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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/08/2025, n. 28491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28491 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di I A. M. omissis avverso la sentenza in data 22/10/2024 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, LV DI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 22 ottobre 2024 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza in data 23 novembre 2023 del Tribunale di Taranto che aveva condannato l'imputato alle pene di legge per maltrattamenti, violenze sessuali, lesioni personali, tutti aggravati, ai danni della compagna. 2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di sei motivi. Denuncia con il primo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al reato di maltrattamenti, perché era emerso che il rapporto con la compagna era altamente conflittuale e altalenante, entrambi facevano uso di cocaina ed erano aggressivi l'un con l'altro; con il secondo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alle violenze sessuali perché non era stato provato il contesto di prevaricazione e le violenze erano state desunte dai maltrattamenti con un salto logico;
con il terzo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante teleologica tra i maltrattamenti e le violenze sessuali;
con il quarto la violazione di legge sia in ordine all'accertamento delle lesioni personali che in ordine all'aggravante teleologica con i maltrattamenti, considerata la Penale Sent. Sez. 3 Num. 28491 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 26/06/2025 remissione di querela, con il quinto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva;
con il sesto la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego delle generiche prevalenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è nel complesso infondato. Il procedimento ha tratto origine dalla circostanziata denuncia della persona offesa, dopo che il 16 settembre 2022 era stata aggredita fisicamente dall'imputato, in casa, aggressione per la quale era stato necessario l'intervento del 118 e delle forze dell'ordine. La denunciante ha riferito di essere stata colpita numerose altre volte e di essere finita anche in ospedale e che vi era stato un ulteriore episodio dopo quello del 16 settembre;
che l'uomo minacciava costantemente di colpire lei, anche con l'acido, e i suoi familiari e l'appellava con l'epiteto di puttana;
che pretendeva rapporti sessuali con la forza nonostante l'espresso dissenso (tre o quattro volte, cinque al massimo). Ha anche precisato che non aveva presentato alcuna denuncia prima del 16 settembre 2022 perché era innamorata ma che aveva realizzato che il compagno la manipolava al punto da farla sentire responsabile delle vessazioni subite;
ha altresì specificato che, anche dopo l'aggressione, aveva mantenuto i contatti con lui e che c'erano stati alcuni incontri. L'imputato ha confermato il rapporto conflittuale, ma ha negato gli addebiti e ha incolpato la donna degli accadimenti del 16 settembre riferendo gesti autolesionistici, che comunque aveva cercato di contenere, finalizzati a metterlo in cattiva luce, dal momento che aveva una precedente condanna. I Giudici di merito hanno ritenuto pienamente provati i reati. Le lesioni sono state riscontrate dai testi, tra cui l'operante intervenuto, e soprattutto dal referto medico relativo a un trauma craniofacciale con ematoma sottogaleale frontale, contusione della spalla sinistra e della colonna in toto, con prognosi di giorni 20. Gli altri reati sono stati provati dal racconto della donna che, per giunta, aveva cercato di minimizzare le violenze sessuali ascrivendole alla mentalità ma penso che un po' fa parte della sua natura, perché diciamo per lui è una cosa che una donna deve dare a un uomo e basta. 