Sentenza 9 giugno 2023
Massime • 1
Nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche non economica o meramente morale, e in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di trarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, a condizione che la condotta sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui e sottraendola a chi la detiene.(Fattispecie in cui gli imputati detenuti, usando violenza e minaccia nei confronti degli agenti penitenziari, si erano impossessati delle chiavi dei cancelli che separavano le varie sezioni dell'istituto penitenziario).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2023, n. 37861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37861 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra che ha chiesto il rigetto dei ricorsi di TA, TA e OL e l'inammissibilità dei ricorsi di PA, IN e EP. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno, parzialmente riformando la sentenza resa il 4 maggio 2021 dal Tribunale di Salerno, per quel che qui rileva, ha confermato l'affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio nei confronti di TA, IN, OL, PA e TA in ordine ai reati loro in concorso e rispettivamente ascritti;
ha escluso nei confronti di RE EP la recidiva reiterata e, ritenuta la recidiva specifica e infraquinquennale, ha rideterminato la pena inflitta. Il processo scaturisce dalla rivolta avvenuta il 5 aprile 2019 all'interno del carcere di Salerno, nel corso della quale diversi detenuti, oggi ricorrenti, si sono resi responsabili Penale Sent. Sez. 2 Num. 37861 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 09/06/2023 di varie condotte illecite, qualificate come violenza a pubblico ufficiale, rapina e danneggiamento aggravato. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati. 2.NT NZ, condannato per concorso nei reati di violenza a pubblico ufficiale, di rapina aggravata e di danneggiamento aggravato, contestati ai capi 6, 8, 9, 10 e 11, ha dedotto: 2.1 violazione degli artt. 628 e 610 cod.pen. e vizio di motivazione per l'erronea qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato ai capi 8 e 11 in termini di concorso in rapina, piuttosto che in violenza privata. E' stato dimostrato in modo pacifico dalla istruttoria che la condotta degli imputati, all'epoca detenuti nel carcere di Salerno, è consistita nel minacciare alcuni operatori di Polizia penitenziaria per indurli a consegnare la chiave del cancello che avrebbe consentito ai detenuti di accedere alla sezione frontistante e porre in essere atti di rappresaglia, cagionati dall'aggressione subita alcuni giorni prima da un detenuto loro concittadino. I giudici di merito hanno ritenuto realizzata la fattispecie di rapina, sottolineando il valore patrimoniale, benché modesto, delle chiavi sottratte agli agenti e la oggettiva utilità raggiunta, nonché l'ingiustizia del profitto realizzato con tale impossessamento. Hanno invece escluso l'ipotesi della violenza privata, trascurando di considerare che la volontà degli imputati non era finalizzata ad impossessarsi della chiave come bene in sé, avente un contenuto patrimoniale, ma a costringere le persone offese, agenti di Polizia penitenziaria, ad aprire il cancello, sicché miravano ad ottenere la momentanea disponibilità della chiave, che venne poi infatti restituita o abbandonata dopo l'utilizzo. A sostegno di tale assunto la difesa ha richiamato le dichiarazioni del teste OL CI, il quale ha riferito che le chiavi vennero lasciate o riconsegnate agli agenti di custodia dopo il loro utilizzo. Il ricorrente inoltre richiama quella giurisprudenza di legittimità secondo cui quando qualcuno è costretto a consegnare un proprio bene per un uso momentaneo, conservando il controllo sul bene stesso, non ricorre il delitto di rapina, ma quello di violenza privata. 3. NO IA, condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di danneggiamento aggravato contestati ai capi 9 e 10 della rubrica, ha dedotto: 3.1 violazione dell'art. 62 n. 6 cod.pen., per il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, poiché il giudice di merito ha negato l'attenuante invocata dalla difesa, sebbene l'imputato abbia integralmente riparato il danno agli arredi della struttura detentiva, come risulta dalle buste paga del IN, il quale lavorava all'interno dell'istituto penitenziario come aiutante cuoco e ha subito la ritenuta degli importi a titolo di risarcimento del danno. 