Sentenza 11 febbraio 2010
Massime • 1
Integra il momento consumativo del delitto di rapina propria anche un possesso temporaneo perché esso si perfeziona non appena l'agente si impossessi, con violenza o minaccia, della cosa sottratta, ovverossia allorquando quest'ultima passi nella esclusiva detenzione e nella materiale disponibilità del predetto, con conseguente privazione, per la vittima, del relativo potere di dominio o di vigilanza.
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- 1. Quando si consuma il delitto di rapinaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 maggio 2022
Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 628) 1. Il fatto La Corte di Appello di Roma confermava una sentenza con la quale il Tribunale di Roma, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato gli imputati alla pena ritenuta di giustizia. In particolare, entrambi gli imputati erano condannati per il reato di cui agli artt. 110 e 628, primo comma, cod. pen., mentre, se per solo uno di essi, era accertato a suo carico il reato di cui all'art. 61, n. 2), cod. pen. e all'art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, l'altro era ritenuto a sua volta colpevole del reato di …
Leggi di più… - 2. Prova travisata: deve essere incontrovertibile (Cass. 32113/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 agosto 2021
Per aversi vizio di travisamento della prova è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori eventualmente commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima, oltre ad essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2010, n. 8073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8073 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 11/02/2010
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 139
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 39167/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA EN n. il 17 marzo 1976;
avverso la sentenza 8 luglio 2009 - Corte di Appello di Genova;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. DI LA LO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Brizio Roberto, il quale, per PA EN ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza in data 8 luglio 2009, depositata in cancelleria il 9 luglio 2009, la Corte di Appello di Genova, confermava la sentenza 1 giugno 2008 del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Genova che aveva dichiarato PA EN, responsabile dei reati di tentato omicidio ed altro condannandolo, con la diminuente del rito abbreviato, alla pena di anni dodici di reclusione. 1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata, PA EN, in data 17 gennaio 2008, si impossessava della somma di Euro 550,00 che, con l'uso intimidatorio di una pistola, sottraeva ai funzionari della Banca Popolare di Novara, esplodendo altresì, in fase di fuga, numerosi colpi di pistola all'indirizzo dei Carabinieri che lo stavano inseguendo. 1.2. - Il giudice di merito, onde pervenire alla formulazione del giudizio di responsabilità, trattandosi di giudizio celebrato in giudizio abbreviato, richiamava il dato probatorio consistito dal processo verbale di arresto, dalla nota di servizio dei militi operanti, dalle fotografie dei luoghi della sparatoria, dai processi verbali di sequestro delle ogive e dei bossoli relativi alla sparatoria in costanza della fuga del rapinatore, e dalle sommarie informazioni testimoniali delle persone rimaste coinvolte nella vicenda.
2. - Avverso tale decisione, tramite il proprio difensore avv. Roberto Brizio, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione PA EN chiedendone l'annullamento per i seguenti profili:
a) violazione di legge: è stato posto a fondamento della pena responsabilità del PA un filmato ricostruttivo della vicenda allestito dal Pubblico Ministero e successivo ai fatti;
tale ricostruzione, che non può essere considerata una prova, è stata fuorviante per il giudice dell'appello;
b) per vizio di motivazione avendo ritenuto il giudice sussistere l'ipotesi di rapina consumata quando per contro il PA non è mai stato in grado di conseguire il possesso giuridico del danaro posto che egli, fin dal momento in cui si è fatto consegnare il danaro, è stato seguito passo dopo passo dai Carabinieri e dagli inseguitori;
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. 3.1. - Il primo motivo di ricorso è infondato e va dichiarato respinto.
Deve premettersi che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dal ricorrente, la sentenza della Corte territoriale non può essere valutata isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, di talché - sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte - deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile (cfr. Cass., Sez. Un., 4 febbraio 1992, Ballan ed altri e, da ultimo, Sez. 1^, 21 marzo 1997, Greco ed altri;
Sez. 1^, 4 aprile 1997, Proietti ed altri). 3.2. - Ciò posto si osserva che vengono in gravame dedotte censure del tutto generiche e a contenuto fattuale non ricevibili in questa sede di legittimità a fronte di argomentazioni spese dalla Corte territoriale nella sentenza gravata che si profilano compiute ed esaustive oltre che immuni da vizi logici e giuridici. Il giudice di merito ha infatti esaurientemente richiamato, a prescindere dalla prova filmata su cui si è incentrata la doglianza del ricorrente, altri dati probatori, sufficienti di per sè, per addivenire alla valutazione di responsabilità del prevenuto come analiticamente espresso nella sentenza gravata, elementi che peraltro non sono stati oggetto di autonoma valutazione da parte del ricorrente se non a livello ricostruttivo della vicenda sicché si realizza il tentativo di sovrapporre una propria rilettura a quella esaurientemente svolta dal giudice del merito.