4.1 primi due motivi, relativi ai maltrattamenti e alle violenze sessuali, sono fattuali e rivalutativi. Secondo il ricorrente non vi sarebbe stato un contesto maltrattante (e quindi non vi sarebbero state neanche le violenze sessuali) perché le aggressioni erano state reciproche. Ben vero, secondo un orientamento giurisprudenziale, il reato è escluso quando le violenze, le offese e le umiliazioni sono reciproche, con un grado di gravità e intensità equivalenti (Sez. 6, n. 4935 del 23/01/2019, M., Pv. 274617 —01), tuttavia, secondo altro preferibile e maggioritario orientamento, il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche nel caso in cui le condotte violente e vessatorie siano poste in essere dai familiari in danno reciproco gli uni degli altri, poiché l'art. 572 cod pen., non prevedendo spazi di impunità in relazione ad improprie forme di autotutela, non consente alcuna "compensazione" fra condotte penalmente rilevanti poste in essere vicendevolmente (Sez. 1, n. 19769 del 10/04/2024, P., Pv. 286399 —01 e Sez. 3, n. 12026 del 24/01/2020, M., Pv. 278968 — 01). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha accertato che i gravi atti di violenza fisica e psicologica perpetrati dall'imputato nei confronti della donna rientravano in un sistema di vita di relazione abitualmente avvilente, instaurato consapevolmente dall'uomo, il quale non aveva dimostrato la reciprocità delle aggressioni (o la loro medesima intensità), mentre inverosimile era la tesi dei gesti autolesionistici del 16 settembre, dal momento che la donna non era sotto l'effetto di stupefacenti e si presentava vigile, collaborante e orientata. La sentenza ha dunque risposto efficacemente alla censura, 2 confrontandosi anche con l'orientamento minoritario. L'episodio del 16 settembre, come detto, ha spinto alla denuncia la vittima, la quale è stata ritenuta pienamente credibile. In generale, va ricordato che le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Pv. 253214 —01). I Giudici hanno scrupolosamente valutato le dichiarazioni della donna, evidenziando la sua sincerità, quando aveva ammesso di aver reagito con veemenza verbale alle aggressioni del compagno, più forte fisicamente, e quando aveva tentato di ridimensionare i fatti, giustificando le violenze sessuali, e hanno sottolineato che non si era costituita parte civile e, per giunta, aveva rimesso la querela. I primi due motivi di ricorso non sono, dunque, idonei a disarticolare il ragionamento seguito in entrambe le sentenze. Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, Indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F. Pv. 280601 — 01). La Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod proc pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, G. Pv. 280589). In altri termini, il controllo sulla motivazione è circoscritto alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame (si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, P v. 284556-01). 5. Va disatteso il terzo motivo di ricorso, secondo cui non ricorrerebbe l'aggravante teleologica tra i maltrattamenti e le violenze sessuali, perché generico e rivalutativo. La Corte territoriale ha, infatti, specificamente accertato che queste si inserivano in un contesto maltrattante ed erano state commesse, non solo al fine del soddisfacimento sessuale, ma anche e soprattutto per prevaricare, sopraffare e umiliare la donna. La decisione è perfettamente in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui l aggravante del nesso teleologico è configurabile anche in ipotesi di concorso formale di reati, non postulando un'alterità di condotte, ma la specifica finalizzazione di un reato alla realizzazione dell'altro (tra le più recenti, Sez. 2, n. 27743 del 13/06/2024, N. Rv. 286907 — 02). 6. E' infondato anche il quarto motivo secondo cui le lesioni personali non erano aggravate, ma assorbite nei maltrattamenti e coperte dalla remissione di querela. 3 Secondo un orientamento giurisprudenziale, non è configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. in relazione al reato di lesioni personali lievi commesso in attuazione della condotta propria del delitto di maltrattamenti in famiglia, perché il nesso teleologico esige che le azioni esecutive dei due diversi reati posti in relazione siano distinte (Sez. 3, n. 25328 del 19102/2019, M., Rv. 276788, in un caso di lesioni personali e violenza sessuale;
Sez. 6, n. 5738 del 19/0112016, P., Pv. 266122-01; Sez. 6, n. 3368 del 12/0112016, C., Pv. 266008, che richiede la verifica che la volontà dell'agente di commettere il reato-mezzo sia diretta anche a commettere il reato scopo;
Sez. 6, n. 23827 del 07/05/2013, A., Pv. 256312 - 01; Sez. 6, n. 19700 del 03/05/2011, Rossi, Rv. 249799 - 01, in casi di lesioni personali in concorso con quello di maltrattamenti). Le pronunce sopraindicate hanno specificamente escluso la possibilità di applicare l'aggravante della connessione teleologica, sottolineando come la condotta di lesioni costituisca uno degli elementi caratterizzanti l'azione di maltrattamento, con la conseguenza che i due reati risultano integrati dalla medesima condotta esecutiva. Non sarebbe, dunque, possibile ravvisare il collegamento teleologico, che, invece, presuppone necessariamente due attività distinte, da connettersi sul piano finalistico. Secondo altro orientamento, che questo Collegio ritiene maggiormente persuasivo, la circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen, è configurabile anche in ipotesi di concorso formale di reati, non richiedendo una alterità di condotte quanto piuttosto la specifica fin alizzazione dell'un reato alla realizzazione dell'altro (Sez. 2, n. 27743 del 13/06/2024, N., Pv. 286907 - 02; Sez. 5, n. 34504 del 12/10/2020, I-1., Rv. 280122-02; Sez. 6, n. 14168 del 22/01/2020, Z., Rv. 278844 - 01). E' stato condivisibilmente affermato che non vi è alcuna norma che ponga una preclusione oggettiva a tale impostazione, né alcun limite logico a ritenere che, con una azione contestuale, possano commettersi due reati con la specifica finalizzazione dell'uno alla realizzazione dell'altro. A fondamento di tale indirizzo va richiamata la risalente giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19 dep. 29/11/1958, Esposito, Rv. 098052), secondo cui l'aggravante della connessione teleologica è applicabile anche nel caso in cui il reato-mezzo ed il reato-fine siano commessi con unica azione (cosiddetti reati contestuali), giacché è irrilevante qualsiasi considerazione di ordine cronologico tra un reato e l'altro posto il fondamento essenzialmente soggettivo della aggravante stessa nel sistema legislativo. Anzi, per tale ragione che svincola la struttura dell'aggravante da qualunque elemento di carattere temporale, può anche accadere che l'esecuzione del reato che realizza lo scopo finale precede l'altro reato che si è previsto di dover necessariamente compiere in relazione al primo. A conferma di tale indirizzo vanno, inoltre, citate le successive sentenze, Sez. 2, n. 7764 del 21104/1972, Aymar, Pv. 122380; Sez. 2, n. 100 del 18101/1971, Modica, Pv. 118531; Sez. 5, n. 1915 del 02/12/1970, Barra, Pv. 116033; Sez. 1, n. 1398 del 25110/1968 (dep. 01102/1969), Mangiavillano, Pv. 110188; Sez. 5, n. 742 del 28/06/1968, Raian i, Pv. 108983; Sez. 6, n. 266 del 09/02/1967, Daniele, Rv. 103822. In sostanza, tale orientamento, in cui si inscrivono anche le più recenti, Sez. 5, n. 22 del 26/11/2019, dep. 02/01/2020, Tamburrino, Pv. 277754; Sez. 6, n. 3368 del 12101/2016, C., Pv. 266008; Sez. 2, n. 29486 del 19/05/2009, Kotbani, Pv. 244434, valorizzando la natura soggettiva dell'aggravante in questione, riconosce come presupposto unico e indispensabile per la sua applicabilità la consapevolezza da parte del soggetto agente della pluralità delle risoluzioni e della loro coordinazione finalistica, rimanendo, pertanto, indifferente la coincidenza cronologica fra i due reati, allorché sono commessi con unica azione. Ed infatti, secondo tale ricostruzione ermeneutica, considerato che il fondamento e la ragione giustificatrice dell'aggravamento della pena ai sensi dell'art. 61, n. 2, cod. pen. risiedono nella maggiore capacità a delinquere 4 dimostrata da colui che, pur di attuare il suo intento criminoso, non arretra di fronte alla necessaria o eventuale commissione di un altro reato, non può escludersi in radice la compatibilità di detta aggravante nell'ipotesi di unicità o contestualità delle condotte criminose, essendo centrale l'accertamento del relativo coefficiente psicologico, ovvero la sussistenza, nel caso concreto, della specifica volontà dell'agente di finalizzare il compimento del reato-mezzo alla realizzazione del reato-fine. In applicazione di tale principio, è stata