Sentenza 23 maggio 2023
Massime • 2
In tema di ricorso per cassazione, l'ambito di deducibilità del vizio di motivazione riguarda anche altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, integrando il travisamento della prova ulteriore criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione, il cui esame nel giudizio di legittimità deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio e non il fatto nella sua interezza.
In tema di trasferimento fraudolento di valori, il delitto è configurabile anche nel caso in cui i beni del soggetto sottoposto o sottoponibile a misura di prevenzione patrimoniale siano stati fittiziamente intestati a persone (quali il coniuge, i figli, i conviventi nell'ultimo quinquennio, ecc.) per le quali opera la presunzione d'interposizione fittizia ex art. 2-ter legge 31 maggio 1965, n. 575, ora sostituito dall'art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non potendosi tuttavia prescindere, in tali casi, dalla verifica della capacità elusiva dell'operazione patrimoniale, alla luce di elementi di fatto ulteriori rispetto all'atto del trasferimento, idonei a consentire la ricostruzione dell'elemento soggettivo della fattispecie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2023, n. 39846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39846 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2023 |