Sentenza 17 febbraio 2015
Massime • 2
Il delitto di sostituzione di persona può ritenersi assorbito in altra figura criminosa solo quando ci si trovi in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all'art. 494 del cod. pen., sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; per contro, si ha concorso materiale di reati quando ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso il concorso apparente di norme tra il reato di sostituzione di persona e quello di falso in certificazioni amministrative, di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., nella condotta dell'imputato che aveva esibito un documento d'identità falsificato al fine di stipulare sotto falso nome un contratto di locazione per fini illeciti, osservando che l'atto di esibizione era stato preceduto da una distinta attività di falsificazione).
In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, è onere dell'imputato allegare fatti e circostanze specifiche che giustificano il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione, di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, e tale dovere può essere adempiuto rappresentando al giudice il contenuto delle dichiarazioni rese all'Autorità inquirente, così da consentire anche l'eventuale esercizio dei poteri officiosi previsti dall'art. 507 doc. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2015, n. 13328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13328 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 17/02/2015
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - N. 247
Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 30911/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC IM ND, n. Locri (Re) 15.9.1972;
avverso la sentenza n. 3283/14 Corte d'Appello di Milano del 22/04/2014;
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dott. CANEVELLI Paolo che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7; rigetto del ricorso nel resto;
udito il difensore del ricorrente, avv. Zanchetti Mario, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma di quella resa dal GIP del locale Tribunale in data 30/01/2013 ha rideterminato la pena inflitta in primo grado a AR IM ND per i reati di detenzione di kg. 197,927 di cocaina (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis e art. 80, comma 2, capo A dell'imputazione), sostituzione di persona (art. 61 c.p., n. 2, art. 494 cod. pen., capo B), ricettazione (art. 61 c.p.,
n. 2, art. 648 cod. pen., capo C) e falsità in certificazione amministrativa (art. 61 c.p., n. 2, artt. 477 e 482 cod. pen., capo D), fissandola nella misura finale di otto anni e quattro mesi di reclusione ed Euro 60.666,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante contestata in relazione al più grave reato di cui al capo A. Ribadendo le argomentazioni del primo giudice circa l'evidenza del quadro probatorio riferito sia all'ingente quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta in suo possesso sia ai reati di contorno, la Corte ha respinto la richiesta difensiva di applicazione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, osservando che la collaborazione prestata dall'imputato deve condurre all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, non essendo sufficiente la mera indicazione di qualche complice. La Corte territoriale ha anche disatteso la richiesta difensiva di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 329 cod. proc. pen. per violazione del diritto di difesa, rilevando che al giudice non è affatto precluso l'apprezzamento del contributo fornito dall'imputato anche mediante richiesta di chiarimenti alla A.G. procedente e che nel caso specifico, la laconica e generica risposta a detta richiesta fornita dal PM di Milano doveva essere interpretata nel senso dell'insussistenza dei requisiti per invocare l'applicazione dell'attenuante in questione.
Il complessivo atteggiamento di resipiscenza dell'imputato è stato, tuttavia, adeguatamente apprezzato mediante riconoscimento delle attenuanti generiche in equivalenza rispetto all'aggravante dell'ingente quantitativo di stupefacente e riduzione della pena nella misura di quasi la metà di quella riportata dallo AR in primo grado.
I giudici d'appello hanno, infine, respinto le doglianze riferite ai residui reati, rilevando quanto a quello sub B, l'impossibilità di ritenerlo assorbito in quello sub D per la pluralità delle azioni riferibili all'imputato e quanto all'ipotesi di ricettazione, la sussistenza di elementi di prova logica atti a dimostrare la provenienza del documento d'identità di cui al capo D da furto in danno dell'apparente titolare.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando plurimi motivi di doglianza.
