Sentenza 2 ottobre 2013
Massime • 1
Ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di un gruppo, i componenti del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; b) l'organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso; c) sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/10/2013, n. 44183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44183 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro AN - Presidente - del 02/10/2013
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 1648
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere - N. 15462/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE AN N. IL 06/11/1950;
avverso la sentenza n. 1452/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 28/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Destro Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 28.11.2012, confermava la sentenza resa dal Tribunale di Napoli il 21.10.2011, all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stata affermata la penale responsabilità di GH DR in ordine al reato associativo di cui al capi a), ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2, e rispetto alle violazioni del cit. D.P.R., art. 73, di cui ai capi h) ed i) della rubrica;
con condanna dell'imputato alla pena di anni otto di reclusione.
In riferimento all'imputazione di cui al capo h), il Collegio considerava che la contestazione conteneva un mero errore materiale, relativo alla data di commissione del fatto, dal momento che dagli atti di causa e dalla stessa motivazione della sentenza di primo grado, risultava chiaramente che l'arresto di RE NE UE - evenienza espressamente richiamata nel capo di imputazione - era avvenuto il 10.11.2004 e non già il 10.09.2004. Sulla scorta di tali rilievi, la Corte distrettuale considerava che le doglianze difensive, basate sul fatto che le intercettazioni risultavano formalmente successive rispetto alla data di commissione del fatto, erano prive di fondamento e che lo stesso appellante non disconosceva il valore probatorio delle effettuate captazioni, in ordine alla partecipazione dell'GH all'importazione in Italia di una partita di sostanza stupefacente, pari a 475,8 chilogrammi di hashish.
Con riguardo al delitto contestato al capo i), la Corte di Appello rilevava, del pari, l'infondatezza delle doglianze difensive, atteso che gli elementi di prova desunti dalle intercettazioni telefoniche risultavano confermati dalle dichiarazioni auto e etero accusatorie rese da IM. La Corte di merito considerava, poi, che i due episodi criminosi in questione costituivano il fondamento della partecipazione dell'GH al sodalizio criminoso di cui al capo a), risultando dimostrata la prova di uno stabile inserimento del prevenuto nella associazione e di un rilevante apporto causale protrattosi nel tempo e rilevante per il raggiungimento dei fini associativi.
2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione DR GH, a mezzo del difensore.
La parte, con il primo motivo, denuncia violazione di legge e vizio motivazionale. L'esponente reitera la doglianza che muove dalla collocazione temporale del fatto, che, secondo i termini dell'imputazione di cui al capo h), risalirebbe al 10.09.2004;
osserva che gli elementi di prova a carico dell'GH riguardano conversazioni telefoniche intervenute dal 5.11.2004 al 10.11.2004 e quindi in epoca successiva rispetto a tale data;
e ritiene che la Corte di Appello abbia immotivatamente ritenuto infondata la questione che era stata dedotta dalla difesa. Sotto altro aspetto, il ricorrente considera che la sentenza impugnata merita di essere annullata, anche in riferimento alla affermazione di colpevolezza relativa al capo i). Osserva che la Corte territoriale ha omesso di considerare che IM AN aveva dichiarato che la sostanza stupefacente di cui si tratta era rimasta sempre nella sua disponibilità e che pertanto, come sostenuto dalla difesa, stante la mancata consegna della droga, il delitto non risultava configurabile. Con il secondo motivo la parte deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. L'esponente rileva che la Corte di Appello, per sostenere l'inserimento dell'GH nella consorteria, richiama la circostanza relativa ai continui contatti che il prevenuto avrebbe avuto con i coimputati calabresi, senza chiarire le ragioni per le quali tali contatti sarebbero sintomatici della affiliazione. Al riguardo, osserva che tali contatti non hanno determinato la contestazione di episodi delittuosi a carico del ricorrente. La parte considera non convincente la motivazione resa dalla Corte di Appello, laddove afferma che la accertata responsabilità per i delitti di cui ai capi h) ed i) della rubrica costituisce sintomo della affiliazione alla consorteria;
ed osserva che in sentenza non vengono indicate le circostanze idonee ad affermare che vi fosse una preorganizzazione dei delitti ed un cofinanziamento della illecita attività, in vista di una futura distribuzione degli utili. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt.132 e 133 c.p., in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Rileva che la motivazione risulta apparente anche in riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
3.1 Il primo motivo di doglianza non ha pregio.
In riferimento alla collocazione temporale dell'episodio criminoso di cui al capo h) della rubrica, la Corte di Appello ha del tutto conferentemente osservato che l'indicazione "Fatto commesso ed accertato a Cassino (FR) in data 10/09/2004" è il portato di un mero errore materiale, reso palese dal contenuto degli stessi atti acquisiti al fascicolo. Il Collegio, al riguardo, ha considerato che nel medesimo capo di imputazione la collocazione del fatto in contestazione risulta definita in base all'arresto di tale RE NE, correo separatamente giudicato;
e che il giudice di primo grado ha chiarito che tale misura precautelare era stata eseguita il 10.11.2004. Oltre a ciò, la Corte territoriale ha del tutto logicamente rilevato che lo stesso appellante non aveva disconosciuto il valore probatorio delle operazioni di intercettazione telefonica di cui si tratta sebbene, formalmente, dette operazioni risultassero successive alla data di commissione del fatto.
Le censure che involgono il capo i) della rubrica, sono del pari destituite di fondamento. La Corte di Appello ha considerato: che il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, si realizza anche con la mera condotta di intermediazione nell'acquisto da parte di terzi della sostanza stupefacente;
e che, comunque, risultava inequivocamente accertato che GH aveva avuto la materiale disponibilità, quanto meno, di un campione relativo alla partita di droga di cui si tratta.
Ebbene, il percorso argomentativo sviluppato dal giudice di merito si colloca nell'alveo dell'insegnamento ripetutamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in riferimento al perfezionamento della fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. La Corte regolatrice, infatti, ha chiarito che la legge non richiede che la droga venga materialmente consegnata al compratore, atteso che il reato si perfeziona attraverso la formazione del consenso sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo, senza che occorra la concreta traditici della cosa o il pagamento del corrispettivo (Cass. Sez. 5, sentenza n. 18368 del 9.12.2003, dep. 21.04.2004, Rv. 229230; Cass. Sez. 4, sentenza 38222 del 19.05.2009, dep. 30.09.2009, Rv. 245293). E deve considerarsi che si è pure affermato che qualora emerga un fatto diverso dal mero accordo per importare la droga, come l'assunzione della gestione dell'attività volta all'effettivo trasferimento nel territorio nazionale dello stupefacente, il delitto deve ritenersi consumato (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 27998 del 11/07/2011, dep. 15/07/2011, Rv. 250560).
3.2 In tali termini si introduce l'esame del secondo motivo di ricorso.
Si evidenzia che le valutazioni effettuate dalla Corte di Appello, in ordine alla prova della sussistenza della associazione ex D.P.R. n.309 del 1990, art. 74, si collocano nell'alveo tracciato, in materia,
dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione. Ed invero, al fine della configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, la Corte regolatrice ha chiarito che è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di un gruppo, i membri del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti;
b) l'organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso;
c) sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10758 del 18.02.2009, dep. 11.03.2009, Rv. 242897).
Orbene, nel caso di specie, il Collegio ha legittimamente considerato che i due episodi criminosi di cui ai capi h) ed i), sopra richiamati, costituivano il fondamento della ritenuta partecipazione dell'GH al sodalizio criminoso. In particolare, i giudici del gravame hanno sottolineato che risultava accertato: che GH aveva fornito un espresso contributo all'importazione in Italia della partita pari a 475 chilogrammi di hashish, da lui stesso acquistata in Spagna;
e che qualche tempo dopo l'imputato aveva partecipato all'operazione concordata per tentare di ripianare la grave perdita economica subita dall'associazione, a causa del sequestro della predetta partita di droga. Oltre a ciò, i giudici di merito hanno conferentemente rilevato che GH, risultava coinvolto nella preparazione di ulteriori importazioni di stupefacenti, che pur non essendo state cristallizzate in specifiche contestazioni ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, risultavano indicative della affiliazione dell'imputato alla associazione. Preme allora evidenziare che questa Suprema Corte ha da tempo rilevato che in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 10781 del 13/12/2000, dep. 16/03/2001, Rv. 218731). E si è pure precisato che, ai fini della configurabilità dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, non è richiesto un patto espresso fra gli associati, ben potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetizione, dai rapporti tra gli autori, dalla ripartizione dei ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento di un comune obiettivo e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pure non particolarmente complessa e sofisticata, indicativa della continuità temporale del vincolo criminale (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 40505 del 17/06/2009, dep. 19/10/2009, Rv. 245282).
3.3 Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, anche per quanto concerne la dosimetria della pena. È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez. 6, 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Cass. sez. 6, 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che certamente non sussiste nel caso di specie. In riferimento al diniego delle attenuanti generiche, la Corte di Appello ha diffusamente considerato che meritavano condivisione le valutazioni ostative già effettuate dal primo giudice, il quale aveva sottolineato la concreta gravità dei fatti per cui si procede e che GH risulta gravato da precedenti penali plurimi e specifici. Inoltre, la Corte territoriale ha osservato che neppure poteva trovare accoglimento la richiesta di rideterminazione del trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice, in assenza di alcuna circostanza idonea a sorreggere la relativa istanza.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2013