Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2014, n. 2819
CASS
Sentenza 24 novembre 2014

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In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la sentenza che aveva ravvisato il delitto di furto nella condotta con la quale l'imputato, a seguito del mancato pagamento del corrispettivo da parte del committente di un contratto avente ad oggetto la vendita e l'installazione di alcuni cancelli, aveva rimosso e ripreso i cancelli installati; in motivazione la Corte ha affermato che nella specie non vi era coincidenza tra la pretesa azionata e l'azione di risoluzione contrattuale, atteso che, ove questa fosse stata esperita, la restituzione del bene non sarebbe stata comunque ottenuta).

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    Il filone interpretativo volontaristico / soggettivistico Art. 629 CP( estorsione ) Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 Volume consigliato La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 3.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell' ultimo capoverso dell' Articolo precedente. Sussiste il rischio empirico di confondere il reato di estorsione con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2014, n. 2819
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2819
Data del deposito : 24 novembre 2014

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