2.1 Il più rilevante concerne la dedotta erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, lamentando di avere fornito un'importante collaborazione agli inquirenti e di avere fatto quanto in suo potere per rendere edotta la Corte territoriale dei relativi termini, scontrandosi tuttavia con il rifiuto dell'ufficio del PM di rivelarne gli sviluppi investigativi, mediante opposizione di fatto del segreto investigativo di cui all'art. 329 cod. pen.. A fronte di tale situazione, la Corte territoriale ha argomentato per l'insussistenza degli estremi dell'attenuante speciale, valorizzando il dato della mancata disarticolazione del traffico di stupefacenti, in violazione della giurisprudenza di legittimità che, invece, valorizza il conseguimento di uno qualsiasi dei risultati concreti previsti dalla norma (individuazione di grossi o abituali fornitori;
scoperta o sottrazione di importanti risorse in capitali, sostanze e attrezzature attinenti alla produzione, al traffico e all'uso di stupefacenti;
neutralizzazione di risorse umane). In caso di rigetto delle prospettazioni difensive, viene riproposta l'eccezione di illegittimità costituzionale del cbn. disp. del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 e art. 329 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24 e 27 Cost.. Ad avviso del ricorrente, sussistere illogica disparità di trattamento tra il soggetto collaborante nell'ambito del medesimo procedimento, in cui il giudice può accedere all'intero compendio probatorio ed informativo, rispetto al collaborante che abbia fornito elementi investigativi danti origine a distinto procedimento, in ordine al quale il PM abbia opposto il segreto investigativo ai sensi dell'art. 329 cod. proc. pen., impedendo così al giudice di conoscere ed apprezzare gli esatti termini dell'apporto collaborativo.
L'obbligo - potere del PM di secretare gli atti del procedimento è, inoltre, suscettibile di determinare un'irragionevole compressione del diritto dell'imputato di difendersi, impedendogli di provare di avere intrapreso una collaborazione rilevante ai fini e per gli effetti del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7. Non può, infine, aversi necessaria personalizzazione del trattamento sanzionatorio, nel momento in cui non può essere adeguatamente apprezzato il contributo collaborativo offerto dallo imputato per effetto del segreto opposto dal PM alla conoscenza dei precisi termini della collaborazione.
2.2 Quale secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge in ordine al mancato assorbimento del reato di cui all'art. 494 cod. pen. in quello di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. contestato al capo D: ad avviso del ricorrente, la condotta che gli viene ascritta (l'esibizione del documento d'identità falsificato al fine di stipulare sotto falso nome il contratto di locazione dei locali dove era custodita la sostanza stupefacente) è unitaria e non possono concorrere le due figure di reato.
2.3 Quale terzo motivo di ricorso, si deduce il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di ricettazione contestatogli al capo C: ad avviso del ricorrente, manca una reale motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di furto presupposto ed inoltre non è stata neppure apprezzata quella parte delle dichiarazioni spontaneamente rese in cui aveva spiegato che il documento gli era stato consegnato volontariamente dall'apparente titolare, anch'egli coinvolto, al pari degli organizzatori del narcotraffico, nella detenzione dello ingente quantitativo di stupefacente.
2.4 Come quarto motivo, deduce vizio di motivazione in ordine alla confisca del denaro e dei beni e alla destinazione del primo al FUG (Fondo Unico Giustizia), argomentata dalla Corte territoriale sulla base d una sproporzione tra detti valori economici e il suo reddito, nonostante la comprovata disponibilità nel 2009 di una rilevante somma di denaro (Euro 75.000,00) atta a consentirgli l'acquisto dei beni rinvenuti (orologi).
2.5 Come quinto e ultimo motivo, il ricorrente deduce, infine, manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle riconosciute attenuati generiche solo in equivalenza rispetto all'aggravante dell'ingente quantità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2: l'affermata appartenenza ad un circuito criminale di altissimo spessore - argomento utilizzato dalla Corte territoriale per negare una valutazione delle attenuanti in prevalenza - risulterebbe a suo avviso contraddittorio rispetto alla acclarata resipiscenza, che presuppone la cesura di qualsivoglia legame con l'organizzazione criminale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso risulta fondato limitatamente alla disposta confisca del denaro e degli altri beni in sequestro.
In relazione allo specifico motivo d'appello (n. 8) con cui il ricorrente contestava l'applicazione della confisca e la vendita degli orologi rinvenuti in suo possesso e sottoposti a sequestro, la Corte territoriale, a differenza del giudice di primo grado che si era pronunziato in maniera più diffusa sull'argomento, ha ritenuto di respingere la doglianza ritenendola assolutamente generica. Ritiene, per contro, il Collegio che la censura - riproposta nel ricorso per cassazione come quarto motivo - non potesse affatto tacciarsi di genericità, atteso che l'appellante evidenziava che, avendo proceduto alla cessione di un immobile nell'anno 2009, proprio l'utilizzo di parte della provvista ricavata da tale compravendita gli aveva consentito di acquistare i predetti beni, a smentita dell'assunto di averli invece comprati mediante reimpiego di proventi di illecita provenienza.
