Cass. pen., sez. II, sentenza 08/03/2024, n. 15429
CASS
Sentenza 8 marzo 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di estorsione, l'aggravante, soggettiva, di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3), cod. pen., può concorrere con quella, oggettiva, dell'utilizzo di metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1., nel caso in cui il delitto sia commesso, con minaccia "silente", da soggetto appartenente ad associazione di tipo mafioso, posto che la prima circostanza è funzionale a sanzionare la maggiore pericolosità individuale dimostrata dall'associato che abbia consumato l'ulteriore delitto, mentre la seconda è volta a punire la maggior capacità intimidatoria di condotte realizzate attraverso l'evocazione della capacità criminale dell'associazione mafiosa, potendo essere agita anche da chi non è associato.

Commentario1

  • 1Captatore informatico e associazioni mafiose: tra esigenze investigative e limiti di legittimità (Cass. Pen. n. 29382/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 agosto 2025

    1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti, mentre nel resto va rigettato. 2. Il primo motivo principale e il motivo aggiunto sono nel complesso infondati, pur presentando diversi profili di inammissibilità. Il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen., eccepisce la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni autorizzate con i decreti rit. nn. 3619 e 3620 del 2024 (primo motivo principale e motivo aggiunto) e con i decreti rit. nn. 2872 e 3123 del 2022 (motivo aggiunto), facendo leva essenzialmente sul mancato rispetto dei contenuti minimi dei decreti e dei relativi obblighi motivazionali ex art. 266 e 267 cod. proc. pen., …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 08/03/2024, n. 15429
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15429
Data del deposito : 8 marzo 2024

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