Sentenza 15 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, nell'ipotesi di più soggetti imputati in concorso tra loro dello stesso reato, non è gravato dell'onere motivazionale di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni e di motivare in ordine alla eventuale differenziazione delle pene inflitte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2016, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2016 |
Testo completo
0 188 6-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 15/12/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA -Presidente - N. 3397 Dott. PIERCAMILLO DA VIGO - Consigliere - Dott. UGO DE CRESCIENZO REGISTRO GENERALE N. 35820/2015- Consigliere - Dott. GIUSEPPE COSCIONI Dott. GIUSEPPE SGADARI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONACINA RI N. IL 07/07/1969 GIULIANI AU N. IL 20/01/1975 avverso la sentenza n. 6918/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 13/03/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. M . Pinell che ha concluso per il rigento dei ricons ع ر Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. или томси ра Волоста е ed slenie @moui per Guillon ein s yporters تأكد n د سلام Corv мн е ново не в ассо دشت از تراز RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Milano confermava la condanna degli imputati alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa per il reato di rapina aggravata. Si contestava agli imputati il concorso nel reato di estorsione consumato minacciando la persona offesa per farsi consegnare il corrispettivo di una prestazione sessuale non avvenuta.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del AC che deduceva:
2.1. vizio di motivazione in relazione alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa: la motivazione delle sentenza impugnata sarebbe illogica in quanto accordava piena credibilità solo ad alcuni dei contenuti testimoniali dell'offeso; inoltre le conferme alle dichiarazioni accusatorie identificate dalla Corte di appello nella effettuazione di due prelievi bancomat non sarebbero specifici e, dunque, non confermerebbero la credibilità del dichiarato;
2.2. vizio di legge e di motivazione circa la esistenza degli elementi della rapina: il AC non avrebbe posto in essere alcun atto intimidatorio, tale non potendo essere considerato, né la sua presenza in auto unitamente alla coimputata IU ed alla persona offesa, né il fatto di avere posto una mano sulla spalla dell'offeso;
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione per mancata qualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni: il AC non sarebbe stato a conoscenza della non azionabilità del credito da prostituzione e dunque avrebbe agito per riscuotere delle somme ritenute esigibili;
2.4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla definizione del trattamento sanzionatorio: la pena sarebbe sproporzionata ed avrebbe dovuto essere concesso il beneficio della sospensione condizionale non essendo emersi elementi ostativi.
3. Proponeva ricorso per cassazione anche il difensore della IU che deduceva:
3.1. vizio di legge per illegittimo inquadramento del fatto nel reato di rapina piuttosto che in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
non vi sarebbe l'ingiusto profitto in quanto la somma pretesa corrisponderebbe al corrispettivo del meretricio, che avrebbe una tutela giuridica seppur limitata alla legittimità della soluti retentio;
3.2. vizio di legge e di motivazione nella parte in cui veniva esclusa la inquadrabilità del fatto nella fattispecie prevista dall'art. 610 cod. pen.; mancherebbe inoltre il dolo specifico che caratterizza la rapina e pertanto la reazione dell'imputata avrebbe potuto al più essere inquadrata come violenza privata;
3.3. vizio di legge e di motivazione nella definizione del trattamento sanzionatorio: sarebbe illegittima la scelta di bilanciare le attenuanti generiche in equivalenza con le aggravanti;
il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputata sarebbe stato, inoltre, irragionevolmente parificato a quello del coimputato autore materiale delle minacce.
4. La difesa della IU il 28 novembre 2016 depositava motivi aggiunti con i quali rilevava la legittimità delle pretesa alla base dell'azione contestata, la mancanza di motivazione in ordine alle doglianze relative alla qualificazione giuridica del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni o come violenza privata, nonché la mancanza di motivazione in relazione alle censure rivolte nei confronti del trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse del AC è manifestamente infondato.