dunque riconosciuta l'applicabilità dell'aggravante anche nell'ipotesi di reati di lesioni ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni (Sez. 5, n. 22 del 26/1112019, dep. 02/01/2020, Tamburrino, Rv. 277754), lesioni personali e atti persecutori (Sez. 5, n. 38399 del 1010712017, E F., Rv. 271211); lesioni personali e rapina impropria (Sez. 2, n. 29486 del 19/0512009, Kotbani, Rv. 244434), falso ex art. 491 cod pen. e truffa (Sez. 5, n. 1915 del 02/1211970, Barra, Rv. 116033). La Corte di appello ha mostrato di aderire a tale secondo orientamento, citando i precedenti Rv. 278844-01 e 280122-02, ma si evince dal capo di imputazione del reato di maltrattamenti che plurime sono le condotte incriminate, aggressioni fisiche con lividi, offese e ingiurie continuative, minacce ripetute di uccisione o sfregio con l'acido, oltre che violenze sessuali e lesioni personali, per cui solo per una frazione, per vero non necessaria all'integrazione dei maltrattamenti, vi è un'identità di condotta. In definitiva, a differenza di quanto argomentato dal ricorrente, la remissione di querela non è idonea a neutralizzare le lesioni personali che sono divenute perseguibill d'ufficio per l'aggravante teleologica con i maltrattamenti. 7. Ineccepibile è poi la motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva in virtù del decreto penale di condanna esecutivo il 29 giugno 2022, relativo al reato di lesione personale, perché correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che fosse un precedente omogeneo rispetto ai fatti oggetto del presente procedimento che quindi erano espressione di una maggiore pericolosità e inclinazione alla violenza. Manifestamente infondato, infine, è anche l'ultimo motivo sulle generiche, perché la Corte territoriale ha ben spiegato che non ricorrevano elementi di segno positivo che giustificassero una più benevola prevalenza sulle aggravanti, considerato che erano state già benevolmente concesse dal primo Giudice nonostante la gravità e la reiterazione dei fatti e l'assenza di qualsiasi segno di resipiscenza. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall ai sensi dell'art. 616 cod proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu ali Così deciso, il 26 giugno 2025
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, LV DI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 22 ottobre 2024 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza in data 23 novembre 2023 del Tribunale di Taranto che aveva condannato l'imputato alle pene di legge per maltrattamenti, violenze sessuali, lesioni personali, tutti aggravati, ai danni della compagna. 2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di sei motivi. Denuncia con il primo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al reato di maltrattamenti, perché era emerso che il rapporto con la compagna era altamente conflittuale e altalenante, entrambi facevano uso di cocaina ed erano aggressivi l'un con l'altro; con il secondo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alle violenze sessuali perché non era stato provato il contesto di prevaricazione e le violenze erano state desunte dai maltrattamenti con un salto logico;
con il terzo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante teleologica tra i maltrattamenti e le violenze sessuali;
con il quarto la violazione di legge sia in ordine all'accertamento delle lesioni personali che in ordine all'aggravante teleologica con i maltrattamenti, considerata la Penale Sent. Sez. 3 Num. 28491 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 26/06/2025 remissione di querela, con il quinto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva;
con il sesto la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego delle generiche prevalenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è nel complesso infondato. Il procedimento ha tratto origine dalla circostanziata denuncia della persona offesa, dopo che il 16 settembre 2022 era stata aggredita fisicamente dall'imputato, in casa, aggressione per la quale era stato necessario l'intervento del 118 e delle forze dell'ordine. La denunciante ha riferito di essere stata colpita numerose altre volte e di essere finita anche in ospedale e che vi era stato un ulteriore episodio dopo quello del 16 settembre;