3.2 Violazione dell'art. 114 cod.pen. e mancato riconoscimento dell'attenuante del contributo di minima importanza, mentre la corte avrebbe dovuto riconoscere che l'imputato è intervenuto in un segmento finale della condotta, tanto da non essere 2 neppure indicato dal teste BA, che aveva assistito alla prima fase dell'azione criminosa. 3.3 Violazione dell'art. 131 bis cod.pen. e carenza di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità. 3.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. 3.5 Vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato fondato su un'arbitraria ricostruzione dei fatti in assenza di riscontri e di elementi forniti di spessore probatorio. 3.6 Violazione dell'art. 129 cod. proc.pen. per non avere valutato la possibilità di un proscioglimento dell'imputato. 4.OL RA condannato per concorso i reati di violenza a pubblico ufficiale, ( capo 6), concorso in rapina aggravata (capo 7); resistenza a pubblico ufficiale (capo 9) danneggiamento aggravato (capo 10) e rapina aggravata (capo 11) ha dedotto: 4.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ragione della omessa valutazione dei motivi di gravame relativi al capo 7 della contestazione in quanto nel rispondere alle censure difensive la corte ha fatto riferimento ad altra aggressione subita dal medesimo Di CI OL e dall'assistente AS Beniamino, contestata al capo 8 al solo imputato TA e consumata alcuni minuti dopo quella di cui al capo 7. 4.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al delitto di violenza a pubblico ufficiale contestato al capo 6 della imputazione poiché, secondo la ricostruzione offerta dal teste Giovanni Romano, OL era tra coloro che gli rivolsero minacce per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri d'ufficio e cioè ad aprire il cancello, ma dall'istruttoria dibattimentale non emerge con certezza assoluta che nel corso dell'azione di protesta si sia fatto ricorso a violenza o minaccia, in modo da integrare la condotta contestata. L'agente di polizia penitenziaria BA ha sostenuto che le minacce erano rivolte contro i detenuti napoletani e non contro le guardie carcerarie e dalle dichiarazioni testimoniali emerge che OL aveva solo accerchiato l'agente, ma non aveva usato alcun tipo di violenza. 4.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla prova della responsabilità penale dell'imputato per i delitti di rapina contestati ai capi 7 e 11 della rubrica e riqualificazione della condotta ex art. 610 cod.pen. poiché non è stato OL a sottrarre materialmente le chiavi di apertura delle celle, nè ha contribuito ad aprire le celle degli altri detenuti rinchiusi, sicché non può ritenersi provata la sua effettiva partecipazione alla condotta delittuosa. Inoltre avrebbe dovuto essere riconosciuto al OL il concorso anomalo previsto dall'articolo 116 cod.pen. poiché l'attività istruttoria non ha dimostrato la chiara volontà del OL in ordine alla commissione del più grave reato di rapina. Infine, poiché non può ritenersi che l'obiettivo della condotta avesse contenuto patrimoniale, la stessa avrebbe dovuto essere riconnpresa nell'ambito dell'art. 610 cod.pen.. Analoghe 3 considerazioni sono state formulate nei confronti del reato di rapina contestato al capo 11, avente ad oggetto la sottrazione delle chiavi da parte di una quindicina di detenuti. Nel caso specifico inoltre non emerge la prova sicura che la condotta del OL abbia con la sua condotta realizzato un concorso quantomeno morale nei gravi reati ascrittigli, che gli sono stati addebitati solo per avere partecipato alla rivolta. 5.TO GI condannato per i reati di violenza pubblico ufficiale ( capo 6), di resistenza a pubblico ufficiale (capo 9) e di danneggiamento aggravato, deduce: 5.1 violazione degli articoli 336 e 337 cod.pen. e vizio di motivazione poiché nel caso in esame non è stata dimostrata la minaccia esercitata nei confronti del pubblico ufficiale, al fine di costringerlo ad eseguire un atto contrario ai doveri di ufficio, in quanto tutti i testi hanno riferito che le minacce erano rivolte ai detenuti napoletani. La corte ha valorizzato la testimonianza della direttrice del carcere, che ha individuato il PA tra coloro che aizzavano gli altri detenuti. Detta motivazione risulta illogica e contraddetta dalla stessa dichiarazione del teste Romano che riferiva di minacce rivolte ai detenuti e non agli agenti ed escludeva che PA stesse impedendo agli agenti di fare il loro lavoro. 