Non si vede, del resto, da quale superiore tasso di specificità avrebbe dovuto essere connotata tale doglianza, attesa la natura di merito del giudizio d'appello, in cui a differenza di quello di legittimità non è affatto precluso all'imputato di riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di primo grado. La genericità intrinseca del motivo d'appello si determina, infatti, quando esso, pur nella libertà di formulazione, non indichi con chiarezza le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che lo sorreggono, con esplicito riferimento al caso concreto e in modo pertinente al punto della decisione cui il motivo stesso si riferisce (Sez. 6 sent. n. 1770 del 2013 e n. 21873 del 2011). Poiché nel caso in esame e come appena evidenziato, l'appellante aveva adeguatamente assolto agli oneri di esposizione e allegazione, la mancata risposta sostanziale da parte della Corte territoriale sul punto va censurata mediante l'annullamento della decisione in parte qua e il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
2. Risultano, per contro, destituiti di fondamento tutti gli altri motivi di ricorso.
Con riferimento al principale di essi, concernente il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, va rilevato quanto segue.
Il ricorrente stabilisce un nesso di necessaria interdipendenza tra sindacato del giudice sul contenuto della collaborazione prestata dall'imputato con gli inquirenti e segreto investigativo eventualmente opposto dal PM alla divulgazione dei termini della collaborazione, che il Collegio in realtà non ravvisa. Nel caso in esame, in particolare, egli lamenta di non avere potuto portare a conoscenza dei giudici d'appello il contenuto delle dichiarazioni rese al PM, a causa del diniego da questi opposto a renderle palesi, giustificato, sia pur implicitamente, da perduranti esigenze investigative.
Ciò premesso, deve tuttavia rilevarsi che lo AR non ha mai portato fatti e circostanze specifiche a conoscenza diretta della Corte territoriale e lo stesso memoriale del 28 settembre 2013 (presente nel fascicolo trasmesso a questa Corte di Cassazione), concerne significativamente le sole scansioni temporali e le modalità procedurali della collaborazione da lui intrapresa, ma non ne indica affatto i termini concreti.
Il riferimento alle esigenze di segretezza cui il ricorrente accenna nello scritto evoca evidentemente il tema del segreto investigativo eventualmente apposto al PM alla divulgazione di atti d'indagine ai sensi dell'art. 329 cod. proc. pen.. A tale riguardo, va osservato che nelle sue varie forme di manifestazione, esso non è mai opponibile all'imputato quando questi abbia l'esigenza di divulgare il contenuto di determinati atti per esercitare la sua difesa nell'ambito del medesimo o in altro procedimento a suo carico, circostanza di cui è consapevole lo stesso ricorrente, che nel memoriale ha giustamente evocato profili di carattere costituzionale di cui agli artt. 24, 25 e 27 Cost. ma nel concreto non ne ha tratto le debite conseguenze.
Nessun ostacolo di ordine normativo gli avrebbe, in definitiva, impedito di esporre alla Corte d'Appello il contenuto delle dichiarazioni rese al PM, ponendo tale giudice nella situazione di poter apprezzare concretamente i termini della sua collaborazione al fine di riconoscere o meno l'attenuante speciale invocata, eventualmente esercitando il suo potere d'integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. col richiedere al PM la conferma di quelle circostanze.
Pur non essendo, pertanto, logicamente condivisibile l'argomento svolto dalla Corte territoriale di interpretare come attestazione di assenza di collaborazione il diniego opposto del PM a renderne espliciti i contenuti, va conclusivamente osservato che mai il giudice d'appello è stato posto nella concreta condizione di poter valutare la sussistenza dei concreti presupposti di applicabilità dell'attenuante invocata.
Ne deriva, per logico corollario, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 329 cod. proc. pen. evocata dal ricorrente, la quale postula la sussistenza di un ostacolo normativo rappresentato dal medesimo articolo al pieno dispiegamento del diritto di difesa finalizzato al conseguimento dell'attenuante de qua, che per quanto esposto non sussiste.
3. Risulta infondato anche il motivo di ricorso concernente il preteso assorbimento del reato di cui all'art. 494 cod. pen. in quello di cui agli artt. 477, 482 cod. pen. contestato al capo D. Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, esso si fonda su un'erronea premessa in fatto e cioè che la condotta ascritta al ricorrente (l'esibizione del documento d'identità falsificato al fine di stipulare sotto falso nome il contratto di locazione dei locali dove era custodita la sostanza stupefacente) fosse unitaria e non già e all'evidenza bifasica: il documento era stato prima falsificato e successivamente esibito nell'ambito della vicenda negoziale sopra indicata.
Dal ristabilimento della corretta individuazione della struttura materiale della condotta, discende la necessità di ribadire la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione secondo cui il delitto di sostituzione di persona può ritenersi assorbito in altra figura criminosa solo quando ci si trovi in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all'art. 494 cod. pen., sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica;
per contro, si ha concorso materiale di reati quando ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate (Sez. 2, sent. n. 8754 del 28/01/2005, Maisto, Rv. 231147 in fattispecie di falsificazione del tesserino ufficiale di riconoscimento del soggetto cui successivamente si era sostituito per commettere ulteriori reati;
Sez. 2, sent. n. 6597 del 19/12/2013, Brizzi, Rv. 258536 in fattispecie di falsificazione della carta d'identità del soggetto, cui l'imputato si era poi sostituito per commettere ulteriori reati).
4. Parimenti infondato è anche il motivo di ricorso concernente il delitto di ricettazione contestato al capo C.
Con esso, il ricorrente si duole che la Corte territoriale non avrebbe, tra l'altro, neppure valutato quella parte delle dichiarazioni spontanee in cui aveva spiegato che il documento d'identità gli era stato consegnato volontariamente dall'apparente titolare, anch'egli coinvolto, al pari degli organizzatori del narcotraffico, nella detenzione dell'ingente quantitativo di stupefacente.
In realtà nel motivo n. 5 dell'atto d'appello (pag. 15), il ricorrente si limitava a dichiarare di aver rinvenuto per terra il documento e su tale allegazione difensiva la Corte territoriale ha svolto il proprio ragionamento, che pur non evocando i termini specifici del delitto presupposto, lo ha sinteticamente ma univocamente indicato nella sottrazione (furto) del documento, pure in assenza di denunzia espressa da parte del titolare, limitatosi a presentare una dichiarazione di smarrimento.
Così argomentando, i giudici d'appello hanno, dunque fatto applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione secondo cui l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, ne' dei suoi autori, ne' dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (ex plurimis v. Sez. 2, sent. n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028; Sez. 2, sent. n. 10101 del 15/01/2009, Rv. 243305) o desumere la provenienza delittuosa del bene posseduto dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (ex plurimis v. Sez. 1, sent. n. 29486 del 26/06/2013, Cavalli, Rv. 256108).
5. Appare, infine, infondato anche l'ultimo motivo di ricorso inerente un preteso vizio di motivazione riguardo alla valutazione delle riconosciute attenuati generiche solo in equivalenza rispetto all'aggravante dell'ingente quantità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2. Si verte, all'evidenza, non solo nel campo delle valutazioni di squisito merito ma che attengono in particolare alla discrezionalità spettante ai giudici dei relativi gradi di giudizio di determinare il trattamento sanzionatorio, come tali insindacabili ove congruamente e logicamente argomentate.
Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter spingere l'apprezzamento positivo della collaborazione oltre il giudizio di equivalenza con la contestata aggravante a causa della obiettiva gravità dei fatti in addebito, dell'appartenenza dell'appellante ad un circuito criminale di rilevante spessore ed alla pendenza di altro procedimento a suo carico per vicende analoghe e ciò si rivela ampiamente sufficiente per escludere l'applicazione in prevalenza delle attenuanti in questione.
6. All'accoglimento dell'impugnazione nei limiti sopra indicati conseguono l'annullamento della sentenza sul punto ed il rinvio ad altra sezione della Corte territoriale;
il ricorso deve, invece, essere rigettato riguardo a tutti agli altri motivi.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2015