a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attivita' d'impresa;
b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;
c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell' articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 , la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
d) su istanza del debitore dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attivita' d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non puo' essere pronunciata. 2-bis. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perche' svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC se:
a) e' stata disposta la sospensione generale ((dalle azioni esecutive e cautelari)) e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti;
b) e' proposta domanda di concordato in continuita' aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2;
c) la nomina e' richiesta dal debitore.
3. L'OCC cura l'esecuzione del decreto.
(( 4. Con la dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3. )) 5. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' del decreto.