Sentenza 14 ottobre 2015
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203 del 1991 è necessario l'effettivo ricorso, nell'occasione delittuosa contestata, al metodo mafioso, il quale deve essersi concretizzato in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata e non può essere desunto dalla mera reazione delle stesse vittime alla condotta tenuta dall'agente. (Nella fattispecie la S.C. ha negato che la ricorrenza della circostanza aggravante potesse escludersi per il fatto che la vittima si era immediatamente rivolta alle forze dell'ordine).
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- 1. Aggravante del metodo mafioso: la Suprema Corte propone una sintesiLaura Ninni · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione torna[1] commendevolmente a riaffermare la necessità di un solido impianto motivazionale alla base della contestazione della circostanza aggravante “del metodo mafioso” di cui all'art. 7 d.l. 152/1991, conv. in l. 201/1991[2], ed opera un'importante ricognizione delle evidenze oggettive da porsi alla base della stessa. Nonostante tale sforzo, tuttavia, come vedremo la circostanza in parola continua a risultare intrisa di ambiguità. Nel presente caso la Cassazione è chiamata a decidere sul ricorso avverso un'ordinanza del Tribunale del Riesame di …
Leggi di più… - 2. Laconiche conferme delle SIT bastano per prova (Cass. 35428/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 marzo 2025
Le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone, che siano state successivamente confermate - anche se in termini laconici, vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese direttamente dal medesimo in sede dibattimentale. In particolare, si è ritenuto che, sebbene l'art. 500 c.p.p., comma 2, preveda che le contestazioni possano "essere valutate ai fini della credibilità del teste", non può certo ritenersi che il contenuto della contestazione, laddove abbia comunque, e finanche in termini laconici, trovato conferma da parte dell'esaminato, non debba poi, necessariamente e logicamente, essere apprezzato e recepito quale dichiarazione resa direttamente dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/10/2015, n. 45321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45321 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2015 |
Testo completo
04794 45 32 1/ 1 5 21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . SECONDA SEZIONE PENALE Udienza in camera di consiglio : del 14.10.2015 - 1886/2015 Sentenza n. Reg. gen. n. 28458/2015 composta dai signori dott. Mario Gentile Presidente F dott.ssa Margherita Taddei Consigliere dott. IO Diotallevi Consigliere dott.ssa Giovanna Verga Consigliere i dott. Andrea Pellegrino Consigliere est. ha pronunciato la seguente : SENTENZA : Sul ricorso proposto nell'interesse di AP IO, n. a Napoli il • . 03.05.1975, rappresentato ed assistito dall'avv. Francesco Giuseppe Piccirillo, di fiducia, avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, ottava sezione penale in funzione di giudice del riesame, n. 2161/2015, in data 21.04.2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed ricorso;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del sostituto procuratore generale dott. Massimo Galli che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza limitatamente alla ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203/1991; 1 sentita altresì la discussione del difensore, avv. Francesco Giuseppe Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO :
1. Con ordinanza in data 07.04.2015, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli applicava nei confronti di : AP IO la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di concorso in estorsione aggravata ai sensi dell'art.
7.1. n. 203/1991 in danno di BO NG.
1.1. La vicenda trae origine dall'attività investigativa dei carabinieri di Casoria che apprendevano da fonte confidenziale che l'imprenditore BO NG aveva subito, in data 17 marzo 2015, una richiesta estorsiva per i lavori che stava realizzando nel comune di Afragola. La stessa riferiva che il 18 marzo 2015 era previsto l'incontro tra la vittima ed i suoi aguzzini, finalizzato alla corresponsione della somma di denaro presso un bar di Casoria. Predisposto un servizio di osservazione, gli operanti, intorno alle ore 11,20, notavano giungere sul posto AP IO che, avvicinatosi al BO, ne riceveva qualcosa riponendola immediatamente in tasca;
sottoposto a controllo, veniva rinvenuta la somma di euro 500,00 che la persona offesa riferiva di aver consegnato al AP come prezzo dell'estorsione.
1.2. Il BO, titolare di una ditta edile impegnata in lavori di ristrutturazione presso un cantiere di Afragola, riferiva agli inquirenti che il giorno prima, aveva ricevuto la "visita" di due uomini, uno dei quali, testualmente gli diceva "salve, siamo gli amici, ci dovete dare mille euro per i lavori che state eseguendo” e, alle sue rimostranze, i due aggiungevano "il prezzo lo facciamo noi, altrimenti se non paghi, non ti facciamo lavorare e ti chiudiamo il cantiere"; nel tentativo di prendere tempo, il BO stabiliva un incontro per il giorno successivo presso un bar per pagare la tangente. La mattina del 18 marzo 2015, . il BO aveva un successivo incontro con altri due soggetti, diversi da quelli del giorno precedente, ai quali riferiva di avere solo 300,00 euro, ma i due rifiutavano la somma in modo arrogante e sarcastico;
} verso le ore 11,20, dirigendosi verso il bar concordato, il BO 2 : vedeva sopraggiungere uno dei due uomini che aveva incontrato la mattina, al quale consegnava la somma di euro 500,00. 2. Avverso detta ordinanza, AP IO, tramite difensore, proponeva ricorso ex art. 309 cod. proc. pen.; il Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 21.04.2015, rigettava il gravame e confermava il provvedimento impugnato.
