Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2015, n. 11595
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Sentenza 15 dicembre 2015

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Ai fini del giudizio di comparazione tra circostanze concorrenti, non può costituire per il giudice valido criterio di valutazione il dato meramente algebrico della prevalenza di taluni profili circostanziali rispetto a quelli di segno opposto.

In tema di concorso anomalo nel reato, la diminuente ex art. 116 cod. pen. esclude il riconoscimento della continuazione tra i più reati commessi, in quanto si tratta di categorie concettualmente incompatibili, che postulano, l'una, la mera prevedibilità dell'evento ulteriore, l'altra la piena volizione anche di quest'ultimo nel quadro della programmazione unitaria del piano delittuoso.

In tema di concorso di persone nel reato, sussiste la responsabilità a titolo di concorso anomalo qualora l'evento ulteriore, benché prevedibile in quanto collegato da un nesso di pura eventualità rispetto al delitto base programmato, non sia stato dall'agente voluto neppure nella forma del dolo indiretto; ricorre, invece, l'ipotesi del concorso ex art. 110 cod. pen., ove l'agente abbia effettivamente previsto l'evento o comunque accettato il rischio del suo verificarsi. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui la Corte territoriale aveva affermato la responsabilità dell'imputata ai sensi dell'art. 116 cod. pen., in ordine al reato di cui all'art. 575 cod. pen., pur risultando che essa, nel programmare con il correo la rapina nei confronti di una anziana donna, aveva messo in conto, come poi effettivamente accaduto, il possibile ricorso ad una azione violenta per neutralizzare la reazione della vittima).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2015, n. 11595
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11595
    Data del deposito : 15 dicembre 2015

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