Sentenza 10 luglio 2008
Massime • 1
Integra il delitto di tentata estorsione continuata la condotta che si risolva nella reiterazione di minacce rivolte a far desistere il destinatario dall'azione giudiziaria iniziata con la proposizione di una richiesta di sequestro conservativo, perché nella nozione di danno, elemento della fattispecie, rientra anche la rinuncia, coartata, alla tutela preventiva del diritto di credito, costituita dal sequestro preventivo.
Commentario • 1
- 1. Tentata estorsione e rapina aggravata: violenza per impedire l'esercizio del diritto di credito (Giudice Alessandro Cananzi)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/07/2008, n. 34900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34900 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 10/07/2008
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1139
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 16539/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
QUARTI Gianfranco, n. Zogno il 28 maggio 1951;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia in data 9 aprile 2008;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, sost. Proc. Gen. Dott. Meloni Vittorio, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore dell'imputato, avv. Bruni Roberto, del foro di Bergamo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
Con ordinanza in data 9 aprile 2008 il Tribunale del riesame di Brescia confermava l'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere (poi sostituita con quella degli arresti domiciliari per le condizioni di salute dell'indagato e, come si desume dal ricorso per Cassazione, attualmente sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora nel territorio del comune di Bergamo) disposta nei confronti di RT Gianfranco dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo in data 19 marzo 2008 in ordine al reato di tentata estorsione continuata.
Secondo la ricostruzione dei fatti del giudice di merito l'arch. RT, che aveva rilevanti interessi in due società lussemburghesi nei cui confronti l'avv. Mario Caffi per conto dei suoi clienti NC ER e AN EA aveva proposto il 20 febbraio 2008 richiesta di sequestro conservativo, la sera del 5 marzo 2008 a seguito del rifiuto dell'avv. Caffi di riceverlo nella sua abitazione aveva minacciato pesantemente il legale ("mi stai rovinando, se non ritiri quello che hai presentato domani mattina ti faccio ammazzare, te la faccio pagare"), colpendo con calci il portone d'ingresso; il giorno successivo per telefono, tramite la segretaria, aveva esortato l'avv. Caffi "a fargli avere la documentazione richiesta", il 7 marzo successivo aveva minacciato per telefono anche AN EA ("Se non ritiri la causa entro lunedì vengo a cercarti te, tua moglie e le tue figlie"). In due occasioni, l'8 e il 12 marzo 2008, il RT si era inoltre rifiutato di esibire alla Polizia la pistola che regolarmente deteneva, nonostante che la seconda volta gli fosse stato notificato l'ordine cautelare di consegna delle armi e delle munizioni detenute emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Bergamo. Il Tribunale del riesame riteneva corretta la qualificazione giuridica del fatto essendo l'obiettivo perseguito dal RT (di ottenere la rinuncia al ricorso in materia cautelare), connotato da un profilo di ingiustizia. Nell'ordinanza impugnata si sosteneva, inoltre, che per concretizzare il danno patrimoniale nel reato di estorsione fosse sufficiente impedire alla vittima di perseguire i propri interessi economici nel modo ritenuto più opportuno, non essendo richiesta la compromissione, o il rischio di compromissione, totale o parziale, di beni determinati.
Quanto all'esigenza cautelare prevista dall'art. 274 c.p.p., lett. c), il Tribunale del riesame ne riteneva la sussistenza per la gravità e la reiterazione della condotta minacciosa e per l'ingiustificato rifiuto da parte dell'indagato di esibire la pistola detenuta alle forze dell'ordine. A seguito dell'intervenuta sostituzione della custodia cautelare con gli arresti domiciliari il Tribunale si riteneva esonerato dall'esame di ulteriori profili di adeguatezza della misura cautelare.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, tramite i suoi difensori, il RT deducendo:
1) la violazione o erronea applicazione dell'art. 629 c.p. ribadendo quanto sostenuto con la richiesta di riesame, che il fatto cioè dovesse essere qualificato giuridicamente come tentata violenza privata, reato punito con pena inferiore a quella prevista dall'art.280 c.p.p. per l'applicazione di misure coercitive, non essendo configurabile un danno patrimoniale immediato e diretto per le persone offese dal ritiro del ricorso per ottenere il sequestro conservativo (e non essendo stato, tra l'altro, provato l'effettivo diritto di credito dei coniugi ER - EA); la giurisprudenza citata dal Tribunale del riesame riguarderebbe la diversa ipotesi dell'"estorsione contrattuale";
2) la mancanza di motivazione in ordine all'adeguatezza di misure cautelari diverse dalla custodia in carcere (originariamente applicata) e dagli arresti domiciliari (applicata al momento della pronuncia del Tribunale del riesame).
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Quanto al primo motivo, la Corte osserva che nel caso di specie ben può essere ravvisato il danno per le persone offese (con relativo ingiusto profitto da parte dell'indagato) che caratterizza il reato di estorsione.
