Sentenza 19 dicembre 2006
Massime • 2
Al difensore di fiducia dell'imputato contumace non è dovuta la notifica dell'avviso di deposito della sentenza quando questo avviene nel termine prefissato dal giudice, a nulla rilevando l'eventuale assenza, all'udienza di decisione della causa, del difensore medesimo che, conoscendo o potendo conoscere rapidamente il giorno e il tenore del dispositivo, è in grado di determinare con certezza la decorrenza del termine per la proposizione dell'impugnazione, stabilita dalla legge e pertanto non suscettibile di modificazioni per la semplice circostanza che l'avviso di deposito, quantunque non dovuto, gli sia stato comunque spedito.
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2006, n. 21858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21858 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 19/12/2006
Dott. SERPICO RA - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1632
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 011746/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TE GI, N. IL 01/07/1940;
2) OC LO, N. IL 21/10/1955;
avverso SENTENZA del 16/04/2004 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
udito il P.G. in persona del Dott. DI POPOLO A., che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
uditi i difensori Avv. NECCARI D. (per LI) e Avv.to GRAZIANI G. (per AR), che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Roma, con sentenza 16/4/2004, confermava quella in data 5/1/2001 del locale Tribunale, che aveva - tra l'altro - dichiarato LI MB e AR GL colpevoli del delitto di cui all'art. 416 c.p. e li aveva condannati alla pena di anni tre di reclusione ciascuno e all'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. L'addebito mosso agli imputati è di avere costituito, insieme a TE RA e a De AN BE, un sodalizio criminale finalizzato a compiere più delitti di falso e di truffa, nell'ambito del quale, attraverso la creazione fittizia di una Cassa di Mutualità Artigiani, il TE e la AR fungevano da rappresentanti della Cassa, il De AN da presunto legale della stessa e il LI rivestiva il ruolo di procacciatore d'affari: più specificamente, la Cassa provvedeva a emettere falsi certificati di deposito al portatore di importo elevato (un milione di dollari USA) e ad attestarne la genuinità con false attestazioni della Banca di Roma;
tali certificati venivano ceduti in locazione a clienti, che li utilizzavano a garanzia di aperture di credito, anticipazioni e liquidità richieste a banche italiane ed estere.
Il giudice distrettuale, condividendo e recependo gli argomenti sviluppati da quello di primo grado, riteneva sufficientemente provata la responsabilità degli imputati sulla base dei seguenti elementi: a) nel corso del controllo di un'autovettura sulla quale viaggiavano tre cittadini tedeschi, la Polizia aveva sequestrato venti certificati di deposito da un milione di dollari USA e altrettante attestazioni su carta intestata alla Banca di Roma;
b) tale documentazione era stata consegnata al conducente della autovettura, tale Winkler, dal LI;
c) sia i certificati di deposito che le attestazioni erano risultati falsi;
d) la Cassa di Mutualità Artigiani, indicata sui titoli sequestrati, era inesistente, non era abilitata all'emissione degli stessi e non era stata mai registrata presso la Camera di Commercio;
e) il TE (deceduto nelle more del giudizio) e la AR (moglie del primo), gravati da altra pendenza per fatti analoghi, avevano agito in nome della Cassa e avevano dato impulso all'attività di falsificazione e di truffa;
f) presso lo studio legale del De AN (condannato con sentenza divenuta irrevocabile), erano avvenuti gli incontri tra i coimputati ed era stato dato corso alle cessioni ai vari clienti dei certificati di deposito falsi, da utilizzare a garanzia di successive operazioni bancarie;
g) il LI aveva assolto il compito di procacciatore di clienti, ai quali aveva materialmente consegnato i certificati di deposito falsi.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. La AR, tramite il proprio difensore, ha dedotto: 1) mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per essersi il giudice a quo limitato a richiamare la sentenza di primo grado, senza tenere conto delle censure ad essa mosse con l'atto di appello;
2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 416 c.p., per non essere stata dimostrata la sua consapevolezza in ordine al vincolo associativo;
3) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla misura della pena infintale. Il LI ha lamentato: 1) violazione della legge processuale, per non essergli stato ritualmente notificato il decreto di citazione in appello;
2) violazione della legge penale e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità. I ricorsi sono inammissibili. Quello della AR è generico e, comunque, manifestamente infondato. La ricorrente, infatti, nel lamentare che il giudice d'appello non avrebbe preso in considerazione le censure articolate nel relativo atto di gravame e nei motivi aggiunti, non specifica quali aspetti della vicenda, devoluti alla cognizione del detto giudice, sarebbero stati ignorati. L'onere della indicazione specifica dei motivi di ricorso non può essere assolto con il semplice rinvio alle doglianze formulate nel pregresso atto di appello, senza indicarne, sia pure sommariamente, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità. L'atto di ricorso deve cioè essere autosufficiente, nel senso che deve contenere la precisa prospettazione della ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. In ogni caso, la sentenza di merito riposa su un iter argomentativo che da conto del diretto coinvolgimento della AR nell'associazione criminosa: militano a suo carico il fatto che aveva affiancato sistematicamente il marito, TE RA, nelle iniziative finalizzate ad attuare il programma criminoso;
spesso aveva accompagnato i clienti presso lo studio legale "De AN" per la stipula dei contratti di locazione dei certificati di deposito falsi (cfr. dichiarazioni De AN); si era personalmente attivata, utilizzando un computer dello studio De AN, a scrivere le lettere necessarie per dare corso alle relative pratiche (cfr. dichiarazioni Franceschi); aveva partecipato a vari incontri con i coimputati. A fronte di tali elementi, che univocamente dimostrano il ruolo primario svolto dalla AR, la medesima ha prospettato, sin dalla fase di appello, una tesi difensiva rivelatasi, per la sua genericità, inidonea a scardinare l'impianto accusatorio e l'ha ribadita, in modo ancor più vago, in questa sede.
Anche la scelta sanzionatoria, in quanto espressione di un equilibrato e motivato esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, si sottrae a qualunque censura di legittimità. Il ricorso del LI è tardivo.
Ed invero, la sentenza d'appello, pronunciata in contumacia dell'imputato, risulta essere stata depositata nel termine di sessanta giorni fissato dal giudice ex art. 544 c.p.p., comma 3 (sentenza del 16/4/2004, depositata l'1/6/2004). L'avviso di deposito con l'estratto della sentenza risulta essere stato notificato all'imputato contumace in data 22/9/2004 (cfr. annotazione in calce alla sentenza). Il termine per l'impugnazione, a norma dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c), è di 45 giorni e deve farsi decorrere, ai sensi della lett. d) del secondo comma della richiamata disposizione, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione dell'estratto contumaciale (22/9/2004). Detto termine, nella specie, andava a scadere il 6/11/2004. Il ricorso risulta essere stato depositato l'1/12/2004 e, quindi, ben oltre il termine stabilito a pena di decadenza. È il caso di precisare che al difensore di fiducia dell'imputato non spettava l'avviso di deposito della sentenza, essendo stata questa depositata nel termine fissato dal giudice, e ciò a prescindere dalla personale presenza o meno del difensore all'udienza di decisione della causa, in quanto quest'ultimo, conoscendo o potendo conoscere rapidamente il giorno e il tenore del dispositivo della decisione, poteva determinare con certezza la decorrenza e il termine per la proposizione dell'impugnazione;
l'eventuale avviso non dovuto, del quale - in verità - non v'è traccia nelle annotazioni in calce alla sentenza (ne fa cenno il solo ricorrente nella parte finale del ricorso), non può, di fatto, modificare un termine la cui decorrenza è fissata per legge e che, nel caso in esame, come si è detto, va a coincidere con la notifica dell'estratto contumaciale (termine ultimo di scadenza). Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e di ciascuno di essi al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e a quello della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2007