1.1.Le censure dedotte nei confronti della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e della credibilità dei relativi contenuti accusatori sono manifestamente infondate. In materia il collegio condivide la giurisprudenza della Corte di legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della vittima, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone;
la Corte ha precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Cass. sez. un, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214). Con specifico riguardo alla possibilità di valutazione "frazionata" delle dichiarazioni della persona offesa il collegio condivide, altresì, la giurisprudenza secondo cui è legittima la valutazione segmentata delle dichiarazioni della parte offesa, purché il giudizio di inattendibilità, riferito soltanto ad alcune circostanze, non comprometta per intero la stessa credibilità del dichiarante ovvero non infici 3 6 n. 20037 del la plausibilità delle altre parti del racconto (Cass. sez. 19/03/2014, Rv. 260160). Nel caso di specie, la Corte di appello valutava la testimonianza dell'offeso (costituito parte civile) nel rispetto delle indicate linee ermeneutiche. Le reticenze della vittima erano ritenute giustificate dai sentimenti di pudore che connotano l'area sessuale e, comunque, risultavano confinate nell'area della descrizione del contatto con la IU dunque ad una fase «dotata di una sua autonomia», non incidente sul resto della dichiarazioni che concernevano più specificamente le «modalità dell'agire violento e predatorio degli imputati» che costituivano il nucleo centrale della testimonianza utile alla verifica dell'ipotesi estorsiva contestata (pag. 4 della sentenza impugnata). Peraltro, ancora una volta in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione, la Corte territoriale effettuava la valutazione di credibilità dei contenuti accusatori attraverso la analisi di elementi di conferma "esterni" alla testimonianza. Venivano così valorizzati i prelievi bancomat, effettuati nei tempi e nei luoghi indicati dall'offeso (si tratta di «diversificati prelievi, questi, già di per sé ben poco compatibili con la dazione di denaro accredita da IU, all'esito di una mera discussione con AC ed a fronte di un rapporto non consumato»: pag. 4 della sentenza impugnata). Il tessuto motivazionale offerto a sostegno dell'affermazione di responsabilità che risulta dal compendio integrato delle due sentenze di merito non presenta, pertanto, nessuna frattura logica manifesta e decisiva e risulta coerente con le emergenze processuali, sottraendosi ad ogni censura in questa sede.
1.2. Manifestamente infondato è il motivo che deduce l'inesistenza degli elementi costitutivi della rapina. Invero, la Corte territoriale evidenziava con chiarezza la attività minatoria posta in essere dal AC per ottenere il corrispettivo della prestazione sessuale evidenziando come le eventuali inesattezze circa l'attribuzione all'uno o all'altro di specifiche minacce, comunque inserite in un contesto concorsuale, non incidevano [...] sugli aspetti determinanti del racconto, sempre ribadito nei suoi termini essenziali di incombente e strumentale intimidazione fisica e verbale» (pag. 4 della sentenza impugnata). Dunque l'azione minatoria veniva accertata dai giudici di merito con motivazione priva di incrinature logica ed aderente alle emergenze processuali e, segnatamente, ai contenuti accusatori promananti dalla testimonianza della persona offesa. Anche la direzione dell'azione all'ottenimento di un profitto ingiusto venivano giustificati evidenziando la non riconducibilità della somma ottenuta ad alcuna prestazione, tenuto conto del fatto che il rapporto sessuale non era stato consumato. Anche le censure dirette nei confronti della ritenuta eccessività del trattamento sanzionatorio e del diniego del beneficio della sospensione condizionale delle 4 pena sono manifestamente infondate. Mentre tale ultimo beneficio non poteva essere invocato a causa della entità della sanzione inflitta, le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio non si confrontano con la consolidata giurisprudenza secondo cui la determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n. 117242).
