Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/2001, n. 3057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3057 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUPR03057 /01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITA ANO Oggetto Rita. Preuse. SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado CARNEVALE Presidente R.G.N. 14686/99 Cron.6366 Consigliere - Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rep. 992. Consigliere Dott. Massimo BONOMO Ud. 23/11/00Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S ENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 30s TOIA AL, elettivamente domiciliato in ROMA 11 2 MOR 20 VIALE MAZZINI 146, presso IL CANCELLIERE l'avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che lo rappresenta e difende unitamente LIRE 3000 CANCELLERIA all'avvocato FRANCANDREA VENUTI, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente CG069228
contro
CA' D'ORO ARREDAMENTI Sas di GN AL & C., elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso l'avvocato LUIGI BIAMONTI, che 2000 lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati 2174 ANTONIO PETRUZZELLI e ENRICO BIAMONTI, giusta procura -1- a margine del controricorso;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrente Richiesta copia esecutiva dal Sig. OM contro per dirty . 24.00046B6 ging PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI HPK ZUULil IL CANCELLIERE MILANO;
- intimato avverso la sentenza n. 768/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 30/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2000 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Enrico Biamonti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CANCELLERIA Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 成 E' 00523381 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Ca' D'Oro Arredi sas di SS GN e C. conveniva davanti al Tribunale di Busto Arsizio SS OI, titolare della impresa CA' D' Oro di SS OI esercente il commercio di mobili, chiedendo che fosse dichiarato responsabile di usurpazione di ditta, insegna e marchio, nonché di concorrenza sleale, e condannato di conseguenza. SS OI resisteva. Il Tribunale respingeva le domande ritenendo provato il collegamento tra l'impresa del convenuto e quella del padre che fin dal 1952 esercitava l'attività di tappezziere poi estesa al commercio di mobili facendo uso del medesimo logo. Proponeva appello la Ca D'Oro Arredamenti, già Я Ca D'Oro Arredi, del GN, e resisteva OI. La Corte di Milano accoglieva l'impugnazione riformando la prima sentenza. Il giudice di secondo grado riteneva cumulabili le pur astrattamente autonome azioni intraprese: la circostanza della quindi rilevava che registrazione del marchio in questione non era decisiva, essendo allegato l'uso di fatto del medesimo da parte di entrambi i contendenti. Pertanto, atteso tale comune presupposto e ritenuto 3 il rapporto di concorrenza, sia merceologico che territoriale, negava che il OI avesse provato il suo affermato preuso. Riteneva, infatti, che questi non aveva provato la continuità della sua attività commerciale con quella antecedente del padre AL facente uso a sua volta del logo Ca' D'Oro. confondibilità Riteneva infine sussistente la configurazione richiesta dalla legge per la dell'illecito di cui all'art. 2498 C.C. ad onta delle varianti contenute nei segni. Contro questa sentenza ricorre per cassazione con cinque motivi il OI. Resiste la Ca D'Oro Arredamenti con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo di ricorso il OI lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2565 cc, ed 1 della legge n. 420 del 1971. Lamenta la motivazione omessaaltresì insufficiente sui relativi punti decisivi della controversia. Sostiene che la Corte di merito ha dato erroneamente rilievo alle iscrizioni presso la Camera di Commercio dopo aver premesso la insufficienza degli accertamenti documentali in una questione di preuso di fatto. 2) - Con il secondo connesSO motivo, che deve essere esaminato insieme al primo, il OI lamenta 116 cpc e 2565, 2699,la violazione degli artt. 2700 cc relativamente al punto decisivo della sua successione nell'attività paterna ed alla ritenuta soluzione di continuità tra la cessazione della azienda del padre e l'inizio della sua. Sostiene che il giudice di merito ha omesso di valutare le istruttorie che sostengono il suorisultanze assunto di preuso. 