3. Nei confronti di tale ultima ordinanza, nell'interesse di AP IO, viene proposto ricorso per cassazione, per i seguenti motivi: -erronea applicazione dell'art. 7 1. n. 203/1991, mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in punto di efficienza causale del metodo mafioso (primo motivo); -violazione del principio di adeguatezza e motivazione insufficiente ed illogica nell'applicazione della massima misura cautelare (secondo motivo).
3.1. In relazione al primo motivo, osserva il ricorrente come il Tribunale abbia omesso ogni valutazione circa l'efficienza causale del metodo mafioso inscenato dagli agenti che non aveva sortito alcun effetto intimidatorio né l'evocazione, peraltro vaga e generica, di un non indicato sodalizio criminoso poteva astrattamente sortire. In realtà, proprio il fatto che la parte offesa si sia immediatamente rivolta ai carabinieri, costituiva elemento che andava particolarmente valorizzato in sede di motivazione: pur volendo ammettere che il connotato intimidatorio, proprio dell'aggravante in parola, non possa essere valutato con giudizio ex post o in funzione del comportamento successivo della vittima, bensì nella sua obiettività, la pronta e celere denuncia della vittima doveva essere oggetto di specifica valutazione, al fine di stabilire se tale determinazione fosse ascrivibile ad insensibilità propria del BO rispetto all'intimidazione di segno mafioso o, invece, all'incapacità di siffatte modalità di evocare, con efficienza causale, un sodalizio e di incutere il timore aggiuntivo di una ritorsione mafiosa.
3.2. In relazione al secondo motivo, evidenzia il ricorrente come in punto di inadeguatezza di ogni altra misura, il Tribunale evoca elementi di fatto che non si pongono in quel rapporto di consequenzialità con l'asserita inidoneità degli arresti domiciliari. Si censura, in particolare, come il Tribunale abbia preteso di dedurre la 3 F spiccata pericolosità del ricorrente dal ruolo ricoperto nella vicenda estorsiva, senza considerare che il AP si sarebbe comunque limitato a ritirare il provento del reato, frutto di minaccia posta in essere da altri, finendo così con il valutare indicativa di minore pericolosità l'attività minatoria, in qualche modo solo preparatoria, rispetto a quella conclusiva che si sostanzia nel mero ritiro del provento del reato. Illogica è anche la valutazione, del tutto presuntiva, della prevedibilità di una violazione da parte del AP degli obblighi connessi agli arresti domiciliari per commettere altri reati della stessa specie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile. 2. È anzitutto necessario chiarire, sia pur in sintesi, i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte Suprema dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame sulla libertà personale.
2.1. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide e reputa attuale anche all'esito delle modifiche normative che hanno interessato l'art. 606 cod. proc. pen. (cui l'art. 311 cod. proc. pen. implicitamente rinvia), in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta : il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Si è anche precisato che la richiesta di riesame mezzo di - impugnazione, sia pure atipico - ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali indicati nell'art. 292 cod. proc. pen., ed ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo: ciò premesso, si è evidenziato che la motivazione della decisione del 4 Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e dellatendente all'accertamento non responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez, U, sent. n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; conforme, dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen., Sez. 4, sent. n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012).
2.2. Si è successivamente osservato, sempre in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, sent. n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, sent. n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178).
2.3. L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto siano corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice e le statuizioni siano assistite da motivazione non manifestamente illogica.
3. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso.
3.1. Come è noto, l'art. 7 della I. n. 203 del 1991 disciplina due distinte ipotesi, prevedendo la possibilità di applicare l'aggravante anche nei confronti di chi, pur non organicamente inserito in associazioni mafiose, agisca con metodi mafiosi o comunque dia un contributo al raggiungimento dei fini di un'associazione di tale tipo. Ed infatti, nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha applicato l'aggravante prescindendo da ogni accertamento circa l'appartenenza 5 del AP ad una associazione mafiosa. Tuttavia, a differenza dell'ipotesi in cui il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, quando si tratti di soggetti non inseriti in tali organizzazioni, è necessario che il ricorso al metodo mafioso sia accertato con maggiore rigore, costituendo l'unico presupposto che giustifica l'aggravamento sanzionatorio, del tutto svincolato dalla esistenza di una associazione.
