Sentenza 19 settembre 2017
Massime • 1
Non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti.
Commentari • 17
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In tema di esame testimoniale, la violazione del divieto di porre domande suggestive non dà luogo nè alla sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 191 c.p.p., nè a quella di nullità, atteso che l'inosservanza delle disposizioni fissate dall'art. 498 c.p.p., comma 1, e art. 499 c.p.p. non determina nè l'assunzione di prove in violazione dei divieti di legge, nè la inosservanza di alcuna delle previsioni dettate dall'art. 178 c.p.p.: detta violazione rileva soltanto sul piano della valutazione della genuinità della prova, che può risultare compromessa esclusivamente se inficia l'intera dichiarazione e non semplicemente la singola risposta fornita alla domanda suggestiva, ben potendo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2017, n. 51604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51604 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2017 |
Testo completo
51604-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 19/09/2017 GRAZIA LAPALORCIA Presidente Sent. n. sez. 1984/2017 FRANCESCA MORELLI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE AN SETTEMBRE N.45698/2016 PAOLO MICHELI ANDREA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'CO UI nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 22/10/2013 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN SETTEMBRE Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIO MARIA STEFANO PINELLI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' dei ricorsi. Udito il difensore » D'PP EN, AVV. CAROLE GRIMALDI FRANCESIA. Il difensore di fiducia dopo aver argomentato i motivi di ricorso presentati chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. еш RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Bari, decidendo in sede di rinvio disposto da questa Corte, ha, con la sentenza impugnata, confermata quella emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani, che aveva condannato D'PP GI, D'PP TO, D'PP TO e NE TO per il tentato omicidio di AR SE, Di TO HE e UC AV (classe 1977), nonché per i connessi reati di detenzione e porto abusivo di armi da fuoco. Secondo quanto accertato in sentenza gli imputati, avendo in odio i membri della famiglia UC per via dell'aggressione subita, nella mattinata dell'11/3/2001, da D'PP HE (classe 1961), D'PP HE (classe 1980) e D'PP TO ad opera di UC NC, UC AV (classe 1977), UC CC (classe 1973), UC CC (classe 1949), UC AV (classe 1970), UC SE e UC MO, organizzarono, nella serata dello stesso giorno (poco dopo le ore 21,00), una spedizione punitiva in danno degli aggressori della mattina. Infatti, si recarono col furgone Ford Transit di D'PP GI, ma guidato da D'PP TO presso l'autoparco di UC CC e, quando avvistarono il figlio di quest'ultimo (UC AV classe 1977), scesero dal mezzo (ad esclusione di D'PP TO, che rimase alla guida) ed esplosero numerosi colpi di arma da fuoco all'indirizzo dei presenti: UC AV, Di TO HE (dipendente di UC CC) e AR SE, il quale si trovava sul posto accidentalmente. Per effetto di ciò riportarono lesioni significative Di TO e AR, mentre UC rimase fortunosamente illeso (anche se, per scappare, si fratturò la mano destra). Alla base della decisione vi sono le dichiarazioni delle tre persone offese, che conoscevano gli aggressori e li riconobbero, la certificazione medica acquisita e gli esiti delle indagini chimiche effettuate sulle persone degli imputati.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il comune difensore di tutti gli imputati, dolendosi della motivazione ritenuta illogica e - contraddittoria - concernente il giudizio di responsabilità.
2.1. In maniera acritica e sbrigativa - deduce la Corte d'appello ha negato rilevanza all'alibi fornito dall'imputato NE per la serata del fatto (la fidanzata di quest'ultimo - LL EN ha confermato di essere rimasta a casa di NE, in compagnia di quest'ultimo, fin verso le ore 21, e di essere poi stata accompagnata dal fidanzato alla propria abitazione, distante circa 15 km 2 an già censurata nel giudizio dal luogo dell'agguato), in base alla considerazione rescindente che la testimonianza di LL è stata richiesta tardivamente (in - appello e dopo quattro anni dai fatti) e perché LL non sarebbe stata in grado di "riferire e ricostruire esattamente gli orari in cui si sono svolti i fatti essenziali della famiglia D'PP", nonostante la donna avesse parlato, in realtà, della famiglia NE e fornito una deposizione lineare e coerente, escludente la responsabilità di NE TO e, per caduta logica, anche degli altri imputati (stante l'inconciliabilità del racconto delle vittime con quello della teste suddetta).