5.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione della prova decisiva delle videoriprese delle telecamere site all'interno del carcere, poiché sussistono contraddizioni su punti dirimenti della vicenda che fanno emergere una violazione del principio di rilevanza. In particolare nessuno dei testi riferiva di avere visto utilizzare gli estintori e la condotta valorizzata dal collegio di appello risulta contraddetta dalla dichiarazione del coimputato IN e dal tenore delle riprese video. 6. PE VA, condannato per i reati di violenza pubblico ufficiale (capo 6), di resistenza a pubblico ufficiale (capo 9) di danneggiamento aggravato e di rapina (capo 11 ) con atto di ricorso deduce: 6.1 vizio di motivazione in ordine alla configurazione del reato di concorso in rapina contestato al capo 11 della rubrica poiché, secondo la ricostruzione accusatoria concordemente condivisa dai giudici di merito, EP dopo avere partecipato ad una prima fase della rivolta, che ha dato luogo ai capi di imputazione 6, 9 e 10 della rubrica, consistita sostanzialmente nel distruggere il mobilio presente nella Casa circondariale e nell'opporre resistenza nei confronti degli agenti penitenziari, si recava presso il braccio A del carcere per un regolamento di conti con i detenuti ivi ristretti e contribuiva con gli altri a sottrarre le chiavi di accesso in possesso dell'agente D'NG. La corte ha ritenuto che l'imputato abbia partecipato a questa rapina a titolo di concorso morale, ma al riguardo ha offerto una motivazione lacunosa. Il teste D'NG, infatti, ha riferito di essere stato aggredito da almeno 15 soggetti tutti incappucciati e di non essere in grado di identificarli: alla stregua di queste indicazioni non sembra potersi ritenere dimostrato il concorso morale dell'imputato. 4 AN LI, condannato per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale contestati ai capi 6 e 9 della rubrica e del reato di danneggiamento aggravato (capo 10) nonché del reato di rapina in danno di D'NG NI (capo 11), deduce: 7.1 Vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc.pen. per mancanza di motivazione poiché l'affermazione di colpevolezza dell'imputato per il più grave reato di rapina contestato al capo 11 si fonda su elementi di prova contraddittori. In particolare la difesa ha evidenziato la non genuinità delle dichiarazioni rese dal teste D'NG, il quale nell'immediatezza dei fatti non aveva riferito della sottrazione delle chiavi e solo successivamente ne ha parlato, e non ha fornito adeguate spiegazioni in ordine a questa iniziale dimenticanza, che inficia la sua attendibilità. Il teste inoltre ha reso versioni confuse e contraddittorie in ordine alle modalità con cui gli sarebbe stata sottratta la chiave e la corte ha superato tutte queste incertezze del racconto, osservando che la sottrazione può ritenersi certa, considerato che i detenuti erano entrati nel possesso delle chiavi: Si rendeva di conseguenza irrilevante indagare il motivo della sottrazione o se le chiavi fossero state sfilate o sottratte quando erano cadute a terra, trattandosi in ogni caso di una condotta realizzata e agevolata dalla violenza esercitata dal gruppo. Quanto ai reati contestati ai capi 6, 9 e 10 i testi hanno escluso che i detenuti, e fra questi il TA, abbiano rivolto la loro aggressività nei confronti degli agenti in quanto il loro scopo era quello di regolare i conti con i detenuti della fazione opposta. 7.2 Violazione dell'art. 116 cod. pen. poiché la corte ha respinto il motivo di appello con cui si chiedeva il riconoscimento del concorso anomalo, affermando che la sottrazione delle chiavi non era uno sviluppo imprevedibile ma piuttosto un passaggio ineludibile per raggiungere l'obiettivo di accedere alle celle dei detenuti napoletani. Il ricorrente ribadisce invece che la condotta di sottrazione delle chiavi costituiva uno sviluppo imprevedibile che non può essere attribuito anche al TA, in assenza di un suo concorso materiale e di una sua previsione della condotta più grave e non voluta, realizzata dai coimputati. 