3.2.1. - È da avversare poi, in particolare, l'assunto difensivo prospettato in sede di odierna arringa con cui si è voluto avvalorare che il PA in realtà, durante lo svolgimento della rapina, fosse armato di una pistola giocattolo.
A parte la circostanza che non vi è traccia in atti di una simile versione difensiva, è appena il caso di richiamare, a tacere delle annotazioni di servizio dei militi operanti, il capo di imputazione sub c) (per il quale è intervenuta condanna) da cui risulta che il prefato ebbe a usare una pistola semiautomatica marca Bernardelli cal. 22, con relativo munizionamento, nella circostanza dei fatti sequestrata.
3.3. - Inoltre occorre rilevare, quanto alla censura concernente il filmato ricostruttivo della vicenda allestito dal Pubblico Ministero che, poiché trattasi di giudizio abbreviato, la richiesta di accesso a tale regime involge l'accettazione per gli atti raccolti con sanatoria delle relative irregolarità che possono averle affette. Sul punto si sono infatti espresse le Sezioni Unite di questa Corte che ha ritenuto che la richiesta di rito abbreviato sani (art. 183 c.p.p.) tutte quelle nullità che non sono da considerarsi assolute
(cfr. Cass., Sez. Un., 26 settembre 2006, n. 39298, SL e altri, rv. 234835; secondo la disposizione di tale articolo, difatti, l'accettazione degli effetti di un atto nullo è, al pari della rinuncia, un atto proprio della parte interessata.
E quella parte non poteva dunque riproporre di seguito l'eccezione, una volta accettato l'effetto della richiesta di rinvio a giudizio, perché gli imputati avevano formulato la richiesta di rito abbreviato. Si rileva inoltre che l'eccezione non risulta deducibile ai sensi dell'art. 182 c.p.p.. L'articolo non si occupa della sanatoria strictu sensu, ma esclude che la nullità possa essere dedotta da "chi" "non ha interesse all'osservanza della disposizione", cosa che si desume dal suo comportamento contrastante.
Perciò se l'imputato, ovvero colui che è titolare del diritto di difesa, esercita la facoltà riservatagli di richiedere il giudizio abbreviato, non solo accetta gli effetti dell'atto nullo propedeutico, ma innanzitutto dimostra di non avere interesse all'osservanza della disposizione violata.
La richiesta pertanto rende indeducibile l'eccezione, nella specie proposta dal difensore, che è sì soggetto legittimato a denunciare una nullità quale parte, ma non può per questa via contrastare l'interesse sostanziale manifestato dell'imputato. Peraltro è appena il caso di sottolineare che il giudice del merito è pervenuto all'affermazione della penale responsabilità del PA, come è dato evincere dalla motivazione della sentenza gravata, facendo riferimento a tutti gli altri elementi raccolti in giudizio, a prescindere dal filmato in questione, quali le annotazioni di servizio, le dichiarazioni dei testi, i processi verbali dei sequestri e i rilievi dei tramiti dei colpi di pistola. 3.4. - Da respingersi è altresì il secondo motivo di gravame (il PA non sarebbe stato mai in grado di conseguire il possesso giuridico del danaro).
Sul punto questa Corte intende dar continuità al principio di diritto secondo cui, in tema di rapina, la consumazione del delitto si realizza non appena l'agente si sia impossessato, con violenza o minaccia, della cosa, e cioè allorché il bene sottratto passi nella esclusiva detenzione e nella materiale disponibilità del predetto, con conseguente privazione, per la vittima, del relativo potere di dominio o di vigilanza.
Ne consegue che anche un possesso temporaneo della cosa vale ad integrare il momento consumativo, in quanto anche in tal caso le possibilità di recupero della refurtiva potrebbero avvenire solo con il ricorso da parte del rapinato alla violenza o ad altra decisa pressione sull'agente e, quindi, mediante una reazione di segno opposto all'azione delittuosa pienamente realizzatasi (Cass., Sez. 4^, 6 febbraio 2003, n. 20031, Fusi, rv. 225641; Sez. 2^, 22 gennaio 1987, 752, Maggi, rv. 174918). 4. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2010. Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010