2.2. Illegittimamente - prosegue - la Corte d'appello ha valutato le dichiarazioni delle persone offese come provenienti da testi puri, laddove tutti e tre erano stati iscritti nel registro delle notizie di reato, a seguito di denunzia per calunnia presentata dagli imputati odierni, sicché le loro dichiarazioni dovevano sottostare alla regola di giudizio posta dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., "perdendo il valore di prova senza i necessari riscontri esterni". Generica e indimostrata - poi - è l'affermazione, contenuta in sentenza, che le persone offese abbiano fornito nell'essenzialità - una versione costante nel tempo, mentre "inaccettabile" è "il metodo utilizzato per superare divergenze incolmabili e sostanziali mutamenti delle versioni dell'episodio" (metodo consistito nel valorizzare le condizioni di sofferenza delle vittime subito dopo il fatto).
2.3. Con riguardo alle condizioni di visibilità al momento del crimine lamenta che sia stata valorizzata "una indecente consulenza tecnica esperita su incarico della Procura" e che non si sia tenuto conto delle foto poste a disposizione dalla difesa, che pure riprendevano la zona della sparatoria nelle condizioni di luce proposte unilateralmente dalla persone offese, nonché delle criticità evidenziate dalla difesa tanto nel primo ricorso per cassazione quanto nella successiva memoria del 22 agosto 2013, presentata alla Corte d'appello. Analoghe censure muove in relazione alle prove da stubs effettuate sulle persone degli imputati, in ordine alle quali la Corte d'appello "non ha compreso un bel nulla delle eccezioni a raffica opposte dalla difesa" e, "nella foga di salvare il salvabile", ha negato persino evidenze e certezze (l'effettuazione delle prove dopo quattro ore dal fatto;
il contatto fisico tra i carabinieri che avevano effettuato il sopralluogo all'autoparco e gli imputati, con conseguente contaminazione di questi ultimi da parte degli operanti;
l'assenza di particelle di polvere da sparo sulla persona di D'PP GI;
l'insufficienza probatoria dello stub).
2.4. Con ultimo motivo deduce l'intervenuta prescrizione dei reati di detenzione e porto abusivo di armi da fuoco già prima della sentenza d'appello.
2.5. Con "motivi nuovi" depositati nella cancelleria di questa Corte in data 20/7/2017 i difensori di D'PP TO hanno dedotto il travisamento delle dichiarazioni di LL EN (dicono incongruamente valutate, 3 си essendosi dato rilievo ad una discordanza d'orario di soli quindici minuti) e l'incongruità delle valutazione effettuate in relazione alle prove da stubs, in quanto la consulenza tecnica espletata aveva evidenziato l'assenza, su D'PP GI, di particelle univocamente significative ed aveva accertato la presenza, su NE TO, di particelle esclusivamente nella parte posteriore del soprabito;
al contrario, in sentenza si asserisce la positività dell'accertamento con riguardo a tutti gli imputati, con esclusione di TO D'PP. CONSIDERATO IN DIRITTO E' fondato l'ultimo motivo di ricorso, mentre sono infondati tutti gli altri, relativi al giudizio di responsabilità.