7.3 Violazione degli articoli 114 e 64 n. 2 cod.pen. e vizio di motivazione poiché la corte ha negato la circostanza attenuante di cui all'articolo 114 codice penale affermando che la condotta dell'imputato non può integrare un'ipotesi di partecipazione di minima importanza, considerato la sua adesione alla irruzione che travolse la guardia penitenziaria. In ordine all'attenuante di cui all'articolo 62 n. 4 cod.pen. la Corte si è limitata ad escluderla in ragione della sua natura puramente tecnica. 7.4 Violazione dell'articolo 628 cod.pen. poiché le condotte contestate al capo 11 della imputazione andavano sussunte nel meno grave delitto di violenza privata o eventualmente di furto, in quanto non è rinvenibile nella condotta degli imputati elemento del profitto. 7.5 Violazione dell'art. 192 cod. proc.pen. e vizio di motivazione in ordine ai fatti contestati al capo 6 della rubrica poiché i giudici di merito non hanno tenuto conto che il teste BA TO ha riferito che gli insulti e le frasi minacciose erano rivolte agli 5 altri detenuti e non alle guardie e che non aveva potuto identificare i soggetti che lo avevano fatto cadere, poiché erano incappucciati. Inoltre manca la minaccia diretta a coartare la volontà altrui. 7.6 Vizio di motivazione e violazione dell'articolo 192 cod. proc.pen. poiché per quanto concerne il reato di resistenza a pubblico ufficiale, contestato al capo 9 della rubrica, il giudice di primo grado ha travisato i dati probatori e in particolare le dichiarazioni rese dai testi AS e Di CI, da cui non emerge la partecipazione del TA, in quanto il teste AS ha precisato che i detenuti non hanno rivolto la loro aggressività verso di lui e verso il suo collega, ma contro gli altri detenuti, e anche il teste Di CI ha confermato che intento dei detenuti era regolare i conti tra loro. 7.7 Contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in ordine al reato contestato al capo 10, poiché l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di danneggiamento aggravato per il solo fatto di trovarsi sul posto, senza che sia stato dimostrato in alcun modo la sua partecipazione al danneggiamento dei beni in dotazione al carcere. All'udienza del 14 aprile 2023, il processo è stato preliminarmente rinviato al 9 giugno 2023, in attesa della pronunzia delle Sezioni unite di questa Corte, che è stata resa il 25 maggio 2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Solo il ricorso di OL è parzialmente fondato nei limiti che verranno esposti, mentre i ricorsi di IN, PA e EP non superano il vaglio di ammissibilità e i ricorsi di TA e TA sono infondati. Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che solle .citano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per 6 giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Nel caso in esame, inoltre, le due sentenze di primo grado e di appello si integrano reciprocamente e soprattutto la sentenza di primo grado, cui fa rinvio esplicito la sentenza impugnata, espone in maniera dettagliata i singoli episodi in cui si è snodata la rivolta e i ruoli assunti dai diversi imputati. Poiché alcune censure sono comuni a più ricorsi sembra opportuno affrontarle nella parte generale e poi valutare nello specifico le singole impugnazioni. La prima censura comune ai ricorsi TA, OL e TA si riferisce alla qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 628 cod.pen. della condotta di appropriazione delle chiavi che aprivano il cancello che separava le sezioni;
