Sentenza 12 luglio 2013
Massime • 1
Integra il delitto di estorsione la minaccia o la violenza finalizzata ad ottenere la rinuncia alla tutela di un proprio diritto in una controversia di lavoro. (In motivazione, la Corte ha precisato che nella nozione di danno nel reato di estorsione rientra qualsiasi situazione che possa incidere negativamente sull'assetto economico di un soggetto, comprese la delusione di aspettative e "chance" future di arricchimento o di consolidamento di propri interessi).
Commentario • 1
- 1. Un singolare caso di 'truffa matrimoniale': la sentenza (assolutoria)Camilla Mostardini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la decisione in commento il Tribunale di Roma ha assolto con formula piena dalle accuse di truffa e uso di atto falso l'imputato spagnolo Francisco Javier Rigau y Rafols, da anni legato sentimentalmente alla nota attrice Gina Lollobrigida. La procura romana aveva prospettato la responsabilità penale del Rigau per aver indotto con l'inganno la donna a ratificare il matrimonio canonico contratto tramite procura in Spagna con lo stesso Rigau, mirando in tal modo ad avanzare pretese sull'ingente patrimonio della diva. 2. Questi, in breve, i controversi e assai articolati fatti, così come …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/07/2013, n. 43769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43769 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 12/07/2013
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1693
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 15914/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
MI RI n. Catania il 1 luglio 1986;
avverso l'ordinanza emessa il 18 marzo 2013 dal Tribunale di Catania;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. DELEHAYE Enrico che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore avv. Cannata Salvatore del foro di Catania, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 18 marzo 2013 il Tribunale di Catania ha confermato, in sede di riesame, l'ordinanza emessa il 22 febbraio 2013 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania con la quale era stata disposta nei confronti di NT RI la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine al delitto di tentata estorsione aggravata commessa in concorso con IC AN e D'MI EN ai danni di NA NE.
Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nell'ordinanza cautelare in un primo momento la persona offesa NA NE, all'interno della sua officina, era stata avvicinata da un individuo a lui sconosciuto, poi identificato nel NT, che, presentatosi con altra persona non identificata, lo aveva sollecitato a risolvere la causa di lavoro intentata dal figlio FI nei confronti di D'MI EN;
il NA aveva invitato l'uomo a rivolgersi direttamente al D'MI, ma gli veniva risposto che non era possibile. Dopo un'ora e mezzo circa il NT era tornato in compagnia di almeno quattro soggetti, tutti armati, e aveva aggredito il NA con una mazza da baseball;
erano intervenuti il figlio del NA, FI, e il fratello TI, i quali avevano reagito riuscendo a colpire uno degli aggressori, IC AN. Le dichiarazioni sul punto delle persone offese NA NE e NA FI, rimaste ferite, avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni dei testi MA e TO, quest'ultimo invitato ad uscire dall'officina da uno degli aggressori prima dell'ingresso del gruppo armato di mazze da baseball e spranghe di ferro.
La finalità dell'azione criminosa, avendo NA NE riferito di aver ricevuto dopo l'aggressione l'ulteriore specifico avvertimento a ritirare la vertenza di D'MI e di aver subito anche prima dell'episodio di violenza analoghe pressioni in tal senso, era stata individuata in quella di indurre, su istigazione del mandante D'MI, NA FI a chiudere la causa di lavoro, mentre inverosimile veniva ritenuta la versione difensiva secondo la quale il NT avrebbe agito nella speranza di essere assunto dal D'MI, nel caso di chiusura della vertenza di lavoro di quest'ultimo con NA FI.
Avverso la predetta ordinanza l'indagato NT ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione. Con il ricorso si deduce:
1) l'inosservanza o erronea applicazione della legge in relazione alla sussistenza del reato contestato e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza di un ingiusto profitto e di un danno di natura patrimoniale per la persona offesa;
il danno nel reato di estorsione deve avere natura patrimoniale e non può essere costituito da un intervento che incida solo in via indiretta, mediata ed eventuale sul patrimonio della persona offesa;
nel caso in esame il NT si sarebbe spontaneamente offerto di cercare una bonaria composizione della controversia lavorativa tra il D'MI e il figlio di NA NE, anche nella prospettiva (e non nella certezza) di una sua assunzione da parte del D'MI in caso di esito positivo dell'attività di intermediazione;
non poteva essere qualificata ingiusto profitto la mera speranza da parte del NT di ottenere un lavoro alle dipendenze del D'MI, di quest'ultimo non era provato il coinvolgimento quale mandante, non risultava peraltro che la condotta intimidatoria avesse inciso in modo diretto e immediato sull'assetto economico dell'interessato; mancherebbe, inoltre, la prova della sussistenza dell'elemento psicologico del reato di estorsione e, comunque, si sarebbe dovuto qualificare il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone ex art.393 c.p.;
2) l'inosservanza o erronea applicazione della legge e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari, segnatamente del pericolo di reiterazione della condotta criminosa sotto il profilo della concretezza e dell'attualità.