Infatti, secondo la non contestata ricostruzione dei fatti, le minacce rivolte dal RT prima all'avv. Caffi e poi al EA, suo creditore, erano strumentali rispetto alla coazione dell'altrui volontà, essendo perseguito con la condotta intimidatrice il fine di paralizzare ogni forma di tutela del diritto dei coniugi EA - ER nei confronti delle società lussemburghesi facenti capo all'indagato e quindi di costringere i predetti creditori al ritiro del ricorso (già presentato dal loro legale), con il quale era stato richiesto il sequestro conservativo.
La Corte ritiene che il Tribunale del riesame abbia correttamente qualificato il fatto come tentativo di estorsione e non, secondo quanto dedotto dalla difesa, come tentata violenza privata. Infatti il delitto di estorsione costituisce un'ipotesi speciale rispetto al delitto di violenza privata fungendo da elemento specializzante, oltre al conseguimento dell'ingiusto profitto, il correlativo danno per la persona offesa che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non può non rivestire una connotazione patrimoniale e deve consistere in un'effettiva diminuzione del patrimonio inteso in senso lato (Cass. sez. 1, 8 giugno 1993 n. 1683, Puglisi;
sez. 1, 5 novembre 1997 n. 9958, Carelli;
Cass. sez. 1, 7 novembre 1989 n. 679, Nappa;
sez. 5, 21 ottobre 1987 n. 1733, Petrelli). Pertanto, in mancanza di elementi specializzanti rispetto alla semplice coartazione, con violenza o minaccia, dell'altrui volontà, va configurato il delitto di violenza privata. Quando alla medesima condotta ("chiunque, mediante violenza o minaccia, costringe taluno a fare omettere qualche cosa") si aggiunge l'evento ulteriore di "procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno" deve ritenersi invece sussistente il delitto di estorsione. Inoltre l'elemento dell'ingiusto profitto si individua in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l'autore intenda conseguire e che non si colleghi ad un diritto o sia perseguito con uno strumento antigiuridico (come nel caso di minacce, percosse o lesioni) o ancora con uno strumento legale, ma avente uno scopo tipico diverso (tra le tante, Cass. sez. 2, 17 novembre 2005, n. 29563, Calabrese). Nel concetto di danno è richiesta invece una connotazione di ordine patrimoniale. Questa Corte ha già affermato che tale connotazione va riconosciuta anche nel caso in cui la condotta intimidatrice sia diretta ad ottenere la desistenza dall'esercizio, attraverso la legittima tutela dei diritti e degli interessi, di una tempestiva azione giudiziaria (cfr. Cass. sez. 6, 20 giugno 1987, n. 1533, Sorrentino;
sez. 2, 31 marzo 2008 n. 16698, Colucci). Infatti, come correttamente rilevato nell'ordinanza impugnata, il patrimonio non è un insieme di beni materiali, ma un insieme di rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico, unificati dalla legge in considerazione dell'appartenenza al medesimo soggetto, per cui "qualsiasi situazione possa incidere negativamente sull'assetto economico di un individuo, comprese la delusione di aspettative e chances future di arricchimento o di consolidamento dei propri interessi, è destinata a rientrare nel concetto di danno di cui all'art. 629 c.p.". Questa impostazione, che si fonda sul concetto civilistico di patrimonio, consente di comprendere ragionevolmente nel concetto di danno, ai fini della configurabilità del reato di estorsione, anche la rinuncia (in questo caso pretesa dall'indagato) alla tutela preventiva del diritto di credito costituita dal sequestro conservativo, sequestro che viene richiesto allo scopo di evitare la perdita della garanzia generica sui beni del debitore e che permette quindi al creditore di mantenere integro il proprio patrimonio. Anche il secondo motivo è infondato in quanto il Tribunale del riesame ha motivato, con riferimento a puntuali e specifici dati di fatto (gravità e reiterazione delle condotte, tenace rifiuto del RT di esibire e consegnare l'arma in suo possesso anche in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare), la necessità di "una misura custodiate in grado di costituire serio diaframma tra il medesimo e l'esterno onde evitare il ripetersi di situazioni analoghe a quelle già verificatesi", così implicitamente ritenendo inadeguate misure non custodiali e prendendo comunque atto dell'intervenuta sostituzione, per motivi di salute, della misura della custodia in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari. Del resto, per giurisprudenza consolidata, in tema di scelta e adeguatezza delle misure cautelari, l'onere di motivazione deve ritenersi assolto allorché venga dimostrato che l'unica misura adeguata ad impedire la prosecuzione dell'attività criminosa sia la permanenza in carcere, rimanendo così superata ed assorbita la dimostrazione dell'inadeguatezza delle altre subordinate misure cautelari meno afflittive. (Cass. sez. 5, 19 ottobre 2005 n. 9494, Pannone;
sez. 1, 26 settembre 2003 n. 45011, Villani;
sez. 3, 11 gennaio 1999 n.19, Atiogbe). Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2008