Sentenza 17 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/07/2002, n. 10349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10349 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2002 |
Testo completo
AULA "A" 1 0 349 /0 2 546/2002 REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere R.G.N. 05288/2000 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Pasquale PICONE Consigliere Cron. 27951 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 22.05.2002 da AR EC rapp.to e difeso dagli avv.ti Furio Stradella e Fabio Petracci, con i quali elett.te domicilia in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
BANCA DI ROMA s.p.a. in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rapp.te p.t., Cesare Garonzi, rapp.to e difeso dall'avv. Augusto Cati, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Filippo Marchetti, n. 35, giusta procura speciale per notar Zappone di Roma del 10 aprile 2000, rep. n. 66530, in atti, 311 2 2
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Trieste n. 00886/99 dell'11.11/14.12.1999, R.G. n. 00097/98, notificata il 13 gennaio 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 maggio 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Augusto Cati per la Banca di Roma s.p.a.; Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 0619/98 del 02 giugno/31 luglio 1998 il Pretore di Trieste rigettava, con condanna del ricorrente alle spese del grado, la domanda proposta da ES CO contro la Banca di Roma s.p.a. (in appresso Banca) diretta al riconoscimento in suo favore del diritto alla qualifica di vice capo ufficio spettante agli impiegati di I^ categoria ai sensi dell'art. 4 del contratto integrativo aziendale (C.I.A.) del 1988, con decorrenza 12 aprile 1989, e alla condanna della Banca delle relative differenze retributive da quantificarsi in separato giudizio, oltre accessori. Aveva dedotto il CO che, in termini con l'art. 4 C.I.A. citato, egli, nel periodo gennaio 1989 ottobre 1992, aveva svolto in via autonoma compiti tali da richiedere capacità e competenza, controllati direttamente da un funzionario o da un dirigente, sicché applicando l'art. 2103 c.c., aveva maturato il diritto alla qualifica rivendicata. Il Tribunale di Trieste rigettava l'appello del CO, e condannava quest'ultimo alle spese del secondo grado. Osservava il Tribunale: la domanda era stata formulata con specifico riferimento all'art. 4 del C.I.A. e all'art. 2103 c.c. e sul punto vi era stata ampia trattazione da parte del Pretore, sicché non sussisteva violazione dell'art. 112 c.p.c.; altrettanto irrilevante doveva considerarsi l'omissione dell'interrogatorio in primo grado del CO, tenuto conto sia che tanto non era a pena di nullità del giudizio, sia che il Pretore ne aveva ritenuto la supefluità; a modifica dell'assunto pretorile, che aveva interpretato la clausola di cui all'art. 4 del C.I.A. raffrontandolo con gli artt. 2 e 3 del medesimo contratto, in realtà tale clausola 2 aveva valore meramente residuale, nel senso che la genericità dell'espressione riservava il riconoscimento del grado di vice capo ufficio, oltre che agli impiegati di prima, che si trovavano nelle posizioni analiticamente indicate negli artt. 2 e 3 sopra citati, anche a posizioni discrezionalmente valutate dal datore di lavoro comportanti “capacità e competenza" in concreto caratterizzanti l'attività del lavoratore, e come tali insuscettibili di sindacato giudiziale;
irrilevante, perché non decisiva, era la circostanza che il CO riferisse, senza intermediazioni, direttamente al funzionario, ed intervenisse per lui in via autonoma, sicché altrettanto irrilevanti erano anche i relativi capitoli di prova proposti, in quanto volti a dimostrare quali erano i compiti in concreto espletati dal lavoratore;
l'espressione "graduato indicato in calce", di cui alla lettera di incarico del 12 novembre 1989, doveva intendersi riferita esclusivamente "al punto 4 della circolare n. 18810" richiamata nella stessa lettera di incarico e non ad altri punti della stessa circolare, come si evinceva dalla distribuzione dei compiti di cui la circolare si era occupata. Ricorre per cassazione per l'annullamento della detta sentenza il CO affidandosi a sette motivi di censura. La Banca di Roma s.p.a. si è costituita con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il CO denuncia vizio di motivazione in relazione all'assunto secondo cui l'art. 4, comma 1, del C.I.A., come interpretato e valutato dal Tribunale, attribuiva un inammissibile arbitrio assoluto al datore di lavoro in contrasto con l'art. 2103 c.c.. Con il secondo motivo di ricorso il CO denuncia violazione dell'art. 1362 c.c. nella interpretazione del Tribunale dell'art. 4 del C.I.A., perché da tale disposizione contrattuale, ove letteralmente letta anche in relazione alle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, doveva desumersi la intenzione dei contraenti di "concordare ulteriori termini per l'inquadramento nei quadri intermedi, rapportando tali termini alle varie realtà aziendali, come previsto dal CCNL di riferimento" e non di lasciare alle totale discrezionalità del datore di lavoro l'attribuzione delle varie qualifiche. 