Con i motivi aggiunti, depositati in data 20 giugno 2013, si sostiene che nel caso in esame la persona offesa del reato di tentata estorsione è soggetto diverso da chi avrebbe potuto subire il danno patrimoniale richiesto per effetto della coartazione della sua volontà (NA FI, rimasto estraneo alla vicenda); che il NT avrebbe potuto ottenere un vantaggio giuridicamente rilevante solo nel caso in cui il D'MI gli avesse promesso in cambio di assumerlo;
che la ricostruzione dei fatti era "forzata", potendosi al più ravvisare nella condotta il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone o, congiuntamente, nel secondo episodio i reati di minaccia e lesioni personali.
Il ricorso va rigettato.
Il primo motivo e i motivi aggiunti sono infondati.
Preliminarmente si rileva che nell'ordinanza impugnata si puntualizza che sia nel primo episodio che nel secondo, verificatosi a distanza di circa un'ora e mezzo, si era fatto riferimento alla vertenza di lavoro pendente tra il D'MI e il figlio di NA NE, così evidenziandosi la continuità della condotta intimidatoria messa in atto nei confronti del contendente del D'MI dal NT prima da solo, in maniera larvata, e successivamente, insieme con altre persone armate di mazze da baseball e spranghe di ferro, con violenza nei confronti sia di NA NE che del figlio FI.
Quanto all'ingiustizia del profitto e al contenuto patrimoniale del danno, correttamente nell'ordinanza impugnata si richiama la consolidata giurisprudenza secondo la quale, in tema di estorsione, l'elemento dell'ingiusto profitto si individua in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l'autore intenda conseguire e che non si collega ad un diritto, ovvero è perseguito con uno strumento antigiuridico o con uno strumento legale ma avente uno scopo tipico diverso. (Cass. sez. 2 31 marzo 2008 n. 16658, Colucci: nella fattispecie l'imputato intendeva impedire alla vittima di procedere giudizialmente nei suoi confronti con un'azione ritenuta ingiusta;
tra le tante, Cass. sez. 2, 17 novembre 2005, n. 29563, Calabrese). Nel concetto di danno è richiesta invece una connotazione di ordine patrimoniale, come affermato nel ricorso. Peraltro questa Corte ha già affermato - e l'ordinanza impugnata lo ha puntualmente sottolineato - che tale connotazione va riconosciuta anche nel caso in cui la condotta intimidatrice sia diretta ad ottenere la desistenza dall'esercizio, attraverso la legittima tutela dei diritti e degli interessi, di una tempestiva azione giudiziaria (cfr. Cass. sez. 6, 20 giugno 1987, n. 1533, Sorrentino;
sez. 2, 31 marzo 2008 n. 16698, Colucci;
sez. 2 10 luglio 2008 n. 34500. Quarti), impedendo alle persona offesa di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune. Infatti il patrimonio non è un insieme di beni materiali, ma un insieme di rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico, unificati dalla legge in considerazione dell'appartenenza al medesimo soggetto, per cui qualsiasi situazione possa incidere negativamente sull'assetto economico di un individuo, comprese la delusione di aspettative e chances future di arricchimento o di consolidamento dei propri interessi, è destinata a rientrare nel concetto di danno di cui all'art. 629 c.p.. Questa impostazione, che si fonda sul concetto civilistico di patrimonio, consente di comprendere ragionevolmente nel concetto di danno, ai fini della configurabilità del reato di estorsione, anche la rinuncia (in questo caso "sollecitata" anche con la violenza) alla tutela del proprio diritto nell'ambito, come nel caso in esame, di una vertenza di lavoro.
