Sentenza 26 ottobre 2006
Massime • 1
In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.), la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico di guisa che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato; è, inoltre, necessario che la condotta illegittima non ecceda macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, anche arbitrariamente, un proprio diritto, ponendo in essere un comportamento costrittivo dell'altrui libertà di determinazione, giacché, in tal caso, ricorrono gli estremi della diversa ipotesi criminosa di cui all'art. 610 cod. pen. (violenza privata). (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di appello che aveva affermato la sussistenza del reato di cui all'art. 610 cod. pen. invece di quello di cui all'art. 393 cod. pen. nella condotta di alcuni soggetti, aderenti ad un Consorzio, che avevano bloccato l'entrata e l'uscita degli automezzi di uno stabilimento appartenente ad una società, contrattualmente vincolata al detto Consorzio e rimasta inadempiente, rilevando, per converso, da un lato, l'esistenza dell'accordo che avrebbe legittimato il ricorso dei consorziati in giudizio anche al fine di ottenere un provvedimento d'urgenza volto ad inibire comportamenti in contrasto con gli obblighi contrattuali e, dall'altro, il protrarsi della violazione e dell'entità della stessa).
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- 1. Minaccia: il reato può concorrere con quello di violenza privata (Cassazione penale n. 19374/23)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 settembre 2023
La massima Il delitto di violenza privata si distingue da quello di minaccia per la coartata attuazione da parte del soggetto passivo di un contegno (commissivo od omissivo) che egli non avrebbe assunto, ovvero per la coartata sopportazione di una altrui condotta che egli non avrebbe tollerato. Ne consegue che i due reati, sebbene promossi da un comune atteggiamento minatorio, concorrono tra loro nel caso in cui le rispettive condotte antigiuridiche - che danno luogo a eventi giuridici di diversa natura e valenza - si articolino in un tempo significativo, ripetendosi nel tempo, scindendo i rispettivi momenti di manifestazione esteriore e i rispettivi esiti coartanti. (In motivazione la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2006, n. 38820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38820 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico Presidente - del 26/10/2006
Dott. CALABRESE Renato Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pierfrancesco Consigliere - N. 1806
Dott. FERRUA Giuliana Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro Consigliere - N. 044179/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL SO, nato il [...];
2) DI AT LO, nato il [...];
3) DI ER RO, nato il [...];
4) DI AN NN, nato il [...];
5) DI AN PP, nato il [...];
6) DI AN SE, nato il [...];
7) RO ET, nato il [...];
8) ON PP, nato il [...];
9) MA ES, nato il [...];
10) MA ET, nato il [...];
11) MA MA, nato il [...];
avverso sentenza del 04/02/2005 della Corte Appello di l'Aquila;
visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere, Dott. FERRUA Giuliana;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame;
udito, per la parte civile, l'avv. MARINUCCI Bernardino che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Maniero Massimo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 31/10/02 il Tribunale di L'Aquila dichiarava gli imputati in epigrafe indicati responsabili del reato di cui all'art. 610 c.p., comma 2, art. 339 c.p., art. 110 c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, stazionando fisicamente nei pressi dell'ingresso dello stabilimento della "Cementerie di GN S.p.A., impedivano l'entrata e l'uscita degli automezzi: con le attenuanti generiche prevalenti li condannava a pene ritenute di giustizia ed al risarcimento dei danni contestualmente liquidati in favore delle parti civili.
Tale decisione veniva confermata dalla Corte di Appello con pronuncia 4/2/05 avverso la quale hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati nei termini che seguono.
1 - Violazione degli artt. 521, 522 e 552 c.p.p. per mancanza di correlazione tra il fatto accertato in sentenza e quello contestato.
In particolare si è dedotto che era intervenuta condanna in relazione a violenza esplicata nei confronti degli autisti, mentre era stata addebitata violenza sui mezzi di trasporto, mancando nel capo di imputazione ogni riferimento alle persone. La censura è infondata.
Secondo giurisprudenza assolutamente costante di questa Corte, il principio di correlazione tra contestazione e sentenza può ritenersi violato unicamente in caso di assoluta e reale difformità tra l'accusa e l'accertamento, con relativa statuizione, del giudice, nel senso che i fatti devono essere diversi nei loro elementi essenziali tanto da determinare un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, con pregiudizio dei diritti della difesa: una siffatta situazione è stata negata ogniqualvolta sia individuabile un nucleo comune tra la condotta ascritta e quella ritenuta (ex plurimis: Cass., 4/3/98, n. 0 2794, RV. 210005; Cass., 3/7/98, n. 0 1258, RV. 210231; Cass., 11/6/99, n. 0 7581, RV. 213776; Cass., 28/6/05, n. 24438, RV. 231855). Nella delineata ottica va riconosciuto che nel caso in esame la lamentata violazione non ricorre: invero essendo stato contestato di avere impedito "l'entrata e l'uscita degli automezzi", ossia un'azione che non poteva prescindere dall'agire dei soggetti che guidavano detti automezzi, ossia degli autisti, risulta evidente che la condotta addebitata era quella di violenza nei confronti di costoro.
