Articolo 79 del Codice penale
Articolo 78Articolo 69
Versione
1 luglio 1931
Art. 79.

(Limiti degli aumenti delle pene accessorie)

La durata massima delle pene accessorie temporanee non puo' superare, nel complesso, i limiti seguenti:

1° dieci anni, se si tratta dell'interdizione dai pubblici uffici o dell'interdizione da una professione o da un'arte;

2° cinque anni, se si tratta della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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