n. sez. 1275/2016 ANIELLO NAPPI Presidente - REGISTRO GENERALE N.20 DE BE AR VE DU DE GR NG CA Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TORINO nei confronti di: TO LE nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] averso l'ordinenza del 14/06/2016 del Tribunale libertà di Torino;
Servite le relazione del Coms. Ampelo Caputs - Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. E. Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza deliberata il 13/05/2016, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava ad LT EL, AN OL, AS MA SC, PP AR, AN KL IA, IS AN, GG IA, AL EN, IO AS, OR IA, EU CA e IO IA la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Torino in relazione all'imputazione provvisoria di violenza privata aggravata e continuata, per avere, in concorso tra loro e con altri non identificati e in numero di circa quindici persone, nel corso di una manifestazione contro i C.I.E., con violenza consistita nello spingere ER LE e con minaccia determinata dal numero di persone, costretto la stessa ER e MO UC (impiegati di "Ladisa s.p.a. Ristorazione"), a tollerare la loro presenza all'interno dei locali adiacenti all'area delle cucine della ditta.
2. Il Tribunale del riesame di Torino, con ordinanza deliberata in data 14/06/2016, ha annullato l'ordinanza del 13/05/2016, rilevando il difetto di gravità indiziaria e, segnatamente, l'insussistenza, nelle connotazioni dell'azione, di una costrizione dei presenti a tollerare alcunché di ulteriore e diverso da quelle condotte già integranti altre fattispecie di reato. Ha rilevato altresì il Tribunale del riesame che correttamente il Giudice delle indagini preliminari aveva ritenuto che fatto integrasse le fattispecie di cui all'art. 639 cod. pen. (quanto alla condotta di aver gettato a terra letame misto a terriccio) e all'art. 614 cod. pen. (quanto alla condotta di ingresso invito domino nei locali della società): con riguardo a quest'ultima fattispecie, osserva ancora il giudice del riesame, non sussiste la circostanza aggravante di cui al quarto comma dell'art. 614 cod. pen., sicché, in relazione alla fattispecie semplice, non è consentita l'applicazione della misura cautelare.
3. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Torino, ha proposto ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 610 cod. pen. Erroneamente l'impugnata ordinanza ha escluso la ravvisabilità di una costrizione dei presenti, poiché, secondo la giurisprudenza di legittimità, integra il reato 2 anche una costrizione volta ad impedire alla persona offesa di allontanarsi dalla vista dell'imputato e di sottrarsi ai contatti con lo stesso, essendo la forzosa "tolleranza" qualificata come elemento costitutivo del reato: l'ordinanza impugnata ha adottato un'interpretazione "abrogante" dell'art. 610 cod. pen., nella parte in cui considera come condotta integrante il reato di violenza privata anche la coartata sopportazione di un'altrui condotta, altrimenti non tollerata. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine all'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 614, quarto comma, cod. pen. Tale esclusione deriva da un travisamento della testimonianza di LE ER, dalla quale emerge che la stessa è stata colpita non in occasione o in vista della fuga, ma mentre cercava di scoraggiare gli indagati dal trattenersi all'interno dei locali e, in particolare, mentre apriva le braccia per cercare di far capire agli stessi di fermarsi e per convincerli ad indietreggiare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Il primo motivo non è fondato.
2.1. L'ordinanza impugnata ha osservato che, nella ricostruzione delineata dall'ordinanza applicativa, la condotta contestata agli indagati è stata ravvisata nella minaccia correlata al numero dei partecipanti, nell'ingresso improvviso e clandestino all'interno dell'edificio, nell'irruenza verbale dei manifestanti, nonché nella violenza fisica esercitata nei confronti di LE ER: la minaccia e la violenza hanno indotto le persone offese a tollerare la presenza degli autori del fatto e le loro azioni di protesta, in particolare lo scandire slogan, il distribuire volantini, il gettare a terra letame e terriccio. Ciò premesso, rileva il Tribunale del riesame che il fatto, consistito in un "blitz" a scopo dimostrativo e di protesta, è durato pochissimi istanti e, dopo la condotta descritta, il gruppo si è rapidamente allontanato, sicché, osserva l'ordinanza impugnata, nel caso di specie non si ravvisa, per le caratteristiche dell'azione, una costrizione dei presenti a tollerare alcunché di ulteriore e diverso da quelle condotte che già sono integrative di altre fattispecie di reato». Rimarcata la necessità, ai fini dell'integrazione della fattispecie di violenza privata, che vi sia distinzione tra violenta o minacciosa ed evento/"costrizione" cui tale condotta sia condotta - finalizzata, tale distinzione è stata, dunque, ritenuta insussistente nel caso di specie alla luce della caratteristiche specifiche dell'azione. Osserva il Collegio che nei rilievi sintetizzati deve essere individuato il nucleo essenziale della ratio decidendi della pronuncia impugnata, restando, invece, ad esso estranee le 3 considerazioni circa le "difficoltà" di configurare la violenza privata finalizzata alla costrizione a tollerare qualcosa, evento, questo, espressamente previsto dalla norma incriminatrice.
