Articolo 584 del Codice penale
Articolo 583Articolo 493 ter
Versione
1 luglio 1931
Art. 584.

(Omicidio preterintenzionale)

Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, e' punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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