1. Cominciando da questi ultimi, infondata è la censura concernente l'alibi di NE, ritenuto indimostrato dai giudici di merito in base alla considerazione che "l'escussione della teste LL non è apparsa decisiva, né del tutto attendibile", per via del tempo trascorso dai fatti (circa 12 anni): circostanza che, nel giudizio della Corte d'appello, ha inevitabilmente influito sulla memoria della dichiarante. Prova ne sia, aggiunge la Corte d'appello, che LL è in contraddizione - anche se non in maniera clamorosa con quanto riferito da altro teste (RP) circa l'orario in cui D'PP GI fece rientro alla sua abitazione, dopo aver fatto visita al fratello (ricoverato in ospedale per l'aggressione della mattina). In sostanza, la Corte di merito ha inteso discostarsi dalla versione fornita dalla donna per la nota fallacia della memoria e perché la versione di LL contrasta con altri elementi di prova di cui si dirà - legittimamente acquisiti e dotati di maggiore verosimiglianza e forza dimostrativa. Tale modus procedendi non ha nulla di illogico o di "malizioso", perché corrisponde a regola di esperienza che i ricordi tendono a sfumare e, soprattutto, a sovrapporsi col tempo;
né appare fondato sul travisamento della prova o su proposizioni contraddittorie, giacché contrariamente all'assunto del - ricorrente si è trattato di legittima valutazione del dato testimoniale. Inoltre, nell'iter argomentativo del giudicante non è affatto entrata la falsità dell'alibi di D'PP GI - menzionata en passant e solo per ribadire che su di essa si era già pronunciata positivamente la Corte di Cassazione e il riferimento, - effettivamente erroneo, "ai fatti essenziali della famiglia D'PP", contenuto in sentenza, non ha impedito alla Corte di merito di focalizzare l'attenzione, come doveva, su NE TO, come si evince chiaramente dal prosieguo del ragionamento sviluppato al riguardo (pag. 12). Né tale modus procedendi è censurabile in cassazione, posto che la valutazione dei dati probatori e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla ои 4 credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Cass., n. 20806 del 5/5/2011). La scelta del giudicante potrebbe essere denunciata nel giudizio di cassazione come vizio della sentenza solo se risultasse in contrasto con i dati incontrovertibili e con le regole della logica: - nella specie nemmeno i contorni. situazione di cui non si ravvisano Tale conclusione non è scalfita nemmeno dalle osservazioni contenute nella memoria del 20/7/2017, presentata dal difensore di D'PP TO, ove è posto l'accento sulla levità delle discrasie esistenti tra le dichiarazioni dei testi LL e RP - considerata decisiva, invece, secondo il ricorrente, dalla Corte di merito per dedurne l'inaffidabilità di LL - e dedotta una illogicità di motivazione in ordine alla valutazione del dato offerto dai testimoni. Sul punto, va ribadito quanto segue: la Corte d'appello non ha fatto leva esclusivamente sulle diverse indicazioni temporali fornite da LL e RP (secondo la prima, D'PP GI aveva lasciato l'ospedale ove si era recato per fare visita al fratello verso le ore 19,00 - 19,30; secondo RP, D'PP era ancora in ospedale verso le ore 19,30 - 19, 45) per dedurre l'inaffidabilità della donna. La semplice lettura della sentenza impugnata dimostra, invece, che la Corte d'appello ha inteso superare la testimonianza di quest'ultima sulla base di altri, decisivi elementi: il tempo trascorso dai fatti e l'esistenza di altre prove, più certe per la loro oggettività (per quanto si è detto, la testimonianza delle persone offese e gli esiti dell'attività investigativa, approdate a prove - quelle da stubs - di inequivoca significazione, costituenti preciso riscontro alla propalazione delle vittime). Per quanto attiene, invece, alla congruità delle valutazioni espresse sulle risultanze della prova dichiarativa, si rimanda a quanto verrà detto nel prosieguo (paragrafo 3).
2. Infondata è pure la critica che afferisce alla valutazione delle dichiarazioni delle persone offese. Queste ultime - come si evince dalla sentenza impugnata, non contestata sul punto furono iscritte nel registro delle notizie di reato perché denunciate per calunnia dagli attuali imputati;
all'esito delle indagini, il Pubblico Ministero richiese l'archiviazione della denuncia, effettivamente disposta dal Giudice per le indagini preliminari. Esse dovevano essere, pertanto, assunte come testimoni (e così è avvenuto). Infatti, la disciplina limitativa della capacità testimoniale di cui all'art. 197, comma 1, lettere a) e b), all'art. 197-bis e all'art. 210 c.p.p., non è applicabile alle persone sottoposte a indagini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di archiviazione, per la fondamentale ragione 5 che denunce strumentali non devono alterare le regole della valutazione probatoria e perché il provvedimento di archiviazione ha comunque una sua stabilità, seppur relativa, che preserva sufficientemente il dichiarante contro il rischio di riapertura delle indagini (Cass., S.U., n. 12067 del 17/12/2009, Rv 246376. Conforme, sez. 2, n. 4123 del 9/1/2015, Rv 262367). Di conseguenza, la valutazione delle dichiarazioni delle persone offese prescinde dai criteri posti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non senza evidenziare che - nella specie - i "riscontri" richiesti dal ricorrente sono, per come si dirà, esistenti e significativi, attenendo strettamente alle modalità dell'azione delittuosa descritta dalle vittime.