condotta che i ricorrenti ritengono per ragioni diverse integrare il reato di violenza privata e non di rapina. E' utile ricordare che secondo giurisprudenza risalente, ai fini penalistici, nella nozione di patrimonio sono comprese anche quelle cose che, pur prive di reale valore di scambio, abbiano comunque un'importanza per il soggetto che le possiede, nel senso che tale soggetto abbia un interesse a possederle, anche non strettamente economico. Sulla scia di questo orientamento in tempi non recenti è stato affermato che risponde della figura delittuosa di cui all'art 628 cod. pen. il detenuto che, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, sottragga ad un agente di custodia con violenza o minaccia le chiavi delle celle. (Nel caso esaminato dal quella sentenza l'impossessamento delle chiavi fu determinato dal fine di aprire le celle degli altri detenuti e far luogo ad una rivolta che si protrasse per due giorni).* (Sez. 1, Sentenza n. 2004 del 24/09/1976 Ud. (dep. 04/02/1977 ) Rv. 135247 - 01) In seguito l'orientamento maggioritario della giurisprudenza ha ribadito che nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, e in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. (Fattispecie in tema di sottrazione della pistola di ordinanza ad un carabiniere, nel corso di una violenta colluttazione). ( Conf mass. n 136663; Conf mass. n 168392; mass. N. 174788;Sez. 2, Sentenza n. 7778 del 14/02/1990 Ud. (dep. 31/05/1990 ) Rv. 184507 - 01 ). Di contro un orientamento minoritario si è posto in contrasto, osservando che per esservi furto occorre il dolo di perseguire un vantaggio di natura economica e non qualunque tipo di profitto. E' di logica evidenza che tale impostazione si riverbera anche sul delitto di rapina che rispetto al furto si caratterizza per la violenza o minaccia finalizzata alla sottrazione. La prima interpretazione maggioritaria è stata di recente implicitamente confermata anche dalle Sezioni unite di questa Corte che, con la sentenza del 25 maggio 2023, di 7 cui al momento è nota solo l'informazione provvisoria, hanno ritenuto che il fine di profitto del reato di furto, caratterizzante il dolo specifico dello stesso, può consistere anche in un fine di natura non patrimoniale. Ne consegue che anche la rapina, che rispetto al delitto di furto presenta un quid pluris costituito dalla violenza o minaccia, può essere integrata da una condotta appropriativa tesa a perseguire un vantaggio non economico. Tale interpretazione della norma comporta il rigetto del primo profilo delle censure difensive relative alla qualificazione giuridica come rapina della condotta consumata dai ricorrenti;
tale qualificazione è stata censurata anche sotto altro profilo, in relazione alla temporaneità dell'impossessamento, ma al riguardo la giurisprudenza ha da tempo chiarito il discrimen tra rapina e violenza privata, affermando che è configurabile il delitto di rapina quando la persona offesa sia costretta, con violenza o minaccia, a consegnare un proprio bene, anche per un uso meramente momentaneo, e ne perda il controllo durante l'utilizzo da parte dell'agente, il quale, in tal modo, consegue l'autonoma disponibilità della cosa (Sez. 2 - , Sentenza n. 16819 del 26/02/2019 Ud. (dep. 17/04/2019 ) Rv. 276052 - 01), mentre sussiste il delitto di violenza privata, quando la persona offesa è costretta, con violenza o minaccia, a consegnare un proprio bene per un uso meramente momentaneo e ne conserva il controllo durante l'utilizzo, senza che l'agente consegua un autonomo possesso della cosa. (Sez. 2, Sentenza n. 34905 del 07/05/2013 Ud. (dep. 13/08/2013 ) Rv. 257102 - 01). Non va poi trascurato che il delitto di violenza privata ha carattere generico e sussidiario e, in base al principio di specialità, resta escluso, qualora sussista il fine di procurarsi un ingiusto profitto (dolo specifico) che rende configurabile un'ipotesi delittuosa più grave, quale quella di rapina. ( V mass n 148416; ( Conf mass n 135958).* (Sez. 2, Sentenza n. 275 del 24/10/1985 Ud. (dep. 14/01/1986 ) Rv. 171566 - 01) La corte ha fatto corretta applicazione di questi principi, in quanto ha dato atto del valore economico, sia pure contenuto, delle chiavi e, nel contempo, ha osservato che per integrare il delitto di rapina la condotta può essere finalizzata a realizzare un vantaggio di tipo non economico, come appunto nel caso in esame, in cui le chiavi erano state sottratte al controllo dei possessori per avere accesso alla sezione contrapposta. 2.RI NT L'unico motivo articolato con l'impugnazione riguarda la qualificazione giuridica della condotta addebitata al ricorrente ed è infondato per le ragioni appena esposte. 3.RI NO Il ricorso è inammissibile. 