2 3 Con il terzo motivo di ricorso il CO denuncia violazione dell'art. 1363 c.c.di nuovo in relazione all'art. 4 del C.I.A., per non avere il Tribunale, dopo aver accertato la non chiara ed univoca significazione del detto art. 4, fatto ricorso ai canoni interpretativi della norma codicistica invocata, con particolare riferimento all'art. 9, comma terzo, del CCNL, che imponeva ai C.I.A. criteri puntuali di individuazione di posizioni lavorative di "responsabilità gerarchiche o mansioni di equivalente importanza”, in realtà sussistenti proprio nel citato art. 4, dei quali il Tribunale o non aveva affatto tenuto conto, ovverc ne aveva rilevato l'insussistenza, con, in tal caso, inevitabile nullità sul punto dello stesso C.I.A.. Con il quarto motivo di ricorso il CO denuncia violazione dell'art. 1366 c.c. per avere il Tribunale, nella sua valutazione, escluso “i vari elementi razionali” e omesso di “applicare il principio della buona fede in particolare nella fase di interpretazione del contratto, per mezzo di un criterio oggettivo". Con il settimo motivo di ricorso il CO denunzia violazione degli artt. 41 della Costituzione e 2103 c.c. per avere il Tribunale attribuito un potere di iniziativa al datore di lavoro, che, proprio per la tutela costituzionale di esso, non può esprimersi in termini di pura discrezionalità, ma nei limiti approntati dall'ordinamento giuridico, con particolare riferimento, nel caso di specie all'art. 2103 c.c., che demanda al giudice l'accertamento e il controllo dell'inquadramento dei lavoratori nelle categorie e nei livelli retributivi, in base alle mansioni effettivamente svolte e in relazione alla legge e alla contrattazione collettiva e nel rispetto dei principi costituzionali. I motivi, da trattarsi congiuntamente, essendo le censure tutte relative alla interpretazione fornita dal Tribunale della clausola di cui all'art. 4 del C.I.A., sono infondati. Secondo il giudice di appello la interpretazione della clausola del C.I.A. deponeva per una residuale discrezionalità della Banca in ordine ad eventuali riconoscimenti del grado di vice capo ufficio all'interno dell'unitaria categoria impiegatizia, oltre le previsioni specifiche degli artt. 2 e 3 del contratto integrativo stesso. 2 Il ricorso, in opposizione, fa solo riferimento alla inammissibilità, in linea di principio, di una previsione di arbitrio assoluto del datore di lavoro nell'attribuzione delle qualifiche, nonché a motivi di contrasto di detta interpretazione con le previsioni, sul punto, del C.C.N.L., e, in particolare, sui momenti di correlazione del contratto integrativo aziendale di lavoro con quello collettivo nazionale, e, in particolare, con il disposto dell'art. 9 di quest'ultimo. Orbene, premesso che la interpretazione dei contratti collettivi è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, e non è sindacabile in questa sede se non per illogicità e irrazionalità della motivazione, ovvero per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., sicché sul concetto di residualità della clausola non v'è motivo di lagnanza, l'assunta inammissibilità di una previsione di assoluto arbitrio non è proponibile. In realtà, in mancanza di specifiche previsioni contrattuali cui riferirsi, oltre quelle, peraltro non invocate, di cui agli artt. 2 e 3 del medesimo contratto integrativo, nella esecuzione del contratto deve farsi pur sempre riferimento ai principi di correttezza e buona fede, il che evidentemente è cosa ben diversa dall'assoluto arbitrio cui si fa cenno da parte del CO;
e da nessuna parte si oppone in questa sede che il comportamento del datore di lavoro poteva assumersi in violazione dei principi testè indicati o sia stato in qualche modo lamentato un intento discriminatorio o di ritorsione. Quanto al contrasto con le previsioni del contratto collettivo e particolarmente dell'art. 9 di esso, ed a parte la novità della questione proposta, va rilevato che tali previsioni sono, allo stato, decisamente sconosciute al Collegio, non essendo in alcun modo, oltre generici accenni, specificamente indicate in ricorso, in chiara violazione del principio di autosufficienza di esso. A questo punto, deve anche rilevarsi che, sia in sentenza che nel ricorso in esame, come si è appena accennato, si fa riferimento agli artt. 2 e 3 del contratto integrativo, ma di tali disposizioni non è dato conoscere a questo Collegio il contenuto, perché da nessuna parte degli atti alla lettura della Corte ne risulta, neanche sintentizzato o in via di approssimazione, il testo;
lo stesso, in riferimento ad una assunta espressione "graduato indicato in calce", desunta da una citata lettera di incarico del 12 novembre 1989, e della quale si discute in relazione ad 5 un fantomatico “punto 4 della circolare n. 18810". Tanto, solo per osservare che, in assenza di specifici elementi di valutazione, da desumersi da parte della Corte direttamente dai testi citati, secondo i principi che in appresso saranno riportati, le censure alle decisioni del giudice di appello sulla loro lettura ed espressa valutazione, non trovano legittimo ingresso in questa sede. Con il quinto motivo di ricorso il CO denunzia illogicità della motivazione e violazione dell'art. 116 c.p.c., per avere il Tribunale considerato irrilevanti le circostanze di cui alle prove orali non ammesse in relazione all'attività autonoma del lavoratore, all'assenza di intermediari quando esso riferiva direttamente al funzionario, e allo svolgimento di detti compiti da oltre un anno, quando in realtà essi erano criteri da rispettare per la qualifica rivendicata, per i quali era doveroso, proprio per la incertezza delle disposizioni contrattuali, un particolare approfondimento di indagine attraverso l'interrogatorio del ricorrente, l'esame dei testi proposti e l'attenta valutazione dei documenti. Con il sesto motivo di ricorso il CO denunzia incongruenza della motivazione per non avere il Tribunale valutato i fatti noti relativi ai precedenti di carriera del CO e ai numerosi e sempre più importanti incarichi affidatigli, costituenti presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., già sufficiente al riconoscimento del diritto rivendicato. Entrambi i motivi sono inammissibili. Quanto all'omesso interrogatorio del dipendente il giudice di appello ne ha specificamente motivato l'irrilevanza, e le sue argomentazioni non trovano puntuale contestazione in questa sede. Quanto, invece, al denunziato mancato approfondimento della indagine per l'asserita rilevanza dell'espletamento della prova testimoniale e dell'esame della documentazione in atti, è sufficiente ricordare i principi della Corte, secondo cui, "nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non (o mal) valutate, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse" (Cass. 25 marzo ी 1999, n. 02838), ovvero "deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali, ha l'onere di indicare, mediante l'integrale trascrizione, ove occorra, della medesima nel ricorso, la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata dato che per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, senza necessità di indagini integrative" (Cass. 05.04.1997, n. 02965, Cass. 02.08.1997, n. 07177), ovvero ancora "denunci un vizio o una carenza di motivazione su di un punto decisivo della controversia per mancato esame di un mezzo di prova nel corso del giudizio di merito (nella specie, di un interrogatorio formale non reso dalla controparte) ha l'obbligo, se non di trascriverne, nell'atto di impugnazione, il contenuto integrale, quantomeno di indicare, in modo esaustivo, le circostanze di fatto che formavano oggetto del detto mezzo di prova, atteso il principio della autosufficienza del ricorso, che deve contenere in sé tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della sussistenza della decisività del mezzo di prova, non essendo sufficiente, al riguardo, il mero richiamo agli atti difensivi o propositivi del pregresso giudizio di merito" (Cass. 01.10.1997, 09558). La genericità delle censure sul punto della omessa valutazione di elementi istruttori, pertanto, impedisce a questo Collegio di entrare nel merito del loro contenuto. Né è dato rilevare a qual pro' il riferimento, peraltro nuovo in questa sede, ai precedenti professionali e lavorativi del dipendente;
se messo, in particolare, in relazione alla domanda di una superiore inquadramento, cui essi sono completamente estranei. Il ricorso, pertanto, va rigettato, e, per il principio della soccombenza, cui fa riscontro anche quella nei due giudizi di merito, il CO va condannato al rimborso in favore della Banca delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna CO ES al rimborso in favore 2936. della Banca di Roma s.p.a. delle spese del giudizio di cassazione in euro oltre a euro 1.500,00 per onorari di avvocato. 2 7 Così deciso in Roma il 22 maggio 2002. Il Consigliere est. Presidente Giovanni Mazzarella 12115 Giovannill/apparella Stefano Ciciretti IL CANCY De sitate 3 3 0 5 1 . . A S T I N S R D A A , 3 ' T O 7 L , - L L A 8 L E - O 1 D P 1 I I S D E N N E G O A S T G D I S E A A O L D P O E T M A , I T L I O L A R R E I D T D D S E I T O G E N R E S E 8