Cass. pen., sez. II, sentenza 10/04/2008, n. 26819
CASS
Sentenza 10 aprile 2008

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In tema di tentativo di estorsione, l'assenza di esplicite minacce comporta che l'idoneità della condotta rispetto all'ingiusto risultato debba essere apprezzata in riferimento alle modalità con cui è stata posta in essere, avendo riguardo alla personalità sopraffattrice del soggetto agente, alle circostanze ambientali, all'ingiustizia del profitto, alle particolari condizioni soggettive della vittima.

L'indagato in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. o per un reato collegato ex art. 371, comma secondo, lettera b), cod. proc. pen., la cui posizione sia stata definita con archiviazione, può assumere l'ufficio di testimone in ordine ai fatti riguardanti l'altrui responsabilità, sempre che abbia ricevuto l'avvertimento preliminare alle dichiarazioni accusatorie circa la conseguente doverosa assunzione dell'ufficio di testimone e sempre che non abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di non rispondere. (La Corte ha precisato che, in mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 64, comma terzo, lettera c), cod. proc. pen., le dichiarazioni eventualmente rese in ordine all'altrui responsabilità sono inutilizzabili nei confronti del soggetto accusato).

Il divieto di provare la colpevolezza sulla base delle dichiarazioni di chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore opera a condizione che al dichiarante possa essere mosso il rimprovero per una simile condotta, sicché non si applica al caso in cui il soggetto non sia stato chiamato a deporre in giudizio.

Il divieto di provare la colpevolezza sulla base delle dichiarazioni di chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore opera anche in riferimento alle prove dichiarative i cui verbali siano stati acquisiti al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti.

La persona offesa di un reato, che poi sia stata a sua volta denunciata per altri reati dal soggetto asseritamente autore di quello in suo danno, non versa in situazione di incompatibilità con l'ufficio di testimone nel procedimento per il reato che le ha recato offesa, e può essere sentita senza le garanzie dell'assistenza difensiva, perché nella nozione di reati "commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre", di cui all'art. 371, comma secondo, lettera b), cod. proc. pen., rientrano soltanto quelli commessi nel medesimo contesto spazio-temporale e quindi in stretto collegamento naturalistico.

Commentari2

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    La persona offesa di un reato, che sia stata a sua volta denunciata per altri reati dal soggetto asseritamente autore di quello in suo danno, non versa in situazione di incompatibilità con l'ufficio di testimone nel procedimento per il reato che le ha recato offesa, e può essere sentita senza le garanzie dell'assistenza difensiva, perché nella nozione di reati «commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre», di cui all'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., rientrano soltanto quelli commessi nel medesimo contesto spazio-temporale e, quindi, in stretto collegamento naturalistico. Se così non fosse, si lascerebbe spazio alla possibilità di denunce strumentalmente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/04/2008, n. 26819
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26819
Data del deposito : 10 aprile 2008

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