3.2. L'accertamento deve essere condotto in maniera oggettiva, tenendo conto del contesto in cui si svolge l'azione, ma soprattutto analizzando il tipo di comportamento posto in essere, alla luce della definizione fornita dall'art. 416 bis cod. pen., espressamente richiamato dal citato art. 7: deve trattarsi, cioè, di un comportamento idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale della specie considerata. La giurisprudenza riconosce che in tali casi non è necessario che l'associazione mafiosa, costituente il logico presupposto della condotta dell'agente, sia in concreto precisamente delineata come entità ontologicamente presente nella realtà, potendo anche essere semplicemente presumibile, nel senso che la condotta stessa, per le modalità attraverso cui si manifesta, sia già di per sè tale da evocare l'esistenza di consorterie amplificatrici della valenza criminale del reato commesso (cfr., Sez. 1, sent. n. 1327 del 18/03/1994, Torcasio).
3.3. Fermo quanto precede, ampiamente condivisibile è la valutazione operata dal Tribunale in merito alla riconosciuta ricorrenza dell'aggravante in parola tenuto conto, da un lato, del riferimento "agli amici", espressione allusiva evocante l'esistenza di un'organizzazione, necessariamente malavitosa, in grado di controllare le attività economico-imprenditoriali che si svolgono sul territorio e, dall'altro, della realizzazione di una condotta, sostanziatasi con l'intimazione di un pagamento immediato con la minaccia di chiudere il cantiere, le cui modalità, ampiamente sperimentate, sono notoriamente utilizzate in contesti criminali di spessore. -A questo va aggiunto - ricorda il Tribunale il comportamento degli estorsori a fronte dell'offerta di 300,00 euro da parte della vittima: gli 60 stessi "rispondono con spavalderia dicendo che quella somma si dava ai figli per il fine settimana così manifestando una sicurezza e tracotanza propria di chi su quel territorio ha il completo controllo".
3.4. Il comportamento della vittima di rivolgersi immediatamente alle forze dell'ordine che, a detta del ricorrente, rivelerebbe il fallimento del metodo d'intimidazione non può avere la lettura che si propina: da un lato perché, proprio quel comportamento di tutela, può rivelare, al contrario, la presa di consapevolezza del serio ed oggettivo pericolo a cui si esposti e, dall'altro, perché i caratteri mafiosi del metodo utilizzato per la commissione del reato non possono essere desunti dalla mera reazione della vittima (che potrà essere indotta a comportamenti estremamente vari che andranno dalla mera assoluta arrendevolezza al tentativo di apprestare strategie di difesa e, in taluni casi, alla vera e propria resistenza attiva) alla condotta tenuta dall'indagato, ma vanno valutati, con giudizio ex ante, esclusivamente con riferimento alla loro idoneità ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale evocata (cfr., Sez. 6, sent. n. 21342 del 02/04/2007, dep. 31/05/2007, Mauro, Rv. 236628).
4. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Riconosce il Tribunale, con motivazione del tutto congrua e priva dei lamentati vizi logico-giuridici e, come tale, insindacabile nel presente giudizio di legittimità, come permangano esigenze cautelari legate al più che concreto pericolo di recidiva. Scrive il Tribunale: "/a personalità dell'indagato, desumibile dalla condotta descritta, la pervicacia nell'agire, la assoluta spregiudicatezza dimostrata nel ritirare il provento dell'estorsione, dimostrano l'inserimento di AP IO negli ambienti criminali della zona, tanto da agire in perfetta sintonia con altri personaggi, allo stato, non identificati ... ; ... la personalità del ricorrente, ad onta della sostanziale incensuratezza si presenta connotata da spiccata inclinazione a ... delinquere atteso che non disdegna a ricevere facili guadagni commettendo odiosi reati. Da quanto premesso sul quadro cautelare, misura applicabile è la custodia in carcere, unico presidio che permette di rescindere ogni contatto deviante, preservando la collettività dal ripetersi di episodi di così grande allarme sociale. Né a 7 diverse conclusioni si giunge dopo la nota sentenza della Corte costituzionale n. 57/2013: invero AP IO, per tutto quanto sopra evidenziato, non offre, all'evidenza, alcuna garanzia in ordine al rispetto di misure meno gravose che, in ogni caso, non garantirebbero il necessario allontanamento dal territorio che ha funto da scenario dei fatti ...".
5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.000,00. Si provveda a norma dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 14.10.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Andrea Pellegrino Dott. Mario Gentile Mario Guita DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 13 NOV. 2015 IL "CANCELLIERE IA PL Z I O N