Con la tesi difensiva, secondo la quale il NT avrebbe agito autonomamente nella speranza di essere assunto dal D'MI, si prospetta sostanzialmente una rilettura in fatto degli elementi indiziari già presi in considerazione e analiticamente valutati nella loro complessiva gravità dal tribunale del riesame - che ha adeguatamente giustificato le conclusioni circa la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al concorso del NT nell'estorsione su mandato del D'MI, effettivamente interessato alla chiusura della vertenza di lavoro - attraverso una puntuale valutazione delle emergenze investigative e una motivazione coerente e lineare, conforme ai principi di diritto che governano le risultanze probatorie ed esente da contraddizioni e manifeste illogicità (Cass. Sez. Un. 22 marzo 2000 n. 11, Audino;
sez. 4 3 maggio 2007 n. 22500, Terranova;
sez. 5 8 ottobre 2008 n. 46124, Pagliaro;
sez. 6 8 marzo 2012 n. 11194, Lupo). Va ribadito, infatti, che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro lato, la valenza sintomatica degli indizi senza coinvolgere il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. (Cass. Sez. Un. 30 aprile 1997 n. 6402, Dessimone;
sez. 1 20 marzo 1998 n. 1700, Barbaro). In sede di ricorso proposto ai sensi dell'art. 311 c.p.p., comma 2 la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è, pertanto, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Cass. sez. 1 7 dicembre 1999 n. 6972, Alberti). Nell'ordinanza impugnata vengono invece puntualmente posti in evidenza - attraverso un'organica e consequenziale ricostruzione degli indizi emersi dal susseguirsi dei contatti del NT, prima da solo e poi spalleggiato da persone armate di spranghe di ferro e mazze da baseball, con NA NE che era stato, come già avvenuto in precedenza ad opera di altre persone, invitato a sollecitare il figlio a chiudere la vertenza di lavoro con il D'MI - i plurimi e convergenti elementi che consentivano di individuare nel NT la persona incaricata di effettuare pressioni, anche violente, nei confronti di NA NE e, indirettamente, del figlio FI nell'interesse e su incarico del ricorrente, e ciò indipendentemente dalla sua eventuale aspirazione ad essere assunto dal D'MI.
Irrilevante è la circostanza che il comportamento intimidatorio e violento sia stato posto in essere nei confronti di NA NE, mentre il soggetto che, in ipotesi, avrebbe potuto subire il danno patrimoniale per effetto della coartazione della sua volontà era il figlio. Secondo la giurisprudenza di questa Corte la minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre ad essere palese ed esplicita, può essere manifestata anche in maniera implicita ed indiretta, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera (Cass. sez. 2 12 dicembre 2012 n. 11922, Lavitola;
sez. 2 25 novembre 2010 n. 44347, Angelini;
sez. 2 20 maggio 2010 n. 19724, P.M. in proc. Pistoiesi;
sez. 6 29 aprile 1999 n. 10229, Labalestra). Quanto, infine, alla qualificazione giuridica del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p., nell'ordinanza impugnata da un lato è stata evidenziata l'antigiuridicità della pretesa di coartare la sfera di autonomia di NA FI costringendolo a rinunciare alla sua pretesa nei confronti del D'MI e dall'altro lato sono state poste in rilievo le modalità particolarmente violente dell'azione criminosa. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 2 1 ottobre 2004 n. 47972, Caldara;
sez. 2 15 febbraio 2007 n. 14440, Mezzazanzica;
sez. 2 27 giugno 2007 n. 35610, Della Rocca;
sez. 6 28 ottobre 2010 n. 41365, Straface), quando la minaccia si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio (preteso) diritto, la coartazione dell'altrui volontà assume ex se i caratteri dell'ingiustizia, con la conseguenza che, in situazioni del genere, anche la minaccia tesa a far valere quel diritto si trasforma in una condotta estorsiva.
Il secondo motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame ha correttamente ravvisato il pericolo concreto di reiterazione della condotta criminosa non solo in base alla personalità dell'imputato, con riferimento alla sua capacità a delinquere desunta dalla partecipazione all'azione criminosa nelle due diverse fasi descritte ampiamente nella parte dell'ordinanza impugnata riservata alla ricostruzione della vicenda, ma anche in considerazione delle peculiari circostanze del fatto, connotato da una particolare e proditoria violenza ampiamente descritta nella parte dell'ordinanza riservata alla ricostruzione dei fatti. In tal modo il giudice di merito ha operato una valutazione che, in modo globale, ha preso in considerazione entrambi i criteri direttivi (specifiche modalità e circostanze del fatto, personalità della persona sottoposta ad indagini desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali) indicati dall'art. 274 c.p.p., lett. c) (Cass. sez. 5 17 aprile 2009 n. 21441, Fiori;
sez. 4 1 aprile 2004 n. 37566, Albanese). Lo stato di incensuratezza non dimostra, infatti automaticamente l'assenza di pericolosità, potendo questa essere desunta, come espressamente previsto dall'art. 274 c.p.p., lett. c), dai comportamenti e dagli atti concreti dell'agente quale specifico elemento significativo per valutare la personalità dell'agente (Cass. sez. 6 2 ottobre 1998 n. 2856, Mocci;
sez. 6 21 novembre 2001 n. 45542, Russo;
sez. 3 13 novembre 2003 n. 48502, Plasencia;
sez. 4 6 novembre 2003 n. 12150, Barbieri;
sez. 5 5 novembre 2004 n. 49373, Esposito;
sez. 3 18 marzo 2004 n. 19045, Ristia;
sez. 4 19 gennaio 2005 n. 11179, Mirando;
sez. 4 3 luglio 2007 n. 34271, Cavallari). Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2013