3. Totalmente generica, e perciò inammissibile, è la contestazione della sentenza nella parte concernente la valutazione della credibilità dei testi, posto che viene messa in discussione la costanza e la compatibilità delle dichiarazioni da questi rese senza evidenziare le "discordanze" in cui sarebbero incorsi, mentre, contrariamente all'assunto del ricorrente, "più che accettabile” è il criterio valutativo adottato dai giudici di merito nel confrontare le dichiarazioni rese, nel tempo, dalla stessa persona, non potendosi pretendere che una persona attinta da colpi di arma da fuoco e gravemente ferita renda, nell'immediato, una versione completa ed esaustiva dei fatti, soffermandosi sui particolari dell'azione di cui è stata vittima. Le critiche rivolte, sul punto, alla sentenza impugnata, oltre che generiche, eccedono, quindi, ogni limite di ragionevolezza, sicché vanno respinte per la loro totale inconsistenza, anche perché il giudizio sulla credibilità delle persone offese è ancorato, nella specie, a solidi criteri ermeneutici, incentrati sull'assoluto disinteresse di AR - vittima per caso - e Di TO a rendere dichiarazioni sfavorevoli agli imputati, sul fatto che tutte furono interrogate la sera stessa del fatto - quando erano ancora in ospedale e non avevano avuto alcuna possibilità di concordare una versione sull'accaduto e sulle inequivocabili risultanze dello stub, che misero in evidenza - particelle di antimonio, piombo e bario sulle persone di D'PP TO, D'PP GI e NE TO: vale a dire, proprio sulle persone indicate dalle vittime come autori della sparatoria (in particolare su NE, che fu trovato positivo sia sulle mani che sul vestiario), mentre, altrettanto significativamente, non ne furono rinvenute sulla persona di D'PP TO, indicato dalle vittime come autista del mezzo utilizzato nell'azione delittuosa.
4. Ad analoghe conclusioni occorre pervenire per la parte del ricorso che "fulmina" la consulenza del pubblico ministero (commissionata per rappresentare la situazione dei luoghi e le condizioni di luce al momento dell'azione criminosa) 6 du e gli esiti delle prove da stubs effettuate sulle persone degli imputati. In questo caso, sono state criticate le modalità di svolgimento della consulenza (svolta in una stagione e in orari diversi da quelli connotanti il fatto criminoso), ma non è stata esplicitata, nel ricorso, la finalità della critica mossa al consulente, né la conclusione che si dovrebbe trarre dagli errori (asseriti) di quest'ultimo; in udienza, poi, il ricorrente ha spiegato che, poiché la consulenza era stata commissionata per valutare la congruenza del racconto reso dalle vittime (in particolare, in relazione al riconoscimento degli aggressori), se ne dovrebbe dedurre che "gli errori" del consulente inficiano il racconto delle vittime. La conclusione è, all'evidenza, esorbitante rispetto alle premesse (ammesso e non concesso che abbiano base oggettiva), in quanto è chiarito, in sentenza, che l'aggressione si sviluppò in uno spazio ristretto (circa 50-60 mq), che gli aggrediti conoscevano bene gli aggressori e che li riconobbero anche dalla voce (talché, avendo AR espresso questo suo convincimento, gli aggressori ripresero a sparare con maggiore accanimento). Ma la critica mostra tutta la sua fallacia negli elementi che trascura: oltre all'angustia dei luoghi, di cui si è già detto, il fatto che la zona era illuminata a giorno da due lampioni (posti sui pilastri di sostegno del cancello) e da un faro, della potenza di 1.200 watt, posto alle spalle del box adibito a guardiania (pag. 16), talché, seppur fosse vero che il luogo non era rischiarato dalle luci dei camion in riscaldamento, non per questo risulterebbe falsato il giudizio formulato intorno alle condizioni di luce connotanti la scena del crimine. Quanto agli esiti della prova da stub, la semplice lettura della sentenza impugnata evidenzia ampiamente che "le evidenze e le certezze” favorevoli agli imputati, a cui si appella il ricorrente, sono state esaminate e valutate dalla Corte d'appello, la quale ha espresso, su di esse, un giudizio completo, logico e fondato scientificamente, evidenziando che proprio le persone indicate (dai testi) come quelle che impugnavano le armi e spararono sono risultate positive alla prova (mentre la negatività ha riguardato la persona D'PP TO - rimasta sul furgone); che i