3.1 Le ultime due censure, che vanno esaminate per prime in quanto si riferiscono al giudizio di colpevolezza, sono del tutto generiche, poiché non si confrontano affatto con il tenore della motivazione posta a sostegno dell'affermazione di responsabilità, che ha valorizzato le dichiarazioni del teste AS, il quale ha indicato l'imputato tra coloro che danneggiarono gli arredi per procurarsi oggetti atti ad offendere. 8 Le stesse inoltre tendono ad introdurre censure di merito e a confrontarsi direttamente con il compendio probatorio invocando un giudizio di fatto che esula dalle competenze di questa Corte, la quale è e rimane giudice della tenuta logica delle pronunzia di merito e garante della omogeneità delle decisioni in punto di diritto. 2.2 La prima censura, relativa al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen., è generica in quanto la Corte ha reso sul punto corretta e adeguata motivazione evidenziando che le ritenute operate sulle buste paga dell'imputato non dimostrano la volontarietà del prelievo e del risarcimento, che è invece elemento necessario per il riconoscimento della relativa attenuante, ispirata alla ratio di valorizzare tale dato come sintomo della resipiscenza dell'autore della condotta . Inoltre il ricorrente non considera che l'attenuante sussiste solo ove il risarcimento sia stato integrale e sia avvenuto prima del giudizio e nulla deduce al riguardo, mentre, nel rispetto del principio di vicinanza della prova, grava sul soggetto che la invoca l'onere di dimostrare i presupposti per il riconoscimento di un'attenuante e in questo caso della tempestività e integralità del risarcimento. 2.3 II secondo motivo non è consentito in quanto l'attenuante ex art. 114 cod. proc.pen. non è stata invocata con i motivi di appello e non può essere invocata per la prima volta in questa sede. 2.4 La terza censura è manifestamente infondata poiché la corte di merito ha reso corretta e sintetica motivazione, evidenziando la gravità obiettiva della condotta addebitata , che esclude possa essere riconosciuta la causa di non punibilità prevista dall'art.131 bis cod.pen. nel rispetto del principio di offensività. 2.5 La quarta censura è manifestamente infondata poiché il tribunale ha già riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e le ha ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva. Il giudizio ex art. 69 cod.pen. non viene fatto oggetto di specifica censura e comunque, trattandosi di valutazione di fatto che rientra nell'ambito della discrezionalità dei giudici di merito, risulta insindacabile in questa sede. 3.RI OL 3.111 primo motivo di ricorso è fondato. Effettivamente la sintetica motivazione che la corte d'appello rende a pag. 14 della sentenza impugnata si riferisce alla rapina contestata non al OL ma al TA e consumata in danno degli agenti Di CI e AS, subito dopo la rapina a carico del solo Di CI, contestata al OL, sicché deve convenirsi che la corte, nel respingere le censure formulate con l'appello, ha valorizzato un fatto diverso da quello contestato all'imputato, anche se sostanzialmente analogo. E' vero che il tribunale aveva reso in merito al reato contestato al capo 7 dettagliata motivazione a pagina 21 della sentenza di primo grado sottolineando che OL, approfittando dell'apertura della cella, ne usciva impedendo la chiusura della porta e afferrando la mano dell'agente, ancora posata sulla chiave inserita nella serratura, contribuiva a sottrarre le chiavi all'assistente Di CI, come riferito dal teste. Ma le 9 considerazioni svolte con l'atto di appello del OL non hanno trovato adeguata risposta nella sentenza impugnata in ragione dell'evidente errore in cui è incorso l'estensore. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza limitatamente all'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato al capo 7 della rubric,a con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio sul punto. 3.2 La seconda censura è manifestamente infondata poiché la sentenza rende al riguardo adeguata motivazione, evidenziando che l'agente Giovanni Romano ha indicato il OL come uno dei soggetti che gli rivolsero minacce ed esercitò anche violenza allo scopo di intimorire il proprio interlocutore e di costringerlo a consegnare le chiavi. D'altronde non può certamente dubitarsi che la presenza di un numero consistente di detenuti agitati e minacciosi abbia cagionato preoccupazione e timore nelle guardie carcerarie, coartandone la libertà morale, e OL con la sua condotta ha fornito un contributo alla realizzazione di questo risultato. 