che l'uomo minacciava costantemente di colpire lei, anche con l'acido, e i suoi familiari e l'appellava con l'epiteto di puttana;
che pretendeva rapporti sessuali con la forza nonostante l'espresso dissenso (tre o quattro volte, cinque al massimo). Ha anche precisato che non aveva presentato alcuna denuncia prima del 16 settembre 2022 perché era innamorata ma che aveva realizzato che il compagno la manipolava al punto da farla sentire responsabile delle vessazioni subite;
ha altresì specificato che, anche dopo l'aggressione, aveva mantenuto i contatti con lui e che c'erano stati alcuni incontri. L'imputato ha confermato il rapporto conflittuale, ma ha negato gli addebiti e ha incolpato la donna degli accadimenti del 16 settembre riferendo gesti autolesionistici, che comunque aveva cercato di contenere, finalizzati a metterlo in cattiva luce, dal momento che aveva una precedente condanna. I Giudici di merito hanno ritenuto pienamente provati i reati. Le lesioni sono state riscontrate dai testi, tra cui l'operante intervenuto, e soprattutto dal referto medico relativo a un trauma craniofacciale con ematoma sottogaleale frontale, contusione della spalla sinistra e della colonna in toto, con prognosi di giorni 20. Gli altri reati sono stati provati dal racconto della donna che, per giunta, aveva cercato di minimizzare le violenze sessuali ascrivendole alla mentalità ma penso che un po' fa parte della sua natura, perché diciamo per lui è una cosa che una donna deve dare a un uomo e basta. 4.1 primi due motivi, relativi ai maltrattamenti e alle violenze sessuali, sono fattuali e rivalutativi. Secondo il ricorrente non vi sarebbe stato un contesto maltrattante (e quindi non vi sarebbero state neanche le violenze sessuali) perché le aggressioni erano state reciproche. Ben vero, secondo un orientamento giurisprudenziale, il reato è escluso quando le violenze, le offese e le umiliazioni sono reciproche, con un grado di gravità e intensità equivalenti (Sez. 6, n. 4935 del 23/01/2019, M., Pv. 274617 —01), tuttavia, secondo altro preferibile e maggioritario orientamento, il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche nel caso in cui le condotte violente e vessatorie siano poste in essere dai familiari in danno reciproco gli uni degli altri, poiché l'art. 572 cod pen., non prevedendo spazi di impunità in relazione ad improprie forme di autotutela, non consente alcuna "compensazione" fra condotte penalmente rilevanti poste in essere vicendevolmente (Sez. 1, n. 19769 del 10/04/2024, P., Pv. 286399 —01 e Sez. 3, n. 12026 del 24/01/2020, M., Pv. 278968 — 01). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha accertato che i gravi atti di violenza fisica e psicologica perpetrati dall'imputato nei confronti della donna rientravano in un sistema di vita di relazione abitualmente avvilente, instaurato consapevolmente dall'uomo, il quale non aveva dimostrato la reciprocità delle aggressioni (o la loro medesima intensità), mentre inverosimile era la tesi dei gesti autolesionistici del 16 settembre, dal momento che la donna non era sotto l'effetto di stupefacenti e si presentava vigile, collaborante e orientata. La sentenza ha dunque risposto efficacemente alla censura, 2 confrontandosi anche con l'orientamento minoritario. L'episodio del 16 settembre, come detto, ha spinto alla denuncia la vittima, la quale è stata ritenuta pienamente credibile. In generale, va ricordato che le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Pv. 253214 —01). I Giudici hanno scrupolosamente valutato le dichiarazioni della donna, evidenziando la sua sincerità, quando aveva ammesso di aver reagito con veemenza verbale alle aggressioni del compagno, più forte fisicamente, e quando aveva tentato di ridimensionare i fatti, giustificando le violenze sessuali, e hanno sottolineato che non si era costituita parte civile e, per giunta, aveva rimesso la querela. I primi due motivi di ricorso non sono, dunque, idonei a disarticolare il ragionamento seguito in entrambe le sentenze. Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, Indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F. Pv. 280601 — 01). La Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod proc pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, G. Pv. 280589). In altri termini, il controllo sulla motivazione è circoscritto alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame (si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, P v. 284556-01). 5. Va disatteso il terzo motivo di ricorso, secondo cui non ricorrerebbe l'aggravante teleologica tra i maltrattamenti e le violenze sessuali, perché generico e rivalutativo. La Corte territoriale ha, infatti, specificamente accertato che queste si inserivano in un contesto maltrattante ed erano state commesse, non solo al fine del soddisfacimento sessuale, ma anche e soprattutto per prevaricare, sopraffare e umiliare la donna. La decisione è perfettamente in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui l aggravante del nesso teleologico è configurabile anche in ipotesi di concorso formale di reati, non postulando un'alterità di condotte, ma la specifica finalizzazione di un reato alla realizzazione dell'altro (tra le più recenti, Sez. 2, n. 27743 del 13/06/2024, N. Rv. 286907 — 02). 6. E' infondato anche il quarto motivo secondo cui le lesioni personali non erano aggravate, ma assorbite nei maltrattamenti e coperte dalla remissione di querela. 3 Secondo un orientamento giurisprudenziale, non è configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. in relazione al reato di lesioni personali lievi commesso in attuazione della condotta propria del delitto di maltrattamenti in famiglia, perché il nesso teleologico esige che le azioni esecutive dei due diversi reati posti in relazione siano distinte (Sez. 3, n. 25328 del 19102/2019, M., Rv. 276788, in un caso di lesioni personali e violenza sessuale;
Sez. 6, n. 5738 del 19/0112016, P., Pv. 266122-01; Sez. 6, n. 3368 del 12/0112016, C., Pv. 266008, che richiede la verifica che la volontà dell'agente di commettere il reato-mezzo sia diretta anche a commettere il reato scopo;
Sez. 6, n. 23827 del 07/05/2013, A., Pv. 256312 - 01; Sez. 6, n. 19700 del 03/05/2011, Rossi, Rv. 249799 - 01, in casi di lesioni personali in concorso con quello di maltrattamenti). Le pronunce sopraindicate hanno specificamente escluso la possibilità di applicare l'aggravante della connessione teleologica, sottolineando come la condotta di lesioni costituisca uno degli elementi caratterizzanti l'azione di maltrattamento, con la conseguenza che i due reati risultano integrati dalla medesima condotta esecutiva. Non sarebbe, dunque, possibile ravvisare il collegamento teleologico, che, invece, presuppone necessariamente due attività distinte, da connettersi sul piano finalistico. Secondo altro orientamento, che questo Collegio ritiene maggiormente persuasivo, la circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen, è configurabile anche in ipotesi di concorso formale di reati, non richiedendo una alterità di condotte quanto piuttosto la specifica fin alizzazione dell'un reato alla realizzazione dell'altro (Sez. 2, n. 27743 del 13/06/2024, N., Pv. 286907 - 02; Sez. 5, n. 34504 del 12/10/2020, I-1., Rv. 280122-02; Sez. 6, n. 14168 del 22/01/2020, Z., Rv. 278844 - 01). E' stato condivisibilmente affermato che non vi è alcuna norma che ponga una preclusione oggettiva a tale impostazione, né alcun limite logico a ritenere che, con una azione contestuale, possano commettersi due reati con la specifica finalizzazione dell'uno alla realizzazione dell'altro. A fondamento di tale indirizzo va richiamata la risalente giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19 dep. 29/11/1958, Esposito, Rv. 098052), secondo cui l'aggravante della connessione teleologica è applicabile anche nel caso in cui il reato-mezzo ed il reato-fine siano commessi con unica azione (cosiddetti reati contestuali), giacché è irrilevante qualsiasi considerazione di ordine cronologico tra un reato e l'altro posto il fondamento essenzialmente soggettivo della aggravante stessa nel sistema legislativo. Anzi, per tale ragione che svincola la struttura dell'aggravante da qualunque elemento di carattere temporale, può anche accadere che l'esecuzione