prelievi di campioni sulle persone degli imputati furono effettuati dal sottotenente HI, il quale non aveva partecipato al sopralluogo all'autoparco; che la distanza temporale tra il fatto di reato e il momento dei prelievi aggrava la posizione degli imputati, perché rende palese che le tracce della sparatoria erano (ancora) presenti su di essi dopo quattro ore: tutte circostanze ignorate o capovolte nel loro significato logico dal ricorrente, sicché le censure da lui mosse vanno respinte per genericità o infondatezza. E lo stesso dicasi per "le criticità evidenziate dalla difesa tanto nel primo ricorso per cassazione quanto nella successiva memoria del 22 agosto 2013, presentata alla Corte d'appello", atteso che, in questo caso, non è nemmeno detto di quali "criticità" si trattasse e quali incidenza avessero sul 7 й costrutto motivazionale della prima sentenza: non compete alla corte di cassazione interpretare o indovinare le lamentele della parte intorno a un dato argomento, né dedurre intorno alla tenuta logica della motivazione esibita dal giudice di prima cura e aggredita (più o meno fondatamente) dinanzi al giudice d'appello. -6. Quanto alle considerazioni del difensore di D'PP GI riguardanti, ancora una volta, gli esiti della prova da stub - contenute nella memoria del 20 luglio 2017, ne va ribadita l'assoluta infondatezza, atteso che in entrambe le sentenze dei giudici di merito si dà atto che NE risultò il più pesantemente contaminato (non solo sulla parte posteriore del soprabito, come sostiene il ricorrente, ma anche sulle mani, sulla parte anteriore del giubbotto, sul jeans e sulla camicia) e che immune da contaminazione fu PP TO (perché rimasto sul furgone in attesa dei correi) e non già D'PP GI, come asserito dal ricorrente in base ad una ricostruzione che non tiene conto di quanto esposto in sentenza (pagg. 5 e 18 della sentenza d'appello) e senza dedurre né provare il travisamento della prova (nemmeno in maniera tardiva, posto che "motivi nuovi" sono proponibili per meglio illustrare quelli proposti tempestivamente, e non già per introdurre argomenti nemmeno sfiorati col ricorso originario). Sul punto, è appena il caso di ricordare che oggetto del giudizio di cassazione è il rapporto tra la motivazione e la decisione (nel senso che questa deve rappresentare il logico sviluppo degli argomenti esposti nella parte motiva) e non già il rapporto tra le prove e la conclusione assunta dal giudicante, dal momento che è inibito al giudice di legittimità il riesame degli -ove dedotto elementi probatori posti a base della decisione, se non accertarne e provato il travisamento. - 5. Conclusivamente, sul giudizio di responsabilità: nella ricostruzione dei giudici di merito vi è un'esaustiva elaborazione del materiale probatorio e una lettura critica degli elementi di prova acquisiti, che danno ampia ragione del divisamento espresso e rendono la decisione insindacabile in questa sede. E' fondata, invece, l'eccezione di prescrizione avanzata dalla difesa in ordine ai reati di detenzione e porto abusivo di armi comuni da sparo, i quali, commessi in data 11 marzo 2001, si sono prescritti, sulla base della normativa antecedente alla riforma del 2005, pur tenendo conto delle sospensioni nel frattempo intervenute, in data 2 dicembre 2016. Pertanto, la pena va rideterminata con l'eliminazione degli aumenti di pena disposti per il reati satellite e tenendo conto della diminuente per il rito. Ne consegue che la pena irrogata a D'PP GI, D'PP TO e NE TO va rideterminata in anni sei e mesi otto di reclusione (PB: anni 10 di reclusione, stabilita dal giudice di merito, ridotta di 8 си un terzo per il rito); quella irrogata a D'PP TO va rideterminata in anni cinque e mesi quattro di reclusione (PB, anni 8 di reclusione, stabilita dal giudice di merito, ridotta di un terzo).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di detenzione e porto d'arma perché estinti per prescrizione. Rigetta nel resto i ricorsi rideterminando la pena nei confronti di D'PP GI, D'PP TO e NE TO in anni sei e mesi otto di reclusione, e nei confronti di D'PP TO in anni cinque e mesi quattro di reclusione. Così deciso il 19/9/2017 Il Consigliere Estensore Il Presidente (TO (Grazia Lapalorcia) перовогия DISPOSITATA IN CANISTESICIA addl 13 NOV 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIARIO CAST EL Dary их 0