3.2 La terza censura, relativamente alla qualificazione giuridica della condotta addebitata come rapina , è infondata per le ragioni già esposte in ordine al ricorso TA, mentre in ordine all'attenuante dell'art. 116 cod.pen. è generica poiché la corte a pag. 16 ha esplicitamente escluso la sussistenza del concorso anomalo invocato da alcuni ricorrenti, osservando che la sottrazione delle chiavi costituiva il comune obiettivo di tutti i detenuti e non poteva costituire sviluppo imprevedibile della condotta concordata. La corte, inoltre, ha valorizzato la testimonianza del D'NG il quale ha indicato OL come il più agitato e intraprendente tra i detenuti insorti, così palesando il ruolo non gregario dallo stesso assunto nell'ambito del gruppo di rivoltosi, incompatibile con l'attenuante invocata. 4. RI TO Il ricorso è inammissibile poiché si limita a reiterare in modo pedissequo il tenore del gravame e le censure già sollevate, cui la Corte ha fornito adeguata e congrua motivazione a pagina 16 della sentenza, e non si confronta con le argomentazioni del collegio di secondo grado che, nel condividere le considerazioni del primo giudice, ha valorizzato alcune circostanze di fatto dirimenti, non a caso trascurate dal ricorrente. In particolare, la prima censura è anche manifestamente infondata perché diversi testi hanno spiegato che le minacce erano rivolte agli agenti per ottenere la consegna delle chiavi e costringerli a consentire l'accesso alla sezione degli altri detenuti. La seconda censura è generica poiché non vengono esposte in modo specifico le ragioni che la sostengono e si fa generico riferimento al tenore di videoriprese che non risultano avere avuto un ruolo dirimente nell'affermazione di responsabilità. 5.RI PE 5.1 L'unica articolata censura è reiterativa e generica poiché si limita a ripetere il motivo di appello e non espone le specifiche ragioni poste a suo sostegno. La sentenza di primo grado ha ricostruito nel dettaglio tutte le varie fasi della vicenda e i diversi episodi 10 violenti e aggressivi contestati agli imputati, sia individualmente che in gruppo: in ordine al reato contestato al capo 11 della rubrica, il tribunale ha precisato che, in una terza fase della rivolta, un gruppetto di detenuti si scagliò con violenza contro l'assistente D'NG impossessandosi della chiave di accesso alle celle della sezione A. La sentenza di primo grado a pagina 29 fornisce una dettagliata ricostruzione della vicenda sulla base della testimonianza dell'assistente di Polizia penitenziaria NI D'NG; questi era riuscito ad identificare alcuni di quelli che lo avevano travolto per impossessarsi delle chiavi e ha indicato OL, TA, TA, NA e EP. Questa motivazione condivisa dai giudici di appello è incensurabile e si sottrae al sindacato di questa Corte che - giova ricordare - non riguarda direttamente il contenuto delle fonti di prova e il tenore degli elementi di fatto, ma la logicità e la coerenza della loro valutazione da parte dei giudici di merito che hanno il compito precipuo di verificare le emergenze processuali e fornire una ricostruzione della vicenda conforme ai principi di diritto e ai criteri di logica. 6. RI TA O Il ricorso nel complesso formula motivi non consentiti in quanto mira a censurare il compendio probatorio e a proporre una ricostruzione alternativa della vicenda e una diversa valutazione delle emergenze processuali, non confrontandosi con la articolata pronunzia della corte, che ha esaustivamente esposto in modo dettagliato il ricco compendio probatorio acquisito che consente di ritenere provata oltre ogni ragionevole dubbio la colpevolezza del ricorrente. 