2. Manifestamente infondato è anche il motivo, proposto nell'interesse di entrambi gli imputati, che invoca l'inquadramento del fatto nella più lieve fattispecie prevista dall'art. 393 cod. pen., facendo leva per quanto riguardava specificamente il AC, sulla sua ignoranza della non azionabilità giudiziaria del credito da prostituzione e, dunque, sulla pretesa direzione dell'azione a riscuotere un credito tutelabile per le vie legali. In materia di diagnosi differenziale tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed il delitto di estorsione la giurisprudenza ha chiarito che è configurabile il delitto di estorsione in presenza di una delle seguenti condizioni relative alla condotta di esazione violenta o minacciosa di un credito: a) la sussistenza di una finalità costrittiva dell'agente, volta non già a persuadere ma a costringere la vittima, annullandone le capacità volitive;
b) l'estraneità al rapporto contrattuale di colui che esige il credito, il quale agisca anche solo al fine di confermare ed accrescere il proprio prestigio criminale attraverso l'esazione con violenza e minaccia del credito altrui;
c) la condotta minacciosa e violenta finalizzata al recupero del credito sia diretta nei confronti non soltanto del debitore ma anche di persone estranee al sinallagma contrattuale (Cass. sez. 2 n. 11453 del 17/02/2016, Rv. 267123). Si tratta di un approdo giurisprudenziale che il collegio ritiene utilizzabile anche con riguardo alla diagnosi differenziale tra il reato di rapina e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La rapina si distingue infatti dall'estorsione per l'impossessamento "diretto" ovvero agito senza la mediazione della vittima della azione coercitiva. 5 Nel caso di specie, come evidenziato dalla Corte di merito l'azione posta in essere dagli imputati era finalizzata alla assoluta costrizione della volontà inquadrandosi, per ciò solo, ovvero in ragione della rilevata potenza sopraffattrice dell'azione violenta nella fattispecie contestata. Ciò a prescindere dalla, pur rilevabile, inesistenza di un credito azionabile per le vie legali, tali non essendo il credito da prostituzione la cui inesigibilità giudiziaria è fatto notorio che, contrariamente a quanto dedotto, esclude che il AC e la IU agissero nella consapevolezza di riscuotere un credito esigibile.
3. Anche il ricorso proposto nell'interesse della IU (le cui argomentazioni sono state ribadite con i motivi aggiunti) è manifestamente infondato.
3.1. La pretesa di inquadrare la condotta contestata nella fattispecie prevista dall'art. 610 cod. pen. è manifestamente infondata. L'azione violenta posta in essere dagli imputati, nella ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici di merito risulta specificamente diretta ad ottenere, attraverso l'impossessamento, un "profitto ingiusto" e non già come richiesto dalla fattispecie "residuale" di cui all'art. 610 cod. pen. alla costrizione della vittima ad un generico "facere" (concretatosi nel caso di specie nella dazione di somme asseritamente non ingiuste). Invero la non azionabilità giudiziaria del credito da prostituzione unitamente alle modalità violente e coercitive dell'impossessamento cui risultava finalizzato il preordinato contesto predatorio» rilevato dai giudici di merito (pag 4 della sentenza impugnata) configura come sicuramente "ingiusto" il profitto lucrato legittimando l'inquadramento contestato.
3.3. Le doglianze proposte nell'interesse della IU nei confronti della definizione del trattamento sanzionatorio sono, infine, manifestamente infondate. Le censure mosse avverso la legittimità del giudizio di equivalenza non si confrontano con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142). Pertanto il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione 6 di uno (o più) dei criteri indicati nell'articolo 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione;
infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Cass. Sez. 2, sent. n. 12749 del 19/03/2008, dep. 26/03/2008, Rv. 239754; Sez. 4, sent. n. 56 del 16/11/1988, dep. 5/1/1989 rv 180075). Del pari, si presentano manifestamente infondate le doglianze che fanno leva sulla ingiustizia di un trattamento sanzionatorio "parificato" a quello del coimputato. Il trattamento sanzionatorio deve essere infatti definito sulla base di parametri squisitamente individuali, non essendo richiesta nessuna valutazione comparativa tra posizioni omogenee. Tra i parametri di legittimità per la definizione della pena si rinviene, infatti, quello della valutazione comparativa tra le pene inflitte ai concorrenti. Sul giudice non grava pertanto alcun onere motivazionale in ordine alla eventuale differenziazione delle pene inflitte.
2. Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ciascuno al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500.00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 15 dicembre 2016 L'estensore Il Presidente Sandra Recchione Piercamillo Davigo chione DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECOND SEZIONE PENALE IL 16 GEN. 2017 CANGELete Claudia Pianelli 7