del reato che realizza lo scopo finale precede l'altro reato che si è previsto di dover necessariamente compiere in relazione al primo. A conferma di tale indirizzo vanno, inoltre, citate le successive sentenze, Sez. 2, n. 7764 del 21104/1972, Aymar, Pv. 122380; Sez. 2, n. 100 del 18101/1971, Modica, Pv. 118531; Sez. 5, n. 1915 del 02/12/1970, Barra, Pv. 116033; Sez. 1, n. 1398 del 25110/1968 (dep. 01102/1969), Mangiavillano, Pv. 110188; Sez. 5, n. 742 del 28/06/1968, Raian i, Pv. 108983; Sez. 6, n. 266 del 09/02/1967, Daniele, Rv. 103822. In sostanza, tale orientamento, in cui si inscrivono anche le più recenti, Sez. 5, n. 22 del 26/11/2019, dep. 02/01/2020, Tamburrino, Pv. 277754; Sez. 6, n. 3368 del 12101/2016, C., Pv. 266008; Sez. 2, n. 29486 del 19/05/2009, Kotbani, Pv. 244434, valorizzando la natura soggettiva dell'aggravante in questione, riconosce come presupposto unico e indispensabile per la sua applicabilità la consapevolezza da parte del soggetto agente della pluralità delle risoluzioni e della loro coordinazione finalistica, rimanendo, pertanto, indifferente la coincidenza cronologica fra i due reati, allorché sono commessi con unica azione. Ed infatti, secondo tale ricostruzione ermeneutica, considerato che il fondamento e la ragione giustificatrice dell'aggravamento della pena ai sensi dell'art. 61, n. 2, cod. pen. risiedono nella maggiore capacità a delinquere 4 dimostrata da colui che, pur di attuare il suo intento criminoso, non arretra di fronte alla necessaria o eventuale commissione di un altro reato, non può escludersi in radice la compatibilità di detta aggravante nell'ipotesi di unicità o contestualità delle condotte criminose, essendo centrale l'accertamento del relativo coefficiente psicologico, ovvero la sussistenza, nel caso concreto, della specifica volontà dell'agente di finalizzare il compimento del reato-mezzo alla realizzazione del reato-fine. In applicazione di tale principio, è stata dunque riconosciuta l'applicabilità dell'aggravante anche nell'ipotesi di reati di lesioni ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni (Sez. 5, n. 22 del 26/1112019, dep. 02/01/2020, Tamburrino, Rv. 277754), lesioni personali e atti persecutori (Sez. 5, n. 38399 del 1010712017, E F., Rv. 271211); lesioni personali e rapina impropria (Sez. 2, n. 29486 del 19/0512009, Kotbani, Rv. 244434), falso ex art. 491 cod pen. e truffa (Sez. 5, n. 1915 del 02/1211970, Barra, Rv. 116033). La Corte di appello ha mostrato di aderire a tale secondo orientamento, citando i precedenti Rv. 278844-01 e 280122-02, ma si evince dal capo di imputazione del reato di maltrattamenti che plurime sono le condotte incriminate, aggressioni fisiche con lividi, offese e ingiurie continuative, minacce ripetute di uccisione o sfregio con l'acido, oltre che violenze sessuali e lesioni personali, per cui solo per una frazione, per vero non necessaria all'integrazione dei maltrattamenti, vi è un'identità di condotta. In definitiva, a differenza di quanto argomentato dal ricorrente, la remissione di querela non è idonea a neutralizzare le lesioni personali che sono divenute perseguibill d'ufficio per l'aggravante teleologica con i maltrattamenti. 7. Ineccepibile è poi la motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva in virtù del decreto penale di condanna esecutivo il 29 giugno 2022, relativo al reato di lesione personale, perché correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che fosse un precedente omogeneo rispetto ai fatti oggetto del presente procedimento che quindi erano espressione di una maggiore pericolosità e inclinazione alla violenza. Manifestamente infondato, infine, è anche l'ultimo motivo sulle generiche, perché la Corte territoriale ha ben spiegato che non ricorrevano elementi di segno positivo che giustificassero una più benevola prevalenza sulle aggravanti, considerato che erano state già benevolmente concesse dal primo Giudice nonostante la gravità e la reiterazione dei fatti e l'assenza di qualsiasi segno di resipiscenza. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall ai sensi dell'art. 616 cod proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu ali Così deciso, il 26 giugno 2025