Sentenza 24 novembre 2014
Massime • 1
In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la sentenza che aveva ravvisato il delitto di furto nella condotta con la quale l'imputato, a seguito del mancato pagamento del corrispettivo da parte del committente di un contratto avente ad oggetto la vendita e l'installazione di alcuni cancelli, aveva rimosso e ripreso i cancelli installati; in motivazione la Corte ha affermato che nella specie non vi era coincidenza tra la pretesa azionata e l'azione di risoluzione contrattuale, atteso che, ove questa fosse stata esperita, la restituzione del bene non sarebbe stata comunque ottenuta).
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- 1. Alle Sezioni Unite la differenza tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioniAvv. Gioacchino Sanfilippo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone: natura, qualificazione giuridica e rapporti con il delitto di estorsioneSabino Quercia · https://www.iusinitinere.it/
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone: natura, qualificazione giuridica e rapporti con il delitto di estorsione. 1. Inquadramento – 2. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: natura, presupposti oggettivi ed elemento soggettivo – 3. Cono d'ombra e sovrapposizione di tutela con il reato di estorsione: la soluzione alla “querelle” da parte delle Sezioni Unite Inquadramento. Il titolo III, capo III del codice penale, dedicato alla “Tutela arbitraria delle private ragioni”, comprendeva, originariamente, due distinti gruppi di fattispecie: l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392 e 393 c.p.) ed il duello (artt. 394 ss. c.p.). Tuttavia, il …
Leggi di più… - 3. In cosa il delitto di rapina si distingue da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle personeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 agosto 2021
(Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 393, 628) Il fatto La Corte di Appello di Palermo, pur parzialmente riformando una sentenza pronunciata dal Gip del Tribunale di Trapani, confermava però la condanna in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.. In particolare, secondo la ricostruzione del fatto conformemente operata nelle due sentenze di condanna, l'imputato, creditore della persona offesa della somma di E. 80 precedentemente data in prestito, dopo essersi recato a casa di quest'ultimo, si impossessava di un orologio che ivi era custodito sopra un tavolo e, dopo aver usato violenza, si dava alla fuga I motivi addotti nel ricorso per …
Leggi di più… - 4. Alterazione delle abitudini di vita nel reato di atti persecutori (Cass. 1541/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 gennaio 2021
Il reato di atti persecutori (stalking) è reato di natura abituale e di danno, e necessita della reiterazione dei comportamenti molesti i quali, inserendosi in una sequenza causale, determinano l'evento quale risultato della condotta persecutoria nel suo complesso. Il criterio distintivo tra reato di atti persecutori e quello di molestia o disturbo alle persone consiste proprio diverse conseguenze della condotta molesta, nel senso che il delitto di cui all'art. 612-bis si configura solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a causare uno degli eventi alternativi previsti dalla norma: un evento di danno, consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita, un evento di …
Leggi di più… - 5. La struttura del reato di estorsioneAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 24 novembre 2020
Il filone interpretativo volontaristico / soggettivistico Art. 629 CP( estorsione ) Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 Volume consigliato La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 3.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell' ultimo capoverso dell' Articolo precedente. Sussiste il rischio empirico di confondere il reato di estorsione con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2014, n. 2819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2819 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2014 |
Testo completo
2 8 1 9 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 24/11/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 3528 Dott. MARIA VESSICHELLI Consigliere - Dott. GRAZIA MICCOLI REGISTRO GENERALE N. 7526/2014 - Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - Dott. GABRIELE POSITANO - Consigliere - Dott. FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OT OL N. IL 11/12/1956 AN AL N. IL 03/05/1983 AN MO N. IL 24/08/1988 avverso la sentenza n. 2422/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del 02/05/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. аи -Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Umberto De Agustinis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO - che ha1. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 2/5/2013 parzialmente riformato, in punto di pena, quella emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto ha ritenuto AN - AO, DR e IM colpevoli del furto aggravato di tre cancelli in ferro battuto, sottratti, previa effrazione, a Vallesi Ornella e li ha condannati a pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. La vicenda è stata così ricostruita dai giudici del merito. I tre imputati avevano realizzato i tre cancelli per conto della Vallesi, al prezzo pattuito di € 5.000, ricevendo acconti, al momento della posa in opera, di € 4.000. Poiché si erano resi necessarie modifiche alla struttura dei cancelli, gli imputati avanzarono la pretesa complessiva di € 8.450 e, di fronte al rifiuto della committente di corrispondere il richiesto, si attivarono nel modo che è stato loro contestato. I giudici hanno escluso la ricorrenza del meno grave reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in considerazione della illegittimità della pretesa avanzata dagli imputati.