2.2. La ricostruzione in fatto operata dal Tribunale del riesame non è contestata dal pubblico ministero ricorrente, che censura solo l'erronea applicazione dell'art. 610 cod. pen. Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta), sicché la denuncia di tale vizio va tenuta distinta dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr. Sez. U civ., Sentenza n. 10313 del 05/05/2006, Rv. 589877; conf.: Sez. 5 civ., Sentenza n. 8315 del 04/04/2013, Rv. 626129) ed estranea al ricorso in esame.
2.3. Così delineato il fatto ricostruito dai giudici cautelari e delimitato il perimetro dell'impugnazione, la censura proposta dal ricorrente non è fondata. Come hanno puntualizzato le Sezioni unite di questa Corte, l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 610 cod. pen., è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa;
la condotta violenta o minacciosa deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore: vale a dire la costrizione della vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa;
deve dunque trattarsi di "qualcosa" di diverso dal "fatto" in cui si esprime la violenza», sicché «la coincidenza tra violenza» e, può aggiungersi, minaccia ed evento di "costrizione a tollerare" rende tecnicamente impossibile la configurabilità del delitto di cui all'art. 610 cod. pen.» (Sez. U, n. 2437 del 18/12/2008 - dep. 21/01/2009, Giulini, in motivazione). Di qui, il principio di diritto affermato da questa Corte e puntualmente richiamato dal Tribunale del riesame - secondo cui il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, vale a dire il pati cui la persona offesa sia costretta: l'evento del reato, nell'ipotesi di ricorso alla violenza, non può coincidere con il mero attentato all'integrità fisica della vittima o anche solo con la compressione della sua libertà di movimento conseguente e connaturata all'aggressione fisica subita» (così, in una fattispecie in cui è stata censurata la decisione con la quale il giudice di merito aveva affermato la responsabilità in ordine al reato di violenza privata dell'imputato che aveva fisicamente aggredito la vittima 4 tenendola "schiacciata" contro la portiera dell'auto, Sez. 5, n. 1215 del 06/11/2014 dep. 13/01/2015, Calignano e altro, Rv. 261743, che ha sottolineato la necessità, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 610 cod. pen, di un aliquid diverso dal fatto concretante la violenza). La questione di diritto proposta all'esame di questa Corte si traduce, pertanto, nella valutazione se, nel caso di specie così come ricostruito dall'ordinanza impugnata, sia ravvisabile la costrizione a tollerare «"qualcosa" di diverso» dai fatti di violenza o minaccia contestati. La risposta negativa al quesito delineata dall'ordinanza impugnata fa leva, come si è visto, sulle connotazioni dell'azione (durata «pochissimi istanti») e sul connesso rilievo dell'insussistenza di una «costrizione dei presenti a tollerare alcunché di ulteriore e diverso da quelle condotte che già sono integrative di altre fattispecie di reato». Nei termini indicati, la qualificazione della fattispecie concreta non risulta censurabile: mutuando l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte in una fattispecie diversa, ma significativa ai fini in esame per le indicazioni offerte circa la nozione di azione penalmente rilevante (Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007 - dep. 06/12/2007, P.G. in proc. Volpe e altri, Rv. 237691, in una fattispecie in cui le Sezioni unite hanno escluso la configurabilità del delitto di frode processuale con riferimento agli atti di immutazione dei luoghi, delle cose o delle persone posti in essere nel medesimo contesto spazio-temporale dall'autore di una condotta criminosa, non potendosi ad essi attribuire autonomo rilievo al fine della configurazione del concorso materiale di reati, per la sostanziale contiguità e il difetto della necessaria alterità rispetto alla condotta precedente), deve rilevarsi come dalla ricostruzione del fatto operata dal giudice cautelare, risulti che l'azione si è svolta «senza apprezzabili soluzioni di continuità, nel medesimo contesto spazio temporale», il che ne rivela «insieme con la sostanziale contiguità degli atti, il difetto della pur necessaria alterità» rispetto all'evento tipico previsto dalla norma incriminatrice di cui all'art. 610 cod. pen.
2.4. Né le pronunce di questa Corte richiamate dal ricorrente smentiscono le conclusioni raggiunte. Sez. 5, n. 14039 del 04/02/2016 dep. 07/04/2016, muovendo dall'esplicita adesione al principio di diritto affermato da Sez. 5, n. 1215 del 06/11/2014, Calignano, cit., ha rilevato che, nel caso di specie, la stessa imputazione conteneva espliciti riferimenti ad una costrizione rivolta, oltre che all'imposizione alla persona offesa delle condotte violente, anche ad impedire alla stessa di allontanarsi alla vista dell'imputato e di sottrarsi ai contatti con lo stesso, tanto integrando un evento autonomo e distinto dalla mera soggezione alle condotte: per riprendere i rilievi della sentenza Giulini, la pronuncia in esame ha dunque dato conto, ai fini della sussistenza del reato di violenza privata, della ravvisabilità, nella fattispecie concreta, di «"qualcosa" di diverso» dai fatti di 5 violenza о minaccia contestati. Le ulteriori pronunce non si discostano dall'orientamento qui ribadito, rimarcando la necessità che la condotta determini la coartazione del soggetto passivo ad attuare un certo contegno o a sopportare un'altrui condotta (Sez. 5, n. 6222 del 18/12/2015 dep. 15/02/2016) o limitandosi a richiamare l'evento rappresentato dalla costrizione a tollerare qualche cosa (ad esempio, Sez. 1, n. 50127 del 29/09/2014 - dep. 01/12/2014).
3. Anche il secondo motivo non merita accoglimento. Il denunciato travisamento delle dichiarazioni di LE ER riguarda il momento in cui si è verificata la spinta da parte dell'ignota concorrente, ossia in un momento in cui la stessa ER cercava di far indietreggiare i manifestanti e non quando gli stessi erano già in vista della fuga. Al riguardo, al di là di qualsiasi considerazione in ordine al rilievo del Tribunale del riesame secondo cui la lieve spinta ai danni della ER non è stata oggetto di rappresentazione da parte degli altri partecipi, posto che l'azione non è stata accompagnata da violenze né da esplicite minacce (rilievo rispetto al quale il P.M. ricorrente non ha articolato censure), deve osservarsi che l'ordinanza impugnata ha escluso la finalizzazione della condotta alla violazione di domicilio in quanto, al momento della spinta, la protesta era già stata realizzata, attraverso le condotte sopra descritte: pertanto, più che far leva sulla collocazione dei manifestanti, la valutazione del Tribunale del riesame valorizza il riferimento ad una fase in cui la protesta, con le modalità indicate, aveva già raggiunto i suoi obiettivi, sicché il contatto fisico, secondo l'ordinanza impugnata, non appare preordinato alla continuazione della violazione di domicilio;
alla luce di tale rilievo e del ristretto arco temporale in cui si è svolta l'azione - ritiene il Collegio che il dato indiziario oggetto della doglianza non risulti autonomamente dotato di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la sua rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 - dep. 15/11/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516). Sotto un diverso profilo, deve osservarsi che, secondo l'orientamento più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, il giudice, sia in sede di applicazione della misura cautelare che in sede di riesame o di appello, può modificare la qualificazione giuridica attribuita dal P.M. al fatto (Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013 - dep. 17/02/2014, Pisano, Rv. 258983), procedendo alla corretta qualificazione giuridica al fatto descritto nell'imputazione e salvo l'autonomo potere di iniziativa del pubblico ministero, che rileva esclusivamente sotto il diverso profilo dell'immutabilità della formulazione del fatto inteso come accadimento materiale (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996 - dep. 22/10/1996, Di Francesco, Rv. 205617); in altri termini, in tema di misure cautelari personali, il giudice può legittimamente modificare la definizione giuridica dell'addebito, ma resta vincolato alla richiesta del pubblico ministero in ordine agli elementi di fatto che integrano la contestazione (Sez. 6, n. 12828 del 14/02/2013 - dep. 19/03/2013, P., Rv. 254902). Nel caso in esame, l'imputazione provvisoria ex art. 610 cod. pen. fa esclusivo riferimento all'introduzione illecita nella sede della società (< si introducevano arbitrariamente all'interno dei predetti locali ») *** e solo al fatto di ingresso illecito è riferita la condotta violenta rilevante ai fini della dedotta sussistenza della circostanza aggravante di cui al quarto comma dell'art. 614 cod. pen. («... spintonavano la ER che cercava di impedire agli stessi di introdursi ...»). Ne consegue che la condotta di trattenimento contro l'espressa volontà del titolare dello ius excludendi e la circostanza aggravante della violenza alla persona finalizzata al trattenimento (al cui riconoscimento è teso il denunciato travisamento delle dichiarazioni della ER), non essendo ricomprese nella formulazione del fatto, inteso come accadimento materiale, di cui all'imputazione provvisoria, non sono suscettibili di formare oggetto di modifica della qualificazione giuridica attribuita dal pubblico ministero al fatto stesso. Rilievo, questo, che, in radice, esclude l'accoglibilità del motivo.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 07/10/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Ampelo Cape To LENA adell 10 NOV 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise au juin 7