2a) Osserva la corte che la sentenza impugnata dopo aver rammentato che prima della introduzione - del registro delle imprese e del relativo regime, le imprese individuali non avevano obbligo di iscriversi nell'allora esistente registro tenuto dalla cancelleria commerciale del tribunale, e dunque che, al fine di valutare il preuso del segno argomento delnella vicenda, non si può trarre fatto che l'attività del padre del OI non risulti da una iscrizione all'epoca non obbligatoria ha provveduto ad esaminare il materiale istruttorio. Da esso ha tratto la circostanza che OI SS, odierno ricorrente, si iscrisse presso la camera di commercio di Varese, al registro delle imprese, nel 1971 con una denominazione diversa da 5 quella a suo tempo adottata dal padre AL. Il ricorrente dunque, secondo tale ricostruzione, quando si iscrisse presso la Camera di Commercio, non rivendicò il diritto alla ditta Ca' D'Oro. Solo più di un anno dopo, ovvero nel settembre del 1972, variò la sua denominazione inserendovi il logo predetto. Peraltro la prima iscrizione del ricorrente, priva del logo, come si è detto, era avvenuta a sua volta dopo circa cinque mesi dalla cessazione della attività del padre per morte, avvenuta il 18 settembre 1970. Il Giudice di merito quellaha ritenuto che tra le due attività, paterna, che si afferma svolta con l'uso del segno e quella del figlio, vi è statoin contestazione, un lasso di tempo significativo, e che comunque quella del figlio si è svolta per circa un anno senza alcuna registrazione, al momento possibile, come elemento di del logo che egli assume continuità. Parallelamente la corte ha accertato l'uso continuato del segno e la sua rivendicazione anche nella registrazione presso la camera di commercio da parte dell'appellante, nel periodo rilevante. Ha testimonianze allegate dalesaminato inoltre le ricorrente odierno ed ha escluso il loro rilievo 6 nel senso dal medesimo preteso (cfr. foglio 16 della sentenza impugnata). L'esclusione del preuso in questione è avvenuta sulla base di un accertamento di fatto che non ha contraddetto la premessa, giacchè il giudice di merito ha fatto rilevare solo le registrazioni che il ricorrete ha compiuto, e non ha tratto alcun mancanza di registrazioni nelargomento dalla obbligatorie. periodo in cui esse non erano sostiene le L'accertamento di fatto che argomentazioni è motivato in modo esente da censure in queste sede. رد نایت دا Le due doglianze debbono essere respinte. 3)- E' infondata, nella parte in cui non risulta assorbita dall'esame dei due primi motivi, la terza doglianza. Sostiene il ricorrente la violazione degli artt. 2697 e 2729, 1141, 1143, 1146 CC e 116 cpc, conseguenti all'inversione della prova che la corte avrebbe dell'onere prodotto richiedendo ad esso OI di provare il preuso che invece doveva essere provato dall'appellante. Osserva invece la corte che il giudice milanese, di fronte alla circostanza certa della novità della sua attività personale rispetto a quella più antica dell'appellante, ha richiesto la prova della affermata continuità con la precedente attività paterna. Prova che evidentemente non poteva che essere data da chi la circostanza della continuità invocava per superare l'anteriorità vantata dalla Cà D'Oro Arredamenti. Non vi è stata dunque violazione dei principi sulla ripartizione dell'onere della prova. 5) - E' infondata anche l'ultima doglianza con la quale il OI lamenta il mancato esame ed il mancato accoglimento della sua eccezione di nullità del marchio registrato dalla antagonista, atteso il precedente uso da parte di AL OI, suo padre. Osserva, infatti, la Corte che l'esclusa continuità tra le attività di padre e figlio toglie ogni rilevanza all'eccezione del mancato successore. La sentenza impugnata ha implicitamente motivato sull'eccezione stessa escludendo le circostanze che la potevano rendere ammissibile. 6)- Il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di 8 cassazione, che liquida in L. 18 L.
8.000.000 per onorari. In Roma il 23 novembre 2000 RelatRelatore Depositato in Cancelieria 2001 oggi, IL OLLABORATORE ANGELLERIA R F F A M 9 0.000 oltre a Il Presidente louah lamente CANDELLIERE Andrea Bianchi A: T 60000 1 310000 O bio suE ENTRATE ROMA 2 21 MAR 2001-1 13682 z 1 0 E T 0 A R T N E