6.1 Il tribunale alle pagine 16 e 19 della sentenza di primo grado ha reso adeguata e congrua motivazione evidenziando che a specifica domanda il teste D'NG ha riferito di essersi concentrato inizialmente nel racconto sulle vicende principali e di non avere ricordato esattamente la dinamica della vicenda vissuta, che in seguito è riuscito a ricostruire in maggior dettaglio. Il tribunale ha peraltro correttamente sottolineato che è del tutto irrilevante indagare il motivo per cui il teste non ha inizialmente riferito l'impossessamento delle chiavi, considerato che la sottrazione è stata accertata, in quanto le chiavi sono state utilizzate dai detenuti e non è dirimente che la chiave fosse stata sottratta dalle mani dell'assistente o dopo essere caduta a terra, poiché l'impossessamento è comunque stato agevolato dalla minaccia e violenza esercitata dal gruppo, che risultava pertanto funzionale alla sottrazione. Anche la corte di merito ha condiviso tali argomentazioni che risultano immuni dai vizi dedotti e incensurabili in questa sede. 6.2 II secondo motivo è manifestamente infondato. In tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., l'affermazione di responsabilità per il reato diverso commesso dal concorrente richiede la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l'evento diverso, che si identifica con il coefficiente della colpa in concreto, da accertarsi, secondo gli ordinari criteri della prevedibilità del diverso 1 1 reato, sulla base della personalità dell'esecutore materiale e del contesto fattuale nel quale l'azione si è svolta. Sez. 5 - , (Sentenza n. 306 del 18/11/2020 Ud. (dep. 07/01/2021 ) Rv. 280489 - 01) Nel caso in esame la corte ha osservato che lo scopo comune a tutti i detenuti era quello di entrare nella sezione del gruppo contrapposto, per porre in essere condotte ritorsive in seguito all'aggressione di un loro compaesano. Ciò poteva avvenire soltanto attraverso l'impossessamento delle chiavi del cancello di accesso, che non era, quindi, uno sviluppo imprevedibile dell'azione dei coimputati ed era strumento necessario per perseguire l'obiettivo tenuto in considerazione da tutti i rivoltosi. Correttamente la corte ha desunto da questa ricostruzione logica della vicenda l'insussistenza dei presupposti per riconoscere l'attenuante del concorso anomalo. 6.3 L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata riconosciuta in favore del ricorrente e la relativa censura è manifestamente infondata. L'attenuante ex art. 114 è stata motivatamente respinta a pag. 20 della sentenza, osservando che l'imputato ha partecipato come gli altri all'irruzione che travolse la guardia penitenziaria D'NG. Non ricorre alcuna violazione di legge per omessa motivazione, né alcun vizio di motivazione poiché la corte ha osservato che l'imputato ha posto in essere una condotta assimilabile a quella dei correi e di non minima importanza, con apprezzamento di fatto non manifestamente illogico e insindacabile in questa sede. La censura è peraltro carente di interesse poiché comunque, ricorrendo l'aggravante della recidiva reiterata, il giudizio di bilanciamento tra le circostanze di segno opposto non potrebbe che essere formulato in termini di equivalenza, alla stregua dell'art. 69 quarto comma cod.pen. . 6.4 La quarta censura non può essere accolta, anche nel rispetto della più recente pronunzia delle Sezioni unite cui si è fatto riferimento nella motivazione resa nella parte generale al par. 1. 6.5 La quinta censura è manifestamente infondata poiché la corte di appello ha spiegato che dalla testimonianza dell'agente BA emerge che le minacce erano pronunziate nei confronti degli agenti penitenziari, allo scopo di ottenere la consegna delle chiavi, mentre il ricorrente propone una diversa lettura del compendio probatorio che esula dalle competenze di questa Corte. 7.Per le considerazioni che precedono si impone il rigetto dei ricorsi di ZO TA e LI TA, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, e la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di NL IN, IG PA e RE EP con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in favore della cassa delle ammende in ragione del grado di colpa nella presentazione del ricorso. l 12
P.Q.M.
Annulla nei confronti di OL AN la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 7 con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 6,9, 10,11. Rigetta i ricorsi di TA ZO e TA LI che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di IN NL, PA IG, EP RE che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 9 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pr sidente SE LT