Cass. pen., sez. II, sentenza 14/10/2015, n. 45321
CASS
Sentenza 14 ottobre 2015

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Massime1

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203 del 1991 è necessario l'effettivo ricorso, nell'occasione delittuosa contestata, al metodo mafioso, il quale deve essersi concretizzato in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata e non può essere desunto dalla mera reazione delle stesse vittime alla condotta tenuta dall'agente. (Nella fattispecie la S.C. ha negato che la ricorrenza della circostanza aggravante potesse escludersi per il fatto che la vittima si era immediatamente rivolta alle forze dell'ordine).

Commentari2

  • 1Aggravante del metodo mafioso: la Suprema Corte propone una sintesi
    Laura Ninni · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione torna[1] commendevolmente a riaffermare la necessità di un solido impianto motivazionale alla base della contestazione della circostanza aggravante “del metodo mafioso” di cui all'art. 7 d.l. 152/1991, conv. in l. 201/1991[2], ed opera un'importante ricognizione delle evidenze oggettive da porsi alla base della stessa. Nonostante tale sforzo, tuttavia, come vedremo la circostanza in parola continua a risultare intrisa di ambiguità. Nel presente caso la Cassazione è chiamata a decidere sul ricorso avverso un'ordinanza del Tribunale del Riesame di …

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  • 2Laconiche conferme delle SIT bastano per prova (Cass. 35428/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 marzo 2025

    Le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone, che siano state successivamente confermate - anche se in termini laconici, vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese direttamente dal medesimo in sede dibattimentale. In particolare, si è ritenuto che, sebbene l'art. 500 c.p.p., comma 2, preveda che le contestazioni possano "essere valutate ai fini della credibilità del teste", non può certo ritenersi che il contenuto della contestazione, laddove abbia comunque, e finanche in termini laconici, trovato conferma da parte dell'esaminato, non debba poi, necessariamente e logicamente, essere apprezzato e recepito quale dichiarazione resa direttamente dal …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 14/10/2015, n. 45321
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45321
Data del deposito : 14 ottobre 2015

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