Articolo 62 bis del Codice dell'amministrazione digitale
Articolo 62Articolo 63
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27 febbraio 2011
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27 gennaio 2018
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22 aprile 2023
Art. 62-bis. (Banca dati nazionale dei contratti pubblici).

1.Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalita' e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" (BDNCP) ((gestita dall'Autorita' Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)) .
Entrata in vigore il 22 aprile 2023
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