2 - Violazione degli artt. 393, 610 c.p. per erronea qualificazione del fatto e mancanza dell'elemento soggettivo. Vizio di motivazione.
All'uopo è stato denunciato che gli imputati avevano agito bloccando i camion dell'Ali a causa dell'inosservanza dell'accordo 17/2/00 stipulato tra il Consorzio NO AS (cui aderivano essi imputati), il legale rappresentante della società "Cementerie di GN (proprietaria dello stabilimento ove era stato attuato il blocco) e l'Ali S.p.A. (proprietaria dei mezzi bloccati) in base al quale avrebbe dovuto esserci rotazione tra i mezzi del Consorzio e quelli del vettore concorrente, Ali;
si è altresì rilevato che in termini ingiustificati era stato affermato il superamento dei limiti entro i quali avrebbe potuto ravvisarsi un esercizio arbitrario delle proprie ragioni le censure sono fondate.
La Corte territoriale ha negato la configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni sotto un duplice profilo:
1 - rilevando che sussisteva divario tra il risultato dell'azione violenza ed il diritto che sarebbe stato tutelabile avanti l'organo giurisdizionale nonché tra i destinatari della protesta e coloro che ne subivano gli effetti (autisti dell'Ali, non direttamente coinvolti nella vicenda);
2 - ritenendo che comunque si fossero ecceduti macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, sia pure arbitrariamente, un preteso diritto. Con riguardo alla prima ragione della decisione si osserva quanto segue. Ricorre il reato di ragion fattasi nel caso in cui la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente corrisponda perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, essendo il reato caratterizzato solo dalla sostituzione, da parte dell'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato: il delitto de quo si traduce infatti nell'indebita attribuzione a sè stesso da parte del privato di poteri e facoltà spettanti al giudice e l'autore deve essere animato dal fine di esercitare un proprio diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa effettivamente e giuridicamente, sebbene non si richieda che essa sia realmente fondata (Cass., 22/1/88, n. 7483, RV. 178737; Cass., 22/3/88, n. 10534, RV. 179558; Cass., 20/10/1998, n. 2164, RV. 209812). Orbene, nella fattispecie i giudici di merito, pur non ponendo in dubbio ed anzi riconoscendo l'esistenza dell'accordo invocato dal ricorrente, erroneamente hanno escluso la configurabilità del reato de quo: invero non si è considerato che gli imputati in quanto aderenti al consorzio ben potevano agire per ottenere provvedimento anche di urgenza che imponesse il rispetto di quanto pattuito e inibisse alla "Cementerie di GN di avvalersi di mezzi di trasporto del vettore concorrente in violazione della concordata rotazione.
Venendo alla ulteriore ragione della decisione va considerato che essa si risolve in apodittica affermazione.
Indubbiamente, in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è necessario che la condotta illegittima non ecceda microscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, anche arbitrariamente, un proprio diritto, ponendo in essere un comportamento costrittivo dell'altrui libertà di determinazione particolarmente grave: in tale ottica di è ritenuta ipotesi di violenza privata e non di esercizio arbitrario con riguardo a comportamento di percosse al debitore (Cass., 1/10/99, n. 13162, RV. 214974). Nella fattispecie peraltro non si è individuato alcun effettivo atteggiamento superante i suddetti limiti: il richiamo al numero di soggetti lesi ed al perdurare dell'azione di cui alla sentenza impugnata non è decisivo, non essendosi considerato se siffatti dati non fossero conseguenza a loro volta del protrarsi della violazione e dell'entità della stessa;
ne' la circostanza che sia stata coartata la volontà di soggetti dipendenti della società Ali, può incidere posto che nei loro confronti non risulta essere stata esplicata altra violenza o minaccia al di là dell'impedimento alla loro azione che il giudice in ipotesi avrebbe potuto inibire.
In conclusione la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia la quale dovrà procedere a nuovo esame in ordine alla qualificazione dei fatti, attenendosi ai principi sopra enunciati e senza incorrere negli evidenziati errori giuridici e nelle segnalate inadeguate valutazioni.
P.Q.M.
La Corte,
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2006