Articolo 576 del Codice penale
Articolo 596Articolo 577
Versione
1 luglio 1931
>
Versione
5 ottobre 1944
>
Versione
26 luglio 2008
>
Versione
25 aprile 2009
>
Versione
23 ottobre 2012
>
Versione
9 agosto 2019
Art. 576.

(Circostanze aggravanti. Ergastolo )

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente e' commesso:

1° col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2° dell'articolo 61;

2° contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61 o quando e' adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi e' premeditazione;

3° dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;

4° dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;

5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, ((583-quinquies,)) 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;

5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;

5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

E' latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel numero 6° dell'articolo 61.
(5)

------------ AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
Entrata in vigore il 9 agosto 2019
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente