Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2006, n. 38820
CASS
Sentenza 26 ottobre 2006

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.), la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico di guisa che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato; è, inoltre, necessario che la condotta illegittima non ecceda macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, anche arbitrariamente, un proprio diritto, ponendo in essere un comportamento costrittivo dell'altrui libertà di determinazione, giacché, in tal caso, ricorrono gli estremi della diversa ipotesi criminosa di cui all'art. 610 cod. pen. (violenza privata). (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di appello che aveva affermato la sussistenza del reato di cui all'art. 610 cod. pen. invece di quello di cui all'art. 393 cod. pen. nella condotta di alcuni soggetti, aderenti ad un Consorzio, che avevano bloccato l'entrata e l'uscita degli automezzi di uno stabilimento appartenente ad una società, contrattualmente vincolata al detto Consorzio e rimasta inadempiente, rilevando, per converso, da un lato, l'esistenza dell'accordo che avrebbe legittimato il ricorso dei consorziati in giudizio anche al fine di ottenere un provvedimento d'urgenza volto ad inibire comportamenti in contrasto con gli obblighi contrattuali e, dall'altro, il protrarsi della violazione e dell'entità della stessa).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2006, n. 38820
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38820
Data del deposito : 26 ottobre 2006

Testo completo