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse degli imputati, l'avv. Francesco Voltattorni, con due motivi. Col primo lamenta l'illogicità della motivazione con cui è stata affermata l'insussistenza del diritto - in capo agli imputati - di agire per la restituzione dei cancelli. Deduce che la Corte di appello "è incorsa in un grave errore di diritto laddove ha escluso per l'AN la possibilità di potere esperire l'azione di risoluzione del contratto avendolo ritenuto concluso al momento dell'installazione dei cancelli", in quanto tale diritto gli derivava dall'inadempimento della Vallesi. Col secondo censura la motivazione con cui è stato escluso l'elemento soggettivo del reato di ragion fattasi. Deduce che tra la richiesta di un maggior prezzo e l'asporto dei beni non vi è - contrariamente all'assunto del giudicante - "nessuna netta frattura ideativa e volitiva" che escluda il dolo nella forma richiesta dall'art. 392 cod. pen., giacché per tale forma di dolo è sufficiente la convinzione di esercitare un preteso diritto. Convinzione che - continua - è stata erroneamente esclusa dai giudici sul presupposto di una sproporzione tra la richiesta finale e il prezzo contrattualmente convenuto. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 Al Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1. Elemento centrale, nell'elaborazione difensiva, è la qualificazione del fatto. Ebbene, ciò che caratterizza il reato di ragion fattasi è la convinzione di esercitare un preteso diritto e il compimento di azioni intese a soddisfarlo con violenza, a fronte alla possibilità di ricorrere al giudice. Perché si possa parlare di esercizio arbitrario delle proprie ragioni devono coesistere, pertanto, queste due condizioni: un "preteso" diritto e la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria per la sua soddisfazione. Secondo l'impostazione difensiva, il diritto, indebitamente esercitato dagli imputati, era quello alla restituzione dei manufatti, in conseguenza dell'inadempimento della committente. Inoltre, aggiunge il ricorrente, gli imputati avrebbero potuto promuovere una azione di risoluzione del contratto ed ottenere la restituzione dei cancelli, oltre al risarcimento del danno. Senonché, entrambe le proposizioni sono errate. La risoluzione del contratto a titolo oneroso comporta, oltre al risarcimento del danno a favore della parte non inadempiente, la restituzione delle prestazioni eseguite da entrambe le parti, a condizione però che le restituzioni siano possibili. Ove le restituzioni non - siano attuabili giuridicamente o materialmente il che avviene frequentemente - nei contratti d'appalto e in quelli d'opera, in cui l'oggetto del contratto è dato da un opus che entra, con l'esecuzione, a far parte della sfera patrimoniale del committente e viene incorporato nella sua proprietà - la parte inadempiente, nell'impossibilita di restituire l'acceptum, deve corrisponderne il valore al momento della pronuncia di risoluzione, oltre a risarcire il danno provocato dall'inadempimento. Nella specie, nessun diritto avevano gli imputati di ottenere, giudizialmente, la restituzione dei cancelli, già incorporati, con la messa in opera, nella proprietà della committente, da cui non potevano essere rimossi senza esporre la proprietà della Vallesi, e la Vallesi stessa, a pericolo di danno (i beni e l'abitazione della committente sarebbero rimasti, con la rimozione, senza protezione alcuna), per cui è da escludere la sussistenza di uno dei requisiti della fattispecie, costituito dalla "giustiziabilità" della pretesa. Né varrebbe sostenere che il diritto azionabile era quello di credito, giacché, in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per la configurabilità della ragion fattasi la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, caratterizzando il reato solo la sostituzione, da parte dell'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato (Cass., sez. 5, n. 38820 del 26/10/2006; Cass., n. 9436 del 1/7/1997). L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni si traduce, infatti, nella indebita attribuzione a se stesso, da parte del privato, di poteri e facoltà spettanti al giudice, sicché ove si tratti di poteri che non possano essere esercitati dal giudice, non può essere ravvisato tale reato e il fatto deve 3 essere ricondotto ad una diversa ipotesi criminosa (Sez. 5, n. 2164 del 20/1/1998).
2. Infondate sono anche le deduzioni sull'elemento psicologico del reato contestato e ritenuto dal giudicante. Sulla scorta delle testimonianze acquisite i giudici di primo e secondo grado hanno dedotto che scopo dell'azione delittuosa posta in essere dagli imputati era quella di impossessarsi dei cancelli e rivenderli (vengono riportate in sentenza le testuali espressioni di AN AO, diretto interlocutore della Vallesi: "se non paga mi porto via i cancelli e me li rivendo"), ponendo in essere, in tal modo, una condotta rivolta al conseguimento di un profitto ulteriore, che si innestava su una controversia commerciale, ma era rivolta a conseguire per altra via, violando i diritti altrui, una utilità aggiuntiva, con l'impossessamento dei beni a fini di riutilizzo o commercializzazione. Logica e non censurabile, pertanto, è la deduzione del giudicante, secondo cui "la pretesa madre (di versamento del maggior corrispettivo) non era altro che il movente ed il fatto ne rappresentava la conseguenza punitiva, assistita nel suo concreto esplicarsi dalla finalità di profitto". Non pertinenti sono, per converso, le deduzioni difensive circa l'idoneità di una "ragionevole pretesa" a concretare l'elemento soggettivo del reato di ragion fattasi, giacché, per quel che si è detto, non è l'esistenza di un qualsiasi diritto anche solo putativo indebitamente - perseguito a condurre verso il reato de quo, ma solo la pretesa che corrisponda "perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico". Consegue a tanto che i ricorsi vanno rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese processuali. Così deciso il 24/11/2014 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonio Settembre) (Maria Vessichelli) ивии DEPOSITATA IN CANCELLERIA addì 21 GEN 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise