Sentenza 7 maggio 2013
Massime • 1
Non è configurabile il delitto di rapina, nemmeno nella forma tentata, bensì quello di violenza privata, quando la persona offesa è costretta, con violenza o minaccia, a consegnare un proprio bene per un uso meramente momentaneo e ne conserva inoltre il controllo durante l'utilizzo, senza che l'agente consegua un autonomo possesso della cosa. (Fattispecie in cui la vittima era stata costretta a consegnare un motorino all'imputato per un uso momentaneo, ma aveva ottenuto che a bordo del mezzo prendesse posto anche una persona di sua fiducia a garanzia della restituzione del veicolo).
Commentario • 1
- 1. La violenza privata nella giurisprudenzaGiovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 13 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/05/2013, n. 34905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34905 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 07/05/2013
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - N. 1198
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 49300/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GU VA N. IL 24/02/1984;
avverso la sentenza n. 1793/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 13/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
GU IO, tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 13.6.2012 con la quale la Corte d'Appello di Milano, confermando la decisione del Tribunale del 24.11.2011, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha condannato per il delitti di cui: art. 56 c.p., art. 628 c.p., comma 1, art. 61 c.p., n. 2 (commesso in danno di LI SI); art. 110 c.p., art. 628 c.pp., comma 1 e comma 3, n. 1 (commesso ai danni del supermercato ISSIMO e di GL Barbara;
L. n. 110 del 1975, art. 4, art. 99 c.p., fatti commessi in Paderno Dugnano in data 28.6.2011.
La difesa richiede l'annullamento della sentenza deducendo: 1.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, perché il fatto relativo alla sottrazione del motorino all'LI Massimo) difetta degli elementi costitutivi del delitto di rapina.
2.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), vizio di motivazione, stante la carenza di sufficienti indizi per la affermazione della penale responsabilità. La difesa sostiene che la "identità" fra il motorino adoperato dai rapinatori del supermercato, con quello adoperato dall'imputato non avrebbe valenza probante risolutiva, ne' in tal senso avrebbe maggiore efficacia dimostrativa la identità dei caschi da motociclista adoperati dai rapinatori, con quello in uso all'imputato. La difesa sostiene inoltre che i giudici di merito non hanno tenuto conto delle differenze fisiche (e relativa altezza) dei rapinatori, rispetto alle fattezze dell'imputato, come neppure hanno considerato la differenza del colorito dell'incarnato e dello abbigliamento.
RITENUTO IN DIRITTO
Il GU è stato tratto a giudizio per rispondere di due distinti fatti di rapina, puntualmente descritti nel capo di imputazione ed adeguatamente illustrati nella sentenza del Tribunale che, in quanto richiamata, per i suoi contenuti, da quella del giudizio di appello, deve essere considerata corpo unico di quest'ultima, liberamente consultabile da questo giudice della legittimità, essendo fra conformi i criteri di giudizio adoperati nella due pronunce.
In ordine al reato di cui al capo a) (originariamente qualificato dall'accusa come rapina consumata, successivamente riqualificato come tentata rapina dal Tribunale), la difesa ha posto in evidenza l'erroneità della qualificazione giuridica, perché l'imputato non avrebbe mai conseguito il possesso esclusivo del motorino appartenente all'IC SI;
infatti quest'ultimo, dopo avere consegnato il motorino all'imputato, a seguito delle insistenti e minacciose richieste di quest'ultimo, ha pur sempre mantenuto un controllo sul mezzo, avendo preteso che un suo amico sedesse a bordo del motoveicolo, così accompagnando il GU, con la garanzia della successiva restituzione del mezzo.
Dalla lettura della decisione di primo grado (pag. 6) si evince che il Tribunale ha considerato il fatto come delitto di tentativo di rapina, perché scindendo la vicenda in due successive fasi, ha dato particolare valore alla prima fase, nella quale l'imputato aveva richiesto all'IC SI, con mezzi violenti la consegna del motorino, senza peraltro conseguire il risultando a cagione dell'intervento di terze persone, ottenendo per altro la disponibilità del veicolo subito dopo attraverso l'accordo raggiunto con lo stesso IC che riusciva ad imporre che a bordo del motorino, dovesse prendere posto un proprio amico quale garante per la pronta restituzione del mezzo.
La Corte d'Appello a sua volta ha diversamente ritenuto il fatto riqualificandolo come rapina consumata secondo l'originaria configurazione svalutando la circostanza che la parte offesa avesse consegnato all'imputato il veicolo per un uso momentaneo ottenendo che sul mezzo prendesse posto un proprio amico quale garante dell'uso del mezzo e della sua successiva restituzione.
La decisione sul punto è errata in diritto. Va infatti considerato che il delitto di rapina consumata si configura attraverso l'acquisizione, da parte dell'agente, del possesso autonomo e definitivo della cosa mobile, che viene sottratta con modalità violente a chi la detiene. Nel caso in esame l'imputato ha ottenuto, ancorché con modalità violente, la consegna del mezzo, per un suo uso momentaneo, senza conseguire un autonomo possesso del bene, perché ha accettato la presenza a bordo, di una terza persona (secondo le indicazioni del proprietario, parte offesa) quale "garante" della restituzione del veicolo, che risulta essere poi avvenuta secondo gli accordi assunti. In tale modo il proprietario del veicolo ha mantenuto un controllo sullo stesso, senza esserne definitivamente spossessato. Il fatto, per le modalità, antecedenti alla consegna del mezzo, attraverso le quali è intervenuto l'accordo, non configura il delitto di rapina, ma il diverso reato di violenza privata, posto che la persona offesa è stata costretta, con violenza e minaccia ad addivenire all'accordo della consegna del mezzo per un suo uso momentaneo e sotto il controllo di un "garante", amico e persona di fiducia del cedente.
La qualificazione del fatto come tentativo di rapina, secondo la ricostruzione svolta dal Tribunale, non appare legittima, attesa la inscindibilità della complessiva azione così come descritta nella sentenza di primo grado, ne' tantomeno il fatto può essere qualificato come rapina consumata attraverso una svalutazione dei termini dell'accordo raggiunto tra l'imputato e la persona offesa (come ha ritenuto la Corte d'Appello), non assumendo rilievo, nella specie, le modalità con le quali la vicenda si è sviluppata successivamente alla consegna del mezzo e del rapporto successivamente intercorso tra l'imputato e il terzo, "garante" della restituzione del veicolo, che peraltro è stato reso al legittimo proprietario secondo gli accordi. Per tali ragioni il primo motivo di ricorso va accolto, ricorrendo un'ipotesi di erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B); il reato di cui al capo a) deve essere infatti riqualificato come violazione dell'art. 610 c.p.. La sentenza va quindi annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per la rideterminazione della pena inflitta in continuazione. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La difesa dell'imputato non ha denunciato un vizio della motivazione desumibile dal testo del provvedimento impugnato, ma si è limitata a prospettare un diverso apprezzamento degli elementi indiziari conducenti all'affermazione della penale responsabilità del GU con riferimento al delitto di cui al capo c) della rubrica. Sul punto va osservato che la Corte d'Appello, ripercorrendo l'apparato argomentativo del Tribunale, a confutazione della tesi difensiva, ha posto in evidenza gli elementi indizianti: 1) coincidenza del veicolo adoperato dai rapinatori per la rapina al supermercato con quello consegnato dall'IC all'imputato; 2) coincidenza del casco indossato da una dei rapinatori con quello consegnato dall'IC; 3) modeste divergenze tra le sembianze del rapinatore entrato nel supermercato e quelle dell'imputato; 4) compatibilità dei tempi relativi alla disponibilità del mezzo da parte dell'imputato e il momento della commissione della rapina nel supermercato;
5) insussistenza di prove in ordine alle generiche affermazioni difensive dell'imputato (pag. 10 della sentenza di appello). La lettura e la valutazione degli indizi svolta dalla Corte d'Appello, appare nella sua globalità non contraddittoria, ne' manifestamente illogica e non è sindacabile nel merito. Le censure svolte dalla difesa attengono ad aspetti in fatto ed esulano dai limiti posti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Per le suddette ragioni il motivo deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Qualificato il reato di cui al capo A) come violenza privata, annulla sul punto la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per la determinazione della pena inflitta in continuazione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2013